Gazzetta n. 15 del 18 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DEI TRASPORTI
DECRETO 14 dicembre 2007
Modalita' di ripartizione e di erogazione del fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica in base al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Visto l'art. 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( legge finanziaria 2006), che ha istituito, nello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica», con una dotazione iniziale di 80 milioni di euro, ed ha stabilito che le relative modalita' di utilizzazione sarebbero state disciplinate con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;
Visto l'art. 1, comma 920 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), in base al quale il 40% delle disponibilita' finanziarie residue del fondo, pari a 38 milioni di euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture intermodali di primo livello, per cui restano disponibili, a favore delle imprese di autotrasporto di merci, risorse pari a 22,8 milioni di euro;
Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, che ha mantenuto in bilancio dette risorse per l'esercizio finanziario 2007;
Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, ed in particolare l'art. 12, comma 1, che stabilisce la possibilita' di erogare le risorse medesime anche mediante credito di imposta, secondo modalita' da definirsi con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2007, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8 del citato decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17;
Visto l'art. 2, comma 2, del suddetto regolamento, il quale prevede che 22,8 milioni di euro, siano destinati all'erogazione di contributi a favore delle imprese di autotrasporto e ne individua le diverse tipologie di intervento;
Visto l'art. 2, commi 3 e 4, del citato regolamento, che reca la ripartizione percentuale di dette risorse nelle diverse tipologie di intervento e dispone che, entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso, siano definite le modalita' per l'erogazione delle risorse in questione;
Visto l'art. 4 del suddetto regolamento, a norma del quale, con decreto del Ministro dei trasporti, sono stabiliti termini e modalita' per accedere ai benefici in questione, nonche' i modelli delle istanze e le informazioni che le stesse dovranno contenere;
Visto l'art. 5 del citato regolamento, che rinvia al gia' menzionato decreto del Ministro dei trasporti l'istituzione di apposita Commissione, con il compito di valutare le istanze presentate dagli interessati e l'individuazione dei criteri cui la Commissione stessa dovra' attenersi;
Decreta:
Art. 1.
1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'art. 2, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, devono essere redatte utilizzando il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 1) e devono essere presentate, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, al Ministero dei trasporti - Dipartimento dei trasporti terrestri - Direzione generale per l'Autotrasporto di persone e cose, via Giuseppe Caraci, 36 - 00157 Roma, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante consegna a mano, presso la Direzione generale dell'autotrasporto di persone e cose. In tale ipotesi, l'ufficio di segreteria della Direzione generale rilascera' ricevuta comprovante l'avvenuta consegna.
2. Possono proporre domanda le imprese di autotrasporto, nonche' le strutture societarie, risultanti dall'aggregazione di dette imprese, costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis del Codice Civile. Le domande devono comunque contenere, a pena di esclusione dai benefici, i seguenti elementi:
a) ragione sociale dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
b) sede dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
c) legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
d) codice fiscale;
e) indirizzo del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
f) firma del legale rappresentante dell'impresa o del raggruppamento di imprese;
g) numero d'iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori in conto terzi;
h) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato.
3. Nelle domande deve essere espressamente indicata la modalita' di fruizione prescelta, fra quelle di cui all'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227. Nel caso il soggetto richiedente il contributo sia un raggruppamento temporaneo di imprese, il beneficio puo' essere concesso solo in forma di attribuzione diretta.
4. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture che dovranno essere indicate in apposito elenco allegato alla domanda.
5. La Commissione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini di cui all'art. 1, comma 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le ammette al beneficio, attenendosi ai criteri di cui all'art. 3, comma 1, dandone comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, alle imprese richiedenti. Tale comunicazione e' dovuta anche in caso di non accoglimento della domanda da parte della Commissione.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le imprese utilmente collocate nella graduatoria di cui al comma precedente, al fine di poter fruire dei benefici, dovranno comprovare, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato, ovvero depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea. A tal fine, dovra' essere utilizzato il modulo che si allega, come parte integrante, al presente decreto (all. 2).
7. La suddetta erogazione avverra', in ogni caso, nei limiti della capienza del fondo richiamato dall'art. 1, comma 1 del regolamento stesso, pari a 22,8 milioni di euro.
8. Il Ministero dei trasporti, in funzione della scelta dei beneficiari, di fruire delle agevolazioni mediante credito d'imposta, comunica all'Agenzia delle entrate, l'elenco delle imprese ammesse a godere dei benefici di cui al presente decreto, con l'indicazione del costo dell'investimento sostenuto e dell'anno in cui l'investimento e' stato effettuato, nonche' dell'importo del credito d'imposta spettante, non appena redatta la graduatoria di cui al precedente comma 5.
 
Art. 2.
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, una Commissione con il compito di valutare le istanze presentate ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.
2. La Commissione e' composta dal Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento dei trasporti terrestri, e due componenti, individuati tra il personale di area C, in servizio presso il medesimo Dipartimento.
3. Con successivo decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, saranno nominati i componenti della Commissione di cui al comma precedente.
 
Art. 3.
1. La Commissione di cui all'art. 2, nel valutare le istanze presentate, adotta i seguenti criteri, elencati in ordine di priorita':
numero dei dipendenti occupati;
numero dei veicoli in disponibilita' dell'impresa;
volume dei trasporti effettuati in ambito nazionale e comunitario.
2. La valutazione di cui al comma precedente viene effettuata tenendo conto delle iniziative poste in essere nel corso dell'ultimo biennio, a far data dal giorno dell'entrata in vigore del regolamento in premessa citato.
3. Le iniziative finanziabili sono riconducibili alle seguenti tipologie:
acquisizione di semirimorchi specifici per trasporto di polveri e di materiali pulverulenti, in luogo di corrispondenti veicoli ordinari, nonche' di attrezzature e dispositivi, anche rotabili, atti a migliorare la sicurezza e l'impatto ambientale del trasporto stradale, aventi requisiti superiori agli standard ambientali in vigore;
realizzazione, acquisizione ed utilizzazione di aree attrezzate ed infrastrutture, accessibili a tutti gli operatori logistici, da destinare all'interscambio ed allo stoccaggio delle merci, alla sosta ed al ricovero dei veicoli pesanti, ai servizi di rifornimento, pulizia, manutenzione e riparazione degli stessi veicoli, nonche' ai riposi ed al ristoro dei conducenti, aventi requisiti di sicurezza, ambientali ed igienici, superiori ai livelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
interventi volti a realizzare l'utilizzo di modalita' di trasporto alternative al trasporto stradale e l'ottimizzazione della catena logistica, ivi comprese percorrenze, effettuate su rotaia, di autocarri completi, sia in Italia, sia da e per l'Italia;
acquisizione di semirimorchi specifici e dispositivi per il trasporto combinato;
interventi volti ad ottimizzare la catena logistica di prodotti alimentari refrigeranti attraverso impianti idonei a migliorarne la sicurezza stradale e l'impatto ambientale, aventi requisiti superiori ai livelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal trasporto stradale di merci, con particolare riferimento allo smaltimento degli olii usati, dei pneumatici e dei componenti metallici, che soddisfi requisiti ambientali piu' rigorosi di quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni;
acquisizione di sistemi telematici e satellitari innovativi per la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonche' di tecnologie innovative e sistemi informatici per l'ammodernamento dell'organizzazione aziendale;
corsi di formazione mirati all'acquisizione di conoscenze specialistiche su gestione aziendale, sicurezza stradale, sicurezza del lavoro, tutela ambientale, disciplina normativa del settore, lingue straniere.
 
Art. 4.
1. L'erogazione dei benefici di cui al presente decreto e' subordinata alla dichiarazione di compatibilita' con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi dell'art. 88, 3 paragrafo del Trattato istitutivo dell'Unione europea, in materia di aiuti di Stato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 dicembre 2007
Il Ministro dei trasporti: Bianchi
 
Allegati

----> Vedere allegati da pag. 33 a pag. 35 <----
 
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