Gazzetta n. 292 del 17 dicembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 23 novembre 2007
Riparto, per l'anno 2007, del Fondo nazionale per l'attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita', ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEI DIRITTI E LE PARI OPPORTUNITA'

Visto l'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei consiglieri di parita';
Visto l'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che indica i criteri di ripartizione del Fondo ed, in particolare, riserva all'Ufficio del consigliere nazionale di parita' una quota pari al 30 per cento;
Visto l'art. 18, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che destina la restante quota del 70 per cento alle regioni;
Visto l'art. 18, comma 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, istitutivo di una Commissione interministeriale per la gestione del Fondo succitato ;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2006 di «Ripartizione in capitoli delle Unita' previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007» che assegna al capitolo 3971 «Fondo per le attivita' finalizzate a ridefinire e potenziare le funzioni, il regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita» uno stanziamento in termini di competenza e di cassa pari a 6.191.927,00 euro che al netto dell'accantonamento ex comma 507, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, legge Finanziaria 2007, risulta pari a 5.413.562,19 euro;
Ritenuto di dover procedere alla ripartizione tra le regioni del 70 per cento delle assegnazioni per l'annualita' 2007 pari a 3.789.493,53 euro;
Ritenuto altresi' di dover stabilire, ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per le consigliere ed i consiglieri regionali e provinciali di parita', effettivi e supplenti, ove si tratti di lavoratrici/ori dipendenti oppure di lavoratrici/ori autonomi o liberi professionisti, la misura massima dei permessi non retribuiti o il limite massimo delle ore di attivita' e l'importo della relativa indennita';
Ritenuto inoltre di dover determinare, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per la consigliera o il consigliere nazionale di parita', effettiva/o e supplente, ove lavoratrice/ore dipendente, il numero massimo dei permessi non retribuiti e la relativa indennita' e, in alternativa, l'importo di un'indennita' complessiva in caso di collocamento in aspettativa non retribuita per la durata del mandato, e ove lavoratrice/ore autonomo o libero professionista il numero massimo delle ore di attivita' e la relativa indennita';
Tenuto conto della proposta di riparto del 70 per cento delle risorse del 2007 tra le regioni, approvata nella riunione del 27 marzo 2007 dalla Commissione interministeriale, istituita ai sensi dell'art. 18, comma 4 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso in data 15 novembre 2007;

Decreta:

Art. 1.
Tenuto conto di quanto in premessa, per quanto riguarda l'esercizio finanziario 2007, l'importo di euro 3.789.493,53, pari al 70 per cento delle risorse complessive assegnate sul cap. 3971 con decreto del 29 dicembre 2006 del Ministero dell'economia e delle finanze, e' da intendersi ripartito tra le regioni secondo la tabella n. 1 allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.
 
Art. 2.
Relativamente all'annualita' 2007, la misura massima dei permessi non retribuiti e le relative indennita' per i/le consiglieri/e di parita' lavoratori/trici dipendenti nonche' l'indennita' ed il numero complessivo delle ore per i consiglieri/e lavoratori/trici autonomi/e o liberi/e professionisti/e sono stabilite come da allegate tabelle n. 2A (consigliere/i nazionali), 2B (consigliere/i regionali) e 2C (consiglieri/e provinciali) che formano parte integrante del presente decreto.
In ogni caso, le indennita' previste spettano esclusivamente per le ore di attivita' effettivamente svolte.
 
Art. 3.
L'attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, condotta con il supporto dell'ISFOL, servira' a definire modalita' e finalita' di utilizzo delle medesime risorse ed a evidenziare eventuali criticita'.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 novembre 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano
Il Ministro dei diritti e le pari opportunita'
Pollastrini

Registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 140
 
Allegato

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