Gazzetta n. 6 del 8 gennaio 2008 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 253
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del commercio internazionale, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che ha istituito il Ministero del commercio internazionale;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007), ed in particolare i commi da 404 a 416 dell'articolo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416, della legge 27 dicembre 2006;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2007, recante ricognizione delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 15 marzo 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 27 agosto 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Organizzazione

1. Il Ministero del commercio internazionale, di seguito denominato: "Ministero", si articola in quattro direzioni generali, individuate all'articolo 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organiz-zazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del
Ministero delle attivita' produttive e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2001, n. 114,
supplemento ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
il codice dell'amministrazione digitale e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112,
supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 ottobre 2005 concernente la rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle
posizioni economiche del Ministero delle attivita'
produttive, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
284 del 6 dicembre 2005.
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 18
maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164,
e' il seguente:
"3. E' istituito il Ministero del commercio
internazionale. A detto Ministero sono trasferite, con le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale,
le funzioni attribuite al Ministero delle attivita'
produttive dall'art. 27, comma 2, lettera a), e
comma 2-bis, lettere b), e) e, per quanto attiene alla
lettera a), le competenze svolte in relazione al livello
internazionale, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300.".
- Il testo dei commi da 404 a 416 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario,
e' il seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto,
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata,
ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio
1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio,
che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al
comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo
delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.
413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per
la riorganizzazione" composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire
risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per
l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20
milioni di euro per l'anno 2009.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 aprile 2007 recante "Linee guida per l'attuazione delle
disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007)" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 luglio 2007, n. 152.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 12 gennaio 2007 recante la ricognizione delle strutture
e delle funzioni dei Ministeri dello sviluppo economico e
del commercio internazionale, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 marzo 2007, n. 66.
- Il testo dell'art. 1, comma 10, del citato
decreto-legge n. 181 del 2006, e' il seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
alla individuazione, in via provvisoria, del contingente
minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad
essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previgente.".



 
Art. 2
Direzioni generali

1. Il Ministero esercita le funzioni di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, come modificati, altresi', dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, fatte salve le innovazioni apportate da norme successive, con particolare riferimento al testo vigente dell'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, e' articolato nelle seguenti Direzioni generali: a) Direzione generale per la politica commerciale; b) Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione; c) Direzione generale per la promozione degli scambi; d) Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane.



Note all'art. 2:
- Il testo degli articoli 27 e 28 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 30, e' il seguente:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di
formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al
comma 2, il Ministero, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del
Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
settore e facendo salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le
risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o
autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.".
"Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali: a) competitivita':
politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema
produttivo nazionale; politiche di promozione degli
investimenti delle imprese al fine del superamento degli
squilibri di sviluppo economico e tecnologico, ivi compresi
gli interventi a sostegno delle attivita' produttive e gli
strumenti della programmazione negoziata, denominati
contratti di programma, inclusi quelli ricompresi
nell'ambito dei contratti di localizzazione, patti
territoriali, contratti d'area e contratti di distretto,
nonche' la partecipazione, per quanto di competenza ed al
pari delle altre amministrazioni, agli accordi di programma
quadro, ed il raccordo con gli interventi degli enti
territoriali, rispondenti alle stesse finalita'; politiche
per le piccole e medie imprese, per la creazione di nuove
imprese e per il sostegno alle imprese ad alto tasso di
crescita, tenendo conto anche delle competenze regionali;
politiche di supporto alla competitivita' delle grandi
imprese nei settori strategici; collaborazione pubblico
privato nella realizzazione di iniziative di interesse
nazionale, nei settori di competenza; politiche per i
distretti industriali; sviluppo di reti nazionali e
internazionali per l'innovazione di processo e di prodotto
nei settori produttivi; attivita' di regolazione delle
crisi aziendali e delle procedure conservative delle
imprese; attivita' di coordinamento con le societa' e gli
istituti operanti in materia di promozione industriale e di
vigilanza sull'Istituto per la promozione industriale;
politica industriale relativa alla partecipazione italiana
al Patto atlantico e all'Unione europea; collaborazione
industriale internazionale nei settori aerospaziali e della
difesa, congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in materia di
turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di
agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale;
vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;
politiche per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione e mutualita';
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
degli accordi bilaterali e multilaterali in materia
commerciale; tutela degli interessi della produzione
italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made
in Italy, anche potenziando le relative attivita'
informative e di comunicazione, in concorso con le
amministrazioni interessate; disciplina del regime degli
scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze, e concorso al relativo coordinamento con le
politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle
attivita' della commissione CIPE per la politica
commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli
scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari
esteri, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti
internazionali in materia fieristica, ivi comprese le
esposizioni universali e coordinamento della promozione del
sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri; coordinamento,
avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle
attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle
regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia,
congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e
con gli enti preposti; promozione della formazione in
materia di internazionalizzazione; sviluppo e
valorizzazione del sistema turistico per la promozione
unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e
delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti; rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari
esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri e delle regioni;
attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela del-l'economicita' e della sicurezza
del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
di ricerca, incentivazione e interventi nei settori
dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di
idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la
parte di competenza; politiche di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta
tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del
commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di
definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle
assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di' qualita' e dei laboratori
di prova per quanto di competenza; partecipazione al
sistema di certificazione ambientale, in particolare in
materia di ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad
esclusione di quelli agricoli e di prima trasformazione di
cui all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
- in materia di giochi, nonche' di prevenzione e
repressione dei fenomeni elusivi del relativo monopolio
statale; vigilanza sul sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
sulla tenuta del registro delle imprese; politiche per lo
sviluppo dei servizi nei settori di competenza; vigilanza
sulle societa' fiduciarie e di revisione nei settori di
competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei
relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti
in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti
sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati
alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche
riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e
raccolta di documentazione statistica per la definizione
delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli
scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di
politica commerciale; rilevazione degli aspetti
socio-economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.".
- Per il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge
n. 181 del 2006, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3
Direzione generale per la politica commerciale

1. La Direzione generale per la politica commerciale si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, e' preposta alla disciplina del commercio internazionale, favorendo l'individuazione e l'attuazione di regole, comunitarie ed internazionali, conformi all'interesse nazionale, nell'ottica di migliorare la competitivita' del sistema economico italiano, nonche' l'accesso di merci, servizi ed investimenti italiani nei mercati esteri.
2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attivita' negli ambiti di competenza di seguito indicati: a) analisi e studio di problemi concernenti gli scambi di beni e
servizi, ivi incluse le materie prime, la logistica e la
distribuzione, e delle connesse esigenze di politica commerciale; b) elaborazione e negoziazione degli accordi multilaterali in materia
commerciale negli ambiti OMC, OCSE e UNCTAD, nonche' negli ambiti
di altre organizzazioni internazionali collegate al commercio
internazionale; c) elaborazione di indirizzi e proposte di politica commerciale
nell'ambito dell'Unione europea; d) partecipazione, nell'ambito dell'Unione europea, alla elaborazione
e negoziazione degli accordi bilaterali e regionali di natura
economico-commerciale, ivi incluse le aree di libero scambio, con
i Paesi terzi; e) partecipazione alla gestione ed alla diffusione dei programmi
finanziari comunitari rivolti all'assistenza tecnica ai Paesi
candidati all'adesione, ai Paesi destinatari della politica di
vicinato ed agli altri Paesi terzi; f) elaborazione e negoziazione degli accordi bilaterali di
cooperazione economica ed industriale con Paesi terzi ed
organizzazione dei relativi meccanismi bilaterali di consultazione
intergovernativa che ne derivano, in materia di collaborazione
economica, nonche' gestione dei relativi organismi di
consultazione bilaterale, in raccordo con la Direzione generale
per le politiche di internazionalizzazione e con la Direzione
generale per la promozione degli scambi per le materie di
rispettiva competenza; g) istruzione e cura nelle competenti sedi comunitarie di iniziative
di tutela della produzione nazionale attraverso l'attivazione
degli strumenti comunitari di difesa commerciale (strumenti
antidumping ed antisovvenzione); h) valorizzazione e tutela, nell'ambito della dimensione esterna
comunitaria, del "made in Italy" e delle indicazioni geografiche
relative al sistema produttivo nazionale e di assistenza alle
imprese, fatte salve le competenze delle direzioni generali dei
Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole
alimentari e forestali; i) coordinamento dell'ufficio di consulenza e di monitoraggio per la
tutela del marchio e delle indicazioni di origine, e per
l'assistenza legale alle imprese nella registrazione dei marchi e
brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla concorrenza
sleale, istituito ai sensi dell'articolo 4, comma 74, della legge
24 dicembre 2003, n. 350 (cd del desk "antidumping"), fatte salve
le competenze delle competenti direzioni generali del Ministero
dello sviluppo economico; l) disciplina del regime degli scambi e della gestione delle relative
autorizzazioni, certificati e titoli di importazione ed
esportazione; attivita' di autorizzazione e controllo delle
esportazioni di prodotti e tecnologie duali; gestione degli
embarghi commerciali e finanziari; m) applicazione delle sanzioni amministrative in materia di
importazione ed esportazioni di merci; n) Segreteria principale NATO-UEO-UE/S.



Nota all'art. 3:
- Il testo dell'art. 4, comma 74 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2003, n. 299, supplemento ordinario,
e' il seguente:
"74. Con decreto del Ministro delle attivita'
produttive, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze, delle politiche agricole e forestali e degli
affari esteri, presso gli uffici dell'Istituto per il
commercio con l'estero o presso gli uffici delle
rappresentanze diplomatiche e consolari, sono istituiti
uffici di consulenza e di monitoraggio per la tutela del
marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza
legale alle imprese nella registrazione dei marchi e
brevetti e nel contrasto alla contraffazione e alla
concorrenza sleale.".



 
Art. 4
Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione

1. La Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione si articola in 5 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, e' preposta alle attivita' di definizione dell'indirizzo strategico delle politiche di internazionalizzazione, all'incentivazione finanziaria della internazionalizzazione delle imprese, alla elaborazione in sede internazionale delle discipline inerenti al sostegno pubblico assicurativo e finanziario ai crediti all'esportazione, nonche' all'attivita' di studio, ricerca e raccolta di documentazione economico-statistica per la definizione delle politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale articola le sue linee di attivita' negli ambiti di competenza di seguito indicati: a) attivita' di supporto alla elaborazione degli indirizzi strategici
delle politiche di internazionalizzazione; b) segreteria e supporto tecnico-istruttorio ai lavori della V
Commissione permanente del CIPE per il coordinamento e l'indirizzo
strategico della politica commerciale con l'estero; c) segreteria e affiancamento tecnico-istruttorio all'azione della
struttura di supporto ai lavori della V Commissione permanente del
CIPE, istituita con decreto ministeriale in data 29 febbraio 2000; d) coordinamento degli enti strumentali per il raggiungimento degli
obiettivi e degli indirizzi fissati dalla V Commissione permanente
del CIPE; e) partecipazione agli sportelli regionali per
l'internazionalizzazione, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, con particolare riferimento
all'attivita' di erogazione dei servizi finanziari ed assicurativi
per l'internazionalizzazione delle imprese; f) organizzazione di convegni e conferenze in materia di commercio
internazionale e di internazionalizzazione; g) attivita' connesse all'utilizzo dei fondi strutturali europei in
materia di internazionalizzazione; h) coordinamento delle attivita' di implementazione dei programmi di
gemellaggio con i paesi oggetto della politica comunitaria di
vicinato; i) esercizio delle funzioni previste in materia di sostegno
finanziario alle imprese, di cui al fondo rotativo ex articolo 2
del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive
modificazioni, ed al fondo contributi agli interessi ex articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295; l) attivita' connesse alla gestione dei fondi di "venture capital",
costituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273; m) predisposizione della relazione annuale al Parlamento
sull'attivita' svolta dalla Simest S.p.A.; n) vigilanza sulla Simest S.p.A. relativamente alla gestione della
legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni; o) definizione, gestione ed approvazione dei rendiconti relativi ai
progetti finanziati con utili della Simest S.p.A., di pertinenza
del Ministero; p) trattazione delle questioni connesse alle politiche e agli accordi
internazionali in materia di sostegno pubblico al credito
all'esportazione, e relativa attivita' di coordinamento nazionale;
partecipazione in qualita' di portavoce nelle competenti sedi
comunitarie ed internazionali; rapporti con l'Istituto per
l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE); q) partecipazione alle riunioni presso il Club di Parigi per la
ristrutturazione del debito da parte dei Paesi piu' indebitati; r) collaborazione all'attivita' di aiuto allo sviluppo condotta dal
Ministero degli affari esteri, e partecipazione al Comitato
direzionale per la cooperazione allo sviluppo, istituito con legge
26 febbraio 1987, n. 49; s) elaborazione di indirizzi e proposte in materia di semplificazione
degli scambi internazionali; partecipazione in sede negoziale ai
lavori nelle sedi comunitarie ed internazionali (ONU); t) partecipazione al Punto di Contatto Nazionale, di cui all'articolo
39 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, previsto dalle linee
guida OCSE per le imprese multinazionali; u) partecipazione alle riunioni in sede OCSE in materia di
investimenti internazionali per gli ambiti di competenza; v) referente del Ministero nell'ambito del Punto di contatto
nazionale in materia di aiuti di Stato, presso il Dipartimento
delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; z) studi, ricerche e raccolta di documentazione statistica per la
definizione delle politiche di internazionalizzazione; aa) segreteria tecnica dell'Osservatorio economico, prevista
dall'articolo 6 della legge 20 ottobre 1990, n. 304; bb) gestione del sito internet e della biblioteca del Ministero.



Note all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 161, recante il regolamento di semplificazione dei
procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni,
contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle
esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita'
produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73,
allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n. 105.
- Il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28 maggio
1981, n. 251, concernente "Provvedimenti per il sostegno
delle esportazioni italiane", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 maggio 1981, n. 147 e convertito, con legge
29 luglio 1981, n. 394, con modificazioni, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1981, n. 206, e' il seguente:
"Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'art. 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
2. Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato
da un comitato nominato con decreto del Ministro del
commercio con l'estero di concerto con il Ministro del
tesoro ed il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il comitato, istituito presso il
Ministero del commercio con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua
delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di
pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale
o, in caso di sua assenza o impedimento, da un suo
delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato.
Le condizioni e le modalita' per la concessione dei
finanziamenti di cui al primo comma del presente
articolo nonche' l'importo massimo degli stessi saranno
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero, sentito il
Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio,
tenuto conto del programma di cui all'art. 2 della legge
16 marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalita' delle
garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei
relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai
finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla
convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del
commercio con l'estero e la SIMEST S.p.A., stipulata ai
sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 143. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del fondo
le richieste relative alle piccole e medie imprese comprese
quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra le stesse
costituiti, e alle societa' a prevalente capitale pubblico
che operano per la commercializzazione all'estero dei
prodotti delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno.
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.
E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo
comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio
1981-1983 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e
di lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983.".
- La legge 28 maggio 1973, n. 295, recante l'aumento
del fondo di dotazione del Mediocredito centrale e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 giugno 1973, n. 153.
- L'art. 3 sostituisce con tre commi il comma secondo
dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745.
- Il testo dell'art. 37 e' il seguente:
"Art. 37. - Il fondo di dotazione dell'Istituto
centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale) di cui all'art. 3 della legge 30 aprile 1962, n.
265, e successive modificazioni, e' ulteriormente aumentato
di lire 170 miliardi, mediante conferimenti, da parte del
Tesoro dello Stato, di lire 50 miliardi per l'anno 1970, di
lire 60 miliardi per l'anno 1971 e di lire 60 miliardi per
l'anno 1972.
E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale) un fondo per la
concessione, in sostituzione o a completamento delle
operazioni indicate alle lettera a), b), c), d), e), ed f)
del secondo comma dell'art. 2 della legge 30 aprile 1962,
n. 265, o anche abbinati con le operazioni stesse, di
contributi nel pagamento degli interessi sui finanziamenti
che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il
Mediocredito centrale concedono senza o con parziale
ricorso al Mediocredito stesso.
I limiti e le modalita' per la concessione del
contributo nel pagamento degli interessi verranno indicati
annualmente nel piano generale di utilizzo delle
disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma dell'art.
24, legge 28 febbraio 1967, n. 131.
Per la concessione di contributi sugli interessi a
favore degli istituti ed aziende di credito per operazioni
ordinarie, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, legge
30 aprile 1962, n. 265, e' assegnata al Mediocredito
centrale la somma di lire 30 miliardi - da stanziarsi nello
stato di previsione del Ministero del tesoro e che sara'
tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto
corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello
Stato - ripartita in ragione di lire 3 miliardi nell'anno
1970, lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1971 e 1972,
lire 10 miliardi nell'anno 1973 e lire 7 miliardi nell'anno
1974.".
- Il testo degli articoli 39 e 46 della legge
12 dicembre 2002, n. 273, recante "Misure per favorire
l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2002, n.
293, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE). - 1.
Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da
parte delle imprese multinazionali, di un codice di
comportamento comune, e' istituito, presso il Ministero
delle attivita' produttive, un Punto di contatto nazionale
(PCN).
2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al
comma 1, il Ministero delle attivita' produttive e'
autorizzato a richiedere in comando da altre
amministrazioni personale dotato delle qualifiche
professionali richieste fino ad un massimo di dieci unita'.
A tale personale si applica la disposizione di cui all'art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e'
autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di
720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive.".
"Art. 46 (Fondi rotativi). - 1. Il Ministero delle
attivita' produttive e' autorizzato a costituire, ai sensi
e per le finalita' di cui alla legge 24 aprile 1990, n.
100, e successive modificazioni, fondi rotativi per la
gestione delle risorse deliberate dal CIPE per il sostegno
degli investimenti delle piccole e medie imprese nella
Repubblica Federale di Jugoslavia, per il finanziamento di
operazioni di venture capital nei Paesi del Mediterraneo e
per favorire il processo di internazionalizzazione delle
imprese italiane.".
- La legge 26 febbraio 1987, n. 49, recante "Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in
via di sviluppo" e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 28 febbraio 1987, n. 49, supplemento ordinario.
- La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante "Norme sulla
promozione della partecipazione a societa' ed imprese miste
all'estero" e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
3 maggio 1990, n. 101.
- Il testo dell'art. 6 della legge 20 ottobre 1990, n.
304, concernente "Provvedimenti per la promozione delle
esportazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
26 ottobre 1990, n. 251, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Presso il Ministero del commercio con
l'estero e' istituito l'Osservatorio economico per la
raccolta, lo studio e l'elaborazione dei dati concernenti
il commercio estero, distinti per flussi di importazione ed
esportazione di merci, prodotti e servizi e per aree
geo-economiche.
2. L'Osservatorio coadiuva il Ministro nella
definizione delle linee direttrici e di indirizzo di
competenza del Ministero; puo' compiere studi e controlli
sull'efficacia delle misure di sostegno pubblico alle
esportazioni, partecipazioni e investimenti all'estero.
L'Osservatorio sara', a tal fine, collegato attraverso
sistemi informatici con organismi nazionali ed
internazionali.
3. Il Ministero del commercio con l'estero, per
l'attivita' connessa all'Osservatorio, puo' avvalersi della
collaborazione di docenti e ricercatori universitari,
nonche' di esperti in commercio estero o in economia
internazionale e di istituti di ricerca. La segreteria
dell'Osservatorio e' composta da quattro unita' scelte tra
i dipendenti del Ministero del commercio con l'estero. Alla
medesima e' preposto un funzionario con qualifica non
inferiore a primo dirigente.
4. Il compenso spettante per le collaborazioni e quello
per i membri della segreteria sono determinati con decreto
del Ministro del commercio con l'estero di concerto con il
Ministro del tesoro nei limiti della prevista
autorizzazione di spesa. Al relativo onere, stimato in lire
450 milioni annui, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
"Interventi rivolti ad incentivare l'esportazione di
prodotti"".›



 
Art. 5
Direzione generale per la promozione degli scambi

1. La Direzione generale per la promozione degli scambi si articola in 9 posizioni dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Negli ambiti di spettanza del Ministero, e' preposta al coordinamento delle attivita' di promozione e di internazionalizzazione del sistema economico nazionale e del "made in Italy", da realizzare sia attraverso la gestione diretta di incentivi sia mediante gli enti ed i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.
2. La Direzione generale si articola nei seguenti ambiti di competenza: a) gestione degli incentivi, ivi compresi quelli comunitari, a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, nonche' delle
agevolazioni per la collaborazione economica ed elaborazione della
relativa disciplina, in raccordo con i soggetti pubblici e privati
che svolgono attivita' di promozione degli scambi e di supporto
all'internazionalizzazione, fatte salve le competenze attribuite
alla Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione, nonche' fatti salvi gli aiuti per gli
investimenti per la localizzazione delle imprese estere in Italia; b) sviluppo e coordinamento delle attivita' promozionali e di
internazionalizzazione del sistema economico nazionale,
assicurando la necessaria sinergia con le iniziative promozionali
del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle regioni, delle
associazioni di categoria, delle camere di commercio e del sistema
fieristico, anche sulla base di specifici accordi ed intese; c) elaborazione delle linee direttrici dell'attivita' dell'ICE in
collaborazione con la Direzione generale per le politiche di
internazionalizzazione; d) approvazione del piano di attivita' dell'ICE, autorizzazione dei
programmi, delle iniziative promozionali previste e delle relative
variazioni, esercizio delle funzioni di vigilanza e delle
verifiche previste dalla legge 25 marzo 1997, n. 68,
sull'attivita' dell'ICE e relazione al Parlamento sui risultati
conseguiti dall'ICE; e) coordinamento delle azioni promozionali relative alla formazione
professionale dei soggetti operanti nel settore
dell'internazionalizzazione; f) rapporti con le istituzioni economiche e finanziarie
internazionali nelle materie di competenza della direzione; g) negoziazione degli accordi relativi alla costituzione degli
sportelli unici per le imprese e gli operatori di cui all'articolo
24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e
partecipazione ai comitati di gestione degli sportelli per lo
svolgimento delle competenze della Direzione in materia
promozionale; h) attuazione delle politiche per il sostegno e la promozione del
"made in Italy" ai sensi dell'articolo 4, comma 61, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, e gestione dei relativi fondi in raccordo
con le competenti direzioni generali dei Ministeri delle politiche
agricole alimentari e forestali e degli affari esteri; i) attivita' di supporto, in coordinamento con il Ministero dello
sviluppo economico, all'Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione, istituito ai sensi dell'articolo 1-quater del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; l) cura e predisposizione degli uffici indirizzo e coordinamento
delle attivita' di consulenza e di monitoraggio per la tutela del
marchio e delle indicazioni di origine, e per l'assistenza legale
alle imprese nella registrazione dei marchi e brevetti e nel
contrasto alla contraffazione e alla concorrenza sleale ai sensi
dell'articolo 4, comma 74, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
fatte salve le competenze delle direzioni generali dei Ministeri
dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e
forestali e degli affari esteri; m) gestione del fondo destinato all'assistenza legale internazionale
alle imprese per la tutela contro le violazioni dei diritti
relativi alla proprieta' industriale e intellettuale ai sensi
dell'articolo 4, comma 76, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; n) attivita' inerenti alla promozione dello stile italiano, e alla
promozione del commercio internazionale e delle produzioni
italiane di qualita'; o) cura e predisposizione indirizzo e coordinamento delle attivita'
degli sportelli unici all'estero ai sensi della legge 31 marzo
2005, n. 56, congiuntamente con le competenti direzioni generali
del Ministero degli affari esteri; p) attuazione degli accordi previsti dagli articoli 3, 4 e 5 della
legge 31 marzo 2005, n. 56, e con riferimento all'attuazione
dell'articolo 3 in collaborazione con la Direzione generale per le
politiche di internazionalizzazione; q) rapporti con l'Unione delle camere di commercio per il
coordinamento delle attivita' relative al commercio estero in
raccordo con le competenti direzioni generali del Ministero dello
sviluppo economico; r) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in
materia di regolamentazione delle camere di commercio italiane
all'estero e concessione in loro favore di contributi, ai sensi
della legge 1° luglio 1970, n. 518, e relative norme applicative; s) esercizio dei compiti previsti dalla legislazione vigente in
materia di disciplina delle camere di commercio italo-straniere di
cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580; t) coordinamento delle missioni economico-commerciali del Ministero; u) partecipazione alla definizione degli accordi per la promozione
degli investimenti italiani all'estero e per l'attrazione degli
investimenti esteri in Italia e loro gestione; attivita' di
promozione degli investimenti italiani all'estero e di attrazione
degli investimenti esteri in Italia; v) partecipazione nelle sedi internazionali per la definizione delle
politiche di promozione, ivi comprese le esposizioni universali.



Note all'art. 5:
- La legge 25 marzo 1997, n. 68, recante la riforma
dell'Istituto nazionale per il commercio estero e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1997, n. 72.
- Il testo dell'art. 24 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, recante "Disposizioni in materia di
commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4,
lettera c), e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1998, n.
109, e' il seguente:
"Art. 24 (Indirizzo strategico e coordinamento
operativo). - 1. E' costituita presso il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
una commissione permanente per il coordinamento e
l'indirizzo strategico della politica commerciale con
l'estero, presieduta dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o per sua delega dal Ministro del commercio con
l'estero e composta dai Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, degli affari esteri, del
commercio con l'estero, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle politiche agricole. La commissione
tiene luogo, nella materia del commercio con l'estero,
degli organismi collegiali previsti dall'art. 1, comma 3,
del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430. Le
deliberazioni della commissione sono sottoposte all'esame
del CIPE ed hanno corso qualora il CIPE non le esamini
entro trenta giorni dalla loro trasmissione. La commissione
delibera su proposta del Ministro del commercio con
l'estero. Presso il Ministero del commercio con l'estero e'
costituita, senza oneri per il bilancio dello Stato,
un'apposita struttura per il supporto tecnico istruttorio
nelle materie di competenza della commissione.
2. La commissione, fatte salve le attribuzioni delle
amministrazioni competenti in materia comunitaria, nonche'
le attribuzioni del Ministero degli affari esteri in
materia di politica internazionale e le specifiche
competenze delle amministrazioni dello Stato e delle altre
amministrazioni pubbliche, puo', al fine di razionalizzare
l'impiego delle risorse, emanare direttive intese ad
indicare priorita', nonche' definire parametri e criteri
operativi comuni per le amministrazioni, gli enti e gli
organismi operanti nel settore.
3. La commissione permanente di cui al comma 1
stabilisce le modalita' e i criteri per il coordinamento
dell'attivita' delle amministrazioni, enti ed organismi
operanti nel settore del commercio con l'estero, fatte
salve le specifiche competenze dei Ministeri vigilanti. A
tale fine il Ministro del commercio con l'estero convoca e
presiede riunioni di coordinamento fra rappresentanti dei
Ministeri interessati, presidenti o direttori generali
dell'ICE, della SIMEST S.p.A., della FINEST S.p.A. di
INFORMEST, del soggetto gestore del Fondo di cui all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, e dell'Istituto per i
servizi assicurativi del commercio con l'estero. La
commissione promuove altresi' la costituzione e la
diffusione territoriale di sportelli unici per le imprese e
gli operatori del settore ai fini della fruizione dei
servizi e delle agevolazioni previste in materia, ai sensi
delle vigenti disposizioni".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio
2001, n. 161, recante il regolamento di semplificazione dei
procedimenti relativi alla concessione di agevolazioni,
contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle
esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attivita'
produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73,
allegato 1, legge 15 marzo 1997, n. 59) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2001, n. 105.
- Il testo dell'art. 4, comma 61 della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e' il seguente:
"61. E' istituito presso il Ministero delle attivita'
produttive un apposito fondo con dotazione di 20 milioni di
euro per il 2004, 30 milioni di euro per il 2005 e 20
milioni di euro a decorrere dal 2006, per la realizzazione
di azioni a sostegno di una campagna promozionale
straordinaria a favore del "made in Italy", anche
attraverso la regolamentazione dell'indicazione di origine
o l'istituzione di un apposito marchio a tutela delle merci
integralmente prodotte sul territorio italiano o assimilate
ai sensi della normativa europea in materia di origine,
nonche' per il potenziamento delle attivita' di supporto
formativo e scientifico particolarmente rivolte alla
diffusione del "made in Italy" nei mercati mediterranei,
dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita
sezione dell'ente di cui all'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 287, collocata presso due delle sedi
periferiche esistenti, con particolare attenzione alla
naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del
territorio nazionale. A tale fine, e per l'adeguamento
delle relative dotazioni organiche, e' destinato
all'attuazione delle attivita' di supporto formativo e
scientifico indicate al periodo precedente un importo non
superiore a 10 milioni di euro annui. Tale attivita' e'
svolta prioritariamente dal personale del ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto
ministeriale 28 settembre 2000, n. 301 del Ministro delle
finanze, al quale, per la medesima attivita', fermi
restando gli incrementi e gli adeguamenti sul trattamento
economico complessivo in godimento secondo l'ordinamento di
provenienza, e il riconoscimento automatico della
progressione in carriera, nessun emolumento ulteriore e'
dovuto. Le risorse assegnate all'ente di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, per l'anno 2004
e successivi, ivi comprese quelle di cui al secondo periodo
del presente comma, allo stesso direttamente attribuite,
possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate agli anni successivi. Si applica il
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.".
- Per il comma 74 dell'art. 4 della legge n. 350 del
2003 si vedano le note all'art. 3.
- Il testo dell'art. 1-quater del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 marzo 2005, n. 62, e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, legge 14 maggio 2005, n. 80, e'
il seguente:
"Art. 1-quater (Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione). - 1. E' istituito l'Alto Commissario per
la lotta alla contraffazione con compiti di:
a) coordinamento delle funzioni di sorveglianza in
materia di violazione dei diritti di proprieta' industriale
ed intellettuale;
b) monitoraggio sulle attivita' di prevenzione e di
repressione dei fenomeni di contraffazione.
2.-4. (Abrogati).
5. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 145
del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.".
- Il testo dell'art. 4, comma 76 della citata legge n.
350 del 2003, e' il seguente:
"76. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un fondo destinato all'assistenza legale
internazionale alle imprese per la tutela contro le
violazioni dei diritti relativi alla proprieta' industriale
e intellettuale, nonche' contro le pratiche commerciali
sleali e i fenomeni legati agli obiettivi di cui al comma
61.".
- Il testo degli articoli 3, 4 e 5 della legge 31 marzo
2005, n. 56, recante "Misure per l'internazionalizzazione
delle imprese, nonche' delega al Governo per il riordino
degli enti operanti nel medesimo settore", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2005, n. 91,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 3 (Strutture per la formazione del personale
operante nel settore dell'internazionalizzazione delle
imprese). - 1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di
programma con le regioni conclusi dal Ministero delle
attivita' produttive, specifici investimenti, anche a
carattere pluriennale, per la creazione di strutture
statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE e di
Sviluppo Italia S.p.A., relativamente all'attivita' di
formazione per l'attrazione degli investimenti, da
destinare alla formazione di personale per gli sportelli
unici all'estero di cui all'art. 1 della presente legge,
per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti e istituzioni
operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle
imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro
per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri,
che possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli
unici per il tramite dell'ICE, ai sensi dell'art. 2, comma
2, lettera d), della legge 25 marzo 1997, n. 68, e
dell'Istituto diplomatico, previsto dall'art. 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a
strutture con la funzione di sportelli unici regionali per
l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche
utilizzando a livello locale enti camerali e organismi
associativi pubblici e privati, e anche al fine di
assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli
unici all'estero di cui all'art. 1, con successivi
provvedimenti sono stabiliti le modalita' e i criteri per
il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
3. L'ICE contribuisce alle attivita' di formazione
connesse alle finalita' della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente art. e'
autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.".
"Art. 4 (Applicazione dell'accordo-quadro con le
universita' in tema di internazionalizzazione). - 1. Il
Ministero delle attivita' produttive, nell'ambito
dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del
commercio con l'estero, l'ICE e la Conferenza dei rettori
delle universita' italiane e tenendo conto degli accordi di
programma sottoscritti con le regioni e con tutti i
soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione,
nonche' degli accordi di settore stipulati con le
associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in
essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari
esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca:
a) l'utilizzazione delle reti informative e
telematiche pubbliche attualmente esistenti per la
diffusione di informazioni all'estero sulle attivita'
formative delle universita' italiane in materia di
internazionalizzazione, tramite le rappresentanze
diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani
di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le
informazioni relative alla opportunita' per stranieri di
frequentare corsi organizzati in universita' italiane per
ottenere borse di studio;
b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di
programma e gli accordi di settore stipulati
rispettivamente con le regioni e con le associazioni di
categoria, tra le universita', l'ICE e tutti i soggetti che
operano nel campo della elaborazione dei progetti e della
ricerca applicata per lo sviluppo
dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere
investimenti volti a favorire i processi di
internazionalizzazione del sistema produttivo italiano,
l'adozione di strategie innovative per
l'internazionalizzazione delle imprese, nonche'
l'interazione tra universita' e imprese nella realizzazione
di progetti per l'internazionalizzazione e nella
identificazione di potenziali partner stranieri per lo
svolgimento di attivita' di ricerca.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive,
da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, sentite la Conferenza dei
rettori delle universita' italiane e la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
priorita' e settori di intervento per l'effettuazione degli
investimenti di cui al comma 1 e le relative modalita' di
finanziamento.
3. Per gli interventi di cui al presente art. e'
autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.".
"Art. 5 (Accordi di settore in tema di
internazionalizzazione). - 1. Il Ministero delle attivita'
produttive promuove, anche attraverso l'ICE, favorisce e
incentiva, tramite accordi con le associazioni di categoria
o accordi-quadro con le confederazioni, d'intesa con le
regioni interessate e tenuto conto delle strategie definite
in seno ai tavoli di settore, il coordinamento delle
attivita' promozionali e la realizzazione di progetti di
investimenti di carattere pluriennale di
internazionalizzazione di settore o di filiera.
2. Il Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con
il Ministro degli affari esteri, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, anche
attraverso l'ICE, opportune forme di raccordo con il
sistema associativo, rappresentativo degli interessi delle
imprese, e coordina, sulla base di accordi di programma con
le regioni, sentite le associazioni di categoria,
interventi a carattere di investimento, anche su base
pluriennale, al fine di accrescere la competitivita' del
sistema economico nazionale, nell'ambito degli accordi di
settore con le categorie economiche interessate.
3. Il Ministro delle attivita' produttive e il Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro per gli
italiani nel Mondo, d'intesa con il Ministro delle
politiche agricole e forestali e con il Ministro per gli
affari regionali, promuovono, anche attraverso VICE,
opportune forme di raccordo con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e le camere di
commercio italiane all'estero, con il sistema associativo
rappresentativo degli interessi delle imprese, con le
comunita', le comunita' d'affari italiane all'estero e con
i loro organismi rappresentativi al fine di facilitare le
sinergie nelle iniziative, di settore o di filiera, con le
modalita' previste negli accordi di programma e di settore
sottoscritti dagli stessi Ministeri, anche disgiuntamente,
con l'Unioncamere, con l'Associazione delle camere di
commercio italiane all'estero, con le regioni, gli enti
pubblici e gli organismi di rappresentanza delle imprese.
4. Per la realizzazione delle attivita' previste dagli
accordi di cui ai commi 1, 2 e 3, i sottoscrittori possono
coordinarsi con i soggetti che svolgono attivita'
promozionali operanti all'estero e riconosciuti dal Governo
italiano.
5. Per gli interventi di cui al presente art. e'
autorizzata la spesa di euro 4.900.000 per ciascuno degli
anni 2004 e 2005.".
- La legge 1° luglio 1970, n. 518, recante il
riordinamento delle Camere di commercio italiane all'estero
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 luglio
1970, n. 182.
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante il
riordinamento delle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e' stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 1994, n. 7, supplemento
ordinario.



 
Art. 6
Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane

1. La Direzione generale per gli affari generali e per le risorse umane si articola in 4 uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed e' preposta alla gestione del personale ed alla cura degli affari generali per il Ministero.
2. Per perseguire tali compiti, la Direzione generale, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, articola le sue linee di attivita' negli ambiti di competenza di seguito indicati: a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale; b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione
del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di
semplificazione delle procedure interne; d) coordinamento delle attivita' di formazione del personale; e) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione
sindacale decentrata; f) prevenzione e protezione per la sicurezza nell'ambiente di lavoro
ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; g) controversie nei rapporti di lavoro; h) acquisizione di beni e servizi e gestione unificata delle spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di responsabilita'
amministrativa nell'ambito del Ministero; i) organizzazione dei servizi generali necessari per il funzionamento
della struttura ministeriale; l) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione
della spesa del Ministero; coordinamento in materia di
monitoraggio della spesa, sistema unico di contabilita' analitica,
bilancio economico, bilancio consuntivo per funzioni obiettivo; m) coordinamento delle attivita' relative alla comunicazione interna,
relazioni esterne e rapporti con l'utenza, gestione dell'Ufficio
relazioni con il pubblico; n) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete
informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonche' del piano
di sicurezza informatica; o) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo n. 82 del 2005; p) adozione delle iniziative necessarie ad assicurare
l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre pubbliche
amministrazioni; q) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici; r) politiche del personale per le pari opportunita'.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 17, comma 1, del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
"Art. 1 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.".
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
concernente l'attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e
2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n.
265, supplemento ordinario.



 
Art. 7
Ruolo del personale e dotazioni organiche

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le dotazioni organiche del personale dirigenziale e non del Ministero sono rideterminate, in riduzione, secondo la Tabella A allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, nella quale sono, inoltre previsti, nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, quattro incarichi di livello dirigenziale non generale.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali.
3. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e' disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.



Note all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 1, comma 404, si vedano le
note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile
2004, n. 108, recante il regolamento di disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del
ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.



 
Art. 8
Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Quando leggi, regolamenti, decreti o norme o provvedimenti fanno riferimento a Ministri e ai Ministeri del commercio estero o delle attivita' produttive, relativamente a funzioni e compiti spettanti al Ministero del commercio internazionale come individuate al comma 1 dell'articolo 2, il riferimento si intende compiuto al Ministro e al Ministero del commercio internazionale.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza.
4. E' abrogato, per la parte di competenza, il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro del commercio
internazionale
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 256



Note all'art. 8:
- Il testo dell'art. 4, comma 5 del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.".
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, si vedano le note alle
premesse.



 
Allegato
(previsto dall'articolo 7)
Tabella A

Tabella dotazioni organiche

=====================================================================
| Dotazione organica ridotta ai sensi della legge POSIZIONE ECONOMICA| finanziaria 2007 (art. 1, comma 404, lettera a) ===================================================================== Dirigenti I fascia | 4 --------------------------------------------------------------------- Dirigenti II fascia| 31* --------------------------------------------------------------------- C3 | 49 --------------------------------------------------------------------- C2 | 57 --------------------------------------------------------------------- C1 | 89 --------------------------------------------------------------------- B3 | 126 --------------------------------------------------------------------- B2 | 104 --------------------------------------------------------------------- B1 | 45 --------------------------------------------------------------------- Al | 2 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . | 507

* di cui n. 4 presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro
 
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