Gazzetta n. 217 del 18 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 luglio 2007, n. 155
Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e in particolare l'articolo 70, comma 9, e l'articolo 17, comma 1, lettera d), che prevedono rispettivamente la determinazione dei modelli e delle modalita' di tenuta del registro delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e l'istituzione da parte del medico competente della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare l'articolo 20;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, nel testo sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Sentito il parere dell'AIPA ora Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;
Udito il parere interlocutorio del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 4 maggio 2000 e il parere del 16 aprile 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n. 100.1/1667-G/1956, dell'11 maggio 2007, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ambito, finalita' e campo di applicazione

1. Il regolamento si applica ai settori di attivita' pubblici o privati rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni.
2. I dati relativi agli accertamenti sanitari e la conseguente registrazione degli stessi nelle cartelle sanitarie o nel registro di cui ai successivi articoli possono essere trattati esclusivamente per le finalita' di igiene e sicurezza del lavoro.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del Testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 70, e dell'art. 17, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle
direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE,
95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro), pubblicato nelle Gazzette Ufficiali
12 novembre 1994, n. 265, S.O., e' il seguente:
«Art. 70 (Registro di esposizione e cartelle
sanitarie). - 1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono
iscritti in un registro nel quale e' riportata, per
ciascuno di essi, l'attivita' svolta, l'agente cancerogeno
o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore
dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito
ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta
per il tramite del medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione ed i rappresentanti per la
sicurezza hanno accesso a detto registro.
2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di
cui all'art. 69, provvede ad istituire e aggiornare una
cartelle sanitaria e di rischio, custodita presso l'azienda
o l'unita' produttiva sotto la responsabilita' del datore
di lavoro.
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori
interessati, su richiesta, le relative annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella
sanitaria e di rischio.
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il
datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella
sanitaria e di rischio del lavoratore interessato
unitamente alle annotazioni individuali contenute nel
registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.
5. In caso di cessazione di attivita' dell'azienda, il
datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di
cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono
conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione
del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni
dalla cessazione di ogni attivita' che espone ad agenti
cancerogeni o mutageni.
7. I registri di esposizione, le annotazioni
individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono
custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto
professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del
lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto
ai commi da 1 a 7:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1
all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per
territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di
sanita' copia del registro di cui al comma 1;
c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda,
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di
vigilanza competente per territorio;
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in
precedenza esercitato attivita' con esposizione ad agenti
cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di
rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai
sensi del comma 4.
9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e
delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro delle sanita', di concerto con i
Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva
permanente.
10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della
sanita' dati di sintesi relativi al contenuto dei registri
di cui al comma 1 ed a richiesta li rende disponibili alle
regioni.».
«Art. 17 (Il medico competente). - 1. Il medico
competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il
servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8,
sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione
dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione
delle misure per la tutela della salute e dell'integrita'
psico-fisica dei lavoratori;
b) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art.
16;
c) esprime i giudizi di idoneita' alla mansione
specifica al lavoro, di cui all'art. 16;
d) istituisce ed aggiorna, sotto la propria
responsabilita', per ogni lavoratore sottoposto a
sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio
da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia
del segreto professionale;
e) fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti
e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo
termine, sulla necessita' di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attivita' che
comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresi', a
richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f) informa ogni lavoratore interessato dei risultati
degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g) comunica, in occasione delle riunioni di cui
all'art. 11, ai rappresentanti per la sicurezza, i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h) congiuntamente al responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi, visita gli ambienti di
lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla
programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori i cui risultati gli sono forniti con
tempestivita' ai fini delle valutazioni e dei pareri di
competenza;
i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla
lettera b), effettua le visite mediche richieste dal
lavoratore qualora tale richiesta sia correlata a rischi
professionali;
l) collabora con il datore di lavoro alla
predisposizione del servizio di pronto soccorso di cui
all'art. 15;
m) collabora all'attivita' di formazione e
informazione di cui al capo VI.
2. Il medico competente puo' avvalersi, per motivate
ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti
dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli
accertamenti di cui all'art. 16, comma 2 esprima un
giudizio sull'inidoneita' parziale o temporanea o totale
del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro
e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 e' ammesso
ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la
revoca del giudizio stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in
qualita' di:
a) dipendente da una struttura esterna pubblica o
privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente capo;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del
datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli
assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento dei
suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non puo'
svolgere l'attivita' di medico competente, qualora esplichi
attivita' di vigilanza.».
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) reca:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.».
- Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), e' il seguente:
«Art. 20 (Principi applicabili al trattamento dei dati
sensibili). - 1. Il trattamento dei dati sensibili da parte
di soggetti pubblici e' consentito solo se autorizzato da
espressa disposizione di legge nella quale sono specificati
i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni
eseguibili e le finalita' di rilevante interesse pubblico
perseguite.
2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica
la finalita' di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi
di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il
trattamento e' consentito solo in riferimento ai tipi di
dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura
dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione
alle specifiche finalita' perseguite nei singoli casi e nel
rispetto dei principi di cui all'art. 22, con atto di
natura regolamentare adottato in conformita' al parere
espresso dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1,
lettera g), anche su schemi tipo.
3. Se il trattamento non e' previsto espressamente da
una disposizione di legge i soggetti pubblici possono
richiedere al Garante l'individuazione delle attivita', tra
quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che
perseguono finalita' di rilevante interesse pubblico e per
le quali e' conseguentemente autorizzato, ai sensi
dell'art. 26, comma 2 il trattamento dei dati sensibili. Il
trattamento e' consentito solo se il soggetto pubblico
provvede altresi' a identificare e rendere pubblici i tipi
di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.
4. L'identificazione dei tipi di dati e di operazioni
di cui ai commi 2 e 3 e' aggiornata e integrata
periodicamente.».
- Il testo dell'art. 393 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro), reca:
«Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1. Presso
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e'
istituita una commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. Essa
e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o dal direttore generale della Direzione generale
dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e' composta da:
a) cinque funzionari esperti designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori
del lavoro, laureati uno in ingegneria, uno in medicina e
chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto superiore di sanita';
d) il direttore generale competente del Ministero
della sanita' ed un funzionario per ciascuno dei seguenti
Ministeri: industria, commercio ed artigianato; interno;
difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri --
Dipartimento della funzione pubblica e degli affari
regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto
nazionale assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo
nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale delle
ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente;
Istituto italiano di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anche
dell'artigianato e della piccola e media impresa,
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale su designazione delle
organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale. Ai
predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro,
non spetta il gettone di presenza di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e
successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e' designato un
membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione puo'
istituire comitati speciali permanenti dei quali determina
la composizione e la funzione.
4. La commissione puo' chiamare a far parte dei
comitati di cui al comma 3 persone particolarmente esperte,
anche su designazione delle associazioni professionali,
dell'universita' e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della
commissione sono disimpegnate da due funzionari del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente
ed i segretari sono nominati con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale su designazione degli
organismi competenti e durano in carica tre anni.».
- Il testo dell'art. 26 del gia' citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, reca:
«Art. 26 (Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro). - 1. Sostituisce l'art. 393, decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
2. Sostituisce l'art. 394, decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547.
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' soppresso.».
Nota all'art. 1:
- Per i riferimenti al decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni

1. Il registro dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e' istituito dal datore di lavoro, conformemente al modello di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento e compilato sulla base della valutazione di cui all'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994.
2. Il registro di cui al comma 1 e' costituito da fogli legati e numerati progressivamente.
3. Il datore di lavoro invia in busta chiusa, siglata dal medico competente, la copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) e all'organo di vigilanza competente per territorio entro trenta giorni dalla sua istituzione.



Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 70 del decreto legislativo n.
626 del 1994 si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 63 del citato decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, reca:
«Art. 63 (Valutazione del rischio). - 1. Fatto salvo
quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua
una valutazione dell'esposizione ad agenti cancerogeni o
mutageni, i risultati della quale sono riportati nel
documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle
caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e
della loro frequenza, dei quantitativi di agenti
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della
loro concentrazione, della capacita' degli stessi di
penetrare nell'organismo per le diverse vie di
assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa
compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno
contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne
impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto
di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello
in cui vi e' assorbimento cutaneo.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della
valutazione di cui al comma 1, adotta le misure preventive
e protettive del presente titolo, adattandole alle
particolarita' delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, e'
integrato con i seguenti dati:
a) le attivita' lavorative che comportano la presenza
di sostanze o preparati cancerogeni o mutageni o di
processi industriali di cui all'allegato VIII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni o mutageni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati
cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero
presenti come impurita' o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero
potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni o mutageni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e
il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il
tipo dei dispositivi di protezione individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione
degli agenti cancerogeni o mutageni e le sostanze e i
preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la
valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche del
processo produttivo significative ai fini della sicurezza e
della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche
ai dati di cui al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui
all'art. 9, comma 3.».



 
Art. 3.
Cartella sanitaria e di rischio

1. Le cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 17 e 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 sono compilate in conformita' al modello di cui all'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. I documenti di cui al comma 1 sono costituiti da fogli legati e numerati progressivamente.
3. E' consentita l'adozione di cartelle sanitarie e di rischio diverse dal modello di cui all'allegato 2, sempre che vi siano comunque inclusi i dati e le notizie indicati nell'allegato stesso.
4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le cartelle sanitarie di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per la sorveglianza sanitaria prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
5. Nel caso di lavoratori esposti contemporaneamente a radiazioni ionizzanti e ad agenti cancerogeni per i quali e' istituito il documento sanitario personale ai sensi dell'articolo 90 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, il predetto documento va integrato con le informazioni previste nel modello di cui all'allegato 2.
6. La conservazione dei dati sanitari raccolti deve essere assicurata per 40 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione ad agenti cancerogeni.
7. La conservazione dei dati raccolti deve essere assicurata per 30 anni dalla cessazione del lavoro comportante esposizione a radiazioni ionizzanti, e dovranno essere cancellati successivamente a tale termine dalla cartella sanitaria solo nel caso in cui tali dati non risultano indispensabili, quale fonte d'informazione polivalente in relazione alla relativa esposizione anche ad agenti cancerogeni.



Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 17 e 70 del decreto
legislativo n. 626 del 1994 si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 162 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali) reca:
«Art. 162. - I rilievi clinici e radiologici eseguiti
ai sensi dell'art. 160 sono riportati dal medico su di una
scheda personale conforme al modello A, allegato n. 9.
Sulla base di detti rilievi, il medico redige
l'attestazione di cui all'art. 157, conforme al modello B,
allegato n. 10.
Nel caso in cui il lavoratore venga riscontrato affetto
da silicosi o asbestosi associate a tubercolosi polmonare
in fase attiva, anche se iniziale, la suddetta attestazione
e' redatta secondo il modello C, allegato n. 10, contenente
la precisazione che il lavoratore non puo' essere assunto o
permanere nelle lavorazioni medesime ai sensi del quarto
comma del richiamato art. 157.
L'abbandono della lavorazione deve avvenire entro otto
giorni dalla data in cui il datore di lavoro viene a
conoscenza del risultato degli accertamenti.
La scheda, l'originale ed una copia firmata
dell'attestazione, nonche' i documenti radiografici e
schermografici, sono trasmessi, entro dieci giorni
dall'esecuzione degli accertamenti, a cura del medico o
dell'ente che li ha eseguiti, al datore di lavoro.
Quest'ultimo e' tenuto a far pervenire la copia
dell'attestazione, entro cinque giorni dal ricevimento, al
lavoratore interessato ed a conservare i documenti
originali, unitamente al registro di cui all'art. 160, nel
luogo in cui si esegue il lavoro per un periodo di almeno
sette anni, nonche' a presentarli ad ogni richiesta
dell'Ispettorato del lavoro o del Distretto minerario.
L'Ispettorato del lavoro puo' autorizzare la conservazione
dei documenti e del registro predetti in altro luogo.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, reca:
«Art. 16 (Contenuto della sorveglianza sanitaria). -
1. La sorveglianza sanitaria e' effettuata nei casi
previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 e' effettuata dal
medico competente e comprende:
a) accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori
sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneita' alla mansione specifica;
b) accertamenti periodici per controllare lo stato di
salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneita'
alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al
rischio ritenuti necessari dal medico competente.».
- Il testo dell'art. 90 del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e
96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e' il
seguente:
«Art. 90 (Documento sanitario personale). - 1. Per ogni
lavoratore esposto il medico addetto alla sorveglianza
medica deve istituire, tenere aggiornato e conservare un
documento sanitario personale in cui sono compresi:
a) i dati raccolti nella visita preventiva e nelle
visite mediche periodiche, straordinarie ed in occasione
della sorveglianza medica eccezionale;
b) la destinazione lavorativa, i rischi ad essi
connessi e i successivi mutamenti;
c) le dosi ricevute dal lavoratore, derivanti sia da
esposizioni normali, sia da esposizioni accidentali o di
emergenza, ovvero soggette ad autorizzazione speciale
utilizzando i dati trasmessi dall'esperto qualificato.
2. I lavoratori hanno diritto ad accedere ai risultati
delle valutazioni di dose, delle introduzioni e degli esami
medici e radiotossicologici, nonche' ai risultati delle
valutazioni di idoneita', che li riguardano, e di ricevere,
dietro loro richiesta, copia della relativa documentazione.
Copia del documento sanitario personale deve essere
consegnata dal medico all'interessato alla cessazione del
rapporto di lavoro.
3. Il documento sanitario personale deve essere
conservato sino alla data in cui il lavoratore compie o
avrebbe compiuto il settantacinquesimo anno di eta', ed in
ogni caso per almeno trenta anni dopo la cessazione del
lavoro comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.
4. Il medico addetto alla sorveglianza medica provvede
entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o
dalla cessazione dell'attivita' di impresa comportante
esposizioni alle radiazioni ionizzanti a consegnare i
predetti documenti sanitari personali unitamente ai
documenti di cui all'art. 81, comma 1, lettere d) ed e)
all'ISPESL, che assicurera' la loro conservazione nel
rispetto dei termini e delle modalita' previste nel
presente articolo. Su richiesta motivata del medico e
valutate le circostanze dei singoli casi, l'Ispettorato
medico centrale del lavoro puo' concedere proroga ai
predetti termini di consegna.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentiti l'ANPA e l'ISPESL, sono
determinate particolari modalita' di tenuta e di
conservazione della predetta documentazione e approvati i
modelli della stessa, anche per i casi di esposizione
contemporanea alle radiazioni ionizzanti e ad altri fattori
di rischio.».



 
Art. 4.
Accertamenti integrativi

1. Gli esiti degli accertamenti integrativi indicati nella cartella sanitaria e di rischio, vistati e numerati dal medico competente, devono essere allegati alla cartella stessa, di cui costituiscono parte integrante.
 
Art. 5. Modalita' di istituzione del registro e delle cartelle sanitarie e di
rischio

1. Il datore di lavoro istituisce il registro di cui all'articolo 2 apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina del registro stesso, debitamente compilato con le informazioni previste nell'allegato 1.
2. Il medico competente istituisce la cartella sanitaria e di rischio di cui all'articolo 3 per ogni lavoratore da sottoporre a sorveglianza sanitaria, apponendo la propria sottoscrizione sulla prima pagina della cartella, debitamente compilata, con le informazioni previste nell'allegato 2.
3. Il datore di lavoro appone la data e la propria sottoscrizione sulla prima pagina dei documenti istituiti ai sensi del comma 2, dichiarando altresi' il numero di pagine di cui si compongono i documenti medesimi.
 
Art. 6.
Compilazione dei documenti

1. I registri di cui all'articolo 2 e le cartelle sanitarie di cui all'articolo 3 sono compilati in modo chiaramente leggibile, con inchiostro o altro materiale indelebile, senza abrasioni; le rettifiche o correzioni, siglate dal compilatore sono eseguite in modo che il testo sostituito sia leggibile, gli spazi bianchi tra annotazioni successive sono barrati.
2. La compilazione dei registri di cui al comma 1 e' effettuata in conformita' alle indicazioni riportate nell'allegato 4 che fa parte integrante del presente regolamento.
3. Le registrazioni sui documenti di cui al comma 1 sono effettuate, ove sia possibile, mediante fogli prestampati. In tale caso tutti i fogli devono essere applicati in modo stabile sulle pagine dei documenti e controfirmati dai responsabili delle informazioni ivi contenute in maniera che la firma interessi il margine di ciascun foglio e la pagina sulla quale e' applicato.
 
Art. 7.
Comunicazioni periodiche

1. Il datore di lavoro provvede a comunicare le variazioni di cui all'articolo 70, comma 8, lettera a) del decreto legislativo n. 626 del 1994, inerenti i dati dell'azienda o dell'unita' produttiva, utilizzando il modello di cui all'allegato 1A, compilato solo nelle parti interessate dalle variazioni stesse. Le variazioni inerenti i dati individuali dei lavoratori sono comunicate tramite invio della copia, in busta chiusa siglata dal medico competente, della corrispondente pagina del registro all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio.



Nota all'art. 7:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 8. Comunicazione all'ISPESL in caso di cessazione delle attivita'
lavorative

1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro o di passaggio del dipendente di una amministrazione pubblica ad altri soggetti, pubblici o privati il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinche' siano trasmesse, all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, le variazioni delle annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro o nel caso di passaggio o trasferimento.
2. In caso di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica amministrazione, il datore di lavoro trasmette il registro e le cartelle sanitarie e di rischio all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro, nel termine previsto al comma 1 e con le modalita' di cui al comma 3.
3. Al fine di assicurare la riservatezza dei dati, le cartelle sanitarie e di rischio vanno trasmesse in busta chiusa, siglata dal medico competente.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 9.
Esposizioni precedenti

1. In caso di assunzione di lavoratori che dichiarino di essere stati esposti, presso precedenti datori di lavoro, ad agenti cancerogeni il datore di lavoro chiede, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) copia, se non consegnata dal lavoratore, della documentazione di cui all'articolo 70 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, facendo uso del modello di cui all'allegato 3, che fa parte integrante del presente regolamento, compilato in ogni sua parte.



Nota all'art. 9:
- Per il testo dell'art. 70, del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 10.
Sistemi di elaborazione automatica dei dati

1. E' consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la tenuta informatizzata dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio, di cui agli articoli 1 e 2, nel rispetto del principio di necessita' di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonche' delle condizioni previste nel presente articolo.
2. I datori di lavoro e i medici competenti adottano adeguate misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche mediante il ricorso a tecniche di cifratura dei dati personali sensibili o a codici identificativi che assicurano accessi selettivi ai dati trattati, nonche' il tracciamento degli accessi medesimi.
3. Le modalita' informatiche di acquisizione, comunicazione, elaborazione e di archiviazione dei dati riguardanti la gestione dei registri e delle cartelle sanitarie e di rischio devono assicurare che l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito ai soli soggetti a cio' espressamente abilitati dal datore di lavoro e devono rispondere a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 novembre 1997, n. 513 ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2004. Ai fini della conservazione ed esibizione dei documenti con modalita' alternative al supporto cartaceo deve farsi riferimento alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio 1998.
4. L'accesso alle funzioni del sistema e' consentito ai soli soggetti espressamente abilitati dal datore di lavoro all'inserimento dei dati da memorizzare o alla loro integrazione, come previsto dal successivo comma 5, quali incaricati del trattamento di dati personali.
5. Le operazioni di validazione delle informazioni, originarie o integrative, devono essere univocamente riconducibili al soggetto, al quale si riferisce l'adempimento della tenuta del registro o predisposizione della cartella sanitaria e di rischio, con l'apposizione al documento stesso della firma digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
6. Le eventuali informazioni di modifica non debbono mai sostituire il dato originario gia' memorizzato, ma solo integrarlo.
7. Qualora la formazione del registro o della cartella sanitaria e di rischio non avvenga direttamente su supporto informatico non riscrivibile, di cui alla deliberazione AIPA n. 24 del 30 luglio 1998, al fine di garantire,al termine della giornata lavorativa, la non modificabilita' delle informazioni comunque registrate, il relativo contenuto e' riversato su tale tipo di supporto che, duplicato, e' conservato dal datore di lavoro nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004.
8. Deve essere garantita la riproduzione in stampa delle informazioni contenute sui supporti informatici, raccolte secondo le modalita' di cui agli articoli 1 e 2.
9. La rispondenza dei sistemi di elaborazione automatica dei dati ai requisiti di cui ai commi 2 e 3 e' dichiarata dal datore di lavoro.
10. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, o di passaggio del dipendente di una pubblica amministrazione ad altri soggetti, pubblici o privati, l'estratto del registro contenente i dati relativi al singolo lavoratore e la cartella sanitaria e di rischio, riportati su supporto cartaceo e firmati dai responsabili dei dati e delle notizie in esso contenuti, e' inviato all'organo di vigilanza competente per territorio, nonche' all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) come previsto dall'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
11. In caso di cessazione dell'attivita' dell'azienda, di trasferimento o conferimento di attivita', svolte da pubbliche amministrazioni ad altri soggetti, pubblici o privati, ovvero di soppressione di pubblica amministrazione, i registri e le cartelle sanitarie e di rischio sono trasmessi all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) secondo le modalita' previste al comma 10.
12. Le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 70, comma 8, lettere a), b), c), e d), del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, possono essere effettuate anche mediante sistemi informatizzati con modalita' fissate dagli organismi destinatari di tali comunicazioni, idonee ad assicurare in maniera adeguata la riservatezza e la sicurezza dei dati comunicati, anche mediante l'eventuale ricorso a posta elettronica certificata (PEC) e cifratura con firma digitale delle informazioni trasmesse, o altri sistemi telematici che assicurano livelli equivalenti di sicurezza.



Note all'art. 10:
- Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei
dati personali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 luglio 2003, n. 174, S.O., e' il seguente:
«Art. 3 (Principio di necessita' nel trattamento dei
dati). - 1. I sistemi informativi e i programmi informatici
sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di
dati personali e di dati identificativi, in modo da
escluderne il trattamento quando le finalita' perseguite
nei singoli casi possono essere realizzate mediante,
rispettivamente, dati anonimi od opportune modalita' che
permettano di identificare l'interessato solo in caso di
necessita'.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513 reca: «Regolamento recante criteri
e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la
trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge
15 marzo 1997, n. 59».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 gennaio 2004 reca: «Regole tecniche per la formazione,
la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici».
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 reca:
«Codice dell'amministrazione digitale».
- Per il testo dell'art. 70 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si vedano le note
alle premesse.



 
Art. 11.
Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento costituisce nei confronti dei soggetti pubblici legittimati a trattare i dati sensibiliper le finalita' di rilevante interesse pubblico, che non hanno adottato il regolamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 fonte legittimante al trattamento dei dati sensibili di cui all'articolo 1, comma 2 fino all'emanazione del regolamento stesso.
2. L'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) trasmette annualmente al Ministero della salute e alle regioni dati di sintesi relativi alle risultanze dei registri di cui all'articolo 2.
3. I registri e le cartelle sanitarie e di rischio di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, devono essere istituiti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. In fase di prima applicazione, al fine di consentire all'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, il datore di lavoro richiede all'Istituto medesimo copia della documentazione di cui all'articolo 70, comma 8, lettera d) del decreto legislativo n. 626 del 1994, non prima che sia trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nelle more il datore di lavoro puo' desumere le informazioni necessarie dalla documentazione in possesso del lavoratore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 luglio 2007

Il Ministro della salute
Turco

Il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione
Nicolais

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Damiano

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2007 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 187



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196 e dell'art. 70 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si vedano le note
alle premesse.



 
Allegato 1

----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 10 <----
 
Allegato 2

----> Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 20 <----
 
Allegato 3

----> Vedere Allegato a pag. 21 <----
 
Allegato 4

----> Vedere Allegato da pag. 22 a pag. 25 <----
 
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