Gazzetta n. 170 del 24 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 104
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attivita' sportive, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29 che prevede, al comma 1, una riduzione del 30 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti alla data del 4 luglio 2006 e, al comma 2, l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riordinare detti organismi quando siano previsti e disciplinati da legge o da regolamento;
Vista la legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico;
Visto il decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 5 settembre 2003, n. 282, recante regolamento per il funzionamento della Commissione istituita per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 15 aprile 2003, n. 86;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del citato decreto-legge n. 181 del 2006, con il quale sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale, attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e' stato delegato ad esercitare le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di sport e, in particolare, l'articolo 4, lettera a), relativo alla delega a nominare esperti, a costituire organi di studio, commissioni e gruppi di lavoro;
Vista la circolare emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione in data 21 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2007, recante linee di indirizzo per la redazione degli schemi di provvedimento attuativi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare il paragrafo 2.2 nella parte in cui prevede che l'amministrazione orientata ad avvalersi ancora degli organismi esistenti alla data del 4 luglio 2006 ha l'onere di procedere ad un provvedimento ricognitivo, al fine di evitarne la soppressione ai sensi del comma 4 del citato articolo 29;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 febbraio 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
1. E' confermato il seguente organismo, operante alla data del 4 luglio 2006 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di politiche giovanili ed attivita' sportive denominato: «Commissione per l'assegnazione del vitalizio agli sportivi indigenti», istituita dalla legge 15 aprile 2003, n. 86, recante istituzione dell'assegno Giulio Onesti in favore degli sportivi italiani che versino in condizione di grave disagio economico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le spese di funzionamento dell'organismo di cui al comma 1 sono ridotte del 30 per cento rispetto all'esercizio finanziario del 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.
3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, la Commissione presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro stesso.
4. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.
5. I componenti della Commissione restano in carica fino alla scadenza del termine di durata della stessa e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga dell'organismo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Melandri, Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007, Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 123



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
RIFERIMENTI NORMATIVI

Note alle premesse:

- L'art. 87, comma quinto, della costituzione,
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; (Disciplina dell'attivita' di
Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale) pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186 S.O.:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17 comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso;
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai Commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 9 maggio 2001, n. 106 S.O.:
«2. Per l'amministrazioni pubbliche si intendono tutte
le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituto autonomi case popolari, le
Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende, gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.».
- La legge 15 aprile 2003, n. 86 (Istituzione
dell'assegno «Giulio Onesti» in favore degli sportivi
italiani che versino in condizione di grave disagio
economico) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
23 aprile 2003, n. 94.
- Il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 5 settembre 2003, n. 282 (Regolamento per il
funzionamento della Commissione per l'assegnazione del
vitalizio agli sportivi indigenti, di cui all'art. 2
comma 3 della legge 15 aprile 2003, n. 86) e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 ottobre 2003, n.
245.
- Si riporta il testo del comma 19, lettera a)
dell'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
(Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 maggio 2006, n. 114, convertito dalla legge 17 luglio
2006, n. 233 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.
Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni
in materia di funzioni ed organizzazione della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 17 luglio 2006, 164:
«19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) Le funzioni di competenza statale attribuite al
Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli art.
52, comma 1 e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, lo Statuto dell'Istituto per il credito sportivo
e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
per i beni e le attivita' culturali.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 52 ed il
testo dell'art. 53 del decreto legislativo del 30 luglio
1999, n. 300 (Riforma dell'Organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n.
203, del S.O.:
«Art. 52. - 1. Il Ministero per i beni e le attivita'
culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in
materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport,
eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto,
ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso
salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1,
comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni ed agli enti locali.».
«Art. 53 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in
particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in
materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni
culturali e dei beni ambientali; promozione delle attivita'
culturali; promozione dello spettacolo (attivita' teatrali,
musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello
spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle
produzioni cinematografiche, radiotelevisive e
multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi
bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della
cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla
progettazione di opere destinate ad attivita' culturali;
studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle
materie di competenza, anche mediante sostegno
all'attivita' degli istituti culturali; vigilanza sul CONI
e sull'istituto del credito sportivo.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 15 giugno 2006 (Delega di funzioni del Presidente del
Consiglio dei Ministri, in materia di politiche giovanili
ed attivita' sportive, al Ministro senza portafoglio on.le
dott.ssa Giovanna Meandri) e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 29 giugno 2006, n. 149.
Note all'art. 1:
- Per i riferimenti della legge n. 86 del 2003 si
vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo del comma 58 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,
legge finanziaria 2006) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 29 dicembre 2005 n. 302 S.O.:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per il testo dell'art. 29 del citato decreto-legge n.
223 del 2006, convertito, con modificazione, della legge n.
248 del 2006 si vedano le note alle premesse.



 
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