Gazzetta n. 195 del 23 agosto 2007 (vai al sommario)
LEGGE 2 agosto 2007, n. 132
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

ART. 1.
(Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 12 luglio 2005.
 
ART. 2.
(Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
ART. 3.
(Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di euro 386.350 perl'anno 2007, di euro 380.850 per l'anno 2008 e di euro 386.350 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
ART. 4
(Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge di Stato.

Napolitano

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'Alema, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1218):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'Alema)
il 15 dicembre 2006.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 24 gennaio 2007, con
pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª, 8ª e parlamentare per
le Questioni regionali.
Esaminato dalla 3ª commissione il 30 e 31 gennaio 2007
ed il 7 febbraio 2007.
Esaminato in aula il 20 febbraio 2007; 6 e 7 marzo 2007
e approvato il 14 marzo 2007.
Camera dei deputati (atto n. 2375):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 19 marzo 2007 con pareri
delle Commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione il 9 maggio 2007 ed il
7 giugno 2007.
Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato, il 17
luglio 2007.
 
Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia in materia di cooperazione culturale e d'istruzione Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Polonia, qui di seguito denominati le Parti contraenti,

ANIMATI da mutuo desiderio di promuovere la cooperazione tra i rispettivi Paesi nei campi della cultura e dell'educazione; SPINTI dal desiderio di sviluppare e intensificare i legami d'amicizia tra i due Paesi; CONVINTI che gli scambi e la collaborazione nei campi summenzionati contribuiscano ad una migliore e reciproca conoscenza e comprensione fra i popoli italiano e polacco; CONVINTI altresi' che i predetti scambi e collaborazioni possano essere ulteriormente sviluppati anche mediante intese dirette tra Regioni ed Amministrazioni locali dei rispettivi Paesi; hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Le Parti contraenti favoriranno programmi ed attivita' comuni atti a sviluppare la collaborazione bilaterale culturale ed educativa anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.
Articolo 2 Le Parti contraenti favoriranno particolarmente: 1. la cooperazione nei campi della cultura e dell'istruzione; 2. la cooperazione in campo bibliotecario, librario ed archivistico; 3. gli scambi di artisti, esperti e studiosi, docenti universitari e studenti; 4. la cooperazione tra istituzioni culturali, centri di ricerca, universita' e scuole dei due Paesi; 5. i contatti fra gli Enti televisivi e radiofonici dei due Paesi.
Articolo 3 Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel settore dell'istruzione stimolando una migliore comprensione ed una piu' profonda conoscenza dell'arte, della cultura e del patrimonio culturale dei due Paesi. Esse l'attueranno attraverso: 1. l'insegnamento della lingua, della letteratura e della cultura dell'altro Paese, in particolare nelle scuole, universita' e istituti di istruzione superiore del proprio Paese; 2. la collaborazione in materia di formazione di docenti della lingua dell'altro Paese; 3. gli scambi d'informazione e di pubblicazioni scientifiche e pedagogiche nel settore dell'insegnamento delle lingue dei due Paesi; 4. la cooperazione in materia di metodi didattici; 5. la concessione, secondo le proprie risorse finanziarie, di borse di studio a studenti universitari, a iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca ed a partecipanti ai corsi di formazione post - universitari; 6. gli scambi e i contatti diretti tra istituti scolastici, specialmente nel quadro di gemellaggi, ed anche tra insegnanti; 7. lo sviluppo della collaborazione tra i rispettivi Organismi universitari, attraverso l'intensificazione di progetti inter-universitari, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione di ricerche congiunte su temi di comune interesse.
Articolo 4 Le Parti contraenti favoriranno la collaborazione nel campo degli scambi culturali ed artistici al fine di una migliore reciproca conoscenza e dell'avvicinamento fra i due Paesi. A tal fine esse promuoveranno, in particolare modo: 1. l'organizzazione di manifestazioni culturali ed artistiche e la cooperazione diretta fra istituzioni, organizzazioni ed associazioni nei seguenti settori: letteratura, arti plastiche, architettura,, arti sceniche, musica, danza, teatro, folclore e arte popolare, cinema, audiovisivi, televisione, radiofonia ed altre aree della cultura; 2. l'organizzazione di incontri, sessioni, atelier comuni e festival nelle differenti discipline artistiche; 3. la traduzione e l'edizione d'opere letterarie e scientifiche, in particolar modo di scienze umane e sociali.
Articolo 5 Le Parti contraenti favoriranno una stretta cooperazione nelle azioni di prevenzione e contrasto del traffico illecito di opere d'arte, beni culturali, reperti archeologici, documenti ed altri oggetti d'interesse storico, artistico e demoetnoantropologico. Le Parti contraenti si impegnano altresi' a collaborare nella lotta al traffico illecito di beni culturali, con azioni di prevenzione, repressione e restituzione, secondo la legislazione nazionale e quella dell'Unione Europea, nel rispetto anche della Convenzione UNESCO concernente le misure da adottare per interdire e impedire l'illecita importazione, esportazione e trasferimento di proprieta' dei beni culturali, adottata il 14 novembre 1970, e degli altri Accordi internazionali in materia ai quali entrambi i Paesi aderiscono.
Articolo 6 Le Parti contraenti si impegnano ad incoraggiare le attivita' nel settore dei diritti umani, in particolare contro il razzismo, l'intolleranza e le altre forme di discriminazione. Le Parti promuoveranno l'organizzazione di conferenze e seminari, cosi' come attivita' specifiche, per favorire le relazioni fra competenti autorita' nazionali e locali in questo settore. Le Parti contraenti incoraggeranno le attivita' culturali destinate a promuovere la parita' fra uomini e donne.
Articolo 7 Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione nel campo del restauro, tutela e conoscenza del patrimonio culturale e paesaggistico e della promozione dell'architettura, dell'urbanistica e dell'arte contemporanee.
Articolo 8 Le Parti contraenti si impegnano a sviluppare la collaborazione bilaterale nel settore della protezione dei diritti d'autore e diritti connessi, anche tra le rispettive istituzioni competenti in materia.
Articolo 9 Le Parti contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilita', sosterranno 1' attivita' di Istituzioni culturali e scolastiche, in particolare degli Istituti di cultura presenti in Italia e in Polonia e di quelli che verranno eventualmente aperti, e delle associazioni culturali, favorendone il funzionamento in accordo con la legislazione vigente nel Paese dove essi operano.
Articolo 10 Le Parti contraenti incoraggeranno la cooperazione fra istituzioni governative, Amministrazioni locali ed organizzazioni non governative nel settore degli scambi giovanili e delle attivita' fisiche e sportive.
Articolo 11 Le Parti contraenti sosterranno gli scambi e la cooperazione tra Regioni ed Amministrazioni locali nei settori di cui ai precedenti articoli 3, 4, 6, 8 e 9 del presente Accordo.
Articolo 12 Le Parti contraenti incoraggeranno la collaborazione nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) in materia culturale ed educativa e, a livello bilaterale, la collaborazione diretta in tale materia tra i Comitati Nazionali UNESCO dei due Paesi.
Articolo 13 In vista dell'applicazione del presente Accordo, le Parti contraenti costituiranno una Commissione Mista bilaterale per le questioni della collaborazione culturale ed educativa, qui di seguito denominata "Commissione". La Commissione elaborera' Programmi Esecutivi periodici. La Commissione si riunira' alternativamente in Italia ed in Polonia in date concordate attraverso i canali diplomatici.
Articolo 14 Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste. Alla data dell'entrata in vigore del presente Accordo, cessa di essere in vigore l'Accordo Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare di Polonia concluso a Varsavia il giorno 25 marzo 1965.
Articolo 15 Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento. Le modifiche al presente Accordo, convenute dalle Parti contraenti, entreranno in vigore con le procedure di cui al primo paragrafo del precedente articolo 14.
Articolo 16 Il presente Accordo avra' durata illimitata. Esso puo' essere denunciato, a mezzo di notifica, in qualsiasi momento da ciascuna delle Parti contraenti e in tal caso la denuncia avra' effetto dopo sei mesi dal giorno della notifica stessa. Nel caso di denuncia del presente Accordo, tutti i programmi iniziati e non ultimati verranno continuati fino alla loro conclusione, salvo diversa decisione di entrambe le Parti contraenti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma il 12 luglio 2005 in due originali, in lingua italiana e in lingua polacca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
Firma illeggibile

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Firma illeggibile
 
----> vedere Accordo (polacco) da pag. 11 a pag. 15 <----
 
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