Gazzetta n. 162 del 14 luglio 2007 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 20 giugno 2007
Riconoscimento, alla sig.ra Pietraru Carmen Elena, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
Vista l'istanza della sig.ra Pietraru Carmen Elena, nata il 29 maggio 1977 a Piatra Neamt (Romania), cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del titolo accademico-professionale quadriennale di «Licentiat in Asistenta Sociala in Profilul Sociopsihopedagogie - Specializarea Asistenta Sociala» conseguito in Romania presso l'«Universitatea Al.I. Cuza» di Iasi (Romania) nel giugno 2001 e rilasciato dal «Ministerul Educatiei Nationale» rumeno nel luglio 2002, ai fini dell'accesso all'albo degli «assistenti sociali» sezione A e sezione B e l'esercizio in Italia della omonima professione;
Preso atto che la richiedente risulta iscritta al «Collegio nazionale degli assistenti sociali» della Romania dal 1° febbraio 2006;
Rilevato che vi sono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di assistente sociale e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 marzo 2007;
Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali nella seduta di cui sopra;
Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;
Decreta:

Art. 1.
Alla sig.ra Pietraru Carmen Elena, nata il 29 maggio 1977 a Piatra Neamt (Romania), cittadina rumena, riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione nella sezione A dell'albo degli «assistenti sociali» e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 
Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di sei mesi, da effettuarsi presso una struttura pubblica o privata, nella quale l'assistente sociale supervisore svolga compiti di direzione, coordinamento e gestione del personale sociale e delle attivita' del servizio sociale.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 3.
La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, vertera' sulle seguenti materie: 1) metodologia del servizio sociale per la programmazione; 2) organizzazione e gestione dei servizi e interventi complessi.
Roma, 20 giugno 2007
Il direttore generale: Papa
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli assistenti sociali.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3.
La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento.
Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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