Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E LE ATTIVITA' SPORTIVE
DECRETO 25 giugno 2007
Criteri di accesso al Fondo per eventi sportivi di rilevanza internazionale.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE GIOVANILI
E LE ATTIVITA' SPORTIVE

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 maggio 2006, con il quale l'on. Giovanna Melandri e' stata nominata Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e' stato conferito l'incarico per le politiche giovanili e le attivita' sportive;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006 di delega delle funzioni al Ministro senza portafoglio per le politiche giovanili e le attivita' sportive on. Giovanna Melandri;
Visto il comma 1291 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), che al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2008, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominato «Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale», al quale e' assegnata la somma di 33 milioni di euro per l'anno 2007;
Ritenuto di dover procedere alla definizione dei criteri di accesso al fondo medesimo, per garantire l'attuazione dei principi costituzionali di imparzialita', efficienza e buon andamento dell'agire amministrativo.
Decreta:

Art. 1.
1. Il fondo istituito dall'art. 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' destinato a finanziare il potenziamento degli impianti sportivi e la promozione e la realizzazione degli interventi necessari per l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza internazionale.
 
Art. 2.
1. Possono proporre domanda di finanziamento a valere sul fondo di cui all'art. 1 i soggetti preposti all'organizzazione degli eventi sportivi di rilevanza internazionale.
2. Le richieste di finanziamento devono essere riferite ad eventi sportivi di livello almeno europeo, il cui svolgimento sia previsto sul territorio nazionale.
3. Le richieste devono essere riferite ad eventi che presentino carattere di straordinarieta'.
4. Le istanze devono essere supportate da adeguata documentazione, illustrativa delle finalita' e delle modalita' di realizzazione e gestione dell'evento, corredata da un piano finanziario che individua e definisce le diverse forme di finanziamento dell'iniziativa, da indicare nella scheda, allegato 1, di cui al successivo art. 4.
 
Art. 3.
1. Le richieste di finanziamento, nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, sono valutate sulla base dei seguenti criteri:
a) rilevanza dell'evento nell'ambito della disciplina sportiva di riferimento;
b) prestigio dell'evento in relazione alle finalita' di valorizzazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale e di diffusione della pratica sportiva e della cultura dello sport;
c) qualita' dell'evento per gli aspetti di organizzazione, promozione e comunicazione e per rilevanza numerica degli atleti partecipanti;
d) potenziali benefici e ricadute positive dell'evento sportivo per il Paese, anche con specifico riferimento alle finalita' di sviluppo sociale ed economico delle aree interessate;
e) possibilita' di utilizzazione successiva all'evento delle strutture e degli impianti realizzati o potenziati;
f) misura delle ulteriori fonti di finanziamento dell'evento, debitamente descritte nel piano finanziario allegato alle istanze.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri cura l'istruttoria delle richieste presentate.
2. Le richieste di finanziamento, che possono riguardare anche eventi programmati per anni successivi, devono essere presentate, a pena di inammissibilita', entro il 20 settembre 2007 utilizzando la scheda di cui all'allegato 1, pubblicata anche in formato elettronico sul sito istituzionale www.pogas.it, e devono recare in allegato il piano finanziario complessivo dell'evento.
3. L'ammontare del finanziamento richiesto deve essere riferito a specifiche voci di spesa, da indicare nella scheda di cui all'allegato 1, e non puo' eccedere il limite del 30% del costo totale dell'evento risultante dal piano finanziario complessivo, ferma restando la possibilita' di valutare oggettive e motivate richieste di copertura finanziaria superiore, compatibilmente con le risorse disponibili e comunque nel limite del 50% del costo totale dell'evento.
4. Il finanziamento puo' consistere nel versamento di una somma in unica soluzione ovvero in piu' soluzioni, in relazione al progetto ammesso, o in un contributo in conto interessi su mutui contratti per l'evento. Nella domanda deve essere indicata l'opzione prescelta.
5. La valutazione delle richieste e' effettuata, sulla base dei criteri di cui all'art. 3, dal Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, che puo' richiedere in sede istruttoria elementi integrativi e di specificazione tecnica con riferimento alle richieste avanzate e puo' anche disporre, a tal fine, la convocazione dei soggetti richiedenti. Ai fini di tale valutazione il Dipartimento puo' richiedere il parere del CONI e degli organismi sportivi internazionali, nonche' degli altri soggetti pubblici interessati.
6. La valutazione di cui al comma 5 da' luogo alla formazione di una graduatoria. L'entita' di ciascun finanziamento e' determinata sulla base dell'ammontare delle risorse disponibili e del numero degli eventi ammessi al finanziamento, in modo da garantire comunque un contributo significativo per la realizzazione di ciascun evento.
7. In relazione al numero delle richieste presentate e all'ammontare complessivo delle stesse, su proposta del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e le attivita' sportive, puo' essere stabilito, con separato decreto, un punteggio minimo sotto il quale gli eventi non sono ammessi al finanziamento.
 
Art. 5.
1. Ai soggetti le cui richieste sono ammesse a finanziamento, previo accertamento del possesso delle condizioni soggettive ed oggettive per il riconoscimento del beneficio, sono comunicate le modalita' ed i termini di erogazione del finanziamento e di rendicontazione delle spese sostenute.
2. Con riferimento alle modalita' di versamento del finanziamento di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto si prevede che:
a) in caso di versamento in unica soluzione, l'erogazione della somma e' effettuata a fronte della rendi-contazione delle spese sostenute in relazione al costo totale dell'evento ammesso a finanziamento ovvero previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa per l'intero ammontare del finanziamento concesso, fermo restando che la rendicontazione finale delle spese sostenute deve essere presentata entro i sessanta giorni successivi alla conclusione dell'evento finanziato;
b) in caso di opzione per il versamento in piu' soluzioni, il finanziamento concesso viene erogato, nella percentuale riconosciuta, con cadenza non inferiore al trimestre, sulla base della documentazione comprovante le spese sostenute;
c) in caso di versamento in conto interessi l'erogazione periodica viene disposta previa presentazione del contratto di mutuo con allegato il piano di ammortamento e con modalita' compatibili con il relativo pagamento. La durata del finanziamento non puo' superare i dieci anni complessivi.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere sottoscritta per accettazione dai soggetti proponenti e restituita al Dipartimento per le Politiche giovanili e le attivita' sportive entro il termine richiesto.
4. Puo' essere disposta la revoca totale o parziale del finanziamento concesso nei seguenti casi:
a) mancata ottemperanza agli adempimenti di rendicontazione richiesti, con le cadenze e le modalita' specificate;
b) ottenimento, per le stesse spese oggetto della domanda di finanziamento, di finanziamenti erogati da amministrazioni o enti pubblici nazionali o da istituzioni comunitarie;
c) mancata realizzazione dell'evento sportivo internazionale programmato;
d) minor costo sostenuto per la realizzazione dell'evento, nei casi in cui l'ammontare dei finanziamenti erogati, rispetto alla somma complessivamente spesa per la realizzazione dell'evento sportivo, abbia superato la percentuale indicata all'art. 4, comma 3, del presente decreto.
5. Nel caso di revoca totale o parziale del finanziamento concesso le somme resesi disponibili sono erogate in favore delle richieste rispondenti ai criteri di selezione che seguono in graduatoria.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 giugno 2007
Il Ministro: Melandri

Registrato alla Corte dei conti l'11 luglio 2007 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 234
 
----> Vedere Allegato 1 da pag. 22 a pag. 24 della G.U. <----
 
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