Gazzetta n. 282 del 4 dicembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 225
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e in particolare gli articoli 27, 28 e 29;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ed in particolare l'articolo 1, comma 23;
Visto l'articolo 2, comma 98, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare l'articolo 1, comma 404;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, relativo alla "riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 2, comma 1, lettera c);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' disposizioni in materia di organizzazione e di personale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ed in particolare l'articolo 3, relativo al Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 novembre 2005, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle posizioni economiche del Ministero delle attivita' produttive;
Tenuto conto della ricognizione, effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 181 del 2006, delle strutture trasferite al Ministero del commercio internazionale ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' delle strutture trasferite al Ministero dello sviluppo economico dal Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2007, n. 187, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dello sviluppo economico;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Organizzazione

1. Il Ministero dello sviluppo economico, di seguito denominato: "Ministero", si articola nei tre dipartimenti di cui all'articolo 2.



Avvertenza:
Le note qui pubblicate sono state redatte ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita'
europea (G.U.C.E.).
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione, conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo degli articoli 27, 28 e 29 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O., e' il seguente:
"Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -
1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.
2. Il Ministero, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri, ha lo scopo di
formulare e attuare politiche e strategie per lo sviluppo
del sistema produttivo, ivi inclusi gli interventi in
favore delle aree sottoutilizzate, secondo il principio di
sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi
generali di politica industriale e, in particolare, di:
a) promuovere le politiche per la competitivita'
internazionale, in coerenza con le linee generali di
politica estera e lo sviluppo economico del sistema
produttivo nazionale e di realizzarle o favorirne
l'attuazione a livello settoriale e territoriale, anche
mediante la partecipazione, fatte salve le competenze del
Ministero dell'economia e delle finanze e per il tramite
dei rappresentanti italiani presso tali organizzazioni,
alle attivita' delle competenti istituzioni internazionali;
b) sostenere e integrare l'attivita' degli enti
territoriali per assicurare l'unita' economica del Paese;
c) promuovere la concorrenza;
d) coordinare le istituzioni pubbliche e private
interessate allo sviluppo della competitivita';
e) monitorare l'impatto delle misure di politica
economica, industriale, infrastrutturale, sociale e
ambientale sulla competitivita' del sistema produttivo.
2-bis. Per realizzare gli obiettivi indicati al comma
2, il Ministero, secondo il principio di sussidiarieta' e
di leale collaborazione con gli enti territoriali
interessati:
a) definisce, anche in concorso con le altre
amministrazioni interessate, le strategie per il
miglioramento della competitivita', anche a livello
internazionale, del Paese e per la promozione della
trasparenza e dell'efficacia della concorrenza nei settori
produttivi, collaborando all'attuazione di tali
orientamenti;
b) promuove, in coordinamento con il Dipartimento di
cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, gli interessi del sistema produttivo del
Paese presso le istituzioni internazionali e comunitarie di
settore e facendo salve le competenze del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero degli affari
esteri e per il tramite dei rappresentanti italiani presso
tali organismi;
c) definisce le politiche per lo sviluppo economico e
per favorire l'assunzione, da parte delle imprese, di
responsabilita' relative alle modalita' produttive, alla
qualita' e alla sicurezza dei prodotti e dei servizi, alle
relazioni con il consumatore;
d) studia la struttura e l'andamento dell'economia
industriale e aziendale;
e) definisce le strategie e gli interventi della
politica commerciale e promozionale con l'estero, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri,
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli italiani nel Mondo.
2-ter. Il Ministero elabora ogni triennio, sentite le
amministrazioni interessate ed aggiornandolo con cadenza
annuale, un piano degli obiettivi, delle azioni e delle
risorse necessarie per il loro raggiungimento, delle
modalita' di attuazione, delle procedure di verifica e di
monitoraggio.
2-quater. Restano in ogni caso ferme le attribuzioni
degli altri Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio
con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le
risorse e il personale che siano attribuiti con il presente
decreto legislativo ad altri Ministeri, agenzie o
autorita', perche' concernenti funzioni specificamente
assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e
per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1,
lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le
funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni
ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.
4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita'
produttive le risorse e il personale del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al
Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto
legislativo.
5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero
della difesa.".
"Art. 28 (Aree funzionali). - 1. Nel rispetto delle
finalita' e delle azioni di cui all'art. 27, il Ministero,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, svolge per quanto di competenza, in
particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale
nelle seguenti aree funzionali:
a) competitivita': politiche per lo sviluppo della
competitivita' del sistema produttivo nazionale; politiche
di promozione degli investimenti delle imprese al fine del
superamento degli squilibri di sviluppo economico e
tecnologico, ivi compresi gli interventi a sostegno delle
attivita' produttive e gli strumenti della programmazione
negoziata, denominati contratti di programma, inclusi
quelli ricompresi nell'ambito dei contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e
contratti di distretto, nonche' la partecipazione, per
quanto di competenza ed al pari delle altre
amministrazioni, agli accordi di programma quadro, ed il
raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; politiche per le piccole
e medie imprese, per la creazione di nuove imprese e per il
sostegno alle imprese ad alto tasso di crescita, tenendo
conto anche delle competenze regionali; politiche di
supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; collaborazione pubblico-privato nella
realizzazione di iniziative di interesse nazionale, nei
settori di competenza; politiche per i distretti
industriali; sviluppo di reti nazionali e internazionali
per l'innovazione di processo e di prodotto nei settori
produttivi; attivita' di regolazione delle crisi aziendali
e delle procedure conservative delle imprese; attivita' di
coordinamento con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale e di vigilanza
sull'Istituto per la promozione industriale; politica
industriale relativa alla partecipazione italiana al Patto
atlantico e all'Unione europea; collaborazione industriale
internazionale nei settori aerospaziali e della difesa,
congiuntamente agli altri Ministeri interessati;
monitoraggio sullo stato dei settori merceologici, ivi
compreso, per quanto di competenza, il settore
agro-industriale, ed elaborazione di politiche per lo
sviluppo degli stessi; iniziative finalizzate
all'ammodernamento di comparti produttivi e di aree colpite
dalla crisi di particolari settori industriali; promozione
delle iniziative nazionali e internazionali in materia di
turismo; politiche per l'integrazione degli strumenti di
agevolazione alle imprese nel sistema produttivo nazionale;
vigilanza ordinaria e straordinaria sulle cooperative;
politiche per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione e mutualita';
b) internazionalizzazione: indirizzi di politica
commerciale con l'estero, in concorso con il Ministero
degli affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze; elaborazione di proposte, negoziazione e gestione
degli accordi bilaterali e multilaterali in materia
commerciale; tutela degli interessi della produzione
italiana all'estero; valorizzazione e promozione del made
in Italy, anche potenziando le relative attivita'
informative e di comunicazione, in concorso con le
amministrazioni interessate; disciplina del regime degli
scambi e gestione delle attivita' di autorizzazione;
collaborazione all'attivita' di cooperazione internazionale
e di aiuto allo sviluppo, di competenza del Ministero degli
affari esteri e del Ministero dell'economia e delle
finanze, e concorso al relativo coordinamento con le
politiche commerciali e promozionali; coordinamento delle
attivita' della commissione CIPE per la politica
commerciale con l'estero, disciplina del credito
all'esportazione e dell'assicurazione del credito
all'esportazione e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali e comunitarie ferme restando le competenze
del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero
degli affari esteri; attivita' di semplificazione degli
scambi, congiuntamente con il Ministero degli affari
esteri, e partecipazione nelle competenti sedi
internazionali; coordinamento, per quanto di competenza,
dell'attivita' svolta dagli enti pubblici nazionali di
supporto all'internazionalizzazione del sistema produttivo
ed esercizio dei poteri di indirizzo e vigilanza di
competenza del Ministero delle attivita' produttive;
sviluppo dell'internazionalizzazione attraverso il
coordinamento e la gestione degli strumenti commerciali,
promozionali e finanziari a sostegno di imprese, settori e
distretti produttivi, con la partecipazione di enti
territoriali, sistema camerale, sistema universitario e
parchi tecnico-scientifici, ferme restando le competenze
dei Ministeri interessati; politiche e strategie
promozionali e rapporti con istituzioni pubbliche e private
che svolgono attivita' di internazionalizzazione;
promozione integrata all'estero del sistema economico, in
collaborazione con il Ministero degli affari esteri e con
gli altri Dicasteri ed enti interessati; rapporti
internazionali in materia fieristica, ivi comprese le
esposizioni universali e coordinamento della promozione del
sistema fieristico di rilievo internazionale, d'intesa con
il Ministero degli affari esteri; coordinamento,
avvalendosi anche degli sportelli regionali, delle
attivita' promozionali nazionali, raccordandole con quelle
regionali e locali, nonche' coordinamento, congiuntamente
al Ministero degli affari esteri ed al Ministero
dell'economia e delle finanze, secondo le modalita' e gli
strumenti previsti dalla normativa vigente, delle attivita'
promozionali in ambito internazionale; sostegno agli
investimenti produttivi delle imprese italiane all'estero,
ferme restando le competenze del Ministero dell'economia e
delle finanze e del Ministero degli affari esteri;
promozione degli investimenti esteri in Italia,
congiuntamente con le altre amministrazioni competenti e
con gli enti preposti; promozione della formazione in
materia di internazionalizzazione; sviluppo e
valorizzazione del sistema turistico per la promozione
unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;
c) sviluppo economico: definizione degli obiettivi e
delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e
provvedimenti ad essi inerenti, rapporti con organizzazioni
internazionali e rapporti comunitari nel settore
dell'energia, ferme restando le competenze del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari
esteri, compresi il recepimento e l'attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo in
materia di energia, ferme restando le competenze del
Presidente del Consiglio dei Ministri e delle regioni;
attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati
energetici e promozione della concorrenza nei mercati
dell'energia e tutela dell'economicita' e della sicurezza
del sistema; individuazione e sviluppo delle reti nazionali
di trasporto dell'energia elettrica e del gas naturale e
definizione degli indirizzi per la loro gestione; politiche
di ricerca, incentivazione e interventi nei settori
dell'energia e delle miniere; ricerca e coltivazione di
idrocarburi e risorse geotermiche; normativa tecnica, area
chimica, sicurezza mineraria, escluse le competenze in
materia di servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e
di vigilanza sull'applicazione della legislazione attinente
alla salute sui luoghi di lavoro, e servizi tecnici per
l'energia; vigilanza su enti strumentali e collegamento con
le societa' e gli istituti operanti nei settori
dell'energia; gestione delle scorte energetiche nonche'
predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza
energetica; organizzazione articolata delle attivita' per i
brevetti, i modelli industriali e per marchi di impresa e
relativi rapporti con le autorita' internazionali,
congiuntamente con il Ministero degli affari esteri per la
parte di competenza; politiche di sviluppo per
l'innovazione tecnologica nei settori produttivi; politiche
di incentivazione per la ricerca applicata e l'alta
tecnologia; politiche per la promozione e lo sviluppo del
commercio elettronico; partecipazione ai procedimenti di
definizione delle migliori tecnologie disponibili per i
settori produttivi; politiche nel settore delle
assicurazioni e rapporti con l'ISVAP, per quanto di
competenza; promozione della concorrenza nel settore
commerciale, attivita' di sperimentazione, monitoraggio e
sviluppo delle nuove forme di commercializzazione, al fine
di assicurare il loro, svolgimento unitario; coordinamento
tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del sistema
fieristico nazionale; disciplina ed attuazione dei rapporti
commerciali e della loro evoluzione, nel rispetto
dell'ordinamento civile e della tutela della concorrenza;
sostegno allo sviluppo della responsabilita' sociale
dell'impresa, con particolare riguardo ai rapporti con
fornitori e consumatori e nel rispetto delle competenze
delle altre amministrazioni; sicurezza e qualita' dei
prodotti e degli impianti industriali ad esclusione dei
profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro e di vigilanza
sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento degli
organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova per quanto di competenza; partecipazione al sistema
di certificazione ambientale, in particolare in materia di
ecolabel e ecoaudit; qualita' dei prodotti, ad esclusione
di quelli agricoli e di prima trasformazione di cui
all'allegato I del Trattato istitutivo della Comunita'
economica europea, sicurezza dei prodotti, etichettatura e
qualita' dei servizi destinati al consumatore, ferme le
competenze delle regioni in materia di commercio;
metrologia legale e determinazione del tempo; politiche per
i consumatori e connessi rapporti con l'Unione europea,
ferme restando le competenze del Presidente del Consiglio
dei Ministri, gli organismi internazionali e gli enti
locali; attivita' di supporto e segreteria
tecnico-organizzativa del Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti (CNCU); attivita' di tutela dei
consumatori nel settore turistico a livello nazionale;
monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie
fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi
di formazione dei prezzi e delle condizioni di offerta di
beni e servizi; controllo e vigilanza delle manifestazioni
a premio, ferme le attribuzioni del Ministero dell'economia
e finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
in materia di giochi, nonche' di prevenzione e repressione
dei fenomeni elusivi del relativo monopolio statale;
vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, secondo quanto disposto dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sulla tenuta
del registro delle imprese; politiche per lo sviluppo dei
servizi nei settori di competenza; vigilanza sulle societa'
fiduciarie e di revisione nei settori di competenza.
2. Il Ministero svolge altresi' compiti di studio,
consistenti in particolare nelle seguenti attivita':
redazione del piano triennale di cui al comma 2-ter
dell'art. 27; ricerca e rilevazioni economiche riguardanti
i settori produttivi ed elaborazione di iniziative, ivi
compresa la definizione di forme di incentivazione dei
relativi settori produttivi, finalizzate a incrementare la
competitivita' del sistema produttivo nazionale;
valutazione delle ricadute industriali conseguenti agli
investimenti pubblici; coordinamento informatico-statistico
dei dati relativi agli interventi di agevolazione assunti
in sede di Unione europea, nazionale e regionale, anche ai
fini del monitoraggio e della valutazione degli effetti
sulla competitivita' del sistema produttivo nazionale;
rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di dati
statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati
alla programmazione energetica e mineraria; ricerca in
materia di tutela dei consumatori e degli utenti;
monitoraggio dell'attivita' assicurativa anche ai fini
delle iniziative legislative in materia; ricerche, raccolta
ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche
riguardanti il sistema turistico; promozione di ricerche e
raccolta di documentazione statistica per la definizione
delle politiche di internazionalizzazione del sistema
produttivo italiano; analisi di problemi concernenti gli
scambi di beni e servizi e delle connesse esigenze di
politica commerciale; rilevazione degli aspetti socio-
economici della cooperazione.
3. Restano in ogni caso ferme le competenze degli altri
Ministeri.".
"Art. 29 (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola
in non piu' di undici direzioni generali, alla cui
individuazione e organizzazione si provvede ai sensi
dell'art. 4, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative, e in modo che sia assicurato
il coordinamento delle aree funzionali previste all'art.
28.
2. Il Ministero delle attivita' produttive si avvale
degli uffici territoriali di Governo, nonche', sulla base
di apposite convenzioni, delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura.".
- Il testo dell'art. 1, commi 10 e 23 del decreto-legge
18 maggio 2006, n. 181, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
18 maggio 2006, n. 114, e convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164) (Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), e' il
seguente:
"10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze e sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto, nonche'
alla individuazione, in via provvisoria, del contingente
minimo degli uffici strumentali e di diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della
spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta dei Ministri competenti, sono
apportate le variazioni di bilancio occorrenti per
l'adeguamento del bilancio di previsione dello Stato alla
nuova struttura del Governo. Le funzioni di controllo e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello
Stato, nella fase di prima applicazione, continuano ad
essere svolte dagli uffici competenti in base alla
normativa previgente ".
"23. In attuazione delle disposizioni previste dal
presente decreto e limitatamente alle amministrazioni
interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi
dell'art. 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo
delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che
al termine del processo di riorganizzazione non sia
superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa
previsto per i Ministeri di origine e si resti altresi'
entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, per la
totalita' delle strutture di cui al presente comma.".
- Il testo dell'art. 2, comma 98, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230, convertito, con
modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2006, n.
277, S.O., e' il seguente:
"98. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 19-bis, il secondo periodo e' sostituito
dal seguente: "Per l'esercizio di tali funzioni e'
istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo, articolato in due uffici dirigenziali di livello
generale, che, in attesa dell'adozione dei provvedimenti di
riorganizzazione, subentra nelle funzioni della Direzione
generale del turismo che e' conseguentemente soppressa";
b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: "Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo sono trasferite le risorse finanziarie
corrispondenti alla riduzione della spesa derivante
dal-l'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di
personale della soppressa Direzione generale del turismo
del Ministero delle attivita' produttive";
c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con
propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della
soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, da destinare all'istituzione del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del
turismo.".
- Il testo dell'art. 1, comma 404 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
"404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il
30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3, e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo
da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita) non ecceda comunque
il 15 per cento delle risorse umane complessivamente
utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di
riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di
ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento
all'anno fino al raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.".
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante
"Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della
legge 6 luglio 2002, n. 137", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 luglio 2003, n. 161, e' il seguente:
"Art. 2 (Revisione dell'assetto organizzativo del
Ministero dell'economia e delle finanze e degli organismi
collegiali). - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, si
provvede:
(omissis);
c) al riassetto ed alla razionalizzazione degli
organismi di analisi, consulenza e studio di elevata
specializzazione istituiti presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, da rendere operanti, ove ne
sussista l'effettiva esigenza, presso ciascun Dipartimento
o presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato,
assicurando in ogni caso l'invarianza della spesa, anche
attraverso la trasformazione di funzioni dirigenziali in
rapporti di lavoro o di consulenza. La predetta
trasformazione puo' avere ad oggetto un numero di posti di
livello dirigenziale non superiore, per l'intero Ministero,
a quindici. Nell'attuazione del presente comma si provvede
alla soppressione della Cabina di regia nazionale di cui
all'art. 5 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430,
nonche' degli organismi inutili;".
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
"Codice dell'amministrazione digitale" e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O.
- Il testo del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 settembre 1988, n. 214, S.O. e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
2001, n. 175, abrogato dal presente decreto, reca
"Regolamento di organizzazione del Ministero delle
attivita' produttive.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
20 febbraio 1998, n. 38, recante "Regolamento recante le
attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, nonche'
disposizioni in materia di organizzazione e di personale, a
norma dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n.
94." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 1998,
n. 58.
- L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
28 aprile 1998, n. 154, recante "Regolamento recante norme
sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche
dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94.", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1998, n. 116, abrogato
dal presente decreto, recava:
"Art. 3 (Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione).".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
30 novembre 1998, n. 453, recante "Regolamento recante
ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del
nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, a norma dell'art. 7,
comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94", e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 1998, n. 302.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 ottobre 2005, concernente "Rideterminazione delle
dotazioni organiche del personale appartenente alle
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali ed alle
posizioni economiche del Ministero delle attivita'
produttive.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
6 dicembre 2005, n. 284.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 aprile 2007, recante "Linee guida per l'attuazione delle
disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007).", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio
2007, n. 152.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
20 settembre 2007, n. 187, "Regolamento recante
disposizioni relative agli uffici di diretta collaborazione
del Ministro dello sviluppo economico", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 novembre 2007, n. 259.



 
Art. 2
Dipartimenti

1. Il Ministero svolge le funzioni e i compiti di spettanza statale di cui agli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e si articola nei seguenti dipartimenti: a) Dipartimento per la competitivita'; b) Dipartimento per la regolazione del mercato; c) Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione.
2. I Dipartimenti di cui al comma 1 assicurano l'esercizio organico coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. Ad essi sono attribuiti i compiti finali concernenti le rispettive aree di competenza e i relativi compiti strumentali, ivi compresi quelli di indirizzo e coordinamento delle unita' di gestione in cui si articolano i dipartimenti stessi, quelli di organizzazione e quelli di gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane ad essi attribuite. Per la gestione delle risorse strumentali, finanziarie ed umane sono adottate soluzioni finalizzate ad evitare duplicazioni organizzative ed a favorire la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica.
3. E' istituita la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti del Ministero, di seguito denominata: "Conferenza". La Conferenza svolge funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni alle attivita' di piu' Dipartimenti, puo' formulare proposte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo tra Dipartimenti ed elabora linee e strategie generali in materia di gestione delle risorse umane, di coordinamento delle attivita' informatiche e di informazione istituzionale, nonche' in materia di strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni ed affari generali attribuiti in gestione unificata alla Direzione generale di cui all'articolo 12 ed in materia di coordinamento operativo delle attivita' ispettive e di controllo attribuito alla Direzione generale di cui all'articolo 10.



Nota all'art. 2:
Per il testo degli articoli 27 e 28 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 3
Direzioni generali del Dipartimento per la competitivita'

1. Al Dipartimento per la competitivita' e' attribuita la funzione di promozione e sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno ed incentivazione alle attivita' imprenditoriali, alle politiche di approvvigionamento energetico ed alla promozione delle piccole e medie imprese e degli enti cooperativi.
2. Il Dipartimento per la competitivita' e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per la politica industriale; b) Direzione generale per il sostegno alle attivita' imprenditoriali; c) Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie; d) Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti
cooperativi.
3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.
 
Art. 4
Direzione generale per la politica industriale

1. La Direzione generale per la politica industriale si articola in 18 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, anche con riferimento alle specificita' delle politiche settoriali, nei seguenti ambiti: a) politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema
produttivo nazionale, anche attraverso la definizione e
progettazione di programmi strategici di rilievo nazionale volti
al rafforzamento strutturale del sistema produttivo e al
potenziamento delle capacita' innovative; b) politiche di supporto alla competitivita' delle grandi imprese nei
settori strategici; c) collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione
di iniziative di interesse nazionale, nei settori di competenza; d) politiche per i distretti industriali e sistemi di piccole e medie
imprese; e) politiche di reindustrializzazione e riconversione delle aree e
dei settori industriali colpite da crisi; f) politiche di sviluppo di reti nazionali ed internazionali nei
settori produttivi; g) politica industriale relativa alla partecipazione italiana al
Patto atlantico e l'Unione europea e agli altri organismi
internazionali; h) collaborazione industriale internazionale nei settori
aero-spaziali e della difesa, congiuntamente agli altri Ministeri
interessati, e relativi interventi di sostegno; i) politiche di sviluppo per l'innovazione tecnologica nei settori
produttivi e per la promozione e lo sviluppo del commercio
elettronico; l) azioni per la creazione di nuove imprese innovative e per lo
sviluppo di nuovi strumenti di sostegno alla finanza d'impresa; m) partecipazione ai procedimenti di definizione delle migliori
tecnologie disponibili per i settori produttivi di competenza del
Ministero; n) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi
internazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in
materia di politiche di sviluppo industriale, ivi inclusi i
relativi aiuti; o) attivita' di regolazione delle crisi aziendali, promozione di
misure per la prevenzione dell'insolvenza e gestione delle
procedure concorsuali conservative delle grandi imprese
commerciali insolventi; p) attivita' di gestione del fondo per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in crisi; q) politiche per il sostegno e la promozione delle attivita' di
produzione del made in Italy, in coordinamento con le competenti
direzioni generali del Ministero del commercio internazionale e,
per quanto attiene i prodotti agroalimentari, del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, nonche' supporto
tecnico all'attivita' dell'Alto Commissario per la lotta alla
contraffazione; r) attivita' connessa al funzionamento del Punto di contatto
nazionale di cui all'articolo 39 della legge 12 dicembre 2002, n.
273; s) promozione e aggiudicazione di servizi di assistenza tecnica in
tema di sviluppo economico alle amministrazioni pubbliche dei
Paesi in via di adesione all'Unione europea e di altri Paesi di
interesse per la politica di sviluppo nazionale, in coordinamento
con le competenti direzioni generali del Ministero del commercio
internazionale; t) promozione e assistenza per interventi in Paesi terzi di interesse
per la politica di competitivita' nazionale; u) attivita' di monitoraggio sull'andamento dei settori produttivi; v) attivita' di coordinamento con le societa' e gli istituti operanti
in materia di promozione industriale e vigilanza sull'Istituto per
la promozione industriale (IPI), nonche' direttive, vigilanza e
controllo sulle attivita' effettuate da organismi pubblici e
privati sulla base di convenzioni o di norme nella materia di
competenza della Direzione generale; z) vigilanza sulle stazioni sperimentali dell'industria e sul Banco
nazionale di prova delle armi da fuoco portatili; aa) trattazione per i profili di competenza delle problematiche
connesse alle produzioni industriali nel settore alimentare e
relativa attivita' di vigilanza e controllo sull'Istituto
nazionale per le conserve alimentari (INCA); bb) attivita' inerenti il Sistema di notifica elettronica interattiva
degli aiuti di Stato.
2. Presso la Direzione generale per la politica industriale opera il Nucleo degli esperti di politica industriale, di cui all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140.



Note all'articolo 4:
- Il testo dell'art. 39 della legge 12 dicembre 2002,
n. 273, recante "Misure per favorire l'iniziativa privata e
lo sviluppo della concorrenza.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2002, n. 293, S.O., e' il seguente:
"Art. 39 (Istituzione del punto di contatto OCSE). - 1.
Al fine di dare attuazione alla decisione dei Ministri OCSE
del giugno 2000, finalizzata a promuovere l'osservanza, da
parte delle imprese multinazionali, di un codice di
comportamento comune, e' istituito, presso il Ministero
delle attivita' produttive, un Punto di contatto nazionale
(PCN).
2. Per garantire l'operativita' del PCN di cui al
comma 1, il Ministero delle attivita' produttive e'
autorizzato a richiedere in comando da altre
amministrazioni personale dotato delle qualifiche
professionali richieste fino ad un massimo di dieci unita'.
A tale personale si applica la disposizione di cui all'art.
17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
3. Al fine di garantire il funzionamento del PCN e'
autorizzata la spesa di 285.000 euro nell'anno 2003 e di
720.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni
per gli anni 2003 e 2004 dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle attivita' produttive.".
- Il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio 1999, n.
140, recante "Norme in materia di attivita' produttive.",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 1999, n. 117,
e' il seguente:
"Art. 3. (Studi e ricerche per la politica
industriale). - 1. Per lo svolgimento di funzioni di
elaborazione, di analisi e di studio nei settori delle
attivita' produttive, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' autorizzato, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, ad avvalersi della
collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante
appositi contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la
politica industriale, dotato della necessaria struttura di
supporto e disciplinato con apposito decreto, anche in
attuazione dei criteri direttivi e di quanto disposto
dall'art. 10 della legge 7 agosto 1985, n. 428, ferma
restando la dotazione organica del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere
relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3,
lettera f), e' determinato in lire 6 miliardi annue a
decorrere dal 1999.".



 
Art. 5
Direzione generale per il sostegno alle attivita' imprenditoriali

1. La Direzione generale per il sostegno alle attivita' imprenditoriali si articola in 19 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) gestione degli strumenti di sostegno alle imprese volti al
superamento di squilibri di sviluppo economico territoriale e
all'accrescimento della competitivita'; b) gestione, per la parte di competenza del Ministero, degli
strumenti di incentivazione per l'innovazione, per la ricerca
applicata e le alte tecnologie e gestione dei relativi interventi; c) attivita' inerenti agli strumenti della programmazione negoziata
denominati contratti di programma, ivi compresi i contratti di
localizzazione, patti territoriali, contratti d'area e contratti
di distretto; d) gestione delle agevolazioni per favorire la nascita di nuove
imprese e per il sostegno alla finanza di impresa; e) gestione dei restanti strumenti • di incentivazione alle imprese
di competenza del Ministero; f) partecipazione per quanto di competenza agli accordi di programma
quadro e raccordo con gli interventi degli enti territoriali,
rispondenti alle stesse finalita'; g) valutazione degli effetti sul sistema delle imprese degli
interventi di agevolazione assunti in sede di Unione europea,
nazionale e regionale; relativi interventi di coordinamento e di
applicazione e proposte di eventuali correttivi in raccordo con le
altre Direzioni generali; h) elaborazione dei dati e delle informazioni relative alle funzioni
di incentivazione alle imprese conferite alle regioni e relativo
monitoraggio; i) direttive, vigilanza e controllo sulle attivita' di gestione di
interventi agevolativi e di sostegno alle imprese, rientranti
nelle competenze della Direzione generale, affidati a soggetti
pubblici e privati sulla base di norme o convenzioni; l) attivita' concernenti il controllo, il monitoraggio e le verifiche
di misure di aiuto alle imprese affidate al Ministero in relazione
a interventi di competenza di altre amministrazioni; m) iniziative per la promozione, il coordinamento e l'accelerazione
degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di
finanziamento o cofinanziamento da parte dell'Unione europea; n) azioni di raccordo con le amministrazioni statali, le regioni e
gli altri soggetti che gestiscono aiuti di Stato per la promozione
e il coordinamento degli interventi di agevolazione alle imprese; o) coordinamento per la ricognizione e la raccolta dei dati sulla
spesa relativi ai regimi di aiuto di Stato nell'ambito del Quadro
di valutazione annuale degli aiuti di Stato dell'Unione europea; p) altre azioni a sostegno delle attivita' produttive.
2. I compiti di cui al comma 1, lettere h), l) ed o), nonche' quelli di cui all'articolo 16, comma 1, lettere b) ed e), all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), ed all'articolo 18, comma 5, sono svolti in raccordo con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144.



Nota all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118,
S.O. supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 1. (Costituzione di unita' tecniche di supporto
alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio
degli investimenti pubblici). - 1. Al fine di migliorare e
dare maggiore qualita' ed efficienza al processo di
programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999,
propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di
piani, programmi e politiche di intervento promossi e
attuati da ogni singola amministrazione. E' assicurata
l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale,
secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in
collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai
sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed
esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a
forte contenuto di specializzazione, con particolare
riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di
programma, per le analisi di opportunita' e fattibilita'
degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti
e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualita' ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo
ovvero dell'indicazione della compatibilita' ecologica
degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al
comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di
statistica delle rispettive amministrazioni;
c) l'attivita' volta alla graduale estensione delle
tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei
programmi e dei progetti attuati a livello territoriale,
con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione,
monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate
autonomamente sotto il profilo amministrativo,
organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni
tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e
della necessita' di evitare duplicazioni. Le
amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche
sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse
attivita' di formazione e aggiornamento necessarie alla
costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche
organizzative dei nuclei di cui al presente articolo, ivi
compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti
estranei alla pubblica amministrazione, nonche' le
modalita' e i criteri per la formulazione e la
realizzazione dei programmi di attuazione di cui al
comma 3.
5. E' istituito presso il Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il
compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i
fondi strutturali europei, sulla base dell'attivita' di
monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di
investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale,
finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di
monitoraggio degli investimenti pubblici e' funzionale
all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito
dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema
informativo integrato del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con
propria deliberazione, costituisce e definisce la
strutturazione del Sistema di monitoraggio degli
investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed
emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti
pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale
da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della
pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
1995. Le informazioni derivanti dall'attivita' di
monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia
nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali
e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al
Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e'
istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Per la dotazione del
fondo e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno
1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno
2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10
miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, indica i criteri ai quali
dovranno attenersi le regioni e le province autonome al
fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi
locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di
indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), che ne curera' anche l'aggiornamento periodico.
Tali indicatori considereranno fenomeni demografici,
sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e
la presenza di fattori di localizzazione, situazione
orografica e condizione ambientale ai fini della
programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.".



 
Art. 6
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie

1. La Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie si articola in 24 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e
mineraria nazionale, e provvedimenti ad essa inerenti; b) rapporti con le organizzazioni internazionali e rapporti
comunitari nel settore dell'energia, recepimento e attuazione dei
programmi e delle direttive sul mercato unico europeo
dell'energia; c) liberalizzazione dei mercati dell'energia e promozione della
concorrenza, tutela dell'economicita' e della sicurezza nella
produzione e conversione dell'energia, definizione di indirizzi e
priorita' per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico e
minerario; d) indirizzi e priorita', per la programmazione, lo sviluppo e la
gestione delle reti nazionali di trasporto dell'energia e
determinazioni in materia di esportazione, importazione e vendita
dell'energia; e) indirizzi e direttive alle societa' di gestione delle reti
nazionali di trasmissione e trasporto, di gestione del mercato,
all'acquirente unico, alla societa' di gestione degli impianti
nucleari e rapporti con le imprese concessionarie di servizi
pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas; f) promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili e dei combustibili
alternativi, promozione di progetti pilota e determinazione degli
obiettivi e dei programmi nazionali per l'uso razionale
dell'energia, anche in collaborazione con le competenti Direzioni
generali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare; g) partecipazione ai programmi energetici per lo sviluppo sostenibile
e la riduzione delle emissioni di gas con effetto serra;
promozione di programmi nazionali di educazione e informazione
sull'energia, la sua produzione e usi efficienti; h) autorizzazione alla costruzione ed esercizio di infrastrutture
energetiche nazionali, d'intesa con la regione interessata e nel
rispetto del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e
determinazioni in materia di deroga al principio di accesso dei
terzi nell'accesso alle infrastrutture energetiche; i) promozione di intese con le regioni e le amministrazioni locali
per assicurare su tutto il territorio nazionale i livelli
essenziali delle prestazioni concernenti l'energia nonche' in
materia di sviluppo dei servizi energetici locali e, anche in
collaborazione con le competenti Direzioni generali del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
risparmio energetico e fonti rinnovabili; l) strategie di ricerca, sviluppo tecnologico e promozione
dell'innovazione e competitivita' nei settori dell'energia e delle
risorse minerarie; m) ricerca e coltivazione di idrocarburi, di intesa con le regioni
interessate; n) normativa tecnica per gli impianti di produzione, trasporto,
stoccaggio e distribuzione dell'energia, per la sicurezza
mineraria, escluse le competenze in materia di servizio ispettivo
per la sicurezza mineraria e di vigilanza sull'applicazione della
legislazione attinente la salute sui luoghi di lavoro, e servizi
tecnici per l'energia; o) monitoraggio della capacita' di raffinazione, di lavorazione e di
trasporto di oli minerali e controllo sulle condizioni di accesso
alla logistica dei prodotti petroliferi; p) statistiche, analisi e previsioni sull'energia e le risorse
minerarie; q) gestione dei materiali nucleari e rifiuti radioattivi presenti sul
territorio nazionale e relativi rapporti in ambito comunitario e
con le organizzazioni internazionali e i Paesi esteri; r) vigilanza su enti strumentali statali e collegamento con le
societa' e gli istituti operanti nel settore dell'energia; s) rapporti con l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e con
l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nel settore
dell'energia; t) determinazioni e vigilanza in materia di scorte energetiche
strategiche, predisposizione dei piani di emergenza, provvedimenti
in caso di crisi del sistema energetico; u) sperimentazioni e controlli su minerali energetici e in materia
mineraria e petrografica; v) riconoscimento della idoneita' di prodotti esplodenti per uso
estrattivo.
2. Presso la Direzione generale per l'energia e delle risorse minerarie opera la Segreteria tecnica di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni.



Note all'art. 6:
- Il testo del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, recante "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
22 aprile 2005, n. 93, supplemento ordinario.
- Il testo dell'art. 22, comma 2 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano
energetico nazionale in materia di uso razionale
dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle
fonti rinnovabili di energia", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 16 gennaio 1991, n. 13, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere
altresi' prevista presso la Direzione generale delle fonti
di energia e delle industrie di base la costituzione di
un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non
piu' di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile
scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di
societa' di capitale - con esclusione delle imprese private
- specificamente operanti nel settore energetico, di enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Il trattamento economico degli esperti di
cui al presente comma e' determinato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di intesa con il Ministro del tesoro, in misura non
inferiore a quello spettante presso l'ente o
l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti
pubblici sono collocati fuori luogo per l'intera durata
dell'incarico o nell'analoga posizione prevista dai
rispettivi ordinamenti.".



 
Art. 7
Direzione generale per le piccole
e medie imprese e gli enti cooperativi

1. La Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) politiche specifiche per le piccole e medie imprese, per la
creazione di nuove imprese e per il sostegno alle imprese ad alto
tasso di crescita, nel rispetto delle competenze regionali; b) iniziative di competenza per la semplificazione degli adempimenti
amministrativi a carico delle piccole e medie imprese; c) attivita' inerenti la tematica della responsabilita' sociale delle
imprese, in collaborazione con le competenti direzioni generali
del Ministero della solidarieta' sociale; d) vigilanza e adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti
degli enti cooperativi, degli enti mutualistici di cui
all'articolo 2517 del codice civile, delle associazioni nazionali
riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento
cooperativo, dei fondi mutualistici di cui all'articolo 11 della
legge 31 gennaio 1992, n. 59; e) vigilanza ed adozione dei conseguenti provvedimenti nei confronti
dei consorzi agrari e delle banche di credito cooperativo; f) provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, di
scioglimento per atto dell'autorita' e di gestione commissariale
degli enti cooperativi; g) politiche per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e
della mutualita', in collaborazione con le altre amministrazioni
competenti; h) studi sulla cooperazione e sulla mutualita'; i) rapporti con gli organismi europei e internazionali; l) tenuta dell'Albo nazionale delle societa' cooperative e di quello
delle societa' cooperative edilizie e di abitazione e dei loro
consorzi; m) supporto e segreteria tecnico-operativa alla Commissione centrale
per le cooperative; n) vigilanza sull'Istituto di studi cooperativi "Luigi Luzzatti" di
Roma; o) rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
materia di vigilanza sul territorio degli enti cooperativi.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 2517 del codice civile, e' il
seguente:
"Art. 2517 (Enti mutualistici). - Le disposizioni del
presente titolo non si applicano agli enti mutualistici
diversi dalle societa".
- Il testo dell'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n.
59, recante "Nuove norme in materia di societa'
cooperative", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
7 febbraio 1992, n. 31, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni
nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del
movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5
del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive
modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi
emanate da regioni a statuto speciale possono costituire
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
lucro da societa' per azioni o da associazioni.
2. L'oggetto sociale deve consistere esclusivamente
nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di
iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza
per i programmi diretti all'innovazione tecnologica,
all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del
Mezzogiorno.
3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al
comma 1 possono promuovere la costituzione di societa'
cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere
partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da
queste controllate. Possono altresi' finanziare specifici
programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro
consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione
professionale del personale dirigente amministrativo o
tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e
ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
per il movimento cooperativo.
4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del
comma 1, devono destinare alla costituzione e
all'incremento di ciascun fondo costituito dalle
associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali
pari al 3 per cento. Il versamento non deve essere
effettuato se l'importo non supera ventimila lire.
5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al
comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in
liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i
dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma,
lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e
successive modificazioni.
6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non
aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo
periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non
abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono
agli obblighi di cui ai commi 4 e 5, secondo quanto
previsto all'art. 20.
7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi
sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale,
che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al
primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni
che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1,
effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito
fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale
fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare
specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
soggetti privati.
9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da
imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento,
dalla base imponibile del soggetto che effettua
l'erogazione.
10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non
ottemperano alle disposizioni del presente
articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura
concessi ai sensi della normativa vigente".



 
Art. 8.
Direzioni generali del Dipartimento per la regolazione del mercato

1. Al Dipartimento per la regolazione del mercato e' attribuita la funzione di promozione e regolazione della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento al settore dei servizi, la tutela dei consumatori, le attivita' di normazione tecnica, di vigilanza e controllo inerenti la sicurezza dei prodotti e degli impianti industriali e la tutela giuridica della proprieta' industriale.
2. Il Dipartimento per la regolazione del mercato e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per la concorrenza e i consumatori; b) Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica; c) Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio
italiano brevetti e marchi; d) Direzione generale per i servizi interni.
3. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, e' assegnato al Dipartimento un posto di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.
 
Art. 9
Direzione generale per la concorrenza e i consumatori

1. La Direzione generale per la concorrenza e i consumatori si articola in 14 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) politiche di promozione delle corrette dinamiche del mercato e
della concorrenza per l'armonizzazione e la trasparenza dei
mercati; b) promozione e disciplina della concorrenza; c) coordinamento delle politiche per la concorrenza, anche per gli
aspetti connessi alla regolamentazione di singoli settori
economici e di categorie professionali, fatti salvi i compiti del
CIPE; d) rapporti istituzionali con l'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, anche al fine di assicurarne il funzionamento; e) valutazione ed esame delle indagini e delle segnalazioni formulate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ed
istruttoria delle eventuali e conseguenti decisioni da assumere; f) confronto ed elaborazione di indirizzi e strategie comuni con le
regioni nel campo della regolazione dei mercati e delle attivita'
economiche; g) cura delle relazioni istituzionali con gli organismi
internazionali e le strutture dell'Unione europea competenti in
materia di concorrenza; h) politiche per i consumatori e connessi rapporti con l'Unione
europea, con gli organismi internazionali e gli enti locali; i) attivita' inerenti l'Ufficio unico di collegamento nazionale per
il coordinamento delle attivita' amministrative relative alla
esecuzione della normativa sulla tutela degli interessi economici
dei consumatori e per i rapporti con l'Unione europea in
attuazione del regolamento (CE) 2006/2004; l) vigilanza sul Consorzio obbligatorio Infomercati; m) utilizzo dei fondi provenienti dalle sanzioni irrogate
dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, ai sensi
dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; n) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle varie fasi di
scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione
dei prezzi e delle condizioni di offerta di beni e servizi nei
settori di competenza; o) attivita' di supporto e segreteria tecnico-organizzativa del
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU); p) promozione della concorrenza nel settore commerciale e dei servizi
e segreteria dell'Osservatorio nazionale del commercio, di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; q) provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' assicurativa e di liquidazione coatta
amministrativa; r) politiche nel settore delle assicurazioni e rapporti con
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) e
vigilanza sulla Concessionaria servizi assicurativi pubblici
(CONSAP S.p.a.); s) coordinamento tecnico per la valorizzazione e armonizzazione del
sistema fieristico nazionale; t) riconoscimento dei titoli professionali conseguiti all'estero
nelle materie di competenza.



Note all'art. 9:
- Il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
(CE) 27 ottobre 2004, n. 2006 sulla cooperazione tra le
autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla
cooperazione per la tutela dei consumatori"), e' pubblicato
nella Gazzetta ufficiale Unione europea 9 dicembre 2004, n.
L 364. Entrato in vigore il 29 dicembre 2004.
- Il testo dell'art. 148 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2001).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"Art. 148. (Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni
amministrative irrogate dall'autorita' garante della
concorrenza e del mercato). 1. Le entrate derivanti dalle
sanzioni amministrative irrogate dall'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato sono destinate ad
iniziative a vantaggio dei consumatori.
2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad un apposito fondo iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato per essere destinate alle
iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta
in volta con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentite le competenti
Commissioni parlamentari.
2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui
al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri
derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al
contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi".
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, recante "Riforma della disciplina relativa al
settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"Art. 6. (Programmazione della rete distributiva). - 1.
Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto definiscono gli indirizzi generali per
l'insediamento delle attivita' commerciali, perseguendo i
seguenti obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva
che, in collegamento con le altre funzioni di servizio,
assicuri la migliore produttivita' del sistema e la
qualita' dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di
presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita,
il rispetto del principio della libera concorrenza,
favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e
ambientale degli insediamenti commerciali con particolare
riguardo a fattori quali la mobilita', il traffico e
l'inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al
fine della riqualificazione del tessuto urbano, in
particolare per quanto riguarda i quartieri urbani
degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo
sviluppo del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici
anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche
morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli
relativi alla tutela del patrimonio artistico ed
ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva
nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso
la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al
fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del
tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al
recupero delle piccole e medie imprese gia' operanti sul
territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i
livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere a
tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un
sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita' ed
all'efficienza della rete distributiva nonche' dell'intera
filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione,
trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni
e servizi, attraverso la costituzione di appositi
osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti
degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori,
delle associazioni di rappresentanza delle imprese
industriali ed artigiane di produzione di beni e di
servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori
dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale
costituito presso il Ministero delle attivita' produttive.
2. Le regioni, entro il termine di cui ai comma 1,
fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al
settore commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici
comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali
ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli
insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al
dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti
commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici,
culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai
quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri
storici e nelle localita' di particolare interesse
artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare
quelli inerenti la disponibilita' di spazi pubblici o di
uso pubblico e le quantita' minime di spazi per parcheggi,
relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o
il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura
di una media o grande struttura di vendita, eventualmente
prevedendone la contestualita'.
3. Le regioni, nel definire gli indirizzi generali di
cui al comma 1, tengono conto principalmente delle
caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di
pervenire ad una programmazione integrata tra centro e
realta' periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico
bacino di utenza, per le quali devono essere individuati
criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e
qualificare la presenza delle attivita' commerciali e
artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato,
di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico
ed evitare il processo di espulsione delle attivita'
commerciali e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine
di svilupparne il tessuto economico-sociale anche
attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed
in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di
cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere
obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e
procedono, altresi', alla consultazione delle
organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a
centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad
adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i
regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al
presente articolo.
6. In caso di inerzia da parte del comune, le regioni
provvedono in via sostitutiva adottando le norme
necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione
delle norme comunali".



 
Art. 10
Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica

1. La Direzione generale per la vigilanza e la normativa tecnica si articola in 12 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina normativa, attivita' amministrativa e, nei casi
previsti, di vigilanza inerenti la sicurezza, e la qualita' e
l'etichettatura dei prodotti e dei servizi destinati ai
consumatori, che non ricadono nelle materie di competenza
specifica di altre amministrazioni, in coordinamento con le
competenti Direzioni generali del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per quanto attiene i prodotti
agroalimentari; b) coordinamento delle attivita' amministrative di informazione
previste dal titolo I della parte IV del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, e rapporti con
l'Unione europea in materia di sicurezza generale dei prodotti; c) attivita' inerenti la metrologia legale, determinazione del tempo
e metalli preziosi; d) indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e relativi rapporti
con le camere di commercio; e) controllo e vigilanza delle manifestazioni a premio; f) vigilanza sulle societa' fiduciarie e di revisione; g) vigilanza sul sistema delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, e sulla tenuta del registro delle
imprese, nonche' vigilanza sull'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e
altre attivita' connesse al registro delle imprese e al repertorio
delle notizie economiche e amministrative (REA), ivi compresa
l'attivita' regolativa; h) tenuta del registro informatico degli adempimenti amministrativi
delle imprese ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82; i) contenzioso e attivita' di coordinamento e supporto agli albi e
ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura; l) attivita' di controllo connesse alla sicurezza degli impianti
industriali, ad esclusione dei profili di sicurezza sul lavoro e
di quelli di competenza di altre amministrazioni ai sensi dei
decreti legislativi 17 agosto 1999, n. 334, e 21 settembre 2005,
n. 238; m) vigilanza sugli enti di normazione tecnica e di accreditamento
degli organismi di certificazione di qualita' e dei laboratori di
prova e degli organismi notificati presso l'Unione europea; n) politiche di normalizzazione e regolamentazione tecnica, rapporti
con l'Unione europea e connesse competenze inerenti ai controlli
di conformita' delle macchine, degli impianti e dei prodotti nelle
materie di spettanza del Ministero; o) predisposizione delle normative tecniche e degli standard per la
certificazione dei prodotti di spettanza del Ministero; p) partecipazione al sistema di certificazione ambientale, in
particolare in materia di ecolabel e ecoaudit; q) attivita' di coordinamento operativo di attivita' ispettive e di
controllo svolte da altri uffici del Ministero.



Note all'art. 10:
- Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della
legge 29 luglio 2003, n. 229.", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
- Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione
digitale", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio
2005, n. 112, S.O.), e' il seguente:
"Art. 11 (Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese). - 1. Presso il Ministero
delle attivita' produttive, che si avvale a questo scopo
del sistema informativo delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, e' istituito il
registro informatico degli adempimenti amministrativi per
le imprese, di seguito denominato "Registro", il quale
contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi
previsti dalle pubbliche amministrazioni per l'avvio e
l'esercizio delle attivita' di impresa, nonche' i dati
raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all'art. 24, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Il registro, che si
articola su base regionale con apposite sezioni del sito
informatico, fornisce, ove possibile, il supporto
necessario a compilare in via elettronica la relativa
modulistica.
2. E' fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche,
nonche' ai concessionari di lavori e ai concessionari e
gestori di servizi pubblici, di trasmettere in via
informatica al Ministero delle attivita' produttive
l'elenco degli adempimenti amministrativi necessari per
l'avvio e l'esercizio dell'attivita' di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attivita'
produttive e del Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie, sono stabilite le modalita' di coordinamento,
di attuazione e di accesso al registro, nonche' di
connessione infolinatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il registro e' pubblicato su uno o piu' siti
telematici, individuati con decreto del Ministro delle
attivita' produttive.
5. Del registro possono avvalersi le autonomie locali,
qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici
da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'art. 21, comma 2, della
legge 29 luglio 2003, n. 229".
- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
recante "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 28 settembre 1999, n. 228, S.O.
- Il decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238,
recante "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che
modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze
pericolose.", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
21 novembre 2005, n. 271, S.O.



 
Art. 11
Direzione generale per la proprieta' industriale
Ufficio italiano brevetti e marchi

1. La Direzione generale per la proprieta' industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM), che succede in tutti i rapporti giuridici all'Ufficio italiano brevetti e marchi (UIBM) di cui all'articolo 223 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprieta' industriale, e' ufficio di livello dirigenziale generale, si articola in 10 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione della tutela giuridica e dell'utilizzazione economica
della proprieta' industriale a livello nazionale e nelle relazioni
in ambito comunitario ed internazionale, fatti salvi i compiti
della competente Direzione generale del Ministero del commercio
internazionale; b) rilascio dei brevetti nazionali e delle privative per nuove
varieta' vegetali; c) rilascio delle registrazioni delle topografie dei prodotti a
semiconduttori; d) deposito delle domande di brevetto europeo e tenuta del Registro
italiano dei brevetti europei e del Registro dei brevetti
comunitari; e) deposito delle domande internazionali ai sensi del Trattato Patent
Cooperation Treaty e di registrazione dei marchi nazionali e
attivita' connesse; f) rilascio dei certificati di protezione complementare relativi a
prodotti medicinali e fitosanitari; g) registrazione dei modelli e dei disegni industriali; h) registrazione dei marchi di impresa nazionali; i) attivita' inerenti la registrazione dei marchi internazionali
presso l'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale di
Ginevra ed adempimenti conseguenti; l) deposito delle domande di marchio comunitario ed adempimenti
conseguenti; m) tutela internazionale e registrazione internazionale delle
denominazioni di origine e tipiche dei prodotti industriali e
dell'artigianato secondo l'Accordo di Lisbona; n) procedura di opposizione alla registrazione di marchi nazionali ed
internazionali; o) supporto e segreteria della Commissione dei ricorsi di cui
all'articolo 135 del citato Codice della proprieta' industriale; p) relazioni con le istituzioni e gli organismi comunitari ed
internazionali competenti in materia di proprieta' industriale; q) creazione e gestione di banche dati e diffusione delle
informazioni brevettali; r) promozione della cultura, anche attraverso l'effettuazione di
studi, ricerche, indagini e pubblicazioni, e dell'uso della
proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in particolare
presso le piccole e medie imprese e le aree sottoutilizzate; s) supporto tecnico in materia di proprieta' industriale all'Alto
Commissario per la lotta alla contraffazione.



Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 223 del decreto legislativo
10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprieta'
industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre
2002, n. 273.", (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
4 marzo 2005, n. 52, S.O.), e' il seguente:
"Art. 223 (Compiti). - 1. Ai servizi attinenti alla
materia regolata dal presente codice provvede l'ufficio
italiano brevetti e marchi.
2. Fatte salve le competenze istituzionali del
Ministero degli affari esteri in materia di proprieta'
industriale e l'attivita' di coordinamento del Presidente
del Consiglio dei Ministri, l'ufficio italiano brevetti e
marchi del Ministero delle attivita' produttive promuove e
mantiene relazioni con le istituzioni e gli organismi
comunitari ed internazionali competenti in materia, nonche'
con gli uffici nazionali della proprieta' industriale degli
altri Stati, e provvede alla trattazione delle relative
questioni assicurando la partecipazione negli organi e nei
gruppi di lavoro.
3. L'ufficio italiano brevetti e marchi provvede
altresi' ai seguenti ulteriori compiti:
a) creazione e gestione di banche dati e diffusione
delle informazioni brevettuali con particolare riferimento
all'aggiornamento sullo stato della tecnica;
b) promozione della preparazione tecnico-giuridica
del personale della pubblica amministrazione operante nel
campo della proprieta' industriale e della innovazione
tecnologica e di coloro che svolgono o intendono svolgere
la professione di consulente in proprieta' industriale;
c) promozione della cultura e dell'uso della
proprieta' industriale presso i potenziali utenti, in
particolare presso le piccole medie imprese e le zone in
ritardo di sviluppo;
d) effettuazione di studi, ricerche, indagini e
pubblicazioni correlate alla materia della proprieta'
industriale e sviluppo di indicatori brevettuali per
l'analisi competitiva dell'Italia, in proprio o in
collaborazione con amministrazioni pubbliche, istituti di
ricerca, associazioni, organismi internazionali;
e) effettuazione di prestazioni a titolo oneroso di
servizi non istituzionali a richiesta di privati,
condizione che siano compatibili con la funzione e il ruolo
istituzionale ad essa attribuito.
4. L'Ufficio italiano brevetti e marchi puo' stipulare
convenzioni con regioni, camere di commercio, industria,
artigianato ed agricoltura, enti pubblici e privati
finalizzati allo svolgimento dei propri compiti.".



 
Art. 12
Direzione generale per i servizi interni

1. La Direzione generale per i servizi interni si articola in 11 uffici di livello dirigenziale non generale e cura gli affari generali per il Dipartimento e, per la parte attribuita in gestione unificata o a strumenti di gestione unitaria del personale e dei servizi comuni, anche per gli altri Dipartimenti.
2. In particolare la Direzione, anche ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale, svolge le seguenti funzioni: a) reclutamento, gestione e sviluppo del personale; b) trattamento economico del personale in servizio e in quiescenza; c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di valutazione
del fabbisogno di personale, di organizzazione degli uffici e di
semplificazione delle procedure interne; d) coordinamento delle attivita' di formazione del personale del
Ministero; e) gestione unificata di spese a carattere strumentale, comuni a piu'
centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del
Ministero, nei casi in cui, per evitare duplicazioni di strutture
e al fine del contenimento dei costi, sia stata individuata tale
opportunita'; f) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di contrattazione
sindacale decentrata; g) controversie relative ai rapporti di lavoro e procedimenti
disciplinari; h) gestione dei beni e predisposizione degli atti concernenti lo
stato di previsione della spesa del Ministero; i) compiti previsti dall'articolo 17, comma 1, del decreto
legislativo n. 82 del 2005, e gestione dei sistemi informativi
condivisi; l) allestimento, gestione e controllo del funzionamento della rete
informatica del Ministero e dei servizi comuni, nonche' piano di
sicurezza informatica dell'Amministrazione, e iniziative
necessarie ad assicurare l'interconnessione con i sistemi
informativi delle altre pubbliche amministrazioni; m) programmazione degli acquisti di beni e servizi informatici; n) politiche del personale per le pari opportunita'; o) attivita' di supporto al responsabile per i servizi di prevenzione
e sicurezza; p) relazioni esterne e rapporti con l'utenza; q) attivita' di segreteria e supporto della Conferenza dei Capi dei
dipartimenti.



Nota all'art. 12:
- Il testo dell'art. 17, comma 1 del citato decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' il seguente:
"Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei
sistemi informativi, in modo da assicurare anche la
coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita".



 
Art. 13
Direzioni generali del Dipartimento
per le politiche di sviluppo e di coesione

1. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, nel rispetto degli indirizzi, degli obiettivi e delle politiche degli investimenti pubblici definiti dai competenti organi politici e di Governo, e' competente in materia di programmazione, coordinamento, attuazione e verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, esercitando a tale fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria. Il Dipartimento svolge, inoltre, l'attivita' di vigilanza di competenza del Ministero nei confronti della societa' "Agenzia nazionale per 1'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a." e provvede ai connessi adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 460 a 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale studi e statistiche; b) Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali
comunitari; c) Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le
intese istituzionali di programma; d) Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse
nazionali di politica regionale.
3. Alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione opera il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
4. Per specifiche esigenze di consulenza, studio ricerca e coordinamento nelle materie di competenza, sono assegnati al Dipartimento fino a due posti di funzione di livello dirigenziale generale per l'esercizio dei relativi compiti, tenuto conto dell'istituzione di un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Costituiscono inoltre articolazione del Dipartimento tre uffici di livello dirigenziale non generale.



Note all'art. 13:
- Il testo dell'art. 1, commi 460, 461, 462 e 463 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, S.O., e' il seguente:
"460. La societa' Sviluppo Italia S.p.a. assume la
denominazione di "Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a." ed e' societa'
a capitale interamente pubblico. Il Ministro dello sviluppo
economico definisce, con apposite direttive, le priorita' e
obiettivi della societa' e approva le linee generali di
organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
individuati gli atti di gestione ordinaria e straordinaria
della societa' e delle sue controllate dirette ed indirette
che, ai fini della loro efficacia e validita', necessitano
della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con
direttiva del Ministro dello sviluppo economico, la
Societa' di cui al comma 460 predispone entro il 31 marzo
9007 un piano di riordino e di dismissione delle proprie
partecipazioni societarie, nei settori non strategici di
attivita'. Il predetto piano di riordino e di dismissione
dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre,
nonche' entro lo stesso termine la cessione, anche tramite
una societa' veicolo, delle partecipazioni di minoranza
acquisite; per le societa' regionali si procedera' d'intesa
con le regioni interessate anche tramite la cessione a
titolo gratuito alle stesse regioni o altre amministrazioni
pubbliche delle relative partecipazioni. Le conseguenti
operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette
e indirette e da tasse.
462. All'art. 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002,
n. 166, sono soppresse le parole: ", regionali e locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 2, comma 5, le parole: "‹, regionali e
locali" sono soppresse;
b) all'art. 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I diritti dell'azionista in riferimento alla
societa' Sviluppo Italia sono esercitati dal Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero
dello sviluppo economico. Il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, nomina gli organi della societa' e ne riferisce al
Parlamento";
c) all'art. 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
"6-bis. Un magistrato della Corte dei conti, nominato
dal Presidente della Corte stessa, assiste alle sedute
degli organi di amministrazione e di revisione della
Societa'";
d) l'art. 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4.- - 1. La societa' presenta annualmente al
Ministero dello sviluppo economico una relazione sulle
attivita' svolte ai fini della valutazione di coerenza,
efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere."".
- Il testo dell'art. 3, comma 5, del decreto
legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante "Unificazione
dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica e riordino delle competenze del
CIPE", a norma dell'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n.
94, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 dicembre 1997,
n. 293, e' il seguente:
"5. E' istituito il nucleo tecnico di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento
in un'unica struttura del nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici e del nucleo ispettivo per la
verifica degli investimenti pubblici, gia' operanti presso
il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il nucleo e'
articolato in due unita' operative, rispettivamente per la
valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici.
Ai componenti del nucleo e' attribuito il trattamento
economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto
con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro
trasmette annualmente al Parlamento una relazione
riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in
materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico
territoriale e settoriale, sulla base dell'attivita' svolta
dal nucleo.".



 
Art. 14
Direzione generale studi e statistiche

1. La Direzione generale studi e statistiche si articola in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero in materia di studi e statistiche sullo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, anche per profili comuni alle competenze degli altri Dipartimenti nei seguenti ambiti: a) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle tendenze
economico-sociali, e relative previsioni, inclusa l'integrazione
con il quadro macroeconomico nazionale; b) informazione statistica, analisi e comunicazione sui conti
pubblici e sui flussi finanziari territoriali; c) informazione statistica, analisi e comunicazione sulle politiche
economiche e regionali per lo sviluppo e la coesione territoriale; d) sviluppo di applicazioni informatiche e realizzazione di carte
tematiche per la rappresentazione georeferenziata della
distribuzione territoriale dei fenomeni; e) studi tematici sui fattori strutturali e di competitivita' del
sistema produttivo nazionale e territoriale, sulla concorrenza e
sui mercati; f) analisi delle risorse potenziali dei territori ai fini delle
politiche per lo sviluppo locale; g) programmazione e previsione della spesa pubblica in conto capitale
a livello territoriale; h) proposte strategiche in materia di politiche economiche e
regionali per lo sviluppo e la coesione economico-sociale e
territoriale; i) coordinamento per la redazione dei documenti di programmazione,
incluse le funzioni dipartimentali dirette alla predisposizione
della relazione del Ministro al Parlamento di cui all'articolo 15,
ultimo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, anche in
collaborazione con altre Amministrazioni; l) analisi delle tendenze economiche territoriali a livello
internazionale e delle relative politiche di sviluppo; m) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi
internazionali in materia di politiche di sviluppo territoriale; n) organizzazione e gestione della biblioteca, conservazione e
diffusione delle documentazioni dipartimentali e promozione di
attivita' seminariali.



Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 15, ultimo comma, della legge
5 agosto 1978, n. 468, recante "Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio.",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1978, n. 233,
e' il seguente:
"15. (Presentazione del bilancio e della relazione
previsionale e programmatica). - (Omissis).
Il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al
Parlamento, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello di riferimento, a completamento della relazione
previsionale e programmatica, un'unica relazione di sintesi
sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e
sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla
ricaduta occupazionale, alla coesione sociale e alla
sostenibilita' ambientale, nonche' alla ripartizione
territoriale degli interventi.".



 
Art. 15
Direzione generale per le politiche
dei fondi strutturali comunitari

1. La Direzione generale per le politiche dei fondi strutturali comunitari si articola in 9 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge, curando anche i relativi rapporti con l'Unione europea e le amministrazioni interessate, le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) nel quadro della politica regionale unitaria, promozione,
coordinamento e definizione delle iniziative in materia di
programmazione strategica e di utilizzazione dei fondi strutturali
comunitari, secondo le direttive generali del CIPE e valutazione
dei relativi impatti a livello del bilancio comunitario; b) istruttoria e partecipazione ai processi di definizione e
attuazione delle politiche comunitarie connesse alle politiche di
sviluppo e di coesione economica, sociale e territoriale; c) istruttoria e partecipazione all'attivita' negoziale per la
definizione, revisione e riforma degli strumenti comunitari
d'intervento finanziario strutturale e di coesione; d) istruttoria e partecipazione all'attivita' negoziale con la
Commissione europea per la definizione della Carta italiana degli
aiuti a finalita' regionale nelle aree ammissibili alle deroghe di
cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
CE; e) promozione e verifica, nel rispetto delle competenze delle singole
amministrazioni pubbliche interessate, dell'attuazione dei
programmi che utilizzano fondi strutturali comunitari,
coerentemente con le politiche comunitarie e nazionali rilevanti; f) programmazione, coordinamento e gestione di programmi operativi
nazionali di assistenza tecnica e di azioni di sistema, promossi
nell'ambito della programmazione dei fondi strutturali; g) inoltro agli organismi comunitari delle richieste di
cofinanziamento; h) segnalazioni per l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di
inerzia o ritardo delle competenti amministrazioni statali e delle
amministrazioni ed enti regionali e locali nell'adozione dei
provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi
cofinanziati; i) promozione e coordinamento delle azioni innovative comunitarie,
con particolare riferimento a quelle cofinanziate dai fondi
strutturali comunitari; l) promozione e attuazione di progetti di gemellaggio istituzionale
promossi dall'Unione europea e di cooperazione bilaterale in
materia di politiche di sviluppo territoriale con Paesi in via di
adesione e Paesi terzi.



Nota all'art. 15
- Il testo dell'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c)
del trattato che istituisce la Comunita' europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. C 325 del
24 dicembre 2002, e' il seguente:
"3. Possono considerarsi compatibili con il mercato
comune:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo
economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di
sottoccupazione;
(Omissis);
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di
talune attivita' o di talune regioni economiche, sempre che
non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria
al comune interesse;".



 
Art. 16
Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale
e le intese istituzionali di programma

1. La Direzione generale per le politiche di sviluppo territoriale e le intese istituzionali di programma si articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) nel quadro della politica regionale unitaria, coordinamento e
definizione di iniziative per lo sviluppo territoriale da attuare,
secondo le direttive del CIPE, con le risorse del Fondo per le
aree sottoutilizzate; b) programmazione, promozione, coordinamento e monitoraggio, specie
nelle aree sottoutilizzate, delle iniziative e degli interventi
nazionali per lo sviluppo economico territoriale, attraverso gli
strumenti negoziali previsti dalla legislazione vigente, avuto
riguardo, in particolare, per quelli finanziati dal Fondo per le
aree sottoutilizzate; c) attivita' preordinate alla promozione, stipula e gestione delle
intese istituzionali di programma e degli strumenti di
programmazione che attuano le intese; d) attivita' preordinate alla programmazione, promozione, stipula e
gestione degli accordi di programma quadro, ivi compresi il
coordinamento delle attivita' istruttorie degli organi di
gestione, nonche' la quantificazione delle risorse da trasferire
per l'attuazione degli interventi; e) promozione e coordinamento di azioni innovative di supporto
all'attuazione ed al monitoraggio delle Intese istituzionali di
programma e degli Accordi di programma quadro; f) promozione e assistenza per la progettazione di investimenti
pubblici, materiali ed immateriali, e di linee di intervento di
sistemi territoriali in Paesi terzi di interesse per la politica
di sviluppo nazionale e regionale; g) rapporti e comunicazione istituzionale con organismi
internazionali e comunitari e con le regioni e gli enti locali in
materia di politiche di sviluppo territoriale.
 
Art. 17
Direzione generale per la programmazione
e gestione delle risorse nazionali di politica regionale

1. La Direzione generale per la programmazione e gestione delle risorse nazionali di politica regionale si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) in coerenza con le linee di programmazione strategica e nel quadro
della politica regionale unitaria, iniziative, proposte e
coordinamento in materia di programmazione e gestione delle
risorse destinate ad interventi finanziati a valere sul Fondo per
le aree sottoutilizzate, di cui agli articoli 60 e 61 della legge
30 dicembre 2002, n. 289; b) istruttoria della proposta di riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate che il Ministro dello sviluppo economico presenta
al CIPE, tenuto conto delle richieste delle amministrazioni
interessate; c) valutazione dei fabbisogni finanziari degli interventi delle
politiche economiche e regionali per lo sviluppo territoriale e la
coesione, anche derivante da norme in fase di formulazione;
connesse attivita' durante la successiva fase di approvazione
delle norme; d) gestione e monitoraggio dei flussi finanziari del Fondo per le
aree sottoutilizzate di cui agli articoli 60 e 61 della legge 30
dicembre 2002, n. 289; e) attuazione degli adempimenti previsti dall'articolo 5 della legge
17 maggio 1999, n. 144, anche attraverso la eventuale costituzione
di una banca dati degli interventi su base territoriale finanziati
con risorse pubbliche ordinarie e aggiuntive; f) promozione della costituzione e dell'utilizzo delle banche dati
finalizzate all'analisi degli investimenti pubblici di sostegno
alle politiche di sviluppo territoriale; attivita' del Sistema
informativo per gli investimenti territoriali (SINIT); g) organizzazione e gestione delle risorse strumentali, finanziarie
ed umane attribuite al Dipartimento, limitatamente agli aspetti
caratterizzati da elevata specificita' e fatte salve le competenze
di gestione unificata della Direzione generale per i servizi
interni; h) sviluppo e gestione del sistema informativo dipartimentale
nell'ambito del sistema integrato del Ministero; coordinamento
degli interventi di informatizzazione.



Note all'art. 17:
- Il testo degli articoli 60 e 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003)", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 dicembre 2002, n. 305, S.O., e' il seguente:
"Art. 60 (Finanziamento degli investimenti per lo
sviluppo). - 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge
nonche' le risorse del fondo unico per gli incentivi alle
imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, limitatamente agli interventi territorializzati
rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle
autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilita' assegnate
agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di
regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui
all'art. 61 della presente legge, e' effettuata in
relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli
interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato
in merito alle singole misure di incentivazione e alla
finalita' di accelerazione della spesa in conto capitale.
Per assicurare l'accelerazione della spesa le
amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE,
sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il
cronoprogramma delle attivita' e di spesa. Gli interventi
finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le
procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli
interventi di accelerazione da realizzare nel 2004
riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza,
trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i
soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la
medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli
interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa
localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle
risorse assegnate.
3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui
all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con
riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le
disponibilita' assegnate alla programmazione negoziata per
patti territoriali, contratti d'area e contratti di
programma, nonche' le risorse che gli siano allocate in
attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o
parziale degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la
promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma,
gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio
decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le
infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli
interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali.
Con regolamento del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i
criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione
della quota percentuale di cui al precedente periodo.
5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del
completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese,
nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, puo' essere
previsto il rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
6. Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
relative alle istruttorie dei patti territoriali e dei
contratti d'area, nonche' per quelle di assistenza
tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate
dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.
CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del. CIPE 21 dicembre 2001, n.
123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.
125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
Ministero delle attivita' produttive e' altresi'
autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli
importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli
stessi soggetti contratti a trattativa privata per il
completamento delle attivita' previste dalle stesse
convenzioni.".
"Art. 61 (Fondo per le aree sottoutilizzate ed
interventi nelle medesime aree) - 1. A decorrere dall'anno
2003 e' istituito il fondo per le aree sottoutilizzate,
coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse
di cui alla legge 30 giugno 1998, n. 208, al quale
confluiscono le risorse disponibili autorizzate dalle
disposizioni legislative, comunque evidenziate
contabilmente in modo autonomo, con finalita' di
riequilibrio economico e sociale di cui all'allegato 1,
nonche' la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
l'anno 2003, di 650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
2. A decorrere dall'anno 2004 si provvede ai sensi
dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il fondo e' ripartito esclusivamente tra gli
interventi previsti dalle disposizioni legislative di cui
al comma 1, con apposite delibere del CIPE adottate sulla
base del criterio generale di destinazione territoriale
delle risorse disponibili e per finalita' di riequilibrio
economico e sociale, nonche':
a) per gli investimenti pubblici, ai quali sono
finalizzate le risorse stanziate a titolo di
rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 1 della
citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
attraverso le altre disposizioni legislative di cui
all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
dei metodi indicati all'art. 73 della legge 28 dicembre
2001, n. 448;
b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
sua rapidita' e semplicita', sulla base dei risultati
ottenuti e degli indirizzi annuali del Documento di
programmazione economico-finanziaria, e a rispondere alle
esigenze del mercato.
4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE
costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del
comma 6-bis dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
468.
5. Il CIPE, con proprie delibere da sottoporre al
controllo preventivo della Corte dei conti, stabilisce i
criteri e le modalita' di attuazione degli interventi
previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
anche al fine di dare immediata applicazione ai principi
contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge.
6. Al fine di dare attuazione al comma 3, il CIPE
effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
diversi strumenti e del loro stato di attuazione; a tale
fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Entro
il 30 giugno di ogni anno il CIPE approva una relazione
sugli interventi effettuati nell'anno precedente,
contenente altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze
trasmette tale relazione al Parlamento.
7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
con diritto di voto, il Ministro per gli affari regionali
in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
relative all'utilizzo del fondo di cui al presente
articolo sono trasmesse al Parlamento e di esse viene data
formale comunicazione alle competenti Commissioni.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, anche con riferimento all'art.
60, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio in termini di residui, competenza e cassa tra le
pertinenti unita' previsionali di base degli stati di
previsione delle amministrazioni interessate.
9. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
quelle di cui all'art. 8, comma 2, della legge 7 agosto
1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive per la copertura degli oneri statali relativi
alle iniziative imprenditoriali comprese nei patti
territoriali e per il finanziamento di nuovi contratti di
programma. Per il finanziamento di nuovi contratti di
programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
riservata alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord,
ricomprese nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.
l1. Aggiunge il comma 1-bis all'art. 18, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
"1-bis. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che
si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE, con
propria delibera, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, o da disposizioni comunitaria".
12. Aggiunge il comma 3-bis all'art. 23, del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185;
"3-bis. La societa' di cui al comma 1 puo' essere
autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze ad
effettuare, con le modalita' da esso stabilite ed a valere
sulle risorse del Fondo di cui all'art. 27, comma 11, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, una o piu' operazioni di
cartolarizzazione dei crediti maturati con i mutui di cui
al presente decreto. Alle predette operazioni di
cartolarizzazione si applicano le disposizioni di cui
all'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni. I ricavi rinvenienti dalle
predette operazioni affluiscono al medesimo Fondo per
essere riutilizzati per gli interventi di cui al presente
decreto. Dell'entita' e della destinazione dei ricavi
suddetti la societa' informa quadrimestralmente il CIPE").
13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
essere concesse agevolazioni in favore delle imprese
operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, ed
aventi sede nelle aree ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle aree
ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
nell'ambito di programmi di penetrazione commerciale, in
campagne pubblicitarie localizzate in specifiche aree
territoriali del Paese. L'agevolazione e' riconosciuta
sulle spese documentate dell'esercizio di riferimento che
eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
precedente e nelle misure massime previste per gli aiuti a
finalita' regionale, nel rispetto dei limiti della regola
"de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Il CIPE, con propria
delibera da sottoporre al controllo preventivo della Corte
dei conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
previsionale di base 6.1.2.7 "Devoluzione di proventi"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
di presentazione e le modalita' delle relative istanze. I
soggetti che intendano avvalersi dei contributi di cui al
presente comma devono produrre istanza all'Agenzia delle
entrate che provvede entro trenta giorni a comunicare il
suo eventuale accoglimento secondo l'ordine cronologico
delle domande pervenute. Qualora l'utilizzazione del
contributo esposta nell'istanza non risulti effettuata,
nell'esercizio di imposta cui si riferisce la domanda, il
soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
puo' presentare una nuova istanza nei dodici mesi
successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.".
- Il testo dell'art. 5 della legge 17 maggio 1999, n.
144, recante "Misure in materia di investimenti, delega al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e
della normativa che disciplina l'INAIL, nonche'
disposizioni per il riordino degli enti previdenziali",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118,
S.O., e' il seguente:
"Art. 5 (Intese istituzionali di programma). - 1. In
ciascuno stato di previsione della spesa e' istituita una
unita' previsionale di base per gli interventi di conto
capitale denominata "Intesa istituzionale di programma",
cui affluiscono le risorse provenienti dalle autorizzazioni
di spesa iscritte nel medesimo stato di previsione da
destinare alla realizzazione degli interventi previsti
nelle intese istituzionali di programma da stipulare ai
sensi dell'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662 e con la modalita' di cui alla delibera CIPE del
21 marzo 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 1997.
2. All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di
finanziamento gia' a disposizione dell'amministrazione
competente idonee a consentire il perseguimento degli
obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di
programma da adottare, le quote di risorse destinate alle
intese su fondi ripartiti dal CIPE e la quota nazionale di
cofinanziamento di programmi comunitari, rientranti
nell'"Intesa" iscritta all'unita' previsionale di base
7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche comunitarie"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previa
ripartizione del CIPE a seguito dell'avvenuta approvazione
dei programmi comunitari.
3. All'unita' previsionale di base di cui al comma 1
possono affluire inoltre le risorse provenienti da
iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali somme, ove
necessario, previo versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, iscritte in apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono
destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma
che hanno in corso di attuazione programmi, anche con
valenza ambientale, con un piu' elevato coefficiente di
realizzazione e necessitino di ulteriori risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le
risorse destinate a progetti in ritardo di attuazione
possono essere diversamente allocate in relazione
all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti,
prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in
caso di impossibilita', in accordi per settori diversi
eventualmente anche tra diverse intese istituzionali di
programma.
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e
controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
informa ogni due mesi il Parlamento sulle operazioni
effettuate sulle unita' previsionali di base di cui al
comma 1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio su proposta
dell'Amministrazione competente anche in parziale deroga a
quanto previsto dall'art. 10, comma 2, del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1988, n. 568.
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali
di programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci
in sintonia con le previsioni del presente articolo.".



 
Art. 18 Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici

1. Il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici opera alle dirette dipendenze del Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, che se ne avvale per lo svolgimento dei compiti attribuiti al Dipartimento, per l'eventuale supporto dell'attivita' del CIPE e per le funzioni delle altre strutture del Ministero.
2. Il Nucleo e' articolato in due unita' operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. E' composto di 60 membri, egualmente ripartiti fra le due unita', compresi i due responsabili, nominati con decreto del Ministro per un periodo di quattro anni, rinnovabile, cui si applicano, ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878, le vigenti disposizioni sulla dirigenza in materia di organizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, in quanto compatibili. I componenti sono scelti, nel rispetto della clausola di genere, fra esperti nelle discipline oggetto dell'attivita' istituzionale delle unita', per il settore di competenza, anche appartenenti ad altri Paesi del-l'Unione europea. Per tutti i componenti e' richiesta un'alta, specifica e comprovata specializzazione professionale acquisita nel corso di precedenti attivita' di studio e ricerca ovvero in esperienze professionali pertinenti nelle pubbliche amministrazioni, in enti o organismi pubblici, nonche' negli organismi internazionali o nel settore privato. I responsabili delle unita' operative hanno i poteri di assegnazione degli affari delle unita' stesse.
3. Il Nucleo predispone annualmente una relazione riguardante l'attivita' della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale, sulla base dell'attivita' svolta. La relazione e' trasmessa dal Capo del Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione al Ministro, ai fini della presentazione al Parlamento.
4. L'unita' di valutazione degli investimenti pubblici, oltre ai compiti gia' previsti dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, e dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1 999, n. 144, al fine di contribuire a migliorare le decisioni di investimento pubblico, fornisce specifiche valutazioni su politiche, programmi e progetti di sviluppo, socio economico e territoriale, in particolare sulla loro rispondenza agli indirizzi di politica economica, sulla fattibilita' economico-finanziaria delle iniziative, sulla loro compatibilita' e convenienza rispetto ad altre soluzioni, sulla loro ricaduta economica e sociale nelle zone interessate; elabora e diffonde metodi, strumenti e basi informative per la valutazione di politiche, programmi e progetti di sviluppo socio economico e territoriale; promuove e coordina le attivita' inerenti alla produzione dei conti pubblici territoriali; sulla base della pratica della valutazione fornisce supporto alle attivita' di programmazione nell'ambito dei compiti assegnati al Dipartimento.
5. L'Unita' di verifica degli investimenti pubblici verifica e da' impulso all'attuazione dei programmi e dei progetti di investimento delle amministrazioni, enti e soggetti operanti con finanziamento pubblico, con particolare riguardo ai programmi comunitari e agli Accordi di programma quadro, anche con riferimento agli effetti socio-economici connessi all'attuazione degli interventi, all'osservanza delle relative previsioni di spesa, raccogliendo ed elaborando a tal fine informazioni statistiche e integrando le banche dati disponibili; propone le iniziative da adottare per la rimozione degli ostacoli all'attuazione e all'accelerazione della spesa; svolge funzioni di audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Fondi strutturali). I componenti del-l'Unita' di verifica esercitano le loro funzioni con i poteri di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 17 dicembre 1986, n. 878.
6. Le regioni e gli enti locali possono procedere al distacco presso il Nucleo, per periodi di tempo determinati, di loro funzionari per l'esame di questioni di interesse dell'ente e per l'acquisizione delle conoscenze relative ai procedimenti e alle metodologie di lavoro del Nucleo, che puo' anche promuovere iniziative di formazione per il personale delle regioni e degli enti locali nelle predette materie, su richiesta e d'intesa con gli enti stessi.
7. Resta salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, recante ulteriori norme sull'organizzazione ed il funzionamento del nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici.



Note all'art. 18:
- Il testo degli articoli 1, 5, comma l, e 9, comma 1,
della legge 17 febbraio 1986, n. 878, recante "Disciplina
del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e
disposizioni relative al Ministero del bilancio e della
programmazione economica.", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 dicembre 1986, n. 295, e' il seguente:
"Art. 1 (Compiti del Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici). - 1. Il Nucleo di valutazione degli
investimenti pubblici, istituito dall'art. 4 della legge 26
aprile 1982, n. 181, presso la Segreteria generale della
programmazione economica, e' disciplinato dalle norme della
presente legge.
2. Il Nucleo di valutazione provvede, sulla base degli
indirizzi e dei criteri stabiliti dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
alla istruttoria tecnico-economica, con specifico riguardo
alla valutazione dei costi e dei benefici, dei piani e
progetti di investimenti dello stato e degli altri enti
pubblici e loro aziende da sottoporre al Consiglio dei
Ministri, al CIPE o ai Comitati istituiti nel suo ambito,
individuando il grado di rispondenza dei singoli progetti
ai predetti indirizzi e criteri e, nel caso di
finanziamenti relativi a progetti immediatamente
eseguibili, determinando altresi' le relative graduatorie.
Il Nucleo provvede altresi' alla diffusione delle tecniche
e delle procedure di valutazione, particolarmente in
termini di analisi costi-benefici, di piani e progetti di
investimenti nell'ambito dell'amministrazione centrale,
delle amministrazioni regionali e delle province autonome.
3. Il Ministro del bilancio e della programmazione
economica affida al Nucleo di valutazione, a richiesta dei
Ministri competenti e compatibilmente con l'assolvimento
dei compiti di cui al comma 2, l'istruttoria e la
valutazione tecnico-economica dei piani e progetti di
investimenti pubblici di competenza delle singole
amministrazioni.".
"Art. 5 (Stato giuridico dei componenti del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici). - Ai membri del
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici sono
estese, in quanto applicabili, le norme sui diritti e sui
doveri degli impiegati civili dello Stato. In particolare,
i membri del Nucleo devono osservare il segreto d'ufficio
ed astenersi dalla trattazione di affari nei quali essi
stessi, o loro parenti ed affini entro il quinto grado,
hanno interesse.".
"Art. 9 (Nucleo ispettivo). - 1. Il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, alle cui dirette
dipendenze opera il Nucleo ispettivo costituito ai sensi
dell'art. 19, comma diciottesimo, della legge 22 dicembre
1984, n. 887, dispone anche su richiesta del CIPE,
verifiche concernenti l'attuazione dei programmi di
investimento delle amministrazioni e degli enti pubblici,
anche territoriali, nonche' degli enti cui lo Stato o altri
enti pubblici contribuiscono in via ordinaria. A tale scopo
gli ispettori possono essere autorizzati dal Ministro del
bilancio e della programmazione economica ad accedere negli
uffici e nei luoghi di esecuzione delle opere, ai fini
della constatazione dello stato di realizzazione delle
opere stesse e di ogni altra utile rilevazione.".
- Per il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, si veda la nota all'art. 5.
- Il testo del Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n.
1083, recante "Disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e' sul Fondo
di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea
31 luglio 2006, n. L 210.
- Per il testo al decreto del Presidente della
Repubblica 30 novembre 1998, n. 453, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 19
Uffici di livello dirigenziale non generale

1. I compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, cosi' come individuati numericamente negli articoli da 3 a 17, sono definiti, con eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede inoltre alle eventuali successive modifiche ed integrazioni di tali compiti ed alle eventuali variazioni compensative della ripartizione degli uffici di livello dirigenziale non generale fra i diversi uffici dirigenziali generali, fermo restando il loro numero complessivo ridotto a 164 unita' o posti di funzione, ivi compresi 10 posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati agli uffici di diretta collaborazione del Ministro.



Note all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e)
della legge 23 agosto l988, n. 400, si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 4, comma 4, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.".



 
Art. 20
Dotazioni organiche

1. Le dotazioni organiche del Ministero sono determinate dalla allegata tabella A. Le dotazioni organiche per i dirigenti di prima fascia e per i dirigenti di seconda fascia, ivi individuate con una riduzione pari rispettivamente al 10 per cento ed al 5 per cento, costituiscono limite per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di livello dirigenziale non generale nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' effettuata la ripartizione dei contingenti di personale di cui al comma 1 nei diversi profili professionali. Per il personale confluito nel Ministero sono fatti salvi, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, limitatamente alle vacanze organiche riferibili alla quota di personale confluito, gli effetti dei processi di riqualificazione ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento presso il Ministero di provenienza. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e' disciplinato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108.



Note all'art. 20:
- Per il testo dell'art. 1, comma 404, lettera a),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note
alle premesse.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2004, n. 108, recante "Regolamento recante
disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile
2004, n. 100.



 
Art. 21
Abrogazioni

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, di organizzazione del Ministero delle attivita' produttive.
2. Sono abrogati l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.



Note all'art. 21:
- Per i riferimenti al decreto del Presidente della
Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, e all'art. 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, si
vedano le note alle premesse.
- L'art. 7 del citato decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, abrogato dal precedente
decreto cosi' recita:
"Art. 7 (Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici).".



 
Art. 22
Disposizioni finali

1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato o delle attivita' produttive, ovvero a funzioni e compiti gia' spettanti ad amministrazioni comunque confluite nel Ministero dello sviluppo economico, il riferimento si intende compiuto, rispettivamente, al Ministro e al Ministero dello sviluppo economico ovvero ai corrispondenti compiti e funzioni esercitati dal Ministro e dal Ministero dello sviluppo economico.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
3. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione, si provvede entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bersani, Ministro dello sviluppo
economico
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 201



Nota all'art. 22:
- Il testo dell'art. 4, comma 5, del citato decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' il seguente:
"5. Con le medesime modalita' di cui al precedente
comma 1 si procede alla revisione periodica
dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno
biennale.".



 
Tabella A
(prevista dall'articolo 20, comma 1)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dotazione organica complessiva
Dotazione
organica
complessiva
-- Dirigenti 1ª fascia 20 Dirigenti 2ª fascia 164 Totale dirigenti 184

Area funzionale C - posizione economica C3 316 Area funzionale C - posizione economica C2 383 Area funzionale C - posizione economica C1 468 Area funzionale B - posizione economica B3 308 Area funzionale B - posizione economica B2 309 Area funzionale B - posizione economica B1 123 Area funzionale A - posizione economica A1 52

Totale aree funzionali 1.959 Totale complessivo 2.143
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone