Gazzetta n. 11 del 14 gennaio 2008 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 29 novembre 2007
Definizione dei corrispettivi per l'anno termico dello stoccaggio 2007-2008, ai fini della reintegrazione degli stoccaggi strategici di cui all'articolo 15, comma 10, della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 21 giugno 2005, n. 119/05. (Deliberazione n. 297/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 29 novembre 2007;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 (di seguito: decreto 26 settembre 2001);
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2006;
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 agosto 2007 (di seguito: decreto 30 agosto 2007);
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 giugno 2005, n. 119/05 come modificata dalla deliberazione dell'Autorita' 3 marzo 2006, n. 50/06 (di seguito: deliberazione n. 119/05);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2006, n. 21/06 (di seguito: deliberazione n. 21/06);
la deliberazione dell'Autorita' 28 novembre 2006, n. 265/06 (di seguito: deliberazione n. 265/06);
le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) 22 maggio 2007, n. 4920/07 (di seguito: sentenza n. 4920/07) e n. 4921/07 (di seguito: sentenza n. 4921/07);
Considerato che:
l'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 prevede, tra l'altro, che l'utente che ha effettuato il prelievo di stoccaggio strategico debba reintegrare la quantita' prelevata destinando primariamente a tale scopo le quantita' successivamente iniettate e:
a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001, versa un corrispettivo ai finidella reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato;
b) nel caso di utilizzo non autorizzato ovvero di quantita' aggiuntive rispetto a quelle autorizzate ai sensi del decreto 26 settembre 2001, l'utente versa un corrispettivo ai fini della reintegrazione degli stoccaggi applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato e si vede riconoscere un corrispettivo per il gas reintegrato, decurtato di un ulteriore corrispettivo pari a 3,5 euro/GJ;
l'art. 15, comma 11, della deliberazione n. 119/05 prevede che l'Autorita' fissi annualmente i sopraccitati corrispettivi entro il 31 gennaio di ogni anno;
la deliberazione n. 21/06 ha fissato per l'anno termico dello stoccaggio 2005-2006 i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05;
la deliberazione n. 265/06 ha confermato per l'anno termico dello stoccaggio 2006-2007 i corrispettivi fissati dalla deliberazione n. 21/06;
le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07 hanno annullato il punto 1, lettera a) delle delibere n. 21/06 e n. 265/06, con riferimento ai corrispettivi per l'erogazione autorizzata;
il decreto 30 agosto 2007 stabilisce all'art. 1, comma 6, che per il periodo invernale 5 novembre 2007-31 marzo 2008, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05 siano fissati entro il 30 novembre 2007; e che i medesimi corrispettivi si applichino ai casi di mancato rispetto degli obblighi di massimizzazione delle importazioni secondo le modalita' di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del medesimo decreto;
Considerato che:
la disponibilita' di capacita' di stoccaggio permane insufficiente a garantire la modulazione necessaria al funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale; e che fenomeni di arbitraggio economico che coinvolgano lo stoccaggio strategico potrebbero determinare una carenza di disponibilita' di tale risorsa nel momento in cui si presentino situazioni di emergenza;
i valori dei corrispettivi di reintegrazione degli stoccaggi stabiliti con deliberazioni n. 21/06 e n. 265/06 rispondevano all'esigenza di riequilibrare il costo dell'utilizzo delle riserve strategiche rispetto agli elevati prezzi registrati negli inverni 2005-2006 e 2006-2007, anche sui mercati internazionali;
i prezzi attesi nazionali ed internazionali per l'imminente stagione invernale si mantengono su quotazioni elevate;
l'Autorita' ha proposto appello innanzi al Consiglio di Stato avverso le sentenze n. 4920/07 e n. 4921/07;
Ritenuto necessario confermare, anche per l'anno termico dello stoccaggio 2007-2008, i valori dei corrispettivi per la reintegrazione degli stoccaggi strategici fissati con le deliberazioni n. 21/06 e n. 265/06, in coerenza sia con lo scenario di prezzi in Italia e sui mercati internazionali;
Delibera:
1. Di confermare, per l'anno termico dello stoccaggio 2007-2008, i corrispettivi di cui all'art. 15, comma 10, della deliberazione n. 119/05, come fissati dalle deliberazioni n. 21/06 e n. 265/06, pari a:
a) nel caso di erogazione autorizzata ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato;
17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera a) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato;
b) nel caso di utilizzo non autorizzato, ovvero di quantita' aggiuntive non autorizzate, ai sensi del decreto 26 settembre 2001:
19,5 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo applicato alla massima quantita' cumulata di gas prelevato;
17 euro/GJ per il corrispettivo di cui alla lettera b) del sopra citato articolo, riconosciuto per il gas reintegrato, al quale si applica l'ulteriore decurtazione pari a 3,5 euro/GJ di cui alla medesima lettera b).
2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita', affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 29 novembre 2007
Il presidente: Ortis
 
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