Gazzetta n. 172 del 26 luglio 2007 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109
Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Viste le risoluzioni emanate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Viste le risoluzioni n. 1267/1999, n. 1333/2000, n. 1363/2001, n. 1390/2002, n. 1452/2002, n. 1455/2003, n. 1526/2004, n. 1566/2004, n. 1617/2005 e n. 1735/2006 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Vista la risoluzione n. 1373/2001 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite;
Visti la posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo ed il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entita', destinate a combattere il terrorismo e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale;
Visto il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, recante disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale;
Visti la posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, ed il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, recanti specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaida e ai Talebani, e successive modificazioni;
Vista la legge 14 gennaio 2003, n. 7, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno;
Visto il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale;
Visti i regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2005, ed in particolare l'articolo 22, comma 1, lettere c) e bb), che delega il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi al fine di dare attuazione alla direttiva 2005/60/CE nella parte relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo e al fine di prevedere modalita' operative per eseguire le misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dai regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 giugno 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'interno;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) per "finanziamento del terrorismo" si intende: "qualsiasi attivita' diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o piu' delitti con finalita' di terrorismo previsti dal codice penale, e cio' indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti";
b) per "regolamenti comunitari" si intendono: "i regolamenti (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, e n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, ed i regolamenti emanati ai sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato CE, adottati al fine di prevenire, contrastare e reprimere il fenomeno del terrorismo internazionale e l'attivita' dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche in attuazione di risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'ONU";
c) per "fondi" si intendono: "le attivita' ed utilita' finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:
1) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;
2) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;
3) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonche' gli strumenti finanziari come definiti nell'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attivita';
5) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;
6) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;
7) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;
8) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni";
d) per "risorse economiche" si intendono: "le attivita' di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi
ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o
servizi"; e) per "congelamento di fondi" si intende: "il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, cosi' da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprieta', il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio";
f) per "congelamento di risorse economiche" si intende: "il divieto, in virtu' dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia";
g) per "soggetti designati" si intendono: "le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entita' designati come destinatari del congelamento sulla base dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui all'articolo 4";
h) per "legge antiriciclaggio" si intende: il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (G.U.C.E.).
Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al governo se non con determinazione dei principi
e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Il regolamento (CE) n. 2580/2001 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.
- Il decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2001, n.
290.
- Il decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 dicembre 2001, n.
293.
- Il regolamento (CE) n. 881/2002 e' pubblicato nella
G.U.C.E. 29 maggio 2002, n. L 139.
- La legge 14 gennaio 2003, n. 7, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 2003, n. 21.
- Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° agosto 2005, n. 177.
- Gli articoli 60 e 301 del Trattato della Comunita'
europea, cosi' recitano:
"Art. 60. - Il Governo della Repubblica italiana
rimette ai governi della Repubblica di Bulgaria e della
Romania copia certificata conforme del trattato che
istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica e dei
trattati che lo hanno modificato o completato nelle lingue
ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese,
irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese,
polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese,
tedesca e ungherese.
Il testo del suddetto trattato, redatto in lingua
bulgara e rumena, e' allegato al presente protocollo. Tali
testi fanno fede alle stesse condizioni dei testi dei
trattati di cui al primo comma redatti nelle lingue
attuali.".
"Art. 301. - Quando una posizione comune o un'azione
comune adottata in virtu' delle disposizioni del trattato
sull'Unione europea relative alla politica estera e di
sicurezza comune prevedano un'azione della Comunita' per
interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le
relazioni economiche con uno o piu' paesi terzi, il
Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su
proposta della Commissione, prende le misure urgenti
necessarie.".
- La direttiva 2005/60/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L 309 del 25 novembre 2005.
- Il testo dell'art. 22, comma 1, lettere c) e bb)
della legge 25 gennaio 2006, n. 29, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2006, n. 32, supplemento
ordinario, cosi' recita:
"Art. 22 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE del
26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo, e previsione di
modalita' operative per eseguire le misure di congelamento
di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dal
regolamento (CE) n. 2580/2001 e dal regolamento (CE) n.
881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del
terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace
e la sicurezza internazionale). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro il termine e con le modalita' di cui
all'art. 1, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare
organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE del
26 ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, al
fine di prevedere modalita' operative per eseguire le
misure di congelamento di fondi e risorse economiche
stabilite dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza
delle Nazioni Unite, dal regolamento (CE) n. 2580/2001 del
27 dicembre 2001 del Consiglio, e dal regolamento (CE) n.
881/2002 del 27 maggio 2002 del Consiglio, nonche' dai
regolamenti comunitari emanati ai sensi degli articoli 60 e
301 del Trattato istitutivo della Comunita' europea per il
contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita'
di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza
internazionale e al fine di coordinare le disposizioni
vigenti in materia di prevenzione e contrasto del
riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo,
nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
(omissis);
c) estendere le misure di prevenzione contro il
riciclaggio di denaro al contrasto del finanziamento del
terrorismo e prevedere idonee misure per attuare il
congelamento dei fondi e delle risorse economiche, inclusa
la possibilita' di affidare l'amministrazione e la gestione
delle risorse economiche congelate ad un'autorita'
pubblica;
(omissis);
bb) prevedere una disciplina organica di sanzioni
amministrative per le violazioni delle misure di
congelamento di fondi e risorse economiche disposte dalle
risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite,
dai citati regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002
nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai sensi degli
articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunita'
europea per il contrasto del finanziamento del terrorismo e
dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la
sicurezza internazionale.".
Note all'art. 1:
- Per i regolamenti (CE) n. 2580/2001 e n. 881/2002,
vedi note alle premesse.
- Per gli articoli 60 e 301 del Trattato CE, vedi note
alle premesse. (
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n.
71, supplemento ordinario:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. (Omissis).
2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di
capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri
titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
b-bis) gli strumenti finanziari, negoziabili sul
mercato dei capitali, previsti dal codice civile;
c) le quote di fondi comuni di investimento;
d) i titoli normalmente negoziati sul mercato
monetario;
e) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che
permetta di acquisire gli strumenti indicati nelle
precedenti lettere e i relativi indici;
f) i contratti "futures" su strumenti finanziari, su
tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi
indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il
pagamento di differenziali in contanti;
g) i contratti di scambio a pronti e a termine
(swaps) su tassi di interesse, su valute, su merci nonche'
su indici azionari (equity swaps), anche quando
l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
h) i contratti a termine collegati a strumenti
finanziari, a tassi di interesse, a valute, a merci e ai
relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga
attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
i) i contratti di opzione per acquistare o vendere
gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i
relativi indici, nonche' i contratti di opzione su valute,
su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici, anche
quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di
differenziali in contanti;
j) le combinazioni di contratti o di titoli indicati
nelle precedenti lettere.".
- Il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 1991, n. 106, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 1991, n. 157,
reca:
"Provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante
e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire
l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di
riciclaggio.".



 
Art. 2.
Finalita' e ambito di applicazione

1 . Il presente decreto detta misure per prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di finanziamento del terrorismo e per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione europea.
2. Il presente decreto non si applica alle sanzioni di natura commerciale nei confronti di Paesi terzi, incluso l'embargo di armi.
 
Art. 3.
Comitato di sicurezza finanziaria

1. In ottemperanza agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo ed all'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, anche al fine di dare attuazione alle misure di congelamento disposte dalle Nazioni unite e dall'Unione europea, e' istituito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Comitato di sicurezza finanziaria, di seguito denominato: "Comitato".
2. Il Comitato e' composto dal direttore generale del tesoro o da un suo delegato, che lo presiede, e da undici membri.
3. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia. Il presidente del Comitato puo' invitare a partecipare alle riunioni del Comitato rappresentanti di altri enti o istituzioni, inclusi rappresentanti dei servizi per la informazione e la sicurezza, secondo le materie all'ordine del giorno. Ai fini dello svolgimento dei compiti riguardanti il congelamento delle risorse economiche, il Comitato e' integrato da un rappresentante dell'Agenzia del demanio.
4. Il funzionamento del Comitato e' disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato. In ogni caso, ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun emolumento, indennita', o rimborso spese.
5. Gli enti rappresentati nel Comitato comunicano allo stesso, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia di segreto di ufficio, le informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato. Le informazioni in possesso del Comitato sono coperte da segreto d'ufficio, fatta salva 1'applicazione dell'articolo 6, primo comma, lettera a), e dell'articolo 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 7 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e 4 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
6. L'autorita' giudiziaria trasmette al Comitato ogni informazione ritenuta utile ai fini del presente decreto.
7. Il Comitato, con propria delibera, individua gli ulteriori dati ed informazioni riconducibili alle materie di competenza del Comitato che le pubbliche amministrazioni sono obbligate a trasmettere al Comitato stesso. Il Comitato puo' richiedere accertamenti agli enti rappresentati nel Comitato, tenuto conto delle rispettive attribuzioni. Il presidente del Comitato puo' trasmettere dati ed informazioni al Comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza ed ai direttori dei Servizi per la informazione e la sicurezza, anche ai fini dell'attivita' di coordinamento spettante al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 ottobre 1977, n. 801.
8. Il Comitato chiede all'Agenzia del demanio ogni informazione necessaria o utile sull'attivita' dalla stessa svolta ai sensi dell'articolo 12.
9. Il Comitato puo' stabilire collegamenti con gli organismi che svolgono simili funzioni negli altri Paesi al fine di contribuire al necessario coordinamento internazionale, anche in deroga al segreto d'ufficio di cui al comma 5.
10. Il Comitato formula alle competenti autorita' internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione di soggetti o enti. Quando, sulla base delle informazioni acquisite ai sensi dei precedenti commi, sussistono sufficienti elementi per formulare alle competenti autorita' internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di designazione e sussiste il rischio che i fondi o le risorse economiche da sottoporre a congelamento possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche, il presidente del Comitato ne fa segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
11. Il Comitato e' l'autorita' competente a valutare le istanze di esenzione dal congelamento di fondi e risorse economiche presentate dai soggetti interessati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari o dai decreti di cui all'articolo 4.
12. Il Comitato formula alle competenti autorita' internazionali, sia delle Nazioni unite che dell'Unione europea, proposte di cancellazione dalle liste di soggetti designati, sulla base anche delle istanze presentate dai soggetti interessati.
13. Il Comitato formula le proposte per l'adozione dei decreti di cui all'articolo 4.
14. Il termine per la conclusione dei procedimenti amministrativi innanzi al Comitato e' di centoventi giorni.



Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 6, primo comma,
lettera a) e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante:
"Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile
1981, n. 100, supplemento ordinario:
"Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di
coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine
e di sicurezza pubblica, espleta compiti di:
a) classificazione, analisi e valutazione delle
informazioni e dei dati che devono essere forniti anche
dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine,
della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione
della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
delle suddette forze di polizia;".
"Art. 7 (Natura e entita' dei dati e delle informazioni
raccolti). - Le informazioni e i dati di cui all'art. 6,
lettera a), devono riferirsi a notizie risultanti da
documenti che comunque siano conservati dalla pubblica
amministrazione o da enti pubblici, o risultanti da
sentenze o provvedimenti dell'autorita' giudiziaria o da
atti concernenti l'istruzione penale acquisibili ai sensi
dell'art. 165-ter del codice di procedura penale o da
indagini di polizia.
In ogni caso e' vietato raccogliere informazioni e dati
sui cittadini per il solo fatto della loro razza, fede
religiosa od opinione politica, o della loro adesione ai
principi di movimenti sindacali, cooperativi,
assistenziali, culturali, nonche' per la legittima
attivita' che svolgano come appartenenti ad organizzazioni
legalmente operanti nei settori sopraindicati.
Possono essere acquisite informazioni relative ad
operazioni o posizioni bancarie nei limiti richiesti da
indagini di polizia giudiziaria e su espresso mandato
dell'autorita' giudiziaria, senza che possa essere opposto
il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende
di credito o degli istituti di credito di diritto pubblico.
Possono essere altresi' acquisiti le informazioni e i
dati di cui all'art. 6 in possesso delle polizie degli
Stati appartenenti alla Comunita' economica europea e di
quelli di confine, nonche' di ogni altro Stato con il quale
siano raggiunte specifiche intese in tal senso.
Possono essere inoltre comunicati alle polizie indicate
al precedente comma le informazioni e i dati di cui
all'art. 6, che non siano coperti da segreto istruttorio.".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante: "Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia":
"Art. 7 (Segreto d'ufficio e collaborazione tra
autorita). - 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati
in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua
attivita' di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio
anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a
eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze,
Presidente del CICR. Il segreto non puo' essere opposto
all'autorita' giudiziaria quando le informazioni richieste
siano necessarie per le indagini, o i procedimenti relativi
a violazioni sanzionate penalmente.
2. I dipendenti della Banca d'Italia, nell'esercizio
delle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e
hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore
tutte le irregolarita' constatate, anche quando assumano la
veste di reati.
3. I dipendenti della Banca d'Italia sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono le informazioni e le altre forme di
collaborazione richieste dalla Banca d'Italia, in
conformita' delle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
5. La Banca d'Italia, la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP e
l'UIC collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
Detti organismi non possono reciprocamente opporsi il
segreto d'ufficio.
6. La Banca d'Italia collabora, anche mediante scambio
di informazioni, con le autorita' competenti degli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni. Le
informazioni ricevute dalla Banca d'Italia possono essere
trasmesse alle autorita' italiane competenti, salvo diniego
dell'autorita' dello Stato comunitario che ha fornito le
informazioni.
7. Nell'ambito di accordi di cooperazione e di
equivalenti obblighi di riservatezza, la Banca d'Italia
puo' scambiare informazioni preordinate all'esercizio delle
funzioni di vigilanza con le autorita' competenti degli
Stati extracomunitari; le informazioni che la Banca
d'Italia ha ricevuto da un altro Stato comunitario possono
essere comunicate soltanto con l'assenso esplicito delle
autorita' che le hanno fornite.
8. La Banca d'Italia puo' scambiare informazioni con
autorita' amministrative o giudiziarie nell'ambito di
procedimenti di liquidazione o di fallimento, in Italia o
all'estero, relativi a banche, succursali di banche
italiane all'estero o di banche comunitarie o
extracomunitarie in Italia, nonche' relativi a soggetti
inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata. Nei
rapporti con le autorita' extracomunitarie lo scambio di
informazioni avviene con le modalita' di cui al comma 7.
9. La Banca d'Italia puo' comunicare ai sistemi di
garanzia italiani e, a condizione che sia assicurata la
riservatezza, a quelli esteri informazioni e dati in suo
possesso necessari al funzionamento dei sistemi stessi.
10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle
direttive comunitarie applicabili alle banche, la Banca
d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorita'
e soggetti esteri indicati dalle direttive medesime.".
- L'art. 4 del citato decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, cosi' recita:
"Art. 4 (Collaborazione tra autorita' e segreto
d'ufficio). - 1. La Banca d'Italia, la CONSOB, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'ISVAP e
l'Ufficio italiano dei cambi collaborano tra loro, anche
mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le
rispettive funzioni. Dette autorita' non possono
reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
2. La Banca d'Italia e la CONSOB collaborano, anche
mediante scambio di informazioni, con le autorita'
competenti dell'Unione Europea e dei singoli Stati
comunitari, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB
possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni,
con le autorita' competenti degli Stati extracomunitari.
4. Le informazioni ricevute dalla Banca d'Italia e
dalla CONSOB ai sensi dei commi 1, 2 e 3 non possono essere
trasmesse a terzi ne' ad altre autorita' italiane, ivi
incluso il Ministro dell'economia e delle finanze, senza il
consenso dell'autorita' che le ha fornite.
5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono scambiare
informazioni:
a) con autorita' amministrative e giudiziarie
nell'ambito di procedimenti di liquidazione o di
fallimento, in Italia o all'estero, relativi a soggetti
abilitati;
b) con gli organismi preposti all'amministrazione dei
sistemi di indennizzo;
c) con gli organismi preposti alla compensazione o al
regolamento delle negoziazioni dei mercati;
d) con le societa' di gestione dei mercati, al fine
di garantire il regolare funzionamento nei mercati da esse
gestiti.
5-bis. Lo scambio di informazioni con autorita' di
Paesi extracomunitari e' subordinato all'esistenza di norme
in materia di segreto di ufficio.
6. Le informazioni indicate nel comma 5, lettere b), c)
e d), possono essere rivelate a terzi con il consenso del
soggetto che le ha fornite. Si puo' prescindere dal
consenso se le informazioni siano fornite in ottemperanza a
obblighi di cooperazione e collaborazione internazionale.
7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i
poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini
della cooperazione con altre autorita' e su richiesta delle
medesime. Le autorita' competenti di Stati comunitari o
extracomunitari possono chiedere alla Banca d'Italia e alla
CONSOB di effettuare per loro conto, secondo le norme
previste nel presente decreto, un'indagine sul territorio
dello Stato. Le predette autorita' possono chiedere che
venga consentito ad alcuni membri del loro personale di
accompagnare il personale della Banca d'Italia e della
CONSOB durante l'espletamento dell'indagine.
8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto
d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in
possesso della Banca d'Italia.
9. La Banca d'Italia puo' concordare con le autorita'
di vigilanza di altri Stati comunitari forme di
collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei compiti di
ciascuna autorita', per l'esercizio della vigilanza su base
consolidata nei confronti di gruppi operanti in piu' paesi.
10. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in
possesso della CONSOB in ragione della sua attivita' di
vigilanza sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei
confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del
Ministro dell'economia e delle finanze. Sono fatti salvi i
casi previsti dalla legge per le indagini relative a
violazioni sanzionate penalmente.
11. I dipendenti della CONSOB, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali e hanno
l'obbligo di riferire esclusivamente alla Commissione tutte
le irregolarita' constatate, anche quando integrino ipotesi
di reato.
12. I dipendenti della CONSOB, i consulenti e gli
esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal
segreto d'ufficio.
13. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici
forniscono dati, notizie e documenti e ogni ulteriore
collaborazione richiesta dalla CONSOB, in conformita' delle
leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge
24 ottobre 1977, n. 801, recante: "Istituzione e
ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza
e disciplina del segreto di Stato.":
"Art. 1. - Al Presidente del Consiglio dei Ministri
sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilita'
politica generale e il coordinamento della politica
informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa
dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla
Costituzione a suo fondamento.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri impartisce le
direttive ed emana ogni disposizione necessaria per la
organizzazione ed il funzionamento delle attivita'
attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla la
applicazione dei criteri relativi alla apposizione del
segreto di Stato e alla individuazione degli organi a cio'
competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 31 maggio
1965, n. 575, recante: "Disposizioni contro la mafia.":
"Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui
all'art. 1 possono essere proposte dal procuratore
nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica
presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o
dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo
avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza
speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno
nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al
primo e al terzo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, e successive modificazioni.
1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la
persona risulti definitivamente condannata per un delitto
non colposo, con la notificazione della proposta il
questore puo' imporre all'interessato sottoposto alla
misura della sorveglianza speciale il divieto di cui
all'art. 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n.
1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo
periodo, e quinto del medesimo art. 4.
2.
3.".



 
Art. 4
Misure per dare diretta attuazione alle risoluzioni adottate dal
Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per il contrasto del finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi
che minacciano la pace e la sicurezza internazionale

1. Al fine di dare esecuzione alle misure di congelamento di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni unite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e nei confronti dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, nelle more dell'adozione delle relative deliberazioni dell'Unione europea, fatte salve le iniziative dell'autorita' giudiziaria in sede penale, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, dispone con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entita', designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato. Con il medesimo decreto sono individuate, sulla base delle disposizioni contenute nelle risoluzioni, le esenzioni dal congelamento.
 
Art. 5
Effetti del congelamento di fondi e di risorse economiche

1. I fondi sottoposti a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o utilizzo.
2. Le risorse economiche sottoposte a congelamento non possono costituire oggetto di alcun atto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo, fatte salve le attribuzioni conferite all'Agenzia del demanio ai sensi dell'articolo 12.
3. Sono nulli gli atti posti in essere in violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2.
4. E' vietato mettere direttamente o indirettamente fondi o risorse economiche a disposizione dei soggetti designati o stanziarli a loro vantaggio.
5. La partecipazione consapevole e deliberata ad attivita' aventi l'obiettivo o il risultato, diretto o indiretto, di aggirare le misure di congelamento e' vietata.
6. Il congelamento e' efficace dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari ovvero dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui all'articolo 4.
7. Il congelamento non pregiudica gli effetti di eventuali provvedimenti di sequestro o confisca, adottati nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, aventi ad oggetto i medesimi fondi o le stesse risorse economiche.
8. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche o l'omissione o il rifiuto della prestazione di servizi finanziari ritenuti in buona fede conformi al presente decreto non comportano alcun genere di responsabilita' per la persona fisica o giuridica, il gruppo o l'entita' che lo applica, ne' per i suoi direttori o dipendenti, a meno che si dimostri che il congelamento e' stato determinato da negligenza.
 
Art. 6. Adempimenti a carico delle amministrazioni che curano la tenuta di
pubblici registri

1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri, in possesso di informazioni relative alla risorse economiche congelate, ne danno comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi ed al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.
2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, il Comitato stabilisce intese con le amministrazioni e gli altri enti pubblici che curano la tenuta di pubblici registri.
 
Art. 7.
Obblighi di comunicazione

1. I soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, devono:
a) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti comunitari, dei decreti di cui all'articolo 4 ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e delle risorse economiche, le misure applicate ai sensi del presente decreto, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la natura dei fondi o delle risorse economiche;
b) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi le operazioni, i rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile riconducibile ai soggetti designati;
c) comunicare all'Ufficio italiano dei cambi, sulla base di informazioni dallo stesso fornite, le operazioni ed i rapporti, nonche' ogni altra informazione disponibile riconducibile a soggetti in via di designazione in base ad indicazioni fornite dal Comitato.
2. Per le risorse economiche le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate anche al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n, 56, recante: "Attuazione
della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi da attivita' illecite":
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Gli obblighi
indicati dall'art. 3 si applicano:
a) alle banche;
b) a Poste Italiane S.p.a.;
c) agli istituti di moneta elettronica;
d) alle societa' di intermediazione mobiliare (SIM);
e) alle societa' di gestione del risparmio (SGR);
f) alle societa' di investimento a capitale variabile
(SICAV);
g) alle imprese di assicurazione;
h) agli agenti di cambio;
i) alle societa' fiduciarie;
l) alle societa' che svolgono il servizio di
riscossione dei tributi;
m) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario;
n) agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale previsto dall'art. 106 del testo unico bancario;
o) ai soggetti operanti nel settore finanziario
iscritti nelle sezioni dell'elenco generale previste dagli
articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico bancario;
p) alle societa' di revisione iscritte nell'albo
speciale previsto dall'art. 161 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria;
q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell'art. 1,
comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374,
le attivita' ivi indicate;
r) alle succursali italiane dei soggetti indicati
alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato
estero nonche' le succursali italiane delle societa' di
gestione del risparmio armonizzate;
s) ai soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e
dei periti commerciali, nel registro dei revisori
contabili, nell'albo dei dottori commercialisti e nell'albo
dei consulenti del lavoro;
s-bis) a ogni altro soggetto che rende i servizi
forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri
soggetti che svolgono attivita' in materia di
amministrazione, contabilita' e tributi;
t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o per
conto di propri clienti, compiono qualsiasi operazione di
natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i
propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di
operazioni riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni
immobili o attivita' economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o
altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari,
libretti di deposito e conti di titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla
costituzione, alla gestione o all'amministrazione di
societa';
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione
di societa', enti, trust o strutture analoghe.
2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni
sospette e le disposizioni contenute negli articoli 3,
3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:
a) ai soggetti indicati nel comma 1;
b) alle societa' di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
c) alle societa' di gestione dei mercati
regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che
gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti
finanziari e di fondi interbancari;
d) alle societa' di gestione dei servizi di
liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;
e) alle societa' di gestione dei sistemi di
compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti
finanziari;
f) agli uffici della pubblica amministrazione.
3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge
antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicati
nell'art. 2, comma 1, lettere s) e t), per le informazioni
che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica
del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza del medesimo in un procedimento
giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un
procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.".



 
Art. 8.
Obblighi di segnalazione

1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla legge antiriciclaggio per i soggetti indicati nell'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, si applicano ai medesimi soggetti anche in relazione alle operazioni ed ai rapporti che, in base alle informazioni disponibili, possano essere riconducibili ad attivita' di finanziamento del terrorismo.



Nota all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
20 febbraio 2004, n. 56, vedi note all'art. 7.



 
Art. 9.
Compiti della Banca d'Italia

1. La Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di settore nell'ambito delle rispettive competenze, emana istruzioni applicative ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4, della legge antiriciclaggio, per l'individuazione delle operazioni sospette di cui all'articolo 8 e per la predisposizione di procedure di esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.



Note all'art. 9:
- L'art. 3-bis del citato decreto legislativo n. 143
del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge n. 197 del 1991, cosi' recita:
"Art. 3-bis (Riservatezza delle segnalazioni). - 1. In
caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli articoli 331
e 347 del codice di procedura penale, l'identita' delle
persone e degli intermediari che hanno effettuato le
segnalazioni, anche qualora sia conosciuta, non e'
menzionata.
2. L'identita' delle persone e degli intermediari puo'
essere rivelata solo quando l'autorita' giudiziaria, con
decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fini
dell'accertamento dei reati per i quali si procede.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso di
sequestro di atti o documenti si adottano le necessarie
cautele per assicurare la riservatezza dell'identita' dei
soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.
4. Gli intermediari, nell'ambito della loro autonomia
organizzativa, assicurano omogeneita' di comportamento del
personale nell'individuazione delle operazioni di cui
all'art. 3, comma 1, e possono predisporre procedure di
esame delle operazioni, anche con l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici, di ausilio al personale stesso,
sulla base delle evidenze dell'archivio unico informatico
previsto dall'art. 2 e secondo le istruzioni applicative
emanate dalla Banca d'Italia, sentito l'Ufficio italiano
dei cambi, d'intesa con le autorita' di vigilanza di
settore nell'ambito delle rispettive competenze.
5. Gli intermediari adottano adeguate misure per
assicurare la massima riservatezza dell'identita' delle
persone che effettuano le segnalazioni. Gli atti e i
documenti in cui sono indicate le generalita' di tali
persone sono custoditi sotto la diretta responsabilita' del
titolare dell'attivita' o del legale rappresentante o del
loro delegato.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge n.
143 del 1991, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge n. 197 del 1991:
"Art. 3 (Segnalazioni di operazioni). - 1. Il
responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro
punto operativo ha l'obbligo di segnalare senza ritardo al
titolare dell'attivita' o al legale rappresentante o a un
suo delegato ogni operazione che per caratteristiche,
entita', natura, o per qualsivoglia altra circostanza
conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto
conto anche della capacita' economica e dell'attivita'
svolta dal soggetto cui e' riferita, induca a ritenere, in
base agli elementi a sua disposizione, che il danaro, i
beni o le utilita' oggetto delle operazioni medesime
possano provenire dai delitti previsti dagli
articoli 648-bis e 648-ter del codice penale. Tra le
caratteristiche di cui al periodo precedente e' compresa,
in particolare, l'effettuazione di una pluralita' di
operazioni non giustificata dall'attivita' svolta da parte
della medesima persona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza,
da parte di persone appartenenti allo stesso nucleo
familiare o dipendenti o collaboratori di una stessa
impresa o comunque da parte di interposta persona.
2. Il titolare dell'attivita', il legale rappresentante
o un suo delegato esamina le segnalazioni pervenutegli e,
qualora le ritenga fondate tenendo conto dell'insieme degli
elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio
di cui all'art. 2, comma 1, le trasmette senza ritardo, ove
possibile prima di eseguire l'operazione, anche in via
informatica e telematica, all'Ufficio italiano dei cambi
senza alcuna indicazione dei nominativi dei segnalanti.
3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione di
cui all'art. 3-ter, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emana
con proprio decreto disposizioni sull'utilizzo delle
procedure informatiche o telematiche per la trasmissione
delle segnalazioni all'Ufficio italiano dei cambi.
L'Ufficio italiano dei cambi emana le relative istruzioni
applicative.
4. L'Ufficio italiano dei cambi:
a) effettua i necessari approfondimenti sulle
segnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli
relativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a
conoscenza in base alle informazioni e ai dati contenuti
nei propri archivi;
b) puo' avvalersi ove necessario, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'art. 3-ter, di concerto
con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e
dell'interno, dei dati contenuti nell'anagrafe dei conti e
dei depositi di cui all'art. 20, comma 4, della legge
30 dicembre 1991, n. 413;
c) puo' acquisire ulteriori dati e informazioni
presso i soggetti tenuti alle segnalazioni;
d) puo' utilizzare i risultati delle analisi
effettuate ai sensi dell'art. 5, comma 10, della presente
legge, nonche' delle analisi concernenti anche singole
anomalie, utilizzando ove necessario informazioni che
possono essere chieste ai soggetti tenuti alle
segnalazioni;
e) effettua gli approfondimenti che coinvolgono le
competenze delle autorita' di vigilanza di settore con la
partecipazione di rappresentanti delle autorita' medesime,
le quali integrano le segnalazioni con gli ulteriori
elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;
f) fermo restando quanto previsto dall'art. 331 del
codice di procedura penale, trasmette senza indugio le
segnalazioni, completate ai sensi del presente comma e
corredate di una relazione tecnica, alla Direzione
investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il
Procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti
alla criminalita' organizzata ovvero le archivia,
informandone gli stessi organi investigativi. Per
effettuare i necessari approfondimenti e per il controllo
previsto dall'art. 5, comma 10, gli appartenenti al Nucleo
speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri
loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali
poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei
nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della
Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia
valutaria puo' demandare l'assolvimento dei compiti di cui
al presente decreto.
5. Ferme restando le disposizioni sul segreto per gli
atti di indagine, qualora la segnalazione non abbia
ulteriore corso gli organi investigativi di cui al comma 4,
lettera f), informano l'Ufficio italiano dei cambi, che ne
da notizia al titolare dell'attivita', al legale
rappresentante o al suo delegato. Le autorita' inquirenti
informano l'Ufficio italiano dei cambi di ogni altra
circostanza in cui emergano fatti e situazioni la cui
conoscenza puo' essere comunque utilizzata per prevenire
l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.
6. L'Ufficio italiano dei cambi, anche su richiesta
degli organi investigativi di cui al comma 4, lettera f),
puo' sospendere l'operazione per un massimo di quarantotto
ore, sempre che cio' non possa determinare pregiudizio per
il corso delle indagini e per l'operativita' corrente degli
intermediari, dandone immediata notizia agli organi
investigativi medesimi.
7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli
effetti del presente articolo non costituiscono violazione
di obblighi di segretezza. Le segnalazioni e i
provvedimenti di cui al comma 6, posti in essere in
conformita' del presente articolo e per le finalita' da
esso previste, non comportano responsabilita' di alcun
tipo.
8. E' fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti
alle segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque ne sia
comunque a conoscenza, di darne comunicazione fuori dai
casi previsti dal presente articolo.
9.
10. Tutte le informazioni in possesso dell'Ufficio
italiano dei cambi e degli altri organi di vigilanza e di
controllo, relative all'attuazione del presente decreto,
sono coperte dal segreto d'ufficio anche nei confronti
delle pubbliche amministrazioni. L'Ufficio italiano dei
cambi puo' comunque scambiare informazioni in materia di
operazioni sospette con le altre autorita' di vigilanza di
cui all'art. 11 della presente legge, nonche' con analoghe
autorita' di altri Stati che perseguono le medesime
finalita', a condizioni di reciprocita' anche per quanto
riguarda la riservatezza delle informazioni. Restano ferme
le disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in
materia di trattamento dei dati personali. Gli organi
investigativi di cui al comma 4, lettera f), forniscono
all'Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio
possesso necessarie per integrare le informazioni da
trasmettere alle medesime autorita' di altri Stati; al di
fuori dei casi di cui al presente comma, restano
applicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12
della legge 1° aprile 1981, n. 121.
11. Tutti i flussi informativi di cui al presente
articolo avvengono di regola con l'utilizzo di procedure
informatiche o telematiche.".
- Il testo dell'art. 8, comma 6, del citato decreto
legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, cosi' recita:
"6. L'UIC adotta disposizioni applicative sentite le
competenti autorita' di vigilanza di settore e le
amministrazioni interessate. Per lo svolgimento di
approfondimenti sul piano finanziario, l'UIC puo' acquisire
dati, notizie e documenti presso i soggetti indicati
nell'art. 2.".



 
Art. 10.
Compiti dell'Ufficio italiano dei cambi

1. Le attribuzioni dell'Ufficio italiano dei cambi, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo. L'Ufficio italiano dei cambi cura altresi' il controllo dell'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui all'articolo 4 nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. L'Ufficio italiano dei cambi svolge i necessari approfondimenti sulle segnalazioni di cui all'articolo 8, ai sensi dell'articolo 3 della legge antiriciclaggio e dell'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e trasmette senza indugio tali segnalazioni al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
3. Le disposizioni contenute negli articoli 3 e 3-bis della legge antiriciclaggio si applicano anche con riguardo al contrasto del finanziamento del terrorismo.
4. L'Ufficio italiano dei cambi cura la raccolta delle informazioni e dei dati di natura finanziaria relativi ai soggetti designati, ai fondi ed alle risorse economiche sottoposti a congelamento e agevola la diffusione delle liste dei soggetti designati e delle successive modifiche.
 
Art. 11.
Compiti del Nucleo speciale polizia valutaria

1. Le attribuzioni del Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza, previste dalle disposizioni vigenti per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, sono esercitate anche per il contrasto del finanziamento del terrorismo e per l'attuazione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea ovvero con i decreti di cui all'articolo 4 nei confronti dell'attivita' di paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale.
2. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a redigere, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui agli articoli 6 e 7, una relazione dettagliata sulla tipologia, situazione giuridica, consistenza patrimoniale e sullo stato di utilizzazione dei beni nonche' sull'esistenza di contratti in corso, anche se non registrati o non trascritti. La relazione e' trasmessa al Comitato, all'Agenzia del demanio ed all'Ufficio italiano dei cambi. Nel caso di sussistenza di beni immobili, mobili registrati, societa' o imprese, il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza provvede a trasmettere un estratto della relazione ai competenti uffici, ai fini della trascrizione del congelamento nei pubblici registri.
3. Il Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza da' comunicazione ai soggetti designati, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'avvenuto congelamento delle risorse economiche e della loro successiva assunzione da parte dell'Agenzia del demanio, specificando altresi' il divieto di disporre degli stessi e le sanzioni che saranno irrogate in caso di violazione.
4. Ferme restando le norme del codice di procedura penale e delle altre leggi vigenti, i militari del Corpo della Guardia di finanza, nell'espletamento degli accertamenti di cui all'articolo 3, comma 7, e per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, si avvalgono delle facolta' e dei poteri di cui al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, nonche' di quelli previsti dalla normativa valutaria, richiamati nella legge antiriciclaggio.
5. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto il Nucleo speciale polizia valutaria puo' delegare gli altri reparti della Guardia di finanza.



Note all'art. 11:
- L'art. 137 del codice di procedura civile, cosi'
recita:
«Art. 137 (Notificazioni). - Le notificazioni, quando
non e' disposto altrimenti sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del
pubblico ministero o del cancelliere.
L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione
mediante consegna al destinatario di copia conforme
all'originale dell'atto da notificarsi.
Se la notificazione non puo' essere eseguita in mani
proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal
secondo comma dell'art. 143, l'ufficiale giudiziario
consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in
busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero
cronologico della notificazione, dandone atto nella
relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto
stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.
Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano
anche alle comunicazioni effettuate con biglietto di
cancelleria ai sensi degli articoli 133 e 136.».
- Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, reca:
«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di
finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.
78».



 
Art. 12
Compiti dell'Agenzia del demanio

1. Ferme restando le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, e 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Se vengono adottati, nell'ambito di procedimenti penali o amministrativi, provvedimenti di sequestro o confisca, aventi ad oggetto le medesime risorse economiche, alla gestione provvede l'autorita' che ha disposto il sequestro o la confisca. Resta salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando la confisca, disposta ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, diviene definitiva. Resta altresi' salva la competenza dell'Agenzia del demanio allorquando, in costanza di congelamento, gli atti di sequestro o confisca sono revocati.
2. L'Agenzia del demanio, sulla base degli elementi di fatto e di diritto risultanti dalla relazione trasmessa dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e sulla base di ogni altra informazione disponibile, provvede in via diretta, ovvero mediante la nomina di un custode o di un amministratore, allo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1. A tale fine puo' compiere, direttamente ovvero tramite l'amministratore, tutti gli atti di ordinaria amministrazione. Per gli atti di straordinaria amministrazione e' necessario il parere favorevole del Comitato.
3. L'Agenzia del demanio nomina e revoca i custodi e gli amministratori. Gli amministratori sono scelti di norma tra funzionari di comprovata capacita' tecnica appartenenti a pubbliche amministrazioni nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, in caso di aziende o imprese, anche tra eserciti la professione di avvocato e dottore commercialista. In ogni caso non possono essere nominati amministratori di aziende o imprese sottoposte a congelamento il coniuge, i figli o coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti designati.
4. L'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni riveste la qualifica di pubblico ufficiale e provvede all'espletamento dell'incarico secondo le direttive dell'Agenzia del demanio. Egli fornisce i rendiconti ed il conto finale della sua attivita' ed esprime, se richiesto, la propria valutazione in ordine alla possibilita' di prosecuzione o ripresa dell'attivita' produttiva.
5. L'amministratore e il custode operano sotto il diretto controllo dell'Agenzia del demanio.
6. Alla copertura dei rischi connessi all'incarico svolto dall'amministratore, dal custode e dal personale dell'Agenzia del demanio si provvede mediante stipula di polizza di assicurazione.
7. Nel caso di congelamento di aziende che comportino l'esercizio di attivita' di impresa, il Comitato esprime parere vincolante in ordine alla prosecuzione della relativa attivita', autorizzando l'apertura di appositi conti correnti intestati alla procedura. Il Comitato esprime analogo parere anche nel caso di beni immobili per i quali si rendano necessari interventi di manutenzione straordinaria.
8. Le spese necessarie o utili per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non e' ricavabile denaro sufficiente per il pagamento delle spese, alle stesse si provvede mediante prelievo dai fondi stanziati sull'apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato di cui all'articolo 15, con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
9. Il compenso dell'amministratore e' stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto del valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Il compenso del custode e' stabilito, sentito il Comitato, dall'Agenzia del demanio, tenuto conto dell'opera prestata, delle tariffe professionali o locali e degli usi. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi sono inserite nel conto della gestione; qualora le disponibilita' del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede secondo le modalita' previste al comma 8, senza diritto a recupero.
10. Le liquidazioni di cui al comma 9 sono effettuate prima della redazione del conto finale. In relazione alla durata dell'amministrazione o della custodia e per gli altri giustificati motivi, l'Agenzia del demanio concede, su richiesta dell'amministratore o del custode e sentito il Comitato, acconti sul compenso finale.
11. L'Agenzia del demanio trasmette ogni tre mesi al Comitato una relazione dettagliata sullo stato dei beni e sulle attivita' compiute.
12. In caso di cancellazione dalle liste o di autorizzazione all'esenzione dal congelamento di risorse economiche, il Comitato chiede al Nucleo speciale polizia valutaria della Guardia di finanza di darne comunicazione all'avente diritto, con le modalita' di cui agli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. Con la medesima comunicazione, l'avente diritto e' altresi' invitato a prendere in consegna i beni entro centottanta giorni ed e' informato di quanto disposto dai successivi commi 13 e 14. Il Comitato chiede inoltre al suddetto Nucleo speciale di informare l'Agenzia del demanio, la quale provvede alla restituzione delle risorse economiche, con l'ausilio del Nucleo speciale polizia valutaria ove la medesima Agenzia ne faccia richiesta. Nel caso di beni immobili, mobili registrati, societa' o imprese, analoga comunicazione e' trasmessa ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri della cancellazione del congelamento.
13. Dopo che sono cessate le misure di congelamento e finche' non avviene la consegna, l'Agenzia del demanio provvede alla gestione delle risorse economiche: a) con le modalita' di cui ai commi 8 e 9, fino alla scadenza del
termine di centottanta giorni dalla comunicazione di cui al comma
12; b) con oneri a carico dell'avente diritto, successivamente alla
scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione di
cui al comma 12.
14. Se nei diciotto mesi successivi alla comunicazione di cui al comma 12 l'avente diritto non si presenta a ricevere la consegna delle risorse economiche di cui e' stata disposta la restituzione, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Per i beni mobili e mobili registrati si osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.
15. I beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in societa', decorso il suddetto termine di diciotto mesi dalla comunicazione di cui al comma 12, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e gestiti, prioritariamente per finalita' sociali, secondo le disposizioni di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
16. Il provvedimento che dispone la vendita o l'acquisizione e' comunicato all'avente diritto ed e' trasmesso, per estratto, ai competenti uffici, ai fini della trascrizione nei pubblici registri. Le somme ricavate dalla vendita sono depositate dall'Agenzia del demanio su un conto corrente vincolato. Decorsi tre mesi dalla vendita, se nessuno ha provato di avervi diritto, le somme ricavate dalla vendita sono devolute all'erario.
17. Se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio, previa comunicazione all'avente diritto, l'Agenzia del demanio provvede alla vendita in ogni momento.
18. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si provvede secondo quanto disposto all'articolo 15.



Note all'art. 12:
- Per il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
vedi note all'art. 3.
- Per il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
vedi note all'art. 1.
- Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note
all'art. 3.
- Il testo dell'art. 12-sexies del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306 "Modifiche urgenti al nuovo codice di
procedura penale e provvedimenti di contrasto alla
criminalita' mafiosa", convertito, con modificazione, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, cosi' recita:
"Art. 12-sexies (Ipotesi particolari di confisca). - 1.
Nei casi di condanna o di applicazione della pena su
richiesta a norma dell'art. 444 del codice di procedura
penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314,
316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 322,
322-bis, 325, 416, sesto comma, 416-bis, 600, 601, 602,
629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui
al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale,
nonche' dall'art. 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge
8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti
previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui
al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' sempre disposta
la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di
cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di
cui, anche per interposta persona fisica o giuridica,
risulta essere titolare o avere la disponibilita' a
qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio
reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o
alla propria attivita' economica. Le disposizioni indicate
nel periodo precedente si applicano anche in caso di
condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma
dell'art. 444 del codice di procedura penale, per taluno
dei delitti commessi per finalita' di terrorismo o di
eversione dell'ordine costituzionale.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei
casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta
a norma dell'art. 444 del codice di procedura penale, per
un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste
dall'art. 416-bis del codice penale, ovvero al fine di
agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo
stesso articolo, nonche' a chi e' stato condannato per un
delitto in materia di contrabbando, nei casi di cui
all'art. 295, secondo comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.
2-bis. In caso di confisca di beni per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317,
318, 319, 319-ter, 320, 322, 322-bis e 325 del codice
penale, si applicano le disposizioni degli
articoli 2-novies, 2-decies e 2-undecies della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione
dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano,
in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel
decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il
giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista
dall'art. 444, comma 2, del codice di procedura penale,
nomina un amministratore con il compito di provvedere alla
custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni
confiscati.
Non possono essere nominate amministratori le persone
nei cui confronti il provvedimento e' stato disposto, il
coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi
conviventi, ne' le persone condannate ad una pena che
importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici
uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di
prevenzione.
4. Se, nel corso del procedimento, l'autorita'
giudiziaria, in applicazione dell'art. 321, comma 2, del
codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo
delle cose di cui e' prevista la confisca a norma dei
commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina
dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3,
si applicano anche al custode delle cose predette.
4-bis. Si applicano anche ai casi di confisca previsti
dai commi da 1 a 4 del presente articolo le disposizioni in
materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o
confiscati previste dalla legge 31 marzo 1965, n. 575, e
successive modificazioni; restano comunque salvi i diritti
della persona offesa dal reato alle restituzioni e al
risarcimento del danno.
4-ter. Con separati decreti, il Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti gli
altri Ministri interessati, stabilisce anche la quota dei
beni sequestrati e confiscati a norma del presente decreto
da destinarsi per l'attuazione delle speciali misure di
protezione previste dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n.
8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo
1991, n. 82, e successive modificazioni, e per le
elargizioni previste dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302,
recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della
criminalita' organizzata. Nei decreti il Ministro
stabilisce anche che, a favore delle vittime, possa essere
costituito un Fondo di solidarieta' per le ipotesi in cui
la persona offesa non abbia potuto ottenere in tutto o in
parte le restituzioni o il risarcimento dei danni
conseguenti al reato.
4-quater. Il Consiglio di Stato esprime il proprio
parere sugli schemi di regolamento di cui al comma 4-ter
entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il
regolamento puo' comunque essere adottato.".
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche":
"Art. 53 (Incompatibilita', cumulo di impieghi e
incarichi). (Art. 58 del decreto legislativo n. 29 del
1993, come modificato prima dall'art. 2 del decreto-legge
n. 358 del 1993, convertito dalla legge n. 448 del 1993,
poi dall'art. 1 del decreto-legge n. 361 del 1995,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995,
e, infine, dall'art. 26 del decreto legislativo n. 80 del
1998, nonche' dall'art. 16 del decreto legislativo n. 387
del 1998). - 1. Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici
la disciplina delle incompatibilita' dettata dagli articoli
60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la
deroga prevista dall'art. 23-bis del presente decreto,
nonche', per i rapporti di lavoro a tempo parziale,
dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1,
commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Restano ferme altresi' le disposizioni di cui agli
articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonche' 676 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'art. 9,
commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'art.
4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni
altra successiva modificazione ed integrazione della
relativa disciplina.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri
di ufficio, che non siano espressamente previsti o
disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non
siano espressamente autorizzati.
3. Ai fini previsti dal comma 2, con appositi
regolamenti, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli
incarichi consentiti e quelli vietati ai magistrati
ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonche'
agli avvocati e procuratori dello Stato, sentiti, per le
diverse magistrature, i rispettivi istituti.
4. Nel caso in cui i regolamenti di cui al comma 3 non
siano emanati, l'attribuzione degli incarichi e' consentita
nei soli casi espressamente previsti dalla legge o da altre
fonti normative.
5. In ogni caso, il conferimento operato direttamente
dall'amministrazione, nonche' l'autorizzazione
all'esercizio di incarichi che provengano da
amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza,
ovvero da societa' o persone fisiche, che svolgono
attivita' d'impresa o commerciale, sono disposti dai
rispettivi organi competenti secondo criteri oggettivi e
predeterminati, che tengano conto della specifica
professionalita', tali da escludere casi di
incompatibilita', sia di diritto che di fatto,
nell'interesse del buon andamento della pubblica
amministrazione.
6. I commi da 7 a 13 del presente articolo si applicano
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, compresi quelli di cui all'art. 3, con
esclusione dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo
parziale con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, dei docenti
universitari a tempo definito e delle altre categorie di
dipendenti pubblici ai quali e' consentito da disposizioni
speciali lo svolgimento di attivita' libero-professionali.
Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono
tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei
compiti e doveri di ufficio, per i quali e' previsto, sotto
qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi
derivanti:
a) dalla collaborazione a giornali, riviste,
enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell'autore
o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni
industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali e' corrisposto solo il
rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il
dipendente e' posto in posizione di aspettativa, di comando
o fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni
sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in
aspettativa non retribuita;
f-bis) da attivita' di formazione diretta ai
dipendenti della pubblica amministrazione.
7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi
retribuiti che non siano stati conferiti o previamente
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Con
riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli
statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri
e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi
previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del
divieto, salve le piu' gravi sanzioni e ferma restando la
responsabilita' disciplinare, il compenso dovuto per le
prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a
cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto
dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di
appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttivita' o di fondi
equivalenti.
8. Le pubbliche amministrazioni non possono conferire
incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni
pubbliche senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
Salve le piu' gravi sanzioni, il conferimento dei predetti
incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in
ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario
responsabile del procedimento; il relativo provvedimento e'
nullo di diritto. In tal caso l'importo previsto come
corrispettivo dell'incarico, ove gravi su fondi in
disponibilita' dell'amministrazione conferente, e'
trasferito all'amministrazione di appartenenza del
dipendente ad incremento del fondo di produttivita' o di
fondi equivalenti.
9. Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non
possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti
pubblici senza la previa autorizzazione
dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
In caso di inosservanza si applica la disposizione
dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, e successive modificazioni ed integrazioni.
All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni provvede il Ministero delle finanze, avvalendosi
della Guardia di finanza, secondo le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni
ed integrazioni. Le somme riscosse sono acquisite alle
entrate del Ministero delle finanze.
10. L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve
essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del
dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono
conferire l'incarico; puo', altresi', essere richiesta dal
dipendente interessato. L'amministrazione di appartenenza
deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro
trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa.
Per il personale che presta comunque servizio presso
amministrazioni pubbliche diverse da quelle di
appartenenza, l'autorizzazione e' subordinata all'intesa
tra le due amministrazioni. In tal caso il termine per
provvedere e' per l'amministrazione di appartenenza di
quarantacinque giorni e si prescinde dall'intesa se
l'amministrazione presso la quale il dipendente presta
servizio non si pronunzia entro dieci giorni dalla
ricezione della richiesta di intesa da parte
dell'amministrazione di appartenenza. Decorso il termine
per provvedere, l'autorizzazione, se richiesta per
incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si
intende accordata; in ogni altro caso, si intende
definitivamente negata.
11. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i soggetti
pubblici o privati che erogano compensi a dipendenti
pubblici per gli incarichi di cui al comma 6 sono tenuti a
dare comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei
dipendenti stessi dei compensi erogati nell'anno
precedente.
12. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le
amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano
incarichi retribuiti ai propri dipendenti sono tenute a
comunicare, in via telematica o su apposito supporto
magnetico, al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco
degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti
stessi nell'anno precedente, con l'indicazione dell'oggetto
dell'incarico e del compenso lordo previsto o presunto.
L'elenco e' accompagnato da una relazione nella quale sono
indicate le norme in applicazione delle quali gli incarichi
sono stati conferiti o autorizzati, le ragioni del
conferimento o dell'autorizzazione, i criteri di scelta dei
dipendenti cui gli incarichi sono stati conferiti o
autorizzati e la rispondenza dei medesimi ai principi di
buon andamento dell'amministrazione, nonche' le misure che
si intendono adottare per il contenimento della spesa.
Nello stesso termine e con le stesse modalita' le
amministrazioni che, nell'anno precedente, non hanno
conferito o autorizzato incarichi ai propri dipendenti,
anche se comandati o fuori ruolo, dichiarano di non aver
conferito o autorizzato incarichi.
13. Entro lo stesso termine di cui al comma 12 le
amministrazioni di appartenenza sono tenute a comunicare al
Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica o
su apposito supporto magnetico, per ciascuno dei propri
dipendenti e distintamente per ogni incarico conferito o
autorizzato, i compensi, relativi all'anno precedente, da
esse erogati o della cui erogazione abbiano avuto
comunicazione dai soggetti di cui al comma 11.
14. Al fine della verifica dell'applicazione delle
norme di cui all'art. 1, commi 123 e 127, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e
integrazioni, le amministrazioni pubbliche sono tenute a
comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via
telematica o su supporto magnetico, entro il 30 giugno di
ciascun anno, i compensi percepiti dai propri dipendenti
anche per incarichi relativi a compiti e doveri d'ufficio;
sono altresi' tenute a comunicare semestralmente l'elenco
dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati
affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della
ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi
corrisposti. Le amministrazioni rendono noti, mediante
inserimento nelle proprie banche dati accessibili al
pubblico per via telematica, gli elenchi dei propri
consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso
dell'incarico.
15. Le amministrazioni che omettono gli adempimenti di
cui ai commi da 11 a 14 non possono conferire nuovi
incarichi fino a quando non adempiono. I soggetti di cui al
comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11
incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9.
16. Il Dipartimento della funzione pubblica, entro il
31 dicembre di ciascun anno, riferisce al Parlamento sui
dati raccolti, adotta le relative misure di pubblicita' e
trasparenza e formula proposte per il contenimento della
spesa per gli incarichi e per la razionalizzazione dei
criteri di attribuzione degli incarichi stessi.".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 274, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2005)":
"274. Relativamente alle somme non corrisposte
all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di immobili
di proprieta' dello Stato, decorsi novanta giorni dalla
notificazione, da parte dell'Agenzia del demanio ovvero
degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento
delle somme dovute, anche a titolo di occupazione di fatto,
si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali.
Limitatamente alle situazioni debitorie per le quali la
seconda richiesta di pagamento e' intervenuta entro il
31 dicembre 2004, la riscossione di cui al primo periodo
non e' effettuata nel caso in cui i soggetti interessati
provvedono, entro il 30 aprile 2005, a dichiarare alla
Agenzia del demanio ovvero all'ente gestore di voler
adempiere, in unica soluzione, l'intera sorte del debito
maturato, effettuando altresi' contestualmente il relativo
versamento. I giudizi pendenti, aventi ad oggetto
l'accertamento, la liquidazione ovvero la condanna al
pagamento dei debiti di cui al secondo periodo, si
estinguono di diritto con l'esatto adempimento di quanto
previsto nel medesimo periodo.".
- Per l'art. 137 del codice di procedura civile, vedi
note art. 11.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
13 febbraio 2001, n. 189, reca: "Regolamento di
semplificazione del procedimento relativo all'alienazione
di beni mobili dello Stato (n. 34, allegato 1, legge
8 marzo 1999, n. 50)".
- Per la legge 31 maggio 1965, n. 575, vedi note
all'art. 3.



 
Art. 13.
Disposizioni sanzionatorie

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla meta' del valore dell'operazione stessa e non superiore al doppio del valore medesimo.
2. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 25.000.
3. Per l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni, fatta eccezione per le disposizioni dell'articolo 30. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi senza acquisire il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32 del citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria.
4. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 e' punita ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge antiriciclaggio.
5. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 8 e per l'irrogazione delle relative sanzioni si applicano l'articolo 5, commi 8 e 10, della legge antiriciclaggio e gli articoli 6, comma 7, e 7, comma 3, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56.
6. I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni emessi ai sensi del presente articolo sono trasmessi al Comitato.



Note all'art. 13:
- Il titolo II, capi I e II, l'art. 30 e 32, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 10 maggio 1988, n. 108, recano, rispettivamente:
"TITOLO II

Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie
e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Capo I - Disposizioni per l'accertamento delle violazioni
valutarie"

"TITOLO II

Disposizioni per l'accertamento delle violazioni valutarie
e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Capo Il - Applicazione delle sanzioni amministrative"

"Art. 30 (Adempimenti oblatori). - 1. Agli illeciti
valutari non si applicano le sanzioni amministrative
previste dal presente testo unico se l'autore entro
centoventi giorni dalla data in cui riceve l'atto di
contestazione versa all'erario dello Stato la somma di cui
al comma 2 ed inoltre provvede, entro un anno dalla data
stessa, ai seguenti adempimenti relativi ai beni
costituenti oggetto di ciascun illecito contestato, ove ne
ricorrano i presupposti nel momento in cui riceve l'atto di
contestazione:
a) a cedere all'Ufficio italiano dei cambi le
disponibilita' in valuta estera accreditabili nei conti
valutari sulla base del minor corso del cambio accertato
tra la ricezione dell'atto di contestazione e l'effettiva
cessione;
b) a rendersi cessionario senza corrispettivo dei
beni, diversi dalla valuta estera, posseduti in Italia
tramite l'interposizione di soggetti non residenti;
c) a vendere contro valuta estera accreditabile nei
conti valutari i beni diversi da quelli indicati nelle
lettere a) e b) e dalle disponibilita' in lire possedute
direttamente in Italia e a cedere la valuta ricavata in
conformita' a quanto previsto nella lettera a).
2. La somma da versare e' pari al 5 per cento del
valore dei beni che costituiscono oggetto dell'illecito
quando il valore stesso non superi i 25 milioni di lire; al
10 per cento del valore quando esso superi i 25 milioni; al
15 per cento del valore quando esso superi i 100 milioni;
al 20 per cento del valore quando esso superi i 1.000
milioni di lire.
3. Il Ministro del tesoro determina, con decreto, le
modalita' di versamento delle somme di cui al comma 2.
Rimane fermo quanto prescritto dal decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1511.
4. I documenti comprovanti gli adempimenti di cui al
comma 1 devono essere trasmessi, entro centoventi giorni
dalla loro effettuazione, all'Ufficio italiano dei cambi
che, accertata l'osservanza degli adempimenti medesimi,
dichiara estinto l'illecito valutario amministrativo e
dispone l'immediata restituzione delle cose oggetto di
sequestro a chi prova di averne diritto.
5. La facolta' di definizione del procedimento
sanzionatorio amministrativo disciplinata dal presente
articolo non e' esercitabile da chi della stessa facolta'
si sia gia' avvalso per altro illecito valutario, il cui
atto di contestazione sia stato dall'interessato ricevuto
entro i trecentosessantacinque giorni precedenti la
ricezione dell'atto di contestazione concernente l'illecito
per cui si procede.".
"Art. 32 (Provvedimento di irrogazione delle sanzioni).
- 1. Il Ministro del tesoro, udito il parere di una
commissione composta di cinque membri nominati per un
triennio dal Ministro stesso, di concerto con i Ministri
del commercio con l'estero, delle finanze e di grazia e
giustizia, determina con decreto motivato la somma dovuta
per la violazione e ne ingiunge il pagamento, precisandone
modalita' e termini secondo quanto previsto dall'art. 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
2. La commissione di cui al comma 1 delibera
validamente con la presenza della maggioranza dei suoi
membri ed a maggioranza dei voti dei membri presenti. In
caso di parita', prevale il voto del presidente. La
commissione da' il suo parere motivato sulle infrazioni,
formulando le proposte sulla natura e sulla misura delle
sanzioni che ritiene applicabili. La commissione ha
facolta' di richiedere all'Ufficio italiano dei cambi di
integrare gli accertamenti compiuti.
3. Il Ministro del tesoro ha facolta' di delegare il
provvedimento di irrogazione delle sanzioni a un
Sottosegretario o a un dirigente generale.
4. Con il decreto di ingiunzione al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria e' disposta la confisca
amministrativa dei valori sequestrati secondo quanto
previsto dall'art. 20, terzo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
5. Il decreto di ingiunzione al pagamento della
sanzione amministrativa pecuniaria deve essere emesso nel
termine perentorio di centottanta giorni dalla ricezione
degli atti da parte dell'Ufficio italiano dei cambi.
6. La mancata emanazione del provvedimento nel termine
indicato comporta l'estinzione dell'obbligazione al
pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.
7. Contro il decreto di ingiunzione al pagamento puo'
essere proposta opposizione davanti al pretore del luogo in
cui e' stata commessa la violazione, ovvero, quando questa
e' stata commessa all'estero, del luogo in cui e' stata
accertata, entro i termini previsti dall'art. 22 della
legge 24 novembre 1981, n. 689. Il giudizio davanti al
pretore e' regolato dall'art. 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689.
8. Il decreto del Ministro del tesoro che infligge la
pena pecuniaria ha efficacia di titolo esecutivo. Si
applica l'art. 18, sesto comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689.
9. L'esecuzione ha luogo a cura dell'intendente di
finanza competente per territorio, con l'osservanza delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43.".
- I commi 5, 8 e 10 dell'art. 5 della legge
antiriciclaggio, cosi' recitano:
"5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione
delle segnalazioni previste dall'art. 3 e' punita con una
sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 per cento fino
alla meta' del valore dell'operazione.".
"8. All'irrogazione delle sanzioni provvede, con
proprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il parere
della commissione prevista dall'art. 32 del testo unico
delle norme di legge in materia valutaria, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n.
148. Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre
1981, n. 689. L'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689, si applica solo per le violazioni dell'art. 1, commi 1
e 2, il cui importo non sia superiore a Euro 250.000,00. Il
pagamento in misura ridotta non e' esercitabile da chi si
e' gia' avvalso della medesima facolta' per altra
violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, il cui atto di
contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei
trecentosessantacinque giorni precedenti la ricezione
dell'atto di contestazione concernente l'illecito per cui
si procede.".
"10. L'Ufficio italiano dei cambi, d'intesa con le
autorita' preposte alla vigilanza di settore, verifica
l'osservanza da parte degli intermediari abilitati delle
norme in tema di trasferimento di valori di cui al presente
capo, nonche', sulla base di criteri selettivi, il rispetto
e l'adeguatezza delle procedure di segnalazione di cui
all'art. 3 da parte dei soggetti ad esse tenuti. Il
Ministro del tesoro determina con proprio decreto, i
criteri generali con cui l'Ufficio italiano dei cambi
effettua, allo scopo di far emergere eventuali fenomeni di
riciclaggio nell'ambito di determinate zone territoriali,
analisi dei dati aggregati concernenti complessivamente
l'operativita' di ciascun intermediario abilitato.
L'Ufficio italiano dei cambi e' autorizzato a raccogliere i
dati predetti, anche mediante accesso diretto,
dall'archivio di cui all'art. 2, comma 1. L'Ufficio
italiano dei cambi, sulla base di criteri generali
stabiliti con decreto del Ministro del tesoro stabilisce le
prescrizioni attuative di carattere tecnico, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, che gli
intermediari abilitati sono tenuti ad osservare. Fermo
restando quanto previsto dall'art. 331 del codice di
procedura penale, qualora emergano anomalie rilevanti per
l'eventuale individuazione di fenomeni di riciclaggio,
l'Ufficio italiano dei cambi, effettuati i necessari
approfondimenti di carattere finanziario, d'intesa con
l'autorita' di vigilanza di settore, ne informa gli organi
investigativi di cui all'art. 3, comma 4, lettera f). Al
controllo dell'osservanza delle disposizioni di cui al
presente capo nei riguardi di ogni altro soggetto provvede
il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di
finanza.".
- Il comma 7 dell'art. 6 e il comma 3 dell'art. 7 del
citato decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, cosi'
recitano:
"7. Le autorita' di vigilanza di settore, le
amministrazioni interessate, l'UIC e la Guardia di finanza
accertano, in relazione ai loro compiti di servizio e nei
limiti delle loro attribuzioni, violazioni della legge
antiriciclaggio e provvedono alla contestazione ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689.".
"3. Per la violazione dell'obbligo di segnalazione di
operazioni sospette previsto dall'art. 3 della legge
antiriciclaggio, i verbali di contestazione sono trasmessi
anche all'UIC che fornisce un parere al Ministero
dell'economia e delle finanze;".



 
Art. 14.
Strumenti di tutela

1 . La competenza territoriale per le impugnazioni di provvedimenti previsti dal presente decreto e' attribuita al Tribunale amministrativo regionale del Lazio.
2. Qualora nel corso dell'esame del ricorso si evidenzi che la decisione dello stesso dipende dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto dell'indagine o il segreto di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo puo' fissare un termine entro il quale il Comitato e' tenuto a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli atti.
 
Art. 15.
Copertura finanziaria

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, ai quali non risulti possibile fare fronte ai sensi del comma 8 del medesimo articolo, si provvede, a decorrere dall'anno 2007, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili autorizzate ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. L'attuazione delle restanti disposizioni del presente decreto non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 22, comma 2, della
legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante: «Disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria
2005»:
«Art. 22 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE del 26
ottobre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario
a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose
e di finanziamento del terrorismo, e previsione di
modalita' operative per eseguire le misure di congelamento
di fondi e risorse economiche stabilite dalle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite, dal
regolamento (CE) n. 2580/2001 e dal regolamento (CE) n.
881/2002 nonche' dai regolamenti comunitari emanati ai
sensi degli articoli 60 e 301 del Trattato istitutivo della
Comunita' europea per il contrasto del finanziamento del
terrorismo e dell'attivita' di Paesi che minacciano la pace
e la sicurezza internazionale). - 1. (Omissis).
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), e'
autorizzata la spesa di 250.000 euro per ciascuno degli
anni 2006 e 2007 e di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.».



 
Art. 16.
Disposizioni transitorie e finali

1. Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, sono abrogati.
2. Fino all'emanazione del decreto di nomina di cui all'articolo 3, comma 3, e comunque per non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua a svolgere le proprie funzioni il Comitato di sicurezza finanziaria, come composto ai sensi dell'abrogato articolo 1 del citato decreto-legge n. 369 del 2001.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 22 giugno 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Amato, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Mastella



Nota all'art. 16:
- Gli articoli 1, 1-bis e 2 del decreto-legge
12 ottobre 2001, n. 369 (Misure urgenti per reprimere e
contrastare il finanziamento del terrorismo
internazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge
14 dicembre 2001, n. 431, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 2001, n. 290, abrogati dal presente
decreto, recavano, rispettivamente:
«Comitato di sicurezza finanziaria»;
«Congelamento dei beni»;
«Disposizioni di carattere sanzionatorio».



 
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