Gazzetta n. 234 del 8 ottobre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 25 luglio 2007
Interventi di protezione delle risorse acquatiche riferite all'anno 2007.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante «Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento di esecuzione alla legge n. 963/1965»;
Visto il regolamento CE n. 1860/04 della Commissione europea, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca, che prevede la possibilita' di concedere aiuti, non corrispondenti ai criteri dell'art. 87, paragrafo 1, del Trattato CE, e quindi non soggetti all'obbligo di notifica di cui all'art. 88, del Trattato stesso;
Considerato che e' in corso di pubblicazione il nuovo regolamento relativo all'applicazione degli aiuti per il settore della pesca che aumenta il limite massimo di aiuti erogabili agli imprenditori ittici;
Visto il regolamento (CE) n. 1198/06 del 27 luglio 2006 relativo al Fondo europeo per la pesca e il regolamento n. 498/07, che definiscono modalita' e condizioni delle azioni strutturali comunitarie nel settore della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 1967/06 del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento n. 2847/93;
Vista legge 23 dicembre 2005, n 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» che all'art. 1, comma 15, istituisce un fondo da ripartire delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese;
Visto l'art 15 del decreto-legge del 2 luglio 2007, n. 81, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», che individua le ulteriori risorse per consentire l'attuazione del fermo biologico;
Ravvisata l'opportunita' di garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso un piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2007;
Considerato necessario garantire un migliore equilibrio fra le risorse biologiche e l'attivita' di pesca attraverso uno strumento che conservi le misure del piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2006 in attesa dei futuri piani di gestione;
Considerato che gli interventi proposti si inseriscono nell'ambito di politiche a sostegno della pesca responsabile attraverso misure miranti a migliorare la sostenibilita' dell'attivita' di pesca marittima, predisposte, inoltre, di concerto con la ricerca scientifica e che prevedono la valutazione delle misure in questione al fine di verificarne l'efficacia;
Sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura nella seduta del 19 luglio 2007;

Decreta:

Art. 1.

Interruzione temporanea della pesca per l'anno 2007

1. Le interruzioni temporanee della pesca di cui al presente decreto riguardano le unita' autorizzate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti.
2. Le regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna disciplinano, con le eventuali misure sociali di accompagnamento a carico dei rispettivi bilanci, per le navi iscritte nei relativi compartimenti marittimi, ad esclusione delle unita' abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti, le interruzioni temporanee della pesca in conformita' al presente decreto, attraverso lo strumento degli aiuti de minimis, ovvero in base alle rispettive legislazioni regionali.
 
Art. 2.

Modalita' dell'esecuzione dell'interruzione temporanea obbligatoria
delle navi abilitate alla pesca a strascico e volante

1. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 30 luglio al 24 agosto.
2. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Termoli a Bari, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per ventisei giorni consecutivi dal 6 agosto al 31 agosto. Qualora gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento, abilitate ai predetti sistemi, producano entro il 30 luglio dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la volonta' di effettuare il fermo in due periodi di tredici giorni consecutivi, rispettivamente dal 5 agosto al 17 agosto e dal 16 settembre al 28 settembre, la sospensione e' disposta entro il 3 agosto con ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di Porto e comunicata agli armatori interessati.
3. Per le navi da pesca di cui all'art. 1, comma 1, abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante, iscritte nei compartimenti marittimi da Brindisi a Imperia, e' disposta l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca per quattordici giorni consecutivi dal 9 settembre al 22 settembre. Tali imprese di pesca possono prolungare l'interruzione temporanea della pesca per ulteriori sette giorni consecutivi qualora gli armatori che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni, abilitate ai predetti sistemi, iscritte nel medesimo compartimento producano entro il 4 settembre dichiarazione irrevocabile nella quale attestino la decisione di aderire all'interruzione temporanea per l'ulteriore periodo; la relativa sospensione e' disposta entro il 9 settembre con ordinanza del Capo del Compartimento Marittimo, affissa all'albo della Capitaneria di Porto e comunicata agli armatori interessati.
 
Art. 3.

Modalita' di esecuzione

1. Per i periodi di interruzione temporanea di cui all'art. 2 sono corrisposte le misure sociali di cui al successivo art. 6 ad esclusione delle unita' autorizzate al sistema draga idraulica ancorche' abilitate ai sistemi strascico e/o volante. Tali misure non sono erogate nei casi in cui, per lo stesso titolo, l'interessato abbia ricevuto altra misura da parte delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici, fatta salva la possibilita' di integrazione nella misura massima consentita a carico dei predetti enti pubblici.
2. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca e' fatto divieto di esercitare l'attivita' di pesca, nelle acque del Compartimento in cui si attua la misura, anche alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti abilitate ai sistemi di pesca interessati. La violazione del presente divieto e' punita in base alla normativa vigente.
3. Le navi da pesca che operano in aree diverse dai compartimenti di iscrizione possono effettuare l'interruzione temporanea nel periodo previsto in tali aree, previa comunicazione scritta all'ufficio di iscrizione della nave entro cinque giorni precedenti l'interruzione ivi prevista e possono svolgere operazioni commerciali e tecniche nei porti di iscrizione o di base logistica ottemperando alle disposizioni impartite dell'Autorita' marittima per il transito nell'areale in fermo.
4. Le navi abilitate all'esercizio con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonche' quelle autorizzate al pesca-turismo possono optare, con rinuncia alle misure sociali di cui all'art. 6, per la continuazione dell'attivita', nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari e circuizione, previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve dare comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorita' marittima del porto di base logistica. Effettuata l'opzione, le navi in questione possono riprendere ad operare a strascico e/o volante solo a partire dall'inizio della nona settimana dopo la conclusione del periodo di fermo cui avrebbero dovuto partecipare.
5. Le navi da pesca che effettuano la pesca mediterranea e dei gamberi di profondita' nello Ionio, nel Ligure, nel Tirreno e nel Canale di Sicilia, possono effettuare l'interruzione delle attivita' di pesca di cui all'art. 2 del presente decreto, in maniera cumulativa al termine del periodo di pesca del gambero, dandone comunicazione preventiva all'Autorita' marittima del luogo di iscrizione dell'unita' stessa.
 
Art. 4.

Misure tecniche

1. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi, e' vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi. Con specifico provvedimento direttoriale e' autorizzato, in deroga al suddetto principio, lo svolgimento dell'attivita' di pesca esclusivamente in coincidenza con le festivita' natalizie.
2. Non e' consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica alle navi da pesca esercitanti il pesca-turismo, previo sbarco degli attrezzi ovvero apposizione dei sigilli da parte della autorita' marittima.
4. Dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 ottobre 2007 e' vietata, nelle acque dei compartimenti marittimi dell'Adriatico, ad eccezione di quelli di Monfalcone e di Trieste, e dello Ionio la pesca a strascico e/o volante entro una distanza dalla costa inferiore alle 4 miglia ovvero con una profondita' d'acqua inferiore a 60 metri.
5. Il divieto di cui al comma 4 non si applica alle unita' iscritte in IV categoria abilitate alla pesca costiera locale entro sei miglia dalla costa.
 
Art. 5.

Misure tecniche successive all'interruzione temporanea

1. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Bari che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante, non esercitano l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi'. Non e' consentito il recupero di eventuali giornate di inattivita' causate da condizioni meteomarine avverse.
2. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea, le unita' iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ortona che effettuano il fermo obbligatorio, autorizzate allo strascico e/o volante oltre a non esercitare l'attivita' di pesca nel giorno di venerdi', devono effettuare un ulteriore giorno di fermo, qualora richiesto dagli armatori, che rappresentino almeno il 60% delle imbarcazioni iscritte nel medesimo compartimento abilitate ai predetti sistemi.
3. Nelle otto settimane successive all'interruzione temporanea dell'attivita' di pesca e' disposta l'obbligatoria compilazione di schede di rilevamento per valutare gli effetti dell'intervento sulle risorse biologiche. Le modalita' per l'attivazione di tale programma di monitoraggio saranno determinate con successivo decreto del Ministero.
 
Art. 6.

Misure sociali di accompagnamento alle interruzioni temporanee

1. Per l'interruzione temporanea, prevista all'art. 2 del presente decreto, sono corrisposte le misure sociali di accompagnamento, consistenti in:
a) erogazione diretta del minimo monetario garantito, previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun marittimo che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'interruzione tecnica;
b) oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per i marittimi di cui alla precedente lettera a), da versare ai relativi istituti di previdenza ed assistenza.
2. Con separato decreto del Ministero sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente decreto, nonche' le procedure di liquidazione delle misure sociali di cui al presente articolo.
Il presente decreto e' trasmesso all'organo di controllo per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 25 luglio 2007

Il Ministro: De Castro

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 3, foglio n. 375
 
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