Gazzetta n. 163 del 16 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 6 luglio 2007
Modifica del decreto 8 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare l'art. 23 che prevede disposizioni per l'uso del contrassegno di Stato, da apporre sui recipienti di capacita' non superiore a litri 5 in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.);
Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, recante disposizioni sulle caratteristiche, la fabbricazione, la distribuzione, l'uso ed il controllo delle fascette sostitutive dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita;
Visti i decreti ministeriali 13 giugno 2006 e 28 dicembre 2006, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 1° luglio 2006 e nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007, concernenti la modifica del citato decreto ministeriale dell'8 febbraio 2006;
Viste le istanze pervenute dall'Unione italiana delle Camere di commercio I.A.A. e dalla confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle D.O.C., intese ad ottenere una ulteriore proroga del termine per lo smaltimento delle fascette stampate e distribuite in base alle preesistenti disposizioni, al fine di ridurre ulteriormente le giacenze delle fascette in questione, rispetto a quanto gia' conseguito con le misure di cui ai predetti decreti, consentendo altresi' agli imbottigliatori interessati l'utilizzo delle stesse fascette detenute, per le relative partite certificate D.O.C.G., fino al loro completo esaurimento;
Ritenuto opportuno accogliere le predette istanze e conseguentemente apportare la relativa modifica all'art. 8 del citato decreto ministeriale 8 febbraio 2006;
Decreta:

Articolo unico

1. I commi 2 e 3 dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 febbraio 2006, cosi' come modificati dai decreti ministeriali 13 giugno 2006 e 28 dicembre 2006, sono sostituiti dal seguente testo:
«2. Il termine per la distribuzione agli imbottigliatori interessati delle fascette per i vini a D.O.C.G., da parte delle competenti Camere di commercio o dei consorzi di tutela, stampate e distribuite in base alle previgenti disposizioni, e' fissato al 31 dicembre 2007 .
3. Le fascette di cui al comma 2, potranno essere utilizzate dalle ditte imbottigliatrici interessate per le relative partite D.O.C.G. certificate fino all'esaurimento delle scorte, purche' entro il 15 gennaio 2008 le stesse ditte comunichino all'ufficio competente per territorio dell'ispettorato centrale per il controllo della qualita' dei prodotti i quantitativi di fascette detenute ed i corrispondenti quantitativi delle partite certificate.».
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 luglio 2007
Il Ministro: De Castro
 
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