Gazzetta n. 12 del 15 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 2007
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252;
Viste le disposizioni degli articoli 80, 81 e 83 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, che disciplinano il procedimento negoziale per l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica relativo al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Viste le disposizioni dell'art. 81 del citato decreto legislativo n. 217 del 2005, relative alle modalita' di costituzione della delegazione di parte pubblica e della delegazione sindacale, tra le quali intercorre il procedimento negoziale;
Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica in data 3 maggio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2006, relativo alla individuazione della delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione dell'Accordo sindacale per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007, sottoscritta, ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo n. 217 del 2005, in data 31 ottobre 2007 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali, rappresentative sul piano nazionale: F. VVF CISL (Federazione VVF CISL);AP VVF (Alte Professionalita' dei Vigili del Fuoco);I.N.DIR. VVF (Sindacato Nazionale Direttivi e Dirigenti dei Vigili del Fuoco);UIL PA VVF Dirigenti e Direttivi (Unione Lavoratori Italiana Pubblica Amministrazione Vigili del Fuoco);USPPI DIRIGENTI (Federazione Nazionale Sindacale USPPI DIRIGENTI).
Visti l'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e l'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
Visto l'art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007, con la quale e' stata approvata, ai sensi del citato art. 83, comma 5, del decreto legislativo n. 217 del 2005, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 3 del medesimo art. 83, l'ipotesi di accordo sindacale per il personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativa al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007;
Vista la delibera di attendibilita' dei costi quantificati e della loro compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio, espressa dal III Collegio delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti nell'Adunanza del 23 novembre 2007, ai sensi dell'art. 83, comma 6, del decreto legislativo n. 217 del 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'art. 80 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, il presente decreto si applica al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Il presente decreto concerne i periodi dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato agli stipendi tabellari vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 80, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
4. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 3 si applica la procedura di cui all'art. 83 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
 
Art. 2.
Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2006, gli stipendi annui lordi del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 5 <----

2. Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 6 <----

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.
4. Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2003 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dall'art. 2, comma 4, del CCNL 7 dicembre 2005, relativo al biennio economico 2004-2005.
 
Art. 3.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 c.c., si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'art. 2 hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario a decorrere dal 1° agosto 2007.
 
Art. 4.
Indennita' di rischio
1. A decorrere dal 1° settembre 2007, le misure vigenti dell'indennita' di rischio del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabilite dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004 - 2005, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

----> Vedere tabella a pag. 7 <----

2. Le misure mensili di cui al comma precedente sono corrisposte per tredici mensilita'.
 
Art. 5.
Fondo di produttivita'
1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 viene istituito il «Fondo di produttivita»" per il personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al cui finanziamento si provvede con l'assegnazione di quota parte delle risorse del Fondo di cui all'art. 47 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999), come integrato da quota parte di quelle di cui all'art. 25 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003) e dall'art. 5 del CCNL 7 dicembre 2005 (biennio economico 2004-2005), relativi al personale dei vigili del fuoco, nonche' da quota parte delle risorse per particolari servizi resi, determinate sulla base delle vigenti disposizioni.
2. Il Fondo di cui al comma 1 e' incrementato di 17.000 euro per l'anno 2007 e di 109.000 euro a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008.
3. Gli importi di cui al comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. L'utilizzo del predetto Fondo e' definito con le modalita' e i criteri di cui all'art. 48 del CCNL 24 maggio 2000 (quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998 1999), con esclusione delle lettere e) ed f), come integrato dall'art. 26 del CCNL 26 maggio 2004 (biennio economico 2002-2003), in sede di accordo integrativo nazionale previsto dall'art. 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ed in quanto compatibile con il medesimo decreto legislativo.
5. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
 
Art. 6.
Nuovi stipendi
1. Dal 1° gennaio 2006, gli stipendi annui lordi del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno del 7 luglio 2006 in applicazione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e del CCNL del 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005, sono incrementati delle misure mensili lorde e rideterminati nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 8 <----

2. Dal 1° agosto 2007, gli stipendi annui lordi e gli incrementi mensili del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come stabiliti al comma precedente, sono rideterminati nei valori di cui alla seguente tabella:

----> Vedere tabella a pag. 9 <----

3. I valori stipendiali di cui al comma 2 assorbono gli incrementi attribuiti dal 1° gennaio 2006 ai sensi del comma 1.
4. Gli stipendi, come rideterminati dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale conglobata dal 1° gennaio 2001 nella voce stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'indennita' prevista in caso di vacanza contrattuale dal CCNL 21 aprile 2006, relativo al biennio economico 2004-2005.
 
Art. 7.
Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione dell'art. 6 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del decreto che recepisce la presente ipotesi di accordo. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, di licenziamento, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 codice civile si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
 
Art. 8.
Fondo per la retribuzione di rischio
di posizione e di risultato
1. Il Fondo di posizione, di rischio e di risultato continua ad essere finanziato dalle risorse storiche di cui all'art. 44 del CCNL del 10 novembre 1997, da quelle di cui agli articoli 51 e 58 del CCNL 21 aprile 2006 (biennio economico 2002-2003) nonche' da quelle di cui agli articoli 4 e 7 del CCNL 21 aprile 2006 (biennio economico 2004-2005).
2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, il Fondo di cui al comma 1 continua ad essere alimentato:
a) dalla quota parte delle somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; tale quota dovra' essere determinata in sede di ordinanza adottata dalle competenti autorita';
b) dagli introiti derivanti da altri servizi resi, determinati sulla base delle vigenti disposizioni.
3. Il Fondo di cui al comma 1 e' ulteriormente incrementato dalle seguenti risorse annue:
a) per l'anno 2007: euro 88.300;
b) a decorrere dall'anno 2008: euro 263.500.
4. Gli importi di cui al comma 3 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
5. Confluiranno altresi' al Fondo le risorse di cui all'art. 83 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), concernente l'indennita' di specificita' professionale, nonche' le risorse per la produttivita' collettiva e per il miglioramento dei servizi di cui all'art. 47 del CCNL 10 novembre 1997.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono conservate per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
 
Art. 9.
Utilizzo del Fondo per la retribuzione di rischio
di posizione e di risultato
1. Al fine di salvaguardare le specificita' operative dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato e' utilizzato con le seguenti modalita':
a) la retribuzione di rischio e di posizione, in attesa dell'individuazione degli incarichi di funzione di cui all'art. 77, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, continua ad essere determinata secondo le disposizioni di cui all'art. 42 del CCNL del 10 novembre 1997, nonche' quelle di cui all'art. 54 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003). A seguito del provvedimento di individuazione degli incarichi di funzione verranno rideterminate, in sede di accordo integrativo nazionale di cui all'art. 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, le misure delle retribuzioni di rischio e di posizione nell'ambito delle risorse finanziarie individuate all'art. precedente del presente decreto. Fermo restando quanto previsto all'art. 62 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), la misura della retribuzione di rischio e di posizione, come rideterminata, in sede di prima applicazione non puo' essere inferiore a quella attualmente in godimento.
b) con decreto del Ministro dell'interno, all'inizio di ogni anno, sono determinati, ai sensi degli articoli 76 e 78 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, gli importi spettanti come retribuzione di risultato, tenendo conto delle risorse disponibili, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 60 e 61 del CCNL 21 aprile 2006 (quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003), concernenti gli incarichi aggiuntivi e la sostituzione del dirigente.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione di rischio e posizione - parte fissa e' stabilita nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizioni funzionali della qualifica di dirigente generale: euro 35.000;
b) posizioni funzionali della qualifica di dirigente superiore: euro 25.000;
c) posizioni funzionali della qualifica di primo dirigente: euro 20.000.
 
Art. 10.
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'art. 1, comma 1, continua ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto ed in quanto compatibile con le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, la disciplina contrattuale relativa al predetto personale.
 
Art. 11.
Norma programmatica
1. La procedura negoziale per il personale di cui all'art. 1, comma 1, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008, integrera', anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.
 
Art. 12.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 160.500 euro per l'anno 2006, in 1.044.500 euro per l'anno 2007 e in 2.328.500 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l'anno 2007, quanto a 235.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 809.500 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 235.000 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 2.093.500 euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4 «Fondi da ripartire per oneri di personale"», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi' 29 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Amato, Ministro dell'interno
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 375
 
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