Gazzetta n. 260 del 8 novembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 15 ottobre 2007
Rideterminazione delle tariffe di facchinaggio della provincia di Frosinone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
di Frosinone

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, contenente il regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio;
Rilevato che l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica citato attribuisce alle Direzioni provinciali del lavoro (ex U.P.L.M.O.) le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime in precedenza esercitate dalla Commissione di cui all'art. 3 della soppressa legge n. 407 del 3 maggio 1955;
Visto il decreto adottato dal prefetto della provincia di Frosinone in data 13 dicembre 1996, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994;
Preso atto da quanto rappresentato dalle parti sociali a seguito della nota interlocutoria n. 4717 dell'11 giugno 2007;
Ritenuto necessario procedere alla revisione dell'attuale tariffa di facchinaggio fissata con decreto n. 172 del 21 giugno 2005 sulla base dell'aumento del costo della vita e tenuto conto della necessita' di omogeneizzare il valore della tariffa stessa a quella operante nelle province limitrofe (Roma e Latina);
Considerato che non sono pervenute osservazioni da parte delle parti sociali interessate dall'ulteriore informativa effettuata in data 25 settembre 2007 con nota prot. 07187;

Decreta:

1. Tariffa complessiva giornaliera Euro 115,28 ed oraria Euro 14,41 (comprensive della contingenza maturata, degli oneri riflessi, dell'E.D.R. e dei ratei riferiti alla 13ª mensilita', ferie, festivita' e T.F.R sull'E.D.R).
2. Restano fermi i valori delle maggiorazioni attualmente in vigore, per lavoro straordinario (15%), per lavoro notturno e festivo (30%) e per il lavoro festivo infrasettimanale (55%).
3. Le tariffe di cui ai punti 1 e 2 si applicano ai facchini singoli, liberi esercenti, ed ai loro organismi associativi, anche di fatto.
4. Al fine di ovviare ad eventuali distorsioni del mercato di riferimento, le tariffe di cui ai punti 1 e 2 sono da considerarsi come valori inderogabili.
5. Le tariffe sopra indicate avranno validita' biennale, con decorrenza 1° novembre 2007.
Il presente decreto sara' notificato alle organizzazioni sindacali, alle associazioni ed enti interessati e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro.
Frosinone, 15 ottobre 2007

Il direttore provinciale: Necci
 
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