Gazzetta n. 265 del 14 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 17 ottobre 2007
Istituzione dell'Universita' per stranieri «Dante Alighieri», non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto superiore ad ordinamento speciale. (Decreto n. 504).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;
Visto l'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 novembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2003, n. 149;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262 (registrato alla Corte dei Conti il 27 ottobre 2004, registro n. 6, foglio n. 177), relativo alla programmazione del sistema universitario 2004-2006;
Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, n. 171 (registrato alla Corte dei Conti il 11 ottobre 2006, registro n. 5, foglio n. 60), il quale, in relazione all'art. 9, comma 3, del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262, prevede:
all'art. 2, l'istituzione della Universita' per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta, con sede a Reggio Calabria, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale (promotore: Consorzio per l'Universita' per stranieri Dante Alighieri, Reggio Calabria);
all'art. 3, che l'istituzione della Universita' di cui all'art. 2, con l'autorizzazione al rilascio dei titoli di studio universitari aventi valore legale ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, viene attuata con successivo decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, contestualmente alla approvazione dello statuto e del regolamento didattico d'Ateneo
Visto il parere reso dal Consiglio universitario nazionale sulla proposta di regolamento didattico di ateneo, da ultimo, nelle adunanze del 10 e 22 maggio 2007;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008, l'Universita' per stranieri «Dante Alighieri» non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale, con sede a Reggio Calabria con i seguenti corsi di studio e le competenti strutture didattiche:
facolta' di scienze della formazione d'area mediterranea, con i corsi di laurea in operatori pluridisciplinari ed interculturali d'area mediterranea (classe 6);
laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (classe 57/S);
scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri, con i corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti di lingua italiana a stranieri.
 
Art. 2.
1. Sono approvati lo statuto e il regolamento didattico di ateneo, allegati al presente decreto, dell'Universita' di cui all'art. 1, che e' autorizzata a rilasciare i titoli di studio aventi valore legale previsti nello stesso articolo.
 
Art. 3.
1. Al termine del terzo, quinto e settimo anno accademico di attivita' dell'Universita' di cui all'art. 1, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario provvede ad effettuare una valutazione dei risultati conseguiti, anche sulla base dei rapporti annuali del Nucleo di valutazione interna di ateneo.
2. Soltanto dopo la positiva valutazione del Comitato al termine del quinto anno di attivita' possono essere concessi all'Universita' i contributi previsti dalla legge 29 luglio 1991, n. 243 e dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo le modalita' previste dalla stessa normativa e compatibilmente con le effettive disponibilita' di risorse.
3. Sulla base dell'ultima valutazione positiva da parte del Comitato puo' essere disposto l'accreditamento, secondo quanto indicato all'art. 25 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, n. 262. Il mantenimento dell'accreditamento e' subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti.
4. Il presente decreto e' inviato al Ministero della Giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 ottobre 2007
Il Ministro: Mussi
 
Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
Reggio Calabria

Statuto

Titolo I
Norme generali

Articolo 1
Denominazione, natura giuridica e sede
1. L'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri", con sede in Reggio Calabria, di seguito denominata "Universita'", promossa dal Consorzio per l'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, e' istituita, ai sensi delle norme vigenti in materia, come universita' non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008.
2. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica ed espleta la sua autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare secondo il presente Statuto e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario.

Articolo 2
Finalita'
1. L'Universita' ha lo scopo di diffondere con le proprie attivita' di insegnamento e di ricerca la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le loro forme di espressione.
2. In modo particolare, l'Universita', cooperando precipuamente con i comitati italiani ed esteri della Societa' "Dante Alighieri", ha il fine di:
a) promuovere ed agevolare scambi e confronti interculturali con le civilta' che nel mondo traggono origine ed alimento dal bacino del Mediterraneo, rivolgendo una peculiare attenzione alle problematiche suscitate dagli insediamenti sul territorio italiano degli immigrati provenienti in ispecie dai Balcani, dall'Oriente e dall'Africa;
b) tenere vive, con specifiche iniziative, le tradizioni linguistiche e la memoria storica del Paese d'origine presso le comunita' e le varie generazioni degli Italiani emigrati all'estero;
c) tutelare e valorizzare le istanze socio-culturali delle minoranze linguistiche albanesi, grecaniche e occitane insediate sul territorio calabrese, anche mediante la loro riscoperta e diffusione presso gli oriundi, altrove trasferiti, che ad esse appartengono;
d) favorire, con opportune collaborazioni nazionali e internazionali, la costituzione di poli formativi e scientifici, nel quadro di una sempre maggiore integrazione dell'Europa con i Paesi delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo.

Articolo 3
Risorse patrimoniali e finanziarie
1. L'Universita' e' sostenuta dalla Regione Calabria con una propria Legge (Legge regionale n. 32 dell'1 dicembre 1988 e successive modifiche) dall'Ente promotore, dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di Commercio di Reggio di Calabria, che forniscono la dotazione patrimoniale e assicurano il funzionamento ordinario dell'Universita'.
2. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' possono concorrere altri Enti o Societa' e privati cittadini interessati a perseguirne le finalita' affiancando i soggetti di cui al comma 1, nonche' i contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 243 del 1991 e, ove ne ricorrano i presupposti, le risorse disposte per i piani di sviluppo del sistema universitario nazionale o erogate dalle linee di finanziamento nazionali, comunitarie e internazionali utilizzabili per i programmi e i progetti dell'Universita'.
3. Al funzionamento dell'Universita' sono altresi' destinati contributi, tasse e diritti versati dagli studenti iscritti ai Corsi, nella misura che verra' stabilita ai sensi dell'art. 14.3.

Titolo II
Struttura organizzativa

Articolo 4
Organi
1. Sono organi dell'Universita':
a) il Rettore
b) il Consiglio d'Amministrazione
c) il Comitato Esecutivo
d) il Consiglio di Facolta' e il Collegio dei Docenti
e) il Senato degli Studenti
f) il Collegio dei Revisori dei conti
g) il Nucleo di Valutazione
h) il Comitato dei Garanti

Articolo 5
Rettore
1. Il Rettore e' il rappresentante dell'Universita' ad ogni effetto di legge; coordina l'attivita' di indirizzo degli altri organi dell'Universita' ed e' responsabile della conformita' dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio d'Amministrazione.
2. In particolare, e' compito del Rettore:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare l'osservanza dei deliberati del predetto organo;
b) predisporre, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, il bilancio di previsione sulla base delle indicazioni programmatiche del Consiglio di Facolta' e del Consiglio d'Amministrazione, nonche' il conto consuntivo;
c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei Docenti;
d) emanare, con proprio decreto, gli atti espressione dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Universita', nonche' i provvedimenti amministrativi a lui riservati a norma di legge, statuto e regolamento;
e) esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale dell'Universita', entro i limiti di legge e secondo le previsioni di cui al presente Statuto fatte salve, in modo specifico, le competenze del Direttore Amministrativo per il personale tecnico-amministrativo;
f) adottare, in casi di straordinaria e motivata necessita' ed urgenza, e nei limiti previsti dal Regolamento generale d'Ateneo, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza degli organi citati;
g) stipulare convenzioni e contratti concernenti la didattica e la ricerca, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo e Consiglio di Facolta', secondo le rispettive competenze;
h) presentare annualmente al Consiglio d'Amministrazione una relazione sullo stato dell'Universita';
i) assegnare borse di studio, premi e contributi agli studenti meritevoli, in base ai criteri proposti dal Senato degli studenti e deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo;
j) nominare un Pro-Rettore Vicario e uno o piu' Pro-Rettori, con compiti specifici, scegliendoli tra i professori di ruolo di prima o, in mancanza, di seconda fascia dell'Universita', che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno;
k) esercitare tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo articolo 20.
3. Puo' essere eletto Rettore un professore ordinario dell'Universita' che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno.
4. Il Rettore dura in carica 4 anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta.
5. Il Rettore e' eletto dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriore parita' risulta eletto il candidato piu' anziano nel ruolo.
6. Il Rettore ha diritto ad una indennita' di funzione stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 6
Consiglio d'Amministrazione
1. Il Consiglio d'Amministrazione e' l'organo di programmazione e di indirizzo dell'Universita'. Il perseguimento dei fini istituzionali e l'azione di governo vengono esercitati mediante atti deliberativi.
2. Il Consiglio d'Amministrazione e' composto dai seguenti membri:
- il Rettore dell'Universita', che lo convoca e lo presiede;
- sedici membri designati dall'Ente promotore, di cui uno nella persona del proprio Presidente e, per un numero complessivamente non superiore a quattro, nelle persone dei rappresentanti degli Enti, delle Societa' e dei soggetti privati che, a norma dell'articolo 3.2 del presente Statuto, si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio, al Bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati il cui ammontare minimo e' determinato ogni quattro anni dallo stesso Consiglio;
- due Docenti, di cui, rispettivamente, uno in rappresentanza dei Professori universitari di prima fascia, nella persona del Preside della Facolta' costituita a norma del seguente articolo 17, e uno in rappresentanza dei Professori universitari di seconda fascia;
- un rappresentante dei Ricercatori universitari e un rappresentante dei Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1 del presente Statuto;
- due membri del Senato degli studenti;
- un rappresentante del personale non docente;
- un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- il Presidente della Regione Calabria o un suo delegato;
- l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione o un suo delegato;
- il Sindaco della Citta' di Reggio di Calabria o un suo delegato;
- il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Reggio di Calabria o un suo delegato;
- il Presidente della Camera di commercio di Reggio di Calabria o un suo delegato.
3. I membri eletti o designati durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti o nuovamente designati. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato di chi ha sostituito.
4. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto a voto il Pro-Rettore Vicario, gli altri Pro-Rettori, i componenti del Comitato di Coordinamento, di cui alla legge n. 32 del 1988 della Regione Calabria.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, come componenti di diritto con voto consultivo.
6. Il Consiglio d'Amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti eletti o designati come delegati o rappresentanti non sia inferiore a sedici.
7. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono da ritenere valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva diversa maggioranza prevista dallo Statuto; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
8. Il verbale delle riunioni e' redatto dal Direttore Amministrativo, che vi partecipa in veste consultiva, con funzioni di Segretario.
9. Tutti i Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti di gestione secondo le modalita' dettate dal Regolamento generale d'Ateneo.
10. Ai Consiglieri che prendono parte alle riunioni, esclusi gli invitati ed i partecipanti a titolo consultivo, e' dovuta un'indennita' di carica, mediante il pagamento di un gettone di presenza, il cui ammontare e' fissato dallo stesso Consiglio d'Amministrazione.
11. In particolare, spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare:
a) in ordine allo Statuto ed alle sue modifiche, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
b) in ordine ai Regolamenti, per i quali siano richiesti la sua approvazione o il suo controllo, a norma del seguente articolo 20;
c) la nomina del Rettore, nonche', in casi eccezionali e motivati, la revoca del mandato dello stesso, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
d) il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo;
e) l'autorizzazione alla conclusione di convenzioni, accordi, contratti a norma del presente Statuto;
f) la nomina dei membri elettivi del Comitato Esecutivo e dei rappresentanti dell'Universita' in seno agli organismi ai quali partecipa;
g) le tasse e i contributi dovuti dagli iscritti ai Corsi;
h) la programmazione generale e le linee guida o d'indirizzo delle attivita' istituzionali dell'Universita', sulla base della relazione annuale presentata dal Rettore;
i) la delega di proprie attribuzioni al Comitato esecutivo;
j) l'autorizzazione ai concorsi per le assunzioni del personale docente e non docente, nonche' l'autorizzazione al conferimento di incarichi o ad assunzioni a tempo determinato, secondo la vigente disciplina normativa in materia, di personale docente, ove se ne ravvisi la necessita';
k) tutti gli altri provvedimenti previsti da norme di legge, statuto e regolamento.
12. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione deve avvenire con avviso scritto almeno dieci giorni prima della data fissata per le riunioni, salvo i casi di eccezionale motivata urgenza, in cui puo' avvenire anche per telefax o e-mail, almeno 3 giorni prima, salvo minor termine in caso di estrema urgenza.

Articolo 7
Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo e' composto dal Rettore, che lo presiede, dal Presidente dell'Ente promotore, come membri di diritto e da altri sette membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui almeno tre rappresentanti dell'Ente promotore. I membri eletti del Comitato Esecutivo durano in carica un quadriennio.
2. Il Comitato Esecutivo:
a) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti previsti in bilancio e sulla base delle prescrizioni del regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita';
b) delibera sulle assegnazioni, sulle assunzioni e sull'organizzazione del personale autorizzate dal Consiglio di Amministrazione;
c) esercita qualsiasi ulteriore competenza delegatagli dal Consiglio di Amministrazione o non riservata dalle norme vigenti e dal presente Statuto ad altri organi.
2. In caso di comprovata urgenza e necessita', il Comitato Esecutivo puo' deliberare sulle materie indicate alle lettere e, j, k, del precedente articolo 6, riferendone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.

Articolo 8
Consiglio di Facolta' e Collegio dei Docenti
1. Il Consiglio di Facolta' e' organo della struttura didattica di afferenza dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, dei Ricercatori universitari e dei Docenti di cui alla lettera c del seguente articolo 15.1.
2. Il Consiglio di Facolta' e' composto da tutti i Professori e Ricercatori universitari di ruolo che afferiscono alla Facolta', da due rappresentanti dei Docenti di cui alla lettera c del seguente articolo 15.1 e da un rappresentante del personale non docente impegnato in compiti o uffici che afferiscono ai Corsi di Laurea, per la durata di un quadriennio, nonche' da due rappresentanti degli studenti dei medesimi Corsi di laurea, che durano in carica un biennio e non possono essere immediatamente rieletti. Possono parteciparvi, inoltre, con funzioni consultive, i Professori a contratto nominati ai sensi delle norme vigenti.
3. Il Consiglio di Facolta':
a) approva il Regolamento di Facolta';
b) assume tutte le determinazioni relative all'attivita' didattica e scientifica ed alla posizione accademica dei Docenti;
c) formula proposte al Consiglio d'Amministrazione in ordine all'istituzione dei Corsi di studio e all'impiego di personale e di risorse per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca;
d) promuove l'organizzazione di attivita' formative finalizzate e di servizi didattici integrativi;
e) elabora e delibera la programmazione e la esecuzione delle attivita' didattiche concernenti l'offerta formativa, anche mediante la emanazione annuale di un Manifesto didattico;
f) determina e ripartisce annualmente i compiti didattici dei Docenti e degli incaricati dell'insegnamento delle varie discipline e stabilisce le modalita' del loro svolgimento;
g) delibera in ordine alle richieste dei posti di ruolo dei Docenti di prima e seconda fascia e dei Ricercatori;
h) formula proposte e fornisce pareri in ordine alle modifiche del presente Statuto, del Regolamento generale e del Regolamento didattico d'Ateneo, del Regolamento degli studenti, nonche' in ordine agli argomenti che il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ritengano opportuno sottoporre al suo esame;
i) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalle norme di legge, di statuto e di regolamento.
4. Il Consiglio di Facolta' delibera con la partecipazione dei soli Professori di prima fascia, nelle materie che si riferiscono alla loro categoria, con la partecipazione dei soli Professori di prima e seconda fascia nelle materie che si riferiscono alla categoria dei Professori di seconda fascia, con la partecipazione dei soli Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori nelle materie che si riferiscono alla categoria dei Ricercatori. In tutte le altre ipotesi, e quindi anche per l'elezione del Preside, il Consiglio di Facolta' delibera con la partecipazione di tutte le sue componenti.
5. Il Consiglio di Facolta' e' articolato nei Consigli dei Corsi di Laurea di cui all'articolo 17.1; le modalita' di funzionamento di detti Consigli sono determinate dal Regolamento di Facolta' e dai Regolamenti approvati nel loro seno. I Consigli dei Corsi di Laurea svolgono, inoltre, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad essi delegate dal Consiglio di Facolta'.
6. I Consigli dei Corsi di Laurea sono presieduti da un Professore di prima fascia o, in mancanza, da un Professore di seconda fascia, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, eletto in seno al Consiglio medesimo.
7. I Consigli dei Corsi di Laurea sono costituiti da tutti i Professori e Ricercatori universitari di ruolo titolari di insegnamento; ad essi partecipano, inoltre, con esclusione della materia relativa ai contratti di insegnamento, i Docenti a contratto, con voto consultivo; e prendono parte, sempre con voto consultivo, a ciascuno dei Consigli di Corsi dei Laurea uno dei rappresentanti dei Docenti di cui alla lettera c dell' articolo 15.1 del presente statuto e uno dei rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio di Facolta'.
8. I Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1 del presente Statuto si costituiscono in Collegio per la programmazione dei Corsi pre-universitari e post-laurea collegati con quelli della Facolta' e inerenti alla Scuola di cui al medesimo disposto, lettera c.
9. In ordine alla programmazione dei corsi di competenza del Collegio dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento didattico dell'Universita' e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del Consiglio di Facolta' e del Consiglio di Amministrazione.
10. Il coordinamento dei Corsi programmati dal Collegio dei Docenti e' affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima fascia della Facolta', che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice Coordinatore eletto tra gli stessi. Entrambi durano in carica quattro anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta.

Articolo 9
Preside della Facolta'
1. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'.
2. In particolare il Preside:
- convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendone l'ordine del giorno;
- vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento;
- cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della Facolta', avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consigli di Corso di laurea e dei responsabili delle altre Strutture didattiche, ove esistenti;
- esercita tutte le ulteriori attribuzioni che gli competono in forza delle norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Preside viene eletto tra i Professori universitari di ruolo di prima fascia, deve optare per il regime di impegno a tempo pieno, ed e' nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica quattro anni accademici e puo' essere riconfermato immediatamente una sola volta.
4. Il Preside e' eletto dai componenti del Consiglio di Facolta' dotati di voto deliberativo. La seduta per l'elezione del Preside e' presieduta dal Decano della Facolta'. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriore parita', risulta eletto il candidato piu' anziano nel ruolo.

Articolo 10
Senato degli studenti
1. Il Senato degli studenti svolge funzioni di carattere propositivo e consultivo nei riguardi degli organi e delle strutture dell'Universita', per la cura degli interessi degli iscritti ai Corsi.
2. In particolare, il Senato degli studenti esprime parere sul Regolamento generale e sul Regolamento didattico di Ateneo, sul Regolamento degli studenti e sul Regolamento del Centro di cui all'articolo 14.9, nonche' su tutte le questioni che attengono agli ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio ed ai servizi forniti dall'Universita'.
3. Il Senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali da applicare presso l'Universita' per le attivita' formative di cui all'articolo 6.1, lettera c, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4. Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di Laurea di cui al seguente articolo 17, tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri.
5. Due membri del Senato degli studenti vengono scelti in seno allo stesso per partecipare al Consiglio d'Amministrazione nei termini previsti dal precedente articolo 6.
6. I criteri di riparto dei membri del Senato degli studenti rispetto ai Corsi di Laurea attivati presso l'Universita', nonche' le modalita' di convocazione e di funzionamento dello stesso Senato, sono stabiliti dal Regolamento degli studenti, di cui al seguente articolo 20, lettera e.
7. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio.

Articolo 11
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili, anche tra i funzionari dello Stato o di altra amministrazione pubblica o privata, in servizio o in quiescenza, di comprovata qualificazione in materia amministrativo-contabile.
2. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni.
3. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) nomina il proprio Presidente in prima seduta;
b) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio d'Amministrazione;
c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;
d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili;
e) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche sulla cassa e sugli altri valori in proprieta', deposito, cauzione e custodia.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, oltre all'eventuale rimborso per le spese di missione, hanno diritto ad una indennita' stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e partecipano alle sedute dello stesso.

Articolo 12
Nucleo di valutazione
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' costituito il Nucleo di valutazione d'Ateneo con il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, lo sviluppo della ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, tenendo conto delle finalita' scientifico-didattiche dell'Universita'.
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, scelti tra funzionari dello Stato, delle Universita' o di altra pubblica amministrazione, anche in quiescenza, Docenti universitari, studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico e da un segretario senza diritto di voto, scelto tra il personale dell'area amministrativo-contabile dell'Universita'.
3. I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere confermati immediatamente una sola volta.
4. Il Nucleo opera in posizione di autonomia. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, al personale docente e non docente. L'Universita' assicura la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
5. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti che frequentano le attivita' didattiche e trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione al Ministero dell'Universita' e della Ricerca ed alla Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Universita' e della Ricerca, corredata delle informazioni e dei dati da questa ultima richiesti.
6. Per quanto concerne la verifica dei vari aspetti dell'attivita' didattica il Nucleo puo' avvalersi dell'ausilio e delle proposte di una apposita Commissione didattica composta dal Preside della Facolta' o da un suo delegato e da una rappresentanza paritetica di Docenti e studenti eletti dal Consiglio di Facolta'.
7. Il Nucleo riferisce periodicamente sui risultati della propria attivita' agli organi di governo dell'Universita' e predispone una relazione annuale in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo.
8. Ai componenti il Nucleo di valutazione e' attribuita, in aggiunta all'eventuale rimborso per le spese di missione, una indennita' annua determinata dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13
Comitato dei Garanti
1. Fatte salve le competenze degli organi di governo dell'Universita', e restando integra la liberta' della didattica e della ricerca esercitata dalle correlate strutture, e' costituito un Comitato di Garanti con il compito di assicurare un armonico e proficuo rapporto dell'Universita' e dei suoi programmi con gli Enti pubblici e privati che la promuovono e la sostengono.
2. Il Comitato dei Garanti e' composto da cinque membri, nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalita' e le procedure stabilite nel Regolamento generale d'Ateneo

Titolo III
Componenti dell'Universita'

Articolo 14
Studenti
1. Possono iscriversi ai Corsi dell'Universita' studenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, in regola con le disposizioni vigenti per il loro accesso ai Corsi di studio universitari del nostro Paese, nonche' studenti italiani ai sensi e nei limiti di cui alle determinazioni Ministeriali ex art.17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni.
2. Agli studenti comunitari ed extracomunitari iscritti ai Corsi dell'Universita' si estendono, in quanto applicabili, le norme vigenti previste per le Universita' statali in tema di ammissione, diritto allo studio, doveri e responsabilita', anche disciplinari.
3. L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria dovuti dagli iscritti e' fissato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione, che determina anche le modalita' e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute nel caso di ritardo. Lo studente non puo' essere ammesso alle sessioni d'esame ed alle prove finali se non ha tempestivamente provveduto al versamento delle rette dovute.
4. I Consigli dei Corsi di Laurea deliberano sul riconoscimento degli studi svolti e dei titoli accademici gia' conseguiti, anche all'estero, qualora non sia disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciuti attivita' di studio ed esami sostenuti, anche all'estero, puo' essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo al primo.
5. Il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto delle strutture didattiche e scientifiche, e sentito il Nucleo di valutazione, puo' determinare anno per anno, per ciascun Corso di Laurea, su proposta del rispettivo Consiglio, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di Corso. Le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati sono determinate dal Consiglio di Facolta' con il Manifesto didattico.
6. L'Universita' promuove le forme di assistenza e le iniziative piu' idonee a favorire la piena partecipazione alla vita accademica di tutti gli studenti, anche se privi di mezzi o impediti da qualche forma di handicap.
7. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai due precedenti commi l'Universita' aderisce, nel rispetto della vigente normativa, ai programmi di mobilita' studentesca promossi e recepiti dagli Atenei dell'Unione Europea.
8. L'Universita' favorisce, a norma dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1990, n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli studenti alla gestione delle attivita' connesse ai servizi resi.
9. L'Universita' eroga borse e premi di studio, con particolare riguardo agli studenti stranieri di origine calabrese; istituisce come centro autonomo di spesa, con apposito Regolamento, un Centro sociale per la programmazione di attivita' ricreative, culturali, formative, sportive, di tempo libero e di accoglienza per gli studenti stranieri, anche con interventi di natura economica e con l'allestimento di strutture per la loro accoglienza (Ce.s.a.s.s.: Centro di studio e di assistenza per studenti stranieri), da sola o in collaborazione con altri organismi, in modo particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio.
10. Gli studenti possono autogestire loro proprie iniziative con la costituzione di associazioni riconosciute dal Consiglio d'Amministrazione e fornite di risorse finanziarie autonome.

Articolo 15
Personale docente
1. L'organico dei Docenti dell'Universita' e' composto da:
a) Professori e Ricercatori universitari di ruolo;
b) Professori a contratto sulla base delle disposizioni vigenti per i Professori a contratto delle Universita' statali, in quanto applicabili;
c) Docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento e collaboratori ed esperti linguistici in servizio nei Corsi ordinari, straordinari e speciali di lingua e cultura italiana della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri.
2. Per quanto attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico, di carriera, di assistenza, di previdenza e di quiescenza dei Professori e dei Ricercatori universitari di ruolo, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con la normativa relativa alle Universita' non Statali e, in quanto applicabili, alle Universita' statali, le disposizioni del presente Statuto. Per quanto riguarda il trattamento economico esso non deve essere inferiore a quello stabilito per il corrispondente personale delle Universita' statali. Il rapporto di lavoro del personale docente di cui alla lettera c del precedente comma e' regolato da apposita disciplina deliberata dal Consiglio di Amministrazione. nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai Corsi di Laurea della Facolta', concernenti attivita' di tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, e' svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera c del primo comma di questo articolo; detto incarico e' attribuito sulla base di criteri prefissati dal Consiglio di Facolta' e recepiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16
Direzione amministrativa e personale non docente
1. Il Direttore Amministrativo e' responsabile degli uffici e servizi dell'Universita' ed esplica una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo.
2. In particolare, il Direttore Amministrativo:
a) e' il responsabile della gestione finanziaria, contabile e tecnico-amministrativa;
b) esercita autonomo potere di spesa nell'ambito e nei limiti del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'; da', inoltre, esecuzione agli atti deliberativi del Consiglio d'Amministrazione;
c) formula proposte agli organi dell'Universita' ai fini dell'elaborazione dei programmi e degli obiettivi;
d) esercita tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto, dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti per l'Organizzazione degli uffici e per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'.
3. Il Direttore Amministrativo viene assunto a seguito di concorso per titoli ed esami bandito dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un contratto triennale di diritto privato, eventualmente rinnovabile alla scadenza. Sino all'espletamento del concorso si provvede allo svolgimento delle correlate funzioni con il personale in atto utilizzato dall'Universita'.
4. Per l'espletamento dei propri servizi l'Universita' utilizza personale tecnico-amministrativo non docente. L'assegnazione di detto personale agli uffici e le relative mansioni sono disposte dal Consiglio d'Amministrazione, sulla base di apposito Regolamento.
5. L'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera, il trattamento economico, di assistenza, di previdenza e di quiescenza del predetto personale sono regolati dalle disposizioni vigenti per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti, in quanto applicabili.

Titolo IV
Attivita' didattica e di ricerca

Articolo 17
Ordinamento didattico
1. Gli ordinamenti degli studi sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo conformemente alle norme sugli ordinamenti didattici universitari.
2. Nel rispetto della vigente normativa le strutture didattiche dell'Universita' possono programmare e il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare l'espletamento di corsi diversi da quelli istituzionali, di seminari, e di progetti per conto terzi, commissionati da Enti pubblici o privati.
3. L'Universita' svolge, altresi', attivita' di certificazione dei vari livelli di competenza della lingua italiana a seguito di sessioni di esami programmati nella propria sede o in altre sedi convenzionate, in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo quanto stabilito nel Manifesto didattico della Facolta' e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione riguardo alle convenzioni volta a volta concluse, che stabiliscono le sedi decentrate d'esame.
4. Al compimento dei propri Corsi di studio l'Universita' rilascia certificati o diplomi secondo quanto stabilito nel Regolamento didattico d'Ateneo. L'Universita' rilascia, altresi', attestati di frequenza agli iscritti che hanno frequentato uno dei Corsi per i quali non sia contemplato l'esame finale, nonche' agli iscritti che hanno frequentato i Corsi senza sostenere l'esame finale previsto al loro compimento.

Articolo 18
Strutture di ricerca
1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di ricerca, l'Universita' e' articolata in Dipartimenti.
2. Particolari Centri o Istituti di formazione e ricerca possono essere costituiti con delibera del Consiglio d'Amministrazione, anche in collaborazione con altre Universita' e con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per attivita' di comune interesse .
3. Le strutture di cui ai precedenti commi sono dotate di autonomia di spesa e disciplinate da propri Regolamenti.

Articolo 19
Formazione e ricerca di carattere internazionale
1. L'Universita' collabora con Enti ed organismi internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di formazione e di cooperazione scientifica, finalizzati in modo particolare allo sviluppo dello studio e della ricerca nell'Area mediterranea, alla diffusione nella medesima Area della lingua e della cultura italiana con l'impiego di tecniche e con l'elaborazione di progetti didattici innovativi, all'apprestamento di servizi alle imprese, italiane e straniere, in essa impegnate, alla promozione di modelli di rapporti interculturali volti a favorire il dialogo fra tutti i popoli e le civilta' presenti in quell'Area.
2. Al fine di realizzare le iniziative di cui al precedente comma l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Enti, Associazioni e, in ispecie, con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; puo', inoltre, promuovere e incoraggiare scambi internazionali di Docenti, Ricercatori, Insegnanti, altri operatori didattici e studenti.

Titolo V
Regolamenti e atti amministrativi

Articolo 20
Autonomia regolamentare
1. Nell'esplicazione della sua attivita' normativa l'Universita' adotta:
a) il Regolamento generale d'Ateneo, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentiti il Senato degli studenti, le Strutture didattiche e di ricerca, il Nucleo di valutazione;
b) il Regolamento didattico d'Ateneo, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentite le Strutture didattiche e di ricerca ad esso interessate, nonche' il Senato degli studenti;
c) il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio di Facolta' e il Collegio dei Docenti, il Nucleo di Valutazione e il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Docenti, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, anche in attuazione dell'art. 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, su proposta delle Strutture didattiche interessate;
e) il Regolamento degli studenti, deliberato dal Consiglio di Facolta', sentiti il Consiglio d'Amministrazione e il Senato degli studenti;
f) i Regolamenti delle Strutture didattiche e di ricerca, adottati da ciascuna di esse, previo controllo formale del Consiglio d'Amministrazione, al fine di accertarne la conformita' alle vigenti disposizioni statutarie e legislative;
g) il Regolamento del Centro sociale, di cui al precedente articolo 14.9, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Senato degli studenti;
h) i Regolamenti per l'Organizzazione degli uffici, deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, sentiti il Consiglio di Facolta', il Nucleo di valutazione ed il Collegio dei revisori dei conti;
i) il Regolamento per l'assegnazione degli incarichi ai collaboratori ed esperti linguistici, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Consiglio di Facolta', nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. L'approvazione e le modifiche del Regolamento generale d'Ateneo, del Regolamento didattico e del Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilita' sono adottate con decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche', per quel che concerne il Regolamento didattico dell'Ateneo, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 11, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento generale d'Ateneo e del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita', per gli adempimenti ad essi rinviati dal presente Statuto, provvede il Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 21
Disposizioni amministrative
1. L'Universita' ispira la propria attivita' amministrativa e la correlata documentazione al rispetto dei principi fissati dalla vigente normativa in tema di trasparenza, accesso agli atti, partecipazione degli interessati alle procedure e salvaguardia dei dati sensibili.
2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Universita' delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare.
3. L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidita', scelto dal Consiglio d'Amministrazione, al termine di una procedura pubblica di valutazione comparativa tra piu' offerte, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'.

Articolo 22
Commissioni di disciplina
1. I provvedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo assunto a tempo indeterminato sono adottati dal Rettore su conforme proposta della Commissione di disciplina istituita con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. La Commissione di disciplina e' costituita da:
a) il Rettore;
b) il Direttore Amministrativo;
c) un membro del Consiglio d'Amministrazione;
d) un segretario, senza diritto di voto, scelto tra il personale dell'area amministrativo - contabile.

Titolo VI
Disposizioni finali

Articolo 23
Norme transitorie
1. In sede di prima attuazione del presente Statuto le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi di Governo dell'Universita' sono esercitate da un Comitato tecnico-organizzativo, presieduto da un docente universitario di ruolo di prima fascia, designato dall'Ente promotore, dal Presidente e da due componenti del Direttivo del medesimo Ente promotore, da un rappresentante degli Enti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Statuto. Il comitato tecnico-organizzativo durera' in carica fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione secondo la composizione prevista dal precedente art. 6 e, comunque sia, non oltre tre anni dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, le attribuzioni, demandate dalle norme legislative vigenti e da quelle dello Statuto medesimo al Consiglio di Facolta', sono esercitate da un apposito Comitato ordinatore composto da cinque Professori universitari di ruolo di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della Facolta'. Di essi il Presidente e due membri devono essere scelti fra Professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.
3. Il Presidente e gli altri membri del Comitato ordinatore sono nominati dal Comitato tecnico-organizzativo.
4. I Professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della Facolta' sono aggregati al Comitato ordinatore.
5. Entro quaranta giorni dalla loro nomina, i membri del Comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il sollecito inizio delle attivita' didattiche.
6. Il Comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni, allorche' risulteranno assegnati alla Facolta' almeno tre Professori di ruolo di prima fascia e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla sua nomina.
7. I termini per la permanenza nella carica e la rieleggibilita' dei titolari degli organi accademici in funzione inizieranno a decorrere solo alla data di scadenza del Comitato ordinatore.
8. A decorrere dalla data di istituzione, l'Universita', non Statale, legalmente riconosciuta, di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto, subentra nella titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi di cui e' parte il Consorzio per l'Universita' per stranieri "Dante Alighieri", salvo il progressivo adeguamento a quanto previsto nei precedenti articoli 15.2 e 16.5, da adottare con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.
 
Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
Reggio Calabria

Regolamento
didattico d'Ateneo

Titolo I

Articolo 1
Ordinamenti degli Studi
1. Il presente Regolamento didattico, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dall'articolo ...... dello Statuto di autonomia, di seguito denominato "Statuto", dell'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri", di seguito denominata "Universita'":
a) disciplina gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio svolti nell'Universita' per il conseguimento dei titoli universitari aventi valore legale in forza delle disposizioni del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e sulla base degli altri decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; b) detta i principi generali e fissa le linee guida cui devono uniformarsi gli ordinamenti dei Corsi previsti dagli artt. 4 e 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, dall'art. 3 della legge n. 204 del 1992 dall'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 e dall'art. 2, comma 2, del D.M. 19 luglio 2001, n. 376, nonche' gli ordinamenti delle altre attivita' didattico-formative contemplate dallo Statuto e i regolamenti delle strutture didattiche di riferimento.

Articolo 2
Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio
1. Gli ordinamenti didattici dei Corsi di Studio devono prevedere:
a) la denominazione del Corso di studio e gli obiettivi formativi specifici, con l'indicazione della Classe di appartenenza, dei settori scientifico-disciplinari di riferimento nonche' delle altre attivita' formative; b) l'assegnazione di crediti formativi universitari, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3/c, del decreto ministeriale n. 270 del 2004 e in relazione anche alla possibilita' di trasferimento di essi nell'ambito della Unione Europea; c) il quadro generale delle attivita' formative da inserire nei curricula offerti agli studenti; d) l'eventuale numero minimo di crediti da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo; e) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; f) la eventuale tipologia delle forme didattiche anche a distanza e gli eventuali obblighi di frequenza; g) le eventuali modalita' di valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di studio.
2. Le determinazioni di cui al comma 1 sono assunte dall'Universita' previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Articolo 3
Valutazione dell'offerta formativa e dell'attivita' didattica
1. Il Consiglio di Facolta' predispone una relazione annuale di verifica delle attivita' e dei servizi didattici, che fanno riferimento alla medesima Facolta' tenendo conto anche dei pareri espressi dagli studenti attraverso appositi questionari. La relazione viene trasmessa al Consiglio accademico per eventuali osservazioni e proposte e successivamente trasmessa al Nucleo di valutazione.
2. I competenti organi accademici, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione, assumono le iniziative necessarie ad adeguare permanentemente l'offerta didattica dell'Ateneo, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, nonche' di esigenze economiche e sociali delle realta' territoriali di riferimento per elevare la qualita' dell'offerta stessa.
3. I competenti organi accademici, ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera l, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, provvedono ad individuare la struttura o la singola persona che ha la responsabilita' di ogni attivita' didattica e formativa.

Articolo 4
Commissione didattica paritetica
1. La Facolta' istituisce una Commissione didattica paritetica quale osservatorio permanente delle attivita' didattiche dei corsi di studio ad essa afferenti.
2. La Commissione didattica paritetica e' composta dal Preside che la presiede, da due docenti scelti tra i membri del Consiglio di Facolta' e da tre studenti.
3. La Commissione didattica paritetica:
a) effettua studi e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attivita' didattica svolta nei corsi di studio; b) propone al Consiglio di Facolta' le iniziative atte a migliorare l'organizzazione della didattica; c) esprime parere almeno ogni tre anni sulla revisione degli ordinamenti didattici dei corsi di studio afferenti alla Facolta' e sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
4. La Commissione didattica paritetica, alla fine di ogni anno accademico, predispone una relazione sullo stato della didattica e sul complesso dei servizi didattici da sottoporre al Consiglio di Facolta', che delibera sentiti i singoli corsi di studio. La delibera e' sottoposta all'approvazione del Consiglio Accademico.

Articolo 5
Istituzione, attivazione e disattivazione dei Corsi di Studio
1. Con autonome deliberazioni l'Universita' attiva o disattiva i Corsi di Studio secondo quanto previsto dalle norme vigenti.
2. Nel caso di disattivazioni, l'Universita' assicura comunque la possibilita', per gli studenti gia' iscritti, di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo e delega il Consiglio di Facolta' a disciplinare altresi' la possibilita', per gli studenti medesimi, di optare per l'iscrizione ad altri Corsi di Studio attivati.
3. I Corsi di Laurea magistrale possono essere istituiti a condizione di aver attivato un Corso di laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per tale Corso.

Articolo 6
Collaborazioni esterne ed internazionali
1. Per la realizzazione dei propri programmi formativi e di ricerca, oltre che del personale docente in servizio a tempo indeterminato presso l'Universita', la Facolta' puo' avvalersi, mediante contratti di diritto privato stipulati dall'Ateneo nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio, di soggetti italiani e stranieri, esterni o interni al sistema universitario, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo, purche' in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.
2. Tra i soggetti incaricati all'interno del sistema universitario sono da ricomprendere i lettori di madre lingua straniera di cui all'articolo 28 del D.P.R. n. 382 del 1980 e i collaboratori ed esperti linguistici di cui alla legge n. 236 del 1995.
3. Gli incarichi di cui ai due precedenti commi possono essere attivati nel quadro dei rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private, con associazioni di categoria e con imprese, allo scopo di istituire un collegamento con le realta' sociali e produttive, favorendo l'inserimento degli allievi nel mondo del lavoro e delle professioni.
4. La Facolta' considera prioritario il collegamento con le Universita' di Messina e Calabresi; promuove lo sviluppo delle relazioni con altre Universita' e con Istituzioni di cultura e di ricerca, nazionali, estere e sovranazionali; cura, in ispecie, il collegamento costante con i Comitati della Societa' "Dante Alighieri" all'estero, con gli Istituti italiani di cultura, nonche' con le Associazioni rappresentative delle comunita' degli italiani all'estero, sia direttamente, sia per il tramite della Consulta regionale calabrese per l'emigrazione.

Articolo 7
Orientamento e tutorato
1. A cura del Ce.s.a.s.s., di cui al successivo articolo 8.3, e' istituito un servizio di orientamento al fine di consentire e favorire una scelta matura e consapevole dei Corsi e dei programmi di studio della Facolta' da parte degli allievi.
2. La Facolta' attribuisce un'importanza fondamentale alla presenza dei tutors, che hanno il compito di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, un proficuo avviamento ad attivita' di ricerca, l'acquisizione di tecniche ed esperienze volte ad agevolare il loro inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 8
Carattere residenziale dei Corsi
1. Le strutture didattiche competenti determinano e regolamentano, nell'ambito della loro programmazione, l'obbligo di frequenza ai Corsi della Facolta'.
2. L'Universita' provvede a garantire la presenza in sede degli allievi promovendo ogni opportuna iniziativa per favorirne la partecipazione alla vita accademica, anche qualora fossero privi di mezzi o impediti da qualche forma di handicap.
3. L'Universita' eroga borse e assegni di studio, con particolare riguardo agli allievi-stranieri di origine calabrese, o soggiornanti nella Regione Calabria con scarsi mezzi di sussistenza; pone in essere programmi comuni d'intervento a favore degli studenti, sulla base di apposite convenzioni, in collaborazione con altri Enti, in modo particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio; predispone una sistemazione in alloggi decorosi a pagamento, secondo quote calmierate, per gli studenti meno facoltosi; allestisce presso idonei locali resi a cio' disponibili un Centro di studio e di accoglienza per studenti stranieri (Ce.s.a.s.s.) allo scopo di agevolarne la stabile permanenza in sede e la partecipazione ad attivita' di ricerca, culturali, ricreative, sportive e di tempo libero.
4. I corsi della Facolta' con gli eventuali esami finali, possono svolgersi, nel rispetto delle norme vigenti, e previa autorizzazione ministeriale in sedi diverse da quella di Reggio di Calabria, in Italia ed all'estero, anche con l'ausilio delle tecniche in uso per l'insegnamento a distanza (teleinsegnamento), purche' siano organizzati idonei centri d'ascolto e vengano assicurate, nelle sedi decentrate, mediante apposite convenzioni, le caratteristiche di residenzialita' e di alta qualificazione didattica e scientifica proprie della Facolta'
5. Puo' essere prevista l'attivazione di specifiche modalita' sostitutive della frequenza obbligatoria, con eventuale predisposizione di adeguati supporti formativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 11.7 lettera i del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270.

Articolo 9
Biblioteca e Centro multimediale
1. La Biblioteca provvede ad assicurare la conservazione, l'accrescimento, e la fruizione del patrimonio librario e documentale dell'Universita', nonche' il trattamento e la diffusione dell'informazione bibliografica, anche mediante l'acquisizione e l'utilizzo di banche dati specialistiche.
2. Il Centro multimediale organizza e cura i servizi informatici dell'Universita', l'aula di informatica, i collegamenti via internet e le attrezzature necessarie per gli eventuali Corsi a distanza.

Articolo 10
Iscrizione e frequenza ai Corsi di Studio
1. I competenti organi accademici dettano le norme di iscrizione ai singoli corsi di studio ed il numero dei posti a disposizione per quei Corsi per i quali e' previsto un numero programmato limite alle iscrizioni, avendo riguardo, fra l'altro, alla disponibilita' di aule, laboratori, biblioteche, personale docente e tecnico amministrativo.
2. Il Consiglio di Facolta', su proposta dei Consigli di Corso di studio, propone al Consiglio Accademico il numero di posti a disposizione per l'iscrizione degli studenti a quei corsi di studio per i quali e' prevista la limitazione nelle iscrizioni e per le prove di valutazione ai fini dell'iscrizione.
3. E' vietata l'iscrizione contemporanea a piu' Corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo.
4. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti, dal Consiglio di Facolta' e, se esiste dal Consiglio di Corso di studio. titoli di ammissione ai diversi Corsi di studio sono indicati nei rispettivi ordinamenti didattici.
5. La Facolta' puo' attivare forme di iscrizione di studenti a tempo parziale definendo il numero minimo di CFU da acquisire nel corso dei singoli anni. Su proposta della Facolta', il Consiglio di Amministrazione determina la misura della riduzione delle tasse e i contributi previsti per gli studenti a tempo parziale.
6. Sono studenti "in corso" coloro che si iscrivono per la prima volta ad un anno di corso previsto dagli ordinamenti didattici. Sono studenti "ripetenti" coloro che non hanno seguito uno o piu' insegnamenti di un anno del corso a cui sono iscritti e si iscrivono nuovamente al corso stesso. Sono studenti "fuori corso" coloro che hanno completato tutti gli anni di corso previsti dagli ordinamenti didattici, hanno seguito tutti gli insegnamenti ma non hanno superato tutte le prove finali degli stessi.
7. Lo studente puo' chiedere il passaggio ad altro Ateneo o ad altro Corso di studio attivato presso l'Universita' presentando apposita domanda al Rettore, che in presenza di valide motivazioni puo' accordare il trasferimento ad altro Ateneo.

Articolo 11
Crediti formativi universitari
1. L'unita' di misura dell'impegno richiesto agli studenti per l'assolvimento dei loro debiti formativi e' il credito formativo universitario (CFU).
2. Al credito formativo universitario corrispondono venticinque ore di lavoro, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e delle altre attivita' formative previste dal presente Regolamento, oltre le ore di studio personale necessarie per completare la formazione volta al superamento degli esami oppure per realizzare altre attivita' formative.
3. I crediti corrispondenti a ciascuna attivita' formativa sono acquisiti dagli studenti con il superamento degli esami o di altre forme di verifica del profitto determinate nell'ambito della programmazione didattica, ferma restando la quantificazione in trentesimi per la votazione degli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale lode.
4. Le Strutture didattiche competenti regolamentano la corrispondenza tra i crediti formativi universitari previsti dai Corsi e quelli acquisibili presso altre istituzioni universitarie nazionali e della Unione Europea.
5. Nel caso di trasferimenti degli studenti da altra Universita', il riconoscimento dei crediti acquisiti presso gli altri Atenei anche esteri e' disciplinato dai regolamenti dei programmi di mobilita' studentesca approvati o ratificati dal Consiglio di Facolta', sentito il Consiglio della Struttura didattica competente, che valuta l'effettivo raggiungimento degli obiettivi formativi qualificanti richiesti dall'Universita'.
6. Gli ordinamenti didattici possono prevedere forme di verifica dei crediti acquisiti da un periodo di tempo tale da poterne rendere obsoleti i contenuti culturali e professionali.
7. Il Consiglio di Facolta' puo' riconoscere, secondo criteri predeterminati, come crediti formativi universitari, valutando gli obiettivi raggiunti e l'attivita' svolta dal richiedente, le competenze e le abilita' professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonche' altre competenze e abilita' maturate in attivita' formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Universita' abbia concorso, sempre nei limiti delle norme in vigore.

Articolo 12
Regolamenti didattici dei Corsi di Studio
1. Il Regolamento didattico dei Corsi di studio, in conformita' all'ordinamento didattico ed al presente regolamento, nel rispetto della liberta' di insegnamento nonche' dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica gli aspetti organizzativi del Corso di studio.
2. Il Regolamento dei Corsi di studio e' approvato dal Consiglio di Facolta' su proposta del Consiglio di Corso di studio.
3. Il Regolamento dei Corsi di studio determina in particolare:
a) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, l'eventuale articolazione in moduli nonche' il numero di ore riservato alle lezioni frontali; b) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento e di ogni altra attivita' formativa; c) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e ad ogni altra attivita' formativa; d) le eventuali propedeuticita' degli insegnamenti e delle attivita' formative; e) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; f) la tipologia delle varie forme didattiche, eventualmente anche a distanza; g) la modalita' e le caratteristiche degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti; h) le disposizioni sugli obblighi di frequenza anche in riferimento alla condizione degli studenti lavoratori; i) le conoscenze e le competenze di base richieste per l'accesso al Corso di studi, comprese le modalita' di verifica ritenute necessarie, la cui mancanza configura per lo studente un debito formativo; j) la verifica, per gli studenti stranieri per il tramite di apposito esame o sulla base di certificazione rilasciata da una Universita' italiana e ufficialmente riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri, della competenza in lingua italiana; k) il numero minimo di crediti, diversificato per studenti a tempo pieno e studenti lavoratori, che devono eventualmente essere acquisiti in un certo periodo didattico per la prosecuzione degli studi; l) i termini e le modalita' della partecipazione ai Consigli di corso dei professori a contratto, affidatari e supplenti.

Articolo 13
Manifesto degli Studi e guida dello studente
1. Entro il 30 giugno di ogni anno la Facolta' predispone il manifesto degli studi relativo all'anno accademico successivo. Il manifesto indica:
a) i requisiti di ammissione previsti per ciascun Corso di studio; b) i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati e i relativi insegnamenti; c) le modalita' di presentazione di eventuali piani di studio individuali; d) l'indicazione delle eventuali propedeuticita'; e) le disposizioni sull'obbligo di frequenza; f) la data di inizio e termine delle lezioni; g) la distribuzione degli appelli d'esame; h) le modalita' di svolgimento ed il calendario delle eventuali attivita' di laboratorio, pratiche e di tirocinio.
2. Il manifesto annuale degli studi e' parte integrante della Guida dello Studente che la Facolta' deve rendere pubblica, in forma cartacea e telematica, entro la data di apertura delle iscrizioni al nuovo anno accademico.
3. La Guida dello studente riporta tutti programmi degli insegnamenti attivati nonche' le norme e le indicazioni utili per la partecipazione dello studente alle varie attivita' universitarie.

Articolo 14
Esami e verifiche del profitto
1. Le Strutture didattiche competenti della Facolta' stabiliscono e regolamentano, nell'ambito della loro programmazione, il tipo di prove per la verifica del profitto, che determinano il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti da parte degli studenti.
2. Nel caso in cui le prove consistano in esami orali o scritti la votazione viene espressa in trentesimi e il voto minimo per il superamento dell'esame e' di diciotto trentesimi, mentre il voto massimo puo' essere accompagnato dalla lode.
3. La valutazione del profitto in occasione degli esami puo' tenere conto dei risultati conseguiti in altre eventuali prove di verifica o in colloqui sostenuti durante lo svolgimento del Corso.
4. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Qualora siano previste prove scritte, il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati una volta corretti.
5. Qualora la programmazione didattica preveda un unico esame o un'unica prova di verifica finale per un insegnamento articolato in piu' moduli, il profitto dello studente deve essere accertato nell'ambito di ciascuno dei moduli previsti.
6. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Preside e sono composte da almeno due membri, il primo dei quali svolge le funzioni di Presidente della Commissione ed e', di regola, il titolare del Corso; il secondo e' un altro Professore o Ricercatore anche di ambito disciplinare affine o un Cultore della materia.
7. Possono essere nominati Cultori della materia dal Consiglio di Facolta', su proposta delle Strutture didattiche interessate, i Dottori di ricerca o coloro che hanno conseguito una Laurea magistrale o una Laurea secondo il previgente ordinamento da almeno cinque anni, che siano autori di almeno due pubblicazioni a stampa.

Articolo 15
Doveri didattici dei docenti
1. La Facolta', nel rispetto delle competenze scientifico-disciplinari, assegna ai docenti e ricercatori i compiti didattici, ivi comprese le attivita' didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, sulla base dell'organizzazione in moduli, del numero di studenti nonche' dell'equa distribuzione del carico didattico.
2. I professori ed i ricercatori sono tenuti ad assicurare lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attivita' di orientamento, di tutorato, di supporto alla didattica, di partecipazione alle commissioni per la valutazione del profitto e per il conseguimento dei titoli di studio, secondo l'impegno orario stabilito dalle vigenti norme di stato giuridico.
3. Ogni docente deve assicurare una quantita' settimanale minima di attivita' didattica e tutorale, stabilita dal Regolamento di Facolta', nel corso dell'intero anno accademico. Il ricevimento degli studenti dovra' essere assicurato in modo continuativo nel corso dell'intero anno accademico, secondo calendari preventivamente resi noti.
4. Ciascun docente e' tenuto a svolgere personalmente le lezioni dei corsi a lui affidati. L'eventuale assenza deve essere giustificata da gravi ed eccezionali motivi e deve essere comunicata al Preside ed agli studenti. In caso di assenza prolungata il Preside, sentito il Consiglio di Facolta', provvedera' alla sostituzione del titolare nelle forme piu' adeguate ad assicurare la continuita' del corso di insegnamento e lo svolgimento degli esami.
5. I docenti sono tenuti a certificare tutte le proprie attivita' didattiche annotando nell'apposito registro gli argomenti trattati, gli orari di svolgimento delle lezioni, le ore dedicate al ricevimento degli studenti, agli esami ed alle altre verifiche del profitto, alle sedute di laurea, al tutorato, ai compiti organizzativi. Il registro deve essere consegnato al Preside di Facolta' entro 15 giorni dalla fine di ciascun periodo didattico per essere conservato agli atti della Facolta'.
6. Nel registro di cui al precedente comma 5 sono indicate anche le attivita' didattiche svolte in sostituzione del docente titolare da parte di altro docente.
7. Gli obblighi di cui ai commi precedenti sono estesi anche ai docenti a contratto titolari di corsi di insegnamento.

Articolo 16
Conferimento titoli e rilascio diplomi e certificazioni
1. Il titolo di studio e' conferito a seguito di prova finale. L'ordinamento didattico del Corso di studio disciplina:
a) le modalita' della prova; b) le modalita' della valutazione conclusiva, che deve tenere conto delle valutazioni sulle attivita' formative precedenti e sulla prova finale nonche' di ogni altro elemento rilevante.
2. Per il conseguimento della laurea magistrale e' prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo personale dallo studente sotto la guida di un relatore.
3. La Commissione per il conferimento del titolo di laurea e di laurea magistrale, valuta il candidato avendo riguardo all'intera carriera dello studente, alle valutazioni sulle attivita' formative pregresse nonche' allo svolgimento della stessa prova finale. La valutazione e' espressa in centodecimi. La prova si intende superata con una votazione minima di 66/110. La Commissione, in caso di valutazione massima di 110/110 puo' concedere la lode.
4. La Commissione giudicatrice della prova finale redige apposito verbale sullo svolgimento e sull'esito della medesima prova.
5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate del Preside di Facolta' e sono composte da almeno 7 membri la maggioranza dei quali deve essere costituita da docenti di ruolo.
6. I1 conferimento di titoli accademici congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri e' disciplinato da apposite convenzioni con gli atenei stessi.
7. L'Universita' rilascia, in conformita' alla normativa vigente sulla certificazione e sulla trasparenza amministrative, i diplomi relativi ai titoli di studio di primo livello o laurea, di secondo livello o laurea magistrale, nonche' i diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari di primo e secondo livello, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, con l'osservanza dei limiti previsti dalla normativa in vigore sulla tutela dei dati personali.
8. L'Universita', insieme con le attestazioni dei titoli di studio e di ricerca di cui al comma precedente dei titoli di studio, rilascia, a norma dell'articolo 11, comma 8, del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, un certificato, con le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente, servendosi di modelli conformi a quelli in uso presso i Paesi dell'U.E., allegati al presente regolamento.

Articolo 17
Riconoscimento degli studi compiuti all'estero
1. Gli studenti dell'Universita' possono svolgere parte dei propri studi presso altri atenei esteri o istituti equiparati nell'ambito dei programmi europei e/o di accordi stipulati fra Universita' che potranno prevedere anche il conseguimento del doppio titolo.
2. L'Universita' favorisce gli scambi di studenti con Universita' estere secondo un principio di reciprocita', mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e fornendo un supporto organizzativo agli scambi.
3. Il riconoscimento del programma di studi effettuato presso Atenei esteri deve essere preventivamente approvato dalla Facolta' su proposta dei Consigli di Corso di studio, a meno che, nell'ambito di accordi di scambio, siano state approvate dal Consiglio Accademico tabelle di equivalenza con i corsi e seminari tenuti presso Universita' partner.
4. L'Universita' riconosce come crediti quelli ottenuti per il tramite di esami o tirocini, ovvero di altre attivita' formative previste dalla normativa vigente.
5. La delibera di convalida di frequenze, esami e periodi di tirocinio svolti all'estero deve esplicitamente indicare le corrispondenze con gli insegnamenti previsti nel curriculum ufficiale o individuale dello studente.
6. Il Consiglio di Facolta' attribuisce agli esami convalidati la votazione in trentesimi sulla base di tabelle di conversione precedentemente fissate.
7. Il riconoscimento dell'esame comporta anche il riconoscimento dei crediti attribuiti ai corsi seguiti all'estero.
8. Nel caso in cui uno studente chieda di essere trasferito ad altra Universita', nella certificazione della carriera scolastica dello studente medesimo, previa delibera del Consiglio di Facolta', viene fatta menzione delle attivita' formative compiute all'estero, ovvero compiute in Italia e da valere per la prosecuzione dell'attivita' formativa sia in Italia che all'estero, anche se non convalidate ai fini del conseguimento del titolo indicando gli esami superati, le frequenze acquisite e l'eventuale tirocinio.
9. Il riconoscimento dell'idoneita' di titoli di studio conseguiti all'estero ai fini dell'ammissione a corsi di studio attivati presso l'Universita', e' approvato dal Consigli Accademico in conformita' alle leggi in vigore e ai decreti ministeriali, su richiesta e previo parere delle strutture didattiche interessate.

Articolo 18
Tipologia dei titoli e corsi di studio
1. L'Universita' rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea Magistrale, diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca, Master universitari di primo e secondo livello, nonche' Diplomi e Certificazioni di competenza, in Lingua e cultura italiana.
2. I Corsi di Studio per il conseguimento dei titoli delle certificazioni e dei diplomi rilasciati dall'Universita' si articolano nel modo seguente:
a) Corsi di lingua e cultura italiana per stranieri e corsi per docenti di lingua italiana a stranieri; b) Corso di laurea in operatori pluridisciplinari ed interculturali d'area mediterranea (classe 6); c) Corso di laurea magistrale in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea (classe 57/S).
3. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalita' previste dalle Leggi e Decreti in vigore e viene regolamentato dall'articolo 16 del presente Regolamento.
4. Sulla base di apposite convenzioni, l'Universita' puo' rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani ed esteri.

Articolo 19 Corso di laurea per "Operatori pluridisciplinari e interculturali d'area mediterranea"(Classe di laurea n. 6 in "Scienze del servizio
sociale").
1. All'interno della Facolta' di "Scienze della societa' e della formazione d'area mediterranea" e' istituito il Corso di laurea per "Operatori pluridisciplinari e multiculturali d'area mediterranea" (Classe delle lauree in "Scienze del servizio sociale", n. 6).

Articolo 20
Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea.
1. Il Corso e' strutturato in modo da fornire agli studenti le competenze e le capacita', non solo linguistiche, ma altresi' socio-assistenziali, pedagogiche, economiche e giuridiche, necessarie ad interagire con le culture e le popolazioni dei Paesi del Bacino del Mediterraneo o permeati delle civilta' che in esso hanno avuto origine (come i Paesi ispano-americani), nella prospettiva di uno sviluppo delle relazioni sociali interculturali e multietniche e della eliminazione di situazioni di disagio, riferite a singoli come pure a gruppi e comunita' anche di immigrati.

Articolo 21
Ambiti occupazionali previsti per i laureati.
1. I laureati possono trovare sbocchi occupazionali nelle strutture di servizio alla persona, frutto di iniziative della societa' civile (volontariato, enti no profit, organizzazioni non governative) o emanazione di istituzioni pubbliche nei settori scolastici, assistenziali, giudiziari, sanitari, nelle reti di scambi commerciali e turistici, negli ambiti della formazione e della ricerca.

Articolo 22 Conoscenze richieste per l'accesso (per le quali non e' prevista una
verifica)
1. Le conoscenze richieste per l'accesso al Corso di laurea, e per le quali non e' prevista una verifica sono quelle conseguite con diplomi di scuola secondaria, rilasciati al termine di un Corso di studi di durata quinquennale; per gli studenti stranieri, si richiede inoltre un'adeguata competenza linguistica italiana certificata in base alle norme per l'ammissione di tali studenti ai corsi universitari.

Articolo 23
Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale e' costituita dall'esame su di una breve tesi di laurea scritta in una delle discipline studiate, con riferimenti interdisciplinari e la verifica della conoscenza di una lingua straniera per gli italiani e della lingua italiana per gli stranieri.

Articolo 24
Articolazione del Corso di laurea
1. Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale delle attivita' formative, svolte mediante corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini:

----> Vedere immagini alle pagg. 46 e 47 <----

Articolo 25
Previsioni integrative sul Corso di laurea
1. Per le carenze nella conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti stranieri evidenziatesi nel corso degli studi, non ostante l'esibizione al momento dell'ammissione di una regolare e formale certificazione di competenza linguistica, la Facolta' puo' disporre con apposita delibera l'assolvimento di opportuni debiti formativi.
2. Le modalita' di svolgimento delle attivita' formative consistono in corsi di insegnamento frontale, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini.
3. Al fine di agevolare gli studenti nell'individuazione e nello svolgimento delle attivita' formative riservate alla loro libera scelta il Consiglio di Facolta' disporra', anno per anno, l'attivazione di una serie di insegnamenti da inserire nel Manifesto degli studi, in cui verranno date opportune indicazioni anche sulle ulteriori conoscenze linguistiche previste fra le altre attivita' formative.
4. La verifica della conoscenza di una lingua straniera vertera', per gli studenti italiani, su Lingua e traduzione - Lingua spagnola (L-LIN/07) oppure su Lingua e letteratura araba (secondo corso, L-OR/12), mentre per gli studenti stranieri su Linguistica italiana (secondo corso, L-FIL-LET/12).

Articolo 26
Iscrizione alla Classe delle laurea magistrali
1. La Laurea di "Operatore pluridisciplinare e interculturale d'area mediterranea" rende possibile l'iscrizione alla classe delle lauree magistrali in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S).

Articolo 27
Corso di laurea magistrale in
"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea" (Classe delle lauree specialistiche in"Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" n. 57/S).
1. All'interno della Facolta' di "Scienze della societa' e della formazione d'area mediterranea" e' istituito il Corso di laurea magistrale in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali d'area mediterranea" (Classe delle lauree specialistiche in "Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali" n. 57/S).

Articolo 28
Obiettivi formativi specifici del Corso di laurea
1. Il Corso si propone di fornire le competenze utili per la ideazione, la programmazione e l'attuazione di politiche sociali, nonche' particolari capacita' nel campo delle conoscenze empiriche dei diversi sistemi, anche da un punto di vista comparativo e in una prospettiva di relazioni interetniche e multiculturali d'area mediterranea.

Articolo 29
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
1. Il Corso si propone di formare personale dotato delle necessarie attitudini per l'offerta di servizi sociali nei settori della sanita', del turismo e del commercio, delle istituzioni, della famiglia, dell'immigrazione, dell'esclusione e marginalita' sociale, delle pari opportunita' e dei soggetti deboli.

Articolo 30
Titoli di ammissione al Corso di laurea magistrale
1. Costituisce titolo di ammissione, senza alcun debito formativo, il possesso della laurea per "Operatore pluridisciplinare e multiculturale d'area mediterranea". Potranno, inoltre, essere ammessi i laureati delle classi di laurea in "Scienze del Servizio Sociale", in "Scienze dei servizi giuridici", in "Scienze della mediazione linguistica" e i laureati, in genere, in Scienze umanistiche, economiche, pedagogiche, psicologiche, politiche, turistiche e sociologiche, previa verifica dell'assolvimento dei debiti formativi volta per volta stabiliti dal Consiglio di Facolta', secondo le modalita' e i termini precisati nel Regolamento didattico del Corso di studio e nel Manifesto didattico.

Articolo 31
Caratteristiche della prova finale
1. La prova finale consiste in una tesi sperimentale o di ricerca, condotta sotto la guida di un docente relatore, in modo tale da offrire un contributo originale in una delle discipline studiate.

Articolo 32
Articolazione del Corso di laurea magistrale
1. Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale delle attivita' formative, svolte mediante corsi di insegnamento, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini:

----> Vedere immagini alle pagg. 49 e 50 <----
Articolo 33
Previsioni integrative sul Corso di laurea magistrale
1. Le modalita' di svolgimento delle attivita' formative consistono in corsi di insegnamento frontale, seminari, esercitazioni, studio individuale, tutorati, laboratori e tirocini.
2. Al fine di agevolare gli studenti nell'individuazione e nello svolgimento delle attivita' formative riservate alla loro libera scelta il Consiglio di Facolta' disporra', anno per anno, l'attivazione di una serie di insegnamenti da inserire nel Manifesto degli studi, in cui verranno date opportune indicazioni anche sulle ulteriori conoscenze linguistiche previste fra le altre attivita' formative.

Titolo II

Articolo 34 Articolazione dei Corsi ordinari della "Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per
stranieri"
1. I Corsi ordinari della "Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri", di seguito denominata "Scuola", si articolano in sei livelli: i primi cinque di durata mensile o trimestrale e il sesto di durata semestrale. Tutti i Corsi ordinari si concludono con un esame finale.
2. I Corsi di Primo, Secondo, Terzo e Quarto livello prevedono un insegnamento della lingua e cultura italiana a livello elementare ed intermedio. Tale insegnamento ha come obiettivo un graduale apprendimento delle quattro abilita' fondamentali e consente il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua scritta e orale che permetta di affrontare argomenti della realta' quotidiana, di inserirsi in contesti culturali piu' complessi ed esprimersi in modo chiaro e dettagliato su vari argomenti anche con interlocutori di Lingua Madre .
3. I Corsi di Quinto livello consentono il consolidamento delle competenze linguistiche e comunicative, l'approfondimento delle strutture grammaticali piu' complesse, l'arricchimento del lessico. Lo studente e' introdotto all'approccio linguistico con la letteratura, la storia, l'arte, il cinema italiani.
4. I Corsi di Sesto livello si articolano in due indirizzi, uno a carattere umanistico-letterario e l'altro a carattere tecnico-economico. La lingua viene analizzata nei suoi aspetti ortografici, grammaticali, lessicali e stilistici. Lo studente e' messo in condizione di affrontare analisi testuali dal punto di vista semantico,strutturale e formale. Alla lingua italiana, che conserva il suo ruolo centrale, vengono accostate discipline umanistiche o tecniche, specifiche dei vari indirizzi.

Articolo 35
Ammissione ai Corsi ordinari della Scuola
1. I Corsi ordinari sono aperti a tutti i cittadini stranieri ed agli italiani residenti all'estero di eta' non inferiore ai sedici anni.
2. Per l'iscrizione ai Corsi di Primo livello, riservata a studenti che non hanno alcuna conoscenza della lingua italiana, non e' richiesta alcuna attestazione preliminare.
3. L'ammissione ai Corsi di Secondo, Terzo, Quarto, Quinto e Sesto livello puo' avvenire:
a) direttamente se lo studente ha superato le prove d'esame del Corso immediatamente inferiore; b) previo test di accertamento del livello di competenza linguistica che stabilira' il livello del Corso al quale lo studente puo' accedere.
4. Lo studente che, al termine di un Corso di Primo, Secondo, Terzo e Quarto livello non superasse le relative prove d'esame non puo' essere ammesso a un Corso immediatamente superiore. Per l'ammissione al Corso di Sesto livello e' necessario avere superato una prova d'esame specifica per il detto livello.
5. Solo in casi eccezionali, a Corsi gia' avviati e in ogni caso non oltre il primo mese di lezione, i Docenti, previa dichiarazione congiunta, possono consentire, tramite attestazione di idoneita', il trasferimento di studenti da un Corso a quello superiore o inferiore.

Articolo 36
Iscrizione frazionata, obbligo e computo delle frequenze presso i
Corsi ordinari della Scuola
1. Lo studente che intenda seguire un Corso ordinario deve frequentarlo per l'intera durata. Tuttavia, quando impedimenti oggettivi non gli consentano una permanenza prolungata nella sede universitaria, i singoli periodi di frequenza saranno computati, ai fini dell'ammissione agli esami, nei termini consentiti dal successivo articolo 28.
2. Limitatamente ai primi cinque livelli, potra' essere computata, ai sensi del comma precedente, anche l'iscrizione ai Corsi straordinari, di durata mensile o bimestrale, purche' dello stesso livello del Corso di cui lo studente intende sostenere l'esame. E' necessaria, in ogni caso, l'attestazione della regolare frequenza.
3. Lo studente che si trovasse nella necessita' di scaglionare la frequenza di un Corso nel tempo e che fosse interessato a sostenere gli esami di un Corso ordinario per ricevere il relativo certificato o diploma, dovra' organizzare i suoi periodi di frequenza in funzione del calendario dei Corsi, di modo che la sua prima iscrizione coincida col primo mese dei Corsi (gennaio, aprile, ottobre), la seconda col secondo mese dei Corsi (febbraio, maggio, novembre) e cosi' via.
4. Chi non fosse interessato ad ottenere il certificato o diploma di competenza della Lingua italiana puo' iscriversi a una frazione mensile o bimestrale del Corso ordinario del livello cui e' stato ammesso. Coloro i quali iniziano la frequenza dopo l'avvio delle lezioni vengono inseriti in classi gia' formate e seguono la parte del programma non ancora svolta. Nel mese conclusivo dei Corsi non si accettano studenti cui manca l'ultima frazione mensile per completare il periodo di frequenza richiesto per l'ammissione agli esami.

Articolo 37
Ammissione agli esami dei Corsi ordinari della Scuola
1. Il periodo di frequenza richiesto per sostenere gli esami e' di tre mesi nei Corsi di Primo, Secondo, Terzo, Quarto e Quinto livello e puo' essere frazionato nell'arco massimo di tre anni accademici; nel Corso di Sesto livello e' di sei mesi, frazionabile nell'arco di tre anni.
2. La frequenza deve essere comprovata dai Docenti del Corso seguito dallo studente. Una frequenza giudicata non regolare preclude il diritto a sostenere gli esami finali di profitto. Per effetto di tale disposizione, la domanda di ammissione agli esami avanzata dallo studente a lezioni non ancora concluse e' da considerarsi accettata con riserva fino a che la sua regolare frequenza non sia stata comprovata da tutti i Docenti del Corso seguito.
3. Eventuali assenze o ritardi nell'iscrizione sono di norma tollerati fino a un limite massimo di dieci giorni. Oltre questo limite, il Collegio dei Docenti, su motivata e documentata richiesta dello studente, valutera' se ammetterlo o no alle prove d'esame.
4. Ove si verifichi il caso previsto dal quinto comma del precedente articolo 10, nel calcolo della frequenza al Corso cui lo studente e' stato trasferito andra' considerato anche il periodo trascorso nella classe di provenienza.
5. Non puo' essere ammesso agli esami chi non sia in regola col versamento delle tasse di iscrizione e di frequenza.

Articolo 38
Esami dei Corsi ordinari della Scuola
1. Gli studenti iscritti ai Corsi di lingua e cultura italiana, per ottenere il certificato o il diploma relativo al livello frequentato, devono superare gli esami di profitto in tutte le discipline previste dal loro piano di studi.
2. Gli esami di Lingua italiana e di Linguistica italiana consistono in una prova scritta e in una prova orale, cui si e' ammessi previo superamento della prima. In caso di insufficienza nella prova orale, lo scritto non dovra' essere ripetuto.
3. Le prove d'esame degli altri insegnamenti sono di norma orali, ferma restando la facolta' da parte di ciascun docente di adottare forme ulteriori di accertamento del profitto conseguito dagli allievi. In ogni caso, la valutazione finale del candidato sara' espressa da un unico voto.
4. Gli esami relativi alle singole discipline, fatta eccezione per quelli di Lingua italiana e di Linguistica italiana, non interferiscono fra loro, ne' quindi l'esito negativo di uno puo' pregiudicare il buon esito di altri.
5. I voti si esprimono in trentesimi. La media finale e' calcolata aritmeticamente sulla base dei voti riportati nei vari esami sostenuti. A tal fine, la lode e' conteggiata come un trentesimo in piu'. Non si terra' conto di eventuali voti negativi. La media risultante verra' arrotondata per eccesso o per difetto a seconda che la frazione di punto ottenuta sia maggiore o minore della meta'.
6. Gli appelli d'esame avranno una cadenza trimestrale, al termine di ogni ciclo dei Corsi.
7. Lo studente ha facolta' di sostenere parte degli esami anche in sessioni successive a quelle di iscrizione ai Corsi, purche' completi il suo curriculum entro e non oltre il terzo anno dall'iscrizione. Scaduto tale periodo, eventuali esami sostenuti cadranno in prescrizione.
8. Di norma, salvo cause di forza maggiore, lo studente sosterra' gli esami, nei tempi sopra stabiliti, con i Docenti di cui ha seguito i Corsi.
9. Durante le sessioni d'esame la didattica dei Corsi ordinari viene sospesa.

Articolo 39 Certificati, diplomi e attestati relativi ai Corsi ordinari della
Scuola
1. Superate le prove d'esame, vengono rilasciati:
a) il certificato di competenza della Lingua italiana, con indicazione del Livello seguito e della media finale riportata, relativamente ai primi quattro Livelli; b) il certificato di competenza della Lingua e della Cultura italiana, con indicazione del Livello, nonche' della media finale riportata, relativamente al Corso di Quinto livello; c) il diploma di Lingua e Cultura italiana, con indicazione del livello e dell'indirizzo seguito, nonche' della media finale riportata, relativamente al Corso di Sesto livello.
2. Chi non sostiene le prove d'esame puo' richiedere un attestato di frequenza sempre che questa sia comprovata dai Docenti del Corso ai sensi del precedente articolo 28.

Articolo 40
Piano degli studi dei vari livelli dei Corsi ordinari della Scuola
1. Il Primo livello ha durata mensile e consta di un Corso di Lingua italiana e di Esercitazioni di Lingua italiana.
2. Il Secondo livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di Lingua italiana, di Esercitazioni di Lingua e civilta' e di un Corso di Lingua italiana mediante supporti audiovisivi.
3. Il Terzo livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di Lingua italiana, di un Approfondimento scritto della Lingua italiana, di un Corso di Lingua italiana mediante supporti audiovisivi, di esercitazioni di Cultura e civilta' italiane.
4. Il Quarto livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di Lingua italiana, di un Approfondimento scritto e orale della Lingua italiana, di un Corso di Lingua italiana mediante supporti audiovisivi, di un Corso di Cultura e Civilta' italiane.
5. Il Quinto livello ha durata trimestrale e consta di un Corso di Lingua italiana, di un Approfondimento scritto e orale della Lingua italiana, di un Corso di Cultura e civilta' italiane, di un Corso di Lingua italiana nei testi letterari del novecento, di un Corso di Storia del cinema o di Lingua mediante supporti audiovisivi.
6. Il Sesto livello ha durata semestrale e si articola,nell'arco di due trimestri, in un indirizzo Umanistico-letterario e in un indirizzo Tecnico-economico:
a) Indirizzo Umanistico-letterario
Primo trimestre
Sintassi e Stilistica
Linguistica generale I
Storia della lingua italiana I
Letteratura italiana I
Storia moderna
Storia dell'arte
Laboratorio di scrittura creativa
Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro indirizzo
Secondo trimestre
Linguistica generale II
Storia della letteratura calabrese (Storia della lingua italiana II)
Letteratura italiana II
Storia contemporanea
Storia del cinema
Conversazione
Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro indirizzo.
b) Indirizzo Tecnico-economico
Primo trimestre
Approfondimento scritto e orale della lingua italiana
Composizione
Economia e gestione delle imprese
Esercitazioni di terminologia e corrispondenza commerciale
Storia economica
Istituzioni di diritto pubblico
Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro indirizzo
Secondo trimestre
Conversazione e tecniche di traduzione
Economia e gestione delle imprese
Storia economica
Istituzioni di diritto privato
Organizzazione aziendale
Un insegnamento a scelta, tra quelli attivati nell'ambito del Sesto livello, compresi gli insegnamenti fondamentali dell'altro indirizzo.

Articolo 41 Insegnamenti attivabili nell'ambito del Sesto livello dei Corsi
ordinari della Scuola
1. Gli insegnamenti non fondamentali in ciascun indirizzo attivabili nell'ambito del Sesto livello sono i seguenti:
Approfondimento scritto e orale della lingua italiana
Composizione
Laboratorio di scrittura creativa
Lettura e recitazione
Conversazione e tecniche di traduzione
Istituzioni di diritto privato
Istituzioni di diritto pubblico
Diritto comunitario
Economia e gestione delle imprese
Diritto comparato europeo
Archeologia
Storia della Calabria
Geografia economica
Grammatica italiana
Storia dell'arte
Lessicografia e lessicologia italiana
Letteratura italiana
Letteratura italiana contemporanea
Letteratura calabrese
Lingua italiana
Linguistica generale
Linguaggio enogastronomico
Merceologia
Organizzazione aziendale
Politica economica
Sociolinguistica
Storia contemporanea
Storia del cinema italiano
Storia delle istituzioni religiose
Storia della filosofia italiana
Storia della lingua italiana
Storia della musica moderna e contemporanea
Storia dell'arte contemporanea
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Storia del Cristianesimo
Storia del teatro italiano
Storia economica
Storia moderna
Storia delle tradizioni popolari
Tecnica industriale e commerciale
2. L'attivazione degli insegnamenti non fondamentali e' deliberata anno per anno dal Collegio dei Docenti.

Articolo 42
Attivita' didattiche integrative nei Corsi ordinari della Scuola
1. La frequenza alle esercitazioni indicate nel piano di studi e' obbligatoria.
2. A completamento della didattica la cui frequenza e' obbligatoria, si potranno programmare, previa approvazione del Collegio dei Docenti, ulteriori esercitazioni, incontri seminariali, conferenze e visite guidate al patrimonio naturale, artistico, civile ed economico (locale e nazionale). La partecipazione a tali forme e momenti di attivita' didattica integrativa e' facoltativa.

Articolo 43
Corsi straordinari della Scuola. Caratteristiche generali
1. Accanto ai Corsi ordinari, possono essere attivati, durante l'anno, vari Corsi straordinari di diverso livello, per l'apprendimento della lingua italiana o l'approfondimento delle conoscenze linguistiche e culturali pregresse. Essi hanno durata inferiore rispetto ai Corsi ordinari e non prevedono alcuna prova d'esame.
2. I Corsi straordinari sono di due tipi:
a) Bimestrali b) Intensivi
3. Durante tutto l'arco dell'anno accademico possono essere organizzati Corsi straordinari propedeutici ai Corsi di primo livello per gli studenti privi di ogni conoscenza della lingua italiana.

Articolo 44
Ammissione ai Corsi straordinari bimestrali della Scuola
1. L'assegnazione degli iscritti ai Corsi straordinari avviene secondo le stesse modalita' dei Corsi ordinari.
2. Lo studente che, frequentando un Corso ordinario di durata mensile o un Corso intensivo, sottoponendosi a test di accertamento delle competenze acquisite, non fosse giudicato idoneo all'ammissione al livello superiore, verra' inserito, di norma, se intende continuare nella frequenza dei Corsi, nella seconda frazione di un Corso straordinario bimestrale. Qualora, dopo aver frequentato per due mesi Corsi straordinari del medesimo livello, alla prova del test di verifica non ottenesse risultato migliore, volendo continuare potra' essere destinato, a richiesta, al terzo mese di un Corso ordinario, con facolta' di avvalersi dei due mesi di frequenza del Corso precedente per accedere agli esami finali.

Articolo 45
Corsi straordinari intensivi della Scuola
1. I Corsi straordinari intensivi si svolgono durante tutto il corso dell'anno. Hanno durata variabile non superiore a quella mensile e prevedono, di norma, un carico settimanale maggiore dei Corsi normali per la didattica della Lingua italiana. Possono essere attivati per i primi cinque livelli. Le classi sono formate da un numero ridotto di studenti.
2. Tali Corsi consentono una piu' rapida acquisizione delle competenze linguistiche fondamentali.

Articolo 46
Tipologia dei Corsi speciali della Scuola
1. I Corsi speciali sono programmati secondo una tipologia diversificata; in essi sono ricompresi: il Corso di alta formazione per Docenti di Lingua italiana come lingua straniera, il Corso di Aggiornamento per Docenti di italiano come lingua straniera (Lingua2), il Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri, Corsi di perfezionamento per mediatori socio-linguistico-culturali (Euromediterranean Master's Degree), il Corso per adulti stranieri residenti.

Articolo 47
Finalita' del Corso di alta formazione per
Docenti di lingua italiana come lingua straniera
1. Il Corso di alta formazione per l'insegnamento della lingua e cultura italiana come lingua straniera e' finalizzato alla preparazione professionale, per l'insegnamento nei corsi di italiano tenuti fuori dal nostro Paese, degli allievi stranieri o italiani residenti all'estero.

Articolo 48
Titoli e requisiti per l'ammissione al
Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera
1. Gli allievi del Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera devono essere in possesso di titoli di studio validi per l'ammissione ai Corsi universitari nei Paesi di origine o di residenza, aver maturato un congruo periodo di studio della lingua italiana ed eventualmente esperienze di lavoro nel campo dell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda.
2. L'accesso al Corso sara' subordinato all'accertamento della competenza linguistica mediante test, ove l'allievo non sia gia' in possesso di una certificazione di adeguata competenza nella lingua italiana.

Articolo 49
Piano di studi del
Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera
1. Sono insegnamenti fondamentali del Corso di alta formazione per Docenti di lingua italiana come lingua straniera:
Glottodidattica
Didattica della lingua italiana
Parlato e didattica dell'italiano
Linguistica generale
Linguistica italiana
Letteratura italiana
Letteratura classica
Filologia italiana
Storia d'Italia moderna e contemporanea
Storia dell'Arte
Insegnamento della lingua italiana negli audiovisivi
2. Sono inoltre previsti i seguenti seminari specialistici:
Fonetica e fonologia della lingua italiana
Composizione
- Laboratorio di scrittura creativa
- Conversazione
Tecniche di traduzione
Archeologia
- Canto e musicologia mediterranea
- Storia della musica
Filosofia
Linguaggi settoriali (commerciale, turistico, enogastronomico)
Storia del cinema italiano
Storia delle minoranze linguistiche della Calabria
Storia delle evoluzioni socio-economiche
Storia delle istituzioni politiche e sociali
Economia politica
Tradizioni popolari
Storia della Calabria
Storia della lingua italiana
Storia della letteratura Calabrese

Articolo 50
Prove finali e crediti del Corso di Alta Formazione
per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera
1. Agli allievi che superano le prove finali del Corso di Alta Formazione per Docenti di Lingua Italiana come Lingua Straniera sono riconosciuti dall'Universita' 60 crediti formativi universitari spendibili nel Corso di laurea di cui all'art. 19.

Articolo 51 Finalita' del Corso di aggiornamento per Docenti di italiano Lingua2
1. Il Corso, rivolto a Docenti che gia' insegnano Lingua italiana all'estero, si propone di perfezionare le competenze linguistiche e didattiche dei Docenti di Lingua italiana come Lingua2 e di provvedere al loro aggiornamento.

Articolo 52 Piano di studi del Corso di aggiornamento per Docenti di italiano
Lingua2
1. Il piano di studi del Corso di aggiornamento per Docenti di italiano Lingua2 e' cosi' articolato:
Didattica della lingua
Lingua (composizione, conversazione e traduzione)
Conferenze su temi di cultura italiana e di attualita'
2. Alcune ore del Corso saranno dedicate ad attivita' di tirocinio nelle diverse classi dei Corsi di lingua e cultura italiane della Scuola.

Articolo 53 Finalita' del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana
a stranieri
1. Il Corso e' finalizzato alla preparazione professionale di Docenti di Lingua italiana in Italia e all'estero, ed e' riservato ad allievi italiani.
2. I programmi del Corso possono essere ulteriormente specificati o integrati rispetto al normale piano degli studi definito dal successivo articolo 46 sulla base di apposite convenzioni stipulate dall'Universita' con le varie istituzioni scolastiche e sociali eventualmente interessate allo svolgimento del Corso.
3. Specifiche attivita' di insegnamento linguistico settoriale, di tirocinio per "facilitatori linguistici" e di esercitazioni seminariali per la formazione di formatori possono essere programmate sulla base delle convenzioni di cui al comma precedente.
4. La durata del Corso puo' variare da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi in rapporto all'ampiezza del programma di studio

Articolo 54
Titoli e requisiti per l'ammissione al
Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri
1. Gli aspiranti all'ammissione al Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri dovranno essere in possesso del Diploma di Laurea in discipline umanistiche o di un titolo equipollente in base alle norme in vigore.

Articolo 55 Piano degli studi prove finali e crediti del Corso di perfezionamento
per Docenti di Lingua italiana a stranieri
1. Le tematiche fondamentali del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri sono le seguenti:
- letteratura italiana nella seconda meta' del Novecento
- repertorio linguistico italiano contemporaneo
- l'Italia nella seconda meta' del Novecento
- glottodidattica.
2. Le attivita' applicative del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua italiana a stranieri riguarderanno criteri di selezione e analisi di testi, parlati e scritti, di varia natura funzionale e contestuale, tratti dal comunicare quotidiano, dei settori dei mass-media e delle attivita' professionali, tecnico-scientifiche, sportive; e i criteri di selezione, analisi e uso di materiale esercitativo e di strumenti di supporto per l''attivita' didattica, in rapporto a ciascun livello di insegnamento.
3. Agli allievi che superano le prove finali fissate a conclusione del Corso di perfezionamento per Docenti di Lingua Italiana a Stranieri sono attribuiti 15 o 30 crediti formativi universitari, spendibili presso il Corso di laurea Magistrale di cui all'articolo 22, secondo che la durata del Corso di Perfezionamento sia o no inferiore ai quattro mesi.

Articolo 56 Corsi di perfezionamento per mediatori socio-linguistico-culturali d'area mediterranea (Euromediterranean Master's Degree) e Corsi di
Dottorato di ricerca
1. I Corsi perseguono l'obiettivo di fornire, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modifiche o integrazioni, un'elevata e qualificata formazione, mediante l'internazionalizzazione della programmazione didattica e lo scambio di allievi e di docenti tra i vari Paesi, a quanti si propongono di espletare la propria professione in ambito, culturale e formativo, socio-assistenziale, politico e commerciale, nel contesto delle comunicazioni interculturali e delle relazioni sovranazionali dei popoli europei e del bacino del Mediterraneo.
2. I Corsi sono, di volta in volta, programmati ed attivati sulla base di accordi di cooperazione internazionale con una o piu' Universita' di un Paese europeo o del bacino del Mediterraneo; sono aperti ad un numero determinato di partecipanti per meta' italiani e per meta' provenienti dal Paese cui appartiene l'Universita' partner nell'accordo di cooperazione.
3. I Corsi sono suddivisi in dodici moduli d'insegnamento della durata di cinque giorni ciascuno, per un impegno d'aula di quattro ore giornaliere ed altre quattro ore dedicate alle esercitazioni ed allo studio. A conclusione di ogni Corso sono previsti due stages di perfezionamento all'estero della durata di una settimana ciascuno. Uno dei due stages puo' anche essere tenuto alla fine della prima fase di svolgimento di ciascun Corso.
4. All'Euromediterranean Master's Degree sono riconosciuti sessanta crediti formativi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 7 del D.M. n. 270 del 2004, nonche' gli altri crediti formativi fruibili all'estero sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cooperazione e dagli accordi relativi alla mobilita' internazionale degli studenti.
5. Agli allievi che avranno frequentato regolarmente il corso (con non oltre il 10% di assenze) e che avranno superato l'esame finale, e' rilasciato, a firma congiunta dei Rettori delle Universita' cooperanti e del Coordinatore didattico della Scuola, un Euromediterranean Master's Degree - Diploma di perfezionamento per mediatore socio-linguistico-culturale d'area mediterranea, ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 162 del 1982 e dell'articolo 7 del D.M. n. 270 del 2004 e, come supplemento un certificato che, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi dell'U.E. contenga le principali indicazioni relative allo specifico curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.
6. Per finalita' analoghe a quelle individuate dal primo comma e sulla base di accordi programmatici conclusi alla stregua del secondo comma di quest'articolo possono essere attivati Corsi di Dottorato di Ricerca nel rispetto delle leggi e dei decreti in vigore e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, del correlato Regolamento ministeriale e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 57 Titoli e requisiti d'ammissione all'Euromediterranean Master's Degree
1. I Corsi dell'Euromediterranean Master's Degree sono aperti ad allievi italiani e stranieri che siano in possesso di un diploma di laurea in discipline umanistiche o di un equivalente titolo di studio in base alle norme in vigore e abbiano una conoscenza di base, gli italiani della lingua del Paese cui appartengono i partners universitari dell'accordo di cooperazione, gli stranieri della lingua italiana.

Articolo 58
Piano degli studi dell'Euromediterranean Master's Degree
1. Le tematiche fondamentali dell'Euromediterranean Master's Degree, i cui precisi contenuti programmatici vanno specificati volta per volta in ciascun accordo di cooperazione, riguardano i seguenti ambiti disciplinari:
Discipline sociologiche e psicosociali
Discipline linguistiche italiane e straniere
Discipline della comunicazione pubblica e istituzionale
Discipline economiche e statistiche
Discipline giuridiche
Discipline storico-filosofiche
Discipline politologiche
Discipline demoantropologiche
2. Altre attivita' formative da inserire nei programmi dell'Euromediterranean Master's Degree accanto a quelle connesse alle tematiche fondamentali riguardano:
-Abilita' informatiche e relazionali
-Approfondita conoscenza almeno di una lingua diversa dalla propria
-Esercitazioni pratiche, tirocini, stages.

Articolo 59
Corso per adulti stranieri residenti
1. Il Corso e' riservato ad adulti stranieri forniti di regolare permesso di soggiorno dimoranti nella Regione Calabria.
2. Il Corso e' suddiviso in due livelli. Il primo livello e' rivolto ad adulti che possiedono un'incerta competenza linguistica di base ed e' dedicato allo studio delle strutture linguistiche, alla trattazione di argomenti di cultura e civilta' italiana e alla conversazione. Il secondo livello e' rivolto ad adulti che possiedono una competenza linguistica di base ed e' dedicato all'affinamento delle strutture linguistiche, al perfezionamento della lingua scritta, all'approfondimento di argomenti di cultura e civilta' italiane e alla conversazione.
3. Il Corso si sviluppa per un totale di centoventi ore di lezione, suddivise in sei ore settimanali, per tre giorni la settimana in orari compatibili con gli eventuali impegni di lavoro degli iscritti.

Articolo 60
Strutture didattiche dell'Universita'
1. Le strutture didattiche dell'Universita' sono costituite dalla "Facolta' di Scienze della Formazione d'Area Mediterranea", e dalla connessa "Scuola Superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiane per stranieri".
 
Allegati

----> Vedere immagini da pag. 65 a pag. 60 <----
 
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