Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER I DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA'
DECRETO 13 dicembre 2007
Istituzione del «Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per orientamento sessuale e identita' di genere».

IL MINISTRO PER I DIRITTI
E LE PARI OPPORTUNITA'
Visti gli articoli 2 e 3 della Costituzione italiana che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e tutela il principio di uguaglianza tra i cittadini. In particolare il comma 2 dell'art. 3, che legittima azioni positive, giustificando strategie preventive, politiche attive, e sostegno alle vittime;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'art. 2, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri il compito di promuovere e coordinare le azioni di Governo volte ad assicurare pari opportunita', a prevenire e rimuovere le discriminazioni, nonche' a consentire l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio della utilizzazione dei relativi fondi europei;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006, con il quale l'On. dott.ssa Barbara Pollastrini e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2006, con il quale all'On. dott.ssa Barbara Pollastrini e' stato conferito l'incarico di Ministro per i diritti e le pari opportunita';
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di diritti e pari opportunita' al Ministro senza portafoglio, On. dott.ssa Barbara Pollastrini, e viste in particolare le deleghe relative alle funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nonche' ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri nelle materie concernenti la promozione dei diritti della persona e delle pari opportunita', nonche' la prevenzione e rimozione di ogni forma e causa di discriminazione tra gli individui (all'art. 1, primo comma); relativa alla promozione e al coordinamento delle azioni di Governo in tema di diritti umani delle donne e diritti delle persone, nonche' alla prevenzione e rimuovere le discriminazioni per cause direttamente o indirettamente fondate, in particolare, sulla razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'eta' e gli orientamenti sessuali (all'art. 1, secondo comma, lettera g); relativa al coordinamento, anche in sede internazionale, delle politiche di Governo relative alla tutela dei diritti umani delle donne, con particolare riferimento agli obiettivi indicati nella piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, d'intesa con il Ministro degli affari esteri (all'art. 1, comma II, lettera m); e visto altresi' in particolare l'art. 4, comma I, lettera a), che conferisce delega al Ministro, nelle materie oggetto del presente decreto, a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro, nonche' a designare rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in organismi analoghi operanti presso altre amministrazioni o istituzioni;
Vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, del 7 dicembre 2000, in particolare l'art. 21, che vieta la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale; e in particolare il capo I, relativo alla dignita' della persona, e il capo III, relativo all'uguaglianza;
Vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
Vista la piattaforma di azione adottata dalla IV Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, svoltasi a Pechino nel settembre del 1995, che ha riconosciuto nella violenza contro le donne un ostacolo verso il perseguimento degli obiettivi di pace, eguaglianza e sviluppo, definendola altresi' una moderna manifestazione della storica diseguaglianza di potere tra donne e uomini;
Vista la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata a New York il 18 dicembre 1979, e la relativa legge 14 marzo 1985, n. 132, di ratifica ed esecuzione;
Vista la Dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro la donna del 20 dicembre 1993;
Vista la Dichiarazione scritta n. 4/1998 sulla proclamazione del 1999 come Anno Europeo della Lotta Contro la Violenza nei confronti delle donne;
Vista la Raccomandazione del Consiglio d'Europa del 2002, n. 5, sulla protezione delle donne dalla violenza, adottata dal Comitato dei Ministri il 30 aprile 2002;
Vista la Risoluzione n. 803/2004/CE del Parlamento europeo, con la quale si e' approvato un programma d'azione comunitario (2004-2008) per prevenire e combattere la violenza esercitata contro l'infanzia, i giovani e le donne e proteggere le vittime e i gruppi a rischio;
Visto il Piano del 2006 del Consiglio d'Europa contro la violenza alle donne, con particolare riferimento alla violenza domestica;
Viste le iniziative dell'Unione europea di lotta contro la discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale e contro l'omofobia, in particolare la direttiva n. 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e «l'Anno europeo delle pari opportunita' per tutti 2007»;
Viste le risoluzione del Parlamento europeo sul tema dell'omofobia, della tutela delle minoranze e delle politiche di lotta contro le discriminazioni e, in particolare, le risoluzioni sull'omofobia in Europa nonche' sull'intensificarsi della violenza razzista e omofoba in Europa;
Considerato che la violenza di genere, o comunque inflitta a causa dell'orientamento sessuale, e' una grave violazione dei diritti umani, della dignita' e integrita' del corpo, lede il principio dell'uguaglianza e rappresenta la forma piu' brutale di discriminazione in quanto colpisce e colpevolizza l'elemento fondante dell'identita' di genere, rivelando un'intolleranza verso ogni differenza e invadendo l'ambito insindacabile dell'autonomia di ciascuno;
Considerato che la violenza di genere non riguarda una categoria di cittadini o la sola sfera privata, ma investe la societa' nella sua interezza in quanto non e' circoscritta a una specifica cultura, etnia, censo o livello d'istruzione;
Considerato che la violenza di genere non e' solo un problema di repressione o di ordine pubblico, ma tradisce un'eredita' sociale e culturale complessa che sottende e perpetua rapporti storicamente diseguali tra i generi;
Considerato che l'azione preventiva e' fondamentale per promuovere e favorire a livello sociale il radicamento di una cultura del rispetto delle donne e con esso la valorizzazione di ogni forma di diversita', riconoscendone la ricchezza culturale e le opportunita' per l'intera societa';
Considerato che, oggi, violenza e molestie definiscono una precisa emergenza sociale e culturale e che investono la qualita' della convivenza civile, dell'inclusione sociale e la sicurezza di intere comunita';
Considerato che per l'elaborazione di un Piano nazionale contro molestie e violenze e' indispensabile il lavoro integrato e a rete di tutti i soggetti istituzionali (Ministeri, regioni, autonomie, magistratura, Forze dell'ordine), delle associazioni, della societa' civile e della cultura i quali, nel rispetto di ruoli, autonomie e funzioni, devono poter assumere un ruolo attivo;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportu-nita', il Forum permanente contro le molestie gravi e la violenza alle donne, per orientamento sessuale e identita' di genere, di seguito denominato Forum.
 
Art. 2.
1. Il Forum e' sede di dialogo e confronto fra istituzioni e societa' civile in materia di prevenzione e contrasto alle molestie e alla violenza di genere e per orientamento sessuale, nonche' di sostegno e inclusione delle vittime.
2. Il Forum svolge altresi' funzioni consultive per le materie di cui al comma 1, nei confronti del Ministro per i diritti e le pari opportunita', di seguito denominato Ministro, al quale formula pareri e proposte.
 
Art. 3.
1. Il Forum e' composto da:
a) Il Ministro che svolge funzioni di presidente;
b) trenta rappresentanti designati dalla rete dei centri antiviolenza;
c) trenta rappresentanti designati dalle associazioni femminili maggiormente rappresentative sul piano nazionale e dalle associazioni maschili maggiormente rappresentative operanti nelle materie di competenza del Forum;
d) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
e) la Consigliera nazionale di parita';
f) sei rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
g) nove rappresentanti designati dalla Commissione per i diritti e le pari opportunita' per lesbiche, gay, bisessuali e trans gender tra cui il Presidente della medesima.
h) un rappresentante della Rete nazionale degli enti locali contro le discriminazioni per l'orientamento sessuale e l'identita' di genere (READY);
i) tredici rappresentanti designati, in ragione di uno per Ministero, dai Ministri per la solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della salute, per l'attuazione del programma di governo, delle politiche per la famiglia, della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, dell'interno, della giustizia, della difesa, degli affari regionali e autonomie locali, della comunicazione, dei rapporti con il Parlamento e riforme istituzionali;
j) cinque senatrici e cinque deputate designate dalla Camera di appartenenza in modo da garantire anche la rappresentanza dei gruppi di opposizione;
k) dieci rappresentanti dei Comuni designati dal'ANCI, dieci rappresentanti delle province designati dall'UPI e dieci rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza Stato regioni;
l) le presidenti regionali degli organismi paritari regionali;
m) dieci esperte/i nelle materie di competenza del Forum;
n) dieci esponenti impegnati nel mondo della cultura, dei saperi e dell'informazione.
2. I componenti sono nominati con decreto del Ministro.
3. La composizione dell'Organismo garantisce rappresentanza anche al genere maschile.
4. I componenti durano in carica tre anni e non percepiscono alcun compenso per l'attivita' svolta.
5. Le designazioni di cui al comma 1, lettere b), d), f), g), h), i), j), k), devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro trenta giorni prima rispetto alla scadenza del termine di cui al comma 4, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
6. Le associazioni che intendono effettuare designazioni di cui al comma 1, lettera c), sono tenute a inviare il nominativo del proprio candidato, nonche' la documentazione idonea ad attestare la propria rappresentativita' alla stregua dei criteri di cui al comma 7, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', Largo Chigi, 19 - 00187 Roma, entro trenta giorni prima rispetto alla scadenza del termine di cui al comma 4, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.
7. La valutazione di maggior rappresentativita', ai sensi del comma 6, e' svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) competenza sviluppata nelle materie proprie del forum;
b) articolazione territoriale;
c) numero degli iscritti;
d) ruolo assunto nell'ambito di organismi, commissioni e comitati promossi dalle istituzioni per problemi riguardanti la condizione femminile e per problemi con essi connessi.
 
Art. 4.
1. Il presidente convoca il Forum ogni volta ne ravvisi la necessita', e comunque almeno due volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.
2. Il Forum puo' articolarsi in gruppi di lavoro su temi specifici e indire iniziative di confronto esterno.
3. In relazione a singoli argomenti da trattare, il presidente puo' procedere ad audizioni ed invitare, a tal fine, esperti, rappresentanti di amministrazioni, enti, istituzioni ed associazioni interessate, e chiunque possa offrire un contributo alla conoscenza dei temi trattati.
 
Art. 5.
1. Per le attivita' di supporto organizzativo, il Forum si avvale di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per i diritti e le pari opportunita', nominati con successivo decreto del Ministro.
2. I componenti della segreteria tecnica, di cui al comma 1 non percepiscono alcun compenso per l'attivita' svolta.
 
Art. 6.
1. In sede di prima applicazione gli adempimenti di cui all'art. 3, commi 5 e 6 saranno effettuati entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.
 
Art. 7.
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto sara' inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2007
Il Ministro: Pollastrini
 
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