Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 2007
Ulteriori disposizioni di protezione civile, in relazione al contesto di criticita', conseguente agli eventi sismici, che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004. (Ordinanza n. 3539).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 3 e 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, n. 3413 21 marzo 2005, n. 3469 del 13 ottobre 2005, n. 3520 del 2 maggio 2006, n. 3534 del 25 luglio 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006 e n. 3591 del 24 maggio 2007, adottate per fronteggiare la situazione di criticita' conseguente agli eventi sismici che hanno colpito il territorio della provincia di Brescia nella notte del 24 novembre 2004;
Vista la nota del 31 maggio 2007, con la quale il presidente della regione Lombardia, in considerazione della scadenza dello stato di emergenza, fissata al 30 giugno 2007, ha rappresentato l'esigenza che siano disciplinate le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dagli eventi sismici del 24 novembre 2004;
Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticita', sicche' occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;
Ravvisata, quindi, la necessita' di assicurare continuita' alle attivita' poste in essere in regime straordinario finalizzate al definitivo superamento del contesto critico in esame;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui consentire al Commissario delegato di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al definitivo superamento del contesto critico in atto nel territorio della provincia di Brescia;
Acquisita l'intesa della regione Lombardia;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'assessore alle Reti, servizi di pubblica utilita' e sviluppo sostenibile della regione Lombardia e' confermato, fino al 30 giugno 2008, Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative necessarie per il definitivo superamento del contesto di criticita' determinatosi a seguito degli eventi sismici di cui in premessa.
2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi dei soggetti attuatori e del personale gia' operante presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ricorrendone le condizioni di necessita' e sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonche' della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.
3. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, e' altresi' autorizzato ad utilizzare le risorse presenti sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'art. 7, comma 4, della citata ordinanza di protezione civile n. 3385/2004, e successive modifiche ed integrazioni.
 
Art. 2.
1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.
 
Art. 3.
1. Il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.
 
Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile, e' estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 giugno 2007
Il Presidente: Prodi
 
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