Gazzetta n. 3 del 4 gennaio 2008 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 20 dicembre 2007
Integrazione del modello di «Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea».

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Integrazione del modello di «Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea».
1.1. Nel frontespizio del modello di «Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' concernente determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea», il testo della dichiarazione sostitutiva della casella B, prevista nel riquadro «Dichiarazione sostitutiva», e' riformulato nel modo seguente:
B «di aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera a) e/o lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2007, n. 160) per l'ammontare totale indicato nella sezione II del quadro AS e di non essere, pertanto, tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite».
1.2. Le istruzioni per la compilazione del modello si intendono integrate, nelle parti in cui e' richiamata la dichiarazione sostitutiva di cui alla casella B, secondo il testo cosi' come riformulato al punto precedente. Motivazione.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22 agosto 2007, e' stato approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', che deve essere presentato all'Agenzia delle entrate dai contribuenti che intendono avvalersi di aiutidi Stato automatici, riferiti ad agevolazioni fiscali, per attestare di non aver mai ricevuto ovvero di aver fruito e, successivamente, rimborsato gli aiuti che sono stati dichiarati incompatibili dalle decisioni della Commissione europea ed individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.
Nel frontespizio del citato modello, riquadro «Dichiarazione sostitutiva», sono previste, in corrispondenza delle caselle A, B, C e D le dichiarazioni che i contribuenti devono rendere ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, formulate secondo gli schemi allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.
In particolare, barrando la casella B i contribuenti dichiarano, come espressamente indicato all'allegato 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aver beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2007, n. 160) per l'ammontare totale indicato nella sezione II del quadro AS e di non essere, pertanto, tenuti all'obbligo di restituzione delle somme fruite.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, con nota n. 0011088 del 20 dicembre 2007, recependo la determinazione assunta dall'I.N.P.S. con messaggio n. 030215 del 14 dicembre 2007, ha invitato le amministrazioni competenti alla gestione degli incentivi ad adattare conseguentemente i propri schemi di dichiarazione sostitutiva.
In particolare, viene consentita la presentazione della dichiarazione anche con riferimento alla circostanza di aver fruito, secondo la regola de minimis, delle agevolazioni contributive connesse a contratti di formazione e lavoro nel periodo novembre 1995-maggio 2001, di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007.
In relazione a quanto sopra, il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' concernente gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione europea e' stato integrato in corrispondenza della casella B, prevedendo con l'espresso richiamo alla lettera a) del citato art. 4 che la dichiarazione possa essere resa anche dai soggetti che hanno beneficiato, secondo la regola de minimis, delle agevolazioni contributive connesse alla stipulazione di contratti di formazione lavoro, oggetto della decisione della Commissione europea dell'11 maggio 1999. Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001. Disciplina normativa di riferimento.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007: disciplina con cui e' effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', concernente determinati aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione europea, di cui all'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 6 agosto 2007.
Roma, 20 dicembre 2007
Il direttore dell'Agenzia: Romano
 
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