Gazzetta n. 21 del 25 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 2007, n. 264
Regolamento recante «Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 2 e 50;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, come modificato dall'articolo 2, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare l'articolo 1, comma 8;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare i commi da 404 a 416;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 22 marzo 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero dell'universita' e della ricerca, di seguito indicato come "Ministero", si articola nel Segretariato generale e in sei uffici di livello dirigenziale generale.
2. Sono direzioni generali del Ministero; a) la Direzione degli affari generali e del personale; b) la Direzione generale dell'universita'; c) la Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e
coreutica; d) la Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio; e) la Direzione generale della ricerca; f) la Direzione generale dei sistemi informativi.
3. Presso il Segretariato generale opera altresi' un dirigente generale, con incarico attribuito ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Il Segretariato generale e le direzioni generali costituiscono centri di responsabilita' amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Essi svolgono le proprie attivita' in attuazione degli atti di indirizzo politico-amministrativo, adottati dal Ministro.
5. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale e delle direzioni generali e alla definizione dei compiti delle unita' di livello dirigenziale non generale ad essi assegnate, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e
successive modificazioni reca: "Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo
per il coordinamento delle disposizioni in materia di
funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri".
- Si riporta il testo dei commi da 404 a 416 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al
comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per
la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire
risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di curo per
l'anno 2007,14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni
di curo per l'anno 2009.".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106,
supplemento ordinario reca: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206
del 5 settembre 2006 reca: "Competenze e Uffici del
Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita'
e della ricerca".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 19 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
"10. I dirigenti ai quali non sia affidata la
titolarita' di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta
degli organi di vertice delle amministrazioni che ne
abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza,
studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti
dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di
revisione degli enti, pubblici in rappresentanza di
amministrazioni ministeriali.".
- Il testo dell'art. 3, del decreto legislativo
7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato) prevede:
"Art. 3 (Gestione del bilancio). - 1. Contestualmente
all'entrata in vigore della legge di approvazione del
bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con
le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le
unita' previsionali di base in capitoli, ai fini della
gestione e della rendicontazione.
2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione
della legge di bilancio, assegnano, in conformita'
dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le
risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di
responsabilita' delle rispettive amministrazioni, previa
definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende
perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli
interventi e dei programmi e progetti finanziati
nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di
assegnazione delle risorse e' comunicato alla competente
ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo
dei costi, e alla Corte dei conti.
3. Il titolare del centro di responsabilita'
amministrativa e' il responsabile della gestione e dei
risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane,
finanziarie e strumentali assegnate.
4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di
spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di
acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore
delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi
dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Variazioni compensative possono essere disposte, su
proposta del dirigente generale responsabile, con decreti
del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della
medesima unita' previsionale di base. I decreti di
variazione sono comunicati, anche con evidenze
informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per il tramite della competente
ragioneria, nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti e alla Corte dei conti.".
- Per il comma 4-bis dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.



 
Art. 2
Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unita' dell'azione amministrativa del Ministero; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato "Ministro", e formula proposte al fine dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 165 del 2001; cura i rapporti con il Gabinetto del Ministro; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attivita' del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; unitamente alle competenti direzioni generali, istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e predispone le intese istituzionali di programma Stato-regione e gli accordi di programma-quadro; sentiti i competenti direttori generali, cura l'attivita' di vigilanza ed ispettiva del Ministero.
3. Il Segretario generale svolge altresi' i seguenti compiti: a) formula, sentite le direzioni generali, proposte relative alla
redazione del bilancio dello Stato per la parte relativa al
Ministero, nonche' le eventuali variazioni; b) provvede al monitoraggio e revisione della carta dei servizi ai
sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286; c) cura i rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale per la
valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR); d) cura, per il tramite di apposito ufficio, le relazioni con il
pubblico, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 165
del 2001, e la attivita' di comunicazione istituzionale, ai sensi
dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150.
4. Il Segretariato generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.



Note all'art. 2:
- Il comma 3 dell'art. 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, prevede:
"3, Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri,
gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro
interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello
equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti
della prima fascia dei ruoli di cui all'art. 23 o, con
contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle
specifiche qualita' professionali richieste dal comma 6.".
- Si riporta il testo del comma 1, lettere b) e c)
dell'art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001:
"1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di
indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi
ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti
rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano
la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa
e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi
spettano, in particolare:
a) (omissis);
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali
ed economico-finanziarie da destinare alle diverse
finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di livello
dirigenziale generale.".
- L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) reca:
"Art. 11 (Qualita' dei servizi pubblici). - 1. I
servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con
modalita' che promuovono il miglioramento della qualita' e
assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro
partecipazione, nelle forme, anche associative,
riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di
valutazione e definizione degli standard qualitativi.
2. Le modalita' di definizione, adozione e
pubblicizzazione degli standard di qualita', i casi e le
modalita' di adozione delle carte dei servizi, i criteri di
misurazione della qualita' dei servizi, le condizioni di
tutela degli utenti, nonche' i casi e le modalita' di
indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato
rispetto degli standard di qualita' sono stabilite con
direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi
erogati diret-tamente o indirettamente dalle regioni e
dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e
coordinamento adottati d'intesa con la conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo
alle amministrazioni interessate e monitoraggio
sull'attuazione del presente art. sono adottate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da
apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. E' ammesso il ricorso a un soggetto privato, da
scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla
base di criteri oggettivi e trasparenti.
4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i
compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi
pubblici, ad autorita' indipendenti.
5. E' abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n.
273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di
riferimento gia' emanati ai sensi del suddetto articolo.".
- Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto
legislativo n. 165 del 2001:
"Art. 11 (Ufficio relazioni con il pubblico). - 1. Le
amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena
attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni e integrazioni, individuano, nell'ambito
della propria struttura uffici per le relazioni con il
pubblico.
2. Gli uffici per le relazioni con il pubblico
provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie
informatiche:
a) al servizio all'utenza per i diritti di
partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) all'informazione all'utenza relativa agli atti e
allo stato dei procedimenti;
c) alla ricerca ed analisi finalizzate alla
formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli
aspetti organizzativi e logistici del rapporto con
l'utenza.
3. Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene
assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche
delle singole amministrazioni, personale con idonea
qualificazione e con elevata capacita' di avere contatti
con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita
formazione.
4. Al fine di assicurare la conoscenza di normative,
servizi e strutture, le amministrazioni pubbliche
programmano ed attuano iniziative di comunicazione di
pubblica utilita'; in particolare, le amministrazioni dello
Stato, per l'attuazione delle iniziative individuate
nell'ambito delle proprie competenze, si avvalgono del
Dipartimento per l'informazione e l'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri quale struttura
centrale di servizio, secondo un piano annuale di
coordinamento del fabbisogno di prodotti e servizi, da
sottoporre all'approvazione del Presidente del Consiglio
dei Ministri.
5. Per le comunicazioni previste dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni,
non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a
carico del destinatario.
6. Il responsabile dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico e il personale da lui indicato possono promuovere
iniziative volte, anche con il supporto delle procedure
informatiche, al miglioramento dei servizi per il pubblico,
alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure e
all'incremento delle modalita' di accesso informale alle
informazioni in possesso dell'amministrazione e ai
documenti amministrativi.
7. L'organo di vertice della gestione
dell'amministrazione o dell'ente verifica l'efficacia
dell'applicazione delle iniziative di cui al comma 6, ai
fini dell'inserimento della verifica positiva nel fascicolo
personale del dipendente. Tale riconoscimento costituisce
titolo autonomamente valutabile in concorsi pubblici e
nella progressione di carriera del dipendente. Gli organi
di vertice trasmettono le iniziative riconosciute ai sensi
del presente comma al Dipartimento della funzione pubblica,
ai fini di un'adeguata pubblicizzazione delle stesse. Il
Dipartimento annualmente individua le forme di
pubblicazione.".
- L'art. 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni), recita:
"Art. 6 (Strutture). - 1. In conformita' alla
disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in
conformita' alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 3 febbraio. 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e relative disposizioni attuative, le
attivita' di informazione si realizzano attraverso il
portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione
attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico,
nonche' attraverso analoghe strutture quali gli sportelli
per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica
amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli
sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del
proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei
limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi
finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione
e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che gia' le
svolge.".



 
Art. 3
Direzione generale degli affari generali e del personale

1. La Direzione generale degli affari generali e del personale svolge i seguenti compiti: a) attivita' generale del Ministero, con particolare riguardo alla
predisposizione e allo svolgimento dei servizi generali e di
supporto, anche attraverso lo svolgimento delle procedure di
evidenza pubblica, ove previste dalla legge, e la stipulazione dei
relativi contratti; b) attivita' in materia di stato giuridico ed economico del personale
ed azioni per le pari opportunita'; c) relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del
personale; d) gestione, anche attraverso un apposito ufficio, del contenzioso
del lavoro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n.
165 del 2001; e) formulazione di proposte al Segretario generale in tema di
bilancio del Ministero, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera
a).
2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.



Nota all'art. 3:
- L'art. 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001
prevede:
"Art. 12 (Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la
gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di
tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti
alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico
ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune.".



 
Art. 4
Direzione generale dell'universita'

1. La Direzione generale per l'universita' svolge i seguenti compiti: a) attivita' volta alla programmazione degli interventi relativi al
sistema universitario, curando i connessi adempimenti; b) attivita' volta alla definizione delle modalita' di finanziamento
del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo
all'edilizia universitaria; c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in
materia di istruzione universitaria, in particolare curando la
promozione, e l'armonizzazione e l'integrazione del sistema
universitario a livello europeo e internazionale; d) esame degli statuti adottati dalle universita' e delle modifiche
agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; e) attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo
status dei professori e ricercatori universitari, nei limiti di
legge; f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita',
in coordinamento con la Direzione generale della ricerca; g) raccordo con il Ministero della pubblica istruzione in materia di
formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti; h) attivita' inerenti all'ammissione agli ordini professionali; i) supporto allo svolgimento dell'attivita' del Consiglio
universitario nazionale (CUN), anche attraverso un apposito
servizio di segreteria.
2. La Direzione generale si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
 
Art. 5
Direzione generale dell'alta formazione artistica
musicale e coreutica

1. La Direzione generale dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica svolge i seguenti compiti: a) attivita' volta alla programmazione, promozione, finanziamento e
sviluppo, anche a livello internazionale, dell'alta formazione
artistica, musicale e coreutica e attivita' inerenti al personale
delle relative istituzioni, di competenza del Ministero; b) vigilanza sulla attivita' delle istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica ed, in particolare, esame degli
statuti e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le
determinazioni finali, nonche' promozione e sviluppo della loro
produzione artistica; c) cura, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, del
raccordo delle istituzioni artistiche, musicali e coreutiche con
il sistema scolastico e universitario; d) attivita' di definizione e sviluppo dell'offerta formativa e dei
relativi ordinamenti didattici; e) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale
dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (CNAM), anche
attraverso un apposito servizio di segreteria.
2. La Direzione generale si articola in cinque uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.
 
Art. 6
Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio

1. La Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio svolge i seguenti compiti: a) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio,
tenuto conto delle diverse tipologie di studenti e della loro
appartenenza alle universita' o alle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' alla
promozione della loro condizione; b) attivita' di orientamento allo studio, di tutoraggio e volte
all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; c) coordinamento, promozione e sostegno dell'attivita' di formazione
continua, permanente e ricorrente nelle universita'; d) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi
universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264; e) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di
collegi universitari e residenze universitarie; f) coordinamento e promozione dell'attivita' sportiva universitaria; g) supporto allo svolgimento delle funzioni del Consiglio nazionale
degli studenti (CNSU), anche attraverso un apposito ufficio di
segreteria,
2. La Direzione generale si articola in quattro uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.



Nota all'art. 6:
- La legge 2 agosto 1999, n. 264, recante: "Norme in
materia di accessi ai corsi universitari" e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.



 
Art. 7
Direzione generale della ricerca

1. La Direzione generale per la ricerca svolge i seguenti compiti: a) attivita' di promozione, programmazione e coordinamento della
ricerca scientifica e tecnologica in ambito internazionale,
europeo e nazionale; b) attivita' volta all'adozione del Programma nazionale della
ricerca; c) attivita' di coordinamento, finanziamento e vigilanza sulla
attivita' degli enti di ricerca e sull'Agenzia spaziale italiana,
nonche' svolgimento dell'attivita' prevista dal decreto
legislativo 3 settembre 2003, n. 257, nei confronti dell'ENEA; d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in
materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; e) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di
ricerca e sua integrazione con la ricerca privata; f) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali
ed internazionali di ricerca, nonche' della ricerca in ambito
spaziale ed aerospaziale; g) promozione della cultura scientifica; h) esame degli statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli
stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; i) sostegno della ricerca privata nell'ambito della competenza del
Ministero; j) cura della gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del
relativo regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali
dell'Unione Europea; k) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti
per la politica della ricerca (CEPR).
2. La Direzione generale si articola in dodici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.



Note all'art. 7:
- Il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257,
recante: "Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma
dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2003, n.
213.
- Il comma 870, dell'art. 1, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007),
reca:
"870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.".



 
Art. 8
Direzione generale dei sistemi informativi

1. La Direzione generale dei sistemi informativi svolge i seguenti compiti: a) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del
Ministero, anche ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio
1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, nonche' della relativa infrastruttura
tecnologica; b) cura dei rapporti con soggetti esterni al Ministero, ai quali sono
eventualmente affidati compiti nell'ambito del sistema informativo
del medesimo, e vigilanza sul loro operato; c) cura delle rilevazioni ed elaborazioni statistiche pertinenti
all'attivita' del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322; d) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati e della banca
dati sull'offerta formativa; e) cura dell'anagrafe della ricerca; f) studio e valutazione dei dati raccolti, in coordinamento con le
altre direzioni generali.
2. La Direzione generale si articola in tre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.



Note all'art. 8:
- Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
recante "Norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
20 febbraio 1993, n. 42.
- Il comma 2, dell'art. 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), prevede:
"2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi
informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne
l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati
delle altre amministrazioni centrali e locali per il
tramite della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.".
- L'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400), e'
il seguente:
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.".



 
Art. 9
Disposizioni transitorie e finali

1. Le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale e del personale non dirigenziale del Ministero sono rispettivamente stabilite negli allegati A e B al presente regolamento, in conformita' a quanto definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
2. Alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 5.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il personale gia' appartenente ai ruoli non dirigenziali del Ministero della pubblica istruzione in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, e che svolgeva le proprie mansioni presso il Ministero alla data del 14 luglio 2006, puo', a domanda, chiedere di essere inserito nei ruoli del personale del Ministero.
4. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta la revoca degli incarichi conferiti, ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area I, per il quadriennio normativo 2002-2005.
5. Sono abrogate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, per la parte riguardante le funzioni trasferite al Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mussi, Ministro dell'universita' e
della ricerca
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 73



Note all'art. 9:
- Per il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 luglio 2006 si veda la nota alle premesse.
- Si riporta il comma 8 dell'art. 1 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
"8. E' istituito il Ministero dell'universita' e della
ricerca. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse finanziarie, strumentali e di personale, le
funzioni attribuite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dall'art. 50, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
nonche' quelle in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica. Il Ministero si articola in un
Segretariato generale ed in sei uffici di livello
dirigenziale generale, nonche' un incarico dirigenziale ai
sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo
31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto
2003, n. 319, concernente "Regolamento di organizzazione
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre
2003, n. 270, supplemento ordinario.



 
Allegato

----> Vedere tabella a pag. 8 <----
 
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