Gazzetta n. 190 del 17 agosto 2007 (vai al sommario)
LEGGE 3 agosto 2007, n. 127
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 28 maggio 2007, n. 67.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2852):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Prodi) e dal Ministro dell'economia e delle finanze
(Padoa-Schioppa) il 2 luglio 2007.
Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e
programmazione), in sede referente, il 3 luglio 2007, con
pareri del comitato per la legislazione e delle commissioni
I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e XIV.
Esaminato dalla V commissione il 5 - 10 - 11 - 12 - 16
e 17 luglio 2007.
Esaminato in aula il 18 - 19 e 24 luglio 2007 e
approvato il 25 luglio 2007.
Senato della Repubblica (atto n. 1739):
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
referente, il 25 luglio 2007, con parere della commissione
1ª per i presupposti di costituzionalita', e delle
commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª,
13ª, 14ª e questioni regionali.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 26 luglio 2007.
Esaminato dalla 5ª commissione il 25 - 26 e 31 luglio
2007.
Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 31 luglio 2007.
Esaminato in aula il 1° agosto 2007 e approvato il
2 agosto 2007.

Avvertenza:
Il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
151 del 2 luglio 2007.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 21.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 2 LUGLIO 2007, N. 81

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilita' interno). - 1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente:
"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007"".
All'articolo 2:
al comma 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del 2,6 per cento;
b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' del 2,9 per cento;
c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e' dell'1,3 per cento".
All'articolo 3:
al comma 1, lettera a), capoverso 39, e lettera b), capoverso 46, dopo le parole: "una certificazione" sono inserite le seguenti: "da parte del comune interessato," ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con il predetto decreto, in particolare, si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo rispetto a quello previsto".
Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
"Art. 4-bis. - (Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi). - 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo, nella quale e' indicata la destinazione delle relative risorse.
2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e' istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con una dotazione, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Interventi in materia pensionistica). - 1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta' pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e' corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e' liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianita' contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto e' titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianita' contributiva complessiva e' computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilita' di novembre ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilita' di luglio ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennita' di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva e' corrisposta fino a concorrenza del predetto limite.
3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma.
4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.
8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti".
All'articolo 6:
al comma 1, la cifra: "239.000" e' sostituita dalla seguente: "68.300";
al comma 2, le parole: "130 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "69 milioni";
al comma 7, al primo periodo, le parole da: "a statuto ordinario" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: ", con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2007, di cui 14 milioni di euro sono destinati ai comuni confinanti con le regioni a statuto speciale" e, al secondo periodo, la parola: "sentita" e' sostituita dalla seguente: "sentite" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e le competenti Commissioni parlamentari".
All'articolo 8:
al comma 1, le parole: "il Fondo da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese pubbliche" sono sostituite dalle seguenti: "il Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese";
alla rubrica, le parole: "per le" sono sostituite dalla seguente: "alle".
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis. - (Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa). - 1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non e' stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1° febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.
2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento".
3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.
4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse".
5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:
"4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".
6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni gia' autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:
a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7 del presente articolo, nonche' di quelli derivanti dalla corresponsione alle societa' convenzionate dei compensi per l'attivita' di istruttoria e di assistenza tecnica;
b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria.
7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e le modalita' di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo".
All'articolo 11:
al comma 2, le parole da: "per l'anno accademico" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008".
All'articolo 14:
al comma 1, le parole: "e alla Corte dei conti per la registrazione, si provvede a" sono sostituite dalle seguenti: ", da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate".
All'articolo 15:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono soppresse.
1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244";
al comma 3, le parole: "entro il 30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 novembre 2007";
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
"14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.
14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati".
3-ter. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di contabilita' semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di cui al presente comma.
3-quater. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "entro la data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007"";
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1055, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2007";
b) al comma 1056, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".
5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: "Fondo per il credito ai giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operativita' delle garanzie nonche' le modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati";
dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
"6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "gli articoli 24 e 26" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 24".
6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il comma 484 e' sostituito dal seguente:
"484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle societa' dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia"".
Dopo l'articolo 15 e' inserito il seguente:
"Art. 15-bis. - (Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e di deducibilita' delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali). - 1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g) sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al netto del costo delle attivita' materiali e immateriali utilizzate in base a contratti di locazione finanziaria";
2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo 2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel predetto secondo periodo del comma 1";
3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza l'applicazione del rapporto di deducibilita' degli interessi passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: "esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "escluse".
2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: ", subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorita' europee," sono soppresse.
3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
4. All'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'industria," sono inserite le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";
b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "dei".
5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2007.
6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'INPS a titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4;
b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1);
c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, a seguito dell'autorizzazione accordata con decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del 27 giugno 2007, dall'applicazione della lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;
d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";
b) all'articolo 164, comma 1, lettera b):
1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nella misura del 40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1). Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio";
2) al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40 per cento";
c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'articolo 164 e' sostituita dalla seguente:
"b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta".
8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.
9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilita' del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 e' fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 e' fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.
10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente puo' continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 17:
il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1".

Prima dell'elenco 1 e' inserita la seguente tabella:
"Tabella A
(Articolo 5, comma 1)
Lavoratori | Lavoratori |Somma aggiuntiva |Somma aggiuntiva dipendenti Anni |autonomi Anni di|(in euro) - Anno | (in euro) Dal di contribuzione| contribuzione | 2007 | 2008 ---------------------------------------------------------------------
Fino a 15 | Fino a 18 | 262 | 336 --------------------------------------------------------------------- Oltre 15 fino a |Oltre 18 fino a | |
25 | 28 | 327 | 420 ---------------------------------------------------------------------
Oltre 25 | Oltre 28 | 392 | 504"

All'elenco 1:
alla rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" le parole: "Legge n. 303 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 1261" ed e' aggiunta, in fine, la seguente voce:
Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con |||
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. |||
6, comma 8-quinquies |||700.000;

dopo la rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" e' inserita la seguente:
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI Legge n. 7 del 1981| | | |
e legge n. 49 del | | Paesi in via di | |
1987 |09.01.02.02| sviluppo |2180 | ---------------------------------------------------------------------
| | |2181,| ---------------------------------------------------------------------
| | |2182,| ---------------------------------------------------------------------
| | |2183,| ---------------------------------------------------------------------
| | |2184,| ---------------------------------------------------------------------
| | |2195 | ---------------------------------------------------------------------
| | | |10.000.000;

dopo la rubrica "Ministero dell'universita' e della ricerca" e' inserita la seguente:
MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE
| | | | Spese di |
| | | |funzionamento|
| | | | dell'organo |
| |Organismi non| |di controllo |
Legge 13 | |lucrativi di | | degli enti | maggio 1999, | | attivita' | | non | n. 133, art. | | sociali | |commerciali e|
14 |04.01.02.04| (ONLUS) |3526| delle ONLUS |1.000.000;

l'importo relativo al totale e' sostituito dal seguente: "775.900.000".
All'elenco 2:
l'importo relativo al totale della rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente: "857.211.899";
l'importo relativo alla voce "04.01.05.02" della rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente: "80.000.000";
l'importo relativo al totale dei Ministeri e' sostituito dal seguente: "1.952.918.320".
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone