Gazzetta n. 7 del 9 gennaio 2008 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 21 dicembre 2007
Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della Unita' di informazione finanziaria (UIF), ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

IL GOVERNATORE

Viste la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo internazionale, e la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di recepimento delle citate direttive, (infra decreto legislativo 231/2007) e, in particolare, gli articoli 6 e 62;
Visto il decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, come successivamente modificato dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 125, in tema di circolazione transfrontaliera di capitali (infra decreto-legge n. 167/1990);
Vista la legge 17 gennaio 2000, n. 7, in materia di disciplina del mercato dell'oro;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, in tema di repressione e contrasto del finanziamento del terrorismo internazionale (infra decreto-legge 369/2001);
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet;
Visto il decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2007, in base al quale «la Banca d'Italia disciplina con regolamento l'organizzazione e il funzionamento della Unita' di informazione finanziaria, ivi compresa la riservatezza delle informazioni acquisite. La Banca d'Italia attribuisce alla Unita' di informazione finanziaria mezzi finanziari e risorse idonei ad assicurare l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali»;
Avuto presente che gli articoli 7 e 19 del ripetuto decreto legislativo attribuiscono alle autorita' di vigilanza di settore e al Ministro dell'economia e delle finanze il compito di emanare disposizioni attuative del decreto stesso, con particolare riguardo all'adeguata verifica del cliente;
Avuto presente che l'art. 53 del medesimo decreto legislativo attribuisce alle autorita' di vigilanza di settore e al nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza il compito di verificare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa in tema di prevenzione del riciclaggio;
Tenuto conto dell'esigenza di disciplinare l'organizzazione e il funzionamento della Unita' di informazione finanziaria assicurandone la piena autonomia e indipendenza;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1.

Istituzione e sede

1. L'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) e' istituita presso la Banca d'Italia dal 1° gennaio 2008. Essa ha sede in Roma, via Nazionale n. 91, e opera presso i locali siti in Roma messi a disposizione dalla Banca d'Italia.
 
Art. 2.

Funzioni

1. La UIF svolge i compiti e le funzioni di analisi finanziaria a essa assegnati dalla legge in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale nonche' ogni altra attivita' strumentale o complementare.
2. I compiti, le funzioni e le attivita' indicati al comma 1 sono esercitati in piena autonomia e indipendenza.
 
Art. 3.

Direttore della UIF

1. Il direttore della UIF e' nominato con provvedimento del direttorio della Banca d'Italia, su proposta del Governatore, tra persone dotate di adeguati requisiti di onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema finanziario, come specificati al comma 2.
2. Il direttore della UIF:
a) non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della normativa antimafia ovvero condannato, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
b) deve aver maturato una adeguata esperienza professionale e di conoscenza del sistema finanziario attraverso l'esercizio, per almeno dieci anni, di attivita' professionali o di insegnamento universitario attinenti a materie giuridiche o economiche ovvero di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni.
3. Il direttore della UIF dura in carica cinque anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. Egli puo' essere sollevato dall'incarico con le medesime modalita' prescritte per la nomina, solo se non soddisfa piu' alle condizioni richieste per l'espletamento delle sue funzioni o si e' reso colpevole di gravi mancanze.
4. Il direttore della UIF ha la responsabilita' del funzionamento della struttura, della quale programma, dirige e controlla l'attivita'. In tale ambito: emana regolamenti di natura organizzativa con rilevanza esterna; convoca e presiede il Comitato di esperti di cui all'art. 4; partecipa agli organismi nazionali e internazionali impegnati nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale ovvero designa i rappresentanti della UIF per la partecipazione; sovrintende al personale della UIF, promuovendone la formazione professionale specifica e provvede ai riferimenti informativi e valutativi per le diverse categorie del personale; delega a dirigenti e a titolari delle unita' di base, con apposita comunicazione di servizio indicante principi e criteri direttivi, determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente.
5. Il provvedimento di nomina stabilisce il trattamento normativo ed economico del direttore della UIF.
 
Art. 4.

Comitato di esperti

1. Presso la UIF e' costituito e opera un Comitato di esperti, composto dal direttore della UIF, che lo presiede, e da quattro membri.
2. I quattro membri del Comitato sono nominati, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili per altri tre. Essi devono possedere i requisiti previsti dall'art. 3, comma 2.
3. Per l'attivita' svolta nel Comitato di esperti i membri non percepiscono compensi.
4. Il Comitato e' convocato dal direttore della UIF con cadenza almeno semestrale. Alle riunioni assiste il Segretario del Comitato, nominato tra il personale di grado superiore addetto alla UIF.
5. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parita', prevale il voto di chi presiede.
6. Il Comitato svolge funzioni consultive sull'individuazione dei criteri generali per l'archiviazione delle segnalazioni di operazioni sospette, sui protocolli d'intesa stipulati tra la UIF e le altre autorita' impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonche' su ogni altro argomento a esso sottoposto dal direttore della UIF.
 
Art. 5.

Collaborazione nell'attivita' di prevenzione

1. Salvi i casi previsti dalla legge, le informazioni e i dati in possesso della UIF in relazione alle proprie finalita' istituzionali sono coperti dal segreto d'ufficio, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
2. L'Autorita' giudiziaria, gli organi delle indagini, la direzione investigativa antimafia, la Guardia di finanza, le autorita' di vigilanza di settore, le amministrazioni interessate e gli ordini professionali collaborano con la UIF nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale secondo le modalita' indicate dall'art. 9 del d.lgs. n. 231/2007.
3. La UIF puo' scambiare informazioni e collaborare con autorita' di altri Stati che perseguono le medesime finalita', a condizioni di reciprocita'.
4. La UIF, al fine di disciplinare l'attivita' di collaborazione di cui ai commi 2 e 3, puo' stipulare appositi protocolli d'intesa.
5. La Banca d'Italia fornisce alla UIF le informazioni utili a integrare l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e lo studio dei flussi finanziari secondo le modalita' indicate ai sensi dell'art. 6, comma 2.
 
Art. 6.

Rapporti con la Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia e la UIF, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano al fine di agevolare il perseguimento delle rispettive finalita'.
2. Lo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la UIF e il coordinamento delle comunicazioni all'esterno relative a questioni di comune interesse sono disciplinati da un apposito protocollo volto ad assicurare l'efficace ed efficiente svolgimento delle rispettive attivita'. Il protocollo prevede la costituzione di un comitato di coordinamento.
3. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali la UIF si avvale di risorse umane e tecniche, di mezzi finanziari e di beni strumentali della Banca d'Italia nel rispetto della normativa interna della Banca stessa e secondo principi di economicita', proporzionalita', efficienza ed efficacia della gestione.
4. Al personale della UIF si applicano le previsioni contenute nel Regolamento del personale della Banca d'Italia.
5. Alla UIF si applica la normativa della Banca d'Italia in materia di attivita' di spesa. In tale ambito il direttore della UIF, tenendo conto del diverso assetto organizzativo, delega poteri di firma individuando i relativi importi.
6. La Banca d'Italia gestisce le procedure informatiche e telematiche utilizzate dalla UIF, assicurando che l'accesso ai relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF a cio' abilitato.
 
Art. 7.

Struttura

1. In caso di assenza o impedimento del direttore della UIF, le relative funzioni sono esercitate dal vice direttore, nominato dal Governatore tra il personale di grado superiore della Banca d'Italia.
2. Per l'assolvimento delle proprie funzioni la UIF e' articolata in unita' operative disciplinate in conformita' del Regolamento generale della Banca d'Italia.
3. I titolari delle unita' operative sono nominati dal Governatore o dal direttore generale della Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze su proposta del direttore della UIF, il quale esprime inoltre un parere con riguardo all'assegnazione e ai trasferimenti del personale.
4. Il direttore della UIF determina, con apposita comunicazione di servizio, i criteri per la ripartizione delle segnalazioni tra le unita' operative incaricate dell'analisi delle operazioni sospette.
 
Art. 8.

Analisi delle operazioni sospette

1. La UIF riceve le segnalazioni di operazioni sospette ed effettua l'approfondimento finanziario delle stesse.
2. Per lo svolgimento dei compiti indicati al comma 1, la UIF: acquisisce dati e informazioni presso i soggetti tenuti alle segnalazioni; si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e dei depositi e nell'anagrafe tributaria; utilizza i risultati delle analisi e degli studi compiuti e delle ispezioni effettuate; si avvale delle informazioni comunicate dagli organi delle indagini, dalle autorita' di vigilanza di settore, dagli ordini professionali e dalle Unita' di informazione finanziaria estere; effettua approfondimenti unitamente alle autorita' di vigilanza di settore; consulta pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque e utilizza ogni altro strumento o fonte informativa consentiti dalla legge.
3. Ove ne ricorrano i presupposti e con le modalita' previste dalla legge, la UIF sospende o archivia le operazioni segnalate.
4. La UIF verifica, anche attraverso accessi ispettivi, il rispetto delle disposizioni in tema di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa segnalazione.
 
Art. 9.

Analisi statistica e studi

1. La UIF effettua analisi dei dati statistici aggregati trasmessi dagli operatori, effettua elaborazioni statistiche, cura la pubblicazione di dati statistici e la tenuta degli archivi previsti dalla legge.
2. La UIF svolge inoltre analisi e studi dei flussi finanziari al fine di individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo internazionale. In tale ambito, prende in esame singole anomalie, specifici settori dell'economia, categorie di strumenti di pagamento e determinate realta' economiche territoriali ritenuti a rischio.
 
Art. 10.

Altri compiti

1. La UIF collabora con le autorita' nazionali e internazionali impegnate nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale e partecipa ai lavori degli organismi internazionali impegnati nelle stesse materie.
2. La UIF presta la propria consulenza per l'elaborazione della normativa nelle materie di propria competenza. Inoltre:
a) individua indicatori di anomalia al fine di agevolare la segnalazione delle operazioni sospette e fornisce indicazioni operative utili alla rilevazione di specifici fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo internazionale;
b) elabora e diffonde modelli e schemi rappresentativi di comportamenti anomali sul piano economico e finanziario, riferibili a possibili attivita' di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale;
c) fornisce indicazioni aggiornate circa le prassi seguite nel riciclaggio e nel finanziamento del terrorismo internazionale, al fine di agevolare la formazione del personale dei destinatari degli obblighi di segnalazione.
3. La UIF svolge i compiti attribuiti al soppresso Ufficio italiano dei cambi in materia di prevenzione, contrasto e repressione del finanziamento del terrorismo e di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet.
4. La UIF cura l'istruttoria dei procedimenti sanzionatori previsti dal decreto-legge n. 369/2001, in tema di divieti di esportazione, congelamento dei capitali e di altre risorse finanziarie e di comunicazione dei capitali e delle altre risorse finanziarie oggetto di congelamento, e dal decreto-legge n. 167/1990, in tema di omessa dichiarazione del trasferimento al seguito di denaro, titoli e valori mobiliari.
5. La UIF riceve le dichiarazioni previste dalla legge per il trasferimento e il commercio di oro.
 
Art. 11.

Riferimenti sull'attivita'

1. Il direttore della UIF, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette entro il 30 marzo di ogni anno alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attivita' svolta dalla UIF nell'anno precedente.
2. Al rapporto indicato nel comma 1 sono allegati una relazione della Banca d'Italia concernente i mezzi finanziari e le risorse attribuiti alla UIF e un parere del Comitato di esperti di cui all'art. 4 sull'azione svolta dalla UIF.
3. Entro il medesimo termine indicato al comma 1, la UIF fornisce al Comitato di sicurezza finanziaria gli elementi necessari per la relazione prevista dall'art. 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 231/2007.
4. La UIF fornisce i risultati delle analisi e degli studi effettuati secondo le modalita' indicate dall'art. 9 del decreto legislativo n. 231/2007.
 
Art. 12.

Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2008.
2. I compiti e le funzioni attribuiti alla UIF continuano a essere esercitati dalle divisioni del Servizio antiriciclaggio del soppresso Ufficio italiano dei cambi fino alla nomina dei titolari delle unita' operative e all'assegnazione del restante personale in conformita' del presente Regolamento.
Roma, 21 dicembre 2007

Il Governatore: Draghi
 
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