Gazzetta n. 208 del 7 settembre 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 5 luglio 2007, n. 148
Regolamento recante le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono definite le caratteristiche, le modalita' di conferimento e le modalita' di uso dei segni di benemerenza e delle insegne concesse al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visti gli articoli dal 62 al 72, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, rimasti in vigore, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006, fino all'emanazione del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2007;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-152 (07002111) in data 13 giugno 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:
Art. 1.
Benemerenze e insegne
1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere attribuiti i seguenti riconoscimenti, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento:
a) medaglia al merito di servizio;
b) diplomi di benemerenza con medaglia;
c) croci di anzianita';
d) diplomi di lodevole servizio;
e) encomi;
f) elogi.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Rassetto delle
disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229):
«2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalita' di
conferimento e le modalita' di uso dei segni di benemerenza
e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di
tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti
disposizioni.».
- Si riporta il testo vigente dell'art. 11, della legge
29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita'
della regolazione, riassetto normativo e codificazione. -
Legge di semplificazione 2001):

«Art. 11.
Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il riassetto delle
disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri
direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.
59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) revisione e riassetto della normativa che
disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico,
prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e
incendi boschivi, nonche' l'ordinamento del personale per
gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva
nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica,
logica e sistematica, con particolare riferimento:
1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso
pubblico;
2) al riassetto della normativa in materia di
prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto
anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti
socio-ambientali;
3) alla revisione delle disposizioni sui poteri
autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di
vigilanza antincendi;
b) armonizzazione delle disposizioni sulla
prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico
per le attivita' produttive;
c) coordinamento e adeguamento della normativa alle
disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.
2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni
emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o piu'
regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».
- Si riporta il testo vigente degli articoli da 62 a 72
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 (Norme sullo stato
giuridico e sul trattamento economico del personale non
statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco),
pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale
30 giugno 1942, n. 152:
«Art. 62.
Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili, oltre alle
normali ricompense al valor militare, civile, di marina o
aeronautico possono essere concesse:
una medaglia al merito di servizio;
due croci di anzianita';
tre diplomi di benemerenza;
quattro premi di servizio ed encomi;
cinque diplomi atletici.
A coloro che avessero riportato, in servizio o per
causa di servizio, mutilazioni o ferite, sono, inoltre,
concessi distintivi d'onore di foglia uguale a quelli
stabiliti per gli impiegati dello Stato.».
«Art. 63.
A sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di
medaglie al valor civile, di marina o aeronautico per atti
di coraggio compiuti in servizio d'istituto, e' concesso,
fino alla cessazione dal servizio, un soprassoldo nella
seguente misura:
per la medaglia d'oro lire 500 annuali;
per la medaglia d'argento lire 200 annuali;
per la medaglia di bronzo lire 100 annuali.
Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte,
ogni semestre. La spesa occorrente sara' a carico della
Cassa sovvenzioni antincendi.
I pagamenti vengono registrati in apposito libretto
secondo il modello fornito dal Ministero, che sara'
custodito dal Comando del Corpo.».
«Art. 64.
E' istituita la medaglia al merito di servizio, coniata
in argento conforme al modello di cui all'allegato F, che
sara' vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno,
per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
che si siano distinti in azioni di servizio di particolare
importanza, in cui abbiano dato prova di speciale
ardimento, capacita' e zelo, e per le quali non siasi fatto
luogo alla concessione di ricompense al valore.
Agli insigniti di detta medaglia viene assegnato un
soprassoldo di lire 200 annue, pagabili semestralmente, con
stati a parte, fino alla cessazione dal servizio.
La spesa sara' a carico della Cassa sovvenzioni
antincendi. Si applica l'ultimo
comma dell'articolo precedente.».
«Art. 65.
E' istituita la croce di anzianita' di servizio,
coniata in bronzo conforme al modello di cui all'allegato
G, che sara' vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per
l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco che abbiano prestato effettivo lodevole servizio
nel Corpo per un periodo di quindici anni dando prova di
capacita' e zelo. Per ogni periodo di cinque anni di
servizio effettivo, oltre i quindici previsti al
comma precedente, l'insignito della croce di anzianita'
viene autorizzato ad applicare sul nastrino una fascetta
metallica conforme al modello di cui all'allegato H, che
sara' vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per
l'interno.».
«Art. 66.
Il personale che cessa dal servizio conserva il diritto
a fregiarsi delle decorazioni di cui agli articoli 64 e 65.
Incorrono nella perdita del diritto a fregiarsi di
dette decorazioni coloro dei quali sia stata deliberata la
espulsione dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
«Art. 67.
E' istituito conforme al modello di cui all'allegato I,
che sara' vistato d'ordine Nostro, dal Ministro per
l'interno, il diploma di benemerenza, per i componenti il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti
in notevoli operazioni di servizio, in cui abbiano dato
prova di coraggio, speciale capacita' e zelo, e per le
quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense
al valore.
Il diploma di benemerenza puo' essere altresi' concesso
a coloro che abbiano prestato effettivo servizio nel Corpo
per un periodo di cinque anni, dimostrando, durante tale
periodo, coraggio, speciale capacita', zelo e disciplina.».
«Art. 68.
Potranno essere concessi premi in danaro, fino ad un
massimo di lire 100 annue per persona, ed encomi ai
sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti
in operazioni di servizio, dando prova di coraggio, di
speciale capacita' e zelo con utile rendimento.
La spesa relativa fara' carico alla Cassa sovvenzioni
antincendi.».
«Art. 69.
E' istituito il diploma atletico conforme al modello di
cui all'allegato L, che sara' vistato, d'ordine Nostro, dal
Ministro per l'interno.
Tale diploma verra' concesso al personale che si sia
particolarmente distinto in competizioni ginnico sportive
di speciale importanza.».
«Art. 70.
L'assegnazione di tutte le ricompense previste nei
precedenti articoli e' fatta dal Ministro per l'interno,
sentita una Commissione presieduta dal direttore generale
dei Servizi antincendi, e composta:
- dal comandante delle Scuole centrali per allievi
ufficiali e allievi vigili del fuoco;
- da un ispettore superiore dei vigili del fuoco;
- da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di
grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione
generale dei Servizi antincendi;
- dal capo del personale dei Servizi antincendi.
Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero
dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio
presso la Direzione generale dei Servizi antincendi,
esercita le funzioni di segretario della Commissione.
Delle concessioni verra' presa nota in matricola.».
«Art. 71.
Per gli altri apprezzabili servizi e' in facolta' del
Prefetto concedere encomi collettivi ed in facolta' del
comandante del Corpo concedere elogi individuali.».
«Art. 72.
Delle ricompense, degli encomi collettivi e degli elogi
viene data notizia al personale mediante appositi ordini
del giorno.».



 
Art. 2.
Requisiti per la concessione della medaglia al merito di servizio
1. La medaglia al merito di servizio e' conferita, ove per il medesimo fatto non sia stata concessa ricompensa al valore, a coloro che si sono distinti per aver dato prova di particolare ardimento e di eccezionali capacita' professionali nell'attuazione di azioni di soccorso rilevanti.
 
Art. 3. Requisiti per la concessione del diploma di benemerenza con medaglia
1. Il diploma di benemerenza con medaglia e' conferito, ove per il medesimo fatto non sia stata concessa ricompensa al valore, a coloro che, con riguardo ai risultati ottenuti, hanno dato prova di particolare ardimento e di eccezionali capacita' professionali nell'attuazione di interventi di soccorso, con azioni sinergiche.
 
Art. 4.
Requisiti per la concessione della croce di anzianita'
1. La croce di anzianita' e' conferita a coloro che hanno prestato effettivo, meritevole servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo di quindici anni.
 
Art. 5.
Requisiti per la concessione del diploma di lodevole servizio
1. Il diploma di lodevole servizio per l'opera svolta nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' conferito al personale di ruolo collocato a riposo al compimento della anzianita' minima richiesta; si prescinde da tale anzianita' per coloro che sono dispensati dal servizio e non hanno riportato note di demerito o sanzioni disciplinari superiori alla censura.
 
Art. 6.
Requisiti per la concessione dell'encomio
1. L'encomio e' conferito a coloro che dimostrano di possedere spiccate qualita' professionali fornendo un rilevante contributo in importanti servizi o attivita' istituzionale.
 
Art. 7.
Requisiti per la concessione dell'elogio
1. L'elogio, a firma del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' conferito a coloro che si distinguono per impegno e per capacita' tecnico-professionali, conseguendo apprezzabili risultati nei compiti d'istituto.
 
Art. 8.
Proposte e procedure per il conferimento delle benemerenze
1. Le proposte per la concessione della medaglia al merito di servizio, del diploma di benemerenza con medaglia, degli encomi e degli elogi sono formulate dai Comandanti provinciali dei vigili del fuoco o dai Prefetti. Sulle proposte e' acquisito il parere del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le proposte devono essere corredate da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una valutazione nel merito.
3. Per la concessione della croce di anzianita', in conseguenza delle indicazioni fornite con apposita circolare diramata dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile i Comandanti provinciali segnalano i nominativi del personale interessato formulando una breve relazione in ordine alla condotta morale dello stesso e segnalando anche i provvedimenti disciplinari eventualmente a suo carico.
4. La proposta per la concessione dei diplomi di lodevole servizio e' formulata dai Dirigenti degli uffici presso i quali hanno prestato servizio gli interessati in quiescenza, dimissionari, dispensati.
5. Le benemerenze sono deliberate dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e consegnate dai Comandanti provinciali, ovvero dai rispettivi dirigenti di settore, in modo opportuno durante le cerimonie che si svolgono presso le strutture centrali e/o territoriali. In particolare la croce di anzianita' e' consegnata annualmente durante la celebrazione della festivita' di S. Barbara, patrona dei vigili del fuoco.
 
Art. 9.
Disposizioni per l'uso delle insegne
1. Le insegne relative ai riconoscimenti previsti dal presente regolamento sono accessori dell'uniforme e sulla stessa vanno apposte in conformita' alla configurazione originaria.
2. Le insegne si portano sull'uniforme di rappresentanza e in formato completo, nastro e decorazione appesa, m occasione di cerimonie civili, religiose o militari di particolare rilevanza quali il giorno dell'anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, il 4 novembre, il giorno della festa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le insegne si portano sull'uniforme di rappresentanza in formato ridotto, solo i nastrini, in occasione di riviste, parate, servizi d'onore.
4. E' fatto divieto di applicare le insegne e/o nastrini sulla divisa d'intervento, nonche' sul cappotto e sull'impermeabile.
 
Art. 10.
Annotazioni matricolari
1. Il conferimento della medaglia al merito di servizio, della croce di anzianita', dei diplomi di benemerenza, degli encomi e degli elogi e' annotato sullo stato matricolare.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: Amato

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007

Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 9, foglio n. 212
 
Allegato A

DESCRIZIONE TECNICA DEI SEGNI DI BENEMERENZE E DELLE INSEGNE
CONFERITE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Medaglia al merito di servizio

Medaglia in lega argentata con attacco per mezzo di un nastrino di seta tricolore. A fronte e' riportato in rilievo il disegno delle lingue di fuoco con al centro la punta di una spada, segno d'ardimento; sul retro tra le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante, e' posta la scritta «Al Merito di Servizio». Sotto la scritta e' disegnato un ramo di alloro; lungo il bordo perimetrale e' riportata la scritta «Ministero dell'Interno Corpo nazionale vigili del fuoco». L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore da un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala, sul lato destro in alto la scritta «Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante. Nella parte centrale dell'attestato in apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome e la motivazione del conferimento secondo l'intervento effettuato; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia. Diplomi di benemerenza con medaglia
Medaglia in lega bronzea con attacco per mezzo di un nastrino di seta bianco con due strisce rosse. A fronte e' riportato in rilievo il disegno delle lingue di fuoco con al centro la punta di una spada, segno d'ardimento; sul retro tra le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante, e' posta la scritta «Al Merito di Servizio». Sotto la scritta e' disegnato un ramo di alloro; lungo il bordo perimetrale e' riportata la scritta «Ministero dell'Interno Corpo nazionale vigili del fuoco».
L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala; sul lato destro in alto e' riportata la scritta «Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; al di sotto e' disegnato un cordoncino che circonda i bordi dell'attestato; sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante. Nella parte centrale dell'attestato in apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome e la motivazione del conferimento secondo l'intervento effettuato; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia. Croce di anzianita'
La croce in lega di bronzo a forma greca e' provvista per l'attacco di un nastrino di seta rosso con due strisce bianche laterali; sul braccio destro, sinistro e inferiore sono incise lingue di fuoco; al centro il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante che termina sul braccio superiore della croce; sul retro e' inciso il numero romano «XV».
L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala, sul lato destro in alto e' riportata la scritta «Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante; al centro in apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome del dipendente, al centro e' stampata la frase «e' concessa la croce di anzianita' per avere prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per oltre quindici anni, dando prova di capacita' e zelo»; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia.

Diploma di lodevole servizio
Medaglia in lega «Vermeil» (dorata) e' provvista per l'attacco di un nastrino di seta rosso con due strisce bianche laterali. Sul fronte intorno al perimetro e' incisa la scritta «Ministero dell'Interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Al centro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante; sul retro lungo il bordo del perimetro la scritta «L'Amministrazione con gratitudine».
L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala, sul lato destro in alto la scritta «Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante; al centro in un apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome del dipendente; a seguire e' stampata la frase «a testimonianza del lodevole servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia.
Unitamente alla medaglia e al diploma e' consegnata una piccozza con il manico di legno e la parte superiore in acciaio (strumento simbolo dell'attivita' del vigile del fuoco).

Encomio
L'attestato in cartoncino di color crema e' caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano, sale una scala, sul lato destro in alto la scritta «Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante; al centro in alto, a carattere in neretto e' riportata la dizione «Encomio». Segue, in apposito spazio vuoto l'indicazione della qualifica, il nome ed il cognome del dipendente e la motivazione del conferimento secondo l'intervento effettuato; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia. Elogio
E' una nota a firma del Capo Dipartimento o del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, redatta su carta intestata Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - riportante l'apprezzamento dell'amministrazione per coloro che per l'impegno profuso e le capacita' tecnico-professionali dimostrate hanno conseguito, nell'espletamento dei compiti istituzionali, meritevoli risultati.
La nota contiene l'indicazione espressa della qualifica, nome e cognome del dipendente e le circostanze del conferimento nonche' il riferimento temporale.
 
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