Gazzetta n. 243 del 18 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 2007, n. 171
Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»;
Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali e di concertazione - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualita' - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonche' il personale delle Forze armate, con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari, del personale di leva ed ausiliario di leva;
Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalita' di costituzione delle delegazioni di parte pubblica, delle delegazioni sindacali e dei rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza che partecipano alle richiamate procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), per le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza) e per le Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica);
Viste in particolare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere A) e B) e comma 2, ed all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, riguardanti le delegazioni e le procedure negoziali e di concertazione, rispettivamente per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonche' delle Forze armate in precedenza indicate;
Visto lo schema di provvedimento relativo al quadriennio normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006 2007 per il personale non dirigente delle Forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica), concertato - ai sensi delle richiamate disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 - in data 31 luglio 2007 dalla delegazione di parte pubblica e dallo Stato maggiore della Difesa, dalla Sezione COCER Esercito, dalla Sezione COCER Marina e dalla Sezione COCER Aeronautica;
Vista l'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), e l'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007);
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'articolo 7, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo n. 195 del 1995;
Considerato che lo schema di provvedimento per le Forze armate e' stato concertato con le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del Consiglio centrale di rappresentanza e che, pertanto, non sussiste il presupposto per l'attivazione della procedura di dissenso ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2007, con la quale e' stato approvato, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, previa verifica delle compatibilita' finanziarie e in assenza delle osservazioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 7, lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle Forze armate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa;

Decreta:
Art. 1.

Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.



Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo degli articoli 1, 2 e 7 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2
della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure
per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1995, n. 112,
e' il seguente:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo. Il rapporto di impiego del personale
civile e militare con qualifica dirigenziale resta
disciplinato dai rispettivi ordinamenti ai sensi dell'art.
2, comma 4, e delle altre disposizioni del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli
articoli seguenti, si concludono con l'emanazione di
separati decreti del Presidente della Repubblica
concernenti rispettivamente il personale delle Forze di
polizia anche ad ordinamento militare e quello delle Forze
armate.».
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, della
difesa, delle finanze, della giustizia e delle politiche
agricole e forestali o dai Sottosegretari di Stato
rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale,
composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali
rappresentative sul piano nazionale del personale della
Polizia di Stato, del Corpo della polizia penitenziaria e
del Corpo forestale dello Stato, individuate con decreto
del Ministro per la funzione pubblica in conformita' alle
disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di
accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata
tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale;
le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative
forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono
definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e
sindacale, con apposito accordo, recepito, con le procedure
di cui all'art. 7, comma 4 e 11, con decreto del Presidente
della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il
predetto decreto del Ministro per la funzione pubblica
tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER - Sezioni carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di Stato maggiore della
difesa o suoi delegati ed i rappresentanti del Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER - Sezioni Esercito,
Marina ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 7 (Procedimento). - 1. Le procedure per
l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui all'art. 2 sono avviate dal Ministro per la funzione
pubblica almeno quattro mesi prima dei termini di scadenza
previsti dai precedenti decreti. Entro lo stesso termine,
le organizzazioni sindacali del personale delle Forze di
polizia ad ordinamento civile possono presentare proposte e
richieste relative alle materie oggetto delle procedure
stesse. Il COCER Interforze puo' presentare nel termine
predetto, anche separatamente per sezioni Carabinieri,
Guardia di finanza e Forze armate, le relative proposte e
richieste al Ministro per la funzione pubblica, al Ministro
della difesa e, per il Corpo della Guardia di finanza, al
Ministro delle finanze, per il tramite dello Stato maggiore
della difesa o del Comando generale corrispondente.
1-bis. Le procedure di cui all'art. 2 hanno inizio
contemporaneamente e si sviluppano con carattere di
contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sindacale, per
quanto attiene alle Forze di polizia ad ordinamento civile,
e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le Forze di polizia ad
ordinamento militare e al personale delle Forze armate.
2. Al fine di assicurare condizioni di sostanziale
omogeneita', il Ministro per la funzione pubblica, in
qualita' di Presidente delle delegazioni di parte pubblica,
nell'ambito delle procedure di cui ai commi 3, 5 e 7, puo'
convocare, anche congiuntamente, le delegazioni di parte
pubblica, i rappresentanti dello Stato maggiore difesa, dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia
di finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle
organizzazioni sindacali rappresentative sul piano
nazionale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di
cui al medesimo art. 2.
3. Le trattative per la definizione dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia ad ordinamento
civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si svolgono
in riunioni cui partecipano i rappresentanti delle
organizzazioni sindacali legittimate a parteciparvi ai
sensi della citata disposizione e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale.
4. Le organizzazioni sindacali dissenzienti
dall'ipotesi di accordo di cui al comma 3 possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'accordo.
5. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze di polizia ad
ordinamento militare di cui all'art. 2, comma 1, lettera
b), si svolgono in riunioni cui partecipano i delegati dei
Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
della Guardia di finanza e rappresentanti delle rispettive
sezioni COCER e si concludono con la sottoscrizione dello
schema di provvedimento concordato.
6. Le Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 5, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti, le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dei rispettivi Comandi generali.
7. I lavori per la formulazione dello schema di
provvedimento riguardante le Forze armate si svolgono in
riunioni cui partecipano i delegati dello Stato maggiore
della difesa e i rappresentanti del COCER (sezioni
Esercito, Marina e Aeronautica) e si concludono con la
sottoscrizione dello schema di provvedimento concordato.
8. Le Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica del
Consiglio centrale di rappresentanza, entro il termine di
cinque giorni dalla ricezione dello schema di provvedimento
di cui al comma 7, possono trasmettere, ove dissenzienti,
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri
competenti le loro osservazioni in ordine al predetto
schema, per il tramite dello Stato maggiore difesa.
9. Per la formulazione di pareri, richieste ed
osservazioni sui provvedimenti in concertazione, il
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER) si articola e
delibera nei comparti. I comparti interessati sono due e
sono formati rispettivamente dai delegati con rapporto
d'impiego delle Sezioni Esercito, Marina ed Aeronautica, e
dai delegati con rapporto d'impiego delle Sezioni
Carabinieri e Guardia di finanza.
10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e
gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono
corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione
del personale interessato, i costi unitari e gli oneri
riflessi del trattamento economico, nonche' la
quantificazione complessiva della spesa, diretta ed
indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla
contrattazione decentrata, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita' dei predetti atti, prevedendo, altresi', la
possibilita' di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di
sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di
accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono
prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del
Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali
firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei
rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della
difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al
pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge
30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei
costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate
dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento
della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di
statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni
dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i
predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri
aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di
validita' dei decreti del Presidente della Repubblica di
cui al comma 11, in particolare per effetto della
decorrenza dei benefici a regime.
11. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione, verificate le compatibilita'
finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui ai commi 4,
6 e 8, approva l'ipotesi di accordo sindacale riguardante
le Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di
provvedimento riguardanti rispettivamente le Forze di
polizia ad ordinamento militare e le Forze armate, i cui
contenuti sono recepiti con i decreti del Presidente della
Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, per i quali si
prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di
esercizio del controllo preventivo di legittimita' sui
decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
integrativi, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere
trasmesse alla stessa entro quindici giorni.
12. La disciplina emanata con i decreti del Presidente
della Repubblica di cui al comma 11, ha durata quadriennale
per gli aspetti normativi e biennali per quelli
retributivi, a decorrere dai termini di scadenza previsti
dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino
all'entrata in vigore dei decreti successivi.
13. Nel caso in cui l'accordo e le concertazioni di cui
al presente decreto non vengano definiti entro
centocinquanta giorni dall'inizio delle relative procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.».
- Il testo dell'art. 1, comma 184, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2006), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«184. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 108 milioni di euro per l'anno 2006 e
in 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei
Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195. ».
- Il testo dell'art. 1, comma 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27
dicembre 2006, n. 299, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«549. Le risorse previste dall'art. 1, comma 184, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i
miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate
per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e a decorrere
dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di
805 milioni di euro per il personale delle Forze armate e
dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195. In aggiunta a quanto previsto dal
primo periodo e' stanziata, per l'anno 2007, la somma di 40
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la somma di 80
milioni di euro da destinare al trattamento accessorio del
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione
alle speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica, con la prevenzione e la
repressione dei reati, nonche' alle speciali esigenze della
difesa nazionale, anche in relazione agli accresciuti
impegni in campo internazionale.».
- Il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
214, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.».
Nota all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 2, del decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195, si vedano le note alla premessa.



 
Art. 2
Nuovi stipendi

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui Gradi |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro) ===================================================================== Tenente | | | colonnello/maggiore| 150,00 | 11,13 | 23.308,50 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 144,50 | 10,72 | 22.453,86 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 139,00 | 10,31 | 21.599,21 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 133,25 | 9,88 | 20.705,72 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo | | | luogotenente | 139,00 | 10,31 | 21.599,21 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo (con| | | 8 anni nel grado) | 135,50 | 10,05 | 21.055,35 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo | 133,00 | 9,86 | 20.666,87 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 128,00 | 9,49 | 19.889,92 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | ordinario | 124,00 | 9,20 | 19.268,36 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 120,75 | 8,96 | 18.763,34 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | | | capo (con 8 anni | | | nel grado) | 122,50 | 9,09 | 19.035,28 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | | | capo | 120,25 | 8,92 | 18.685,65 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | 116,25 | 8,62 | 18.064,09 --------------------------------------------------------------------- Sergente | 112,25 | 8,33 | 17.442,53 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | capo scelto (con 8 | | | atti nel grado) | 113,50 | 8,42 | 17.636,77 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | capo scelto | 111,50 | 8,27 | 17.325,99 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | capo | 108,00 | 8,01 | 16.782,12 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | scelto | 104,50 | 7,75 | 16.238,26 --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore| 101,25 | 7,51 | 15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui Gradi |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro) ===================================================================== Tenente | | | Colonnello/Maggiore| 150,00 | 16,50 | 23.373,00 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 144,50 | 15,90 | 22.515,99 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 139,00 | 15,29 | 21.658,98 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 133,25 | 14,66 | 20.763,02 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo | | | luogotenente | 139,00 | 15,29 | 21.658,98 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo (con| | | 8 anni nel grado) | 135,50 | 14,91 | 21.113,61 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo | 133,00 | 14,63 | 20.724,06 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 128,00 | 14,08 | 19.944,96 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | ordinario | 124,00 | 13,64 | 19.321,68 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 120,75 | 13,28 | 18.815,27 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | | | capo (con 8 anni | | | nel grado) | 122,50 | 13,48 | 19.087,95 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | | | capo | 120,25 | 13,23 | 18.737,36 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | 116,25 | 12,79 | 18.114,08 --------------------------------------------------------------------- Sergente | 112,25 | 12,35 | 17.490,80 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | capo (con 8 anni | | | nel grado) | 113,50 | 12,49 | 17.685,57 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | capo scelto | 111,50 | 12,27 | 17.373,93 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | capo | 108,00 | 11,88 | 16.828,56 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | selto | 104,50 | 11,49 | 16.283,19 --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore| 101,25 | 11,14 | 15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e' fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

=====================================================================
| |Incrementi mensili | Stipendi annui Gradi |Parametro| lordi (euro) | lordi (euro) ===================================================================== Tenente | | | Colonnello/Maggiore| 150,00 | 127,50 | 24.705,00 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 144,50 | 122,83 | 23.799,15 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 139,00 | 118,15 | 22.893,30 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 133,25 | 113,26 | 21.946,28 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo | | | luogotenente | 139,00 | 118,15 | 22.893,30 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo (con| | | 8 anni nel grado) | 135,50 | 115,18 | 22.316,85 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo | 133,00 | 113,05 | 21.905,10 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 128,00 | 108,80 | 21.081,60 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | | | ordinario | 124,00 | 105,40 | 20.422,80 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 120,75 | 102,64 | 19.887,53 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | | | capo (con 8 anni | | | nel grado | 122,50 | 104,13 | 20.175,75 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | | | capo | 120,25 | 102,21 | 19.805,18 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | 116,25 | 98,81 | 19.146,38 --------------------------------------------------------------------- Sergente | 112,25 | 95,41 | 18.487,58 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | capo scelto (con 8 | | | anni nel grado) | 113,50 | 96,47 | 18.693,45 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | capo scelto | 111,50 | 94,77 | 18.364,05 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | capo | 108,00 | 91,80 | 17.787,60 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | | scelto | 104,50 | 88,82 | 17.211,15 --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore| 101,25 | 86,06 | 16.675,88

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.



Note all'art. 2:
- Il testo dell'art. 1, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302
(Recepimento dello schema di provvedimento per le Forze
armate relativo al biennio economico 2004-2005), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2004, n.
298, supplemento ordinario, e' il seguente:
"3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza della parte economica
disciplinata dal presente decreto, al personale di cui al
comma 1 e' corrisposto, a partire dal mese successivo, un
elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per
cento del tasso di inflazione programmato, applicando ai
parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di
vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta
per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di
essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici
previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica
emanato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto
legislativo n. 195 del 1995.".
- Il testo dell'art. 3, comma 1, del decreto
legislativo 30 maggio 2003, n. 193 (Sistema dei parametri
stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di
polizia e delle Forze armate, a norma dell'art. 7 della
legge 29 marzo 2001, n. 86), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 2003, n. 173, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"Art. 3 (Effetti del sistema dei parametri
stipendiali). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 nello
stipendio basato sul sistema dei parametri confluiscono i
valori stipendiali correlati ai livelli retributivi,
l'indennita' integrativa speciale, gli scatti gerarchici e
aggiuntivi, nonche' gli emolumenti personali indicati nelle
tabelle 3, 4 e 5.".
- La legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle
retribuzioni. Migliorameto del trattamento di quiescenza
del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni
degli istituti di previdenza), e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 7 maggio 1976, n. 120.
- Il testo dell'art. 2, comma 10 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), pubblicata nelle Gazzetta
Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'art.
15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in materia di
assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del
Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'art. 15,
comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.".



 
Art. 3.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.



Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 82 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
gennaio 1957, n. 22, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 82 (Assegno alimentare). - All'impiegato sospeso
e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore
alla meta' dello stipendio, oltre gli assegni per carichi
di famiglia.».
- Il testo dell'art. 172, della legge 11 luglio 1980,
n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale
civile e militare dello Stato) pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
e' il seguente:
«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione
del nuovo trattamento economico). - Gli uffici che
liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al
pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via
provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti
formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla
base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli
uffici presso cui presta servizio il personale interessato
relative agli elementi necessari per la determinazione del
trattamento stesso.».
- Il testo dell'art. 3, comma 6, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 302 del 2004, e' il
seguente:
«6. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui
all'art. 2 non hanno effetto sulla determinazione delle
misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le
misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario
restano quelle fissate dall'art. 4, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
riportate nella seguente tabella:

----> Vedere a pag. 42 <----



 
Art. 4
Importo aggiuntivo pensionabile

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

=====================================================================
| Incrementi mensili | Valori mensili lordi Gradi | lordi (euro) | (euro) ===================================================================== Tenente colonnello | 5,58 | 259,08 --------------------------------------------------------------------- Maggiore | 5,58 | 259,08 --------------------------------------------------------------------- Capitano | 5,53 | 256,93 --------------------------------------------------------------------- Tenente | 5,48 | 254,68 --------------------------------------------------------------------- Sottotenente | 5,30 | 246,00 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo | | luogotenente | 5,41 | 251,41 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo (con 8 | | anni nel grado) | 5,41 | 251,41 --------------------------------------------------------------------- 1° Maresciallo | 5,41 | 251,41 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo capo | 5,28 | 245,38 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo ordinario | 5,19 | 240,99 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo | 5,25 | 236,85 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| | (con 8 anni nel grado)| 6,40 | 240,10 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore capo| 6,40 | 240,10 --------------------------------------------------------------------- Sergente maggiore | 5,55 | 234,95 --------------------------------------------------------------------- Sergente | 5,18 | 231,38 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto (con 8 anni nel| | grado) | 6,40 | 232,60 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | | scelto | 6,40 | 232,60 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore capo | 5,18 | 231,38 --------------------------------------------------------------------- Caporal maggiore | | scelto | 5,12 | 230,62 --------------------------------------------------------------------- 1° Caporal maggiore | 5,12 | 223,82



Nota all'art. 4:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile
2006, n. 221 (Recepimento del provvedimento di
concertazione integrativo per il personale non dirigente
delle Forze armate, relativo al biennio economico
2004-2005), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
28 giugno 2006, n. 148.



 
Art. 5
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, le risorse derivanti da: a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti
dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per
promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per
il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009,
individuata con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore
della Difesa, dei fondi previsti dall'articolo 9, comma 9, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di
euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attivita' di
funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttivita' collettiva al fine
del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e previa informazione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, alle rappresentanze militari centrali, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonche' le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 43, comma 7 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
30 dicembre 1997, n. 320, supplemento ordinario, e' il
seguente:
"7. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le
risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate
all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
modalita' determinate con decreto del presidente del
consiglio dei ministri, su proposta dei ministri
interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il
personale del "comparto ministeri", ad incrementare le
somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art.
2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.".
- Il testo dell'art. 9, comma 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163
(Recepimento dello schema di concertazione per le Forze
armate relativo al quadriennio normativa 2002-2005 ed al
biennio economico 2002-2003), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 2002, n. 178, supplemento ordinario, e'
il seguente:
"9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.".
- Il testo dell'art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 (Recepimento del
provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo
al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico
1998-1999), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 agosto
1999, n. 180, supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 15 (Informazione). - 1. L'Amministrazione informa
preventivamente i COCER in ordine:
a) alle emanande disposizioni applicative che si
riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai sensi
del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;
b) ai criteri e alle modalita' di individuazione dei
destinatari per l'utilizzazione delle risorse aggiuntive di
cui all'art. 8 da parte dell'Amministrazione.
2. I COCER formulano per iscritto pareri preliminari e
proposte sulle disposizioni applicative riguardanti le
materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere a) e b),
entro venti giorni dal1a data di ricezione della
comunicazione.
3. Ai fini del comma 2 i COCER possono richiedere
riunioni informative preliminari, anche di carattere
tecnico, che hanno inizio entro 48 ore dalla data di
ricezione della comunicazione e si concludono nel termine
di venticinque giorni, ovvero entro un termine piu' breve
per motivi di urgenza.
4. Dell'esito degli incontri e' redatto verbale dal
quale risultano le posizioni comuni o le eventuali
divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze del
personale. In caso di divergenza, i COCER possono
trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni
al Ministro della difesa, ai sensi dell'art. 19, quarto
comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382. Durante il
periodo in cui si svolge l'informazione preventiva
l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.
Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di
motivata urgenza, Amministrazione assume autonome
determinazioni definitive.
5. Dopo il comma 4 dell'art. 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e'
inserito il seguente comma: "4-bis. Nel periodo
intercorrente fra l'avvio e la conclusione dei lavori di
cui all'art. 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, le Sezioni COCER sono autorizzate dai Capi di Stato
Maggiore di ciascuna Forza Armata a convocare, per una o
piu' volte, delegazioni dei COIR al fine di aggiornarle
sull'andamento dei lavori stessi.".



 
Art. 6.

Indennita' operative

1. Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennita' di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
2. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale di cui all'articolo 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, e' attribuita l'indennita' mensile prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, cosi' come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n. 78. Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.».
3. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base.
4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 5, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 e' elevata al 120 per cento.
5. Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennita' supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, compete un'indennita' supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00.
6. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se impiegato, per finalita' delle Forze Speciali ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attivita' tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unita' operative delle Forze armate nonche' presso altre amministrazioni.
7. L'indennita' di cui al comma 5 e' cumulabile con le indennita' di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge
23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della legge 5 maggio
1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del
personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
28 marzo 1983, n. 85, e' il seguente:
«Art. 10 (Indennita' supplementare di comando navale,
di mancato alloggio e di fuori sede). - 1. Agli ufficiali e
sottufficiali dell'esercito, della marina e
dell'aeronautica quando in comando di singole unita' o
gruppi di unita' navali spetta, per il periodo di
percezione dell'indennita' di cui all'art. 4, una
indennita' supplementare mensile di comando navale nella
misura del 30 per cento dell'indennita' di impiego
operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita'
di servizio militare dalla annessa tabella i, escluse le
maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta
tabella.
2. L'indennita' di cui al comma precedente spetta
altresi' agli ufficiali e sottufficiali dello esercito,
della marina e dell'aeronautica titolari di comando che
abbiano funzioni e responsabilita' corrispondenti. i
destinatari della predetta indennita' saranno determinati,
su proposta del Capo di Stato Maggiore della difesa con
decreto del ministro della difesa da emanare di concerto
con il Ministro del tesoro.».
- Il testo dell'art. 18 della legge 5 maggio 1976, n.
187 (Riordinamento di indennita' ed altri provvedimenti per
le Forze armate), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 maggio 1976, n. 122, e' il seguente:
«Art. 18 (Determinazione dell'entita' massima del
personale destinatario delle norme contenute nel titolo I
della presente legge). - Con decreto del Ministro della
difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della
Difesa, sono annualmente determinati, in relazione alle
prevedibili esigenze di ciascuna Forza armata, i
contingenti massimi del personale destinatario delle norme
di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, esclusi i
reparti incursori e subacquei, 9, primo comma, 12, escluso
il settimo comma, e 15.
Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente
legge il Ministro della difesa, in riferimento alla
attuazione dei programmi di ristrutturazione delle Forze
armate, trasmettera' al Parlamento una relazione sullo
stato di attuazione della presente legge, nonche' sui
criteri ed i contenuti della revisione del sistema di
indennita' di cui al titolo I.».
- Il testo dell'art. 4, commi 2 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360
(Recepimento del provvedimento di concertazione del
18 aprile 1996, riguardante il biennio 1996-1997, per gli
aspetti retributivi, per il personale non dirigente delle
Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica), a seguito del
provvedimento di concertazione, sottoscritto il 20 luglio
1995 e recepito con decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 1995, n. 394, relativo al quadriennio 1994-1997,
per gli aspetti normativi, ed al biennio 1994-1995, per gli
aspetti retributivi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
10 luglio 1996, n. 160, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, per il personale
di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i
reparti e le unita' di campagna appresso indicati,
impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento
nazionali ed internazionali:
brigate;
reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e
logistici);
battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli
logistici);
forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
reparti bonifica ordigni esplosivi,
le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3
della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate
a 135 e, cosi' riderterminate, non sono cumulabili con
l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui
all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con
decreto del ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato Maggiore della difesa, di concerto con il ministro
del tesoro sono annualmente determinati i contingenti
massimi del personale destinatario della misura sopra
prevista.».
«5. A decorrere dal 1° gennaio 1996, il premio di
disattivazione previsto dalla legge 29 maggio 1985, n. 294,
e' rideterminato in lire 200.000 giornaliere.».
- Il testo dell'art. 3, comma 1, della citata legge n.
78 del 1983, e' il seguente:
«Art. 3 (Indennita' d'impiego operativo per reparti di
campagna). - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica in servizio
presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di
campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di
impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella
stabilita dal primo comma dell'art. 2, rispettivamente per
l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della
stessa anzianita' di servizio militare, escluse le
maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di
volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (it);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie
costiere;
unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non
inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di
impiego operativo di campagna.».
- Il testo dell'art. 5, commi 7 e 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' il
seguente:
«7. A decorrere dal 1° luglio 2002 al personale
militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in
servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole
spetta l'indennita' mensile di impiego operativo prevista
dall'art. 3 della legge sulle indennita' operative nella
misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al
comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego
operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue
spettanti ai sensi del comma 4.».
«12. A decorrere dal 1° luglio 2002 la misura
percentuale prevista nella colonna I della tabella III
allegata alla legge sulle indennita' operative e all'art.
4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e'
elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego
operativo di base.».
- Il testo degli articoli 8 e 9, secondo comma, della
citata legge n. 78 del 1983, e' il seguente:
«Art. 8 (Indennita' supplementare di marcia e prontezza
operativa). - Agli ufficiali e ai sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo,
in drappelli di almeno dieci uomini compresi i militari di
truppa, fori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata
di almeno otto ore, spetta l'indennita' supplementare di
marcia nella misura mensile del 180 per cento
dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione
al grado e alla anzianita' di servizio militare
dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate
alle note a) e b) della predetta tabella.
Agli allievi delle accademie militari, agli allievi
ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai
graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o
raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica le indennita' di cui ai commi
precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire
90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di
leva delle predette forze armate nella misura mensile di
lire 60.000.».
«Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina,
dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto
militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio
presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri
e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita'
supplementare mensile nella misura del 180 per cento della
indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al
grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa
tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a)
e b) della predetta tabella. la stessa indennita'
supplementare spetta anche agli ufficiali e ai
sottufficiali dello esercito, della marina e
dell'aeronautica in servizio presso i predetti reparti,
centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di
incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore,
limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad
operazioni ed esercitazioni.».



 
Art. 7.

Trattamento di missione

1. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima localita', previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' elevato a trecentosessantacinque giorni.
2. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
3. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, puo' preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfettaria di Euro 110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfettario non puo' essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfettaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative e' corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfettaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a quindici giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attivita' di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unita' di personale.
5. Al personale in trasferta che dichiari di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
6. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilita' dell'amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale e' corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.



Note all'art. 7:
- Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge
26 luglio 1978, n. 417 (Adeguamento del trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti
statali), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
1978, n. 219, e' il seguente:
«Il trattamento previsto dal primo comma del presente
articolo cessa dopo i primi duecentoquaranta giorni di
missione continuativa nella medesima localita'.».
- Il testo dell'art. 6, comma 4, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 225 del 1999, e' il
seguente:
«4. In caso di missioni di durata superiore a trenta
giorni connesse con particolari attivita' di servizio di
carattere operativo che coinvolgono piu' unit di personale,
l'Amministrazione ove lo ritenga piu' conveniente e
comunque con costi non superiori al rimborso medio delle
spese di pernottamento degli eventi fruiti, ha facolta' di
locare, con oneri, compressi quelli per gestione e consumi,
a carico dei relativi capitoli, appartamenti ammobiliati da
reperire sul libero mercato da concedere al personale
interessato in luogo della sistemazione alberghiera e con
riduzione del trattamento di missione per fruizione di
alloggio gratuito secondo le normative in vigore. Al
predetto personale le spese per vitto sono rimborsati
secondo le disposizioni vigenti.».
- Il testo dell'art. 7, comma 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e' il
seguente:
«5. La maggiorazione dell'indennita' oraria di
missione, prevista dall'art. 6, comma 3, secondo
quadriennio normativo Forze armate e' rideterminata in euro
6,00 per ogni ora.».



 
Art. 8.

Trattamento economico di trasferimento

1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'articolo 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.



Nota all'art. 8:
- Il testo dell'art. 19, ottavo comma della legge
18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di missione
e di trasferimento dei dipendenti statali), pubblicata nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre
1973, n. 333, e' il seguente:
«Ove il trasporto dei mobili e delle masserizie sia
compiuto con mezzi forniti gratuitamente
dall'amministrazione, al dipendente trasferito non compete
alcuna indennita' chilometrica.».



 
Art. 9.

Compenso forfettario di impiego e di guardia

1. Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di guardia, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 1 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.
2. Il compenso di cui al precedente comma 1 e' corrisposto, in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al recupero delle festivita' o della giornata non lavorativa, qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.
3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfettario di impiego, istituito con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, e' attribuito, con le stesse modalita' previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.
5. Le esercitazioni, le operazioni e le attivita' di cui al precedente comma 3 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.
6. Le risorse destinate ai compensi di cui al presente articolo sono ripartite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.



Note all'art. 9:
- Il testo dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 9 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, e' il seguente:
«2. I servizi armati e non, effettuati oltre il normale
orario di lavoro, danno titolo alla concessione del
recupero compensativo nella misura pari alla durata del
servizio prestato, oltre al recupero della festivita' o
della giornata non lavorativa qualora effettuati nelle
predette giornate.».
«Art. 9 (Compensi forfettari di guardia e di impiego).
- 1. Per l'anno 2002 il compenso per alta valenza operativa
continua ad essere corrisposto secondo le modalita' di cui
all'art. 8 del secondo quadriennio normativo Forze armate,
come integrato dall'art. 9 del biennio economico Forze
armate 2000-2001, e all'art. 29, comma 4, del decreto
legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. Le risorse destinate al compenso di cui al comma 1
sono integrate dalla quota di pertinenza dello stanziamento
di cui all'art. 16 della legge finanziaria 2002. In
relazione alle predette risorse il periodo di fruizione
puo' essere elevato fino ad un massimo di 120 giorni.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2003 al personale
impiegato nei servizi armati e non di durata pari o
superiori alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze
funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non
possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'art. 11
comma 2, e' corrisposto un compenso forfettario di guardia
nelle misure giornaliere riportate nell'allegata tabella 2
per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di
lavoro giornaliero.
4. Il compenso di cui al comma 3 e' corrisposto in
aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e
al recupero della festivita' o della giornata non
lavorativa qualora il servizio sia stato effettuato nelle
predette giornate.
5. Per servizi, armati e non, si intendono i servizi
presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento
non richiedono specifiche professionalita' da parte del
personale.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2003 in attuazione
all'art. 3 della legge 29 marzo 2001, n. 86, e' istituito
il compenso forfettario d'impiego nelle misure giornaliere
riportate nell'allegata tabella 3 da corrispondere in
sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro.
7. Il compenso di cui al comma 6 e' corrisposto al
personale impegnato in esercitazioni od in operazioni
militari, caratterizzate da particolari condizioni di
impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario
di lavoro, che si protraggono senza soluzione di
continuita' per almeno quarantotto ore con l'obbligo di
rimanere disponibili nell'ambito dell'unita' operativa o
nell'area di esercitazione.
8. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 7
sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze
dai Capi di Stato Maggiore di Forza armata, informandone il
Capo di Stato Maggiore della Difesa.
9. Agli oneri derivanti dall'attribuzione dei compensi
di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando le risorse
di cui ai commi 1 e 2, che annualmente sono ripartite con
decretazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.
10. Dal 1° gennaio 2003 e' abrogato l'art. 8 del
secondo quadriennio normativo Forze armate, come integrato
dall'art. 9 del biennio economico Forze armate 2000-2001 ed
e' disapplicato l'art. 29, comma 4, del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215.».
- Il testo dell'art. 12-ter del decreto legislativo
8 maggio 2001, n. 215 (Disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14
novembre 2000, n. 331), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 giugno 2001, n. 133, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«Art. 12-ter. - A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con
effetto dall'entrata in vigore del provvedimento di
concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio
normativo 2006-2009, ai volontari in ferma prefissata
quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle
risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di
spesa, i compensi di cui all'art. 9, commi 3, 4, 5, 6, 7 e
8, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno
2002, n. 163, e successive modificazioni e integrazioni,
nei limiti e con le modalita' dallo stesso stabiliti, in
misura fino al 70 per cento dell'importo previsto per il
grado di 1 caporal maggiore e gradi corrispondenti.».



 
Art. 10.

Premio di disattivazione per artificieri

1. Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorita' prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifizi pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 1 della legge 29 maggio 1985, n.
294 (Istituzione di un premio di disattivazione per i
militari delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato,
per il personale specializzato della Polizia di Stato e per
gli operai artificieri della Difesa impiegati in attivita'
di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni
esplosivi), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 giugno
1985, n. 146, e' il seguente:
«Art. 1. - Al personale militare specializzato delle
forze armate e dei corpi armati dello stato, al personale
specializzato della polizia di stato e agli operai
artificieri della difesa chiamati dall'autorita'
prefettizia o dalle autorita' locali di pubblica sicurezza
a rimuovere, disinnescare o distruggere ordigni esplosivi,
nel quadro di attivita' antisabotaggio o antiterrorismo,
ovvero impiegati in operazioni di disinnesco o
neutralizzazione e successivo brillamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, compete un premio di
disattivazione di lire 50.000 per ogni giornata in cui
esplicano effettive operazioni di rimozione o di disinnesco
o di distruzione di ordigni esplosivi che presentino un
reale rischio, con esclusione pertanto delle giornate
dedicate ad attivita' di ricerca o preparatoria.
Il premio di cui al precedente comma non e' cumulabile
con l'indennita' di rischio connesso con la manipolazione
di esplosivi prevista dal regolamento di attuazione
dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, approvato
con decreto del presidente della repubblica 5 maggio 1975,
n. 146, con le indennita' di cui al decreto legislativo
luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, e con altre
indennita' corrisposte allo stesso titolo.
Le modalita' per la puntuale ed omogenea applicazione
delle norme contenute nei commi precedenti saranno
precisate, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in specifiche istruzioni emanate dal
Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro
dell'interno.».
- Per il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 360 del 1996, si vedano le
note all'art. 6.



 
Art. 11.

Licenza ordinaria

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
4. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.



Note all'art. 11:
- Il testo dell'art. 11, commi 1 e 2 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, e'
il seguente:
«Art. 11 (Licenza ordinaria). - 1. La disciplina
dell'art. 14, comma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 395 del 1995 e' estesa al personale militare
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
2. Al pagamento sostitutivo, oltre che nei casi
previsti dal comma 1, si procede anche quando la licenza
ordinaria non sia stata fruita per decesso o per cessazione
dal servizio per infermita'.».
- Il testo dell'art. 14, comma 5, della citata legge
28 luglio 1999, n. 266, e' il seguente:
«5. Il personale delle Forze armate, incluso quello
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di
finanza, giudicato non idoneo al servizio militare
incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di
servizio, transita nelle qualifiche funzionali del
personale civile del Ministero della difesa e, per la
Guardia di finanza, del personale civile del Ministero
delle finanze, secondo modalita' e procedure analoghe a
quelle previste dal decreto del Presidente della Repubblica
24 aprile 1982, n. 339, da definire con decreto dei
Ministri interessati, da emanare di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
per la funzione pubblica.».
- Il testo dell'art. 12, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394
(Recepimento del provvedimento di concertazione del 20
luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate
(Esercito, Marina e Aeronautica), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 settembre 1995, n. 222, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«2. La durata della licenza ordinaria e' di 32 giorni
lavorativi. per il personale con oltre 15 anni di servizio
e per quello con oltre 25 anni di servizio la durata della
licenza ordinaria e' rispettivamente di trentasette e di
quarantacinque giorni lavorativi. La durata della licenza
ordinaria per i primi 3 anni di servizio e' di trenta
giorni lavorativi, con esclusione del personale che
frequenta i corsi di formazione, per il quale continua ad
applicarsi la disciplina prevista dai rispettivi
ordinamenti. al personale in servizio all'estero o presso
organismi internazionali (con sede in Italia o all'estero),
contingenti ONU compresi, competono le licenze previste
dalle leggi che ne disciplinano l'impiego da accordi
internazionali, ovvero da norme proprie dell'organismo
accettate dall'autorita' nazionale.».



 
Art. 12.

Licenza straordinaria e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennita' per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.
2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.
3. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennita' previste per la giornata lavorativa.



Note all'art. 12:
- Il testo dell'art. 3, comma 39, della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre
1993, n. 303, supplemento ordinario. Le disposizioni
contenute nel decreto-legge 22 novembre 1993, n. 469, non
convertito in legge, sono state inserite in parte nella
presente legge e in parte nella legge 24 dicembre 1993, n.
538, e' il seguente:
«39. Il primo comma dell'art. 40 del citato testo unico
approvato con decreto del presidente della repubblica
10 gennaio 1957, n. 3, e' sostituito dal seguente: «per il
primo giorno di ogni periodo ininterrotto di congedo
straordinario spettano al pubblico dipendente tutti gli
assegni, ridotti di un terzo, escluse le indennita' per
servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni
di lavoro straordinario. durante il periodo di congedo
ordinario e straordinario, esclusi i giorni di cui al
periodo precedente, spettano al pubblico dipendente tutti
gli assegni escluse le indennita' per servizi e funzioni di
carattere speciale e per prestazioni di lavoro
straordinario.».
- Per il testo dell'art. 14, comma 5, della legge
28 luglio 1999, n. 266, si vedano le note all'art. 11.



 
Art. 13.

Terapie salvavita

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.
2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'idonea articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.
 
Art. 14.

Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:
a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di eta';
b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di eta' del figlio;
d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per piu' di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di eta' inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;
e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) possibilita' per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di eta', di frequentare il corso di formazione presso la scuola piu' vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;
g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.
2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Note all'art. 14:
- Il testo degli articoli 39 e 40 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della legge 8 marzo 2000, n. 53), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 26 aprile 2001, n. 96, supplemento ordinario, e'
il seguente:
«Art. 39 (Riposi giornalieri della madre) (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, art. 10). - 1. Il datore di
lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il
primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo,
anche cumulabili durante la giornata. Il riposo e' uno solo
quando l'orario giornaliero di lavoro e' inferiore a sei
ore.
2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la
durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.
Essi comportano il diritto della donna ad uscire
dall'azienda.
3. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando
la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura
idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unita'
produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.».
«Art. 40 (Riposi giornalieri del padre) (legge
9 dicembre 1977, n. 903, art. 6-ter). - 1. I periodi di
riposo di cui all'art. 39 sono riconosciuti al padre
lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo
padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente
che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice
dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermita' della
madre.»
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario.



 
Art. 15.

Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, e' concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.



Note all'art. 15:
- Il testo degli articoli 34 e 32 del citato decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
«Art. 34 (Trattamento economico e normativo) (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi 2 e 4, e 7,
comma 5). - 1. Per i periodi di congedo parentale di cui
all'art. 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e' dovuta fino
al terzo anno di vita del bambino, un'indennita' pari al 30
per cento della retribuzione, per un periodo massimo
complessivo tra i genitori di sei mesi.
L'indennita' e' calcolata secondo quanto previsto
all'art. 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso.
2. Si applica il comma 1 per tutto il periodo di
prolungamento del congedo di cui all'art. 33.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'art.
32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 e'
dovuta un'indennita' pari al 30 per cento della
retribuzione, a condizione che il reddito individuale
dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del
trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo i
criteri previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
4. L'indennita' e' corrisposta con le modalita' di cui
all'art. 22, comma 2.
5. I periodi di congedo parentale sono computati
nell'anzianita' di servizio, esclusi gli effetti relativi
alle ferie e alla tredicesima mensilita' o alla gratifica
natalizia.
6. Si applica quanto previsto all'art. 22, commi 4, 6 e
7.».
«Art. 32 (Congedo parentale) (legge 30 dicembre 1971,
n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3). - 1.
Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun
genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le
modalita' stabilite dal presente art. . I relativi congedi
parentali dei genitori non possono complessivamente
eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto
del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di
astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
congedo di maternita' di cui al Capo III, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per
un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei
mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo
dei congedi parentali dei genitori e' elevato a undici
mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al
comma 1, il genitore e' tenuto, salvo casi di oggettiva
impossibilita', a preavvisare il datore di lavoro secondo
le modalita' e i criteri definiti dai contratti collettivi,
e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a
quindici giorni.
4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente
anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
- Il testo dell'art. 13 del citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, e' il
seguente:
«Art. 13 (Licenze straordinarie). - 1. Per il personale
di cui all'art. 1, comma 1, la licenza straordinaria e'
disciplinata dalla normativa prevista dall'art. 3 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, come interpretato,
modificato ed integrato dall'art. 22, commi 22 e 23, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. In occasione di trasferimento del personale, per le
esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso
la nuova sede di servizio, l'amministrazione concede una
licenza straordinaria speciale nelle durate di seguito
specificate:
a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20
per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno 10 anni di servizio; giorni 10 per il personale
senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio;
b) trasferimento per il personale destinato a
prestare o che rientri dal servizio all'estero: giorni 30
al personale ammogliato o con famiglia a carico o con
almeno 10 anni di servizio; giorni 20 al personale senza
famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio.
3. Per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la
licenza breve e' soppressa.
4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano quando
l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita' o lesioni
dipendenti da causa di servizio o comunque riportate per
fatti di servizio.
5. Le norme di cui al presente art. si applicano dal
1° gennaio 1996. per la connessa disciplina di ordine
procedurale continuano ad applicarsi le disposizioni
previste dalle norme vigenti in materia per il personale
militare, e successive modificazioni ed integrazioni.».
- Il testo degli articoli 47, 36 e 37 del citato
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e' il seguente:
«Art. 47 (Congedo per la malattia del figlio) (legge
30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1 comma 4, 7, comma 4,
e 30, comma 5). - 1. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto di astenersi dal lavoro per periodi
corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di eta' non
superiore a tre anni.
2. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresi'
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di eta' compresa fra i tre e gli otto anni.
3. Per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 il
genitore deve presentare il certificato di malattia
rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario
nazionale o con esso convenzionato.
4. La malattia del bambino che dia luogo a ricovero
ospedaliero interrompe, a richiesta del genitore, il
decorso delle ferie in godimento per i periodi di cui ai
commi 1 e 2.
5. Ai congedi di cui al presente art. non si applicano
le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
6. Il congedo spetta al genitore richiedente anche
qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.».
«Art. 36 (Adozioni e affidamenti) (legge 9 dicembre
1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5 febbraio 1992, n.
104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53, art. 3,
comma 5). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo
spetta anche per le adozioni e gli affidamenti.
2. Il limite di eta', di cui all'art. 34, comma 1, e'
elevato a sei anni. In ogni caso, il congedo parentale puo'
essere fruito nei primi tre anni dall'ingresso del minore
nel nucleo familiare.
3. Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
il minore abbia un'eta' compresa fra i sei e i dodici anni,
il congedo parentale e' fruito nei primi tre anni
dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.».
«Art. 37 (Adozioni e affidamenti preadottivi
internazionali) (legge 9 dicembre 1977, n. 903, art. 6,
comma 2; legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 31, comma 3,
lettera n) e 39-quater, lettera b). - 1. In caso di
adozione e di affidamento preadottivo internazionali si
applicano le disposizioni dell'art. 36.
2. L'Ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di
curare la procedura di adozione certifica la durata del
congedo parentale.».
- Gli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, fanno parte del Capo VI - Riposi,
permessi e congedi.



 
Art. 16.

Diritto allo studio

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonche' agli esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non puo' comunque essere impiegato in servizio.



Nota all'art. 16:
- Il testo dell'art. 78 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 (Approvazione del
regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre
1985, n. 305, e' il seguente:
«Art. 78 (Diritto allo studio). - L'amministrazione
della pubblica sicurezza favorisce la aspirazione del
personale che intende conseguire un titolo di studio di
scuola media superiore o universitario o partecipare a
corsi di specializzazione post universitari o ad altri
corsi istituiti presso le scuole pubbliche o parificate
nella stessa sede di servizio.
A tal fine, oltre ai normali periodi di congedo
straordinario per esami, e' concesso un periodo annuale
complessivo di 150 ore da dedicare alla frequenza dei corsi
stessi.
Tale periodo viene detratto dall'orario normale di
servizio, secondo le esigenze prospettate dall'interessato
almeno due giorni prima al proprio capo ufficio, e la
richiesta deve essere accolta ove non ostino impellenti ed
inderogabili esigenze di servizio.
Lo interessato dovra' dimostrare, attraverso idonea
documentazione, di avere frequentato il corso di studi per
il quale ha richiesto il beneficio, che e' suscettibile di
revoca in caso di abuso, con decurtazione del periodo gia'
fruito dal congedo ordinario dello anno in corso o
dell'anno successivo.».



 
Art. 17.

Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di Euro 2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.



Note all'art. 17:
- Il testo dell'art. 32 della legge 22 maggio 1975, n.
152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1975, n. 136,
e' il seguente:
«Art. 32. - Nei procedimenti a carico di ufficiali o
agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria o dei
militari in servizio di pubblica sicurezza per fatti
compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di
altro mezzo di coazione fisica,la difesa puo' essere
assunta a richiesta dell'interessato dalla avvocatura dello
stato o da libero professionista di fiducia
dell'interessato medesimo.
In questo secondo caso le spese di difesa sono a carico
del ministero dell'interno salva rivalsa se vi e'
responsabilita' dell'imputato per fatto doloso.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano a
favore di qualsiasi persona che,legalmente richiesta
dall'appartenente alle forze di polizia,gli presti
assistenza.».
- Il testo dell'art. 18 del decreto 25 marzo 1997, n.
67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71, e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135 (Gazzetta Ufficiale 24 maggio 1997,
n. 119), e' il seguente:
«Art. 18 (Rimborso delle spese di patrocinio legale). -
1. le spese legali relative a giudizi per responsabilita'
civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di
dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di
fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o
con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con
sentenza o provvedimento che escluda la loro
responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui
dall'avvocatura dello stato. le amministrazioni
interessate, sentita l'avvocatura dello stato, possono
concedere anticipazioni del rimborso, salva la ripetizione
nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
art. , valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 3 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capi-tolo 6856 dello stato di previsione del ministero del
tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del
tesoro.».



 
Art. 18.

Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformita' applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.
2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.



Nota all'art. 18:
- Il testo degli articoli 2 e 1 del citato decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e' il seguente:
«Art. 2 (Provvedimenti). - 1. Il decreto del Presidente
della Repubblica di cui all'art. 1, comma 2, concernente il
personale delle Forze di polizia e' emanato:
A) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato), a seguito di
accordo sindacale stipulato da una delegazione di parte
pubblica composta dal Ministro per la funzione pubblica,
che la presiede, e dai Ministri dell'interno, del tesoro,
della difesa, delle finanze, della giustizia e delle
politiche agricole e forestali o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle organizzazioni
sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale
della Polizia di Stato, del Corpo della polizia
penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato individuate
con decreto del Ministro per la funzione pubblica in
conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico
impiego in materia di accertamento della rappresentativita'
sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo e
del dato elettorale; le modalita' di espressione di
quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro
attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di
parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito,
con le procedure di cui all'art. 7, commi 4 e 11, con
decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della
cui entrata in vigore, il predetto decreto del Ministro per
la funzione pubblica tiene conto del solo dato associativo;
B) per quanto attiene alle Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della
guardia di finanza), a seguito di concertazione fra i
Ministri indicati nella lettera A) o i Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati alla quale partecipano,
nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e
delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei
carabinieri e della Guardia di finanza o loro delegati ed i
rappresentanti del Consiglio centrale di rappresentanza
(COCER -Sezioni Carabinieri e Guardia di finanza).
2. Il decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'art. 1, comma 2, concernente il personale delle Forze
armate e' emanato a seguito di concertazione tra i Ministri
per la funzione pubblica, del tesoro e della difesa, o
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla
quale partecipano, nell'ambito della delegazione del
Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della
Difesa o suoi delegati ed i rappresentanti dei Consiglio
centrale di rappresentanza (COCER Sezioni Esercito, Marina
ed Aeronautica).
3. Le delegazioni delle organizzazioni sindacali di cui
al comma 1, lettera a) sono composte da rappresentanti di
ciascuna organizzazione sindacale. Nelle delegazioni dei
Ministeri della difesa e delle finanze di cui al comma 1,
lettera b), e al comma 2 le rappresentanze militari
partecipano con rappresentanti di ciascuna sezione del
Consiglio centrale di rappresentanza (COCER), in modo da
consentire la rappresentanza di tutte le categorie
interessate.».
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le procedure che
disciplinano i contenuti del rapporto di impiego del
personale delle Forze di polizia anche ad ordinamento
militare e delle Forze armate, esclusi i rispettivi
dirigenti civili e militari ed il personale di leva nonche'
quello ausiliario di leva, sono stabilite dal presente
decreto legislativo dai rispettivi ordinamenti ai sensi
dell'art. 2, comma 4, e delle altre disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di separati
decreti del Presidente della Repubblica concernenti
rispettivamente il personale delle Forze di polizia anche
ad ordinamento militare e quello delle Forze armate.».



 
Art. 19.

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui al Titolo I continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.
 
Art. 20.

Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.
 
Art. 21.

Norma programmatica

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente decreto.



Nota all'art. 21:
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 195 del
1995 si vedano le note alle premesse.



 
Art. 22.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in 19,942 milioni di euro per l'anno 2006, in 121,500 milioni di euro per l'anno 2007 e in 267,883 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede:
a) per l'anno 2006, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l'anno 2007, quanto a 30,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 91,500 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
c) a decorrere dall'anno 2008, quanto a 30,000 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto a 237,883 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; autorizzazioni iscritte nell'ambito dell'unita' previsionale di base 4.1.5.4 «Fondi da ripartire per oneri di personale», al capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni medesimi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 settembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica
amministrazione
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Parisi, Ministro della difesa Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 10, foglio n. 213



Nota all'art. 22:
- Per gli articoli 1, comma 184, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e 1, comma 549, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si vedano le note alle premesse.



 
Tabella n. 1
(Articolo 9, comma 1)
COMPENSO FORFETARIO DI GUARDIA

=====================================================================
| Forze armate (D.P.R. n. | Importi giornalieri Fascia| 163/2002) | (lun-ven/sab-dom e fest.) =====================================================================
|1° Cap. magg. Cap. magg. capo |
|Cap. magg. scelto Cap. magg. |
I |capo scelto | 38,00 ---------------------------------------------------------------------
|Sergente Sergente maggiore |
|Sergente maggiore capo |
|Maresciallo Maresciallo |
II |ordinario Maresciallo capo | 41,00 ---------------------------------------------------------------------
|1° Maresciallo Sottotenente |
III |Tenente Capitano | 44,00 ---------------------------------------------------------------------
IV |Maggiore Tenente colonnello | 49,00

------

Tabella n. 2 (Articolo 9, comma 3)
COMPENSO FORFETARIO DI IMPIEGO

=====================================================================
| |Importi giornalieri| =====================================================================
|Forze armate (D.P.R. n. | | Fascia|163/2002) | lunedi-venerdi' |sabato-domenica ---------------------------------------------------------------------
|1° Cap. magg. Cap. magg. | |
|capo Cap. magg. scelto | |
I |Cap. magg. capo scelto | 62,00 | 124,00 ---------------------------------------------------------------------
|Sergente Sergente maggiore| |
|Sergente maggiore capo | |
|Maresciallo Maresciallo | |
II |ordinario Maresciallo capo| 66,00 | 131,00 ---------------------------------------------------------------------
|1° Maresciallo | |
|Sottotenente Tenente | |
III |Capitano | 72,00 | 143,00 ---------------------------------------------------------------------
|Maggiore Tenente | |
IV |colonnello | 85,00 | 165,00
 
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