Gazzetta n. 242 del 17 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 27 settembre 2007
Designazione dell'Ente nazionale risi quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il decreto 29 settembre 2004 relativo alla designazione dell'Ente nazionale risi, quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto ministeriale del 25 febbraio 2004;
Visto il regolamento (CE) n. 982/2007 del 21 agosto 2007 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese»;
Considerato che l'Ente nazionale risi ha adeguato il piano gia' predisposto per il controllo del «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come denominazione di origine protetta mediante il gia' citato regolamento (CE) n. 982/2007 del 21 agosto 2007;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.
L'autorizzazione concessa con decreto del 29 settembre 2004, all'Ente nazionale risi, quale autorita' pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione protetta transitoriamente a livello nazionale «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese» e' da considerarsi riferita alla denominazione di origine protetta «Riso di Baraggia Biellese e Vercellese», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) 982/2007 del 21 agosto 2007.
 
Art. 2.
L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha la durata tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.
Alla scadenza del terzo anno, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare l'Ente nazionale risi o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, l'Ente nazionale risi e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 settembre 2007

Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone