Gazzetta n. 267 del 16 novembre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 settembre 2007, n. 214
Regolamento recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, concernente l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della giustizia».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, e 110 della Costituzione;
Visti l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e gli articoli 4, comma 4, 7, 16, 18 e 19, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315;
Sentite le organizzazioni sindacali, come da verbale della riunione in data 22 maggio 2007;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 giugno 2007;
Viste ed accolte le osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'Adunanza del 4 giugno 2007;
Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato della Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti dall'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Consiglieri del Ministro e Vice Capi degli Uffici
di diretta collaborazione
1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un consigliere economico e finanziario, un consigliere per le libere professioni ed un consigliere per le tematiche sociali e della devianza.»;
b) al comma 5, lettera b), le parole: «per i Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «per i Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)»;
c) al comma 5, lettera c), le parole: «ai Vice Capi con funzioni vicarie degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «ai Vice Capi degli uffici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d)».



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 110 della Costituzione:
«Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio
superiore della magistratura, spettano al Ministero della
giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia.».
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, supplemento ordinario:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) (abrogato).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organiz-zazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 della
legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario):
«Art. 13. - (Omissis).
2. Gli schemi di regolamento di cui al comma 4-bis
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, sono trasmessi alla
Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'
su di essi sia espresso il parere delle commissioni
parlamentari competenti per materia entro trenta giorni
dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine
senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta
comunque i regolamenti.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario):
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). - 1.-3.
(Omissis).
4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.».
- Si riporta il testo degli articoli 7, 16, 18 e 19 del
citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300:
«Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
Uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali Uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di capo degli Uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'.».
«Art. 16 (Attribuzioni). - 1. Il Ministro di grazia e
giustizia e il Ministero di grazia e giustizia assumono
rispettivamente la denominazione di Ministro della
giustizia e Ministero della giustizia.
2. Il Ministero della giustizia svolge le funzioni e i
compiti ad esso attribuiti dalla Costituzione, dalle leggi
e dai regolamenti in materia di giustizia e attivita'
giudiziaria ed esecuzione delle pene, rapporti con il
Consiglio superiore della magistratura, attribuzioni
concernenti i magistrati ordinari, vigilanza sugli ordini
professionali, archivi notarili, cooperazione
internazionale in materia civile e penale.
3. Il Ministero esercita in particolare le funzioni e i
compiti concernenti le seguenti aree funzionali:
a) servizi relativi alla attivita' giudiziaria:
gestione amministrativa della attivita' giudiziaria in
ambito civile e penale; attivita' preliminare all'esercizio
da parte del Ministro delle sue competenze in materia
processuale; casellario giudiziale; cooperazione
internazionale in materia civile e penale; studio e
proposta di interventi normativi nel settore di competenza;
b) organizzazione e servizi della giustizia:
organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla
giustizia; gestione amministrativa del personale
amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici
necessari; attivita' relative alle competenze del Ministro
in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi
normativi nel settore di competenza;
c) servizi dell'Amministrazione penitenziaria:
gestione amministrativa del personale e dei beni della
Amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti
relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene
e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei
compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei
detenuti e degli internati;
d) servizi relativi alla giustizia minorile:
svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al Ministero
della giustizia in materia di minori e gestione
amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi.
4. Relativamente all'ispettorato generale restano salve
le dispo-sizioni della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e
successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'art. 8
della legge 24 marzo 1958, n. 195.».
«Art. 18 (Incarichi dirigenziali). - 1. Agli uffici di
diretta collaborazione con il Ministro ed ai Dipartimenti,
sono preposti i dirigenti di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito
dall'art. 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80,
i magistrati delle giurisdizioni ordinarie e
amministrative, i professori e ricercatori universitari,
gli avvocati dello Stato, gli avvocati; quando ricorrono
specifiche esigenze di servizio, ai medesimi uffici possono
essere preposti anche soggetti estranei all'Amministrazione
ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
2. Agli uffici dirigenziali generali istituiti
all'interno dei Dipartimenti, sono preposti i dirigenti di
cui all'art. 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come sostituito dall'art. 15 del decreto legislativo
1998, n. 80, ed i magistrati della giurisdizione ordinaria;
quando ricorrono specifiche esigenze di servizio, ai
medesimi uffici possono essere preposti anche gli altri
soggetti elencati al comma 1.».
«Art. 19 (Magistrati). - 1. Il numero massimo dei
magistrati collocati fuori dal ruolo organico della
magistratura e destinati al Ministero non deve superare le
sessantacinque unita'.».
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario).
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
2001, n. 315, reca: «Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro della
giustizia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
2001, n. 179.).
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315
(Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro della giustizia, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto 2001, n. 179), come
modificato dal decreto qui pubblicato:
«Art. 12 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione e trattamento economico). - 1. Il
contingente di personale degli uffici di diretta
collaborazione di cui all'art. 3, comma 1, lettere a)
(Segreteria del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d)
(Ufficio legislativo), f) (Servizio di controllo interno),
g) (Ufficio per il coordinamento dell'attivita'
internazionale) e h) (Ufficio stampa ed informazione), e'
stabilito complessivamente in duecentodieci unita',
comprensive delle unita' addette al funzionamento corrente
degli uffici medesimi, delle quali sessanta attribuite
all'Ufficio legislativo, per lo svolgimento delle funzioni
di cui all'art. 7. Alle segreterie dei Sottosegretari di
Stato e' assegnato ulteriore personale, in misura massima
di otto unita' per ciascuna segreteria.
2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle
funzioni di cui all'art. 8, anche su richiesta del
Consiglio superiore della magistratura, ed in conformita' a
quanto disposto dalla legge 12 agosto 1962, n. 1311,
dispone di un ulteriore contingente di centoquarantacinque
unita'.
3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e
2, possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti
del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in
posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre
analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti.
Entro il medesimo contingente, purche' nel limite del
cinque per cento dello stesso e nel rispetto del criterio
dell'invarianza della spesa di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono
altresi' essere assegnati, anche con incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, collaboratori
assunti con contratto a tempo determinato, esperti e
consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni, di provata competenza desumibile da
specifici e analitici curricoli culturali e professionali,
con particolare riferimento alla formazione universitaria,
alla provenienza da qualificati settori del lavoro privato
strettamente inerenti alle funzioni e competenze del
Ministero.
3-bis. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo, e
nel rispetto del criterio di invarianza della spesa di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, il Ministro puo' nominare, tra soggetti
aventi specifica esperienza professionale o scientifica, un
consigliere economico e finanziario, un consigliere per le
libere professioni ed un consigliere per le tematiche
sociali e della devianza.
4. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito
dai commi 1, 2 e 3, e tenendo conto delle disposizioni del
decreto legislativo concernenti la presenza dei magistrati
al Ministero, e' individuato, per lo svolgimento di
funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un
numero di specifici incarichi di livello dirigenziale non
superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti di cui
all'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
5. Ai responsabili degli uffici di diretta
collaborazione spetta un trattamento economico
onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'Ufficio
legislativo e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una
voce retributiva di importo non superiore a quello massimo
del trattamento economico fondamentale dei dirigenti
preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai
sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da
fissare in un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai capi dei Dipartimenti
del Ministero;
b) per il responsabile del servizio di controllo
interno di cui all'art. 9, per i Vice Capi degli uffici di
cui all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), e per il Vice
Capo con funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3,
comma 1, lettera e), in una voce retributiva d'importo non
superiore a quello massimo del trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio di livello
dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi
dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio da fissare in
un importo non superiore alla misura massima del
trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici
dirigenziali generali del Ministero;
c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il
segretario particolare del Ministro, per i Capi delle
segreterie dei sottosegretari di Stato, per i segretari
particolari dei sottosegretari di Stato e per il Capo
dell'Ufficio del coordinamento dell'attivita'
internazionale, in una voce retributiva di importo non
superiore alla misura massima dei trattamento economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali
di livello non generale ed in un emolumento accessorio di
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici
dirigenziali non generali del Ministero. Per i dipendenti
pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per
la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai
Capi dei predetti uffici, ai Vice Capi degli uffici di cui
all'art. 3, comma 1, lettere c) e d), ed al Vice Capo con
funzioni vicarie dell'ufficio di cui all'art. 3, comma 1,
lettera e), dipendenti da pubbliche amministrazioni, che
optino per il mantenimento del proprio trattamento
economico, e' corrisposto un emolumento accessorio
determinato con le modalita' di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo
non superiore alla misura massima del trattamento economico
accessorio spettante, rispettivamente, ai Capi dei
Dipartimenti del Ministero, ai dirigenti degli uffici
dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli
uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.
6. Al Capo dell'Ufficio stampa ed informazione e'
corrisposto un trattamento economico non superiore a quello
previsto dal contratto collettivo nazionale per i
giornalisti con la qualifica di redattore capo.
7. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche', in
attesa di specifica disposizione contrattuale,
un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato,
determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo
di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per
cento della retribuzione di posizione, a fronte delle
specifiche responsabilita' connesse all'incarico
attribuito, della specifica qualificazione professionale
posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della
qualita' della prestazione individuale.
8. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale
trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello
corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione
che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava
sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base
"Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del
Ministro" dello stato di previsione della spesa del
Ministero.
9. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' delle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti
retributivi finalizzati all'incentivazione della
produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale
beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal
Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di
cui all'art. 2, comma 2. In attesa di specifica
disposizione contrattuale, ai sensi dell'art. 14, comma 2,
del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura
dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.
10. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e
istituzionali, assegnato agli uffici di diretta
collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa,
comando o fuori ruolo. Si applica l'art. 17, comma 14,
della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di
personale non superiore al venticinque per cento del
contingente complessivo.».



 
Art. 2.
Divieto di nuovi o maggiori oneri
1. L'invarianza della spesa rispetto ai maggiori oneri derivanti dalla modificazione dell'articolo 12, comma 5, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, come modificata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del presente decreto, e' assicurata rendendo indisponibili, ai fini del conferimento presso l'Amministrazione della giustizia, tre incarichi di funzione dirigenziale di seconda fascia, che si riferiscano a posti effettivamente coperti, individuati, con successivo decreto del Ministro, nell'ambito della relativa dotazione organica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 settembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 195



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 luglio 2001, n. 315, vedi nota all'art. 1.



 
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