Gazzetta n. 273 del 23 novembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2007, n. 218
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificato, da ultimo, dall'articolo 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante "Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, con il quale e' stato emanato il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, con il quale e' stato emanato il regolamento che individua, nel Ministero degli affari esteri, gli uffici di livello dirigenziale generale e le relative funzioni, quale modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157;
Considerata l'opportunita' di rivedere il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 30 novembre 2006 e 14 giugno 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 settembre 2007;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, di seguito denominato: "decreto", ovunque ricorra il riferimento: "articoli 3, 14 e 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29", lo stesso deve leggersi: "articoli 4, 14 e 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e all'articolo 1 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;";
b) al comma 1, dopo la lettera d) e' inserita la seguente: "d-bis) vice Ministro: i Sottosegretari di Stato ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro.";
c) al comma 1, la lettera f) e' soppressa.
2. All'articolo 2 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: "il Servizio di controllo interno" sono soppresse le seguenti: "e il relativo ufficio di supporto di cui all'articolo 4, comma 5";
b) al comma 2, dopo la lettera e) e' inserita la seguente: "e-bis) le segreterie dei vice Ministro;";
c) al comma 3, le parole: "le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari." sono sostituite dalle seguenti: "le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministro e dei Sottosegretari.";
d) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: "3-bis. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonche' dei Servizi del Ministero.".
3. All'articolo 3 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio.";
b) al comma 3 le parole: "elabora i provvedimenti legislativi e regolamentari d'iniziativa del Ministero degli affari esteri, garantendo la qualita' del linguaggio normativo," sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora";
c) al comma 3 dopo le parole: "predisposti da altre amministrazioni;"; sono inserite le seguenti: "cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, nonche' i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;";
d) al comma 3, dopo le parole: "fornisce consulenza giuridica" sono inserite le seguenti: "al Ministro, al vice Ministro e Sottosegretari";
e) al comma 3 sono soppresse le parole: "; svolge tutte le altre funzioni previste dalla legge" ed e' aggiunto il seguente periodo: "A supporto dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5.";
f) al comma 4, dopo le parole: "assiste il Ministro" sono inserite le seguenti: ", i vice Ministro";
g) al comma 5, dopo le parole: "Le segreterie" sono inserite le seguenti: "dei vice Ministro e";
h) al comma 5, dopo le parole: "soggetti pubblici e privati" sono inserite le seguenti: "e dei vice Ministro".
4. All'articolo 4 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilita' amministrativa. In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno e' scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione.";
d) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attivita' gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.";
e) il comma 5 e' abrogato;
f) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "Al Servizio e' assegnato un apposito contingente di personale che non puo' superare il numero di dodici unita'.".
5. All'articolo 5 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dopo le parole: "dal Capo della Segreteria del Ministro" sono inserite le seguenti: ", dai Capi delle Segreterie dei Vice Ministro e";
b) al comma 2 e' soppresso il secondo periodo.
6. All'articolo 6 del decreto sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 le parole: "i dirigenti amministrativi" sono sostituite dalle seguenti: "i dirigenti delle amministrazioni dello Stato";
b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. I capi delle Segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministro interessati.";
c) il comma 7 e' abrogato.
7. Dopo l'articolo 7 del decreto e' inserito il seguente:
"Art. 7-bis(Personale del vice Ministro). - 1. A ciascuna segreteria dei vice Ministro e' assegnato fino a un contingente massimo di otto unita', scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, salva la possibilita' di scegliere una delle otto unita' fra estranei alle pubbliche amministrazioni. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 5.
2. Il Ministro, in ragione della particolare complessita' della delega attribuita, puo' autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al comma 1 e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro ed il contingente di cui all'articolo 5, comma 1, a nominare un esperto nelle materie delegate, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un addetto stampa.".
8. All'articolo 9, comma 1, del decreto, dopo le parole: "di rappresentanza del Ministro" sono inserite le seguenti: ", dei Vice Ministro".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari
esteri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 12, foglio n. 32



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi e sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, e dell'art. 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e perferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.".
"3. I Sottosegretari di Stato coadiuvano il Ministro ed esercitano i compiti ad essi delegati con decreto ministeriale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Fermi restando la responsabilita' politica e i poteri di indirizzo politico dei Ministri ai sensi dell'art. 95 della Costituzione, a non piu' di dieci Sottosegretari puo' essere attribuito il titolo di vice Ministro, se ad essi sono conferite deleghe relative ad aree o progetti di competenza di una o piu' strutture dipartimentali ovvero di piu' direzioni generali. In tale caso la delega, conferita dal Ministro competente, e' approvata dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
- Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 giugno 2001, n. 134 e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2001, n. 181.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1999, n. 193.
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo trattamento economico, il riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione della relativa attuazione e delle connesse attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in funzione della verifica della gestione effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo interno di diretta collaborazione con il ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare: il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, la cura dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalita".
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.
- La legge 26 marzo 2001, n. 81, recante: "Norme in materia di disciplina dell'attivita' di Governo e' stata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2001, n. 75.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante: "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114, e' convertito, con modificazioni, con legge 17 luglio 2006, n. 233, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 2006, n. 164.
- Il testo dell'art. 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo interno). - 1. All'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le parole: "anche ad un organo collegiale" sono sostituite dalle seguenti: "ad un organo monocratico o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente.".
2. Il contingente di personale addetto agli uffici preposti all'attivita' di valutazione e controllo strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il numero massimo di unita' pari al 10 per cento di quello complessivamente assegnato agli uffici di diretta collaborazione degli organi di indirizzo politico.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: "Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267 recante: "Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonche' delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, supplemento ordinario, e' stato modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2002, n. 157 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2002, n. 176.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2001, n. 140. Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, come modificato dal presente decreto:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Nel presente regolamento si intendono per:
a) uffici di diretta collaborazione: gli uffici di diretta collaborazione con il Ministro degli affari esteri e con i sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri, di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
b) Ministro: il Ministro degli affari esteri;
c) Ministero: il Ministero degli affari esteri;
d) decreto legislativo n. 165 del 2001: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
d-bis) vice Ministro: i Sottosegretari di Stato ai quali e' stato attribuito il titolo di vice Ministro;
e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri;
f) (soppressa)".
"Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 3 e 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi ed all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione, con particolare riguardo all'analisi di impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.
2. Sono uffici di diretta collaborazione:
a) il Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento;
e) il Servizio di controllo interno;
e-bis) le segreterie dei Vice Ministro;
f) le segreterie dei Sottosegretari di Stato;
3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro; l'Ufficio legislativo e l'Ufficio per i rapporti con il Parlamento costituiscono il settore giuridico-legislativo ed operano in costante raccordo e coordinamento; il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia operativa secondo quanto previsto dall'art. 4; le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei vice Ministro e dei Sottosegretari. • •
3-bis. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, il vice Ministro ed il Sottosegretario si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto e dell'Ufficio legislativo, nonche' dei Servizi del Ministero.
4. Il Capo di Gabinetto coordina l'intera attivita' degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, fermo restando quanto disposto dal comma 3.
5. L'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione e' definita dal Capo di Gabinetto, su proposta dei capi degli uffici".
"Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1. La Segreteria del Ministro, diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, provvede al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Fa parte della Segreteria il Segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso in relazione al suo incarico.
2. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. Tra i funzionari diplomatici di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata possono essere nominati dal Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, due Vice Capo di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, l'altro con funzioni equivalenti, ai fini economici e per tutti gli effetti previsti dalla legge, a quelle di Capo Ufficio.
3. L'Ufficio legislativo attende ai seguenti compiti: provvede all'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione, delle competenti Direzioni generali, elabora l'analisi di fattibilita' delle norme introdotte e lo snellimento e la semplificazione della normativa; cura le incombenze relative alla procedura per la loro approvazione ed emanazione; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e prepara la documentazione relativa; esamina i provvedimenti di iniziativa parlamentare e quelli legislativi e regolamentari predisposti da altre amministrazioni; cura le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, nonche' i rapporti con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri; fornisce consulenza giuridica al Ministro, ai vice Ministro e Sottosegretari in materia di diritto interno a supporto dell'Ufficio legislativo possono essere chiamati magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, nell'ambito del contingente di cui all'art. 5.
4. L'Ufficio per i rapporti con il Parlamento attende ai seguenti compiti: assiste il Ministro, i vice Ministro ed i Sottosegretari di Stato nella loro attivita' parlamentare; segue gli atti parlamentari di controllo ed indirizzo che riguardano il Ministero; cura le risposte agli atti di sindacato ispettivo; segue l'iter parlamentare dei provvedimenti legislativi e regolamentari di iniziativa o comunque di interesse del Ministero degli affari esteri; assicura i contatti con i parlamentari.
5. Le segreterie dei vice Ministro e dei Sottosegretari curano il coordinamento degli impegni, la corrispondenza ed i rapporti personali con altri soggetti pubblici e privati e dei vice Ministro dei Sottosegretari in relazione al loro incarico; garantiscono inoltre il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione.
6. Le funzioni di portavoce del Ministro degli affari esteri sono svolte dal capo del Servizio stampa e informazione, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85".
"Art. 4 (Servizio di controllo interno). - 1. Il servizio di controllo interno svolge le funzioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in luglio 1999, n. 286, in posizione di autonomia operativa e valutativa e risponde direttamente al Ministro.
2. (abrogato).
3. Il Ministro affida la direzione del Servizio di controllo interno ad un organo monocratico o composto da tre componenti, che non devono essere preposti ad alcun centro di responsabilita' amministrativa.
In caso di previsione di un organo con tre componenti, almeno uno e' scelto tra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario ed il Ministro nomina il presidente anche tra esperti estranei all'amministrazione.
4. Il Servizio redige, con cadenza almeno annuale, una relazione riservata al Ministro sui risultati delle analisi effettuate con proposte di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
Ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti inerenti alle attivita' gestionali dell'amministrazione ed opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
5. (abrogato).
6. Al servizio e' assegnato un apposito contingente di personale che non puo' superare il numero di dodici unita".
"Art. 5 (Personale degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quelli di cui all'art. 2, lettera f) e' stabilito complessivamente in un massimo di centoventi unita', comprensivo degli addetti al funzionamento corrente degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche', nel limite del venti per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
2. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento, dal Capo della Segreteria del Ministro, dai Capi delle Segreterie dei vice Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione relativa al Segretario particolare del Ministro, si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
"Art. 6 (Responsabili degli uffici di diretta collaborazione). - 1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra i diplomatici con grado di Ambasciatore o Ministro plenipotenziario.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i diplomatici, con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati dello Stato, i consiglieri parlamentari, i docenti universitari e i dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio per i rapporti con il Parlamento e' nominato fra i diplomatici con grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata.
4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro.
4-bis. I capi delle segreterie dei Vice Ministro sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione, su designazione dei vice Ministro interessati.
5. I capi delle Segreterie dei Sottosegretari sono nominati tra i diplomatici di grado non inferiore a Consigliere di legazione, su designazione dei Sottosegretari interessati.
6. I capi degli uffici di cui al presente articolo, nonche' gli esperti a cui sono attribuite le attivita' di controllo interno, sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata.
7. (abrogato).
"Art. 9 (Modalita' della gestione). - 1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'art. 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti ad uno dei diplomatici o dei dirigenti assegnati al proprio ufficio, nonche' avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.
2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione provvede la Direzione generale del personale del Ministero, assegnando le necessarie unita' di personale".



 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone