Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 giugno 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Strumia Francesca, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma. dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni;
Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998 - e successive integrazioni - che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;
Vista l'istanza della sig.ra Strumia Francesca, nata il 4 ottobre 1980 a Torino, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui e' in possesso dal 25 maggio 2006, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;
Considerato che la sig.ra Strumia ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza in data 20 ottobre 2003 presso l'Universita' degli studi di Torino ed il titolo accademico «Master of Laws» rilasciato dalla «Harvard Law University» - di Cambridge, Massachusetts (USA) nell'anno 2005;
Preso atto che la richiedente ha prodotto il certificato di compiuta pratica forense rilasciato dall'Ordine degli avvocati di Torino in data 21 novembre 2005;
Rilevato che comunque permangono alcune differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «avvocato» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 12 aprile 2007;
Visto il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota scritta in atti;
Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394 e successive integrazioni;
Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Strumia Francesca, nata il 4 ottobre 1980 a Torino, cittadina italiana, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati» e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato all'espletamento di una prova attitudinale (da svolgersi in lingua italiana) costituita nel caso, da un esame orale sulle materie specificate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Roma, 20 giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
b) L'esame orale verte su: 1) caso pratico in diritto processuale civile o diritto processuale penale o diritto amministrativo processuale a scelta del candidato; 2) elementi di diritto civile o diritto penale o diritto amministrativo sostanziale a scelta del candidato; 3) deontologia ed ordinamento professionale
c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.
 
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