Gazzetta n. 8 del 10 gennaio 2008 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
COMUNICATO
Individuazione degli atti di gestione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale.

A seguito dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2007, pubblicato nel presente numero della Gazzetta Ufficiale, recante modifiche e integrazioni al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 settembre 2007 recante «Individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 2007, si riporta qui di seguito il testo aggiornato del citato decreto 18 settembre 2007:
«Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed in particolare il comma 460 che demanda al Ministro dello sviluppo economico l'individuazione degli atti di gestione ordinaria e straordinaria dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a e delle sue controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, ed in particolare l'art. 2, comma 5, come modificato dalla citata legge n. 296 del 2006 che, tra l'altro, prevede che i diritti dell'azionista in riferimento alla societa', sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico;
Vista la propria direttiva recante «priorita' ed obiettivi per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa nonche' indirizzi per il piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie e per la riorganizzazione interna della medesima Agenzia ex art. 1, commi 460 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296» ed in particolare i punti 3.1.3, 3.5.3, 4.1.1 e 4.2.2 concernenti l'approvazione del Ministro dello sviluppo economico del Piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, del Piano di riorganizzazione interna della societa', del Documento previsionale di gestione nonche' di taluni ulteriori atti della Societa';
Visti gli articoli 2364, 2365, 2377 e 2379 del codice civile;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione degli atti della Societa' ai sensi del citato comma 460 della legge n. 296 del 2006 nel rispetto della competenza esclusiva sulla gestione d'impresa spettante al Consiglio di amministrazione in base alle norme vigenti, assicurando nello stesso tempo, su tale gestione, un controllo analogo a quello che l'Amministrazione esercita sui propri servizi;
Vista la determinazione della Corte dei conti - Sezione del controllo sugli Enti n. 2/2007 relativa all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, punto V, in base alla quale il Ministero dell'economia e delle finanze e quello dello sviluppo economico dovranno comunicare alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, i provvedimenti rilevanti emessi, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri ad essi spettanti nei confronti dell'Agenzia;
Preso atto che l'approvazione del Ministro dello sviluppo economico del Piano di riordino e dismissione delle partecipazioni societarie di cui all'art. 1, comma 461, della legge n. 296 del 2006, la definizione, con proprie direttive, delle priorita' e degli obiettivi della Societa', nonche' l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna della Societa' medesima e del documento previsionale e di gestione e dei suoi eventuali aggiornamenti costituiscono imprescindibili presupposti e limiti previsti dalla legge ai fini del predetto controllo;

Decreta:

Art. 1.
1. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, al fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico il necessario controllo sugli atti di gestione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a., la predetta Societa', e, per il suo tramite, le proprie controllate dirette ed indirette, inclusa la Societa' veicolo, sottopongono all'approvazione preventiva del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero gli atti relativi a:
1. affidamenti di attivita' da parte di Amministrazioni diverse dal Ministero dello sviluppo economico per importi maggiori di 500 mila euro;
2. costituzione di nuove societa';
3. acquisizioni di partecipazioni in societa', con esclusione degli atti connessi ad operazioni rientranti nell'ambito di strumenti agevolativi;
4. cessione di partecipazioni e altre operazioni societarie non comprese nel Piano di riordino e dismissione.
2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a, e, per il suo tramite, le proprie controllate dirette ed indirette, inclusa la Societa' veicolo, sottopongono all'approvazione preventiva del Ministro dello sviluppo economico i seguenti atti:
1. designazione di amministratori qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;
2. proposte di revoca di amministratori;
3. proposte di modifica significative degli statuti delle societa';
4. proposte di nomina e revoca di liquidatori, qualora non scelti tra gli amministratori e i dirigenti dell'Agenzia;
5. tutti gli altri atti per i quali il Piano di riordino e dismissione e il decreto ministeriale di approvazione del Piano di riordino e dismissione prevedano la preventiva approvazione.
3. E' fatta salva, in ogni caso, la necessita' dell'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico qualora gli atti di cui al comma 1 determinino modifiche o integrazioni al Piano di riordino e di dismissione della predetta Societa' di cui all'art. 1, comma 461 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
 
Art. 2.
1. Oltre agli atti di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. trasmette al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione ogni pertinente atto di gestione che venga richiesto dallo stesso Dipartimento.
 
Art. 3.
1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione trasmette alla Corte dei conti, entro trenta giorni dalla loro adozione, tutti gli atti adottati ai sensi del presente decreto nonche' ogni altro provvedimento rilevante emesso, anche indirettamente, nell'esercizio dei poteri spettanti al Ministero nei confronti dell'Agenzia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana».
 
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