Gazzetta n. 14 del 17 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 novembre 2007
Autorizzazione alla stabilizzazione ed assunzione dei vincitori di concorso degli enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
Visto in particolare l'art. 1, comma 520, della predetta legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca, e' costituito, nello stato di previsione del Ministero del-l'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione dei vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
Considerato che, ai sensi del citato art. 1, comma 520, della legge 296 del 2006, all'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentite le amministrazioni vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
Vista la Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007, riguardante l'applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940, dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007) in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonche' di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione;
Viste le note circolari n. 8 del 18 giugno 2007 e n. 9 del 2 luglio 2007 con le quali sono state fornite istruzioni agli enti di ricerca per la presentazione delle richieste di stabilizzazione ed assunzione, ai sensi dell'art. 1, comma 520, della legge 296/2006;
Viste le richieste di stabilizzazione e di assunzione di vincitori di concorso pervenute da: Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto nazionale di astrofisica, Istituto nazionale fisica nucleare, Museo della fisica e centro di studi e di ricerche «E. Fermi», Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale, Stazione geologica «A. Dohrn», Istituto nazionale di ricerca metrologica, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Agenzia spaziale italiana, Istituto superiore di sanita', Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, Istituto nazionale fauna selvatica, Ente nazionale sementi elette, Istituto nazionale per gli alimenti e la nutrizione, Istituto nazionale di economia agraria, Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, Istituto di studi ed analisi economica, Ente per le nuove tecnologie l'energia e l'ambiente, Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, Istituto nazionale di statistica ed Ente italiano della montagna;
Viste le note del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione, in data 17 ottobre 2007, prot. n. 8240, con le quali sono state comunicate le ipotesi di ripartizione del fondo ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'universita' e ricerca, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della salute e degli affari regionali e autonomie locali, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 520, della legge 296/2006 che prevede di sentire le amministrazioni vigilanti;
Ritenuto di dover ripartire il fondo previsto dall'art. 1, comma 520, della predetta legge n. 296 del 2006, autorizzando, in deroga al divieto di cui al comma 95, dell'art. 1, della citata legge n. 311 del 2004, i predetti enti di ricerca ad effettuare stabilizzazioni ed assunzioni di vincitori di concorso per un contingente complessivo di personale pari a n. 801 unita' e nel limite di spesa di 2.499.963 euro per l'anno 2007 e di una spesa complessiva annua lorda a regime di 29.999.562 euro a decorrere dall'anno 2008;
Vista la nota in data 13 novembre 2007, n. 43633 del Capo di Gabinetto del Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica amministrazione con la quale si chiede il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze in ordine alle richieste di autorizzazioni alle assunzioni presentate dai predetti enti;
Acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 26831, del 15 novembre 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 concernente «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di riforme ed innovazioni nella pubblica amministrazione al Ministro senza portafoglio prof. Luigi Nicolais»;
Sulla proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Decreta:
Art. 1.
1. Gli enti di ricerca citati nelle premesse sono autorizzati, ai sensi dell'art. 1, comma 520, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in deroga all'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004, alle stabilizzazioni ed assunzioni di vincitori di concorso indicati per ciascun ente nella tabella allegata che e' parte integrante del presente decreto, per un contingente complessivo di n. 801 unita' di personale, per una spesa complessiva di 2.499.963 euro per l'anno 2007 e di una spesa complessiva annua lorda a regime di 29.999.562 euro a decorrere dall'anno 2008.
2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 possono essere effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2007.
3. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzione di personale vincitore di concorso gia' dipendente del medesimo ente. Pertanto, il relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione.
4. Nell'ambito del contingente autorizzato gli enti dovranno stabilizzare secondo le priorita' individuate dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione n. 7 del 30 aprile 2007, fermo restando che si potra' dare corso alla stabilizzazione soltanto nel caso in cui sia stato maturato il requisito temporale del triennio e siano state svolte, con esito positivo, le prove selettive .
5. Le unita' di personale dirigenziale autorizzate si riferiscono esclusivamente ai vincitori di concorso in quanto la stabilizzazione si applica solo al personale non dirigenziale.
6. Gli enti di ricerca di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unita' di personale appartenenti a qualifiche diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. E' ammessa un'unica richiesta di rimodulazione.
7. Gli enti di ricerca di cui al comma 1 sono tenuti entro e non oltre il 31 dicembre 2007, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - Ufficio personale delle pubbliche amministrazioni - e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione distinti per qualifiche, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, ivi inclusa la spesa per l'anno 2007, nonche' la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. Al completamento delle procedure di assunzione, va altresi' fornita dimostrazione da parte degli enti interessati del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.
8. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'UPB 4.1.5.4. Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi.
Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2007
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Prodi Il Ministro per le riforme e l'innovazione nella pubblica
amministrazione
Nicolais
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Padoa Schioppa Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 308
 
Allegato
al D.P.C.M. art. 1, comma 520, legge n. 296/2006

----> Vedere allegato da pag. 12 a pag. 15 <----
 
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