Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 20 novembre 2007
Concessione del trattamento di mobilita', ai sensi dell'articolo 1, comma 410, legge n. 266/2005, in favore degli ex dipendenti delle societa': Calzaturificio Cesare Firrao di Luzzi; I.C.M. S.r.l. di Melfi; Enel Power di Cagliari; Tonno Nostromo di Vibo Valentia. (Decreto n. 42151).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare il comma 137;
Visto l'art. 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto l'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visti gli accordi intervenuti presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali e' stata concordata la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita' in favore dei dipendenti per i quali sussistono le condizioni previste dal sopra citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per agevolare la gestione delle problematiche occupazionali ed il graduale e progressivo reimpiego dei lavoratori interessati;
Visti gli elenchi, vidimati dall'I.N.P.S., dei lavoratori aventi diritto alla concessione e/o alla proroga del trattamento di mobilita';
Visto il decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato dal Ministero dell'economia e delle finanze il 20 marzo 2006, con il quale sono stati individuati 480 milioni di euro sul fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. l, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Considerato che dai predetti accordi si evince che il numero delle unita' interessate al trattamento e' ridotto nella misura di almeno il 10% rispetto al numero dei destinatari dei medesimi trattamenti scaduti nel dicembre 2005, cosi' come previsto dal citato art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione e/o la proroga del trattamento di mobilita', entro il 31 dicembre 2006, in favore dei lavoratori interessati:
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dal 25 aprile 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 16 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di due ex dipendenti della societa' Calzaturificio Cesare Firrao (Cosenza), unita' di Luzzi (Cosenza), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, cosi' suddivisi:
dal 25 aprile 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita';
dal 25 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 per una unita'.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 22.258,51.
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione del trattamento di mobilita', per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 23 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di un ex dipendente della societa' I.C.M. S.r.l., unita' di Melfi (Potenza), di cui all'elenco allegato, erroneamente non inserito nell'elenco dei beneficiari del trattamento di mobilita' previsto dal decreto n. 40163 del 9 gennaio 2007.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 17.306,88.
 
Art. 3.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 28 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di ottantotto ex dipendenti della societa' Enel Power (Cagliari), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi del decreto n. 38550 del 4 maggio 2006 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2006, registro n. 4, foglio n. 172, successivamente modificato con note del 19 dicembre 2006 e del 15 maggio 2007, poste in allegato.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 1.447.152,96.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 10%.
 
Art. 4.
Ai sensi dell'art. 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' autorizzata la concessione della proroga del trattamento di mobilita', per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006, cosi' come definito nell'accordo intervenuto in data 30 giugno 2006 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale alla presenza della Sottosegretaria Rosa Rinaldi, in favore di un numero massimo di settanta ex dipendenti della societa' Tonno Nostromo, unita' di Vibo Valentia (Reggio Calabria), i cui nominativi sono indicati nell'elenco allegato, gia' fruitori del trattamento in questione fino al 31 dicembre 2005, ai sensi del decreto n. 40161 del 9 gennaio 2007 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 2007, registro n. 1, foglio n. 89.
Gli interventi sono disposti nel limite massimo di euro 866.730,52.
La misura del predetto trattamento e' ridotta del 40%.
 
Art. 5.
L'onere complessivo pari ad euro 2.353.448,87 gravera' sul capitolo 7202 - U.P.B. 3.2.3.1 - Occupazione - sui fondi impegnati con decreto direttoriale n. 1146 del 15 marzo 2006, registrato al conto impegni n. 22 sul capitolo 7202 della U.P.B. 3.2.3.1.
 
Art. 6.
Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 5 l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e della previdenza sociale e al Ministro dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 novembre 2007
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 168
 
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