Gazzetta n. 238 del 12 ottobre 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 2007
Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio nella regione Lazio. (Ordinanza n. 3616).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2007, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel territorio nella regione Lazio in ordine alla situazione di crisi socio-economico ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, recante «Immediati interventi per fronteggiare la situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e provincia»;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 28 febbraio 2001, n. 3109, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti nel territorio della citta' di Roma e provincia», la successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, n. 3249 recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel territorio della citta' di Roma e provincia, nonche' interventi urgenti nelle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi», nonche' l'ulteriore ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 maggio 2006, n. 3520;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della Capitale della Repubblica;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006 n. 3543 recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilita' nel territorio della capitale della Repubblica»;
Considerata la necessita' di attivare le iniziative necessarie al raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento di revisione del piano degli interventi di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili per l'intero territorio della regione Lazio, nonche' dalla legislazione vigente;
Considerata in particolare la necessita' di assicurare il raggiungimento, in tempi brevi, degli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, di raccolta differenziata e di riciclaggio delineati nel piano di cui sopra, in attuazione della normativa vigente, nonche' di chiudere il ciclo integrato di gestione dei rifiuti anche attraverso la realizzazione della necessaria impiantistica;
Ritenuto necessario attivare l'indispensabile coinvolgimento delle amministrazioni ordinariamente competenti, supportando le medesime nelle attivita' che, al termine dello stato di emergenza, saranno tenute a svolgere;
Attesa l'esigenza, in attuazione del predetto piano degli interventi, al fine di superare lo stato di emergenza, di modificare la struttura del commissario delegato e di porre in essere una puntuale delimitazione delle competenze, ai sensi del titolo quarto del decreto legislativo n. 152/2006;
D'intesa con la regione Lazio;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.
1. Il Presidente della regione Lazio - Commissario delegato, al fine di favorire il definitivo superamento della situazione socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi derivanti e connessi alla gestione dei rifiuti urbani, continua ad espletare, sino alla scadenza dello stato di emergenza, con i poteri gia' attribuitigli, i compiti di cui alle ordinanze richiamate in premessa, attinenti specificatamente:
all'approvazione dei progetti relativi alla realizzazione degli impianti connessi al ciclo di smaltimento dei rifiuti urbani, nonche' al rilascio di autorizzazioni all'esercizio degli impianti di trattamento e di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, gia' autorizzati, ovvero alla definitiva approvazione dei progetti riguardanti detta tipologia d'impianti in corso d'istruttoria alla data del 31 gennaio 2007;
all'autorizzazione del conferimento dei rifiuti derivati da costruzione e demolizione nel territorio comunale di Roma, ivi comprese le terre e rocce da scavo, limitatamente alle opere d'interesse pubblico da realizzarsi nello stesso comune di Roma, nell'ambito dell'emergenza nel settore del traffico e della mobilita', di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 richiamato in premessa.
2. Il Presidente della regione Lazio - Commissario delegato per l'emergenza ambientale della regione Lazio provvede, fino al termine dello stato di emergenza, al rilascio delle autorizzazioni previste dal decreto legislativo n. 59/2005, previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, limitatamente agli impianti di cui al comma 1, nonche' di altri impianti per i quali si sia dato formale inizio al procedimento istruttorio alla data del 31 gennaio 2007.
3. Il Commissario delegato provvede, altresi', ad adottare tutte le iniziative necessarie ad assicurare il coinvolgimento delle amministrazioni ordinariamente competenti, supportando le medesime nelle attivita' che saranno tenute a svolgere al termine dello stato di emergenza.
 
Art. 2.
1. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio nomina un soggetto attuatore a cui affidare esclusivamente l'attuazione delle misure e degli interventi in materia di riduzione della produzione dei rifiuti e di implementazione della raccolta differenziata, cosi' come previsti dal piano degli interventi d'emergenza e dalla legislazione vigente.
2. Per l'attuazione delle misure e degli interventi di cui al comma 1, al soggetto attuatore sono destinate cinque unita' di personale della pubblica ammini-strazione individuate tra quelle previste dall'art. 10, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile del 23 giugno 1999, n. 2992, cosi' come integrate dall'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2001, n. 3109.
3. I commi 2 e 3 dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile 8 novembre 2002, n. 3249, sono sostituiti dal seguente: «2. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio si avvale di una commissione tecnico-scientifica nominata con apposito provvedimento del commissario delegato medesimo, composta da cinque componenti, di cui due designati dal commissario delegato di cui uno con funzioni di presidente, due membri designati dal Dipartimento della protezione civile e uno designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. I compensi, comprensivi di eventuali rimborsi spese, da corrispondere al presidente ed ai componenti della commissione predetta, sono determinati nel provvedimento di nomina e sono posti a carico della contabilita' speciale intestata al commissario delegato.
4. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza di protezione civile 23 giugno 1999, n. 2992 e' aggiunto il seguente periodo: «dell'Agenzia regionale protezione ambiente della regione Lazio, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dell'Istituto superiore di sanita', nonche' dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente».
 
Art. 3.
1. Il commissario delegato - Presidente della regione Lazio, oltre alle deroghe gia' previste dalle precedenti ordinanze di protezione civile, puo' adottare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 182, 191, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 211, 213, 214, 215, 216, 227, 229 e 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile e' estraneo ai rapporti comunque nascenti in dipendenza del compimento delle attivita' del commissario delegato.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 ottobre 2007

Il Presidente: Prodi
 
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