Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 20 dicembre 2007
Non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, in attuazione della decisione della Commissione 2007/442/CE.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 4, paragrafo 1, lettera a) e l'art. 6;
Vista la decisione 2007/442/CE relativa alla non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto che a norma dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE uno Stato membro puo', durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla data di notifica della direttiva, autorizzare l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non inserite nell'allegato I della direttiva in attesa che tali sostanze siano esaminate;
Visti i regolamenti della Commissione 1112/2002/CE e 2229/2004/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della quarta fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che per alcune sostanze attive nessun impresa ha effettuato una notifica a norma dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento 2229/2004;
Considerato che per altre sostanze attive i notificanti hanno ritirato il proprio sostegno per la partecipazione al programma di lavoro che ne prevedeva l'esame per l'eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
Considerato che per ulteriori sostanze attive non e' stato presentato alcun fascicolo completo e nessun Stato membro ha espresso la volonta' di agire in qualita' di notificante;
Tenuto conto che, per le motivazioni sopra riportate, tutte le sopra elencate sostanze attive non possono essere incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e che di conseguenza tutti gli Stati membri devono revocare i prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive;
Considerato che per nessuna delle sostanze attive revocate e' stato richiesto da parte dell'Italia di prolungarne il periodo di utilizzo;
Considerato che solo alcune delle sostanze attive revocate dall'attuazione della decisione 2007/442/CE risultano attualmente autorizzate in Italia;
Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive precedentemente autorizzate in Italia;
Considerato che, per la vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari revocati deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari;
Considerato che la presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE di una richiesta d'iscrizione di questa sostanze attive nell'allegato I;

Decreta:

Art. 1.
1. Le sostanze attive elencate nell'allegato A del presente decreto, per le quali non risultano autorizzati in Italia prodotti fitosanitari, non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991.
 
Art. 2.
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clorofacinone, elencati nell'allegato B al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 22 dicembre 2007.
2. Il periodo di moratoria concesso per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato B scade il 22 dicembre 2008.
 
Art. 3.
1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva foxim, elencati nell'allegato C al presente decreto, sono revocate a decorrere dal 22 dicembre 2007.
2. Il periodo di moratoria concesso per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato C scade il 22 dicembre 2008.
 
Art. 4.
1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, elencati nell'allegato D al presente decreto, contenenti, come sostanza attiva, gli olii di paraffina identificati dai numeri CAS di seguito riportati:
olio di paraffina (CAS 64741-88-4);
olio di paraffina (CAS 64741-89-5);
olio di paraffina (CAS 64741-97-5);
olio di paraffina (CAS 64742-55-8);
olio di paraffina (CAS 64742-65-0);
olio di paraffina (CAS 8012-95-1), sono revocate a decorrere dal 22 dicembre 2007.
2. Il periodo di moratoria concesso per la vendita e l'utilizzo delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari riportati nell'allegato E del presente decreto scade il 22 dicembre 2008.
 
Art. 5.
1. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive sopra riportate sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.
Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2007

Il direttore generale: Borrello
 
Allegati

----> Vedere da pag. 36 a pag. 38 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone