Gazzetta n. 284 del 6 dicembre 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 31 ottobre 2007
Approvazione del Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determi-nazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti ai clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) TILP. (Deliberazione n. 278/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 31 ottobre 2007;
Visti:
la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (di seguito: direttiva 2003/54/CE);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: decreto-legge 18 giugno 2007) recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia convertito in legge 3 agosto 2007, n. 125.
Visti:
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 16 ottobre 2003, n. 118/03 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 118/03);
la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 203/05;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 111/06);
la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione n. 181/06);
la deliberazione dell'Autorita' 21 novembre 2006, n. 256/06 (di seguito: deliberazione n. 256/06);
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito: TIV);
il documento per la consultazione 12 marzo 2007, atto n. 14/07, «Orientamenti per la definizione o la revisione della disciplina vigente dei rapporti tra i diversi attori che operano in un mercato elettrico liberalizzato» (di seguito: documento per la consultazione 12 marzo);
il documento per la consultazione 18 giugno 2007, atto n. 24/2007, «Determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria» (di seguito: primo documento di consultazione);
il documento per la consultazione 1° agosto 2007, atto n. 33/07, recante gli orientamenti finali dell'Autorita' sulla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica fornita ai clienti finali non trattati su base oraria (di seguito: secondo documento per la consultazione).
Considerato che:
con la deliberazione n. 118/03, l'Autorita' ha adottato, per la prima volta, disposizioni relativamente alla determinazione convenzionale dei profili di prelievo dell'energia elettrica per i clienti finali il cui prelievo non e' trattato su base oraria, mediante la metodologia del load profiling per area entrato in vigore dal 1° luglio 2004 (di seguito: metodologia di load profiling 2004);
la metodologia di load profiling 2004 prevede l'applicazione del medesimo profilo convenzionale per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria, con l'unica eccezione dei punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica;
per effetto delle modalita' di cui al precedente alinea, tutti gli utenti del dispacciamento nella cui competenza vi sono punti di prelievo non trattati su base oraria, sono soggetti ad oneri di dispacciamento indipendenti dall'effettivo andamento temporale dei prelievi corrispondenti a tali punti;
tale situazione non consente il trasferimento ai clienti finali titolari dei punti di prelievo non trattati su base oraria del corretto segnale economico relativo al valore che l'energia elettrica assume nei diversi intervalli di tempo;
la deliberazione n. 256/06 ha avviato un procedimento avente ad oggetto la definizione delle modalita' di determinazione convenzionale, nell'ambito del servizio di dispacciamento, dell'energia elettrica prelevata, in relazione alla possibilita' di estendere il trattamento orario o di introdurre un trattamento per raggrup-pamenti orari dell'energia elettrica prelevata dai punti di prelievo di media e bassa tensione;
in tale ambito procedimentale, in esito all'attivita' istruttoria condotta negli anni 2005 e 2006 dalla allora Direzione energia elettrica dell'Autorita', ai sensi della deliberazione n. 256/06 e in conformita' alle previsioni dell'Analisi di impatto regolatorio (di seguito: Air), cui il procedimento e' stato sottoposto, sono stati emanati due documenti per la consultazione rispetti-vamente del 18 giugno 2007 e del 1° agosto 2007 ed e' stato organizzato un incontro tematico (focus group) il 9 luglio 2007 con gli operatori del settore, in cui si prefigurava l'adozione di una rinnovata metodologia di load profiling articolato per fasce orarie (di seguito: load profiling per fasce).
Considerato, inoltre, che:
nel primo documento per la consultazione l'Autorita' ha presentato, nei suoi principi metodologici generali, la metodologia di load profiling per fasce, con diverse opzioni applicative, rimandando nel successivo documento per la consultazione l'analisi e le proposte di piano di applicazione della metodologia medesima;
la metodologia di load profiling per fasce e' stata studiata dall'Autorita' in modo tale da permettere il trasferimento agli utenti del dispacciamento del segnale di prezzo dell'energia elettrica nei diversi intervalli di tempo; e che la revisione, in particolare, tiene conto, ai fini del dispacciamento, dell'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascuna fascia oraria dai punti di prelievo non trattati su base oraria;
sono state individuate e poste in consultazione diverse opzioni applicative della metodologia di load profiling per fasce, riguardanti in particolare:
l'estensione del trattamento orario oggi vigente per tutti i punti di prelievo in altissima, alta e media tensione, anche ai punti di prelievo in bassa tensione, con diverse opzioni quanto a profondita' ed ampiezza di applicazione;
la periodicita' di determinazione delle partite fisiche ed economiche di conguaglio verso gli utenti del dispacciamento;
la definizione di un termine valido per le rettifiche da parte delle imprese distributrici degli errori dei dati di misura, ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio verso gli utenti del dispacciamento;
e' stato, fra l'altro, richiesto agli operatori di esprimersi rispetto al trade-off da individuarsi fra sincronizzazione dei dati di misura all'istante di conclusione del periodo di conguaglio e messa a disposizione dei dati agli esercenti la vendita in tempi brevi rispetto al termine del periodo cui i medesimi dati si riferiscono;
il primo documento per la consultazione proponeva altresi' modifiche all'applicazione del profilo convenzionale stabilito per i prelievi dei punti corrispondenti agli impianti di illuminazione pubblica, introducendo, tra l'altro, la definizione del punto di prelievo per tali impianti e il relativo obbligo di installazione di misura-tori, nonche' una determinazione della tempistica per la rilevazione delle misure dei prelievi per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria di tale categoria e della messa a disposizione agli utenti del dispacciamento dei relativi dati di misura;
le risposte al primo documento per la consultazione da parte degli operatori hanno:
manifestato generale consenso sull'opportunita' di revisione della metodologia del load profiling 2004 e sui concetti fondamentali della proposta metodologia di load profiling per fasce, ritenuta applicabile a regime nelle sue linee generali, ivi incluse le proposte operative per il trattamento convenzionale dell'energia prelevata dagl'impianti di illuminazione pubblica;
evidenziato che, per la maggioranza degli operatori:
i. l'opzione di applicazione del trattamento orario, che realizzi il miglior trade-off fra trasferimento puntuale del segnale di prezzo e semplicita' di implementazione, sia l'estensione del medesimo trattamento ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW;
ii. e' auspicabile l'adozione della periodicita' bimestrale della fase di conguaglio, vista la valorizzazione piu' precisa delle relative partite che ne deriverebbe;
iii. la preferenza a disporre dei dati di misura sincronizzati al termine del periodo di conguaglio e la segnalazione che, oltre alla tempestivita' della messa a disposizione dei dati ai fini della fatturazione, anche la messa a disposizione non continua, ma per lotti e' un aspetto che potrebbe contribuire al contenimento dei costi commerciali;
suggerito la necessita' dell'individuazione di regole transitorie, attuabili in tempi brevi, al fine di trasferire il segnale economico relativo all'andamento reale dei prelievi il piu' corretto possibile anche in mancanza dei dati di misura storici e correnti, necessari per il corretto e completo funzionamento della metodologia di load profiling per fasce.
Considerato, inoltre, che:
in esito all'esame delle osservazioni al primo documento per la consultazione, ed in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione n. 203/05 in tema di Air, e' stato predisposto dall'Autorita' un secondo documento per la consultazione caratterizzato dall'individuazione delle opzioni preferite dall'Autorita' per la metodologia a regime e dalla proposta di criteri di gradualita' di applicazione della metodologia di load profiling per fasce descritta nelle sue linee fondamentali nel primo documento per la consultazione, in modo tale da poterne dare avvio alla relativa applicazione, pur con modalita' transitorie, in tutte le aree di riferimento, a decorrere dal 1° gennaio 2008;
la proposta dell'Autorita' per un periodo transitorio introduceva una soluzione semplificata e alternativa alla soluzione di regime, da applicarsi, per l'energia prelevata da punti di prelievo in bassa tensione di quelle aree di riferimento in cui la diffusione dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione non raggiungesse ancora livelli elevati, la quale, nonostante i vincoli tecnologici presenti, potesse comunque trasferire un segnale di prezzo agli utenti del dispacciamento almeno in fase di conguaglio e contemporaneamente risolvesse le potenziali distorsioni fra mercato libero e servizio di maggior tutela che la normativa vigente puo' ingenerare;
le opzioni individuate dall'Autorita' tramite l'Air e proposte nel secondo documento per la consultazione sono state:
l'applicazione del trattamento orario per i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW, rimandando un ulteriore abbassamento della soglia di potenza disponibile per l'applicazione del trattamento orario ai punti di prelievo in bassa tensione alle successive fasi dell'implementazione del load profiling per fasce;
il bimestre come periodicita' di conguaglio, in attesa di una fase in cui l'applicazione della metodologia per fasce possa essere considerata sufficientemente stabile cosi' da permettere al sistema, senza introdurre criticita', un passaggio alla periodicita' mensile, che permettera' la miglior valorizzazione possibile delle partite di conguaglio;
il secondo documento per la consultazione ha richiesto opinioni ai soggetti anche in merito a proposte di:
messa a disposizione agli operatori dei dati di misura, proponendo la messa a disposizione dei dati di misura rilevati al termine di ogni bimestre, in lotti, con rilasci successivi previsti ogni decina di giorni;
l'introduzione dei coefficienti di ripartizione per fascia fra i contenuti informativi minimi obbligatori nell'anagrafica dei punti di prelievo di cui all'art. 37 della deliberazione n. 111/06;
il mantenimento del ruolo di operatore residuale per l'Acquirente Unico in linea con quanto previsto dalla deliberazione n. 118/03;
il secondo documento per la consultazione proponeva altresi' l'introduzione di regole in merito alla validita' delle revisioni e delle rettifiche dei dati di misura incidenti sulla fase di conguaglio, allo scopo di permettere un processo di regolazione delle partite economiche connesse piu' ordinato e certo;
dall'esame delle risposte al secondo documento per la consultazione e' emerso:
generale consenso all'applicazione del trattamento orario ai punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore ai 55 kW;
generale consenso alla periodicita' bimestrale di conguaglio e, per contro, numerose riserve sulla fattibilita' e opportunita' in ordine alla periodicita' mensile;
generale consenso a mantenere anche nell'ambito della metodologia del load profiling per fasce l'Acquirente Unico come operatore residuale;
che la maggioranza degli operatori considera preferibile la proposta di rilascio a lotti su base decadale dei dati di misura sincronizzati alle ore 24 dell'ultimo giorno del secondo mese del bimestre di conguaglio, nonche' l'introduzione dei 18 coefficienti di ripartizione dei punti di prelievo nell'anagrafica e nel flusso informativo ai sensi dell'art. 37 della deliberazione n. 111/06.
Considerato, inoltre, che:
per poter avviare la determinazione convenzionale dell'energia elettrica secondo la nuova metodologia anche per la regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 40 della deliberazione n. 111/06, tramite la definizione dei coefficienti di ripartizione per punto di prelievo, si deve disporre dei dati di misura dei bimestri dell'anno solare precedente e che, con riferimento all'anno 2007, questi dati non saranno ancora disponibili;
il criterio per l'applicazione alternativa della soluzione transitoria o della soluzione definitiva individuato nel secondo documento per la consultazione dall'Autorita' era teso a garantire un prelievo residuo di area determinato dal prelievo di punti con caratteristiche di consumo quanto piu' simili possibile, al fine di poter trasferire agli utenti del dispacciamento un corretto segnale di prezzo, anche in assenza di una rilevazione per fasce dei prelievi;
il corretto trasferimento del segnale di prezzo e' comunque ottenibile, in alternativa al criterio del precedente alinea, qualora il prelievo residuo di area sia riconducibile principalmente ai prelievi dei clienti del servizio della maggior tutela;
alcune imprese distributrici hanno dichiarato all'Autorita' di poter attuare, nelle loro aree di riferimento, il trattamento per fasce per la sostanziale totalita' dell'energia elettrica prelevata da punti di prelievo in bassa tensione del mercato libero a partire dal 1° aprile 2008;
la soluzione transitoria semplificata proposta nel secondo documento per la consultazione prevedeva la determinazione di partite economiche di conguaglio sulla base di un profilo standard per categoria attribuito ai clienti domestici, con assegnazione ai punti di prelievo non domestici del profilo residuale; inoltre tale soluzione comportava una certa onerosita' implementativa a carico dei soggetti coinvolti nelle operazioni finalizzate al conguaglio.
Ritenuto che sia necessario:
procedere alla revisione della metodologia di profilazione convenzionale vigente introducendo la metodologia di load profiling per fasce al fine di garantire il miglior trasferimento possibile del segnale di prezzo in tutte le aree di riferimento del sistema nazionale compatibilmente con le caratteristiche tecnologiche dei misuratori e degli eventuali sistemi di telegestione presenti nelle diverse aree di riferimento;
garantire il perseguimento dei medesimi obiettivi della soluzione transitoria proposta dall'Autorita' nel secondo documento per la consultazione e prevedere, nelle aree di riferimento dove non possa essere assicurato che una significativa quota dell'energia energia elettrica prelevata non trattata su base oraria sia trattata per fasce, una soluzione di conguaglio compensativo, complementare a quello di regime, al fine di fornire un segnale di prezzo piu' corretto rispetto a quanto indotto dai profili delle categorie nei prezzi determinati per il servizio di maggior tutela andando a correggere la potenziale distorsione indotta fra mercato libero e servizio di maggior tutela;
semplificare le modalita' di determinazione delle partite economiche di conguaglio nella soluzione transitoria semplificata proposta nel secondo documento per la consultazione, introducendo una soluzione di conguaglio compensativo al fine di compensare l'errore di profilo dovuto alla mancanza di dati di misura differenziati per fasce;
aggiornare e pubblicare entro il 31 ottobre di ogni anno i corrispettivi unitari, rispettivamente per i clienti domestici e per i clienti non domestici di bassa tensione, previsti per tale soluzione di conguaglio compensativo, a valere per l'anno solare successivo, e che tale aggiornamento sia effettuato in base alla stima delle differenze fra il prelievo residuo di area attribuito con la normativa vigente e il profilo di prelievo domestico attribuito per la definizione dei prezzi del servizio di maggior tutela dell'anno corrente, nonche' la stima per l'anno seguente della ripartizione dei clienti domestici e non domestici in bassa tensione trattati monorari.
Ritenuto che sia opportuno:
confermare le opzioni avanzate dall'Autorita' espresse nel secondo documento per la consultazione ovvero:
l'applicazione del trattamento orario a tutti i punti con potenza disponibile superiore ai 55 kW;
una cadenza bimestrale per la fase di conguaglio del metodologia di load profiling per fasce, con liquidazione su base annua delle partite economiche connesse;
allo scopo di garantire un piu' puntuale segnale di prezzo in fase di conguaglio, che i bimestri inizino il primo giorno dei mesi con numerario pari e terminino l'ultimo giorno dei mesi con numerario dispari cosicche' il prezzo bimestrale risulti dalla media di due prezzi medi mensili simili fra loro.
Ritenuto che sia inoltre opportuno:
prevedere l'avvio dell'applicazione della nuova metodologia di load profiling per fasce a partire dal 1° aprile 2008 e che la soluzione di conguaglio compensativo trovi applicazione a partire dal 2009, anche in considerazione della possibilita' per alcune imprese distributrici di attuare, nelle loro aree di riferimento, il trattamento per fasce per la sostanziale totalita' dell'energia elettrica prelevata da punti di prelievo in bassa tensione del mercato libero a partire dall'1 aprile 2008, al fine di garantire agli operatori un congruo tempo in ordine al necessario adeguamento delle proprie politiche operative e commerciali al rinnovato assetto normativo e pertanto permettere l'ordinato svolgimento delle attivita' dei diversi operatori in tale contesto;
stabilire la soglia di energia prelevata dai clienti non domestici o dai clienti del mercato libero per il criterio di applicazione della soluzione di conguaglio compensativo possa essere posta all'80% ai fini di accelerare il pervenire all'applicazione della metodologia di regime in tutte le aree di riferimento;
prevedere che per il 2008 la fase di determinazione convenzionale della metodologia load profiling per fasce sia basata su coefficienti di ripartizione per punto di prelievo determinati in modo semplificato sulla base dei dati di misura disponibili per l'anno 2007.
Ritenuto che sia inoltre opportuno:
adottare con successivi provvedimenti:
la revisione del trattamento convenzionale dell'energia elettrica prelevata da punti di prelievo corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica;
l'introduzione di alcuni contenuti informativi minimi obbligatori nell'anagrafica dei punti di prelievo di cui all'art. 37 della deliberazione n. 111/06;
le modalita' di gestione di eventuali rettifiche dei dati ai fini del conguaglio annuale posteriori al 10 maggio di ciascun anno;
la definizione delle tempistiche e modalita' di messa disposizione dei dati di misura di energia elettrica prelevata dai punti trattati per fasce agli esercenti la vendita, nonche' i criteri per la determinazione dei dati di misura dell'energia prelevata in assenza di disponibilita' di dati rilevati effettivamente, anche in coerenza con gli esiti del documento per la consultazione 12 marzo.
Delibera:
1. Di approvare il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in ordine alla determinazione convenzionale per fasce orarie dei profili di prelievo dell'energia elettrica corrispondenti a i clienti finali con prelievi non trattati su base oraria (load profiling per fasce) o TILP, allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di dare mandato al Direttore della Direzione mercati dell'Autorita' affinche' provveda con proprie determinazioni a dare completamento al TILP con eventuali disposizioni tecniche di funzionamento ai fini del corretto svolgimento delle attivita' collegate al load profiling per fasce, previa informativa all'Autorita';
3. che il presente provvedimento si applichi con riferimento all'energia elettrica immessa e prelevata relativa al periodo che decorre dal 1° aprile 2008;
4. di abrogare la deliberazione dell'Autorita' 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata e integrata, a decorrere dal 1° aprile 2008; le relative disposizioni continuano ad essere applicate per quanto necessario e limitatamente alla definizione delle partite di competenza del periodo anteriore al 1° aprile 2008;
5. di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 31 ottobre 2007
Il presidente: Ortis
 
Allegato A TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA
ELETTRICA E IL GAS IN ORDINE ALLA DETERMINAZIONE CONVENZIONALE PER
FASCE ORARIE DEI PROFILI DI PRELIEVO DELL'ENERGIA ELETTRICA
CORRISPONDENTE AI CLIENTI FINALI CON PRELIEVI NON TRATTATI SU BASE
ORARIA.
Titolo I
DEFINIZIONI E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO
Art. 1.
Definizioni
1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato, e all'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 27 giugno 2007, n. 156/07, nonche' le ulteriori definizioni formulate come segue:
a) anno convenzionale e' un periodo di dodici mesi con inizio il 1° febbraio di ciascun anno solare e termine il 31 gennaio dell'anno successivo;
b) bimestre convenzionale e' un periodo convenzionale di due mesi che inizia il primo giorno di ciascun mese con numerario pari e termina l'ultimo giorno del mese successivo;
c) bimestri convenzionali omologhi sono bimestri convenzionali appartenenti ad anni differenti che hanno inizio il giorno 1 dello stesso mese;
d) fascia oraria e' ciascuna delle tre fasce orarie definite con la deliberazione dell'Autorita' 2 agosto 2006, n. 181/06;
e) messa in servizio del misuratore elettronico e' il complesso delle attivita' di cui all'Articolo 8-bis della deliberazione n. 292/06;
f) misuratore elettronico e' un misuratore avente i requisiti minimi di cui alla deliberazione n. 292/06;
g) misuratore orario e' un misuratore che permette la rilevazione su base oraria del prelievo di energia elettrica dal punto di prelievo cui si riferisce;
h) punti di prelievo domestici sono i punti di prelievo di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera a) del TIV;
i) punti di prelievo non domestici sono i punti di prelievo diversi da quelli di cui all'art. 2, comma 2.3 del TIV;
j) punti di prelievo non trattati su base oraria sono i punti di prelievo per i quali non e' attivo il trattamento su base oraria;
k) punti di prelievo trattati su base oraria sono i punti di prelievo per i quali e' attivo il trattamento su base oraria;
l) punti di prelievo trattati per fasce sono i punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali e' attivo il trattamento per fasce;
m) punti di prelievo trattati monorari sono i punti di prelievo non trattati su base oraria per i quali non e' attivo il trattamento per fasce;
n) trattamento per fasce e' l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore elettronico per la valorizzazione nelle diverse fasce orarie dell'energia elettrica prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
o) trattamento su base oraria e' l'utilizzo delle rilevazioni e delle registrazioni effettuate da un misuratore orario per la valorizzazione, su base oraria, dell'energia elettrica prelevata ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
p) zona e' ciascuna zona identificata da Terna ai sensi dell'art. 15 della deliberazione n. 111/06;
q) deliberazione n. 52/04 e' la deliberazione dell'Autorita' 1° aprile 2004, n. 52/04;
r) deliberazione n. 111/06 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrato e modificato;
s) deliberazione n. 292/06 e' l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 18 dicembre 2006, n. 292/06, come successivamente integrato e modificato;
t) TILP (Testo integrato load profiling) e' il presente provvedimento;
u) TIV (Testo integrato vendita) e' il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07, come successivamente integrato e modificato.
Art. 2.
Oggetto
2.1 Il presente provvedimento:
a) indica le caratteristiche dei punti di prelievo soggetti esclusivamente al trattamento su base oraria;
b) disciplina le modalita' per la determinazione convenzionale dell'energia elettrica prelevata in ciascuna ora dai punti di prelievo non trattati su base oraria, per la valorizzazione della medesima energia elettrica ai fini della regolazione economica del servizio di dispacciamento;
c) definisce gli obblighi informativi a carico delle imprese distributrici e di Terna, relativi alla determinazione convenzionale di cui alla precedente lettera b).
La determinazione convenzionale di cui al comma 2.1, lettera b), comprende:
a) l'attribuzione su base oraria, ai sensi del titolo III sezione 1, a ciascun utente del dispacciamento di una quota del prelievo residuo di area, ai fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06 dell'energia prelevata dal medesimo utente del dispacciamento in ciascuna ora;
b) una procedura di conguaglio annuale, di cui al titolo III sezione 2, per la valorizzazione economica della differenza fra l'energia attribuita su base oraria a ciascun utente del dispacciamento ai sensi della precedente lettera a) e l'energia effettivamente prelevata nei punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza del medesimo utente del dispacciamento.
Titolo II
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3.
Area di riferimento
3.1 Ciascuna area di riferimento, circoscritta nell'ambito di una singola zona, consiste di:
a) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice, la cui rete con obbligo di connessione di terzi presenta almeno un punto di interconnessione in alta tensione. Tale impresa distributrice e' denominata impresa distributrice di riferimento per l'area medesima;
b) tutti i punti di prelievo e di immissione localizzati nell'ambito territoriale di una o piu' imprese distributrici le cui reti con obbligo di connessione di terzi non presentano punti di interconnessione in alta tensione e sottese, ai sensi dei successivi commi 3.2 e 3.3 all'impresa distributrice di riferimento dell'area medesima.
3.2 Ciascuna impresa distributrice di cui al comma 3.1, lettera b) si considera sottesa, tra tutte quelle cui e' interconnessa, all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.
3.3 In tutti i casi in cui non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.2, ciascuna impresa distributrice che non ha nella zona punti di interconnessione in alta tensione si considera sottesa all'impresa distributrice di riferimento avente il maggior numero di punti di prelievo entro la zona.
Art. 4.
Applicazione del trattamento su base oraria
4.1 Tutti i punti di prelievo in altissima, alta o media tensione, nonche' tutti i punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 55 kW sono trattati esclusivamente su base oraria, fatto salvo quanto previsto al comma 4.2.
4.2 Per i punti di cui al comma 4.1, per cui il misuratore orario od elettronico e' messo in servizio entro il giorno 15 del secondo mese del bimestre convenzionale, il trattamento su base oraria decorre dal primo giorno di un bimestre convenzionale successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga negli ultimi 15 giorni di un bimestre convenzionale, il trattamento su base oraria inizia il primo giorno del secondo bimestre convenzionale successivo.
Art. 5.
Applicazione del trattamento per fasce
5.1 Tutti i punti di prelievo in bassa tensione dotati di un misuratore elettronico e con potenza disponibile pari o inferiore a 55 kW sono trattati per fasce.
5.2 Per i punti di cui al comma 5.1, per cui il misuratore elettronico e' messo in servizio entro il giorno 15 del secondo mese di un bimestre convenzionale, il trattamento per fasce decorre dal primo giorno del bimestre convenzionale successivo alla data di messa in servizio. Qualora la messa in servizio avvenga negli ultimi quindici giorni di un bimestre convenzionale, il trattamento per fasce inizia il primo giorno del secondo bimestre convenzionale successivo.
Art. 6.
Prelievo residuo di area
6.1 Il prelievo residuo di area e' pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra:
a) l'energia elettrica immessa nell'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 6.2;
b) l'energia elettrica prelevata dall'area di riferimento in tale ora, ai sensi del comma 6.3.
6.2 L'energia elettrica immessa di cui al comma , lettera a), e' pari alla somma dell'energia elettrica immessa:
a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale;
b) nei punti di immissione appartenenti all'area di riferimento.
6.3 L'energia elettrica prelevata di cui al comma , lettera b), e' pari alla somma dell'energia elettrica prelevata:
a) nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento o con la rete di trasmissione nazionale.
b) nei punti di prelievo appartenenti all'area di riferimento trattati su base oraria;
c) nei punti di prelievo corrispondenti a impianti di illuminazione pubblica.
6.4 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area:
a) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra le aree di riferimento e nei punti di interconnessione con la rete di trasmissione nazionale non dotati di misuratore orario, nonche' per l'energia immessa nei punti di immissione non dotati di misuratore orario, si assume un profilo di immissione o di prelievo costante in tutte le ore di ogni mese;
b) per l'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di interconnessione tra porzioni di rete appartenenti a diverse imprese distributrici all'interno di una medesima area di riferimento che non sono dotati di misuratore orario e' assunto, nel mese considerato, un profilo di immissione o di prelievo pari al profilo del prelievo residuo dell'area medesima;
c) per gli impianti di illuminazione pubblica si assume un profilo orario determinato ai sensi della deliberazione n. 52/04.
Titolo III
PROFILI CONVENZIONALI PER FASCE ORARIE
Sezione 1 Determinazione convenzionale dell'energia elettrica ai fini della
regolazione dei corrispettivi del servizio di dispacciamento
Art. 7.
Criteri per la determinazione convenzionale
7.1 A i fini della registrazione nel Conto di sbilanciamento effettivo di cui al comma 21.1 della deliberazione n. 111/06, e' attribuita ad ogni utente del dispacciamento in prelievo, in ogni area di riferimento, in ciascuna ora, per ciascun punto non trattato orario incluso nel proprio contratto di dispacciamento, una quantita' di energia elettrica pari alla quota del prelievo residuo di area determinata ai sensi della presente Sezione.
7.2 In ciascuna area di riferimento ed in ciascuna ora, la quota del prelievo residuo di area attribuita in maniera convenzionale a ciascun utente del dispacciamento e' pari al prodotto fra:
i) il prelievo residuo di area relativo alla medesima area e alla medesima ora;
ii) il coefficiente di ripartizione del prelievo del medesimo utente del dispacciamento relativo alla medesima area, al mese ed alla fascia oraria cui appartiene l'ora considerata, determinato ai sensi dell'art. 8.
Art. 8. Coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del
dispacciamento
8.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo degli utenti del dispacciamento (di seguito: CRPU) sono differenziati per mese e per fascia oraria e sono determinati per area di riferimento.
8.2 Il CRPU, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascun mese ed a ciascuna fascia oraria, di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico e' pari alla somma dei coefficienti di ripartizione del prelievo, di cui all'art. 9, relativi alla medesima area di riferimento, al medesimo mese e alla medesima fascia oraria, determinati per i punti di prelievo, compresi nel contratto di dispacciamento del medesimo utente del dispacciamento, che non saranno trattati su base oraria nel corso del mese considerato.
8.3 In ciascuna area di riferimento, in ciascun mese ed in ciascuna fascia oraria, il CRPU dell'Acquirente Unico e' pari alla differenza fra uno e la somma dei CRPU relativi al medesimo mese e alla medesima fascia degli altri utenti di dispacciamento nella cui competenza risultino punti di prelievo localizzati nell'area di riferimento considerata.
8.4 I CRPU di ciascun mese sono determinati dalle imprese distributrici di riferimento entro il sest'ultimo giorno lavorativo del mese precedente.
Art. 9.
Coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo
9.1 I coefficienti di ripartizione del prelievo dei punti di prelievo (di seguito: CRPP) sono definiti per i punti di prelievo non trattati su base oraria e sono differenziati per bimestre convenzionale e per fascia oraria.
9.2 Il CRPP di ciascun punto di prelievo trattato per fasce (di seguito: CRPP f/Fi), in ciascuna fascia oraria Fi e in ciascun bimestre convenzionale, e' determinato come:

----> Vedere formule a pag. 23 <----

Art. 10. Determinazione per fasce dell'energia prelevata dai punti di prelievo
trattati monorari ai fini della determinazione dei CRPP
10.1 Ai fini della determinazione dei CRPP, in ciascuna area di riferimento, l'energia Ep m/Fi prelevata, in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria Fi, da ciascun punto di prelievo trattato monorario nel medesimo bimestre convenzionale e' determinata dall'impresa distributrice competente per ambito territoriale come:

----> Vedere formule alle pagg. 23-24 <----

Art. 11.
Modalita' di determinazione ed aggiornamento dei CRPP
11.1 I CRPP sono determinati per tutti i bimestri convenzionali di ciascun anno convenzionale e per tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria compresi nei contratti di dispacciamento di utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico.
11.2 I CRPP sono determinati sulla base dei dati di prelievo relativi all'anno convenzionale precedente.
11.3 Ai fini della determinazione dei CRPP, ai punti di prelievo trattati per fasce per cui non sono disponibili i dati di prelievo riferiti a ciascuna fascia oraria e a ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale precedente:
a) qualora risultassero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo dell'anno convenzionale precedente, sono applicate le disposizioni di cui al comma 8.3, relative ai punti di prelievo trattati monorari;
b) qualora non fossero disponibili i dati di prelievo complessivo del punto di prelievo dell'anno convenzionale precedente, si considerano validi i dati di prelievo relativi a punti di prelievo aventi le medesime caratteristiche in termini di potenza disponibile.
11.4 I CRPP relativi a punti di prelievo trasferiti dalla competenza dell'Acquirente Unico alla competenza di un diverso utente del dispacciamento sono determinati contestualmente all'inserimento dei suddetti punti di prelievo nel punto di dispacciamento dell'utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.
11.5 L'attivazione del trattamento per fasce in corso d'anno convenzionale non comporta alcun aggiornamento in corso d'anno ai CRPP relativi ai punti di prelievo interessati dall'attivazione medesima. Tali CRPP sono rideterminati solamente in occasione del previsto aggiornamento annuale di cui al comma 11.1.
11.6 Ogni impresa distributrice determina entro il 1° maggio di ciascun anno i CRPP per ciascun punto di prelievo, localizzato nel proprio ambito territoriale, nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per il quale non sara' attivato il trattamento orario entro il 31 maggio dell'anno corrente. I CRPP hanno validita' dal giugno successivo sino al 31 maggio immediatamente successivo.
Sezione 2 Definizione delle partite economiche a seguito della determinazione
dell'energia elettrica prelevata dagli utenti del dispacciamento
(conguaglio)
Art. 12.
Conguaglio
12.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo.
12.2 Le partite economiche di conguaglio risultano dal prodotto delle partite fisiche di cui all'art. 13 e dai prezzi di cui al comma 14.2 calcolati per ciascun bimestre convenzionale e per ciascuna fascia oraria.
Art. 13.
Partite fisiche di conguaglio
13.1 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale ed in ciascuna fascia oraria Fi, la partita fisica di conguaglio di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico e' pari alla differenza fra:
a) l'energia E Fin di cui al comma 13.2, prelevata, nel medesimo bimestre convenzionale e nella fascia oraria Fi, dal medesimo utente del dispacciamento;
b) l'energia attribuita nel medesimo mese e nella medesima fascia, al medesimo utente del dispacciamento ai sensi dell'art. 7.
13.2 In ciascuna area di riferimento, l'energia E m/Fiu prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria Fi, da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico e' calcolata come:

----> Vedere formule alle pagg. 24-25 <----

Art. 14.
Regolazione delle partite economiche
14.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare precedente, e per i mesi di gennaio e dicembre, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, un corrispettivo pari al prodotto tra:
a) la partita fisica di conguaglio relativa al medesimo utente del dispacciamento, alla medesima area, e alla medesima fascia oraria, al medesimo bimestre convenzionale o al medesimo mese determinata:
i) ai sensi del comma 13.1, per i bimestri convenzionali interamente appartenenti all'anno solare precedente,
ii) ai sensi del comma 13.5 per i mesi di gennaio e febbraio;
b) il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata nella medesima area, nel medesimo bimestre convenzionale e nella medesima fascia oraria, determinato ai sensi del comma 14.2.
14.2 In ciascuna area di riferimento, in ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale ed in ciascuna fascia oraria, il prezzo medio dell'energia elettrica prelevata e' pari alla media, ponderata per il prelievo residuo di area, dei prezzi di acquisto dell'energia elettrica sul mercato del giorno prima e degli oneri di dispacciamento applicabili all'energia elettrica prelevata, di cui agli articoli da 44 a 48 e all'art. 73 della deliberazione n. 111/06, che si sono verificati nel bimestre convenzionale considerato in ciascuna ora della fascia oraria.
14.3 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, per ciascuna fascia oraria e per ciascun bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare precedente, nonche' per i mesi di gennaio e dicembre dell'anno solare precedente, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari all'opposto della somma dei corrispettivi riferiti alla medesima area, al medesimo bimestre convenzionale o al medesimo mese, e alla medesima fascia, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo localizzati nell'area considerata.
Titolo IV
OBBLIGHI INFORMATIVI
Art. 15.
Obblighi informativi a carico delle imprese distributrici sottese
15.1 Entro il 15 di ciascun mese le imprese distributrici sottese:
a) ai fini della determinazione dei CRPU da parte dell'impresa distributrice di riferimento:
i) determinano i CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che dal mese successivo non saranno piu' inseriti nel punto di dispacciamento dell'Acquirente Unico o che sono inseriti per la prima volta in un punto di dispacciamento diverso da quelli dell'Acquirente Unico;
ii) determinano e comunicano alla propria impresa distributrice di riferimento l'aggregato dei CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che non saranno trattati su base oraria nel mese successivo, distinto per ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
b) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area da parte dell'impresa distributrice di riferimento, comunicano alla medesima, relativamente al proprio ambito territoriale e al mese precedente, le somme dell'energia elettrica:
i) prelevata in ciascuna ora nei punti di prelievo trattati su base oraria;
ii) immessa in ciascuna ora nei punti di immissione trattati su base oraria;
iii) immessa o prelevata in ciascuna ora nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento trattati su base oraria;
iv) immessa nei punti di immissione non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi del comma 6.4, lettera b);
v) immessa o prelevata nei punti di interconnessione con altre aree di riferimento non trattati su base oraria attribuita a ciascuna ora ai sensi del comma 6.4, lettera b).
15.2 Ogni impresa distributrice sottesa e' tenuta ai fini della determinazione con cadenza annuale dei CRPP a comunicare alla propria impresa distributrice di riferimento:
a) entro il 15 di aprile di ciascun anno l'energia complessivamente prelevata in ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale precedente ed in ciascuna fascia dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nel proprio ambito territoriale.
15.3 Ogni impresa distributrice sottesa e' tenuta, ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio, a comunicare alla propria impresa distributrice di riferimento entro il 1° maggio di ciascun anno, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nel proprio ambito territoriale, l'energia prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria dell'anno convenzionale precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi del comma 13.2.
Art. 16. Obblighi informativi a carico delle imprese distributrici di
riferimento
16.1 Ogni impresa distributrice di riferimento ogni mese, ai fini della determinazione convenzionale dell'energia prelevata:
a) entro il giorno 20, determina e trasmette a Terna il prelievo residuo di area in ciascuna ora del mese precedente per l'area di cui e' impresa di riferimento;
b) ai fini della determinazione del prelievo residuo d'area delle aree di riferimento delle imprese distributrici cui risulta interconnessa, entro il giorno 18 comunica alle altre imprese distributrici di riferimento, alle quali risulta essere interconnessa, le somme, eventualmente determinate in maniera convenzionale ai sensi del comma 6.4, lettera b), dell'energia elettrica immessa o prelevata in ciascuna ora del mese precedente attraverso punti di interconnessione tra le aree di riferimento delle medesime imprese;
c) entro il sest'ultimo giorno lavorativo:
i) determina i CRPP relativi ai punti di prelievo localizzati nel proprio ambito territoriale che dal mese successivo non saranno piu' inseriti nel punto di dispacciamento dell'Acquirente Unico o che sono inseriti per la prima volta in un punto di dispacciamento diverso da quelli dell'Acquirente Unico;
ii) comunica a Terna i CRPU relativi al mese successivo attribuiti a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.
16.2 Ai fini della determinazione dei CRPP dei punti di prelievo dell'impresa distributrice sottesa, le imprese distributrici di riferimento entro il 25 di aprile di ciascun anno rendono disponibili alle imprese distributrici ad esse sottese:
a) l'energia E f+m Fi complessivamente prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria F i dell'anno solare precedente da tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, determinata come somma dei prelievi residui di area occorsi nel mese considerato in ciascuna ora della fascia oraria Fi;
b) l'energia E mFi» di cui al comma 10.3, prelevata in ciascuna area di riferimento, in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria Fi dell'anno solare precedente, dai punti di prelievo trattati monorari.
16.3 Ai fini della determinazione delle partite fisiche di conguaglio, entro il 10 di maggio di ciascun anno, con riferimento a tutti i punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nella propria area di riferimento, le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna l'energia prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria dell'anno convenzionale precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, determinata ai sensi dell'art. 13.
Art. 17.
Obblighi informativi a carico di Terna
17.1 Entro il sest'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese Terna:
a) rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prelievo residuo di area occorso in ciascuna area di riferimento in ogni ora del mese precedente;
b) comunica a ciascun utente del dispacciamento i CRPU relativi al mese successivo ad esso attribuiti.
17.2 Entro il 31 maggio di ciascun anno Terna:
a) determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico la partita fisica di conguaglio di sua competenza in ciascuna area di riferimento, in ciascuna fascia oraria, relativa a ciascun bimestre convenzionale interamente appartenente all'anno solare precedente e nonche' ai mesi di gennaio e dicembre del medesimo anno;
b) determina e rende disponibile agli utenti del dispacciamento il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e a ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale precedente;
c) rende nuovamente disponibile agli utenti del dispacciamento, qualora necessario, il prezzo medio dell'energia prelevata di cui al comma 14.2, relativo a ciascuna area di riferimento, a ciascuna fascia oraria e al bimestre convenzionale contenente il mese di gennaio dell'anno solare precedente.
Art. 18.
Modalita' di determinazione dei dati relativi
agli obblighi informativi e loro validita' temporale
18.1 Ai fini delle determinazioni di cui al comma 15.2, e al comma 16.2, non si tiene conto dell'energia elettrica riferita ai punti di prelievo per i quali nell'anno convenzionale corrente sara' attivato il trattamento orario entro il 31 maggio.
18.2 I dati comunicati ai sensi del comma 15.3, e del comma 16.3 sono determinati facendo riferimento:
a) per i punti di prelievo trattati per fasce, ai dati effettivi di prelievo bimestrali o mensili. I dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura;
b) per i punti di prelievo trattati monorari, ai dati di prelievo effettivi annuali. I dati sono determinati con ricorso ad un criterio di stima solamente in caso di mancata rilevazione del dato di misura.
Art. 19.
Inottemperanza agli obblighi informativi
19.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le informazioni di cui ai commi 15.2 e 15.3, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa e' sottesa:
a) ai fini della determinazione dell'energia E m Fi di cui al comma 10.3, prelevata in ciascun bimestre convenzionale e in ciascuna fascia oraria dell'anno solare precedente dai punti di prelievo trattati monorari, pone a zero l'energia complessivamente prelevata in ciascuna fascia e in ciascun bimestre convenzionale dell'anno convenzionale precedente, dai punti di prelievo trattati per fasce localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente;
b) ai fini della determinazione dell'energia prelevata in ciascun mese e in ciascuna fascia oraria dell'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
19.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 15.1, lettera b), al fine della determinazione del prelievo residuo di area, l'impresa distributrice di riferimento considera pari a zero i dati non pervenuti.
19.3 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 15.1, lettera a) al fine della determinazione dei CRPU di competenza degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa e' sottesa utilizza i dati comunicati il mese precedente; qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche il mese precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
19.4 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non renda disponibile i dati di cui al comma 16.2, ai fini del calcolo dei CRPP le imprese distributrici sottese utilizzano i dati comunicati l'anno precedente.
19.5 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 16.1, lettera b), le imprese distributrici di riferimento a cui la suddetta impresa risulta interconnessa utilizzano per l'energia immessa e prelevata nei punti di interconnessione il profilo orario comunicato nel medesimo mese dell'anno precedente.
19.6 Qualora un'impresa distributrice di riferimento non trasmetta i dati di cui al comma 16.1, Terna:
a) utilizza i dati relativi al prelievo residuo di area relativi al medesimo mese dell'anno precedente;
b) per l'attribuzione del prelievo residuo di area, limitatamente all'area di riferimento dell'impresa distributrice inadempiente utilizza i CRPU comunicati il mese precedente.
19.7 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorita' qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'art. 15 da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; Terna e le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorita' qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'art. 16, da parte delle imprese distributrici di riferimento.
Titolo V
CONGUAGLIO COMPENSATIVO PER PUNTI DI PRELIEVO
CORRISPONDENTI A CLIENTI FINALI DOMESTICI
Art. 20.
Ambito di applicazione
20.1 Le disposizioni di cui al presente titolo, ferme restando le disposizioni relative al conguaglio di cui al titolo III, sezione 2, si applicano con riferimento all'anno solare successivo nelle aree di riferimento in cui al 1° agosto di ciascun anno si prevede, sulla base delle informazioni disponibili ai sensi del comma 23.2, lettera b), che nessuna delle due seguenti condizioni sia soddisfatta:
a) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria sia stata prelevata da punti di prelievo che siano trattati per fasce all'1 dicembre dell'anno solare in corso;
b) almeno l'80% dell'energia complessivamente prelevata nell'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico sia stata prelevata da punti di prelievo che siano trattati per fasce all'1 dicembre dell'anno solare in corso.
Art. 21.
Conguaglio compensativo
21.1 Per ciascun anno solare Terna determina le partite economiche di conguaglio compensativo a seguito della determinazione dell'energia prelevata da ogni utente del dispacciamento nell'anno solare medesimo con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici.

----> Vedere formule a pag. 27 <----

Art. 22.
Regolazione del corrispettivo di conguaglio compensativo
22.1 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo, il corrispettivo C comp u determinato ai sensi del comma 21.2.
22.2 Entro il 15 di giugno di ciascun anno, l'Acquirente Unico, per ciascuna area di riferimento, paga a Terna se positivo, ovvero riceve da Terna se negativo un corrispettivo pari alla somma, cambiata di segno, dei corrispettivi riferiti alla medesima area, a carico degli altri utenti del dispacciamento aventi nella loro competenza punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'area considerata.
Art. 23.
Ulteriori obblighi informativi
23.1 Al fine della determinazione del corrispettivo compensativo di cui al comma 21.2:
a) entro il 1° maggio di ciascun anno, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nel proprio ambito territoriale, le imprese distributrici sottese comunicano alla propria impresa distributrice di riferimento:
i) l'energia E nd u di cui al comma 21.2, punto i) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
ii) l'energia E d u di cui al comma 21.2, punto ii) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
b) entro il 10 maggio di ciascun anno, con riferimento a tutti i punti di prelievo trattati monorari localizzati nella propria area di riferimento, le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna:
i) l'energia E nd u di cui al comma 21.2, punto i) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico;
ii) l'energia E d u di cui al comma 21.2, punto ii) complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici trattati monorari di competenza di ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico.
23.2 Ai fini della verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 20.1:
a) entro il 25 luglio di ciascun anno le imprese distributrici sottese comunicano alla propria impresa distributrice di riferimento:
i) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria;
ii) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria che saranno trattati per fasce nell'anno convenzionale successivo;
iii) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico;
iv) l'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza dell'insieme degli utenti del dispacciamento diversi dall'Acquirente Unico che saranno trattati per fasce nell'anno convenzionale successivo.
b) entro il 1° agosto di ciascun anno le imprese distributrici di riferimento comunicano a Terna:
i) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non domestici non trattati su base oraria localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire dall'1 dicembre dell'anno corrente;
ii) la percentuale dell'energia complessivamente prelevata l'anno solare precedente dai punti di prelievo non trattati su base oraria nella competenza di ogni utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico localizzati nelle proprie aree di riferimento che risulti prelevata da punti di prelievo che saranno trattati per fasce a partire dall'1 dicembre dell'anno corrente.
23.3 Entro il 30 giugno di ciascun anno Terna determina e comunica a ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico il corrispettivo C comp u di sua competenza in ciascuna area di riferimento.
23.4 Entro il 15 luglio di ciascun anno Terna procede alla regolazione delle partite economiche compensative di competenza di ciascun utente del dispacciamento ai sensi dell'art. 22.
23.5 Entro il 10 agosto di ciascun anno, per ciascuna area di riferimento, Terna pubblica e comunica all'Autorita' i dati di cui al comma 23.2, lettera b), dando evidenza dell'eventuale verifica della condizione di cui al comma e dell'eventuale applicazione del corrispettivo C comp u con decorrenza dall'anno solare successivo.
Art. 24.
Ulteriori disposizioni riguardanti obblighi informativi
24.1 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta le informazioni di cui al comma 23.1, lettera a) ai fini della determinazione dell'energia prelevata l'anno solare precedente da ciascun utente del dispacciamento diverso dall'Acquirente Unico con riferimento ai punti di prelievo domestici e non domestici trattati monorari, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa e' sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo non trattati su base oraria localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse stata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
24.2 Qualora un'impresa distributrice sottesa non trasmetta i dati di cui al comma 23.2, ai fini della verifica della condizione di cui al comma 20.1, l'impresa distributrice di riferimento a cui la suddetta impresa e' sottesa considera, limitatamente ai punti di prelievo trattati monorari localizzati nell'ambito territoriale dell'impresa distributrice sottesa inadempiente, il dato comunicato l'anno precedente. Qualora l'impresa distributrice sottesa fosse risultata inadempiente anche nell'anno precedente, l'impresa distributrice di riferimento considera il suddetto dato pari a zero.
24.3 Le imprese distributrici di riferimento segnalano all'Autorita' qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'art. 23 da parte delle imprese distributrici ad esse sottese; Terna e le imprese distributrici sottese segnalano all'Autorita' qualsiasi inadempienza agli obblighi informativi di cui all'art. 23, da parte delle imprese distributrici di riferimento.
Titolo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 25. Rettifica dei dati comunicati in adempimento agli obblighi
informativi
25.1 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi dell'art. 15 e dell'art. 23, ad eccezione di quelli comunicati ai sensi del comma 23.2, lettera a), e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 23, ad eccezione di quelli comunicati ai sensi del comma 23.2, lettera b), acquisiscono carattere definitivo il 10 maggio dell'anno successivo a quello cui tali dati si riferiscono. Decorso tale termine, ai fini del conguaglio di cui all'art. 12 relativo all'anno solare precedente essi non possono essere rettificati dalle imprese distributrici che li hanno inviati.
25.2 I dati comunicati dalle imprese distributrici sottese ai sensi del comma 23.2, lettera a) e i dati comunicati dalle imprese distributrici di riferimento ai sensi del comma 23.2, lettera b) acquisiscono carattere definitivo il 10 agosto dell'anno in cui sono stati comunicati, onde permettere a Terna la verifica del soddisfacimento della condizione di cui al comma 20.1 e l'eventuale applicazione del conguaglio compensativo per l'anno solare successivo. Decorso tale termine le verifiche effettuate da Terna sulla base dei dati pervenuti dalle imprese distributrici di riferimento acquisisce carattere definitivo e non puo' piu' essere modificata sino all'anno successivo.
Art. 26.
Disposizioni finali
26.1 Entro il 15 febbraio 2008 le imprese distributrici di riferimento comunicano alle imprese distributrici sottese il formato e le modalita' di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'art. 16 e all'art. 23.
26.2 Entro il 15 febbraio 2008 Terna comunica alle imprese distributrici di riferimento il formato e le modalita' di messa a disposizione dei dati per gli obblighi informativi di cui all'art. 16 e all'art. 23.
26.3 Ai fini della determinazione del prelievo residuo di area di cui all'art. 6, dei CRPP di cui all'art. 9, delle partite fisiche di conguaglio di cui all'art. 13 e del corrispettivo di conguaglio compensativo di cui all'art. 21, le energie immesse e prelevate da ciascun punto di prelievo sono aumentate del fattore percentuale per tenere conto delle perdite standard di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi di cui al comma 12.6 della deliberazione n. 111/06.
Art. 27.
Disposizioni transitorie per l'anno 2008
27.1 In tutte le aree di riferimento, per ciascun punto di prelievo non trattato su base oraria e' determinato un unico CRPP come:

----> Vedere formula a pag. 28 <----

Tabella 1

=====================================================================
Corrispettivi di | |
conguaglio | Punti di prelievo di |Altri punti di prelievo
compensativo per | clienti domestici in | in bassa tensione (P
l'anno 2008 | bassa tensione (P d) | nd) ===================================================================== centesimi di euro al | | kWh | 0,0000 | 0,0000
 
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