Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2007 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 22 giugno 2007
Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2007, per il funzionamento dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas. (Deliberazione n. 142/07).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 giugno 2007
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);
i decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000, n. 164;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la legge 30 dicembre 2004, n. 312 (di seguito: legge n. 312/2004);
la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/2005);
la legge 23 febbraio 2006, n. 51;
la deliberazione 28 dicembre 2004, n. 254/04, come successivamente modificata ed integrata, con la quale l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) ha approvato il proprio Regolamento di contabilita' con allegato schema dei conti;
la deliberazione dell'Autorita' 19 giugno 2006, n. 117/06 (di seguito: deliberazione n. 117/06);
la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 328/06 con la quale l'Autorita' ha approvato il proprio regolamento di organizzazione e funzionamento;
la deliberazione 29 dicembre 2006, n. 329/06 con la quale l'Autorita' ha approvato il proprio bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007;
Considerato che:
il comma 38 dell'art. 2 della legge n. 481/1995, come modificato dal comma 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005 stabilisce che all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorita' si provveda mediante contributo a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e il gas, entro il limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dai relativi bilanci approvati e riferiti all'esercizio immediatamente precedente;
l'Autorita', ai sensi della predetta disposizione, puo' determinare variazioni nella misura della contribuzione entro il sopra richiamato limite dell'uno per mille con la procedura disciplinata dal comma 65 dell'art. 1 della legge n. 266/2005;
il predetto comma 65 stabilisce che la deliberazione, con cui l'Autorita' modifica l'entita' della contribuzione fissandone anche i termini e le modalita' del versamento, deve essere sottoposta al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento; decorso tale termine senza che siano state formulate osservazioni, la suddetta deliberazione diviene esecutiva;
il comma 40 dell'art. 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificato dal comma 24 dell'art. 18 della legge n. 312/2004, prevede che le somme versate dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, relative al contributo, affluiscano direttamente al bilancio dell'Autorita';
il bilancio di previsione dell'Autorita' per l'esercizio 1° gennaio 2007 - 31 dicembre 2007 ha previsto entrate per euro 30.000.000, stimate tenendo conto del gettito conseguito nell'anno precedente sulla base della misura del contributo definita dall'Autorita', con la deliberazione n. 117/06, nello 0,3 per mille;
Ritenuto che:
la misura del contributo, una volta definita, determini l'ammontare dei versamenti in favore dell'Autorita' da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas e costituisca l'unica fonte di entrata dell'Autorita' stessa per far fronte ai propri oneri di funzionamento;
la misura del contributo per l'anno 2007 debba essere riferita da ciascun soggetto operante nei settori dell'energia elettrica e del gas ai ricavi risultanti dal bilancio approvato relativamente all'esercizio 2006;
sia opportuno confermare anche per l'anno 2007, in ragione dell'ammontare dei versamenti conseguiti nell'anno 2006, nonche' del fabbisogno di spesa per l'anno 2007 risultante dal relativo bilancio di previsione dell'Autorita', l'aliquota di contribuzione nella misura dello 0,3 per mille definita, per l'anno 2006, dalla deliberazione n. 117/06;
sia opportuno prevedere un'unica modalita' di versamento del contributo 2007 tramite bonifico effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorita', i cui dati saranno comunicati sul sito internet dell'Autorita' stessa;
Delibera:

1. Di confermare, per l'anno 2007, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi all'esercizio 2006, l'entita' del contributo dovuto dai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas.
2. Di disporre che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2007 tramite bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all'Autorita', i cui estremi saranno indicati sul sito internet dell'Autorita'.
3. Di disporre che entro il 15 settembre 2007 i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas inviino all'Autorita' apposita dichiarazione, autocertificata ai sensi di legge dal legale rappresentante, conforme al modello che sara' reso disponibile dall'Autorita' sul proprio sito internet (www.autorita.energia.it).
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'approvazione di cui al combinato disposto previsto dai commi 65 e 68-bis dell'art. 1 della legge n. 266/2005.
5. Di pubblicare la presente deliberazione, una volta divenuta esecutiva, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it).
Milano, 22 giugno 2007
Il Presidente: Ortis
 
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