Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2007 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 2 luglio 2007, n. 81
Testo del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2007, n. 127, recante: «Disposizioni urgenti in materia finanziaria».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 2, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
Destinazione maggiori entrate
1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'art. 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.
2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 1 dell'art. 17 della legge
5 agosto 1978, n. 468 recante «Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio»,
e' il seguente:
«Art. 17 (Assestamento e variazioni di bilancio). -
Entro il mese di giugno di ciascun anno il Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della
programmazione economica, presenta al Parlamento un
apposito disegno di legge, ai fini dell'assestamento degli
stanziamenti di bilancio, anche sulla scorta della
consistenza dei residui attivi e passivi accertata in sede
di rendiconto dell'esercizio scaduto il 31 dicembre
precedente.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007)», e' il seguente:
«4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero
nel 2007 rispetto alle previsioni sono prioritariamente
destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza
pubblica definiti dal Documento di programmazione
economico-finanziaria 2007-2011. In quanto eccedenti
rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori entrate
derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono destinate,
qualora permanenti, a riduzioni della pressione fiscale
finalizzata al conseguimento degli obiettivi di sviluppo ed
equita' sociale, dando priorita' a misure di sostegno del
reddito di soggetti incapienti ovvero appartenenti alle
fasce di reddito piu' basse, salvo che si renda necessario
assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti
ed imprevisti necessari per fronteggiare calamita' naturali
ovvero improrogabili esigenze connesse con la tutela della
sicurezza del Paese.».



 
Art. 1-bis. Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilita'
interno. (( 1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
«683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007».))




Riferimenti normativi:
- La legge n. 296 del 2006 e' pubblicata nel
supplemento ordinario n. 244/L alla Gazzetta Ufficiale n.
299 del 27 dicembre 2006.



 
Art. 2.
Utilizzo quota avanzo di amministrazione
1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.
2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di investimento e' commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata: (( a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del 2,6 per cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' dell'1,3 per cento.))




,in=10; Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 680 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296/2006, e' il seguente:
«680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini di cassa quale differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla concessione di crediti.».



 
Art. 3.
Recupero maggiore gettito ICI
1. All'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 39 e' sostituito dal seguente:
«39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. ((Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto»;))
b) il comma 46 e' sostituito dal seguente:
«46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla base di una certificazione da parte del comune interessato, le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto».
2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'art. 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.
3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'art. 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente e' tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.
4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.
5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere e' posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi da 33 a 46 dell'art. 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286
(Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria)
cosi' come modificati dalla presente legge:
«33. Al fine di consentire la semplificazione degli
adempimenti a carico del cittadino ed al contempo
conseguire una maggiore rispondenza del contenuto delle
banche dati dell'Agenzia del territorio all'attualita'
territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le
dichiarazioni relative all'uso del suolo sulle singole
particelle catastali rese dai soggetti interessati
nell'ambito degli adempimenti dichiarativi presentati agli
organismi pagatori, riconosciuti ai fini dell'erogazione
dei contributi agricoli, previsti dal regolamento (CE) n.
1782/03 del Consiglio, del 29 settembre 2003, e dal
regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del
21 aprile 2004, esonerano i soggetti tenuti all'adempimento
previsto dall'art. 30 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. A tale fine la richiesta di
contributi agricoli, contenente la dichiarazione di cui al
periodo precedente relativamente all'uso del suolo, deve
contenere anche gli elementi per consentire l'aggiornamento
del catasto, ivi compresi quelli relativi ai fabbricati
inclusi nell'azienda agricola, e, conseguentemente, risulta
sostitutiva per il cittadino della dichiarazione di
variazione colturale da rendere al catasto terreni stesso.
All'atto della accettazione della suddetta dichiarazione
l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
predispone una proposta di aggiornamento della banca dati
catastale, attraverso le procedure informatizzate
rilasciate dall'Agenzia del territorio ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, e la trasmette alla medesima
Agenzia per l'aggiornamento della banca dati. L'AGEA
rilascia ai soggetti dichiaranti la ricevuta contenente la
proposta dei nuovi redditi attribuiti alle particelle
interessate, che ha valore di notifica. Qualora il soggetto
dichiarante che riceve la notifica sia persona diversa dai
titolari di diritti reali sugli immobili interessati dalle
variazioni colturali, i nuovi redditi dovranno essere
notificati a questi ultimi, utilizzando le informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. Tali redditi
producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti
disposizioni, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui
viene presentata la dichiarazione.
34. In sede di prima applicazione del comma 33,
l'aggiornamento della banca dati catastale avviene sulla
base dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al
comma 33, presentate dai soggetti interessati nell'anno
2006 e messe a disposizione della Agenzia del territorio
dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad inserire in
atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto delle
variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle
vigenti disposizioni ed in particolare all'art. 74,
comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia
del terri-torio, con apposito comunicato da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, rende noto, per ciascun comune,
il completamento delle operazioni e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i comuni interessati,
tramite gli uffici provinciali e sul proprio sito internet,
i risultati delle relative operazioni catastali di
aggiornamento; i ricorsi di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive
modificazioni, avverso la variazione dei redditi possono
essere proposti entro il 30 novembre 2007; i nuovi redditi
cosi' attribuiti producono effetti fiscali dal 1° gennaio
2006. In tale caso non sono dovute le sanzioni previste
dall'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471.
35. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, sentita l'AGEA, sono stabilite le modalita'
tecniche ed operative di interscambio dati e cooperazione
operativa per l'attuazione dei commi 33 e 34, tenendo conto
che l'AGEA si avvarra' degli strumenti e delle procedure di
interscambio dati e cooperazione applicativa resi
disponibili dal Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN).
36. L'Agenzia del territorio, anche sulla base delle
informazioni fornite dall'AGEA e delle verifiche,
amministrative, da telerilevamento e da sopralluogo sul
terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei propri
compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti
per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali,
nonche' quelli che non risultano dichiarati al catasto.
L'Agenzia del territorio, con apposito comunicato da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende nota la
disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli
immobili individuati ai sensi del periodo precedente,
comprensivo, qualora accertata, della data cui riferire la
mancata presentazione della dichiarazione al catasto, e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi
alla pubblicazione del comunicato, presso i comuni
interessati e tramite gli uffici provinciali e sul proprio
sito internet, il predetto elenco, con valore di richiesta,
per i titolari dei diritti reali, di presentazione degli
atti di aggiornamento catastale redatti ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano
alla richiesta entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione del comunicato di cui al periodo precedente,
gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio
provvedono con oneri a carico dell'interessato, alla
iscrizione in catasto attraverso la predisposizione delle
relative dichiarazioni redatte in conformita' al
regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono
effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a
decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data cui
riferire la mancata presentazione della denuncia catastale,
ovvero, in assenza di tale indicazione, dal 1° gennaio
dell'anno di pubblicazione del comunicato di cui al secondo
periodo. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite modalita' tecniche ed operative per l'attuazione
del presente comma. Si applicano le sanzioni per le
violazioni previste dall'art. 28 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni.
37. All'art. 9, comma 3, lettera a), del decreto-legge
30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, dopo le parole:
«l'immobile e' asservito» sono inserite le seguenti: «,
sempreche' tali soggetti rivestano la qualifica di
imprenditore agricolo, iscritti nel registro delle imprese
di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580,».
38. I fabbricati per i quali a seguito del disposto del
comma 37 vengono meno i requisiti per il riconoscimento
della ruralita' devono essere dichiarati al catasto entro e
non oltre il 30 novembre 2007. In tale caso non si
applicano le sanzioni previste dall'art. 28 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e
successive modificazioni. In caso di inadempienza si
applicano le disposizioni contenute nel comma 36.
39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a 38, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.
40. Nelle unita' immobiliari censite nelle categorie
catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono
essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati
ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero
ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia
funzionale e reddituale.
41. Le unita' immobiliari che per effetto del criterio
stabilito nel comma 40 richiedono una revisione della
qualificazione e quindi della rendita devono essere
dichiarate in catasto da parte dei soggetti intestatari,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. In caso di inottemperanza, gli uffici
provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono, con
oneri a carico dell'interessato, agli adempimenti previsti
dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701; in tale caso si applica la
sanzione prevista dall'art. 31 del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, e successive
modificazioni, per le violazioni degli articoli 20 e 28
dello stesso regio decreto-legge n. 652 del 1939, nella
misura aggiornata dal comma 338 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
42. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del
territorio, nel rispetto delle disposizioni e nel quadro
delle regole tecniche previste dal codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, da adottare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalita'
tecniche e operative per l'applicazione delle disposizioni
di cui ai commi 40 e 41, nonche' gli oneri di cui al
comma 41.
43. Le rendite catastali dichiarate ovvero attribuite
ai sensi dei commi 40, 41 e 42 producono effetto fiscale a
decorrere dal 1° gennaio 2007.
44. Decorso inutilmente il termine di nove mesi
previsto dal comma 41, si rende comunque applicabile l'art.
1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successivi provvedimenti attuativi.
45. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il moltiplicatore previsto dal comma 5
dell'art. 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, da applicare alle
rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo
catastale B, e' rivalutato nella misura del 40 per cento.
46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli
comuni sono ridotti in misura pari al maggior gettito
derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a 45, sulla
base di una certificazione da parte del comune interessato,
le cui modalita' sono definite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno. Con il predetto decreto, in particolare, si
prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in
relazione all'eventuale quota di maggiore gettito
aggiuntivo rispetto a quello previsto.».
- Il testo degli articoli 179 e 186 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, e' il seguente:
«Art. 179 (Accertamento). - 1. L'accertamento
costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante
la quale, sulla base di idonea documentazione, viene
verificata la ragione del credito e la sussistenza di un
idoneo titolo giuridico, individuato il debitore,
quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la
relativa scadenza.
2. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito
di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite
per legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle
provenienti dalla gestione di servizi a carattere
produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni
dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di
emissione di liste di carico;
c) per le entrate relative a partite compensative
delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo
impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o
variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o
atti amministrativi specifici.
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene
accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio
finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai
fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i
tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita'
dell'ente.».
«Art. 186 (Risultato contabile di amministrazione). -
1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato
con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio
chiuso ed e' pari al fondo di cassa aumentato dei residui
attivi e diminuito dei residui passivi.».



 
Art. 4. Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di
funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali.
1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.
2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:
a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi dell'art. 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).



Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 9 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2005), e' il seguente:
«9. Per il triennio 2005-2007, le riassegnazioni di
entrate e l'utilizzo dei fondi di riserva per spese
obbligatorie e d'ordine e per spese impreviste non possono
essere superiori a quelli del precedente esercizio
incrementati del 2 per cento. Nei casi di particolare
necessita' e urgenza, il predetto limite puo' essere
superato, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, da comunicare alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti.».
- Il testo del comma 46 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006); e' il seguente:
«46. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare
complessivo delle riassegnazioni di entrate non potra'
superare, per ciascuna amministrazione, l'importo
complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
al netto di quelle di cui al successivo periodo. La
limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonche' a
quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
dall'Unione europea.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 22 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
e' il seguente:
«2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate
al comma 1, per il triennio 2007-2009, le previsioni non
potranno superare l'ottanta per cento di quelle iniziali
dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57
dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme
corrispondenti alla riduzione dei costi e delle spese per
effetto del presente comma sono appositamente accantonate
per essere versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
ciascun anno, all'entrata del bilancio dello Stato, con
imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle
Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed
organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano
espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di
avere ottemperato alle disposizioni del presente
articolo.».



 
Art. 4-bis.
Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi (( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo, nella quale e' indicata la destinazione delle relative risorse.
2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con una dotazione, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti.))
 
Art. 5.
Interventi in materia pensionistica (( 1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta' pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e' corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e' liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianita' contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto e' titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianita' contributiva complessiva e' computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilita' di novembre ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilita' di luglio ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennita' di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva e' corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
5. Con effetto dal 1o gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti.))




Riferimenti normativi:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, reca
«Istituzione del casellario centrale dei pensionati» ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1972, n. 82.
- Il testo dell'art. 38 della legge 28 dicembre 2001,
n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002), e' il
seguente:
«Art. 38 (Incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002
e' incrementata, a favore dei soggetti di eta' pari o
superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito
proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti
pensionistici di cui:
a) all'art. 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e
successive modificazioni;
b) all'art. 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno
sociale di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335;
c) all'art. 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui
all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza
dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono
corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti
all'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381, e dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n.
118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo
conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso
e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'eta' anagrafica relativa ai soggetti di cui al
comma 1 e' ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di
un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono
altresi' concessi ai soggetti con eta' pari o superiore a
sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o
che siano titolari di pensione di inabilita' di cui
all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base
alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su
base annua pari o superiori a 6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, ne'
redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo
annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati
dell'importo annuo dell'assegno sociale;
c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai
limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento e'
corrisposto in misura tale da non comportare il superamento
dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di
reddito annuo di 6.713,98 euro e' aumentato in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
al presente art. non si tiene conto del reddito della casa
di abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che hanno percepito
indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di
prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a
carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1° gennaio 2001,
non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale
imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2000 di importo pari o
inferiore a 8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno indebitamente percepito
i trattamenti di cui al comma 7 siano percettori di un
reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
2000 di importo superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo
al recupero dell'indebito nei limiti di un quarto
dell'importo riscosso.
9. Il recupero e' effettuato mediante trattenuta
diretta sulla pensione in misura non superiore a un quinto.
L'importo residuo e' recuperato ratealmente senza interessi
entro il limite di ventiquattro mesi. Tale limite puo'
essere superato al fine di garantire che la trattenuta di
cui al presente comma non sia superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 non si
applicano qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che
abbia indebitamente percepito i trattamenti a carico
dell'INPS. Il recupero dell'indebito pensionistico si
estende agli eredi del pensionato solo nel caso in cui si
accerti il dolo del pensionato medesimo.».
- Il testo dei commi 4, 5, 8, dell'art. 39 e del
comma 9 dell'art. 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2003)», e' il seguente:
«4. Il comma 1 dell'art. 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento
delle pensioni in favore dei soggetti disagiati,
comprensivo della eventuale maggiorazione sociale, non puo'
superare l'importo mensile determinato dalla differenza fra
l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento
minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno
sociale.
5. Il comma 2 dell'art. 38 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, si interpreta nel senso che l'incremento
spetta ai ciechi civili titolari della relativa pensione.
(Omissis).
8. La lettera d) del comma 5 dell'art. 38 della legge
28 dicembre 2001, n. 448, si interpreta nel senso che, per
gli anni successivi al 2002, sono aumentati in misura pari
all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle
pensioni a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti,
rispetto all'anno precedente, il limite di reddito annuo di
6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro di cui al comma 1
del predetto art. l.».
9. A decorrere dal 1° gennaio 2003, previa verifica
della condizione reddituale prevista dall'art. 49, comma 1,
della presente legge, ai cittadini italiani residenti
all'estero in possesso dei requisiti di cui all'art. 38
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, l'incremento della
maggiorazione sociale di cui all'art. 1 della legge
29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, deve
garantire, nel rispetto delle condizioni di cui al predetto
art. 38, un reddito proprio, comprensivo della predetta
maggiorazione sociale nonche' di trattamenti previdenziali
e assistenziali anche corrisposti all'estero, tale da
raggiungere un potere d'acquisto equivalente a quello
conseguibile in Italia con 516,46 euro mensili per tredici
mensilita', tenendo conto del costo della vita nei
rispettivi Paesi di residenza. Il Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
italiani nel mondo, stabilisce, con proprio decreto, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il livello di reddito
equivalente, per ciascun Paese, al reddito di cui all'art.
38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Con la
medesima procedura puo' essere annualmente modificato
l'importo della maggiorazione sociale di cui al primo
periodo del presente comma, che non puo', in ogni caso,
concorrere a determinare un reddito proprio superiore a
516,46 euro mensili per tredici mensilita' e, nella
parametrazione tra i 516,46 euro mensili con il costo della
vita nel Paese di residenza, non puo' comunque essere di
importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici
mensilita'. Il predetto incremento puo' essere superiore a
123,77 euro mensili per tredici mensilita' a condizione che
il titolare di pensione sia in possesso del requisito di
cui all'art. 8, secondo comma della legge 30 aprile 1969,
n. 153, e successive modificazioni. Per le finalita' di cui
al presente comma e' autorizzata la spesa di 60 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2003, Qualora dalla verifica
reddituale prevista dall'art. 49, comma 1, della presente
legge si accerti un numero di beneficiari che comporti un
onere inferiore a quello della predetta autorizzazione di
spesa, con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli
Italiani nel mondo, sono modificati i requisiti di accesso
previsti dal quarto periodo del presente comma. Qualora,
viceversa, si accerti un maggiore onere, con lo stesso
decreto sono conseguentemente rideterminati i requisiti di
accesso al beneficio.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 34 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo); e' il seguente:
«1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di
rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo
beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei
trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione
generale obbligatoria e delle relative gestioni per i
lavoratori autonomi, nonche' dei fondi sostitutivi,
esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi
integrativi ed aggiuntivi di cui all'art. 59, comma 3,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della
rivalutazione automatica dovuto in applicazione del
presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in
misura proporzionale all'ammontare del trattamento da
rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.».
- Il testo del comma 22 dell'art. 2 della legge
8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare); e' il seguente:
«22. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentite le organizzazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno o
piu' decreti legislativi intesi all'armonizzazione dei
regimi pensionistici sostitutivi dell'assicurazione
generale obbligatoria operanti presso l'INPS, l'INPDAP
nonche' dei regimi pensionistici operanti presso l'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) ed altresi' con riferimento alle
forme pensionistiche a carico del bilancio dello Stato per
le categorie di personale non statale di cui al comma 2,
terzo periodo, con l'osservanza dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) determinazione delle basi contributive e
pensionabili con riferimento all'art. 12 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed
integrazioni, con contestuale ridefinizione delle aliquote
contributive tenendo conto, anche in attuazione di quanto
previsto nella lettera b), delle esigenze di equilibrio
delle gestioni previdenziali, di commisurazione delle
prestazioni pensionistiche agli oneri contributivi
sostenuti e alla salvaguardia delle prestazioni
previdenziali in rapporto con quelle assicurate in
applicazione dei commi da 6 a 16 dell'art. 1;
b) revisione del sistema di calcolo delle prestazioni
secondo i principi di cui ai citati commi da 6 a 16
dell'art. 1;
c) revisione dei requisiti di accesso alle
prestazioni secondo criteri di flessibilita' omogenei
rispetto a quelli fissati dai commi da 19 a 23 dell'art. 1;
d) armonizzazione dell'insieme delle prestazioni con
riferimento alle discipline vigenti nell'assicurazione
generale obbligatoria, salvaguardando le normative speciali
motivate da effettive e rilevanti peculiarita'
professionali e lavorative presenti nei settori
interessati.».



 
Art. 6. Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi
vari
1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'unita' previsionale di base «Fondo speciale» di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' apportata la seguente variazione in aumento:
2007 2008 2009
(migliaia di euro) Ministero dell'economia
e delle finanze 68.300 - -

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.
3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Per provvedere alle esigenze dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN), nella prospettiva della riorganizzazione dell'Istituto stesso, sotto la vigilanza del Ministero dei trasporti, prevista dall'art. 1, comma 1043, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine dello sviluppo della ricerca scientifica e del trasferimento tecnologico nel settore del trasporto marittimo, e' autorizzato un contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno finanziario 2007.
5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di interventi infrastrutturali in materia di viabilita', i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.
6. All'art. 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «8 milioni» e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: «con priorita» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».
7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle realta' socio economiche delle zone confinanti tra le regioni, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari.
8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le universita' in attuazione dell'art. 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Riferimenti normativi:
- La gia' citata legge n. 296/2006, reca: «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)» ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, supplemento
ordinario.
- Il testo dell'art. 9-ter della legge 5 agosto 1978,
n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale
dello Stato in materia di bilancio) e' il seguente:
«Art. 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di
spesa delle leggi permanenti di natura corrente). - 1.
Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito il
«Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni
di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui
all'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni»,
il cui ammontare e' annualmente determinato dalla legge
finanziaria.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministro
interessato, che ne da' contestuale comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, sono trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 ed iscritte in aumento delle
autorizzazioni di spesa delle unita' previsionali di base
degli stati di previsione delle amministrazioni statali le
somme necessarie a provvedere ad eventuali deficienze delle
dotazioni delle unita' medesime, ritenute compatibili con
gli obiettivi di finanza pubblica.».
- Il testo del comma 1043 dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 296/2006, e' il seguente:
«1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di
garantire il raggiungimento delle finalita' di cui all'art.
5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa ed
il Ministro dell'universita' e della ricerca, provvede alla
riorganizzazione, anche attraverso fusione ed accorpamento
con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto nazionale
per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di
Roma con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
- Si riporta il testo del comma 153 dell'art. 1 della
gia' citata legge 296/2006, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«153. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono individuate le
province alle quali puo' essere assegnata, nel limite di
spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul
consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi
a forniture con potenza impegnata superiore a 200 kW, in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e
successive modificazioni, per le province confinanti con le
province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle
confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle
nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade
nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, e successive modificazioni, con priorita' per le
province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.».
- Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali», e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato citta' ed autonomie locali e
conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Il testo del comma 6 dell'art. 5 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica), e' il seguente:
«6. Le universita' possono, altresi', stipulare con il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle
risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la
gestione del complesso delle attivita' ovvero di iniziative
e attivita' specifiche.».



 
Art. 7. Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge
27 dicembre 2006, n. 296
1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.
2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unita' previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.



Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 507 dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 296 del 2006, e' il seguente:
«507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e'
accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare, con
esclusione degli effetti finanziari derivanti dalla
presente legge, una quota, pari rispettivamente a 4.572
milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a 4.922 milioni
di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di base
iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento
alle autorizzazioni di spesa predeterminate
legislativamente, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale, relative a consumi
intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti ad
amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei
trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo
ordinario delle universita' statali, degli enti
territoriali, degli enti previdenziali e degli organi
costituzionali, ad altri trasferimenti correnti (categorie
5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti all'estero
aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e
altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di
patronato e di assistenza sociale, nonche' alle confessioni
religiose di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e
successive modificazioni, ad altre uscite correnti
(categoria 12) e alle spese in conto capitale, con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione
civile, di una quota pari al 50 per cento dello
stanziamento del Fondo per le aree sottoutilizzate, dei
limiti di impegno gia' attivati, delle rate di ammortamento
mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle
acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli
accantonamenti complessivi indicati, le dotazioni iscritte
nelle unita' previsionali di base dello stato di previsione
del Ministero della pubblica istruzione sono accantonate e
rese indisponibili, in maniera lineare, per un importo
complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare, su proposta dei Ministri
competenti, entro il 31 marzo di ciascun anno del triennio
2007-2009, possono essere disposte variazioni degli
accantonamenti di cui al primo periodo, anche interessando
diverse unita' previsionali relative alle suddette
categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione,
restando preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di
conto capitale per disaccantonare risorse di parte
corrente. Lo schema di decreto e' trasmesso al Parlamento
per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti
per le conseguenze di carattere finanziario.».



 
Art. 8.
Trasferimenti correnti alle imprese
1. Per l'anno 2007, ((il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese,)) iscritto nell'unita' previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero del-l'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo e' assegnato alle societa' sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:

Ferrovie dello Stato S.p.A. |166.300.000; Poste Italiane S.p.A. |41.700.000; ANAS S.p.A. |36.000.000; ENAV S.p.A. |6.000.000.

2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.
4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio per l'anno 2006, e' concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.



Riferimenti normativi:
Il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 1 della gia'
citata legge n. 266 del 2005, e' il seguente:
«15. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di
previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi
indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle
dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti
alle imprese, con esclusione del comparto della
radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
interessi, delle spese determinate con la Tabella C della
presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.
16. I Ministri interessati presentano annualmente al
Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle
Commissioni competenti, una relazione nella quale viene
individuata la destinazione delle disponibilita' di ciascun
fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle
tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare
con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio
tra le unita' previsionali di base interessate, su proposta
del Ministro competente.».



 
Art. 8-bis. Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di
crisi di impresa (( 1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non e' stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 1o febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all'art. 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1o febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: «del 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento».
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'art. 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'art. 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del fondo rotativo per il sostegno alle imprese di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse».
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi».
6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni gia' autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' di quelli derivanti dalla corresponsione alle societa' convenzionate dei compensi per l'attivita' di istruttoria e di assistenza tecnica;
b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e le modalita' di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.))




Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415 (Modifiche della L. 1° marzo 1986, n. 64, in
tema di disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno), e' il seguente:
«Art. 1. - In attesa della trasformazione
dell'intervento straordinario attraverso un graduale
passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le
aree depresse del territorio nazionale anche attraverso il
ripristino della dotazione finanziaria di cui alla legge
1° marzo 1986, n. 64, garantendo la continuita' di sviluppo
dei territori meridionali, e' autorizzata la spesa di lire
13.800 miliardi per il finanziamento degli incentivi alle
attivita' produttive di cui alla legge 1° marzo 1986, n.
64, in ragione di lire 2.125 miliardi per l'anno 1992, lire
2.350 miliardi per l'anno 1993 e lire 3.075 miliardi per
l'anno 1994. Alla ripartizione del residuo importo di lire
6.250 miliardi per gli anni successivi si provvede con
legge finanziaria. Gli impegni di spesa possono essere
assunti anche in eccedenza alle predette quote annuali.
1-bis. Per gli interventi di cui al decreto-legge
30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 1986, n. 44, e successive
modificazioni, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200
miliardi per l'anno 1994.
2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.
3. Restano ferme le disposizioni della legge 1° marzo
1986, n. 64, per gli interventi di agevolazione alle
attivita' produttive che alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, risultavano:
a) inseriti nei contratti di programma gia' approvati
dal CIPI o negli accordi di programma stipulati ai sensi
dell'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64;
b) deliberati in linea tecnica dall'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
c) relativi a Centri di ricerca e Progetti di
ricerca, non inclusi nei contratti di programma, per i
quali e' stato emanato il provvedimento di ammissibilita';
d) deliberati dalle regioni meridionali o dagli
istituti di credito convenzionati con le regioni stesse ai
sensi dell'art. 9, comma 14, della legge 1° marzo 1986, n.
64, fino alla concorrenza massima di lire 200 miliardi
dello stanziamento previsto dal comma 1 del presente
articolo;
e) richiesti con domanda acquisita dagli organismi
abilitati anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, ivi comprese quelle
riferite ad iniziative indotte dalla realizzazione dei
contratti di programma e degli accordi di programma,
purche' siano stati avviati a realizzazione gli
investimenti alla predetta data ovvero riguardino
investimenti per i quali risulta stipulato il contratto di
locazione finanziaria con le societa' convenzionate, quelli
deliberati o approvati dagli istituti di credito abilitati.
3-bis. Gli interventi richiesti con domanda acquisita
dagli istituti abilitati anteriormente alla data di entrata
in vigore del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 363, che non
rientrano in quelli di cui alle lettere a), b), c), d)
ed e) del comma 3, sono regolati dalle norme di cui al
comma 2.
3-ter. In ogni caso il provvedimento di concessione per
gli interventi di cui al comma 3, lettera e), ha durata
limitata a ventiquattro mesi, termine entro il quale il
programma di investimento deve essere completato; detto
termine puo' essere eccezionalmente prorogato per non oltre
sei mesi per cause di forza maggiore.
4. Gli stanziamenti gia' individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti dall'Agenzia per le agevolazioni
industriali, con provvedimento di concessione provvisoria,
non potranno essere aumentati in relazione ai maggiori
importi dell'intervento finanziato risultanti in sede di
consuntivo.
5. Ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali
della Comunita' europea sono assicurate le risorse di cassa
disponibili, necessarie per far fronte al finanziamento
delle quote di competenza nazionale. A tal fine l'Agenzia
per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno provvede
alle relative erogazioni con priorita' rispetto ad ogni
altra destinazione. Per agevolare l'utilizzo dei
finanziamenti diretti alla realizzazione degli interventi
cofinanziati dalla CEE, il CIPE, entro la data del
31 gennaio di ciascun anno, individua le risorse della
legge 1° marzo 1986, n. 64, destinate dalle regioni ai
medesimi interventi. Dette risorse affluiscono al Fondo di
rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, per il successivo trasferimento alle regioni secondo
le norme in vigore.
6. La somma di lire 1.200 miliardi destinata con
delibera CIPE del 3 agosto 1988 al conseguimento delle
finalita' di cui all'art. 13 della legge 1° marzo 1986, n.
64, fa carico sulla autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 ed e' inscritta, in ragione di lire 300 miliardi
per l'anno 1992 e di lire 450 miliardi per ciascuno degli
anni 1993-1994, sul capitolo 8816 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per gli anni suddetti. La
disponibilita' riveniente per effetto di quanto precede e'
corrispondentemente portata ad integrazione delle risorse
destinate al finanziamento degli incentivi alle attivita'
produttive di cui alla citata legge n. 64 del 1986.
7. Le risorse dei fondi strutturali comunitari
programmate per gli esercizi 1989, 1990, 1991 e 1992 e non
ancora impegnate al 31 dicembre 1992, sono proposte dalle
competenti amministrazioni dello Stato, sentite le regioni
interessate, per la revoca da parte della Commissione CEE
per essere destinate al cofinanziamento di altri interventi
con priorita' nei territori in cui ricadono i finanziamenti
revocati. Le risorse impegnate al 31 dicembre 1991 in
relazione ai programmi approvati che non abbiano dato luogo
all'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, e
non spese almeno nella misura del 40% entro il 31 dicembre
1992, sono proposte alla Commissione delle Comunita'
europee per essere revocate e successivamente riprogrammate
per la parte corrispondente alla percentuale non spesa:
conseguentemente si procede alla rimodulazione delle
relative quote di cofinanziamento nazionale.
8. Per la realizzazione di progetti strategici
funzionali agli investimenti nelle aree con maggiore
ritardo di sviluppo, nonche' per la concessione delle
agevolazioni previste dal comma 2, entro i limiti delle
risorse destinate dal CIPE, e' autorizzato il ricorso a
mutui il cui onere, per capitale ed interessi, e' assunto a
totale carico del bilancio dello Stato, da contrarre
tramite primari istituti di credito identificati dal
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del
bilancio e della programmazione economica, per il
complessivo importo di lire 10.000 miliardi, in ragione di
lire 3.000 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e
1994 e di lire 1.000 miliardi per l'anno 1995. I prestiti
sono contratti nel secondo semestre di ciascun anno anche
per la quota non impegnata nell'anno precedente. Qualora
alla realizzazione dei progetti intervengano altre
amministrazioni con risorse proprie, si provvede con gli
accordi di programma, come disciplinati dalla delibera CIPE
del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987. Il CIPE
delibera, previo parere delle competenti commissioni
permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati, la programmazione dei progetti strategici nei
limiti delle disponibilita' di cui alla citata legge
1° marzo 1986, n. 64, e al presente comma.
9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il CIPE provvede, su proposta del
Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno,
sentite le regioni interessate, alla revoca dei
finanziamenti relativi agli interventi finanziati sui piani
annuali di attuazione, rientranti anche nella competenza
regionale, che non risultino avviati entro i termini
previsti nei rispettivi atti programmatico-convenzionali.
Le risorse oggetto delle revoche vengono acquisite alla
programmazione per il finanziamento di interventi previsti
dal presente decreto, con priorita' per gli interventi
localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti
revocati.
10. Sono prorogati, fino al 30 aprile 1993, gli organi
amministrativi scaduti dell'Agenzia per la promozione e lo
sviluppo del Mezzogiorno, nonche' degli enti di promozione
per lo sviluppo del Mezzogiorno, di cui all'art. 6 della
legge 1° marzo 1986, n. 64.
11. - 12. (Soppressi).
13. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, valutato in lire 2.125 miliardi per l'anno 1992,
lire 2.800 miliardi per l'anno 1993 e lire 4.175 miliardi
per l'anno 1994, ivi compreso quello valutato in lire 450
miliardi per l'anno 1993 e lire 900 miliardi per l'anno
1994, relativo ai prestiti di cui al comma 8, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'apposito accantonamento.
14. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 8 della
legge 8 novembre 1991, n. 360, si intendono riferite anche
all'erogazione della somma di cui all'art. 10 del
decreto-legge 22 aprile 1991, n. 134, per le finalita' ivi
previste.
15. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
- Il testo del comma 1 dell'art. 10 del regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527 (Regolamento
recante le modalita' e le procedure per la concessione ed
erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita'
produttive nelle aree depresse del Paese), e' il seguente:
Art. 10 (Concessione definitiva delle agevolazioni). -
1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista
dall'art. 9, comma 9 da parte delle banche concessionarie,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per i programmi diversi da quelli di cui
all'art. 9, comma 6, dispone accertamenti sull'avvenuta
realizzazione del programma stesso con le modalita' e i
criteri di cui all'art. 4, comma 3 del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto del Ministro delle
attivita' produttive 1o febbraio 2006 (Nuovi criteri,
condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione
delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488), e' il
seguente:
«Art. 13 (Concessione definitiva delle agevolazioni). -
1. Dopo il ricevimento della documentazione prevista
dall'art. 12, comma 7 da parte delle banche concessionarie,
il Ministero delle attivita' produttive dispone
accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma
stesso con le modalita' e i criteri di cui all'art. 4,
comma 3 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Ai fini
dell'emanazione del decreto di concessione definitiva,
l'ammontare degli investimenti finali ammissibili e' quello
indicato nelle risultanze di tali accertamenti.
2. Per i programmi indicati all'art. 12, comma 5,
l'avvenuta realizzazione degli investimenti e' attestata
attraverso le dichiarazioni previste allo stesso comma 5 e
la relazione finale di cui al comma 7, lettera a) del
medesimo articolo. L'ammontare degli investimenti
ammissibili ai fini del decreto di concessione definitiva
e' quello risultante dalla detta relazione finale.
3. Sulla base degli accertamenti e della relazione
finale, il Ministero delle attivita' produttive provvede al
ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa, anche
al fine di verificare il rispetto delle intensita' massime
di aiuto previste dalla disciplina comunitaria, e adotta il
decreto di concessione definitiva o la revoca delle
agevolazioni. Al fine di garantire la partecipazione
dell'impresa al procedimento di ricalcolo delle
agevolazioni spettanti, gli esiti degli accertamenti e la
relazione finale sono portati a conoscenza dell'impresa
stessa.
4. A seguito della concessione definitiva, le banche
concessionarie provvedono a richiedere al Ministero delle
attivita' produttive quanto eventualmente ancora dovuto
alle imprese beneficiarie relativamente al contributo in
c/capitale, ovvero a richiedere alle imprese medesime le
somme da queste dovute, maggiorate nella misura stabilita
all'art. 11, comma 9.
5. Il decreto di concessione definitiva deve essere
adottato entro nove mesi dal ricevimento della
documentazione di cui all'art. 12, comma 3; trascorso detto
termine si provvede alle residue erogazioni secondo quanto
disciplinato al precedente comma 4.».
- Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare la
concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite dalla
soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale,
nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse del territorio nazionale), e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di agevolazioni alle
attivita' produttive). - 1. Ad eccezione delle agevolazioni
di cui all'art. 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, che restano
attribuite alle competenze del Ministro del bilancio e
della programmazione economica per la concessione delle
agevolazioni previste dal comma 3, lettere b), c) ed e),
dello stesso articolo che non sono state deliberate
dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, gli istituti di
credito e le societa' di locazione finanziaria
convenzionati provvedono a comunicare, entro il 28 febbraio
1994, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato i propri esiti istruttori, ovvero a
confermare quelli gia' trasmessi all'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. A tale
comunicazione dovra' essere allegata una dichiarazione del
legale rappresentante dell'impresa richiedente
l'agevolazione, sottoscritta in calce dal presidente del
collegio sindacale qualora esistente, attestante la
sussistenza delle condizioni per l'accesso alle
agevolazioni, ivi comprese quelle relative al rispetto
delle norme sul lavoro e sulla prevenzione degli infortuni,
lo stato di esecuzione del progetto, l'ammontare delle
spese sostenute alla data della dichiarazione e comunque
non oltre il 31 dicembre 1993, rapportato al costo
complessivo del progetto, nonche' la certificazione
prevista dalla vigente normativa sulla lotta alla
criminalita' organizzata e quella attestante la vigenza
dell'impresa richiedente i benefici. Ai fini
dell'ammissibilita' alle agevolazioni di cui al presente
comma, qualora l'istante, nel corso della istruttoria della
domanda di agevolazione, si rivolga, per la medesima
iniziativa, ad altro istituto di credito abilitato o ad
altra societa' convenzionata, resta valida la data di
presentazione della domanda originaria.
2. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 1,
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sulla base delle comunicazioni e delle
dichiarazioni pervenute ai sensi del comma 1, forma un
elenco delle domande di agevolazione, l'inserimento nel
quale e' determinato sulla base dei criteri indicati
all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e il cui ordine e' determinato sulla base
dell'ammontare delle spese gia' sostenute, rapportate al
costo complessivo del progetto come indicato nelle
comunicazioni e dichiarazioni medesime e, a parita' di
rapporto, della data di presentazione della domanda di
agevolazione. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato dispone la concessione delle agevolazioni
sulla base dell'elenco previsto dal presente comma, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su richiesta delle imprese, dispone
l'erogazione di un anticipo, nella misura massima del 50
per cento dell'importo del contributo in conto capitale
spettante ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64, nei
limiti delle risorse finanziarie disponibili; il pagamento
dell'anticipo e' effettuato previa presentazione da parte
dell'impresa, nei trenta giorni successivi alla concessione
dell'anticipo medesimo, di fideiussione bancaria o di
polizza assicurativa. Per i progetti di investimento di
importo inferiore a tre miliardi di lire, l'accertamento, a
seguito dell'ultimazione del progetto, sulla realizzazione
degli investimenti e sulla sussistenza delle condizioni per
la fruizione dei benefici consiste nell'esame delle
risultanze istruttorie e della relazione finale degli
istituti di credito e societa' di locazione finanziaria
convenzionati, nonche' nel riscontro della sussistenza
delle dichiarazioni, rese con le modalita' di cui al
comma 1, attestanti gli specifici requisiti individuati con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per i progetti di investimento di importo
superiore, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede, ai sensi del comma settimo
dell'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, alla
nomina di apposite commissioni, i cui oneri sono posti a
carico delle risorse di cui al comma 6. Rimangono ferme le
vigenti disposizioni sugli accertamenti per le operazioni
gia' regolate dalle convenzioni sulla locazione finanziaria
dei macchinari. Gli accertamenti finali sui progetti di
investimento gia' ammessi ai benefici della legge 1° marzo
1986, n. 64, di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sono parimenti effettuati
con le modalita' di cui al presente comma, qualora alla
data di entrata in vigore del presente decreto non
risultino gia' affidati gli incarichi di accertamento sulla
realizzazione degli investimenti.
4. Ai fini dell'emanazione del provvedimento di
concessione definitiva, l'ammontare degli investimenti
ammissibili alle agevolazioni, di cui al comma 3, fatto
salvo quanto previsto dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e' determinato dalle risultanze delle
relazioni finali di spesa, trasmesse dagli istituti di
credito e dalle societa' di leasing convenzionati, e dagli
accertamenti sulla realizzazione degli investimenti. Per le
medesime finalita' le certificazioni occorrenti ai fini
dell'accertamento dei requisiti e delle condizioni per la
fruizione dei benefici possono essere acquisite
dall'amministrazione, anche per le iniziative di importo
superiore a 3 miliardi, nella forma delle dichiarazioni di
cui al comma 3.
5. Qualora le agevolazioni, disposte sulla base delle
comunicazioni e delle dichiarazioni di cui al comma 1,
siano revocate per insussistenza delle condizioni previste
dalla legge 1° marzo 1986, n. 64, cosi' come integrata dal
presente decreto, si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da 2 a 4 volte l'importo dell'agevolazione
indebitamente fruita. Chi rilascia o sottoscrive
dichiarazioni di cui al comma 2, attestanti fatti materiali
non rispondenti al vero, e' punito con le pene previste
dall'art. 13, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
6. La quota del Fondo di cui al comma 5 dell'art. 19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
sostituito dall'art. 3, da assegnare al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 dell'art. 5
del medesimo decreto legislativo, nonche' le eventuali
ulteriori risorse da attribuire per le finalita' di cui al
comma 1 dello stesso art. 5, affluiscono ad un'apposita
sezione del Fondo di cui all'art. 14 della legge
17 febbraio 1982, n. 46. Sono a carico della medesima
sezione gli oneri per i compensi, da definire con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per non
piu' di cinque consulenti giuridici di cui tre avvocati
dello Stato da utilizzare per la definizione del
contenzioso in relazione agli interventi agevolativi,
nonche' a quelli di cui all'art. 39 del testo unico delle
leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici
del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.
7. Le somme derivanti per effetto delle revoche
disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in relazione ad agevolazioni in favore
delle attivita' produttive concesse ai sensi del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
rispettivamente riassegnate, con decreti del Ministro del
tesoro, agli appositi capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato concernenti le assegnazioni in favore
della sezione del Fondo di cui al comma 6.
8. Le disponibilita' esistenti sul conto di tesoreria e
sulla contabilita' speciale da utilizzare per l'attuazione
degli interventi, di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al
testo unico delle leggi per gli interventi nei territori
della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli
eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e
del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo
1990, n. 76, sono versate ad un'apposita sezione del Fondo
di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che
provvede ai pagamenti relativi agli interventi stessi. Le
somme esistenti presso conti correnti bancari gia'
intestati alla soppressa Agenzia per la promozione dello
sviluppo del Mezzogiorno che, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, non risultino versate sul
conto di tesoreria e sulla contabilita' speciale citati e
quelle derivanti dalla revoca delle agevolazioni, o
comunque dalla restituzione di somme erogate nel settore
delle attivita' produttive ai sensi del predetto testo
unico, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.
76, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il
successivo versamento alla sezione del Fondo di cui al
presente comma. Sul medesimo capitolo sono iscritte le
ulteriori somme da assegnare per l'attuazione dei citati
interventi.
9. Al comma 2 dell'art. 74 del citato testo unico,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,
dopo le parole: «comprese quelle di infrastrutturazione»
sono inserite le seguenti: «e di gestione delle aree
industriali ed opere connesse fino alla consegna definitiva
agli enti destinatari».
10. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26.
11. I mutui di cui all'art. 1, comma 8, del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
possono essere utilizzati anche per la concessione delle
agevolazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo.».
- Il testo del comma 4 dell'art. 6 del citato
regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527
(Regolamento recante le modalita' e le procedure per la
concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore
delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese),
e' il seguente:
«4. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 3, si calcolano e si sommano, per ciascun
programma, i valori normalizzati degli indicatori
individuati con le direttive di cui all'art. 1, comma 1, le
cui modalita' di calcolo sono fissate con la circolare di
cui all'art. 5, comma 1.».
- Il testo dei commi 9 e 11 dell'art. 8 del citato
decreto 1o febbraio 2006, e' il seguente:
«9. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui
al comma 7, si calcolano e si sommano, per ciascun
programma, i valori normalizzati dei seguenti indicatori:
a) rapporto tra la misura massima del contributo in
conto capitale stabilita nell'allegato n. 3 al presente
decreto e la misura richiesta;
b) rapporto tra le spese ammissibili relative ad
investimenti innovativi e il totale delle spese
ammissibili;
c) punteggio complessivo conseguito dal programma
sulla base di specifiche priorita' regionali, limitatamente
ai programmi da inserire nelle graduatorie di cui al
comma 7, lettere a) e b).
10. (Omissis).
11. Ai fini di quanto disposto dal comma 9, si precisa
quanto segue:
a) con riferimento all'indicatore di cui alla
lettera a), alla riduzione del contributo in conto capitale
puo' corrispondere, su richiesta dell'impresa, un
incremento del finanziamento agevolato di importo al
massimo pari a quello della riduzione, fatto salvo il
rispetto di tutte le condizioni previste all'art. 2,
comma 1 e fermo restando che l'ammontare complessivo del
contributo in conto capitale, del finanziamento agevolato e
del corrispondente finanziamento bancario non puo' superare
l'importo degli investimenti ammissibili;
b) con riferimento all'indicatore di cui alla
lettera b), gli investimenti innovativi riguardano:
b.1) apparecchiature, macchinari e impianti
robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da
sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati
servizi per la realizzazione o la personalizzazione di
applicazioni informatiche a supporto dell'utilizzo dei
sistemi succitati;
b.2) piattaforme e tecnologie digitali funzionali
alla gestione della produzione e finalizzate alla
reingegnerizzazione ed integrazione dei processi
organizzativi, aziendali ed interaziendali e correlati
servizi per la realizzazione o la personalizzazione di
applicazioni informatiche a supporto delle predette
piattaforme e tecnologie;
b.3) acquisizione di brevetti funzionali
all'esercizio dell'attivita' oggetto del programma;
b.4) apparecchiature scientifiche destinate a
laboratori e uffici di ricerca e sviluppo aziendali;
b.5) piattaforme e tecnologie digitali per la
gestione dei sistemi di interfaccia e transazione con
clienti e fornitori e correlati servizi per la
realizzazione o la personalizzazione di applicazioni
informatiche a supporto dell'utilizzo delle predette
piattaforme e tecnologie;
c) con riferimento all'indicatore di cui alla
lettera c), ai fini della formazione delle graduatorie
ordinarie di cui al comma 7, lettera a), le priorita'
regionali sono individuate da ciascuna regione e provincia
autonoma in relazione alle aree del proprio territorio,
alle attivita' e alle tipologie di investimento ammissibili
alle agevolazioni, al fine di adeguare gli interventi alle
esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della
formazione delle graduatorie speciali di cui al comma 7,
lettera b), le priorita' regionali sono individuate, a
seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o
alle attivita', rispettivamente alle specifiche attivita'
ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del
territorio ed alle tipologie di investimento. Dette
priorita' sono indicate attraverso l'assegnazione a
ciascuna combinazione dei suddetti elementi di un punteggio
compreso tra 0 e 30 per le graduatorie regionali ordinarie
ovvero tra 0 e 20 per quelle speciali. Le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, entro il 31 ottobre
di ciascun anno, con riferimento alle domande di
agevolazione da presentare nell'anno successivo, formulano
le proprie proposte, sia per le graduatorie ordinarie che
per quelle speciali, indicando, in relazione a queste
ultime anche la quota di risorse ad esse destinata ed
individuano i limiti minimi di investimento ai sensi
dell'art. 3, comma 4. Nel caso in cui i limiti minimi di
investimento non vengano indicati, si considera confermato
il limite minimo di 1 milione di euro. In relazione alle
attivita' del «settore turismo», ciascuna regione,
nell'ambito della formulazione delle predette proposte,
indica anche le eventuali ulteriori attivita' ammissibili,
ai sensi del precedente art. 1, comma 4, lettera b),
purche' individuate da norme regionali, programmi di
intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione
dell'Unione europea. Qualora una regione non modifichi,
entro il predetto termine, le proposte formulate per l'anno
precedente, le stesse si intendono confermate anche per i
bandi dell'anno successivo. Il Ministro delle attivita'
produttive, valutata la compatibilita' delle proposte
avanzate dalle singole regioni con lo sviluppo complessivo
di tutte le altre aree interessate, oltre che con le
ulteriori disposizioni del presente decreto, le approva
entro il 31 dicembre di ciascun anno.».
- Il testo del comma 10 dell'art. 61 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2003), cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
«10. Le economie derivanti da provvedimenti di revoca
totale o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
produttive, oltre che per gli interventi previsti dal
citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
100 per cento delle economie stesse, per il finanziamento
di nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di
nuovi contratti di programma una quota pari all'85 per
cento delle economie e' riservata alle aree depresse del
Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui al citato
regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
nelle aree ammissibili alle deroghe previste dal citato
art. 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, nonche' alle aree
ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al predetto
regolamento.».
- Il testo dei commi 841 e 864 dell'art. 1, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2007), e' il seguente:
«841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle
misure di sostegno all'innovazione industriale, presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituito, ferme
restando le vigenti competenze del CIPE, il Fondo per la
competitivita' e lo sviluppo, al quale sono conferite le
risorse assegnate ai Fondi di cui all'art. 60, comma 3,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'art. 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente
soppressi. Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300
milioni di euro per il 2007 e di 360 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, assicurando, unitamente al
finanziamento dei progetti di cui al comma 842, la
continuita' degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito
del Fondo per la competitivita' e lo sviluppo si applicano
le disposizioni di cui all'art. 60 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e quelle dettate per il funzionamento del
Fondo di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per quanto riguarda
gli interventi da realizzare nelle aree sottoutilizzate, in
coerenza con i relativi documenti di programmazione, dalle
risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello sviluppo
economico nell'ambito del riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, e successive modificazioni, e, per gli
esercizi successivi al 2009, dalle risorse stanziate ai
sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
«864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con
l'indirizzo assunto nelle Linee guida di cui al comma 863,
costituisce la sede della programmazione unitaria delle
risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta,
per le priorita' individuate, il quadro di riferimento
della programmazione delle risorse ordinarie in conto
capitale, fatte salve le competenze regionali in materia.
Per garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del
Quadro strategico nazionale e per favorire l'ottimale e
coordinato utilizzo delle relative risorse finanziarie,
tenuto anche conto delle risorse ordinarie disponibili per
la copertura degli interventi, presso il Ministero dello
sviluppo economico e' istituita, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una
cabina di regia per gli interventi nel settore delle
infrastrutture e dei trasporti, composta dai rappresentanti
delle regioni del Mezzogiorno e dei Ministeri competenti.».
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive
modificazioni (Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64,
in tema di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno), e' il seguente:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei Ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.».
- Il testo del comma 203 dell'art. 2 della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), e' il seguente:
«203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni
istituzionali e risorse finanziarie a carico delle
amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi;
3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
6) i procedimenti di conciliazione o definizione di
conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le
risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389.».
- Il testo dei commi da 1 a 5 dell'art. 8 del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti
nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale), e' il seguente:
«Art. 8 (Riforma degli incentivi). - 1. Al fine di
favorire lo sviluppo del mercato del credito nelle aree
sottoutilizzate e, quindi, l'effetto degli incentivi sulla
competitivita' del sistema produttivo, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, la
concessione delle agevolazioni per investimenti in
attivita' produttive disposta ai sensi dell'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e successive modificazioni, e dell'art. 2,
comma 203, lettere d), e) ed f), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e' attribuita secondo i seguenti principi:
a) il contributo in conto capitale e' inferiore o
uguale al finanziamento con capitale di credito, composto,
per pari importo, da un finanziamento pubblico agevolato e
da un finanziamento bancario ordinario a tasso di mercato;
b) il CIPE, secondo le modalita' di cui all'art. 1,
comma 356, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, fissa i
criteri generali e le modalita' di erogazione e di rimborso
del finanziamento pubblico agevolato;
c) il tasso di interesse da applicare al
finanziamento pubblico agevolato non e' inferiore allo 0,50
per cento annuo;
d) e' previsto l'impegno creditizio dei soggetti che
valutano positivamente le istanze di ammissione agli
incentivi e curano il rimborso unitario del finanziamento
pubblico e ordinario, salvo quanto disposto dal comma 4;
e) gli indicatori per la formazione delle graduatorie
ove previste sono limitati nel numero, univocamente
rappresentativi dell'obiettivo misurato, pienamente
verificabili e tali, tra l'altro, da premiare il minore
ricorso al contributo in conto capitale.
2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, per quanto riguardante le
attivita' della filiera agricola, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, in conformita' alla vigente normativa di
riferimento sono stabiliti i criteri, le condizioni e le
modalita' di attuazione della disposizione di cui al
comma 1, individuando, tra l'altro:
a) le attivita' e le iniziative ammissibili;
b) i limiti minimi e massimi degli investimenti
ammissibili;
c) i meccanismi di valutazione delle domande, con le
modalita' della procedura valutativa a graduatoria, ad
eccezione della misura di cui all'art. 2, comma 203,
lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d) gli indicatori per la formazione di graduatorie
settoriali e territoriali, secondo i principi di cui al
comma 1, lettera e);
e) la misura dell'intervento agevolativo, assicurando
che l'intensita' di aiuto corrispondente sia contenuta nei
limiti delle intensita' massime consentite dalla normativa
dell'Unione europea;
f) il rapporto massimo fra contributo in conto
capitale e finanziamento con capitale di credito, entro la
soglia di cui al comma 1, lettera a);
g) le modalita' e i contenuti dell'istruttoria delle
domande, prevedendo la stipula di apposite convenzioni,
anche con la eventuale modifica di quelle attualmente in
essere, con soggetti in possesso dei necessari requisiti
tecnici, amministrativi e di terzieta'.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1,
comma 356, lettera e), della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
alla concessione di incentivi disposta in attuazione di
bandi gia' emessi alla data di entrata in vigore del
presente decreto o a fronte di contratti di programma per i
quali il Ministro delle attivita' produttive abbia
presentato al CIPE la proposta di adozione della relativa
delibera di approvazione, ai sensi del punto 7.2 della
delibera CIPE n. 26 del 25 luglio 2003, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2003, non oltre
il 30 settembre 2005 e per un importo, per le proposte
presentate al CIPE dopo il 17 marzo 2005, di contributi
statali non superiore a 400 milioni di euro che determinano
erogazioni nell'anno 2005 non superiori a 80 milioni di
euro.
4. Il finanziamento bancario ordinario e' concesso dai
soggetti abilitati a svolgere l'istruttoria delle richieste
di ammissione agli incentivi ovvero anche da altri soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi
del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385.
5. I finanziamenti pubblici agevolati di cui al comma 1
possono essere erogati sulla quota del fondo rotativo per
il sostegno alle imprese di cui all'art. 1, comma 354,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilita con le
delibere CIPE di cui al medesimo art. 1, comma 355. Si
applica la disposizione dell'art. 1, comma 360, della
citata legge 30 dicembre 2004, n. 311.».
- Il testo del comma 354 dell'art. 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2005), e' il seguente:
«354. E' istituito, presso la gestione separata della
Cassa depositi e prestiti S.p.a., un apposito fondo
rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo e'
finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate
in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o
promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di
finanziamenti agevolati che assumono la forma
dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro
pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato
con le risorse del risparmio postale, e' stabilita in 6.000
milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione
sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., in
relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle
somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali
di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del
comma 361.».
- Il testo del comma 876 dell'art. 1 della citata legge
27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
«876. Il Fondo di cui all'art. 16, comma 1, della legge
7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, e'
integrato di 30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 40
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definisce le modalita' per una semplificazione dei
criteri di riparto e di gestione del cofinanziamento
nazionale dei progetti strategici. Le disponibilita'
rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli
stanziamenti di cui all'art. 2, comma 42, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore
del commercio e del turismo delle regioni e province
autonome, affluiscono al Fondo di cui all'art. 16, comma 1,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai
fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al
medesimo art. 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui
al presente comma sono definite le modalita' di
assegnazione delle predette risorse.».
- Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge
18 febbraio 2004, n. 39 (Misure urgenti per la
ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di
insolvenza), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
24 dicembre 2003, n. 298.
- I testi dei commi 203 e seguenti dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), sono i seguenti:
«203. Gli interventi che coinvolgono una
molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle province
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) «Programmazione negoziata», come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra
il soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza;
b) «Intesa istituzionale di programma», come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale,
regionale o delle province autonome con cui tali soggetti
si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei
soggetti interessati e delle procedure amministrative
occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato,
nonche' di queste ed altre amministrazioni, enti ed
organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico,
puo' attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste
dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
20 aprile 1994, n. 367;
c) «Accordo di programma quadro», come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti
pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla
lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di
programma per la definizione di un programma esecutivo di
interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivita' e gli interventi da realizzare, con i relativi
tempi e modalita' di attuazione e con i termini ridotti per
gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3)
gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per
l'attuazione dell'accordo; 5) gli impegni di ciascun
soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri
sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6)
i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti
tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse
finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di
intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed
i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica
dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante
per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli
atti e sulle attivita' posti in essere in attuazione
dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso
successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f),
gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro
possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e
contabilita', salve restando le esigenze di
concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e
di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle
predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati
territorialmente e per competenza istituzionale in materia
urbanistica possono comportare gli effetti di variazione
degli strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27,
commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
d) «Patto territoriale», come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da
altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui
alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di
promozione dello sviluppo locale;
e) «Contratto di programma», come tale intendendosi
il contratto stipulato tra l'amministrazione statale
competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole
imprese e rappresentanze di distretti industriali per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata;
f) «Contratto di area», come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della L. 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti
di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla lege 7 dicembre 1989,
n. 389.
204. Agli interventi di cui alle lettere d) e f) del
comma 203 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui alla lettera c) del medesimo comma 203.
205. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con deliberazione adottata
su proposta del Ministro del bilancio e della
programmazione economica, approva le intese istituzionali
di programma.
206. Il CIPE, con le procedure di cui al comma 205 e
sentite le Commissioni parlamentari competenti che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, delibera
le modalita' di approvazione dei contratti di programma,
dei patti territoriali e dei contratti di area e gli
eventuali finanziamenti limitatamente ai territori delle
aree depresse; puo' definire altresi' ulteriori tipologie
della contrattazione programmata disciplinandone le
modalita' di proposta, di approvazione, di attuazione, di
verifica e controllo.
207. In sede di riparto delle risorse finanziarie
destinate allo sviluppo delle aree depresse, il CIPE
determina le quote da riservare per i contratti di area e
per i patti territoriali ed integra la disciplina stabilita
dai commi da 203 a 214 del presente articolo ai fini della
relativa attuazione. Le somme da iscrivere su apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti
territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che
ne dovra' prevedere criteri e modalita' di controllo e
rendicontazione, sulla base dello stato di avanzamento
delle iniziative previste dal contratto o dal patto,
rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area
o al soggetto responsabile del patto territoriale che
provvedono ai relativi pagamenti in favore dei soggetti
beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la
gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo
convenzionati. Alle medesime risorse fanno carico anche le
somme da corrispondere al responsabile unico del contratto
d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma.
208. Il CIPE, nel rispetto degli indirizzi concordati
con l'Unione europea, con deliberazione adottata su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari reso nel termine di quindici giorni
dall'assegnazione della proposta: a) individua le aree
situate nel territorio di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni,
interessate da contratti d'area o da patti territoriali,
nelle quali sono concesse agevolazioni fiscali dirette ad
attrarre investimenti in attivita' produttive e a favorire
lo sviluppo delle stesse attivita'. Le aree sono
individuate in numero e in modo tale da perseguire la
crescita omogenea dell'intero territorio di cui
all'obiettivo 1, tenendo conto della rispondenza alle
finalita' della dotazione infrastrutturale; b) definisce le
attivita' ammesse alla incentivazione fiscale anche sulla
base del criterio di evitare l'insorgere di nuovi squilibri
interregionali e infraregionali; c) determina le intensita'
delle agevolazioni nei limiti temporali e quantitativi
concordati con l'Unione europea, in misura decrescente nel
tempo e comunque inizialmente non superiore al 50 per cento
delle imposte sui redditi e altresi' stabilisce, ove
necessario, le compensazioni anche parziali per le minori
entrate regionali; d) stabilisce le condizioni e le
modalita' per l'attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma ed in particolare per l'approvazione e per
la fruizione delle agevolazioni, favorendo la massima
celerita' delle relative procedure in relazione alle
caratteristiche degli investimenti ammissibili; e)
individua le amministrazioni competenti a svolgere
l'attivita' di istruttoria tecnico-economica dei progetti
di investimento e quella di monitoraggio e verifica
dell'attuazione dei progetti e dell'attivita' delle imprese
per il periodo di fruizione delle agevolazioni, anche ai
fini dell'eventuale revoca delle agevolazioni stesse.
209. Il comma 1, lettere b), c), d), e), e-bis), e il
comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, come
modificato dall'art. 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, sono abrogati. Restano in vigore le delibere
del CIPE di disciplina della programmazione negoziata salvo
delibere modificative da adottarsi dal CIPE con le
modalita' del comma 207.
210. - 213. (Abrogati).
214. Le disposizioni di cui ai commi da 203 a 214 del
presente articolo sono attuate a valere sulle risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse.
215. Con decorrenza dal 1° gennaio 1997 cessa di avere
efficacia la disciplina prevista dall'art. 49, comma 3,
secondo periodo, della legge 9 marzo 1989, n. 88. A far
tempo da tale data la classificazione dei datori di lavoro
deve essere effettuata esclusivamente sulla base dei
criteri di inquadramento stabiliti dal predetto art. 49.
Restano comunque validi gli inquadramenti derivanti da
leggi speciali o conseguenti a decreti di aggregazione
emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Per le aziende
inquadrate nel ramo industria anteriormente alla data di
entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 e' fatta salva
la possibilita' di mantenere, per il personale dirigente
gia' iscritto all'INPDAI, l'iscrizione presso l'ente
stesso. Con la medesima decorrenza, e' elevata di 0,3 punti
percentuali l'aliquota contributiva di finanziamento dovuta
dagli iscritti alla gestione di cui all'art. 34 della legge
n. 88 del 1989.
216. All'art. 14, comma 1, nell'alinea, della legge
27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «le cooperative
appartenenti al settore di produzione e lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «le cooperative, ivi comprese le
piccole societa' cooperative, appartenenti al settore di
produzione e lavoro».
217. Le cooperative sociali che associno anche
lavoratori dotati dei requisiti di cui all'art. 14,
comma 1, lettera a) della legge 27 febbraio 1985, n. 49,
possono accedere ai benefici della legge stessa. La
partecipazione prevista dall'art. 17 della citata legge
27 febbraio 1985, n. 49, sara' commisurata, nei limiti
previsti dai commi 3 e 5, al capitale sottoscritto da tali
soci lavoratori.
218. Le societa' finanziarie costituite ai sensi
dell'art. 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per
svolgere attivita' di promozione delle finalita' della
legge medesima e di sensibilizzazione alla salvaguardia
dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative
di produzione e lavoro ai sensi dell'art. 14 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, sono autorizzate a stipulare
apposite convenzioni con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Alla remunerazione delle
attivita' svolte sulla base di dette convenzioni sono
destinati, a valere sulla attuale consistenza del Fondo per
gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione di
cui all'art. 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, un
miliardo per l'anno 1997 e due miliardi per ciascuno degli
anni 1998 e 1999.
219. All'art. 17, comma 1, primo periodo, della legge
27 febbraio 1985, n. 49, le parole: «per la durata di
quattro anni» e la parola: «speciale», sono soppresse.
220. Al comma 2 dell'art. 17 della legge 27 febbraio
1985, n. 49, dopo la parola: «partecipino» sono inserite le
seguenti: «anche con le modalita' previste dagli articoli 4
e 5 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ».
221. (Omissis).
222. Al fondo previsto dall'art. 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, sono conferite le somme di lire 30
miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per ciascuno
degli anni 1996 e 1997.
223. Tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1,
lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono
compresi i lavoratori dipendenti da enti di diritto
pubblico adibiti ad attivita' che il rispettivo ente di
appartenenza intende affidare a soggetti privati per il
conseguimento dei propri scopi istituzionali, nonche' i
lavoratori gia' impegnati in lavori socialmente utili ai
sensi della normativa vigente.
224. All'onere derivante dai commi da 216 a 223 del
presente art. e dall'art. 9-septies del decreto-legge
1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, pari a lire 60
miliardi per l'anno 1995, a lire 100 miliardi per l'anno
1996 e a lire 50 miliardi per l'anno 1997, si provvede:
quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1995, mediante
corrispondente utilizzo delle disponibilita' della gestione
di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e
successive modificazioni. Tali somme sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate
ai pertinenti capitoli delle amministrazioni interessate;
quanto a lire 100 miliardi per l'anno 1996 a carico degli
stanziamenti iscritti sui capitoli 7828 e 7830 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996
ciascuno per lire 50 miliardi; quanto a lire 50 miliardi
per l'anno 1997 a carico dello stanziamento iscritto al
medesimo capitolo 7828.».
- Il testo dell'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320
(Regolamento concernente: «Disciplina per l'erogazione
delle agevolazioni relative ai contratti d'area e ai patti
territoriali), e' il seguente:
«Art. 4 (Concessione di un contributo globale). - 1. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, espletata la verifica di cui all'art. 3, assegna
al Responsabile unico o al Soggetto responsabile le risorse
di cui all'art. 2, comma 207, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, come modificato dall'art. 43, comma 2, della legge
n. 144 del 1999, per lo svolgimento dei compiti previsti
dal presente regolamento sotto forma di un contributo nella
misura massima del 100% delle spese ritenute ammissibili ai
sensi della Decisione CE23/4/97 (S.E.M. 2000) e dell'art.
10 dell'allegato IIA del Regolamento CE n. 1783/1999.
L'importo delle risorse concedibili e' definito entro il
limite di una componente fissa pari a quattrocento milioni
di lire e di una componente variabile pari all'uno per
cento dell'importo agevolato a carico dei fondi CIPE e
comunque non superiore nel complesso a due miliardi di
lire, secondo le modalita' di seguito specificate:
a) una quota anticipata, pari a centocinquanta
milioni di lire, entro trenta giorni dalla verifica di cui
all'art. 3;
b) quote variabili a rimborso fino alla concorrenza
del limite massimo entro trenta giorni dalla richiesta,
sulla base della presentazione di rendiconti annuali di
spese effettuate dal Responsabile unico e dal Soggetto
responsabile a decorrere dall'esercizio finanziario in
corso alla data di entrata in vigore della legge 17 maggio
1999, n. 144, certificati dagli organi di revisione
interni.».



 
Art. 9.
Partecipazione italiana a missioni internazionali
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 16.987.333 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU). L'indennita' di missione e l'indennita' di impiego operativo sono corrisposte nella misura di cui all'art. 4, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 86.659 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUSEC RD Congo, di cui all'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata il 27 marzo 2007. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 88.813 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione africana in Somalia, denominata AMISOM, di cui alla risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1744 (2007). L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 3.755.241 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alle missioni PESD dell'Unione europea in Afghanistan e in Kosovo. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui, rispettivamente, alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 314.251 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione PESD dell'Unione europea in Afghanistan. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 102.215 per la partecipazione di personale della Guardia di finanza alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah). L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 459.472 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla Financial Investigation Unit (FIU) nell'ambito della missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 3, comma 14, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007. L'indennita' di missione e' corrisposta nella misura di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, l'ulteriore spesa di euro 1.265.885 per la partecipazione del personale della Guardia di finanza alla missione in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 177.897 per la partecipazione di magistrati e personale amministrativo del Ministero della giustizia alla missione PESD dell'Unione europea in Kosovo. I magistrati collocati fuori ruolo per la partecipazione alla missione non rientrano nel numero complessivo previsto dall'articolo 3 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.
10. E' autorizzata, fino al dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per la partecipazione italiana al Fondo fiduciario destinato all'attuazione dei programmi per l'eliminazione di munizioni obsolete e la bonifica di ordigni inesplosi in Giordania.
11. Il Ministero della difesa e' autorizzato, a decorrere dal 1o luglio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, a cedere, a titolo gratuito, alle Forze armate libanesi mezzi, equipaggiamenti e materiali, escluso il materiale d'armamento. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 3.400.000.
12. All'articolo 3, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, dopo le parole: «(MSU),» sono inserite le seguenti: «Criminal Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT),».
13. Alle missioni di cui al presente articolo si applicano gli articoli 4, commi 2, 5, 6 e 7, 5 e 6, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
31 gennaio 2007, n. 4 (Proroga della partecipazione
italiana a missioni umanitarie e internazionali), come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3 (Missioni internazionali delle Forze armate e
delle Forze di polizia). - 1. E' autorizzata, a decorrere
dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2007, la spesa di
euro 386.680.214 per la proroga della partecipazione del
contingente militare italiano alla missione delle Nazioni
Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in
Lebanon (UNIFIL), di cui all'art. 2 del decreto-legge
28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270.
2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 310.084.996 per
la proroga della partecipazione di personale militare alla
missione in Afghanistan, denominata International Security
Assistance Force (ISAF), di cui all'art. 2, comma 3, della
legge 4 agosto 2006, n. 247.
3. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 8.174.817 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nel Mediterraneo denominata Active Endeavour, di
cui all'art. 2, comma 4, della legge n. 247 del 2006.
4. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 143.851.524 per
la proroga della partecipazione di personale militare,
compreso il personale appartenente al corpo militare
dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano
militare ordine di Malta, alle missioni nei Balcani, di cui
all'art. 2, comma 5, della legge n. 247 del 2006, di
seguito elencate:
a) Multinational Specialized Unit (MSU), Criminal
Intelligence Unit (CIU) ed European Union Team (EUPT), in
Kosovo;
b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;
c) Albania 2, in Albania.
5. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 30 giugno 2007, la spesa di euro 30.568.458 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina,
denominata ALTHEA, di cui all'art. 2, comma 6, della legge
n. 247 del 2006, nel cui ambito opera la missione
denominata Integrated Police Unit (IPU).
6. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.497.799 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione denominata Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2), di cui all'art. 2, comma 9, della legge n.
247 del 2006.
7. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.401.110 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere
per il valico di Rafah, denominata European Union Border
Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'art.
2, comma 10, della legge n. 247 del 2006.
8. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 656.091 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione nella regione del Darfur in Sudan, gia' denominata
AMIS II, di cui all'art. 2, comma 11, della legge n. 247
del 2006.
9. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 411.842 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica
democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui
all'art. 2, comma 12, della legge n. 247 del 2006.
10. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 271.531 per la
proroga della partecipazione di personale militare alla
missione delle Nazioni Unite denominata United Nations
Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'art. 2,
comma 14, della legge n. 247 del 2006.
11. Per la prosecuzione delle attivita' di assistenza
alle Forze armate albanesi, di cui all'art. 12 del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, e'
autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 3.099.000
per la fornitura di mezzi, materiali, attrezzature e
servizi e per la realizzazione di interventi
infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e
di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. Per le
finalita' di cui al presente comma il Ministero della
difesa e' autorizzato, in caso di necessita' e urgenza, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia.
12. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 192.060 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione delle Nazioni Unite
denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui
all'art. 2, comma 15, della legge n. 247 del 2006.
13. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 2.470.905 per la
proroga della partecipazione di personale del Corpo della
guardia di finanza alla missione ISAF, di cui all'art. 2,
comma 16, della legge n. 247 del 2006.
14. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.211.704 per la
proroga della partecipazione di personale della Polizia di
Stato alla missione delle Nazioni Unite denominata United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'art. 2,
comma 17, della legge n. 247 del 2006.
15. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 7.859.063 per la
proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area
balcanica, di cui all'art. 2, comma 18, della legge n. 247
del 2006.
16. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 1.166.587 per la
proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei
carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata
EUPM, di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 247 del
2006.
17. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 62.658 per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato alla
missione in Palestina, denominata European Union Police
Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di
cui all'art. 2, comma 21, della legge n. 247 del 2006.
17-bis. Entro il 30 giugno 2007, il Ministro degli
affari esteri e il Ministro della difesa riferiscono alle
commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi
relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle
missioni di cui ai commi da 1 a 17.
18. E' autorizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e
fino al 31 dicembre 2007, la spesa di euro 200.000 per lo
svolgimento di corsi di introduzione alle lingue e alle
culture dei Paesi in cui si svolgono le missioni
internazionali per la pace a favore del personale impiegato
nelle medesime missioni.».
- Il testo dell'art. 4 del citato decreto-legge n. 4
del 2007, e' il seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di personale). - 1.
Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle
acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale, al personale che
partecipa alle missioni internazionali di cui al presente
decreto e' corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo, l'indennita' di missione di
cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di
seguito indicate, detraendo eventuali indennita' e
contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli
organismi internazionali:
a) misura del 98 per cento al personale militare che
partecipa alle missioni UNIFIL, compreso il personale
facente parte della struttura attivata presso le Nazioni
Unite, MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei
Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonche'
al personale del Corpo della guardia di finanza e della
Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in
Kosovo;
b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria
prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi
Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alla
missione ISAF in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti,
nonche' al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio
di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;
c) misura intera al personale della Polizia di Stato
che partecipa alla missione EUPOL COPPS, in Palestina;
d) misura intera incrementata del 30 per cento, se
non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio
gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni
AMIS II ed EUPOL Kinshasa in Africa, UNFICYP, a Cipro, al
personale militare impiegato nell'ambito del Military
Liason Office della missione Joint Enterprise, al personale
dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM,
in Bosnia-Erzegovina;
e) misura intera incrementata del 30 per cento,
calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia
Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare
impiegato in Iraq, in Bahrain e nella cellula nazionale
interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a
qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
2. All'indennita' di cui al comma 1 non si applica
l'art. 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248.
3. Al personale che partecipa ai programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e
nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento
economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e
l'indennita' speciale, di cui all'art. 3 della medesima
legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo
servizio all'estero.
4. Per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre
2007, ai militari inquadrati nei contingenti impiegati
nelle missioni internazionali di cui al presente decreto,
in sostituzione dell'indennita' di impiego operativo ovvero
dell'indennita' pensionabile percepita, e' corrisposta, se
piu' favorevole, l'indennita' di impiego operativo nella
misura uniforme pari al 185% dell'indennita' di impiego
operativo di base di cui all'art. 2, primo comma, della
legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, se
militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari
di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'art.
19, primo comma, del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'art. 51, comma 6,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
5. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le
unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento
delle missioni internazionali di cui al presente decreto
sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi
previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n.
298, e successive modificazioni.
6. Per le esigenze connesse con le missioni
internazionali di cui al presente decreto, in deroga a
quanto previsto dall'art. 64 della legge 10 aprile 1954, n.
113, nell'anno 2007 possono essere richiamati in servizio a
domanda, secondo le modalita' di cui all'art. 25 del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di
complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla
legge di bilancio per gli ufficiali delle Forze di
completamento.
7. Al personale che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano gli
articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7 e 13 del decreto-legge
28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
8. Il personale militare impiegato dall'ONU,
nell'ambito della missione UNIFIL, con contratto
individuale conserva il trattamento economico fisso e
continuativo e percepisce l'indennita' di missione di cui
al comma 1, con spese di vitto e alloggio a carico
dell'Amministrazione. Eventuali retribuzioni o altri
compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso
titolo, con esclusione di indennita' e rimborsi per servizi
fuori sede, sono versati all'Amministrazione al netto delle
ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente
alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e
dell'indennita' di missione di cui al comma 1, al netto
delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.
8-bis. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze
connesse all'intensificarsi delle attivita' di supporto
alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e
ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti
dall'accresciuta complessita' delle funzioni assegnate al
personale contrattualizzato appartenente alle aree
funzionali in servizio presso il Ministero della difesa, e'
autorizzata, per l'anno 2007, la spesa di euro 10 milioni
da destinare, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale integrativa, all'incentivazione della
produttivita' del predetto personale.».
- L'azione comune 2007/192/PESC del Consiglio adottata
il 27 marzo 2007 che modifica l'azione comune 2005/355/PESC
relativa alla missione di consulenza e di assistenza
dell'Unione europea per la riforma del settore della
sicurezza nella Repubblica democratica del Congo (RDC), e'
stata pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2007, n. L 87.
- Il testo dell'art. 3 della legge 13 febbraio 2001, n.
48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in
magistratura), e' il seguente:
«Art. 3 (Magistrati destinati a funzioni non
giudiziarie).- 1. Nel ruolo organico della magistratura
sono istituiti duecento posti di magistrati di merito o di
legittimita', nonche' di equiparati ai medesimi, con
esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere
funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in
ossequio alle vigenti disposizioni di legge.
2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al
comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici
giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni,
anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le
successive vacanze.
3. Le disposizioni che regolano il collocamento fuori
del ruolo organico della magistratura per lo svolgimento di
funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie si
applicano ai magistrati che occupano i posti di ruolo
organico istituiti con il presente articolo.».
- Il testo degli articoli 5 e 6 del gia' citato
decreto-legge n. 4 del 2007, e' il seguente:
«Art. 5 (Disposizioni in materia penale). - 1. Al
personale militare che partecipa alle missioni
internazionali di cui al presente decreto si applicano il
codice penale militare di pace e l'art. 9, commi 3, 4,
lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge
1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2. I reati commessi dallo straniero nei territori in
cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali
di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di
cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle
missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del
Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa
per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze
armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati
attribuiti alla giurisdizione dell'autorita' giudiziaria
ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui
si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di
cui al presente decreto, dal cittadino che partecipa agli
interventi e alle missioni medesimi, la competenza e'
attribuita al tribunale di Roma.».
«Art. 6 (Disposizioni in materia contabile). - 1. Alle
missioni internazionali delle Forze armate di cui al
presente decreto si applicano le disposizioni in materia
contabile previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con
modifi-cazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 8 del
decreto-legge n. 451 del 2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002 sono estese alle
acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti
individuali e di materiali informatici e si applicano entro
il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo
stanziamento di cui all'art. 7.
3. Per consentire la stipulazione dei contratti di
assicurazione e di trasporto di durata annuale relativi
alle missioni internazionali di cui al presente decreto, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
corrispondere ai Ministeri interessati che ne fanno domanda
anticipazioni pari al previsto importo dei contratti
stessi.».



 
Art. 10.
Disposizioni in materia di personale militare
1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.».



Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 60-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490 (Riordino del reclutamento, dello
stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma
dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n.
662), cosi' come modificato dalla presente legge e' il
seguente:
«Art. 60-bis (Avanzamento. Modifiche del regime
transitorio). - 1. Fermo restando quanto stabilito
dall'art. 60, comma 3, le disposizioni di cui agli
articoli 60, commi 2, lettere c), d) ed e), e 2-bis, 62,
comma 5, e 63, commi 1 e 3, sono prorogate fino all'anno
2009.
1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60,
comma 3, a decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al
31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella
3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali
al grado di colonnello del ruolo naviganti normale
dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento
dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo
ruolo, ridotto all'unita'.».



 
Art. 11. Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle
universita'
1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
2. Al fine di consentire la razionalizzazione della ((spesa universitaria, le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008.))



Riferimenti normativi:
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli
ordinamenti didattici universitari), e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1990, n. 274.
- Il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, recante
«Riordino della disciplina del reclutamento dei professori
universitari, a norma dell'art. 1, comma 5 della legge
4 novembre 2005, n. 230», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 3 maggio 2006, n. 101.



 
Art. 12.
Misure in materia di autotrasporto merci
1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiereai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, puo' essere destinata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 30 settembre 2007.



Riferimenti normativi:
- Il testo del comma 8 dell'art. 6 del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse), e' il seguente:
«8. Le somme stanziate dall'art. 1, comma 108, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, non impegnate entro il
31 dicembre 2006 sono mantenute in bilancio nel conto dei
residui per essere versate in entrata nell'anno successivo,
ai fini della riassegnazione nello stato di previsione del
Ministero dei trasporti. Il regolamento di cui all'art. 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' emanato
entro il 30 giugno 2007. In caso di mancata emanazione nel
predetto termine il Fondo istituito dal medesimo comma 108
e' interamente destinato alle finalita' di cui all'art. 1,
comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
- Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), e' il seguente:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppresso);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (Soppresso).».
- Il testo dell'art. 96 e del comma 5 dell'art. 109 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), e' il seguente:
«Art. 96 (Interessi passivi). - 1. La quota di
interessi passivi che residua dopo l'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 97 e 98 e' deducibile per
la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il
reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e
proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze attive
accantonate a norma dell'art. 88, dei proventi soggetti a
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta
sostitutiva e dei saldi di rivalutazione monetaria che per
disposizione di legge speciale non concorrono a formare il
reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e di
valute estere si computano per la sola parte che eccede i
relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'art. 86 concorre a formare il
reddito dell'esercizio;
d) le plusvalenze di cui all'art. 87, si computano
per il loro intero ammontare;
e) gli interessi di provenienza estera ed i dividendi
si computano per l'intero ammontare indipendentemente dal
loro concorso alla formazione del reddito;
f) i proventi immobiliari di cui all'art. 90 si
computano nella misura ivi stabilita;
g) le rimanenze di cui agli articoli 92 e 93 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti interessi o
altri proventi esenti da imposta derivanti da obbligazioni
pubbliche o private sottoscritte, acquistate o ricevute in
usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre 1984 o da
cedole acquistate separatamente dai titoli a decorrere
dalla stessa data, gli interessi passivi non sono ammessi
in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo
degli interessi o proventi esenti. Gli interessi passivi
che eccedono tale ammontare sono deducibili a norma dei
commi 1 e 2 ma senza tenere conto, ai fini del rapporto ivi
previsto, dell'ammontare degli interessi e proventi esenti
corrispondente a quello degli interessi passivi non ammessi
in deduzione.».
«Art. 109 (Norme generali sui componenti del reddito
d'impresa). - 1. - 4. (Omissis).
5. Le spese e gli altri componenti negativi diversi
dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali,
contributivi e di utilita' sociale, sono deducibili se e
nella misura in cui si riferiscono ad attivita' o beni da
cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a
formare il reddito o che non vi concorrono in quanto
esclusi. Se si riferiscono indistintamente ad attivita' o
beni produttivi di proventi computabili e ad attivita' o
beni produttivi di proventi non computabili in quanto
esenti nella determinazione del reddito sono deducibili per
la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e
3 dell'art. 96. Le plusvalenze di cui all'art. 87, non
rilevano ai fini dell'applicazione del periodo
precedente.».
- La decisione della Commissione della Comunita'
europea n. 93/496/CE del 9 giugno 1993 relativa all'aiuto
di Stato n. C 32/92 (ex NN 67/92) Italia (Credito d'imposta
a favore degli autotrasportatori professionisti) e'
pubblicata nella G.U.C.E. 16 settembre 1993, n. 233, ed e'
entrata in vigore il 16 giugno 1993.
- La decisione della Commissione della Comunita'
europea n. 97/270/CE del 22 ottobre 1996 concernente il
regime di crediti d'imposta istituito dall'Italia a favore
del settore dei trasporti di merci su strada per conto
terzi e' pubblicata nella G.U.C.E. 24 aprile 1997, n. 106.
- Il decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, reca
disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari
in materia di autotrasporto, ed e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 20 marzo 2002, n. 67.
- Il testo del comma 108 dell'art. 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, e' il seguente:
«108. Al fine di agevolare il processo di riforma del
settore dell'autotrasporto di merci, previsto dalla legge
1° marzo 2005, n. 32, favorendo la riqualificazione del
sistema imprenditoriale anche mediante la crescita
dimensionale delle imprese, in modo da renderle piu'
competitive sul mercato interno ed internazionale, e'
istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo
denominato "Fondo per misure di accompagnamento della
riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della
logistica", con una dotazione iniziale di 80 milioni di
euro per l'anno 2006. Con regolamento emanato ai sensi
dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono disciplinate le modalita' di
utilizzazione del Fondo di cui al primo periodo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, reca: «Regolamento recante norme
di semplificazione del procedimento per il versamento di
somme all'entrata e la riassegnazione alle unita'
previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato,
con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione
europea, ai sensi dell'art. 20, comma 8, della legge
15 marzo 1997, n. 59», ed e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 dicembre 1999, n. 293.
- Il testo del comma 920 dell'art. 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
«920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata,
per l'anno 2006, ai sensi del comma 108 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' prelevato l'importo di
42 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa, per essere destinato alla misura prevista
all'art. 1, comma 105, della legge 23 dicembre 2005, n.
266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente
comma entrano in vigore il giorno stesso della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale.».



 
Art. 13.
Sblocco risorse vincolate su TFR
1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilita' di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere sulle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio, in esito all'accertamento delle entrate con il procedimento di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.



Riferimenti normativi:
- Il testo dei commi 758 e 759 dell'art. 1 della citata
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' il seguente:
«758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al
netto delle prestazioni erogate, della valutazione dei
maggiori oneri derivanti dall'esonero dal versamento del
contributo di cui all'art. 10, comma 2, del decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dal
comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori adesioni
alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, nonche'
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da
ultimo sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui
al comma 765, sono destinate, nei limiti degli importi di
cui all'elenco 1 annesso alla presente legge, al
finanziamento dei relativi interventi, e in ogni caso nei
limiti delle risorse accertate con il procedimento di cui
al comma 759.
759. Con il procedimento di cui all'art. 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono
trimestralmente accertate le risorse del Fondo di cui al
comma 755, al netto delle prestazioni e degli oneri di cui
al comma 758.».



 
Art. 14.
Variazioni compensative
1. Al fine di assicurare alle Amministrazioni dello Stato la necessaria efficienza e flessibilita', garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio, ((da comunicare alle commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate)) variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.



Riferimenti normativi:
- Il testo dei commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 della
citata legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' il seguente:
«9. Fermo quanto stabilito dall'art. 1, comma 11,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua
per studi ed incarichi di consulenza conferiti a
soggetti estranei all'Amministrazione, sostenuta dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, esclusi le universita', gli
enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere
dall'anno 2006, non potra' essere superiore al 40 per
cento di quella sostenuta nell'anno 2004.
10. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non possono effettuare spese per
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicita' e di
rappresentanza, per un ammontare superiore al 40 per
cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le
medesime finalita'.
11. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e
l'esercizio di autovetture, le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, con esclusione di quelle operanti per
l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno
2006 non possono effettuare spese di ammontare
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
nell'anno 2004.».



 
Art. 15.
Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti
1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, e' autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilita' del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro. (( 1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: «della pesca,» sono soppresse.)) (( 1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.))
2. Le persone fisiche e le societa' semplici di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: «entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2007». (( 3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
«14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati».
3-ter. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilita' semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di cui al presente comma.))
(( 3-quater. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: «entro la data del 30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 30 novembre 2007».))
4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007».
5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 13 agosto 2007» sono sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007».
5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole: «30 settembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2007»;
b) al comma 1056, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni». (( 5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operativita' delle garanzie nonche' le modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.
6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «gli articoli 24 e 26» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 24».
6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 484 e' sostituito dal seguente:
«484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle societa' dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia».))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi 271, 272, 273, 274,
276, 277, 278, 279 e del comma 275 come modificato dalla
presente legge, dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre
2006, n. 296:
«271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei
beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste
dall'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, a decorrere dal periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006
e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013, e' attribuito un credito
d'imposta secondo le modalita' di cui ai commi da 272 a
279.
272. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura
massima consentita in applicazione delle intensita' di
aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalita'
regionale per il periodo 2007-2013 e non e' cumulabile con
il sostegno de minimis ne' con altri aiuti di Stato che
abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
273. Ai fini del comma 271, si considerano agevolabili
le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione
finanziaria, di:
a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al
suolo, ed attrezzature varie, classificabili nell'attivo
dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.II.2
e B.II.3, dell'art. 2424 del codice civile, destinati a
strutture produttive gia' esistenti o che vengono
impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271;
b) programmi informatici commisurati alle esigenze
produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle
piccole e medie imprese;
c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti
e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati
per l'attivita' svolta nell'unita' produttiva; per le
grandi imprese, come definite ai sensi della normativa
comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili
nel limite del 50 per cento del complesso degli
investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
274. Il credito d'imposta e' commisurato alla quota del
costo complessivo dei beni indicati nel comma 273 eccedente
gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi
alle medesime categorie dei beni d'investimento della
stessa struttura produttiva, ad esclusione degli
ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento
agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro
entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati
mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il
costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto
costo non comprende le spese di manutenzione.
275. L'agevolazione di cui al comma 271 non si applica
ai soggetti che operano nei settori dell'industria
siderurgica e delle fibre sintetiche, come definiti
rispettivamente agli allegati I e II agli orientamenti in
materia di aiuti di Stato a finalita' regionale 2007-2013,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C
54 del 4 marzo 2006, nonche' ai settori dell'industria
carbonifera, creditizio, finanziario e assicurativo. Il
credito d'imposta a favore di imprese o attivita' che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a
discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, e'
riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione
europea e previa autorizzazione, ove prescritta, della
Commissione europea.
276. Il credito d'imposta e' determinato con riguardo
ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun periodo d'imposta
e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei
redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito ne'
della base imponibile dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed e' utilizzabile ai fini dei versamenti
delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza e'
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al
termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al
quale il credito e' concesso.
277. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in
funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a
quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito
d'imposta e' rideterminato escludendo dagli investimenti
agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se
entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel
quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti
a terzi, destinati a finalita' estranee all'esercizio
dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,
il credito d'imposta e' rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel
periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette
ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di
quelli agevolati, il credito d'imposta e' rideterminato
escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove
acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria
le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del
presente comma e' versato entro il termine per il
versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il
periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi
indicate.
278. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono adottate le disposizioni per
l'effettuazione delle verifiche necessarie a garantire la
corretta applicazione dei commi da 271 a 277. Tali
verifiche, da effettuare dopo almeno dodici mesi
dall'attribuzione del credito d'imposta, sono, altresi',
finalizzate alla valutazione della qualita' degli
investimenti effettuati, anche al fine di valutare
l'opportunita' di effettuare un riequilibrio con altri
strumenti aventi analoga finalita'.
279. L'efficacia dei commi da 271 a 278 e' subordinata,
ai sensi dell'art. 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo
della Comunita' europea, all'autorizzazione della
Commissione europea.».
- Il testo del comma 3-ter dell'art. 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 (Misure
urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria), e' il
seguente:
«Art. 5 (Interventi urgenti nel settore
avicolo). - 3-ter. Per l'attuazione del comma 3-bis e'
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e
di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007. Al
relativo onere si provvede, quanto a 2 milioni di euro
annui a decorrere dal 2006, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le
finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo e, quanto a 6 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2007, mediante corrispondente riduzione della
proiezione per il medesimo anno dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero delle politiche agricole e
forestali.».
- Il testo dell'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi), e' il seguente:
«Art. 5 (Redditi prodotti in forma associata). - 1. I
redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in
accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato
sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla
percezione, proporzionalmente alla sua quota di
partecipazione agli utili
2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono
proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non
risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o
dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da
altro atto pubblico o scrittura autenticata di data
anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore
dei conferimenti non risulta determinato, le quote si
presumono uguali.
3. Ai fini delle imposte sui redditi:
a) le societa' di armamento sono equiparate alle
societa' in nome collettivo o alle societa' in accomandita
semplice secondo che siano state costituite all'unanimita'
o a maggioranza;
b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa'
in nome collettivo o alle societa' semplici secondo che
abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita'
commerciali;
c) le associazioni senza personalita' giuridica
costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma
associata di arti e professioni sono equiparate alle
societa' semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al
comma 2 puo' essere redatto fino alla presentazione della
dichiarazione dei redditi dell'associazione;
d) si considerano residenti le societa' e le
associazioni che per la maggior parte del periodo di
imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione
o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.
L'oggetto principale e' determinato in base all'atto
costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di
scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base
all'attivita' effettivamente esercitata.
4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art.
230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento
dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi
dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che
abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua
attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla
sua quota di partecipazione agli utili. La presente
disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino
nominativamente, con l'indicazione del rapporto di
parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto
pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore
all'inizio del periodo di imposta, recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari
partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore
rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli
utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote
stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del
lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo
continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria
dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua
attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e
prevalente.
5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte
sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e
gli affini entro il secondo grado.».
- Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia
di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge
23 dicembre 1996, n. 662), e' il seguente:
«Art. 13 (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
sempreche' la violazione non sia stata gia' constatata e
comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
altre attivita' amministrative di accertamento delle quali
l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
formale conoscenza:
a) ad un ottavo del minimo nei casi di mancato
pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene
eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua
commissione;
b) ad un quinto del minimo, se la regolarizzazione
degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla
determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro
il termine per la presentazione della dichiarazione
relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
violazione ovvero, quando non e' prevista dichiarazione
periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) ad un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omissione della presentazione della dichiarazione, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
l'omessa presentazione della dichiarazione periodica
prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se
questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta
giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere
eseguito contestualmente alla regolarizzazione del
pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti,
nonche' al pagamento degli interessi moratori calcolati al
tasso legale con maturazione giorno per giorno.
3. Quando la liquidazione deve essere eseguita
dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con
l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni
dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
4. (Abrogato).
5. Le singole leggi e atti aventi forza di legge
possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel
presente articolo, ulteriori circostanze che importino
l'attenuazione della sanzione.».
- Per il testo dei commi 33, 34 e 35 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 3.
- Il testo degli articoli 18 e 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), e' il seguente:
«Art. 18 (Disposizione regolamentare concernente la
contabilita' semplificata per le imprese minori). - 1. Le
disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai
soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati
alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso
codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d)
del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui
all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
conseguiti in un anno intero non abbiano superato
l'ammontare di lire seicento milioni per le imprese aventi
per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un
miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita',
sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle
scritture contabili prescritte dai precedenti articoli,
salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da
disposizioni diverse dal presente decreto. Per i
contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni
di servizi ed altre attivita' si fa riferimento
all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita'
prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei
ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle
prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle
finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita'
consistenti nella prestazione di servizi.
2. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il
termine stabilito per la presentazione della dichiarazione
annuale, indicano nel registro degli acquisti tenuto ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle
rimanenze.
3. Le operazioni non soggette a registrazione agli
effetti dell'imposta sul valore aggiunto sono separatamente
annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le
modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni
soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto
operazioni non soggette a registrazione annotano in un
apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle
uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella
prima e nella seconda meta' di ogni mese ed eseguire nel
registro stesso l'annotazione di cui al comma 2.
4. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi
all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, concernente "Istituzione e disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto" e successive modificazioni, non sono
tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2 e 3.
5. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel
presente articolo si estende di anno in anno qualora gli
ammontari indicati nel comma 1 non vengano superati.
6. Il contribuente ha facolta' di optare per il regime
ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo di
imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non
e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i
due successivi.
7. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa
commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un
ammontare ragguagliato ad un anno non superiore ai limiti
indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la
contabilita' semplificata di cui al presente articolo.
8. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di
giornali, di libri e di periodici, anche su supporti
audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai
fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi
semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto
del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per
le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e
postali, marche assicurative e valori similari, si
considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori.
9. Ai fini del presente articolo si assumono come
ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi
delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel
periodo stesso agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a
norma del comma 3.».
«Art. 19 (Scritture contabili degli esercenti arti e
professioni). - Le persone fisiche che esercitano arti o
professioni e le societa' o associazioni fra artisti e
professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13,
devono annotare cronologicamente in un apposito registro le
somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione
nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a
titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna
riscossione:
a) il relativo importo, al lordo e al netto della
parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle
inerenti alla produzione del reddito eventualmente
anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il
pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita;
b) le generalita', il comune di residenza anagrafica
e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento;
c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro
documento emesso.
Nello stesso registro devono essere annotate
cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b)
e c), le spese inerenti all'esercizio dell'arte o
professione delle quali si richiede la deduzione analitica
ai sensi dell'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Deve essersi, inoltre
annotato, entro il termine stabilito per la presentazione
della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si
richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del
detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e
distinti per anno di acquisizione.
I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a
tenere uno o piu' conti correnti bancari o postali ai quali
affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse
nell'esercizio dell'attivita' e dai quali sono effettuati i
prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l'esercizio di arti e
professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni
non trasferibili o bonifici ovvero altre modalita' di
pagamento bancario o postale nonche' mediante sistemi di
pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori
a 100 euro.
Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi
modelli dei registri di cui al comma precedente con
classificazione delle categorie di componenti positivi e
negativi rilevanti ai fini della determinazione del
reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti
dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere
prescritte particolari modalita' per la tenuta
meccanografica del registro.».
- Il testo del comma 4-bis dell'art. 8-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322
(Regolamento recante modalita' per la presentazione delle
dichiarazioni relative alle imposte sui redditi,
all'imposta regionale sulle attivita' produttive e
all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3,
comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e' il
seguente:
«4-bis. Entro sessanta giorni dal termine previsto per
la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti
commi, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei
cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si
riferisce la comunicazione nonche', in relazione al
medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita
IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto. Per
ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e
l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto
delle relative note di variazione, con la evidenziazione
dell'imponibile, dell'imposta, nonche' dell'importo delle
operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
a) sono individuati gli elementi informativi da
indicare negli elenchi previsti dal presente comma, nonche'
le modalita' per la presentazione, esclusivamente in via
telematica, degli stessi;
b) il termine di cui al primo periodo del presente
comma puo' essere differito per esigenze di natura
esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari
tipologie di contribuenti, anche in considerazione della
dimensione dei dati da trasmettere.».
- La legge 7 dicembre 2000, n. 383, reca: disciplina
delle associazioni di promozione sociale, ed e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2000, n. 300.
- La legge 11 agosto 1991, n. 266, reca: legge-quadro
sul volontariato, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
22 agosto 1991, n. 196.
- Il decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, reca:
riordino della disciplina tributaria degli enti non
commerciali e delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale, ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 gennaio 1998, n. 1, supplemento ordinario.
- Per il testo vigente del comma 38 dell'art. 2 del
decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 si vedano i
riferimenti normativi all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 5, del decreto-legge
28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni
diverse), cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Proroga di termini in materia ambientale). -
1. Il termine di cui all'art. 20, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino alla
data di adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli
articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto
legislativo e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007.
2. Il comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50,
la parte seconda del presente decreto entra in vigore il
31 luglio 2007.».
«2-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'art. 224, comma 2, le parole: «Entro dodici
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Entro ventiquattro
mesi»;
b) all'art. 235, comma 17, primo periodo, le parole:
«Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro ventiquattro mesi»;
c) all'art. 236, comma 2, primo periodo, le parole:
«Entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«Entro ventiquattro mesi».».
- Si riporta il testo dell'art. 20, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151 (Attuazione della
direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della
direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di
sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti), cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 20 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. I
titolari degli impianti di stoccaggio, di trattamento e di
recupero di RAEE autorizzati ai sensi degli articoli 27 e
28 del decreto legislativo n. 22 del 1997, in esercizio
alla data di entrata in vigore del presente decreto,
presentano, se necessario, domanda di adeguamento alle
prescrizioni di cui agli allegati 2 e 3, entro tre mesi
dall'entrata in vigore del presente decreto, ed adeguano
gli impianti entro 12 mesi dalla presentazione della
domanda. Nelle more dell'adeguamento e' consentita la
prosecuzione dell'attivita'.
2. Al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni
previste dal presente decreto, la provincia competente per
territorio procede, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, all'ispezione degli impianti
in esercizio alla stessa data che effettuano l'attivita' di
trattamento e di recupero di RAEE ai sensi degli
articoli 31 e 33 del decreto legislativo n. 22 del 1997. La
provincia, se necessario, stabilisce le modalita' ed i
tempi per conformarsi a dette prescrizioni, che comunque
non possono essere superiori a 12 mesi, consentendo nelle
more dell'adeguamento la prosecuzione dell'attivita'. In
caso di mancato adeguamento nei modi e nei termini
stabiliti l'attivita' e' interrotta.
3. I produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche presenti sul mercato alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'art. 13, comma 8, effettuano,
entro novanta giorni dalla stessa data, l'iscrizione
prevista al comma 2 dello citato art. 14.
4. Nelle more della definizione di un sistema europeo
di identificazione dei produttori, secondo quanto indicato
dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2002/96/CE e,
comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2007, il
finanziamento delle operazioni di cui all'art. 11, comma 1,
viene assolto dai produttori con le modalita' stabilite
all'art. 10, comma 1.
5. I soggetti tenuti agli adempimenti di cui agli
articoli 6, commi 1 e 3, 7, comma 18, comma 19, comma 1,
10, 11, 12 e 13 si conformano alle disposizioni dei
medesimi articoli entro un anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 44 e 48 del
decreto legislativo n. 22 del 1997 non si applicano alle
apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nel
campo di applicazione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dei commi 1055 e 1056, dell'art.
1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), cosi' come modificati dalla
presente legge:
«1055. Entro il 30 novembre 2007, il Commissario
straordinario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e
della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed
Irpinia (EIPLI), di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato,
con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005,
effettua una puntuale ricognizione della situazione
debitoria dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano
di rientro che trasmette al Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali che stabilisce le procedure
amministrative e finanziarie per il risanamento dell'EIPLI.
Fino alla predetta data sono sospese le procedure esecutive
e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo aver proceduto
al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa
con le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto
per la trasformazione dell'EIPLI in societa' per azioni,
compartecipata dallo Stato e dalle regioni interessate. Al
fine di concorrere alle esigenze piu' immediate dell'EIPLI
e' assegnato, allo stesso, un contributo straordinario di 5
milioni di euro per l'anno 2007.
1056. All'art. 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre
2001, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 dicembre 2001, n. 441, e successive modificazioni, le
parole: «e' prorogato di cinque anni» sono sostituite dalle
seguenti: «e' prorogato di sette anni». L'onere per
l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 e' pari a
271.240 euro.».
- Il testo del comma 2, dell'art. 19, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
e' il seguente:
«2. Al fine di promuovere il diritto dei giovani alla
formazione culturale e professionale e all'inserimento
nella vita sociale, anche attraverso interventi volti ad
agevolare la realizzazione del diritto dei giovani
all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito
per l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' istituito un fondo
denominato «Fondo per le politiche giovanili», al quale e'
assegnata la somma di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e
di dieci milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.».
- Il testo del comma 1290, dell'art. 1, della legge 296
del 2006, e' il seguente:
«1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2
dell'art. 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, e' integrata di 120 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.».
- Si riporta il testo del comma 209, dell'art. 1, della
citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«209. Dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al comma 208, sono abrogati il comma 9 dell'art. 55
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, l'art. 24 della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni,
nonche' il comma 4 dell'art. 62 della legge 23 dicembre
2000, n. 388.».



 
Art. 15-bis. Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e di deducibilita' delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente
come beni strumentali (( 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attivita' materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria»;
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1»;
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, senza l'applicazione del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1»;
b) all'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: «esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «escluse».
2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorita' europee,» sono soppresse.
3. In deroga all'art. 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: «dell'industria,» sono inserite le seguenti: «del credito, dell'assicurazione,»;
b) alla lettera c), le parole: «del credito, assicurazione e» sono sostituite dalla seguente: «dei».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1o luglio 2007.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'I.N.P.S. a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;
b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, a seguito dell'autorizzazione accordata con decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del 27 giugno 2007, dall'applicazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 51, comma 4, lettera a), le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
b) all'art. 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: «Nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio»;
2) al secondo periodo, le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella suddetta misura del 40 per cento»;
c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'art. 164 e' sostituita dalla seguente:
«b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta».
8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilita' del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 e' fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 e' fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente puo' continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'art. 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'art. 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'art. 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle
detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale
regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina
dei tributi locali), cosi' come modificato dalla presente
legge:
Art. 6 (Determinazione del valore della produzione
netta delle banche e altri enti e societa' finanziari). -
1. Per le banche e gli altri enti e societa' finanziari
indicati nell'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 87, come modificato dall'art. 157 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, salvo quanto
previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, la
base imponibile e' determinata dalla differenza tra la
somma: a) degli interessi attivi e proventi assimilati, b)
dei proventi di quote di partecipazione a fondi comuni di
investimento, c) delle commissioni attive, d) dei profitti
da operazioni finanziarie, e) (abrogata), f) degli altri
proventi di gestione, e la somma, g) degli interessi
passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni
passive, i) delle perdite da operazioni finanziarie, l)
delle spese amministrative diverse da quelle inerenti al
personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni
materiali e immateriali, n) (abrogata), o) degli altri
oneri di gestione. Gli interessi passivi e gli oneri
assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci
da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale,
comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare
complessivo delle voci dell'attivo dello stato
patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo
della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120
dell'attivo al netto del costo delle attivita' materiali e
immateriali utilizzate in base a contratti di locazione
finanziaria.
1-bis. Per le societa' la cui attivita' consiste, in
via esclusiva o prevalente, nella assunzione di
partecipazioni in societa' esercenti attivita' diversa da
quella creditizia o finanziaria, iscritte ai sensi
dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei
soggetti operanti nel settore finanziario, la base
imponibile si determina applicando i criteri di cui
all'art. 5 e aggiungendo la differenza tra la somma:
a) dei proventi finanziari, esclusi quelli da
partecipazione;
b) dei profitti derivanti dal realizzo di attivita'
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
c) delle rivalutazioni di attivita' finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni;
e la somma:
d) degli oneri finanziari;
e) delle perdite derivanti dal realizzo di attivita'
finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni;
f) delle svalutazioni di attivita' finanziarie che
non costituiscono immobilizzazioni.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione
del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a
riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai
sensi dell'art. 2424 del codice civile corrispondenti a
quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1.
2. Per le societa' di intermediazione mobiliare sono
esclusi dai componenti della base imponibile le riprese e
le rettifiche di valore su crediti alla clientela, i
profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i
proventi di cui alle lettere d) e i) e b) del comma 1; gli
interessi attivi e passivi e proventi e gli oneri
assimilati di cui alla lettera a) e g) del medesimo
comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad
operazioni di riporto e di pronti contro termine. La
disposizione del periodo precedente non si applica alle
societa' che esercitano attivita' di negoziazione per conto
proprio e di collocamento di valori mobiliari con
assunzione di garanzia per le quali non rilevano soltanto
le riprese e le rettifiche di valore su crediti alla
clientela.
3. Per le societa' di gestione di fondi comuni di
investimento si comprendono tra i componenti della base
imponibile soltanto le commissioni attive e passive, gli
altri proventi ed oneri di gestione, le spese
amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c)
e h), f) e o), l) e m) del comma 1.
4. Per le societa' di investimento a capitale variabile
la base imponibile e' determinata dalla differenza tra la
somma delle commissioni di sottoscrizione e la somma delle
provvigioni passive a soggetti collocatori, delle spese per
consulenza e pubblicita', dei canoni di locazione immobili,
dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese
amministrative diverse da quelle inerenti al personale
dipendente e degli ammortamenti dei beni materiali e
immateriali.
5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi
la base imponibile e' determinata con i criteri indicati al
comma 1, senza l'applicazione del rapporto di deducibilita'
degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo del
medesimo comma 1.
5-bis. Per i soggetti di cui al presente art.
concorrono altresi' alla determinazione della base
imponibile gli accantonamenti per la cessazione di rapporti
di agenzia.».
- Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 11, del
citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del
valore della produzione netta). - 1. Nella determinazione
della base imponibile:
a) sono ammessi in deduzione:
1) i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro;
2) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari a 5.000
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo di imposta;
3) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) a e), esclusi le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, un importo fino a 10.000
euro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo
indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia; tale deduzione e' alternativa a quella
di cui al numero 2), e puo' essere fruita nel rispetto dei
limiti derivanti dall'applicazione della regola de minimis
di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione,
del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni;
4) per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1,
lettere da a) a e), escluse le banche, gli altri enti
finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese
operanti in concessione e a tariffa nei settori
dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle
infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della
raccolta e depurazione delle acque di scarico e della
raccolta e smaltimento rifiuti, i contributi assistenziali
e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato;
5) le spese relative agli apprendisti, ai disabili
e le spese per il personale assunto con contratti di
formazione e lavoro, nonche', per i soggetti di cui
all'art. 3, comma 1, lettere da a) a e), i costi sostenuti
per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, ivi
compresi quelli per il predetto personale sostenuti da
consorzi tra imprese costituiti per la realizzazione di
programmi comuni di ricerca e sviluppo, a condizione che
l'attestazione di effettivita' degli stessi sia rilasciata
dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto
negli albi dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei
consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'art. 13,
comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile
del centro di assistenza fiscale;
b) non sono ammessi in deduzione:
1) fatte salve le disposizioni di cui alla
lettera a), i costi relativi al personale classificabili
nell'art. 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14),
del codice civile;
2) i compensi per attivita' commerciali e per
prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente,
di cui all'art. 81, comma 1, lettere i) e l), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
3) i costi per prestazioni di collaborazione
coordinata e continuativa di cui all'art. 49, commi 2,
lettera a) (47), e 3, del predetto testo unico delle
imposte sui redditi;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato
a quello dipendente ai sensi dell'art. 47 dello stesso
testo unico delle imposte sui redditi;
5) gli utili spettanti agli associati in
partecipazione di cui alla lettera c) del predetto art. 49,
comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi;
6) il canone relativo a contratti di locazione
finanziaria limitatamente alla parte riferibile agli
interessi passivi determinata secondo le modalita' di
calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del
Ministro delle finanze.».
- Si riporta il testo di commi 267 e 269 dell'art. 1,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«267. Le deduzioni di cui all'art. 11, comma 1,
lettera a), numeri 2) e 4), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, come da ultimo modificato dal
comma 266, spettano a decorrere dal mese di febbraio 2007
nella misura del 50 per cento e per il loro intero
ammontare a decorrere dal successivo mese di luglio, con
conseguente ragguaglio ad anno di quella prevista dal
citato numero 2).».
«269. Nella determinazione dell'acconto dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive relativa al periodo
d'imposta in corso al 1° febbraio 2007, puo' assumersi,
come imposta del periodo precedente, la minore imposta che
si sarebbe determinata applicando in tale periodo le
disposizioni dei commi 266, 267 e 268. Agli stessi effetti,
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al
1° febbraio 2007, puo' assumersi, come imposta del periodo
precedente, la minore imposta che si sarebbe determinata
applicando le disposizioni del comma 266 senza tenere conto
delle limitazioni previste dai commi 267 e 268.».
- Il testo del comma 1, dell'art. 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto
dei diritti del contribuente), e' il seguente:
Art. 3 (Efficacia temporale delle norme tributarie). -
1. Salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, le
disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo.
Relativamente ai tributi periodici le modifiche introdotte
si applicano solo a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore
delle disposizioni che le prevedono.».
- Si riporta il testo dell'art. 79 del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', a norma dell'art. 15
della L. 8 marzo 2000, n. 53, come modificato dalla
presente legge:
Art. 79 (Oneri contributivi nel lavoro subordinato
privato) - (legge 30 dicembre 1971, n. 1204, art. 21). - 1.
Per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni
di cui al presente testo unico relativi alle lavoratrici e
ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato privato e
in attuazione della riduzione degli oneri di cui all'art.
78, e' dovuto dai datori di lavoro un contributo sulle
retribuzioni di tutti i lavoratori dipendenti nelle
seguenti misure:
a) dello 0,46 per cento sulla retribuzione per il
settore dell'industria, del credito, dell'assicurazione,
dell'artigianato, marittimi, spettacolo;
b) dello 0,24 per cento sulla retribuzione per il
settore del terziario e servizi, proprietari di fabbricati
e servizi di culto;
c) dello 0,13 per cento sulla retribuzione per il
settore dei servizi tributari appaltati;
d) dello 0,03 per cento per gli operai agricoli e
dello 0,43 per cento per gli impiegati agricoli. Il
contributo e' calcolato, per gli operai a tempo
indeterminato secondo le disposizioni di cui al
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito dalla
legge 26 febbraio 1982, n. 54, per gli operai agricoli a
tempo determinato secondo le disposizioni del decreto
legislativo 16 aprile 1997, n. 146; e per i piccoli coloni
e compartecipanti familiari prendendo a riferimento i
salari medi convenzionali di cui all'art. 28 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
e) dello 0,01 per cento per gli allievi dei cantieri
scuola e lavoro di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 418.
2. Per gli apprendisti e' dovuto un contributo di lire
32 settimanali.
3. Per i giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di
previdenza per i giornalisti italiani «Giovanni Amendola»
e' dovuto un contributo pari allo 0,65 per cento della
retribuzione.
4. In relazione al versamento dei contributi di cui al
presente articolo, alle trasgressioni degli obblighi
relativi ed a quanto altro concerne il contributo medesimo,
si applicano le disposizioni relative ai contributi
obbligatori.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con quello per il tesoro, la misura
dei contributi stabiliti dal presente articolo puo' essere
modificata in relazione alle effettive esigenze delle
relative gestioni.».
- La Decisione del Consiglio che autorizza la
Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'art.
26, paragrafo 1, lettera a), e all'art. 168 della direttiva
2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore
aggiunto e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 giugno 2007, n. L
165.
- Il testo del comma 1, dell'articolo19-bis1, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto), e' il seguente:
Art. 19-bis1 (Esclusione o riduzione della detrazione
per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'art. 19:
a) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla
lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la
cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e
riparazione relative ai beni stessi, e' ammessa in
detrazione se i beni formano oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente
utilizzati come strumentali nell'attivita' propria
dell'impresa ed e' in ogni caso esclusa per gli esercenti
arti e professioni;
b) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione degli altri beni elencati nell'allegata
tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei
relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle di
impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai
beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
c) l'imposta relativa all'acquisto o alla
importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
ed autoveicoli indicati nell'art. 54, lettere a) e c), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi
nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che
non formano oggetto dell'attivita' propria dell'impresa, e
dei relativi componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni
di servizi di cui al terzo comma dell'art. 16 ed a quelle
di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative
ai beni stessi, non e' ammessa in detrazione a far data
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal
Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva
77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire
una misura ridotta della percentuale di detrazione
dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti
di beni e le relative spese di cui alla presente lettera,
nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che
per gli agenti o rappresentanti di commercio;
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione
di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e
veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto e'
ammessa in detrazione se e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione
mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e
simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
e) salvo che formino oggetto dell'attivita' propria
dell'impresa, non e' ammessa in detrazione l'imposta
relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di
alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla
partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei
giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni
effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali
dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica,
aziendale o interaziendale e delle somministrazioni
commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di
mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed
al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui
all'art. 54, lettere a) e c), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285;
f) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad
eccezione di quelli che formano oggetto dell'attivita'
propria dell'impresa o di somministrazione in mense
scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'art.
16, nonche' alle spese di gestione, di apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni
governative di cui all'art. 21 della tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641, come sostituita dal decreto ministeriale 28 dicembre
1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e' ammessa in
detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta
limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei
veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto
per ciascun veicolo;
h) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle
imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto
di beni di costo unitario non superiore a lire
cinquantamila;
i) non e' ammessa in detrazione l'imposta relativa
all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a
destinazione abitativa ne' quella relativa alla locazione o
alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo
che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o
principale dell'attivita' esercitata la costruzione dei
predetti fabbricati o delle predette porzioni. La
disposizione non si applica per i soggetti che esercitano
attivita' che danno luogo ad operazioni esenti di cui al
numero 8) dell'art. 10 che comportano la riduzione della
percentuale di detrazione a norma dell'art. 19, comma 5, e
dell'art. 19-bis.».
- Il decreto-legge del 15 settembre 2006, n. 258,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre
2006, n. 278, (Disposizioni urgenti di adeguamento alla
sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee
in data 14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in materia
di detraibilita' dell'IVA), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 15 settembre 2006, n. 215.
- La tabella C della citata legge n. 296 del 2006,
reca:
«Tabella C
Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizione di
legge la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria».
- Si riporta il testo degli articoli 51 e 164 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi), cosi' come modificati dalla presente legge:
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale per un importo non superiore
complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a
lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni
successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire
3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere
dal 1° gennaio 2003 il suddetto importo e' determinato
dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei
contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera
e-ter) del comma 1 dell'art. 10, ai Fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi
dell'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di
festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di
dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore
di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente
dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino
all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo
alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi
pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b)
ed f) del comma 1 dell'art. 50;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui
al comma 1 dell'art. 100 da parte dei dipendenti e dei
soggetti indicati nell'art. 12;
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte
dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di
studio a favore dei medesimi familiari;
g) il valore delle azioni offerte alla generalita'
dei dipendenti per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a
condizione che non siano riacquistate dalla societa'
emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima
che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione;
qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine,
l'importo che non ha concorso a formare il reddito al
momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel
periodo d'imposta in cui avviene la cessione;
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al
momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal
dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia
almeno pari al valore delle azioni stesse alla data
dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti
posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di
diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10
per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso
interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui
all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le
erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a
contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a
fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10,
comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed
erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle
case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del
riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno
dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare
percepito nel periodo d'imposta;
i-bis) le quote di retribuzione derivanti
dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facolta' di
rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive
della medesima, per il periodo successivo alla prima
scadenza utile per il pensionamento di anzianita', dopo
aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente
normativa.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis)
del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse
dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il
rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che
direttamente o indirettamente, controllano la medesima
impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa. La disposizione di
cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile
esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti
condizioni:
a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano
scaduti tre anni dalla sua attribuzione;
b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile,
la societa' risulti quotata in mercati regolamentati;
c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque
anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento
nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza
tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e
l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti
titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in
garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro
assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il
reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione
e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui
avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di
cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei
servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari
indicati nell'art. 12, o il diritto di ottenerli da terzi,
si applicano le disposizioni relative alla determinazione
del valore normale dei beni e dei servizi contenute
nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura
prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato
in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa
azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare
il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati
se complessivamente di importo non superiore nel periodo
d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e'
superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente
a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'art. 54,
comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori
concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento
dell'importo corrispondente ad una percorrenza
convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base
del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle
tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve
elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare
al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione
entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta
successivo, al netto degli ammontari eventualmente
trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50
per cento della differenza tra l'importo degli interessi
calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine
di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al
tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si
applica per i prestiti stipulati anteriormente al
1° gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici
mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore
di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in
cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992,
n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o
in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato;
c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di
persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli
ammontari eventualmente trattenuti, l'importo
corrispondente all'introito medio per
passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei
trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media
convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui
al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il
31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di
imposta successivo a quello in corso alla data della sua
emanazione.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione
spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229,
concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per
cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, possono essere individuate categorie di
lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente
disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima
sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e
di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite
per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella
misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati
all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la
legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di
maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il
reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per
cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero
comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento
all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la
riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti
predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude
l'applicabilita' di quella di cui al comma 5.
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8,
il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via
continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da
dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello
Stato estero per un periodo superiore a centottantatre
giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni
convenzionali definite annualmente con il decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui
all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n.
317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398.
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto.».
«Art. 164 (Limiti di deduzione delle spese e degli
altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di
trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese,
arti e professioni). - 1. Le spese e gli altri componenti
negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati
nel presente articolo, utilizzati nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione
dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in
una delle fattispecie previste nelle successive
lettere a), b) e b-bis) e nei limiti ivi indicati:
a) per l'intero ammontare relativamente:
1) agli aeromobili da turismo, alle navi e
imbarcazioni da diporto, alle autovetture ed autocaravan,
di cui alle lettere a) e m) del comma 1 dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai ciclomotori
e motocicli destinati ad essere utilizzati esclusivamente
come beni strumentali nell'attivita' propria dell'impresa;
2) ai veicoli adibiti ad uso pubblico;
b) nella misura del 40 per cento relativamente alle
autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere
dell'art. 54 del citato decreto legislativo n. 285 del
1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso
da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale
percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli
utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di
rappresentanza di commercio. Nel caso di esercizio di arti
e professioni in forma individuale, la deducibilita' e'
ammessa, nella suddetta misura del 40 per cento,
limitatamente ad un solo veicolo; se l'attivita' e' svolta
da societa' semplici e da associazioni di cui all'art. 5,
la deducibilita' e' consentita soltanto per un veicolo per
ogni socio o associato. Non si tiene conto: della parte del
costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni per le
autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i
motocicli, lire 4 milioni per i ciclomotori; dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente al costo di
detti veicoli che eccede i limiti indicati, se i beni
medesimi sono utilizzati in locazione finanziaria;
dell'ammontare dei costi di locazione e di noleggio che
eccede lire 7 milioni per le autovetture e gli autocaravan,
lire 1,5 milioni per i motocicli, lire ottocentomila per i
ciclomotori. Nel caso di esercizio delle predette attivita'
svolte da societa' semplici e associazioni di cui al citato
art. 5, i suddetti limiti sono riferiti a ciascun socio o
associato. I limiti predetti, che con riferimento al valore
dei contratti di locazione anche finanziaria o di noleggio
vanno ragguagliati ad anno, possono essere variati, tenendo
anche conto delle variazioni dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e di impiegati
verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato. Il predetto limite di 35
milioni di lire per le autovetture e' elevato a 50 milioni
di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o
rappresentanti di commercio.
b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli
dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte
del periodo d'imposta.
2. Ai fini della determinazione del reddito d'impresa,
le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali rilevano
nella stessa proporzione esistente tra l'ammontare
dell'ammortamento fiscalmente dedotto e quello
complessivamente effettuato.
3. Ai fini della applicazione del comma 7 dell'art.
102, il costo dei beni di cui al comma 1, lettera b), si
assume nei limiti rilevanti ai fini della deduzione delle
relative quote di ammortamento.».
- Il testo del comma 71, dell'art. 2, del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), e' il seguente:
«71. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 51, comma 4, lettera a), le parole: «30
per cento» sono sostituite dalle seguenti: "50 per cento";
b) nell'art. 164, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «secondo i seguenti
criteri» sono sostituite dalle seguenti: "solo se
rientranti in una delle fattispecie previste nelle
successive lettere a), b) e «b-bis)";
2) alla lettera a), numero 2), le parole: "o dati
in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del
periodo d'imposta" sono soppresse;
3) alla lettera b), le parole da: "nella misura del
50 per cento" fino a: "per i veicoli utilizzati dai
soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza
di commercio" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura
dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed
autocaravan, di cui alle predette lettere dell'art. 54 del
citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori
e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attivita' di
agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da
quello indicato alla lettera a), numero 1)"; nella stessa
lettera, le parole: "nella suddetta misura del 50 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 25
per cento";
4) dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:
"b-bis) per i veicoli dati in uso promiscuo ai
dipendenti, e' deducibile l'importo costituente reddito di
lavoro".».
- Il testo dell'art. 7, nonche' del comma 7, dell'art.
11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio), e' il seguente:
«Art. 7 (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
di ordine) - Nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e' istituito, nella parte corrente, un
«Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le
cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi
alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che
di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
1) per il pagamento dei residui passivi di parte
corrente, eliminati negli esercizi precedenti per
perenzione amministrativa,
2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di
spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
Allo stato di previsione della spesa del Ministero del
tesoro e' allegato l'elenco dei capitoli di cui al
precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
dalla legge di approvazione del bilancio.».
«Art. 11-ter (Copertura finanziaria delle leggi). -
(Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
- Il testo dell'art. 1 del decreto legge 15 settembre
2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge
10 novembre 2006, n. 278 (Disposizioni urgenti di
adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle
Comunita' europee in data 14 settembre 2006 nella causa
C-228/05, in materia di detraibilita' dell'IVA), e' il
seguente:
«Art.1. - 1. Ai fini dell'attuazione della sentenza
della Corte di giustizia delle Comunita' europee del
14 settembre 2006 nella causa C-228/05, in sede di prima
applicazione i soggetti passivi che fino alla data del
13 settembre 2006 hanno effettuato nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione acquisti ed importazioni
di beni e servizi indicati nell'art. 19-bis1, comma 1,
lettere c) e d), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, presentano in via
telematica entro il 15 aprile 2007, apposita istanza di
rimborso, utilizzando uno specifico modello, da approvarsi
entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale. Con il medesimo provvedimento sono individuati i
dati e i documenti che devono essere indicati o predisposti
a fondamento dell'istanza di rimborso. Con il predetto
provvedimento possono essere, inoltre, stabilite le
differenti percentuali di detrazione dell'imposta per
distinti settori di attivita' in relazione alle quali e'
ammesso il rimborso in misura forfettaria. Resta ferma, per
i contribuenti che non aderiscono al suddetto rimborso
forfettario, ovvero per coloro che non presentano l'istanza
entro il predetto termine del 15 aprile 2007, la
possibilita' di dimostrare il diritto ad una detrazione in
misura superiore presentando apposita istanza ai sensi
dell'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.
546, e successive modificazioni, contenente i dati e gli
elementi comprovanti la misura, nell'esercizio
dell'impresa, arte o professione, dell'effettivo utilizzo
in base a criteri di reale inerenza, stabiliti con il
provvedimento di cui al presente comma. Al fine di evitare
ingiustificati arricchimenti, i dati hanno ad oggetto anche
gli altri tributi rilevanti ai fini della complessiva
determinazione delle somme effettivamente spettanti.».



 
Art. 16.
Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi
1. Il comma 989 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dai seguenti:
«989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007 un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.».
 
Art. 17.
Copertura finanziaria (( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1.))
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 18.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
----> vedere allegato da pag. 55 a pag. 60 del S.O. <----
 
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