Gazzetta n. 167 del 20 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 26 giugno 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Marinescu Roxana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2003, n. 277 di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Marinescu Roxana, nata il 5 novembre 1968 a Bucarest, cittadina romena diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo romeno di «Psicologie», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia dell'attivita' di psicologa;
Considerata che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Licentiat in Psicologie in profilul sociopshihopedagogie specializarea psihologie», conseguito presso l'«Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti» nel giugno 2002 ed inoltre del «Diploma de Master in specializarea psicoterapia analitica» rilasciato dall'Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti nel febbraio 2004;
Rilevato che e' in possesso dell'attestato di libera pratica al n. 508, rilasciata dal «Colegiul Psihologilor din Romania» con la specializzazione in «Psicologie clinica» in data 10 febbraio 2006, rilasciata;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 12 aprile 2007;
Preso atto del conforme parere in atti del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata;
Considerato che sussistano differenze tra la formazione professionale richiesta per l'esercizio della professione di psicologo in Italia e quella di cui e' in possesso l'istante e che risulta pertanto opportuno richiedere misure compensative nelle seguenti materie solo orali: 1) teoria e tecnica del tests; 2) psicologia di comunita'; 2) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente in un tirocinio di 12 mesi da svolgersi presso una struttura pubblica;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Marinescu Roxana nata il 5 novembre 1968 a Bucarest, cittadina romena, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi sez. A in Italia.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale, orale, sulle seguenti materie: 1) teoria e tecnica dei tests; 2) psicologia di comunita'; 3) deontologia professionale oppure a scelta della richiedente in un tirocinio di 12 mesi da svolgersi presso una struttura pubblica.
Roma, 26 giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) La candidata, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana.
b) Tirocinio di adattamento ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. Il richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonche' la dichiarazione di disponibilita' dell'ingegnere tutor. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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