Gazzetta n. 241 del 16 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 1 ottobre 2007
Riconoscimento, al sig. Dulaj Sabaudin, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza del sig. Dulaj Sabaudin, nato a Vlore (Albania) il 6 agosto 1960, cittadino albanese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico professionale albanese di «Inxhinier nxierrjes. Naftes dhe gazit», conseguito in data 30 giugno 1992 presso il Politecnico di Tirana (Albania), ai fini dell'accesso all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 22 maggio 2007;
Preso atto del conforme parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria;
Ritenuto che il richiedente non abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere - sezione A settore industriale dell'albo, per cui non appare necessario applicare misure compensative;
Ritenuto che la prova attitudinale integrativa conseguente alla valutazione di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da un esame orale e rivestire carattere specificatamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto di studio e/o di approfondimento nel corso della esperienza maturata; e tutto cio' in analogia a quanto deciso in casi similtari;
Visti l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Visto gli articoli 6, del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, e 14 e 39, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive modificazioni, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richesta per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;
Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno per lavoro subordinato rinnovato dalla questura di Roma in data 12 settembre 2006 valido fino al 12 settembre 2008;

Decreta:

Art. 1.
Al sig. Dulaj Sabaudin, nato a Vlore (Albania) il 6 agosto 1960, cittadino albanese, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - sezione A settore industriale, e l'esercizio della professione in Italia fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il respetto delle quote dei flussi migratori.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, al superamento di una prova attitudinale, le cui modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale vertera' sulla seguente materia: a) scienza delle costruzioni.
Roma, 1° ottobre 2007

Il direttore generale: Papa
 
Allegato A
a) Prova attitudinale: il candidato dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto: consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3. L'esame orale: consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3 ed altresi' sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
 
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