Gazzetta n. 4 del 5 gennaio 2008 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
DELIBERAZIONE 11 dicembre 2007
Regolamento per la disciplina delle modalita' dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi concernenti l'attivita' di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

LA BANCA D'ITALIA
Visto la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il Capo V recante «accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il regolamento per la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modifiche e integrazioni, il quale prevede, tra l'altro, che ai procedimenti della Banca d'Italia volti all'emanazione di provvedimenti individuali si applica, in quanto compatibile, il principio dell'accesso agli atti amministrativi recati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e stabilisce che la Banca d'Italia disciplina con propri regolamenti l'applicazione di tale principio, indicando i casi di necessita' e di urgenza o le ragioni di riservatezza per cui e' ammesso derogarvi;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza bancaria e finanziaria.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2.
Oggetto del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attivita' di vigilanza bancaria e finanziaria, esistenti al momento della richiesta e non sottratti all'accesso dalle leggi e dal regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso di cui al provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell'attivita' di vigilanza.
2. Nelle ipotesi in cui e' ammesso, l'accesso e' consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.
3. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per la Banca d'Italia di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.
 
Art. 3.
Soggetti legittimati all'accesso
1. La richiesta di accesso puo' essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.
2. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
 
Art. 4.
Accesso informale
1. Qualora in relazione alla natura del documento richiesto non risulti la presenza di controinteressati, il diritto di accesso puo' essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, alla struttura della Banca d'Italia (unita' dell'amministrazione centrale o filiale) competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificare e, ove occorre, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita' e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta e' esaminata immediatamente e senza formalita' ed e' accolta mediante:
a) indicazione della pubblicazione contenente le notizie;
b) esibizione del documento;
c) estrazione di copie ovvero altra modalita' idonea.
4. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione agli atti della struttura che ha dato riscontro alla richiesta.
 
Art. 5.
Accesso formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e della documentazione fornite, sull'accessibilita' del documento o sull'esistenza di controinteressati, la Banca d'Italia invita l'interessato a presentare richiesta di accesso formale alla struttura della Banca d'Italia competente ai sensi dell'art. 4, comma 1.
2. La richiesta formale di accesso puo' essere presentata di persona, per posta, mediante fax ovvero per via telematica alla casella di posta elettronica certificata indicata sul sito internet dell'Istituto www.bancaditalia.it
3. Le istanze inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il termine iniziale decorre dal giorno di ricezione dell'istanza e, se non lavorativo, dal giorno feriale successivo.
4. Nell'istanza l'interessato, oltre a indicare e, ove occorra, comprovare gli elementi e i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4, deve:
a) fornire le proprie generalita';
b) precisare le modalita' con cui intende esercitare il diritto di accesso;
c) apporre la data e la sottoscrizione.
5. All'istanza deve essere allegata una fotocopia di un documento di identificazione.
6. Per la redazione dell'istanza puo' essere utilizzato il modulo disponibile presso le strutture o nel sito internet della Banca d'Italia.
7. Il termine di trenta giorni previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per il riscontro dell'istanza decorre dalla data di ricezione della richiesta; in caso di inoltro a mezzo posta, fa fede la data risultante dall'avviso di ricevimento o, in mancanza, la data del protocollo di arrivo assegnato dalla Banca d'Italia.
8. Per le istanze presentate agli sportelli della Banca, il termine di decorrenza coincide con la data di rilascio della ricevuta.
 
Art. 6.
Controinteressati
1. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera c) della legge 7 agosto 1990, n. 241, per controinteressati si intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.
2. L'avvio del procedimento di accesso e' comunicato dalla Banca d'Italia agli eventuali controinteressati mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento. Le eventuali motivate opposizioni dei controinteressati dovranno pervenire entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, la Banca d'Italia provvede sulla richiesta.
3. Le opposizioni dei controinteressati vengono esaminate in conformita' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del presente regolamento. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso e' consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
 
Art. 7.
Competenze in tema di accesso
1. Le istanze di accesso vengono esaminate dalla struttura che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente.
2. Qualora l'istanza venga indirizzata a una struttura della Banca d'Italia diversa da quella competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, essa provvede a trasmetterla immediatamente a quella competente.
3. Responsabile del procedimento e' il titolare dell'unita' organizzativa competente per l'esame dell'istanza o, su designazione, altro elemento addetto all'unita' stessa.
 
Art. 8.
Procedimento di accesso
1. Nel caso di richieste irregolari o incomplete, la competente unita' organizzativa invita il richiedente, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento dell'istanza, a regolarizzare la richiesta medesima in conformita' della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184. Il termine del procedimento inizia a decorrere nuovamente dalla presentazione della richiesta regolarizzata o completata.
2. Qualora la richiesta di accesso abbia a oggetto documentazione formata da altra amministrazione e detenuta stabilmente dalla Banca d'Italia, quest'ultima da' comunicazione dell'istanza all'amministrazione interessata, che dovra' far pervenire l'eventuale opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, la Banca d'Italia provvede sulla richiesta.
3. Il procedimento di accesso si conclude, con provvedimento motivato, nel termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta o dal suo perfezionamento. La decisione adottata viene comunicata con immediatezza agli interessati.
 
Art. 9.
Accoglimento e rifiuto della richiesta
1. L'atto con cui la richiesta di accesso e' accolta contiene l'indicazione della struttura e della relativa unita' operativa presso cui il richiedente o persona da lui incaricata puo' recarsi, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti ed estrarne copia; l'atto indica altresi' l'orario durante il quale puo' avvenire la consultazione e ogni altra indicazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.
2. L'accesso e' consentito, con provvedimento motivato, limitatamente ad alcune parti dei documenti quando, in relazione alle rimanenti parti dei documenti medesimi, sussistono i motivi di restrizione del diritto di accesso previsti da leggi o regolamenti.
3. Il diniego dell'accesso e' sempre motivato.
 
Art. 10.
Modalita' di accesso
1. Il diritto di accesso viene esercitato mediante consultazione del documento, da parte del richiedente o di persona da lui incaricata, alla presenza di un dipendente dell'Istituto e, a richiesta, mediante estrazione di copia del documento stesso; su istanza dell'interessato, la Banca d'Italia puo' dar corso alla richiesta di accesso anche mediante consegna postale o in via telematica di copia dei documenti richiesti.
2. Il tempo di consultazione e' adeguato alla natura e alla complessita' del documento.
3. I documenti ai quali e' consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui sono dati in visione o comunque alterati in qualsiasi modo.
4. Il richiedente ha facolta' di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.
5. Nel caso di informazioni contenute in strumenti informatici, le copie dei dati possono essere rilasciate su apposito supporto informatico.
 
Art. 11.
Costi di riproduzione e di eventuale spedizione
1. Il rilascio di fotocopie e' subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e di eventuale spedizione, il cui importo e' reso noto attraverso la pubblicazione sul sito internet della Banca d'Italia e comunicato all'interessato.
2. Nel caso in cui l'interessato chieda l'autenticazione delle copie andra', altresi', corrisposta l'imposta di bollo.
 
Art. 12.
Differimento
1. Il differimento del diritto di accesso puo' essere disposto, con provvedimento motivato, se occorre tutelare temporaneamente le ragioni di segretezza o di riservatezza previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, o dal regolamento della Banca d'Italia per l'esclusione del diritto di accesso del 16 maggio 1994; in particolare, si puo' fare ricorso al differimento per salvaguardare specifiche esigenze, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione di vigilanza o la predisposizione di atti e provvedimenti amministrativi.
2. L'accesso e' differito altresi', oltre che nei casi previsti espressamente da una disposizione normativa, se riguarda documenti formati da altra pubblica amministrazione che risulti averne differito l'accesso.
3. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata ed e' comunicato agli interessati. Alla scadenza del termine, il differimento puo' essere prorogato, con provvedimento motivato, se permangono le esigenze che lo hanno determinato.
 
Art. 13.
Documenti di interesse generale
1. La Banca d'Italia da' notizia nel bollettino di vigilanza, previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dei provvedimenti di carattere generale emanati dalle autorita' creditizie nonche' degli altri provvedimenti rilevanti relativi a soggetti sottoposti a vigilanza. Il bollettino di vigilanza e' pubblicato anche sul sito internet www.bancaditalia.it. I provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia sono, altresi', pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nei casi previsti dalla legge.
2. La Banca d'Italia pubblica elaborazioni e dati statistici relativi ai soggetti sottoposti a vigilanza; anche tali pubblicazioni sono consultabili sul sito internet di cui al comma 1.
 
Art. 14.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 dicembre 2007
Il direttore generale: Saccomanni
 
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