Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
COMUNICATO
Proposta di disciplinare di produzione del «Peperone di Pontecorvo»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Peperone di Pontecorvo» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006, presentata dall'Associazione produttori Peperone di Pontecorvo con sede in via San Grimoaldo, sn - 03037 Pontecorvo (Frosinone), acquisito anche il parere della regione Lazio, esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato.
Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari - Divisione QPA III - via XX settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 510/2006, ai competenti Organi comunitari.
 
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL «PEPERONE DI PONTECORVO»
DENOMINAZIONE ORIGINE PROTETTA

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo» e' riservata esclusivamente al peperone che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Peperone di Pontecorvo» designa i frutti ottenuti nella zona delimitata al successivo art. 3 e riferibili alla specie «Capsicum annum» ecotipo locale «Peperone di Pontecorvo».
All'atto dell'immissione al consumo il «Peperone di Pontecorvo» deve presentare le seguenti caratteristiche:
frutto: intero, trilobato;
colore: rosso, sono ammesse striature verdi fino al 40% della superficie;
forma: cilindro-conica allungata.
Calibratura:
a) Peso della bacca:
superiore a 150 g per l'extra;
da 100 a 150 g per la 1a scelta;
b) Lunghezza della bacca:
superiore ai 18 cm per l'extra;
da 14 cm a 18 cm per la 1a scelta.
Polpa: sottile.
Cuticola: sottile.
Sapore: dolce.

Art. 3.

Zona di produzione

L'area geografica di produzione del «Peperone di Pontecorvo», ricadente in provincia di Frosinone, e' rappresentata dall'intero territorio amministrativo del comune di Pontecorvo, e da parte del territorio amministrativo dei comuni di Esperia, S. Giorgio a Liri, Pignataro Interamna, Villa S Lucia, Piedimonte S Germano, Aquino, Castrocielo, Roccasecca e San Giovanni Incarico.
I confini dell'areale sono cosi' delimitati: parte dal Canale Enel in localita' Colonnetta, nel territorio del comune di Esperia, ai confini del comune di Pontecorvo, segue la sponda sinistra del canale Enel fino alla strada provinciale (Pontecorvo - Badia), segue la strada provinciale fino ad intersecare la strada comunale Costa la Casa, gira verso destra e segue tale strada per tutta la sua lunghezza, quindi, proseguendo verso sud-est costeggia la curva di livello di 80 m s.l.m. fino ad intersecare la strada comunale Corvareso e prosegue fino al bivio, dove, svoltando a destra continua lungo la vecchia strada comunale Badia fino al tornante al Km 1,600; qui, svolta a sinistra e scende fino ad incontrare Ponte Colizio; risale a destra lungo la strada comunale Colli. Dopo un breve tratto di circa 140 m, il confine prosegue verso sinistra costeggiando la strada vicinale Socce; segue tutta la strada fino all'incrocio dove si aggancia all'isoipsa dei 70 m e la segue fino ad intersecare il Rio Sant'Antonio in localita' Torricelli. Da qui svolta a sinistra e prosegue giu' verso il fiume fino ad intersecare la strada comunale per Esperia.
Il confine continua nel comune di San Giorgio a Liri percorrendo un breve tratto della vecchia strada per Esperia, dopodiche' segue la isoipsa 50,3 m fino a collegarsi alla strada comunale Pastino Vecchio che la segue fino alla strada comunale Limatelle in localita' Limatelle. Gira quindi a destra per giungere alla S.S. 630 (Cassino - Formia), svolta a sinistra e la segue lungo il lato sinistro, direzione Cassino.
Percorre la S.S. 630 fino alla localita' Case Fargnoli nel comune di Pignataro Interamna. In questo punto gira a sinistra e prosegue lungo la strada comunale Ruscito al termine della quale svolta verso destra, fino al Rio Pioppeto; da qui, girando a sinistra, prosegue lungo la sponda sinistra del torrente, continua nel territorio comunale di Villa Santa Lucia, e in localita' Molino Pinchera interseca l'Autostrada del Sole A1 che la costeggia a sinistra in direzione di Roma.
Attraversa il territorio comunale di Villa Santa Lucia, continua nel territorio comunale di Piedimonte San Germano e prosegue nel territorio di Aquino fino alla localita' Case Ficadosso. Svolta a destra e prosegue lungo la strada provinciale per Pontecorvo, passando dietro lo stabilimento della cartiera; segue il torrente Le Forme di Aquino e giunge nel comune di Castrocielo, da dove prosegue fino ad intersecare la linea ferroviaria Roma-Napoli.
Il confine prosegue lungo il lato sinistro della ferrovia in direzione Roma anche nel territorio del comune di Roccasecca, fino ad incrociare la sponda sinistra del fiume Melfa; da qui prosegue lungo la stessa sponda fino alla localita' Cangiano ove il Melfa confluisce nel fiume Liri.
Il confine di coltivazione del «Peperone di Pontecorvo» continua lungo la sponda sinistra del Liri fino alla localita' Case Fortini. Qui svolta a destra, entrando nel territorio comunale di San Giovanni Incarico, risale il torrente fino ad arrivare alla strada provinciale (San Giovanni Incarico - Pontecorvo), gira a sinistra lungo la stessa e la costeggia fino al confine del comune di Pontecorvo.
Il limite di coltivazione segue il confine comunale di Pontecorvo fino alla localita' Santo Cimo nel comune di Esperia. Giunti oramai nel comune di Esperia il confine si aggancia alla strada comunale Querce, la segue fino ad intersecare il torrente Rio Torto, gira a destra e lo segue fino ad intersecare la strada comunale Farnettola, gira a sinistra e la prosegue fino ad intersecare la strada vicinale Selvi, gira ancora a sinistra per proseguire lungo tutto il tratto fino alla localita' Campo della Valle dove interseca il torrente Rio Marino, gira a destra e lo risale fino alla localita' Valle Piana.
In localita' Valle Piana il confine lascia il torrente per svoltare a sinistra e seguire la strada comunale San Martino, la percorre tutta per poi proseguire sulla stessa traiettoria mediante la strada vicinale Refuschi, che si allaccia alla strada provinciale per Esperia, che viene percorsa per un breve tratto (120 m circa), per poi svoltare subito a destra e percorrere la strada comunale Calabre; il confine prosegue senza svoltare per la strada vicinale Sant'Anna, infine, giunti al bivio, si aggancia al confine amministrativo del comune di Pontecorvo e lo segue fino a chiudersi al canale Enel in localita' Colonnette del comune di Esperia.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori e dei condizionatori, nonche' attraverso la denuncia tempestiva della struttura di controllo dei quantitativi prodotti, e' garantita la tracciabilita' del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritti nei relativi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

La propagazione del «Peperone di Pontecorvo» avviene per seme.
La produzione del seme viene eseguita direttamente in azienda da parte degli agricoltori mediante selezione fenotipica (ottenimento del seme dalle piante migliori).
La semina viene effettuata in semenzaio nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 aprile.
Il trapianto delle piantine in pieno campo viene eseguito manualmente o meccanicamente dopo 30-50 giorni dall'emergenza.
Il sesto d'impianto e' di 70-90 cm tra le file e 25-40 cm sulla fila, per un investimento non superiore alle 40.000 piante ad ettaro.
E' ammessa la coltura in ambiente protetto (tunnel localizzati) che deve essere tolta entro il 31 maggio di ciascuno anno.
La coltura di «Peperone di Pontecorvo» non puo' succedere, in uno stesso appezzamento, a se stessa, ne ad altre solanacee, prima di 3 anni.
La concimazione della coltura del peperone deve essere impostata con riferimento alle successioni di cicli colturali dell'intera annata agraria.
La lotta alle malerbe viene effettuata con tecniche ecocompatibili quali: mezzi fisici o mezzi manuali. Tuttavia e' consentito l'impiego di diserbanti registrati e consentiti dalla normativa vigente, sia in fase di pre-trapianto che in fase di post-trapianto.
Il fabbisogno idrico della coltura del «Peperone di Pontecorvo» e' assicurato da apporti idrici compresi tra 400 a 600 m3' /ha mediante diversi sistemi, quali: aspersione, scorrimento laterale, a goccia, con turni variabili a seconda dell'andamento climatico e della tessitura del terreno.
La raccolta deve essere manuale ed eseguita scalarmente durante il periodo che va dal 1° luglio al 30 novembre.
I frutti, all'atto della raccolta, devono essere adagiati in contenitori, evitando che durante tale operazione si verifichino sfregamenti con conseguente rottura dei tessuti e fuoriuscita di succhi cellulari. Il prodotto dopo la raccolta non va esposto al sole. Per questi motivi il condizionamento deve avvenire all'interno dell'areale di produzione individuato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. La produzione massima di «Peperone di Pontecorvo» e' di 25 t/ha.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

Le peculiarita' che distinguono il «Peperone di Pontecorvo» dagli altri appartenenti alla stessa specie merceologica sono l'elevata sapidita' associata ad un'alta digeribilita', maggiore presenza di potassio e buccia sottile. Altra particolarita', non certo di minore importanza, e' la quantita' di buccia che rimane in bocca alla fine della masticazione decisamente inferiore rispetto a tutti gli altri prodotti dello stesso genere. Queste caratteristiche sono strettamente legate alle condizioni pedo-climatiche dell'area. Il peperone, nella zona interessata, viene coltivato in terreni tendenzialmente sciolti e con buon contenuto di argilla, con presenza di calcare, a reazione neutra leggermente alcalina, molto profondi, permeabili e ben drenanti in modo da permettere un rapido smaltimento degli eccessi idrici.
L'origine alluvionale dei terreni, le caratteristiche chimico- fisiche, nonche' la buona fertilita' degli stessi e le condizioni climatiche, contribuiscono a conferire al prodotto caratteristiche uniche riscontrabili oltre che nelle qualita' organolettiche, dalle analisi chimiche del prodotto che hanno rivelato una maggiore presenza di potassio, ferro, rame, zinco, calcio rispetto ad altri esemplari ed una grande ricchezza di vitamine (A, B1, B2, B3 e C).
Elementi storici che attestano la vocazionalita' dell'area alla coltivazione, produzione, commercializzazione e consumo di «Peperone di Pontecorvo» sono numerosi. Nel 1830, quando il principato di Pontecorvo ricadeva nel dominio della Santa Sede se ne ritrova traccia in un opuscolo in cui si riporta tra le colture orticole, la produzione di peperone di Pontecorvo. In un articolo del 1873 riguardante la proposta Daziana nel comune di Pontecorvo si rivendica il diritto di piazza per la vendita di capsicum (peperone). L'Inchiesta Jacini del 1882, riporta la presenza, tra le coltivazioni degli orti locali e dell'intera circoscrizione, del peperone e nell'analisi delle abitudini alimentari della popolazione specifica come gli stessi siano considerati dai contadini un «gradito companatico ..». La nascita del Consorzio agrario, nel maggio del 1889, da' un efficace contributo alla coltivazione del peperone. Nell'attivita' economica della provincia di Frosinone nell'anno 1929, secondo «Agricoltura» edito a cura del Consiglio provinciale dell'economia di Frosinone» si evince che la superficie investita a peperone e' pari a 30 ha.
Non mancano testimonianze fotografiche come la foto raffigurante le vasche di piatinaio e trapianto di peperoni presenti nel libro «Per l'orticoltura del Lazio» di Guzzini-Gherardi del 1939-40 A tutto questo si aggiunge il lavoro sapiente e caparbio dell'uomo che selezionando bacche migliori di anno in anno, producendo giovani piantine nei semenzai accuratamente preparati, scegliendo le cure colturali piu' adatte, in un contesto pedo-climatico particolarmente favorevole ha fatto si che si perfezionasse un ecotipo particolare che si chiama: «Peperone di Pontecorvo».

Art. 7.

Strutture di controllo

La conformita' del prodotto al disciplinare e' garantita da una struttura di controllo, in conformita' con quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. CE n. 510/06.

Art. 8.

Etichettatura

La tipologia di confezionamento prevede confezioni da: 200 g, 1 kg fino a 10 kg in contenitori di cartone, legno o plastica atossica per alimenti, sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura dell'involucro medesimo.
Gli imballaggi devono essere puliti, atossici e conformi alle vigenti disposizioni di legge. Il prodotto deve essere privo di corpi estranei.
Il contenuto di ogni imballaggio o di ogni cassetta deve essere omogeneo e contenere solo bacche della stessa categoria di qualita', dello stesso gruppo di colore e dello stesso calibro.
Ogni bacca puo' essere protetta da carta o da altro materiale idoneo e corredata dal contrassegno del logo.
L'etichetta deve contenere le seguenti informazioni:
la dicitura «Peperone di Pontecorvo» deve essere apposta con caratteri significativamente maggiori, chiari, indelebili, nettamente distinti da ogni altra dicitura ed essere seguita dalla menzione Denominazione di Origine Protetta o dal suo acronimo D.O.P.;
il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice e confezionatrice;
la quantita' di prodotto contenuta all'origine nei contenitori espressa in conformita' delle norme vigenti.
Il logo del prodotto e' costituito dalla rappresentazione stilizzata di una donna in costume tipico Pontecorvese denominata: «pacchiana», iscritta in un ovale di colore blu (C100 - M50 -Y0 - N0) con un cesto contenente 6 (sei) «Peperoni di Pontecorvo»; un settimo «Peperone di Pontecorvo», posto in primo piano, entra nel drappo in cui troviamo la scritta di colore nero (centrata) «Peperone» (N100) e di colore rosso «di Pontecorvo» (C0 - M87 - Y83 - N30) su fondo giallo (Y35). Fuori dal drappo centrato in basso su due righe e' riportata l'acronimo «D.O.P.». e la relativa dizione «DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA», entrambi di colore nero (N100) ed in maiuscolo.
Il nome della denominazione di origine protetta deve essere:
stampato con inchiostri indelebili o comunque resistenti ai raggi UV;
il carattere da utilizzare e' ANTIQUE OLIVE scritto in maiuscolo.
E' tuttavia ammesso l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purche' non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente.
La dicitura «Peperone di Pontecorvo» e' intraducibile.

----> Vedere immagine a pag. 62 <----
Art. 9.

Prodotti trasformati

I prodotti per la cui elaborazione e' utilizzata come materia prima il «Peperone di Pontecorvo» DOP, anche a seguito di processi di elaborazione e di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento alla denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
il «Peperone di Pontecorvo» DOP, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
gli utilizzatori del «Peperone di Pontecorvo» DOP, siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della denominazione riuniti in un consorzio incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo stesso Consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di tutela le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali in quanto autorita' preposta all'attuazione del Reg. CEE 510/06.
 
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