Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2007 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 29 ottobre 2007
Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184.

LA BANCA D'ITALIA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, il Capo V, recante «accesso ai documenti amministrativi»;
Visto l'art. 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia, esclusi quelli attinenti allo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni elencate nell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni.
 
Art. 2.
Oggetto del diritto di accesso
1. Il diritto di accesso ha per oggetto i documenti amministrativi formati o detenuti stabilmente dalla Banca d'Italia, esistenti al momento della richiesta e concernenti attivita' di pubblico interesse, ad eccezione di quelli esclusi dalle leggi o relativi alle materie elencate nel «regolamento per l'esclusione dell'esercizio del diritto di accesso», emanato con Provvedimento del Governatore della Banca d'Italia del 16 maggio 1994 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 153 del 2 luglio 1994, cui si fa rinvio. Non sono ammesse richieste generiche relative a intere categorie di documenti, ovvero preordinate a un controllo generalizzato dell'attivita' dell'Istituto.
2. Nell'ambito delle materie per le quali e' ammesso, l'accesso e' consentito sia ai documenti originali sia a copie di essi.
3. L'esercizio del diritto di accesso non comporta l'obbligo per la Banca d'Italia di elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste.
 
Art. 3.
Soggetti legittimati all'accesso
1. La richiesta di accesso puo' essere presentata da tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' richiesto l'accesso.
2. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'art. 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
 
Art. 4.
Accesso informale
1. Qualora in relazione alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di contro interessati, il diritto di accesso puo' essere esercitato in via informale, mediante richiesta, anche verbale, alla Struttura della Banca d'Italia (unita' dell'amministrazione centrale o filiale) competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente.
2. Il richiedente deve indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentono l'individuazione, specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, dimostrare la propria identita' e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto interessato.
3. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie ovvero altra modalita' idonea.
4. Dell'avvenuta esibizione del documento ovvero estrazione di copia viene conservata apposita annotazione agli atti della Struttura che ha dato riscontro alla richiesta.
 
Art. 5.
Accesso formale
1. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identita', sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite, sull'accessibilita' del documento o sull'esistenza di contro interessati, l'interessato deve presentare richiesta di accesso formale alla Struttura della Banca d'Italia competente ai sensi dell'art. 4.
2. L'istanza formale di accesso puo' essere presentata di persona, per posta, mediante fax o per via telematica alla casella di posta elettronica certificata indicata sul sito internet dell'Istituto www.bancaditalia.it.
3. Le istanze inviate per fax e per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dagli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il termine iniziale decorre dal giorno di ricezione dell'istanza e, se non lavorativo, dal giorno feriale successivo.
4. Nell'istanza l'interessato, oltre a indicare ed eventualmente comprovare gli elementi e i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 4, deve:
a) fornire le proprie generalita';
b) precisare le modalita' con cui intende esercitare il diritto di accesso;
c) apporre la data e la sottoscrizione.
5. All'istanza deve essere allegata una fotocopia di un documento di identificazione.
6. Una singola istanza puo' riguardare anche piu' documenti; in ogni caso le istanze devono essere formulate in modo da consentire l'identificazione dei documenti a cui si richiede l'accesso.
7. Per la redazione dell'istanza puo' essere utilizzato il modulo disponibile presso le Strutture o nel sito internet della Banca d'Italia.
8. Della data di presentazione dell'istanza, se pervenuta per corrispondenza, fa fede la data risultante dall'avviso di ricevimento o, in mancanza, quella del protocollo apposto dalla Banca d'Italia nel giorno del suo arrivo.
9. Per le istanze presentate agli sportelli della Banca, il termine di decorrenza coincide con la data di rilascio della ricevuta.
 
Art. 6.
Competenze in tema di accesso
1. Le istanze di accesso vengono esaminate dalla Struttura che ha formato il documento richiesto o che lo detiene stabilmente.
2. Qualora l'istanza venga indirizzata a una Struttura della Banca d'Italia diversa da quella competente ai sensi dell'art. 4, comma 1, essa provvede a trasmetterla immediatamente a quella competente.
3. Responsabile del procedimento di accesso e' il titolare dell'Unita' organizzativa competente per l'esame dell'istanza o, su sua designazione, altro elemento addetto all'Unita' stessa.
 
Art. 7.
Procedimento di accesso
1. Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, la Banca d'Italia, entro dieci giorni dalla presentazione, ne da' comunicazione al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica ovvero con altro mezzo idoneo ad accertare la ricezione. In tali casi, un nuovo termine ricomincia a decorrere dalla presentazione dell'istanza perfezionata.
2. La Banca, ove riscontri l'esistenza di soggetti controinteressati, comunica agli stessi l'avvenuto ricevimento dell'istanza mediante invio di copia di essa con raccomandata con avviso di ricevimento o per via telematica. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i soggetti contro interessati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, all'accoglimento della richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Banca provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei contro interessati.
3. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, la Banca assume, con provvedimento motivato, le sue decisioni dandone immediata comunicazione al richiedente.
 
Art. 8.
Accoglimento e rifiuto dell'istanza
1. In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente vengono indicati la Struttura e la relativa unita' operativa presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata puo' prendere visione ed eventualmente estrarre fotocopia dei documenti, l'orario durante il quale puo' avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per poter esercitare concretamente il diritto di accesso.
2. L'accoglimento dell'istanza di accesso a un documento comporta la facolta' di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, salvo sia diversamente previsto da disposizioni normative e salvo diversa determinazione assunta anche a seguito delle deduzioni di eventuali contro interessati.
3. Il diniego, la limitazione o il differimento dell'accesso vengono sempre motivati con riferimento alla normativa vigente, all'individuazione delle categorie di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990, alle circostanze di fatto per le quali la richiesta non puo' essere accolta.
4. Le categorie di documenti di interesse generale (ad es. bandi di gara, bandi di concorso e atti di carattere generale) sono pubblicate nel sito internet dell'Istituto www.bancaditalia.it
 
Art. 9.
Modalita' di accesso
1. Il diritto di accesso viene esercitato dal richiedente o dalla persona da lui incaricata o che lo rappresenta, con l'eventuale accompagnamento di altra persona, le cui generalita' devono essere annotate in calce alla richiesta.
2. L'accesso avviene mediante consultazione del documento alla presenza di un incaricato dell'Istituto e, a richiesta, mediante rilevazione di fotocopia del documento stesso.
3. La persona che effettua l'accesso deve essere identificata mediante un documento di identificazione valido e deve, ove occorra, comprovare la propria legittimazione mediante esibizione di idonea documentazione.
4. Il tempo di consultazione e' adeguato alla natura e alla complessita' del documento.
5. E' vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare su di essi segni o comunque alterarli in qualsiasi modo.
6. Il richiedente ha facolta' di prendere appunti e di trascrivere manualmente qualsiasi parte del documento ottenuto in visione.
7. Su istanza dell'interessato, la Banca d'Italia puo' inviare per posta o in via telematica copia dei documenti richiesti.
8. Nel caso di informazioni contenute in strumenti informatici, le copie dei dati possono essere rilasciate su apposito supporto informatico ovvero mediante collegamento in rete, ove esistente.
 
Art. 10.
Costi di riproduzione e di eventuale spedizione
1. Il rilascio di fotocopie e' subordinato al rimborso dei costi di riproduzione e di eventuale spedizione, il cui importo e' reso noto nel sito internet dell'Istituto e comunicato all'interessato.
2. Nel caso in cui l'interessato chieda l'autenticazione delle copie, andra' altresi' corrisposta l'imposta di bollo.
 
Art. 11.
Differimento dell'accesso
1. Il differimento dell'accesso e' disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 24 della legge n. 241/1990 o per salvaguardare specifiche esigenze dell'Istituto, segnatamente nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata che puo' essere anche prorogata se permangono le esigenze di cui al comma 1.
3. Qualora ricorrano esigenze di differire l'accesso per le ragioni di cui al comma 1 o di escluderlo ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990, l'accesso puo' essere consentito limitatamente alle parti dei documenti richiesti la cui visione non comporti pregiudizio o violazione degli interessi tutelati.
 
Art. 12.
Disposizioni finali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si dispone l'abrogazione del provvedimento del Governatore della. Banca d'Italia del 16 maggio 1994 recante «Regolamento per la disciplina delle modalita' dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 22, comma 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352».
2. Le presenti disposizioni, oltre che pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono disponibili anche nel sito internet della Banca www.bancaditalia.it.
 
Art. 13.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2007
Il vice direttore generale: Finocchiaro
 
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