Gazzetta n. 255 del 2 novembre 2007 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
DELIBERAZIONE 29 ottobre 2007
Regolamento in materia di capitale minimo e operativita' all'estero delle SIM nonche' deposito e sub-deposito dei beni della clientela. (Deliberazione n. 1097).

IL GOVERNATORE
DELLA BANCA D'ITALIA
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito «testo unico»). In particolare, visti gli articoli:
6, comma 1, lettera b) del testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare gli obblighi dei soggetti abilitati in materia di modalita' di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela;
19, comma 1, lettera d) del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia determini l'ammontare minimo di capitale per l'esercizio dei servizi e delle attivita' di investimento da parte delle SIM;
22, comma 1 del testo unico, che contiene le disposizioni in materia di separazione patrimoniale degli strumenti finanziari e delle somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti dall'impresa di investimento, dalla SGR, dalla societa' di gestione armonizzata o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario nonche' degli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca, nella prestazione dei servizi di investimento e accessori;
26, comma 2, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, stabilisce le norme di attuazione delle disposizioni comunitarie concernenti le condizioni necessarie e le procedure che devono essere rispettate perche' le SIM possano prestare negli altri Stati comunitari i servizi ammessi al mutuo riconoscimento mediante lo stabilimento di succursali o la libera prestazione di servizi nonche' le condizioni e le procedure per il rilascio alle SIM dell'autorizzazione a prestare negli altri Stati comunitari, le attivita' non ammesse al mutuo riconoscimento e negli Stati extracomunitari i propri servizi;
201, comma 12 del testo unico, che prevede che agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale si applicano gli articoli 6, comma 1, lettera b) e 22 del medesimo testo unico;
Viste le direttive 2004/39/CE del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e 2006/73/CE, del 10 agosto 2006, recante le modalita' di esecuzione della direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda i requisiti di organizzazione, le condizioni di esercizio dell'attivita' delle imprese di investimento e la definizione di taluni termini;
Vista la direttiva 2006/49/CE del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in materia di modalita' di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e delle somme di denaro di pertinenza della clientela;
Visto il Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 in materia di intermediari del mercato mobiliare;
Sentita la CONSOB;
Emana
l'unito Regolamento in materia di:
capitale minimo e operativita' all'estero delle SIM;
modalita' di deposito e sub-deposito delle disponibilita' liquide e degli strumenti finanziari della clientela.
Il Regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 29 ottobre 2007
p. Il Governatore: Finocchiaro
 
Allegato
Art. 1.
Capitale minimo
Il Titolo II, Capitolo 1, del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e' sostituito come segue:
Titolo II
COSTITUZIONE DELLE SIM
E OPERATIVITA' ALL'ESTERO
Capitolo 1
Capitale minimo 1. Premessa.
La dotazione di capitale minima delle SIM e' commisurata alla tipologia di servizio o attivita' di investimento svolti. 2. Fonti normative.
Art. 19, comma 1, lettera d), del testo unico. 3. Definizioni.
Ai fini del presente capitolo si definisce «capitale versato» l'ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale. 4. Disciplina del capitale minimo.
Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono cosi' fissati:
I) 120.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che:
1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilita' liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
2. non assumano rischi in proprio (1).
(1) Configura assunzione di rischi in proprio anche la
prestazione del servizio accessorio di concessione di
finanziamenti agli investitori per consentire loro di
effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari,
nella quale interviene il soggetto che concede il
finanziamento.
Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM;
II) 385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di:
a) collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
b) gestione di portafogli;
c) ricezione e trasmissione di ordini;
a condizione che:
1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilita' liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
2. non assumano rischi in proprio (2).
Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM.
Il medesimo importo e' richiesto anche qualora tali SIM prestino il servizio di consulenza in materia di investimenti;
III) 1 milione di euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi:
a) previsti nei punti I) e II), in mancanza delle condizioni ivi indicate;
b) di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
c) di negoziazione per conto proprio;
d) di esecuzione di ordini per conto dei clienti;
e) di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.
Nelle ipotesi di societa' gia' operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM gia' autorizzate che intendano prestare servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati, si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.
Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro.
Art. 2.
Operativita' all'estero
Il Titolo II, Capitolo 4, del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 e' sostituito come segue:
Capitolo 4
Operativita' all'estero
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale 1. Definizioni.
Ai fini del presente Capitolo si definiscono:
«direttiva», la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004;
(2) Configura assunzione di rischi in proprio anche la
prestazione del servizio accessorio di concessione di
finanziamenti agli investitori per consentire loro di
effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari,
nella quale interviene il soggetto che concede il
finanziamento.
«punto di contatto», l'autorita' competente del paese ospitante designata a svolgere le funzioni di punto di contatto ai sensi dell'art. 56, comma 1, della direttiva;
«servizi ammessi al mutuo riconoscimento», i servizi e le attivita' di cui alle sezioni A e B della tabella allegata al testo unico, autorizzati nello Stato comunitario di origine;
«agente collegato», la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilita' di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
«succursale», una sede che costituisce parte, sprovvista di personalita' giuridica, di una SIM e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attivita' della SIM. E' assimilata alla succursale l'ipotesi in cui la SIM operi all'estero avvalendosi di agenti collegati stabiliti in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;
«prestazione di servizi senza stabilimento», la prestazione di servizi o attivita' di investimento e di servizi accessori nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali. Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attivita' pubblicitaria realizzata nel rispetto dell'art. 32 del testo unico e delle relative disposizioni di attuazione;
«libera prestazione di servizi», lo svolgimento dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalita' della prestazione di servizi senza stabilimento;
«ufficio di rappresentanza», una struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attivita' di studio dei mercati nonche' altre attivita' non riconducibili a quelle normalmente svolte da una SIM. 2. Fonti normative.
La materia e' disciplinata dall'art. 26 del testo unico. 3. Responsabile del procedimento amministrativo.
Responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo e' il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria.
SEZIONE II
Operativita' all'estero delle SIM italiane 1. Stabilimento di succursali in Stati dell'UE.
1.1 Primo insediamento di una succursale.
Condizione necessaria perche' una SIM possa stabilire una propria succursale in un altro Stato comunitario per la prestazione di servizi e attivita' ammessi al mutuo riconoscimento, e' il ricevimento da parte della Banca d'Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato membro dell'UE nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
2) un programma di attivita', nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel Paese ospitante, nonche' l'intenzione di avvalersi di agenti collegati;
3) la struttura organizzativa che assumera' la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi) e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;
4) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in piu' sedi di attivita);
5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.
Entro novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia notifica le informazioni ricevute all'autorita' competente del paese ospitante. Tale comunicazione non da' luogo a un procedimento amministrativo ad istanza di parte ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Qualora la Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della succursale per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa o alla situazione finanziaria, economica o patrimoniale della SIM (3) e, conseguentemente, rifiutare la notifica al punto di contatto del paese ospitante, essa avvia un procedimento amministrativo d'ufficio di divieto che deve concludersi entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione completa di tutti gli elementi necessari e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali cause di sospensione del termine, non oltre novanta giorni da tale data.
La Banca d'Italia comunica altresi' al punto di contatto del paese ospitante precisazioni in ordine al sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell'art. 59 del testo unico che garantisce i diritti dei clienti della succursale.
Dell'avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante e' data comunicazione alla SIM interessata. Tale riferimento e' fornito anche alla Consob.
La SIM puo' stabilire la succursale e iniziare l'operativita' dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorita' competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi sessanta giorni dal momento in cui tale autorita' ha ricevuto la notifica riguardante lo stabilimento della succursale.
La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attivita' della succursale. 1.2 Modifiche delle informazioni comunicate.
La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5) della presente sezione almeno trenta giorni prima di procedere alla modifica.
La Banca d'Italia provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a effettuare la relativa comunicazione al punto di contatto del paese ospitante e ne informa la SIM. 2. Prestazione in altri Stati dell'UE di servizi e attivita' senza stabilimento di succursali.
2.1 Comunicazione preventiva.
La SIM che intende operare per la prima volta in un altro Stato comunitario senza stabilimento di succursali, invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attivita';
2) un programma di attivita' nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel paese ospitante;
3) le modalita' con le quali la SIM intende operare (4).
La comunicazione preventiva e' inviata alla Banca d'Italia almeno trenta giorni prima dell'inizio dell'attivita'.
Entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, completa di tutti gli elementi necessari, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica al punto di contatto del paese ospitante.
Dell'avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante e' data contestuale comunicazione alla SIM interessata. Tale riferimento e' fornito anche alla CONSOB.
2.2 Modifiche delle informazioni comunicate.
La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2) e 3), della presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.
La Banca d'Italia comunica la modifica al punto di contatto del paese ospitante.
(3) Ove la SIM appartenga a un gruppo bancario si tiene
conto anche della situazione tecnico-organizzativa del
gruppo.
(4) La SIM autorizza alla gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione che intende consentire
l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti
insediati in altri Paesi dell'Unione europea, illustra le
soluzioni operative che intende adottare a tal fine. 3.
Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari.
3.1 Richiesta di autorizzazione.
La SIM puo' stabilire succursali in paesi extracomunitari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.
La SIM presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero della SIM;
3) l'attivita' che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumera' la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;
4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in piu' sedi di attivita), dove possono essere richiesti i documenti;
5) i nominativi e un curriculum informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della comunicazione (5). La Banca d'Italia puo' richiedere un parere sull'iniziativa all'autorita' competente del paese estero.
Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la CONSOB e le competenti autorita' dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della CONSOB anche attraverso l'espletamento di controlli in loco;
c) possibilita' di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economia e patrimoniale della SIM (6). Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficolta' che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.
La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell'autorizzazione.
La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'attivita' della succursale e la cessazione dell'attivita' della succursale.
La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.
3.2 Modifiche delle informazioni comunicate.
La SIM comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui al paragrafo 3.1, punti 3), 4) e 5) della presente Sezione.
La SIM puo' dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.
(5) La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui e'
stata consegnata direttamente alla Banca d'italia, ovvero
nel giorno in cui e' ricevuta dalla medesima se e' stata
spedita per raccomandata a.r. Per le ipotesi di sospensione
e interruzione del termine di novanta giorni di cui al par.
1.1. della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento
della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).
(6) Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene
conto anche della situazione tecnico-organizzativa del
gruppo di appartenenza. 4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari.
La SIM puo' operare in un paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.
Le SIM presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:
1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attivita';
2) un programma di attivita' nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
3) le modalita' con le quali la SIM intende operare (7).
La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia puo' richiedere un parere sull'iniziativa all'autorita' competente del paese estero (8).
Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorita' dello stato estero.
La Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari quando non ricorrano le condizioni richiamate al precedente capoverso e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM (9).
La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione. 5. Svolgimento in altri Stati dell'UE di attivita' diverse da quelle
previste dalla direttiva.
Le SIM possono svolgere in altri Stati dell'UE attivita' diverse da quelle previste dalla direttiva con o senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob. Lo svolgimento di tali attivita' e' sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.
Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia e' subordinato alle seguenti condizioni:
a) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorita' dello stato estero;
b) possibilita' di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.
Si applicano:
i paragrafi 3.1 e 3.2 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attivita' con stabilimento di succursali;
il paragrafo 4 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attivita' senza stabilimento.
(7) La SIM autorizzata alla gestione di sistemi
multilaterali di negoziazione che intende consentire
l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti
insediati in altri paesi extracomunitari, illustra le
soluzioni operative che intende adottare per la
realizzazione dell'accesso remoto.
(8) Per le ipotesi di sospensione e interruzione del
termine di novanta giorni di cui al par. 1.1 della presente
Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia
del 27 giugno 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'11 luglio 2006, n. 162).
(9) Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene
conto anche della situazione tecnico-organizzativa del
gruppo di appartenenza. 6. Uffici di rappresentanza
all'estero.
La SIM puo' aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.
L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero e' sottoposta alle procedure previste dall'autorita' competente del paese ospitante.
La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attivita' dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attivita' svolta dallo stesso.
La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'ufficio di rappresentanza.
Art. 3.
Modalita' di deposito e sub-deposito
Dopo il Titolo IV del Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000 «Bilancio d'esercizio» e' aggiunto il seguente:
Titolo V
MODALITA' DI DEPOSITO E SUB-DEPOSITO
DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE E DEGLI STRUMENTI
FINANZIARI DELLA CLIENTELA
SEZIONE I
Disposizioni di carattere generale 1. Premessa.
Il presente Capitolo disciplina gli obblighi degli intermediari relativi al deposito dei beni e al sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela nella prestazione di servizi e attivita' di investimento.
Le soluzioni organizzative e procedurali la cui definizione puntuale e' rimessa agli intermediari devono essere adeguate in relazione al tipo e all'entita' delle attivita' svolte e alla natura della clientela e, piu' in generale, esse devono essere idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, le soluzioni dovranno essere in linea anche con le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari. 2. Fonti normative.
La materia e' disciplinata dagli articoli 6, comma 1, lettera b), 22 e 201, comma 12 del testo unico. 3. Definizioni.
Ai fini del presente Capitolo si definiscono:
«organismi di deposito centralizzato»: la Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attivita' di deposito centralizzato di strumenti finanziari;
«depositari abilitati»: le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilita' liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attivita' di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi;
«fondi del mercato monetario riconosciuti»: si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE ovvero quelli soggetti a vigilanza e autorizzati da un'autorita' di vigilanza a norma del diritto nazionale di uno Stato membro dell'UE e che soddisfino le seguenti condizioni:
a) il loro obiettivo di investimento principale e' quello di mantenere il valore del capitale iniziale investito, maggiorato dei proventi;
b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale, investono esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualita' (10) con una durata residua non superiore a 397 giorni, o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Possono altresi' raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso banche;
c) rappresentano un investimento liquido, prevedendo il rimborso delle quote il giorno stesso della ricezione della richiesta o il giorno successivo;
«intermediari»: le SIM, le SGR autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli, le banche italiane, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario, le imprese di investimento e le banche extracomunitarie con succursali in Italia e gli agenti di cambio; la societa' Poste italiane, Divisione Servizi di Banco Posta autorizzata ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 144 del 14 marzo 2001;
«conto omnibus»: il conto aperto presso un depositario abilitato, intestato all'intermediario, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralita' di clienti,
«beni»: disponibilita' liquide e strumenti finanziari;
«cliente al dettaglio» e «cliente professionale»: il cliente al dettaglio e il cliente professionale come definiti nel TUF e nelle disposizioni di attuazione emanate ai sensi del TUF medesimo. 4. Ambito di applicazione.
Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari che in relazione alla prestazione di servizi o attivita' di investimento ricevono in deposito i beni della clientela ovvero li depositano (disponibilita' liquide) o sub-depositano (strumenti finanziari) presso soggetti terzi ovvero sono abilitati a disporre dei conti di deposito intestati alla clientela.
SEZIONE II
Deposito e Sub-Deposito 1. Evidenze presso l'intermediario e utilizzo dei beni della clientela.
Presso l'intermediario devono essere istituite e conservate apposite evidenze degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti.
Tali evidenze devono essere relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attivita' prestati e indicare i depositari delle disponibilita' liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari.
Le evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestivita', in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse devono essere regolarmente riconciliate anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari ovvero con i beni depositati presso l'intermediario.
Nelle evidenze dell'intermediario devono essere indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.
L'intermediario deve evitare compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli clienti.
(10) Uno strumento del mercato monetario e' considerato
di elevata qualita' se tutte le agenzie di rating
competenti che lo hanno valutato gli hanno assegnato la
valutazione del merito di credito piu' elevata disponibile.
Uno strumento che non sia stato valutato da nessuna Agenzia
di rating competente non e' considerato di elevata
qualita'. Un'agenzia di rating e' considerata competente se
pubblica regolarmente e su base professionale valutazioni
del merito di credito per i fondi del mercato monetario ed
e' una agenzia esterna di valutazione del merito di credito
(ECAI) riconosciuta dalla Banca d'Italia ai sebnsi
dell'art. 81, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE.
Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura dovra' essere prestata affinche' le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto dell'intermediario medesimo. Pertanto, ove le disponibilita' sui conti dei singoli clienti siano insufficienti, l'intermediario non potra' in nessun caso utilizzare le disponibilita' di altri clienti. Resta ferma la possibilita' per l'intermediario di concedere al cliente l'eventuale finanziamento che dovra' essere prontamente rilevato nella contabilita' aziendale necessario per la conclusione delle operazioni.
Gli intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le disponibilita' liquide e gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, salvo consenso dei medesimi. Quest'ultimo, in caso di clienti al dettaglio, dovra' essere espresso in forma scritta.
Nel contratto con clientela al dettaglio devono essere indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonche' la responsabilita' delle parti coinvolte nelle operazioni.
Nel caso in cui gli strumenti finanziari del cliente siano sub-depositati presso terzi in conti omnibus, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio dell'intermediario o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) e' subordinato ad almeno una delle seguenti condizioni:
a) all'acquisizione da parte dell'intermediario del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non e' obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a clienti professionali;
b) all'adozione da parte dell'intermediario di idonee misure volte ad assicurare che gli strumenti finanziari immessi in conti omnibus siano utilizzati secondo le modalita' previste dall'accordo con il cliente (da stipulare per iscritto nel caso di cliente al dettaglio) che ha conferito il consenso.
Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso (11).
Le evidenze dell'intermediario contengono i dati relativi al cliente che ha impartito istruzioni sull'utilizzo degli strumenti finanziari e al numero di strumenti finanziari utilizzati appartenenti ai clienti che abbiano dato il loro consenso, in modo da permettere una corretta ripartizione di eventuali perdite. 2. Deposito delle disponibilita' liquide consegnate all'intermediario.
Le SIM, le SGR, le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di cambio depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilita' liquide ricevute dalla clientela presso una banca o una banca centrale in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli degli intermediari medesimi. Le disponibilita' liquide possono essere anche investite, previo consenso del cliente interessato (da formulare per iscritto nel caso di clientela al dettaglio), in quote di fondi del mercato monetario riconosciuti, intestate all'intermediario, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.
Il contratto con il cliente deve prevedere se le disponibilita' liquide depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario:
retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario;
retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario;
corrisponde interessi in misura difforme rispetto a quella corrisposta dal depositario;
(11) Sul punto, si richiama quanto previsto dal
Regolamento Consob in materia di Intermediari emanato in
attuazione dell'art. 6, comma 2 del testo unico.
non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi.
Gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da separate evidenze accese presso l'intermediario e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle disponibilita' liquide depositate sui conti di proprieta' dell'intermediario.
Il deposito non e' richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare. 3. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela.
Ferma restando la responsabilita' dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di clienti al dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:
organismi di deposito centralizzato;
altri depositari abilitati.
Nelle evidenze presso l'intermediario relative a ciascun cliente devono essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonche' l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalita'. Presso il sub-deposiario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.
I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso l'intermediario depositante. 4. Selezione dei depositari e dei sub-depositari.
L'intermediario seleziona i depositari delle disponibilita' liquide e i sub-depositari degli strumenti finanziari della clientela sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano. L'attivita' svolta dai depositari e sub-depositari va periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l'efficienza e l'affidabilita' del servizio (12).
Se l'intermediario intende effettuare il sub-deposito di strumenti finanziari presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attivita', l'intermediario e' tenuto a sub-depositare i beni presso soggetti regolamentati e vigilati.
L'intermediario puo' sub-depositare gli strumenti finanziari della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attivita' di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:
a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di clienti professionali e questi chiedano per iscritto all'intermediario di sub-depositarli presso quel soggetto; ovvero
b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attivita' di investimento connessi agli stessi impone che essi siano sub-depositati presso un determinato soggetto. 5. Intermediari che non possono detenere beni della clientela.
L'intermediario che non puo' detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilita' liquide della clientela, adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui e' abilitato.
E' coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente:
a) apra, a proprio nome, un conto euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario;
(12) Le disposizioni del primo capoverso del presente
paragrafo non si applicano nel caso di deposito delle
disponibilita' liquide presso banche centrali.
b) fornisca le disponibilita' necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;
c) rilasci all'intermediario una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;
d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione.
Inoltre, la banca presso cui sono accesi i predetti conti dovra' essere impegnata contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione che interessa il conto titoli trovi contropartita nel conto euro e viceversa (13), ad eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito all'intermediario e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti.
Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, l'intermediario provvede a garantire alla banca l'inesistenza di operazioni gia' disposte e in fase di liquidazione.
Resta salva la possibilita' per l'intermediario di adottare schemi operativi diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia. 6. Agenti di cambio.
Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attivita' detengono valori della clientela:
a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalita' dalla stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative ai valori della clientela;
b) incaricano una societa' di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di accertare, con cadenza almeno trimestrale, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolo. A tal fine, la societa' di revisione provvede a riscontrare, anche sulla base degli estratti conto emessi dai depositari o subdepositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico e' inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.
Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilita' liquide e strumenti finanziari della clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo 5. A essi non si applicano le disposizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).
(13) resta ferma la possibilita' di movimentare sun singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (ad esempio, il deposito di margini).
Allegato
BENI DELLA CLIENTELA
DETENUTI DAGLI AGENTI DI CAMBIO
Informazioni da inviare periodicamente alla Banca d'Italia
Servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti: Voce:
1. numero di contratti in essere
2. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
2.a. di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
3. strumenti finanziari di terzi presso terzi
3.a. di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
4. disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
5. disponibilita' liquide di terzi presso terzi
5.a. di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
Servizio di gestione di portafogli:
6. numero di contratti in essere
7. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
7.a. di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
8. strumenti finanziari di terzi presso terzi
8.a. di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
9. disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
10. disponibilita' liquide di terzi presso terzi
10.a. di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
Servizio di ricezione e trasmissione di ordini:
11. numero di contratti in essere
12. strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
13. strumenti finanziari di terzi presso terzi
14. disponibilita' liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
15. disponibilita' liquide di terzi presso terzi
Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti:
a) con riferimento ai clienti depositanti, per i titoli o valori vanno indicati:
la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);
la residenza (nazionale o estera);
b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno indicate:
la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento, ecc.);
la residenza (nazionale o estera);
c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati:
il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.);
la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);
d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di investimento italiane, comunitarie o extracomunitarie, organismi di deposito centralizzati, ecc.).
Art. 4.
Disposizioni finali
Il Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998 in materia di modalita' di deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela e' abrogato.
 
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