Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 30 agosto 2007
Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate all'elaborazione del v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene», per la campagna vendemmiale 2007/2008, ai sensi del disposto di cui all'allegato VI - K, 2-3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000.

IL DIRETTORE GENERALE

per la qualita' dei prodotti agroalimentari

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'allegato VI, sezione K, concernenti disposizioni sui vini spumanti di qualita' prodotti in regioni determinate;
Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, recante modalita' di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1493/1999, in ordine al titolo relativo ai vini di qualita' prodotti in regioni determinate, in particolare l'art. 7 e l'allegato IV, laddove e' riportato, in applicazione del disposto di cui alla citata sezione K, punti 2 e 3, dell'allegato VI del citato regolamento n. 1493/1999, l'elenco dei v.s.q.p.r.d. la cui partita puo' avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5% e pari o superiore a 8,5%, tra i quali per l'Italia figura il v.s.q.p.r.d. «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene»;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2007, con il quale e' stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano - Valdobbiadene»;
Vista l'istanza presentata in data 27 agosto 2007 dal Consorzio per la tutela del Prosecco DOC «Conegliano - Valdobbiadene», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, e' stata richiesta, per la corrente campagna vendemmiale 2007/2008, l'autorizzazione della riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOC «Conegliano Valdobbiadene», ai sensi dell'art. 4, comma 6, del citato disciplinare di produzione, in conformita' alle condizioni previste dalla citata normativa comunitaria per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;
Visto il parere favorevole espresso con nota n. 477315 del 29 agosto 2007 della regione Veneto;
Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;
Decreta:
Articolo unico
1. Per la campagna vendemmiale 2007/2008, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOC «Conegliano Valdobbiadene» e' fissato a 8,5%, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del vigente disciplinare di produzione approvato con il decreto ministeriale 25 maggio 2007, conformemente al disposto di cui all'allegato VI - K, 2-3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 agosto 2007
Il direttore generale: La Torre
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone