Gazzetta n. 276 del 27 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 24 ottobre 2007, n. 220
Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 febbraio 1999, n. 44 e, in particolare, l'articolo 13, comma 2;
Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108 e, in particolare, l'articolo 15, comma 4;
Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1996, n. 189, concernente la determinazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura e dei requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti delle medesime;
Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614;
Visto il decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451 e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
Ritenuto di dover disciplinare con un nuovo regolamento le condizioni e i requisiti per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, di cui all'articolo 13, comma 2 della citata legge n. 44/1999, e le modalita' di tenuta dello stesso elenco;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi in data 18 giugno 2007;
Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 27-31/A-40 del 18 settembre 2007;

A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Presso ogni prefettura - U.T.G. e' istituito l'elenco provinciale delle associazioni e delle fondazioni antiracket ed antiusura.
2. Possono essere iscritte nell'elenco di cui al comma 1, le associazioni, anche non riconosciute, le fondazioni e i comitati di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e le associazioni e le fondazioni antiracket ed antiusura, aventi tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo, quello principale di prestare assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive, purche' gli enti suddetti risultino costituiti da almeno un anno, operino effettivamente secondo i criteri indicati nell'articolo 3 e i cui associati, amministratori o promotori non si trovino in una delle situazioni previste nell'Allegato 1, nonche', a questa sola condizione, le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
3. La domanda di iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione, anche non riconosciuta, fondazione o comitato, nonche' della completa indicazione di coloro che ne sono soci, amministratori o promotori, e' indirizzata al prefetto della provincia in cui l'associazione od organizzazione ha la sede principale, quale indicata nell'atto costitutivo.
4. Quando la richiesta di iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e' presentata da associazioni e fondazioni, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ne e' fatta espressa menzione nella domanda ed e' allegata specifica attestazione, sottoscritta dal rappresentante legale che richiede l'iscrizione. In tal caso non e' necessario presentare altra documentazione.



Avvertenze:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 13, comma 2, della legge
23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo
di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e
dell'usura), e' il seguente:
«2. La domanda puo' essere presentata dall'interessato
ovvero, con il consenso di questi, dal consiglio nazionale
del relativo ordine professionale o da una delle
associazioni nazionali di categoria rappresentate nel
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL). La
domanda puo' essere altresi' presentata da uno dei soggetti
di cui all'art. 8, comma 1, ovvero, per il tramite del
legale rappresentante e con il consenso dell'interessato,
da associazioni od organizzazioni iscritte in apposito
elenco tenuto a cura del prefetto ed aventi tra i propri
scopi quello di prestare assistenza e solidarieta' a
soggetti danneggiati da attivita' estorsive. Con decreto
del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono
determinati le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione
nell'elenco e sono disciplinate le modalita' per la
relativa tenuta.».
- Il testo dell'art. 15, commi 4 e 5, della legge
7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), e'
il seguente:
«4. Le fondazioni e le associazioni riconosciute per
la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in
apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo
della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso
forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare
dall'atto costitutivo e dallo statuto.
5. Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro
dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali,
determina con decreto i requisiti patrimoniali delle
fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del
fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilita' e di
professionalita' degli esponenti delle medesime fondazioni
e associazioni.».
- Il decreto del Ministro del tesoro 6 agosto 1996,
reca: «Determinazione, ai sensi dell'art. 15, comma 3,
della legge 7 marzo 1996, n. 108, dei requisiti
patrimoniali dei fondi speciali antiusura dei Confidi e dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' degli
esponenti dei fondi medesimi».
- Il decreto ministeriale 7 settembre 1994, n. 614,
abrogato dal presente decreto, recava: «Modalita' di
iscrizione e tenuta dell'elenco di cui all'art. 3 del
decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172».
- Il decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451,
abrogato dal presente decreto, recava: «Regolamento recante
norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni
di assistenza e di solidarieta' a soggetti danneggiati da
attivita' estorsive in apposito elenco presso le
prefetture», (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 dicembre 1999, n. 283).
- Il testo dell'art. 17, comma 3 della legge 1988, n.
400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il
seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 13, comma 2, della legge
23 febbraio 1999, n. 44 e dell'art. 15, comma 4, della
legge 7 marzo 1996, n. 108, si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 2.
1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 e' comprovata mediante l'apposizione, su copia della domanda, della data di iscrizione, del numero d'ordine assunto nell'elenco e dal timbro dell'ufficio che ha proceduto all'iscrizione medesima, con la sigla dell'incaricato.
2. I dati di cui al comma 1 devono essere sempre riportati in ogni domanda, istanza od atto rivolti alle pubbliche amministrazioni o all'esterno, se prodotti nell'ambito delle specifiche attivita' di assistenza e solidarieta'.
 
Art. 3.
1. Non possono conseguire l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, quegli enti i cui statuti non offrono sufficienti garanzie di democraticita' quanto alle regole di funzionamento degli organismi deliberativi, cui sono riservate le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonche' di partecipazione alle cariche sociali.
2. Non possono, altresi', conseguire l'iscrizione gli enti che nel periodo di cui all'articolo 1, comma 2, successivo alla loro costituzione, non dimostrano di aver acquisito la specifica capacita' di operare nel settore dell'assistenza e solidarieta' a soggetti danneggiati da attivita' estorsive o di usura attraverso:
a) la collaborazione con le forze dell'ordine, ferme le specifiche competenze di queste ultime, nell'individuazione dei fattori sociali di radicamento e sviluppo dei suddetti fenomeni criminali e delle strategie sul piano economico e produttivo per contrastarne i rischi;
b) la costituzione di parte civile in almeno un procedimento riguardante un proprio assistito o, in alternativa, l'attivita' di sensibilizzazione delle vittime al ricorso alla denuncia degli autori dei reati e la promozione di campagne educative e di diffusione della cultura della legalita'.
3. Non possono conseguire l'iscrizione le associazioni e le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, gia' iscritte nell'elenco di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, che risultino cancellate dal medesimo elenco, a termini delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315.
4. Il prefetto, entro sessanta giorni decorrenti dalla ricezione della domanda di iscrizione, verifica che fra gli scopi sociali vi siano quelli indicati all'articolo 1, comma 2; che sussistano i requisiti previsti dai commi 1, 2 e 3; che i soci, gli amministratori o i promotori non si trovino in una delle situazioni indicate nell'Allegato 1.
5. Il prefetto, venti giorni prima della scadenza di cui al comma 4, puo' chiedere, per una volta, chiarimenti o elementi integrativi all'associazione od organizzazione che ha presentato la domanda, assegnando un termine di venti giorni per il deposito della relativa documentazione. Durante questo tempo la procedura per l'iscrizione resta sospesa. Decorsi inutilmente i venti giorni non puo' farsi luogo all'iscrizione, se non dietro presentazione di nuova documentata istanza.



Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 15, comma 4, della legge
7 marzo 1996, n. 108, si vedano le note alle premesse.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno
1997, n. 315, reca: «Regolamento di attuazione dell'art. 15
della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per
la prevenzione del fenomeno dell'usura».



 
Art. 4.
1. La prefettura - U.T.G. competente, entro sessanta giorni decorrenti dal compimento di ogni triennio per ciascuna iscrizione, procede a verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni che la consentirono, compresa l'assenza di iscrizioni in altri elenchi provinciali che, ove effettuate in difformita' a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, si intendono nulle. In tal caso, su segnalazione della prefettura - U.T.G. competente, le prefetture - UU.TT.G. provvedono alle relative cancellazioni.
2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, trenta giorni prima dell'inizio della procedura di revisione, la prefettura - U.T.G. competente notifica al legale rappresentante dell'ente la richiesta di deposito della documentazione comprovante l'attualita' dei requisiti e delle condizioni prescritte. Il deposito della documentazione deve avvenire entro trenta giorni dalla notifica, durante i quali gli effetti dell'iscrizione restano sospesi. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni ovvero accertata la carenza delle condizioni e dei requisiti prescritti, la prefettura - U.T.G procede alla cancellazione dell'ente dall'elenco.
3. Con le stesse modalita' previste nei commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si fa luogo a revisione, secondo l'ordine cronologico, delle posizioni degli enti che risultano gia' iscritti da almeno un triennio nell'elenco di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 21 ottobre 1999, n. 451. Per gli enti che risultano iscritti nel medesimo elenco da meno di tre anni, si procede a revisione, con identici criteri, al compimento di un triennio dalla data di ciascuna iscrizione.
4. Le eventuali variazioni, intervenute successivamente al momento dell'iscrizione nell'elenco, con riferimento alle condizioni ed ai requisiti di cui agli articoli 1 e 3, sono comunicate tempestivamente alla prefettura - U.T.G., mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante. In ogni caso, delle variazioni intervenute e' sempre rinnovata la comunicazione quando l'associazione od organizzazione presenta domanda di elargizione nei casi previsti dalla legge.



Nota all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 21 ottobre
1999, n. 451, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
1. Fuori dei casi riguardanti la revisione di cui all'articolo 4, quando si accerti che sono venuti meno, in tutto o in parte, le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli 1 e 3 per l'iscrizione, il prefetto puo' disporre la sospensione dell'iscrizione e la rimozione delle cause ostative o la cancellazione dall'elenco. Restano comunque fermi i provvedimenti da adottare nell'immediatezza al verificarsi delle situazioni riguardanti taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori, di cui all'Allegato 1.
2. La sospensione dell'iscrizione o la cancellazione dall'elenco sono altresi' disposte, in relazione alla gravita' del fatto, quando l'associazione o l'organizzazione o taluno dei soci, amministratori o promotori non abbiano osservato le cautele necessarie per la tutela della riservatezza dei soggetti assistiti.
3. I provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione sono adottati dal prefetto con provvedimento motivato, da notificarsi all'associazione od organizzazione interessata.
4. Dei provvedimenti di diniego, sospensione, revoca e cancellazione dell'iscrizione, relativi alle associazioni ed alle fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, adottati per una delle cause previste nell'Allegato 1, il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, su segnalazione del prefetto, ne informa tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Analoga segnalazione e' fatta dal prefetto al Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura.



Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 15, comma 4, della legge
7 marzo 1996, n. 108, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 6.
1. I decreti ministeriali 7 settembre 1994, n. 614 e 21 ottobre 1999, n. 451, sono abrogati.



Nota all'art. 6:
- Per i riferimenti al decreto ministeriale 7 settembre
1994, n. 614 e al decreto ministeriale 1999, n. 451, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 7.
1. L'applicazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 24 ottobre 2007

Il Ministro dell'interno
Amato
Il Ministro della giustizia
Mastella

Visto il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 31
 
Allegato 1

CONDIZIONI SOGGETTIVE PER IL DINIEGO, LA REVOCA O LA SOSPENSIONE
DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO

1. L'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1 deve essere negata e, se gia' effettuata, deve essere sospesa se i provvedimenti non sono definitivi, o revocata, se si tratta di provvedimenti definitivi, quando taluno degli associati, degli amministratori o dei promotori si trovi in una delle seguenti condizioni:
a) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codicepenale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
b) abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione), 644 (usura), del codice penale;
c) abbia riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lettera b);
d) sia stato condannato, per uno stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
e) sia sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati alla lettera a), se per la persona e' stato gia' disposto giudizio, se la stessa e' stata presentata ovvero citata a comparire in udienza per il giudizio;
f) nei suoi confronti il tribunale abbia applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziato di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, nonche' nei casi di riabilitazione.
3. L'iscrizione puo' essere negata o sospesa quando nei confronti delle persone di cui al comma 1 sono in corso i procedimenti di cui allo stesso comma ovvero un provvedimento di prevenzione dell'autorita' di pubblica sicurezza.
 
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