Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2008 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
DELIBERAZIONE 14 dicembre 2007
Regolamento n. 2/2007. Individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 66).

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Visto l'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni apportate da ultimo con legge 11 febbraio 2005, n. 15, ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia gia' direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui il procedimento deve concludersi;
Visto l'art. 4 della medesima legge 7 agosto 1990, n. 241 ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni, se non e' gia' stabilito direttamente per legge o per regolamento, determinano per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unita' organizzativa responsabile del procedimento;
Rilevato che diversi termini di procedimenti amministrativi sono specificamente determinati da norme di legge o di regolamento, anche in materia di contratti pubblici;
Visto l'art. 156, comma 3, lettera a) del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), ai sensi del quale il Garante, con propri regolamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, definisce l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio anche ai fini dello svolgimento dei compiti previsti dall'art. 154 del medesimo Codice;
Visto il regolamento del Garante n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio del Garante (deliberazione 28 giugno 2000, n. 15, nella Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2000, n. 162) e, in particolare, l'art. 13, comma 2, che prevede l'adozione di disposizioni sulla durata dei procedimenti amministrativi di competenza dell'Autorita';
Vista la ricognizione dei procedimenti di competenza dell'Autorita', delle unita' organizzative in cui e' articolato l'ufficio del Garante e delle relative competenze;
Visti gli atti d'ufficio;
Viste le proposte e le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15, comma 1 del predetto regolamento n. 1/2000;
Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Delibera:

E' adottato il regolamento n. 2/2007, concernente l'individuazione dei termini e delle unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali, riportato in allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e di cui e' disposta la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 156, comma 3, lettera a), del Codice in materia di protezione dei dati personali.
Roma, 14 dicembre 2007

Il presidente: Pizzetti

Il relatore: Pizzetti

Il segretario generale: Buttarelli
 
Allegato

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DEI TERMINI E DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI PRESSO IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. (Articoli 2, comma 2, e 4 legge 7 agosto 1990, n. 241; art. 156 decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196).

Art. 1.

D e f i n i z i o n i

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato «Codice».

Art. 2.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la durata dei procedimenti amministrativi presso il Garante e individua le unita' organizzative responsabili di tali procedimenti.

Art. 3.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d'ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente regolamento.
2. Nella tabella A e' riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonche' l'unita' organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B e' individuato il termine entro il quale ciascun procedimento deve essere comunque concluso, nonche' l'unita' organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.
3. Per i procedimenti volti all'emanazione di regolamenti il termine e l'unita' organizzativa competente sono individuati nei singoli casi.
4. Se non e' altrove diversamente previsto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti gia' adottati si applica lo stesso termine previsto per il procedimento principale.
5. Eventuali altri procedimenti amministrativi avviati e non indicati nella tabella B si concludono nel termine stabilito da altra fonte normativa o, in mancanza, in quello di novanta giorni ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

Art. 4.

Decorrenza del termine per i procedimenti di competenza del Garante

1. Per i procedimenti amministrativi avviati d'ufficio e per i procedimenti amministrativi relativi alle segnalazioni e ai reclami di cui all'art. 141, comma 1, lettere a) e b), del Codice, il termine decorre dalla data in cui il procedimento e' avviato in conformita' al regolamento del Garante n. 1/2007.
2. Salvo diversa indicazione contenuta nelle tabelle allegate, per ogni altro procedimento amministrativo di competenza del Garante il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda, richiesta, comunicazione o del diverso atto di iniziativa, comunque denominato, da parte del dipartimento o altra unita' organizzativa competente.

Art. 5.

Decorrenza del termine per le fasi procedimentali

1. Per le fasi procedimentali relative a procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici il termine decorre dal ricevimento dell'atto di impulso proveniente dal soggetto pubblico che procede.

Art. 6.

Sospensione del decorso dei termini

1. Il decorso dei termini e' sospeso dal 1° agosto al 15 settembre di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi in cui sussiste per taluno un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo medesimo.
2. Oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 12, comma 3, del regolamento n. 1/2007 per i casi complessi, o di accertamenti ispettivi o di riunione di procedimenti, il decorso dei termini e' sospeso, altresi', in ogni caso in cui una fonte normativa prevede la sospensione del procedimento amministrativo o del termine per una decisione da parte dell'Autorita'. La sospensione opera per il periodo di tempo espressamente previsto e il termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
3. Il decorso dei termini e', inoltre, sospeso per il tempo in cui documenti necessari per la trattazione del procedimento sono indisponibili per effetto di provvedimenti dell'autorita' giudiziaria.
4. Il responsabile del procedimento amministrativo informa le parti interessate della data di inizio o di cessazione della sospensione.

Art. 7.

Attivita' istruttoria

1. Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se il richiedente e' invitato dall'Autorita' a fornire notizie, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti necessari, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l'adempimento richiesto.

Art. 8.

Pareri obbligatori

1. Ove debba essere sentito obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo puo' procedere indipendentemente dall'espressione del parere. Qualora ritenga di non avvalersi di tale facolta', il responsabile del procedimento amministrativo cura la comunicazione alle parti interessate della determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo definito, che non e' computato ai fini del termine finale del procedimento e che non puo' essere superiore a quarantacinque giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Autorita' procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.
2. Nell'ipotesi di cui all'art. 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 l'Autorita', decorso inutilmente l'ulteriore periodo di cui al comma 1 del presente articolo, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilita' di proseguire i propri lavori, informandone le parti interessate.
3. Quando, per legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento deve essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedono e non rappresentano esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo cura la richiesta delle suddette valutazioni tecniche agli altri organismi di cui al comma 1 del medesimo art. 17 e partecipa alle parti interessate l'intervenuta richiesta. In tali casi, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non e' computato ai fini del termine finale del procedimento.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, dell'art. 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si applica la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 9.

Pareri facoltativi

1. Quando, in conformita' alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio da parte del Consiglio di Stato o dell'Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne da' notizia alle parti interessate, riassumendone le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo e' reso nel termine di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'Autorita' procede prescindendo dal parere, se questo non e' reso nei termini suddetti.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo rispettando il termine finale del procedimento.

Art. 10.

Fasi procedimentali presso altre autorita' o amministrazioni

1. Fuori dei casi di cui agli articoli 8 e 9, se nel corso del procedimento amministrativo talune fasi sono di competenza di altri soggetti pubblici, il termine finale del procedimento deve intendersi non comprensivo dei periodi di tempo necessari per espletare le fasi stesse.

Art. 11.

Conclusione dei procedimenti

1. Nei casi di cui alla tabella A, i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi o delle fasi procedimentali si riferiscono alla data di adozione del provvedimento del collegio.
2. Nei casi di cui alla tabella B, i termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data in cui l'unita' organizzativa competente conclude l'esame dell'affare. Quando il procedimento e' definito con provvedimento del collegio, il termine per l'adozione del medesimo provvedimento e' non superiore a sessanta giorni dalla data di ricezione degli atti in conformita' all'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. I termini indicati nella tabella B si osservano a decorrere dal 1° giugno 2008.

Tabella A

RICOGNIZIONE DEI TERMINI PER I PROCEDIMENTI DIRETTAMENTE PREVISTI PER
LEGGE

1) Termini previsti nel codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196): =====================================================================
Procedimento e | | Unita' organizzativa
normativa | Termine | competente =====================================================================
|Quarantacinque giorni |
|dal ricevimento della |Dipartimento realta'
|richiesta ovvero, se |economiche e produttive
|il richiedente e' |Dipartimento liberta'
|invitato a fornire |pubbliche e sanita' Autorizzazione al |informazioni o ad |Dipartimento trattamento di dati |esibire documenti, |comunicazioni e reti sensibili o genetici -|dalla data di scadenza|telematiche Unita' articoli 26, comma 2, |del termine fissato |attivita' forense 41 (76, 90, 107 e 110,|per l'adempimento |ordini professionali e comma 1) |richiesto |pubblici servizi ---------------------------------------------------------------------
|Quarantacinque giorni |
|dal ricevimento della |Dipartimento realta'
|richiesta ovvero, se |economiche e produttive
|il richiedente e' |Dipartimento liberta'
|invitato a fornire |pubbliche e sanita'
|informazioni o ad |Dipartimento Autorizzazione al |esibire documenti, |comunicazioni e reti trattamento di dati |dalla data di scadenza|telematiche Unita' giudiziari - |del termine fissato |attivita' forense articoli 21, comma 1, |per l'adempimento |ordini professionali e 27 e 41 |richiesto |pubblici servizi --------------------------------------------------------------------- Esame di comunicazioni| | al Garante da parte di| | soggetti pubblici - |Quarantacinque giorni | art. 39 (articoli 19, |dal ricevimento della | comma 2, 55, 110, |comunicazione salvo | comma 1 e 175, |diversa determinazione|Dipartimento liberta' comma 1) |del Garante |pubbliche e sanita' ---------------------------------------------------------------------
|Sessanta giorni dalla |
|data di presentazione |
|del ricorso. Eventuale|
|proroga per un periodo|
|non superiore a |
|ulteriori quaranta |
|giorni se gli | Ricorso - |accertamenti risultano| articoli 145, 146, |particolarmente | 147, 148, 149, 150 e |complessi o vi e' | 151 |l'assenso delle parti |Unita' ricorsi ---------------------------------------------------------------------
|Quarantacinque giorni |
|dal ricevimento della |
|richiesta, salvi i |
|termini piu' brevi |
|previsti per legge. |
|Ulteriori venti giorni|
|dal ricevimento degli |
|elementi istruttori in| Parere al Presidente |caso di interruzione | del Consiglio dei |del termine di | ministri e ai ministri|quarantacinque giorni | - art. 154, commi 4 e |per esigenze |Servizio relazioni 5 |istruttorie |istituzionali ---------------------------------------------------------------------
|Si applica il termine |
|espressamente |
|individuato dalla |
|norma che prevede |
|l'acquisizione del |
|parere dell'Autorita'.|
|In mancanza di tale |
|espressa previsione, |
|quaranta cinque giorni|
|dal ricevimento della |
|richiesta e ulteriori |
|venti giorni dal |
|ricevimento degli |
|elementi istruttori in| Parere negli altri |caso di interruzione | casi previsti |del termine di | dall'ordinamento - |quarantacinque giorni | art. 154, comma 1, |per esigenze |Servizio relazioni lettera g) e comma 5 |istruttorie |istituzionali
2) Termini previsti in altre disposizioni normative:

=====================================================================
Procedimento e | | Unita' organizzativa
normativa | Termine | competente =====================================================================
|Novanta giorni |
|dall'accertamento |
|della violazione per |
|la notificazione della| Contestazione non |stessa ai residenti | immediata della |nel territorio della | violazione |Repubblica o | amministrativa - art. |trecentosessanta | 14, secondo comma, |giorni per la | legge 24 novembre |notificazione ai |Dipartimento attivita' 1981, n. 689 |residenti all'estero |ispettive e sanzioni --------------------------------------------------------------------- Ordinanza-ingiunzione | | in materia di sanzioni| | amministrative - art. | | 166; art. 28, primo | | comma, legge |Cinque anni dal giorno| 24 novembre 1981, n. |in cui e' stata |Dipartimento attivita' 689 |commessa la violazione|ispettive e sanzioni --------------------------------------------------------------------- Parere alla | | Commissione per | | l'accesso ai documenti| | amministrativi - art. | | 25, com-ma 4, legge | | 7 agosto 1990, n. 241,| | e successive |Dieci giorni dalla |Servizio relazioni modificazioni |richiesta |istituzionali
Tabella B

TERMINI NON DIRETTAMENTE PREVISTI PER LEGGE

1) Termini relativi a procedimenti individuati nel codice in materia di protezione dei dati personali: =====================================================================
Procedimento e | | Unita' organizzativa
normativa | Termine | competente =====================================================================
| |Dipartimento realta'
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta'
| |pubbliche e sanita'
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti Modalita' semplificate| |telematiche Unita' per l'informativa agli| |attivita' forense interessati - art. 13,| |ordini professionali e comma 3 |Novanta giorni |pubblici servizi ---------------------------------------------------------------------
| |Dipartimento realta'
| |economiche e produttive Informativa agli | |Dipartimento liberta' interessati che | |pubbliche e sanita' comporterebbe un | |Dipartimento impiego di mezzi | |comunicazioni e reti sproporzionati o che | |telematiche Unita' si riveli impossibile | |attivita' forense - art. 13, comma 5, | |ordini professionali e lettera c) |Novanta giorni |pubblici servizi ---------------------------------------------------------------------
| |Dipartimento realta'
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta'
| |pubbliche e sanita'
| |Dipartimento Verifiche preliminari | |comunicazioni e reti per i trattamenti che | |telematiche Unita' presentano rischi | |attivita' forense specifici - art. 17 | |ordini professionali e (14, 55 e 91) |Centottanta giorni |pubblici servizi --------------------------------------------------------------------- Individuazione delle | | attivita' che | | perseguono finalita' | | di rilevante interesse| | pubblico in relazione | | al trattamento di dati| | sensibili - art. 20, | |Dipartimento liberta' comma 3 |Novanta giorni |pubbliche e sanita' --------------------------------------------------------------------- Individuazione dei | | trattamenti consentiti| | per perseguire un | |Dipartimento legittimo interesse | |comunicazioni e reti del titolare o di un | |telematiche terzo - art. 24, | |Dipartimento realta' comma 1, lettera g) |Centottanta giorni |economiche e produttive ---------------------------------------------------------------------
| |Dipartimento realta'
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta'
| |pubbliche e sanita'
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti
| |telematiche Individuazione dei | |Dipartimento registro trattamenti oggetto di| |dei trattamenti Unita' notificazione al | |attivita' forense Garante - art. 37, | |ordini professionali e comma 2 |Centoventi giorni |pubblici servizi --------------------------------------------------------------------- Determinazione delle | | modalita' di | | consultazione gratuita| | del registro dei | | trattamenti anche | | mediante convenzioni | | con soggetti pubblici | |Dipartimento registro - art. 37, comma 4 |Novanta giorni |dei trattamenti ---------------------------------------------------------------------
| |Dipartimento realta'
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta'
| |pubbliche e sanita'
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti
| |telematiche Unita' Autorizzazioni | |attivita' forense generali - art. 40 | |ordini professionali e (76, 90, 107 e 110) |Centottanta giorni |pubblici servizi ---------------------------------------------------------------------
|Quarantacinque giorni |
|dal ricevimento della |Dipartimento realta'
|richiesta ovvero, se |economiche e produttive
|il richiedente e' |Dipartimento liberta'
|invitato a fornire |pubbliche e sanita'
|informazioni o ad |Dipartimento
|esibire documenti, |comunicazioni e reti Autorizzazione al |dalla data di scadenza|telematiche Unita' trasferimento di dati |del termine fissato |attivita' forense personali all'estero -|per l'adempimento |ordini professionali e art. 44 |richiesto |pubblici servizi ---------------------------------------------------------------------
| |Dipartimento realta'
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta' Adozione del divieto | |pubbliche e sanita' di trasferimento di | |Dipartimento dati personali verso | |comunicazioni e reti un Paese non | |telematiche Unita' appartenente | |attivita' forense all'Unione europea - | |ordini professionali e art. 45 |Centoventi giorni |pubblici servizi --------------------------------------------------------------------- Autorizzazione ad | | indicare nella | | fatturazione numeri | | completi delle | | comunicazioni | |Dipartimento elettroniche - art. | |comunicazioni e reti 124, comma 5 |Centottanta giorni |telematiche --------------------------------------------------------------------- Provvedimento in tema | |Dipartimento di elenchi di abbonati| |comunicazioni e reti - art. 129, comma 1 |Centottanta giorni |telematiche --------------------------------------------------------------------- Provvedimento in | | materia di procedure | | di filtraggio o | | analoghe - art. 130, | |Dipartimento comma 6; art. 143, | |comunicazioni e reti comma 1, lettera b) |Centottanta giorni |telematiche ---------------------------------------------------------------------
| |Dipartimento realta'
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta'
| |pubbliche e sanita'
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti
| |telematiche Unita'
|Centottanta giorni |attivita' forense
|dalla chiusura |ordini professionali e
|dell'istruttoria |pubblici servizi Affari Reclamo - art. 143 |preliminare |legali e di giustizia ---------------------------------------------------------------------
| |Dipartimento realta'
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta'
| |pubbliche e sanita'
| |Dipartimento
| |comunicazioni e reti
| |telematiche Unita'
|Centottanta giorni |attivita' forense
|dalla chiusura |ordini professionali e Segnalazione - art. |dell'istruttoria |pubblici servizi Affari 144 |preliminare |legali e di giustizia ---------------------------------------------------------------------
| |Dipartimento realta'
| |economiche e produttive
| |Dipartimento liberta'
| |pubbliche e sanita' Controllo avviato | |Dipartimento d'ufficio sulla | |comunicazioni e reti liceita' e correttezza| |telematiche Unita' dei trattamenti - art.| |attivita' forense 154, comma 1, | |ordini professionali e lettera a), c) e d); | |pubblici servizi Affari art. 143, comma 1 |Centottanta giorni |legali e di giustizia --------------------------------------------------------------------- Accertamenti sui | | trattamenti di dati | | personali in ambito | | giudiziario e da parte| | di forze di polizia, |Centottanta giorni | disciplinati nei |ovvero centoventi |Componente del titoli I e II della |giorni in caso di |collegio, designato ai parte seconda del |segnalazione |sensi dell'art. 160, Codice (*) - art. 160 |dell'interessato (**) |comma 1, del Codice --------------------------------------------------------------------- Accertamenti sui | | trattamenti di dati | | personali per la | | difesa e la sicurezza | | dello Stato, |Centottanta giorni | disciplinati nel |ovvero centoventi |Componente del titolo III della parte|giorni in caso di |collegio, designato ai seconda del Codice (*)|segnalazione |sensi dell'art. 160, - art. 160 |dell'interessato |comma 1, del Codice

(*) Nei casi in esame, il procedimento s'intende avviato con la designazione del componente del collegio.
(**) Gli accertamenti possono essere avviati anche sulla base di prime informazioni e notizie, acquisite nel termine previsto per le istruttorie preliminari (art. 14, comma 2, reg. del Garante n. 1/2007).
2) Termini relativi a procedimenti previsti nel regolamento del garante n. 2/2000 concernente il trattamento giuridico ed economico del personale:

=====================================================================
Procedimento e | | Unita' organizzativa
normativa | Termine | competente =====================================================================
|Trenta giorni; |
|ulteriore periodo non |
|superiore a trenta |
|giorni qualora | Dimissioni volontarie |ricorrano gravi motivi|Dipartimento risorse - art. 60 |di servizio |umane --------------------------------------------------------------------- Cessazione a domanda | |Dipartimento risorse per inabilita' art. 61|Trenta giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Aspettativa per motivi| | personali, di | | famiglia, ovvero per | | incarichi | | istituzionali o presso| | privati - art. 17; | | art. 23-bis d.lgs. | | 30 marzo 2001, n. 165;| | eventuali altre | | disposizioni speciali | | di legge anche | |Dipartimento risorse regionale |Sessanta giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Permessi o aspettativa| | per motivi di studio e| |Dipartimento risorse dottorato - art. 18 |Trenta giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Sospensione cautelare | | della retribuzione del| | dipendente - art. 10, | |Dipartimento risorse comma 2 |Trenta giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Determinazione del | | limite annuale di ore | | di lavoro | | straordinario - art. | |Dipartimento risorse 14, comma 6 |Novanta giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Procedimenti | | disciplinari: | |
termine per | | riassumere il | | procedimento |Centottanta giorni dal| disciplinare sospeso |termine del giudizio | in caso di |di primo grado | procedimento penale |Centoventi giorni |
termine per la |dalla data in cui si | sospensione cautelare |e' avuta conoscenza | dal servizio - |della richiesta di |Dipartimento risorse articoli 24 e 26 |rinvio a giudizio |umane --------------------------------------------------------------------- Assunzione del |Sessanta giorni dalla | personale a tempo |data di approvazione | indeterminato o a |della graduatoria del | contratto - articoli 7|concorso o della |Dipartimento risorse e 52 |selezione |umane --------------------------------------------------------------------- Cessazione del | | rapporto di impiego | | (liquidazione delle | | competenze e del | | Tfr/comunicazione dei | | dati contributivi per | | il trattamento di | |Dipartimento pensione) - | |amministrazione e articoli 56, 58, 59 |Novanta giorni |contabilita' --------------------------------------------------------------------- Dispensa dal servizio | |Dipartimento risorse - art. 62 |Trenta giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Licenziamento - art. | |Dipartimento risorse 63 |Sessanta giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Procedure selettive | |Dipartimento risorse interne - art. 5 |Centottanta giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Determinazione del | | trattamento economico | | del personale | | fondamentale e | |Dipartimento risorse accessorio - art. 27 |Sessanta giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Inquadramenti o | | ricostruzioni di | | posizioni economiche | | in attuazione di | | accordi negoziali o di| | disposizioni | | regolamentari e | | corresponsione di | | eventuali conguagli e | | arretrati - articoli 7| |Dipartimento risorse e 27 |Centoventi giorni |umane --------------------------------------------------------------------- Permanenza in servizio| | oltre il limite di |Novanta giorni dalla |Dipartimento risorse eta' - art. 59 |ricezione dell'istanza|umane ---------------------------------------------------------------------
| |Dipartimento risorse Comandi - art. 23 |Sessanta giorni |umane
 
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