Gazzetta n. 296 del 21 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 14 giugno 2007
Istituzione del «Nucleo investigativo centrale» della Polizia penitenziaria.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 81, quarto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante il regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonche' istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a nonna dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Visti gli articoli 55 e seguenti del codice di procedura penale;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 5, 8, 12, 13 e 14;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali», e in particolare l'art. 53;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante «Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione di misure privative e limitative della liberta' personale», nonche' il relativo regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
Ritenuto che occorre procedere alla disciplina dell'attivita' di polizia giudiziaria svolta dalla Polizia penitenziaria, mediante la costituzione a livello centrale di un apposito servizio di polizia giudiziaria che, nel quadro della generale attribuzione delle funzioni di polizia giu-diziaria agli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria, sia destinato a svolgere tale attivita' in via prioritaria e continuativa in materia di criminalita' organizzata e terroristica, assicurando il coordinamento ed il supporto delle investigazioni svolte a livello periferico, anche ai fini di garantire l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e di tutelarne la sicurezza;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:
per «Dipartimento», il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
per «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
per «Nucleo», il Nucleo investigativo centrale;
per «Ufficio», l'Ufficio per l'attivita' ispettiva e del controllo;
per «istituto», un istituto di prevenzione e pena.
 
Art. 2.

Istituzione del Nucleo investigativo centrale

1. Ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, e' istituito all'interno dell'Ufficio per l'attivita' ispettiva e del controllo del Dipartimento, un servizio centrale di polizia giudiziaria, denominato «Nucleo investigativo centrale».
 
Art. 3.

Funzioni del Nucleo

1. Il Nucleo svolge in via continuativa e prioritaria le funzioni indicate all'art. 55 del codice di procedura penale, alle dipendenze funzionali e sotto la direzione dell'autorita' giudiziaria, per fatti di reato commessi in ambito penitenziario o comunque direttamente collegati all'ambito penitenziario.
2. Il direttore dell'Ufficio, ferma restando la dipendenza funzionale del personale del Nucleo rispetto all'autorita' giudiziaria nello svolgimento di indagini da essa delegate, esercita i poteri attinenti all'organizzazione, al coordinamento ed al controllo delle attivita' del personale assegnato al Nucleo stesso, al fine di renderle funzionali alla complessiva azione dell'Ufficio.
 
Art. 4.

Nomina del responsabile del Nucleo

1. Il responsabile del Nucleo e' nominato dal Capo del Dipartimento tra il personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia penitenziaria, di comprovata capacita' ed esperienza.
2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12, commi 2 e 3, 13 e 14 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
3. Al Nucleo e' assegnato esclusivamente personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria. L'organico del Nucleo e le modalita' di accesso allo stesso sono determinati con provvedimento del Capo del Dipartimento, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
 
Art. 5.

Attivita' di polizia giudiziaria svolta in sede periferica

1. Presso gli istituti, il responsabile dell'area della sicurezza individua unita' di personale appartenente ai ruoli della Polizia penitenziaria per lo svolgimento dell'attivita' di polizia giudiziaria, di iniziativa o su delega dell'autorita' giudiziaria; tra essi designa il responsabile secondo l'ordine gerarchico.
2. Il personale individuato ai sensi del comma 1, nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 55 del codice di procedura penale, dipende funzionalmente dall'autorita' giudiziaria, ferma restando la dipendenza gerarchica dal direttore dell'istituto ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.
3. L'attivita' di polizia giudiziaria all'interno degli istituti e' svolta unitamente agli altri compiti istituzionali attribuiti dalla legge agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano anche all'area della sicurezza dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria.
 
Art. 6.

Competenza del Nucleo

1. L'attivita' di indagine, di iniziativa o su delega dell'autorita' giudiziaria, per fatti di reato commessi, in tutto o in parte, in ambito penitenziario o comunque direttamente connessi all'ambito penitenziario, e' svolta dal Nucleo, quando si tratta:
a) di delitti di criminalita' organizzata o di terrorismo interno o internazionale ovvero di eversione dell'ordine costituzionale;
b) di indagini per fatti che riguardano piu' istituti penitenziari o che comunque interessano ambiti territoriali eccedenti la provincia in cui e' situato l'istituto;
c) di indagini che, in ragione della particolare riservatezza o del coinvolgimento di personale operante presso un istituto, non possono essere svolte dalla Polizia penitenziaria in servizio nel medesimo istituto.
2. Ferma l'esclusiva dipendenza funzionale dall'autorita' giudiziaria, il responsabile del Nucleo, d'intesa con i responsabili dell'attivita' di polizia giudiziaria in sede periferica, puo' convocare riunioni o stabilire altre forme di collegamento per assicurare il coordinamento delle investigazioni ed ottimizzare le risorse impiegate. Agli stessi fini, puo' delegare, per lo svolgimento dei singoli atti di indagine, il responsabile dell'attivita' di polizia giudiziaria presso i provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria o gli istituti ovvero disporre la temporanea aggregazione di personale del Nucleo presso il provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria o l'istituto ove e' in corso l'attivita' di investigazione.
3. Ai fini di garantire l'ordine all'interno degli istituti penitenziari e di tutelarne la sicurezza, fatto salvo il segreto investigativo, il responsabile del Nucleo, con cadenza mensile, inoltra al direttore dell'Ufficio una relazione scritta nella quale, limitatamente ai fenomeni di criminalita' organizzata, di terrorismo e di eversione dell'ordine costituzionale, sono evidenziati i collegamenti delle organizzazioni criminali con l'ambito penitenziario e le eventuali articolazioni interne, utilizzando a tali fini esclusivamente provvedimenti giudiziari e atti dell'Amministrazione.
Roma, 14 giugno 2007

Il Ministro: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 26 luglio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 9 Giustizia, foglio n. 14
 
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