Gazzetta n. 20 del 24 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
COMUNICATO
Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Glasgow (Regno Unito)

IL DIRETTORE GENERALE
per il personale
(Omissis).
Decreta:
Art. 1.
Il sig. Leandro Franchi, console onorario in Glasgow, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:
a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorita' locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
b) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;
c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
d) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo degli atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;
e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informare tempestivamente il Consolato Generale d'Italia in Edimburgo);
f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legaIizzazioni;
g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;
h) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorieta' e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;
i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;
j) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo della documentazione relativa al rilascio di visti;
k) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Edimburgo delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato onorario di Glasgow;
l) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Edimburgo, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficolta' ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso il Consolato generale d'Italia in Edimburgo;
n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato onorario di Glasgow, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorita' italiana competente e, per conoscenza al Consolato generale d'Italia in Edimburgo;
o) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
p) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorita' locali.
 
Art. 2.
Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale del 9 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1992, concernente la limitazione di funzioni consolari in favore del sig. Leandro Franchi, Console onorario d'italia in Glasgow.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 gennaio 2008
Il direttore generale per il personale
Sanfelice di Monteforte
 
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