Gazzetta n. 166 del 19 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 99
Disposizioni relative al Comitato di garanti operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in attuazione dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2004, n. 114;
Visto l'articolo 5-bis del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005, con il quale e' stato costituito il Comitato di garanti in via transitoria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006, recante delega di funzioni al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 29;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri per l'attuazione del programma di Governo e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1.
Comitato di garanti

1. Il Comitato di garanti, costituito ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato: «Comitato», e' confermato.
2. Il Comitato dura in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomini e donne. Gli attuali componenti del Comitato restano in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato.
3. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
recante riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
18 agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,
recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
1° settembre 1999, n. 205, supplemento ordinario.
- Il testo vigente dell'art. 22 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, e' il seguente:
«Art. 22 (Comitato di garanti). - 1. I provvedimenti di
cui all'art. 21, comma 1, sono adottati previo conforme
parere di un comitato di garanti, i cui componenti sono
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. Il comitato e' presieduto da un magistrato della
Corte dei conti, con esperienza nel controllo di gestione,
designato dal Presidente della Corte dei conti; di esso
fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di
cui all'art. 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli
con le modalita' stabilite da apposito regolamento emanato
ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
e collocato fuori ruolo per la durata del mandato, e un
esperto scelto dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei
settori dell'organizzazione amministrativa del lavoro
pubblico. Il parere viene reso entro trenta giorni dalla
richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde
dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico
non e' rinnovabile.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo
2004, n. 114, recante: «Regolamento recante le modalita' di
elezione del dirigente di prima fascia delle
amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo,
a componente del Comitato dei garanti, a norma dell'art. 22
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165», e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2004, n.
104.
- Si trascrive il testo dell'art. 5-bis del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005,
n. 43:
«Art. 5-bis (Norma transitoria relativa al Comitato di
garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165). - 1. Al fine di garantire il funzionamento
del Comitato di garanti, previsto dall'art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sino alla proclamazione del dirigente di
prima fascia eletto secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 2 marzo 2004, n. 114, il Comitato di garanti e'
composto da un dirigente della prima fascia, estratto a
sorte dall'elenco dei dirigenti appartenenti alla prima
fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 10 giugno 2005 (Costituzione del Comitato di garanti in
via transitoria, ai sensi dell'art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 5-bis del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7), convertito nella
legge 31 marzo 2005, n. 43, e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 2005.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15 giugno 2006, (Delega di funzioni al Ministro senza
portafoglio per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, prof. Luigi Nicolais) e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2006.
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio
economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
Note all'art. 1:
- Per il testo vigente dell'art. 22 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note alle
premesse.
- Per il testo vigente dell'art. 29, comma 2-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda
nelle note alle premesse.



 
Art. 2.
Riduzione delle spese di funzionamento

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva del Comitato di cui all'articolo 1 e' ridotta del trenta per cento rispetto all'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007
NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2007
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 125



Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 58,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato - legge finanziaria 2006:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per
cento rispetto agli importi risultanti alla data del
30 settembre 2005.».
- Per il testo vigente dell'art. 29, comma 2-bis del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si veda
nelle note alle premesse.



 
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