Gazzetta n. 158 del 10 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 90
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, recante regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
Ritenuta la necessita' di procedere alla razionalizzazione degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle Adunanze del 22 gennaio e del 24 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Conferma degli organismi esistenti
1. Ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare i seguenti organismi, istituiti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
a) Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
b) Comitati tecnici delle Autorita' di bacino di rilievo nazionale ed interregionale, di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
c) Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150 e all'articolo 12-bis del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59;
d) Osservatorio nazionale sui rifiuti, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 7 del presente regolamento;
e) Osservatori ambientali per la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni VIA, di cui all'articolo 5 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
f) Comitato per la comunicazione ambientale di cui all'articolo 6 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
g) Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui all'articolo 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e all'articolo 6 del presente regolamento.
2. Sono, altresi', confermati i seguenti organismi:
a) Consiglio nazionale ambiente di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
file di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio, Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni, recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario,
e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni recante: «Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il comma 58 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, recante: «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2005, n. 302, supplemento ordinario, e' il
seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1 della legge 4 agosto 2006, n. 248 recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di
contrasto all'evasione fiscale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 4 luglio 2006, n. 153, e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007 .
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno
2003, n. 261 recante: «Regolamento di organizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio» e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2003, n.
215.
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, si vedano le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 224 recante: «Attuazione della direttiva
2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente
di organismi geneticamente modificati» pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 agosto 2003, n. 194, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 6 (Commissione interministeriale di valutazione).
- 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, da adottarsi entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto, e' istituita
una Commissione interministeriale per l'elaborazione dei
pareri sulle notifiche e sulle informazioni di cui agli
articoli 8, 11, 16 e 20 con il compito di:
a) verificare che il contenuto di dette notifiche e
informazioni sia conforme alle disposizioni del presente
decreto;
b) esaminare qualsiasi osservazione sulle notifiche
eventualmente presentata dalle autorita' competenti degli
altri Stati membri e dal pubblico;
c) valutare i rischi dell'emissione per la salute
umana, animale e per l'ambiente;
d) esaminare le informazioni del notificante di cui
agli articoli 8, 11, 16 e 20 e promuovere, ove lo ritenga
necessario, la richiesta di parere al Consiglio superiore
di sanita' e al Comitato nazionale per la biosicurezza e le
biotecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
e) disporre, se del caso, la consultazione delle
parti sociali, del pubblico e di ogni altro soggetto
interessato, ivi compresi eventuali comitati scientifici ed
etici, sia nazionali che comunitari;
f) redigere le proprie conclusioni e, nei casi
previsti, la relazione di valutazione di cui agli
articoli 17 e 20.
2. La Commissione interministeriale di cui al comma 1,
esamina le relazioni di valutazione e le informazioni
relative all'emissione deliberata e all'immissione sul
mercato di OGM provenienti dalle autorita' competenti degli
altri Stati membri e dalla Commissione europea e trasmesse
all'autorita' competente ai sensi della direttiva
2001/18/CE del 12 marzo 2001, del Parlamento europeo e del
Consiglio pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle
Comunita' europee del 17 aprile 2001, n. L 106,
richiedendo, se del caso, ulteriori informazioni ed
esprimendo il proprio parere sulla base della valutazione
dei rischi dell'emissione.
3. La Commissione interministeriale di cui al comma 1
e' presieduta da un direttore generale del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio, ovvero da un
suo sostituto, ed e' composta da rappresentanti e da
esperti di comprovata competenza scientifica designati
dalle amministrazioni interessate, cosi' ripartiti:
a) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio;
b) un rappresentante del Ministero della salute;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche
agricole e forestali;
d) un rappresentante del Ministero delle attivita'
produttive;
e) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
f) tre rappresentanti della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
g) due esperti del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio;
h) due esperti del Ministero della salute;
i) due esperti dei Ministero delle politiche agricole
e forestali;
j) due esperti dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);
k) un esperto dell'Istituto nazionale di ricerca per
gli alimenti e la nutrizione (INRAN);
l) un esperto del Ministero delle attivita'
produttive;
m) un esperto dell'Istituto superiore di sanita';
n) un esperto dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro.
4. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 3 e'
nominato un membro supplente di comprovata esperienza e
competenza.
5. Le funzioni di segreteria della Commissione di cui
al comma 1, sono svolte dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio, presso il quale la medesima ha sede.
6. La Commissione interministeriale di valutazione, i
cui componenti durano in carica quattro anni, adotta, entro
sessanta giorni dalla data della sua istituzione, un
regolamento di funzionamento interno.
7. All'art. 14, comma 8,. del decreto legislativo
12 aprile 2001, n. 206, le parole da «anche per
l'esercizio» fino a «decreto legislativo 3 marzo 1993, n.
92», sono soppresse.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a
partire dall'entrata in vigore del decreto previsto al
comma 1. Dalla stessa data il notificante provvede al
versamento delle tariffe di cui all'art. 33 al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio.».
- Il testo dell'art. 12 della legge 18 maggio 1989, n.
183 e successive modificazioni recante: «Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del
suolo», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 maggio 1989,
n. 120, supplemento ordinario, abrogata dall'art. 175 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recava:
«Art. 12 (Autorita' di bacino di rilievo nazionale).».
- Il testo dell'art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n.
150 recante: «Disciplina dei reati relativi
all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui
alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento
(CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonche' norme
per la commercializzazione e la detenzione di esemplari
vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo
per la salute e l'incolumita' pubblica», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 22 febbraio 1992, n. 44, e' il seguente:
«Art. 4. - 1. In caso di violazione dei divieti di cui
agli articoli 1 e 2 e' sempre disposta la confisca degli
esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del
soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui
al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione
scientifica CITES, nel seguente ordine di priorita':
a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo
Stato esportatore;
b) l'affidamento a strutture pubbliche o private,
anche estere;
c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti
negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione
che i detti esemplari non siano destinati direttamente o
indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale
sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso
all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti
derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di
confisca, viene disposto, sentita la Commissione
scientifica CITES:
a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o
la loro distruzione;
b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti
negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione
che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano
destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica
o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o
confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato
assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,
la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o
prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa
determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di
concerto con il Ministro delle politiche agricole e
forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, e'
istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione
scientifica per l'applicazione della Convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di
cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.».
- Il testo dell'art. 12-bis del decreto-legge
12 gennaio 1993, n. 2, recante: «Modifiche ed integrazioni
alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio
e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di
estinzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 gennaio
1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 marzo 1993, n. 59, e' il seguente:
«Art. 12-bis. - 1. La commissione scientifica di cui
all'art. 4, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150,
costituisce l'autorita' scientifica prevista dall'art. I,
primo comma, lettera f), della convenzione di Washington e
dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del
9 dicembre 1996. La commissione e' nominata con decreto del
Ministro dell'ambiente ed e' presieduta dal medesimo
Ministro o da un funzionario da lui delegato. La
commissione e' composta da quindici membri scelti tra
persone di riconosciuta esperienza scientifica in campo
zoologico, botanico e giuridico, con specifico riferimento
ai contenuti della convenzione di Washington e dei
regolamenti comunitari che ne danno attuazione. Fanno parte
della commissione:
a) cinque zoologi specializzati rispettivamente in
mammiferi, uccelli, anfibi e rettili, invertebrati e pesci,
dei quali tre scelti tra esperti designati dal Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR) e due scelti tra esperti
designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) quattro botanici, di cui due designati dalla
Societa' botanica italiana (SBI) e due designati dal CNR;
c) un esperto designato dall'istituto nazionale della
fauna selvatica (INFS);
d) un esperto designato dall'Associazione nazionale
dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed
acquari (ANMS);
e) un esperto designato dall'Unione italiana giardini
zoologici ed acquari (UIZA);
f) due esperti designati dalle associazioni
ambientaliste riconosciute ai sensi dell'art. 13 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, di cui uno designato dal
Worldwide Fund for nature-Italia (WWF);
g) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato.
2. Ai componenti della commissione di cui al comma 1
spettano un compenso ed un trattamento di missione nella
misura determinata con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreti del
Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro, sono altresi' determinati il compenso ed il
trattamento di missione spettanti ai componenti del
Comitato scientifico di cui all'art. 11 della legge
8 luglio 1986, n. 349, nonche' ai componenti della Consulta
tecnica per le aree naturali protette prevista dall'art. 3,
comma 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
3. Resta comunque ferma l'applicazione dell'art. 58,
commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29.».
- Il testo dell'art. 26 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22, recante: «Attuazione della
direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 1997, n.
38, supplemento ordinario, abrogato dall'art. 264 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recava:
«Art. 26 (Osservatorio nazionale sui rifiuti).».
- Il testo del comma 5 dell'art. 1, del decreto
legislativo 8 novembre 2006, n. 284 recante: «Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 2006, n.
274, e' il seguente:
«5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il
Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche e
l'Osservatorio nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed
esercitano le relative funzioni. Tutti i riferimenti
all'Autorita' di vigilanza sulle risorse idriche e sui
rifiuti contenuti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono soppressi.».
- Il testo dell'art. 5 della legge 31 luglio 2002, n.
179, recante: «Disposizioni in materia ambientale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189,
e' il seguente:
«Art. 5 (Provvedimenti per l'ottimizzazione delle
procedure e degli strumenti per la valutazione e riduzione
degli impatti sull'ambiente). - 1. Al fine di una piu'
efficiente applicazione delle norme comunitarie in materia
di valutazione dell'impatto ambientale, di prevenzione e
riduzione integrata dell'inquinamento, di valutazione del
rischio ambientale dei prodotti chimici e degli organismi
geneticamente modificati, nonche' per lo sviluppo dei
sistemi di certificazione ambientale, e' autorizzata la
spesa complessiva di 4.900.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2002 per:
a) l'istituzione degli Osservatori ambientali,
finalizzati alla verifica dell'ottemperanza alle pronunce
di compatibilita' ambientale di cui alla legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modificazioni, nonche' al
monitoraggio dei problemi ambientali nelle fasi di
realizzazione e primo esercizio di talune opere di
particolare rilevanza tra quelle sottoposte a valutazione
di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e
successive modificazioni. Le modalita' di organizzazione e
funzionamento degli Osservatori ambientali sono stabilite
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Per il funzionamento degli Osservatori e'
stabilita la spesa nell'ambito dell'autorizzazione di cui
al presente comma e nel limite massimo di 2.065.000 euro a
decorrere dall'anno 2002;
b) lo svolgimento delle attivita' previste dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, recante
attuazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del
24 settembre 1996, relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento;
c) le attivita' di studio, ricerca e sperimentazione
relative alla valutazione ambientale di piani e di
programmi suscettibili di impatto sull'ambiente, nonche'
alla promozione e allo sviluppo di sistemi di gestione
ambientale e di qualificazione ecologica dei prodotti,
nell'ambito del sistema EMAS-Ecolabel;
d) le attivita' di competenza del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio relative alla
valutazione del rischio ambientale di microrganismi e di
organismi geneticamente modificati, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 206, e decreto legislativo
3 marzo 1993, n. 92, alla valutazione di biocidi e di
prodotti fitosanitari, di cui al decreto legislativo
25 febbraio 2000, n. 174, e decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194, e alla valutazione di sostanze chimiche
pericolose, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52.
2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alle
lettere b), c) e d) del comma 1, il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e' autorizzato alla stipula
di apposite convenzioni, nei limiti dell'autorizzazione di
cui al comma 1, con l'Agenzia per la protezione
dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), con
universita', istituti scientifici, enti di ricerca e
soggetti pubblici o privati opportunamente qualificati.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 31 luglio 2002, n.
179 recante: «Disposizioni in materia ambientale»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2002, n. 189,
e' il seguente:
«Art. 6 (Programma strategico di comunicazione
ambientale). - 1. Per l'attuazione di un programma di
comunicazione ambientale, al fine di sensibilizzare
l'opinione pubblica e gli imprenditori alle esigenze e ai
problemi relativi all'ambiente e di promuovere iniziative
per la tutela delle risorse ambientali, e' autorizzata la
spesa di 3.437.000 euro per l'esercizio finanziario 2002 e
di 2.677.000 euro a decorrere dall'esercizio finanziario
2003.
2. Ai fini della predisposizione del programma sono
perseguiti i seguenti obiettivi:
a) l'informazione e la promozione a livello nazionale
e in modo continuativo di programmi di educazione
ambientale, sia a livello nazionale che a livello
internazionale;
b) la collaborazione e il raccordo con altri
programmi e iniziative nel settore ambientale e il
coordinamento funzionale da attuare mediante protocolli,
anche informatici, circolari, intese, convenzioni e accordi
da stipulare con soggetti privati, con le organizzazioni
produttive e di categoria, con altri Ministeri, con enti
pubblici territoriali, con altri enti sia pubblici che
privati, compresi enti gestori di aree protette, agenzie
statali e territoriali, scuole di ogni ordine e grado,
universita', organizzazioni di volontariato, imprese e
organi internazionali;
c) la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento
su problematiche di natura ambientale.
3. Nel programma di comunicazione ambientale sono
indicati: i soggetti destinatari, le linee fondamentali per
la realizzazione delle attivita' formative, informative e
dimostrative, i principi, i criteri e gli strumenti
necessari per la realizzazione delle iniziative, compresi
quelli relativi alle spese e ai finanziamenti, le
modalita', la durata e gli ambiti territoriali che
riguardano le iniziative e le campagne pubblicitarie e
l'eventuale istituzione di centri specializzati, di
sportelli ambientali e di siti INTERNET.
4. Nell'ambito del programma di interventi per la
comunicazione ambientale, nonche' per le finalita' di cui
all'art. 3, e' istituito, presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio, un comitato di esperti, i
cui componenti sono nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio. Per
l'istituzione ed il funzionamento del comitato e'
autorizzata la spesa, nell'ambito dell'autorizzazione di
cui al comma 1, nel limite massimo di 756.000 euro a
decorrere dall'anno 2002.
5. Il numero dei componenti, i compensi ad essi
spettanti, i compiti e le modalita' di funzionamento del
comitato di cui al comma 4 sono stabiliti con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
- Il testo dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 21 (Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche). - 1. Al fine di garantire l'osservanza
dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia ed all'economicita' del
servizio, alla regolare determinazione ed al regolare
adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati
dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonche'
alla tutela dell'interesse degli utenti, e' istituito,
presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni
di presidente individuato con il medesimo decreto - sono
scelti tra persone particolarmente esperte in materia di
tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche
esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti
pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del
tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante
ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo
svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di
una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della
Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
lavori pubblici, nonche' della collaborazione delle
Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi,
altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica di altre
amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di
attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia
degli interessi degli utenti per il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione
con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle
regioni e dalle province autonome competenti.».
- Il testo dell'art. 12 della legge 8 luglio 1986, n.
349, recante: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e
norme in materia di danno ambientale», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 12. - 1. E' istituito il Consiglio nazionale per
l'ambiente con la seguente composizione:
a) un rappresentante designato da ogni regione; per
il Trentino-Alto Adige, uno designato dalla provincia
autonoma di Trento e uno dalla provincia autonoma di
Bolzano;
b) sei rappresentanti designati dall'Associazione
nazionale comuni italiani e tre dalla Unione delle province
d'Italia;
c) quindici rappresentanti nominati dal Ministro
dell'ambiente su terne presentate dalle associazioni a
carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, di
cui al successivo art. 13;
d) un rappresentante del CNR, uno dell'ENEA e uno
dell'ENEL.
2. Il Ministro dell'ambiente, quando ne ravvisi
l'opportunita' in relazione agli argomenti iscritti
all'ordine del giorno del Consiglio, puo' invitare
rappresentanti dell'impresa e del lavoro e degli ordini
professionali.
3. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' presieduto
dal Ministro dell'ambiente ed e' rinnovato ogni tre anni.
Elegge nel suo seno il vicepresidente e stabilisce le
regole per il proprio funzionamento. Si avvale di un
apposito ufficio di segreteria istituito presso il Ministro
dell'ambiente.
4. Il Consiglio da' pareri ed avanza proposte nelle
materie indicate dalla presente legge nei casi e con le
modalita' stabilite con apposito regolamento approvato con
decreto ministeriale.
5. Il Consiglio puo' proporre iniziative al Ministro
dell'ambiente per il raggiungimento delle finalita'
indicate nell'art. 1, comma 3.
6. Il Consiglio esprime il proprio parere sulla
relazione di cui all'art. 1, comma 6, che e' allegato alla
relazione stessa ai fini della sua trasmissione al
Parlamento.
7. Il Consiglio nazionale per l'ambiente e' nominato
con decreto dei Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.».
- Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo
29 dicembre 2003, n. 387 recante: «Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia
elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell'elettricita», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2004, n. 25, supplemento
ordinario, e' il seguente:
«Art. 16 (Osservatorio nazionale sulle fonti
rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia).
- 1. E' istituito l'Osservatorio nazionale sulle fonti
rinnovabili e l'efficienza negli usi finali dell'energia.
L'Osservatorio, svolge attivita' di monitoraggio e
consultazione sulle fonti rinnovabili e sull'efficienza
negli usi finali dell'energia, allo scopo di:
a) verificare la coerenza tra le misure incentivanti
e normative promosse a livello statale e a livello
regionale:
b) effettuare il monitoraggio delle iniziative di
sviluppo del settore;
c) valutare gli effetti delle misure di sostegno,
nell'ambito delle politiche e misure nazionali per la
riduzione delle emissioni dei gas serra;
d) esaminare le prestazioni delle varie tecnologie;
e) effettuare periodiche audizioni degli operatori
del settore;
f) proporre le misure e iniziative eventualmente
necessarie per migliorare la previsione dei flussi di cassa
dei progetti finalizzati alla costruzione e all'esercizio
di impianti alimentati da fonti rinnovabili e di centrali
ibride;
g) proporre le misure e iniziative eventualmente
necessarie per salvaguardare la produzione di energia
elettrica degli impianti alimentati a biomasse e rifiuti,
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili non
programmabili e degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili di potenza inferiore a 10 MVA, prodotta
successivamente alla scadenza delle convenzioni richiamate
all'art. 13, commi 2 e 3, ovvero a seguito della cessazione
del diritto ai certificati verdi.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1 e' composto da non
piu' di venti esperti della materia di comprovata
esperienza.
3. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive
e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
degli Affari regionali, sentita la Conferenza unificata, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dei presente decreto legislativo, sono nominati i
membri l'Osservatorio e ne sono organizzate le attivita'.
4. Il decreto stabilisce altresi' le modalita' di
partecipazione di altre amministrazioni nonche' le
modalita' con le quali le attivita' di consultazione e
monitoraggio sono coordinate con quelle eseguite da altri
organismi di consultazione operanti nel settore energetico.
5. I membri dell'Osservatorio durano in carica cinque
anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 3.
6. Le spese per il funzionamento dell'Osservatorio,
trovano copertura, nel limite massimo di 750.000 Euro
all'anno, aggiornato annualmente in relazione al tasso di
inflazione, sulle tariffe per il trasporto dell'energia
elettrica, secondo modalita' stabilite dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, fatta salva la remunerazione
del capitale riconosciuta al Gestore della rete dalla
regolazione tariffaria in vigore, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. L'esatta quantificazione degli oneri
finanziari di cui al presente comma e' effettuata
nell'ambito del decreto di cui al comma 3.
7. Dall'attuazione del presente articolo non derivano
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Fermo
restando quanto previsto al comma 6, le amministrazioni
provvedono ai relativi adempimenti con le strutture fisiche
disponibili.».



 
Art. 2. Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla
programmazione e gestione degli interventi ambientali
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione tecnico scientifica, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438, e' ridenominata «Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali».
2. La Commissione ai sensi del presente regolamento e secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i seguenti compiti:
a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilita' tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di prevenzione, protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
b) svolge le funzioni di consulenza tecnico-giuridica al Ministro ed alle strutture ministeriali sugli interventi, iniziative e programmi di competenza del Ministero;
c) svolge le finzioni di nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144;
d) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro o le strutture dirigenziali del Ministero intendano sottoporre alla valutazione tecnica, scientifica e giuridica della Commissione;
e) provvede agli eventuali altri adempimenti assegnati da leggi o regolamenti.
3. La Commissione e' composta da trentatre' membri, tra cui il Presidente, aventi una comprovata esperienza e competenza in una o piu' discipline attinenti l'attivita' della Commissione stessa, nominati con incarico di esperto anche tra il personale delle pubbliche amministrazioni. I suddetti componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, si provvede a disciplinare le modalita' di funzionamento e di organizzazione interni della Commissione.



Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 14, della legge
28 febbraio 1986, n. 41, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1986)», pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1986, n. 49,
come modificato dal presente decreto:
«Art. 14. - 1. Per gli interventi di cui all'art. 21,
primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e'
autorizzata, per l'anno 1986, la spesa di lire 1.520
miliardi, di cui 150 miliardi da destinare ad iniziative di
sviluppo e ammodernamento dell'agricoltura e almeno 100
miliardi di lire per la realizzazione di interventi
organici finalizzati al recupero e al restauro di beni
culturali, di cui almeno 30 per interventi nell'ambito del
comune di Roma.
2. Si applicano le procedure di cui ai commi secondo,
terzo, quarto, ottavo e nono dell'art. 21 della legge
indicata al comma precedente. Con la stessa delibera di cui
al terzo comma del citato art. 21, il CIPE fissa le
modalita' per l'affidamento dei lavori da parte delle
Amministrazioni interessate.
3. Per i medesimi interventi di cui al comma 1 del
presente articolo, e' altresi' autorizzato il ricorso alla
Banca europea per gli investimenti (BEI) per la contrazione
di appositi mutui fino alla concorrenza del controvalore di
lire 1.250 miliardi.
4. Con la delibera stessa di approvazione dei progetti,
la cui istruttoria non potra' svolgersi prima dell'entrata
in vigore della nuova disciplina legislativa del Nucleo di
valutazione degli investimenti pubblici, il CIPE autorizza
le amministrazioni interessate a contrarre i mutui di cui
sopra a decorrere dal secondo semestre dell'anno 1986,
fermo restando il limite globale di cui al
comma precedente. Si applica il comma settimo dell'art. 21
della legge 26 aprile 1983, n. 130.
5. Dei 2.770 miliardi di cui ai commi 1 e 3 del
presente articolo, 970 miliardi sono destinati al
finanziamento di interventi di protezione e risanamento
ambientale, riservando:
a) 730 miliardi per l'esecuzione o il completamento
di opere o impianti per il disinquinamento delle acque, di
competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano
particolare interesse in relazione all'importanza sociale
ed economica dei corpi idrici e alla natura e gravita'
delle condizioni di alterazione dei corpi medesimi;
b) 240 miliardi per l'esecuzione o il completamento
di opere o impianti per lo smaltimento dei rifiuti, di
competenza di enti locali e di loro consorzi, che rivestano
particolare importanza per il raggiungimento degli
obiettivi di cui alle lettere a), b), c) ed e) dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre
1982, n. 915.
6. Per le finalita' di cui all'art. 4 della legge
31 dicembre 1982, n. 979, e' autorizzata la spesa di lire
20 miliardi per l'anno 1986, di lire 25 miliardi per l'anno
1987 e di lire 30 miliardi per l'anno 1988.
7. (Abrogato).
8. I progetti di cui ai precedenti commi, allorche'
concernano opere o impianti in aree vincolate ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge
27 giugno 1985, n. .312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, sono ammessi al
finanziamento previo parere favorevole del competente
comitato di settore del Consiglio nazionale dei beni
culturali e ambientali.
9. Per la copertura di eventuali superi di spesa dovuti
a minori finanziamenti della BEI in favore dei progetti
approvati dal CIPE con delibere del 22 dicembre 1983, del
19 giugno 1984, del 22 novembre 1984, del 22 febbraio 1985
e del 6 febbraio 1986 si provvede, fino ad un massimo di
lire 200 miliardi, a carico dell'autorizzazione di spesa di
cui al presente articolo. Entro 30 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, il CIPE provvede a stabilire,
in relazione ai progetti di cui alle delibere anzidette,
tenuto conto degli interventi della BEI, le modalita' di
cui al precedente comma 2.
10. E' autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per
provvedere:
a) alla redazione di una relazione al Parlamento
sullo stato dell'ambiente;
b) agli studi relativi al piano generale di
risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a),
legge 10 maggio 1976, n. 319, e all'esercizio delle
competenze statali di cui all'art. 4, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) alla valutazione dei progetti di risanamento
ambientale ammissibili a finanziamento statale.
11. E' autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per
la realizzazione di progetti di iniziative di educazione
ambientale presentati da Amministrazioni statali, enti
locali e associazioni ambientaliste. Il Ministro per
l'ecologia e' tenuto a presentare annualmente, in sede di
allegato alla Relazione previsionale e programmatica, al
Parlamento una relazione illustrativa della ripartizione e
delle effettive modalita' di utilizzazione delle somme
stanziate.
12. Per l'attuazione di quanto previsto al precedente
comma 10, il Ministro per l'ecologia e' autorizzato a
costituire commissioni scientifiche e tecniche, a stipulare
convenzioni con istituti ed a conferire incarichi
professionali a ditte specializzate o ad esperti.
13. II contingente di personale comandato previsto
dall'art. 12, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984,
n. 887, e' elevato a 50 unita'.
14. Per il personale comandato ai sensi del
comma precedente, le spese per le indennita' e rimborso
spese per missioni nel territorio nazionale e all'estero
gravano rispettivamente sul capitolo 6951 e sul capitolo
6952 della rubrica 38 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, mentre le spese per
compensi per lavoro straordinario, entro i limiti
individuali in vigore per il personale in servizio presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gravano sul
capitolo 6953 della stessa rubrica.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 novembre 1991, n. 438, abrogato dal presente decreto,
recava: «Regolamento per l'organizzazione e il
funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la
valutazione dei progetti di protezione e risanamento
ambientale del Ministero dell'ambiente.».
- La legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: »Misure in
materia di investimenti, delega al Governo per il riordino
degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 22 maggio 1999, n. 118, supplemento ordinario.



 
Art. 3.
Segreteria tecnica per la protezione della natura
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Segreteria tecnica per le aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e' ridenominata: "Segreteria tecnica per la protezione della natura" e fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istituzione e l'aggiornamento delle aree protette terrestri, per l'adozione del programma per le aree naturali protette terrestri di rilievo internazionale e nazionale, per l'approvazione dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, nonche' per il supporto alla gestione, al funzionamento ed alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree.
2. La Segreteria tecnica per la protezione della natura e' composta da un contingente di:
a) venti unita' di personale in posizione di comando proveniente da qualsiasi pubblica amministrazione ovvero mediante ricorso alla mobilita' volontaria e d'ufficio prevista dalle vigenti disposizioni in materia;
b) venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato tra biologi con specifica competenza in flora e fauna terrestre, giuristi ed esperti in discipline economiche e di gestione, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 3 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, recante: «Legge quadro sulle aree
protette», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
1991, n. 292, supplemento ordinario, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 3 (Comitato per le aree naturali protette e
Consulta tecnica per le aree naturali protette). - 1. E'
istituito il Comitato per le aree naturali protette, di
seguito denominato «Comitato», costituito dai Ministri
dell'ambiente, che lo presiede, dell'agricoltura e delle
foreste, della marina mercantile, per i beni culturali e
ambientali, dei lavori pubblici e dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, o da sottosegretari
delegati, e da sei presidenti di regione o provincia
autonoma, o assessori delegati, designati, per un triennio,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alle
riunioni del Comitato partecipano, con voto consultivo, i
presidenti, o gli assessori delegati, delle regioni nel cui
territorio ricade l'area protetta, ove non rappresentate.
Alla costituzione del Comitato provvede il Ministro
dell'ambiente con proprio decreto.
2. Il Comitato identifica, sulla base della Carta della
natura di cui al comma 3, le linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento ai valori
naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'ambiente, previa deliberazione del Comitato.
3. La Carta della natura e' predisposta dai servizi
tecnici nazionali di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
in attuazione degli indirizzi del Comitato. Essa
integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili
relativi al complesso delle finalita' di cui all'art. 1,
comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della
Carta della montagna di cui all'art. 14 della legge
3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente
naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i
profili di vulnerabilita' territoriale. La Carta della
natura e' adottata dal Comitato su proposta del Ministro
dell'ambiente. Per l'attuazione del presente comma e'
autorizzata la spesa di lire 5 miliardi nel 1992, lire 5
miliardi nel 1993 e lire 10 miliardi nel 1994.
4. Il Comitato svolge, in particolare, i seguenti
compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette,
sentita la Consulta di cui al comma 7;
b) adotta il programma per le aree naturali protette
di rilievo internazionale e nazionale di cui all'art. 4,
sentita la Consulta di cui al comma 7 del presente
articolo, nonche' le relative direttive per l'attuazione e
le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali
protette.
5. II Ministro dell'ambiente convoca il Comitato almeno
due volte l'anno, provvede all'attuazione delle
deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione presso il Comitato
non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente
rimette la questione al Consiglio dei Ministri, che decide
in merito.
7. E' istituita la Consulta tecnica per le aree
naturali protette, di seguito denominata "Consulta",
costituita da nove esperti particolarmente qualificati per
l'attivita' e per gli studi realizzati in materia di
conservazione della natura, nominati, per un quinquennio,
dal Ministro dell'ambiente, di cui tre scelti in una rosa
di nomi presentata dalle associazioni di protezione
ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente,
tre scelti, ciascuno, sulla base di rose di nomi
rispettivamente presentate dall'Accademia nazionale dei
Lincei, dalla Societa' botanica italiana e dall'Unione
zoologica italiana, uno designato dal Consiglio nazionale
delle ricerche e due scelti in una rosa di nomi proposta
dai presidenti dei parchi nazionali e regionali. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata una spesa
annua fino a lire 600 milioni a partire dall'anno 1991.
8. La Consulta esprime pareri per i profili
tecnico-scientifici in materia di aree naturali protette,
di sua iniziativa o su richiesta del Comitato o del
Ministro dell'ambiente.
9. (Abrogato).».



 
Art. 4. Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione
sostenibile
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile, che accorpa la Segreteria tecnica per le aree protette marine, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, come modificato dall'articolo 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e la Segreteria tecnica per la sicurezza ambientale della navigazione e del trasporto marittimi, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93.
2. La Segreteria tecnica per la tutela del mare e la navigazione sostenibile fornisce supporto al Ministero per quanto concerne l'istruttoria preliminare relativa alla istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonche' alla progettazione degli interventi da realizzare, anche con finanziamenti comunitari, nelle predette aree, nonche' fornisce supporto al Ministero in materia di prevenzione e mitigazione degli impatti prodotti dalla navigazione e dal trasporto marittimi sugli ecosistemi marini e costieri e alle politiche nazionali ed internazionali, per standard normativi, tecnologie e per attuare pratiche ambientali e sostenibili in campo marittimo nel bacino del mediterraneo.
3. La Segreteria tecnica e' composta da venti esperti di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica scelti nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 2, della legge
9 dicembre 1998, n. 426, recante: «Nuovi interventi in
campo ambientale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 dicembre 1998, n. 291, come modificato dal presente
decreto:
Art. 2 (Interventi per la conservazione della natura).
- 1. Nelle aree naturali protette nazionali l'acquisizione
gratuita delle opere abusive di cui all'art. 7, sesto
comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive
modificazioni ed integrazioni, si verifica di diritto a
favore degli organismi di gestione. Nelle aree protette
nazionali, i sindaci sono tenuti a notificare al Ministero
dell'ambiente e agli Enti parco, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, gli
accertamenti e le ingiunzioni alla demolizione di cui
all'art. 7, secondo comma, della citata legge n. 47 del
1985. Il Ministro dell'ambiente puo' procedere agli
interventi di demolizione avvalendosi delle strutture
tecniche e operative del Ministero della difesa, sulla base
di apposita convenzione stipulata d'intesa con il Ministro
della difesa, nel limite di spesa di lire 500 milioni per
l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno
1999.
2. In relazione al particolare valore ambientale
dell'area della costiera amalfitana, verificato, ai sensi
dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni ed integrazioni, il mancato
esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere
effettuate abusivamente per la costruzione dell'Hotel
Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili di
sanatoria in quanto in violazione di vincoli ambientali e
paesistici, il Ministro dell'ambiente, previa diffida ad
adempiere nel termine di novanta giorni, accertata
l'ulteriore inerzia delle amministrazioni competenti,
procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a tale
fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero
della difesa ai sensi del comma 1 e nel limite dei fondi
dal medesimo previsti.
3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
che disciplinano la materia di cui al comma 1 secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o
rimborso per l'esecuzione in danno del ripristino, ovvero
per risarcimento del danno ambientale, dai responsabili
degli abusi edilizi di cui al comma 1, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi
di gestione delle aree naturali protette per il ripristino
naturalistico dei siti.
5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro dell'ambiente, di intesa con le
regioni interessate e previa consultazione dei comuni e
delle province interessati, sono istituiti i Parchi
nazionali dell'Alta Murgia e della Val d'Agri e
Lagonegrese.
6. Per i Parchi nazionali di cui al comma 5 il Ministro
dell'ambiente procede, ai sensi dell'art. 34, comma 3,
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, entro centottanta
giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
7. Per l'istituzione ed il funzionamento del Parco
nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di lire
1.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 e di lire 1.500
milioni a decorrere dall'anno 2000.
8. All'art. 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n.
394, nell'alinea, dopo le parole: "nella concessione di
finanziamenti" sono inserite le seguenti: "dell'Unione
europea,".
9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'art. 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344,
le somme di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire
1.500 milioni a decorrere dall'anno 1999 sono destinate
all'istituzione ed al funzionamento del Parco nazionale
della Val d'Agri e Lagonegrese.
10.
11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999
provvede all'istruttoria tecnica necessaria per avviare
l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10,
con il precipuo obiettivo della massima salvaguardia dei
mammiferi marini.
12. Il Ministro dell'ambiente promuove entro il
31 dicembre 1998 le opportune iniziative a livello
comunitario ed internazionale per estendere l'area protetta
marina di cui al comma 10 alle acque territoriali dei Paesi
esteri confinanti ed alle acque internazionali.
13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione di
aree marine protette previste dalla legge 31 dicembre 1998,
n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e'
autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per gli anni
1998 e 1999 e di lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno
2000.
14. (Abrogato).
15. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata
dall'ultimo periodo del comma 2 dell'art. 5 della legge
8 ottobre .1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per
ciascuno degli anni 1999 e 2000, e' destinata al
funzionamento dello sportello per il cittadino relativo
agli interventi di cui allo stesso comma 2.
16. La Commissione di riserva, di cui all'art. 28 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' istituita presso l'ente
cui e' delegata la gestione dell'area protetta marina ed e'
presieduta da un rappresentante designato dal Ministro
dell'ambiente. Il comandante della locale Capitaneria di
porto, o un suo delegato, partecipa ai lavori della
Commissione di riserva in qualita' di membro.
17. All'art. 19, comma 7, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, le parole: "ai sensi dell'art. 28 della legge
31 dicembre 1982, n. 979" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' dalle polizie degli enti locali delegati nella
gestione delle medesime aree protette".
18. Per l'espletamento delle funzioni relative
all'ambiente marino previste dall'art. 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61,
l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) e' autorizzato ad
incrementare la propria dotazione organica di dieci unita'
di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura dei
posti si provvede mediante procedure concorsuali. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa
occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998 e
in lire 700 milioni a decorrere dall'anno 1999. Non si
applicano le disposizioni di cui all'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449.
19. Per la predisposizione di un programma nazionale di
individuazione e valorizzazione della "Posidonia Oceanica",
nonche' di studio delle misure di salvaguardia della stessa
da tutti i fenomeni che ne comportano il degrado e la
distruzione, e' autorizzata la spesa di lire 200 milioni
annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il Ministero
dell'ambiente puo' avvalersi del contributo delle
universita', degli enti di ricerca e di associazioni
ambientaliste.
20. Il personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' comandato presso gli Enti parco di cui
all'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che svolge
funzioni indispensabili all'ordinaria gestione dei predetti
Enti, e' inserito, a domanda, nei ruoli organici degli Enti
medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle relative
piante organiche e secondo le procedure di cui all'art. 33
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall'art. 18 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 80. Conseguentemente le piante organiche delle
amministrazioni pubbliche di provenienza sono ridotte di un
numero di unita' pari al predetto personale.
21. ...
22. ...
23. ...
24. All'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ...;
b) al comma 6, dopo la parola: "vice presidente" sono
inserite le seguenti: "scelto tra i membri designati dalla
Comunita' del parco" e la parola: "eventualmente" e'
soppressa;
c) al comma 8, le parole da: "elabora lo statuto
dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse;
d) ....
25. ...
26. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per
l'iscrizione all'albo, di cui all'art. 9, comma 11, della
legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25
del presente articolo, nonche' le modalita' di svolgimento
delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i
direttori in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco
degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
del 14 aprile 1994.
27. ...
28. All'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole: "il rispetto delle
caratteristiche" sono inserite le seguenti: "naturali,
paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali";
b) ...;
c) al comma 6, le parole: "sentita la Consulta e"
sono soppresse.
29. ...
30. All'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "naturali e
ambientali" sono inserite le seguenti "nonche' storici,
culturali, antropologici tradizionali";
b) ...
31. ...
32. All'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: "su proposta
del Ministro dell'ambiente" sono inserite le seguenti: "e,
sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in
attuazione dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
del decreto di cui all'art. 4, comma 1, del decreto
legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il
disposto del medesimo art. 4, comma 1,".
33. Al comma 6 dell'art. 22 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel
territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
cura dello stesso Ente".
34. ...
35. L'affidamento della gestione di cui al comma 3
dell'art. 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come
sostituito dal comma 34 del presente articolo, e'
effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo
del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale
del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi
medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello
Stato.
37. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentiti la
regione e gli enti locali territorialmente interessati, la
gestione delle aree protette marine previste dalla legge
31 dicembre 1982, n. 979, e dalla legge 6 dicembre 1991, n.
394, e' affidata ad enti pubblici, istituzioni scientifiche
o associazioni ambientaliste riconosciute anche consorziati
tra loro.».
- Il testo del comma 11, dell'art. 8, della legge
23 marzo 2001, n. 93, recante: «Disposizioni in campo
ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile
2001, n. 79, e' il seguente:
«11. La segreteria tecnica per le aree protette marine,
istituita dall'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre
1998, n. 426, dal 1° gennaio 2001 e' incrementata di dieci
unita'. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 900
milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Al relativo
onere, pari a lire 900 milioni annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale
2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.».
- Si riporta il testo dell'art. 14, della citata legge
23 marzo 2001, n. 93, come modificato dal presente decreto:
«Art. 14 (Interventi di tutela dall'inquinamento
marino). - 1. L'articolo 5 della legge 16 luglio 1998, n.
239, si interpreta nel senso che le parole: "in via
prioritaria" di cui al comma 1 del citato art. 5 si
riferiscono esclusivamente alla residue spese relative agli
interventi effettuati in occasione dell'affondamento della
motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, e ai
connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria,
mentre per "interventi di bonifica del mare", da finanziare
con le medesime risorse rivenienti dalla definizione
stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3
e 4 della citata legge n. 239 del 1998, si intendono
soltanto quelli praticabili allo stato attuale delle
conoscenze.
2. (Abrogato).».



 
Art. 5.
Segreteria tecnica per la qualita' della vita
1. La Segreteria tecnica per la qualita' della vita, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, e' composta da non piu' di diciotto esperti, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. La segreteria fornisce supporto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di migliorare, incrementare ed adeguare agli standard europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori pratiche ambientali gli interventi in materia di tutela delle acque interne, di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, nonche' di aumentare l'efficienza di detti interventi anche sotto il profilo della capacita' di utilizzare le risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea.



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 1, della legge
15 dicembre 2004, n. 308, recante: «Delega al Governo per
il riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
27 dicembre 2004, n. 302, supplemento ordinario, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, uno o piu' decreti legislativi di riordino,
coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative
nei seguenti settori e materie, anche mediante la redazione
di testi unici:
a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti
contaminati;
b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione
delle risorse idriche;
c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;
d) gestione delle aree protette, conservazione e
utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di
flora e di fauna;
e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;
f) procedure per la valutazione di impatto ambientale
(VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per
l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC);
g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in
atmosfera.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel
disciplinare i settori e le materie di cui al medesimo
comma 1, definiscono altresi' i criteri direttivi da
seguire al fine di adottare, nel termine di due anni dalla
data di entrata in vigore dei medesimi decreti legislativi,
i necessari provvedimenti per la modifica e l'integrazione
dei regolamenti di attuazione ed esecuzione e dei decreti
ministeriali per la definizione delle norme tecniche,
individuando altresi' gli ambiti nei quali la potesta'
regolamentare e' delegata alle regioni, ai sensi del sesto
comma dell'art. 117 della Costituzione.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 recano
l'indicazione espressa delle disposizioni abrogate a
seguito della loro entrata in vigore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, con il Ministro per le politiche
comunitarie e con gli altri Ministri interessati, sentito
il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo trasmette alle Camere gli schemi
dei decreti legislativi di cui al comma 1, accompagnati
dall'analisi tecnico-normativa e dall'analisi dell'impatto
della regolamentazione, per l'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna
Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni
dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti
legislativi, indicando specificatamente le eventuali
disposizioni ritenute non conformi ai principi e ai criteri
direttivi di cui alla presente legge. Al fine della
verifica dell'attuazione del principio di cui al comma 8,
lettera c), i predetti schemi devono altresi' essere
corredati di relazione tecnica. Il Governo, tenuto conto
dei pareri di cui al comma 4 ed al presente comma, entro
quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere
parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue
osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per
il parere definitivo delle Commissioni parlamentari
competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di
assegnazione. Decorso inutilmente tale termine, i decreti
legislativi possono essere comunque emanati. Il mancato
rispetto, da parte del Governo, dei termini di trasmissione
degli schemi dei decreti legislativi comporta la decadenza
dall'esercizio della delega legislativa.
6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel
rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla
presente legge, il Governo puo' emanare, ai sensi dei
commi 4 e 5, disposizioni integrative o correttive dei
decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, sulla
base di una relazione motivata presentata alle Camere dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, che
individua le disposizioni dei decreti legislativi su cui si
intende intervenire e le ragioni dell'intervento normativo
proposto.
7. Dopo l'emanazione dei decreti legislativi di cui al
comma 1, eventuali modifiche e integrazioni devono essere
apportate nella forma di modifiche testuali ai medesimi
decreti legislativi.
8. I decreti legislativi di cui al comma 1 si
conformano, nel rispetto dei principi e delle norme
comunitarie e delle competenze per materia delle
amministrazioni statali, nonche' delle attribuzioni delle
regioni e degli enti locali, come definite ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e fatte salve le norme statutarie e le relative norme
di attuazione delle regioni a statuto speciale e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, e del principio
di sussidiarieta', ai seguenti principi e criteri direttivi
generali:
a) garanzia della salvaguardia, della tutela e del
miglioramento della qualita' dell'ambiente, della
protezione della salute umana, dell'utilizzazione accorta e
razionale delle risorse naturali, della promozione sul
piano internazionale delle norme destinate a risolvere i
problemi dell'ambiente a livello locale, regionale,
nazionale, comunitario e mondiale, come indicato dall'art.
174 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, e
successive modificazioni;
b) conseguimento di maggiore efficienza e
tempestivita' dei controlli ambientali, nonche' certezza
delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni a
tutela dell'ambiente;
c) invarianza degli oneri a carico della finanza
pubblica;
d) sviluppo e coordinamento, con l'invarianza del
gettito, delle misure e degli interventi che prevedono
incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a
sostenere, ai fini della compatibilita' ambientale,
l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie
disponibili, come definite dalla direttiva 96/61/CE del
24 settembre 1996 del Consiglio, nonche' il risparmio e
l'efficienza energetica, e a rendere piu' efficienti le
azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilita' dello
sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari
e fiscali;
e) piena e coerente attuazione delle direttive
comunitarie, al fine di garantire elevati livelli di tutela
dell'ambiente e di contribuire in tale modo alla
competitivita' dei sistemi territoriali e delle imprese,
evitando fenomeni di distorsione della concorrenza;
f) affermazione dei principi comunitari di
prevenzione, di precauzione, di correzione e riduzione
degli inquinamenti e dei danni ambientali e del principio
"chi inquina paga";
g) previsione di misure che assicurino la
tempestivita' e l'efficacia dei piani e dei programmi di
tutela ambientale, estendendo, ove possibile, le procedure
previste dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
h) previsione di misure che assicurino l'efficacia
dei controlli e dei monitoraggi ambientali, incentivando in
particolare i programmi di controllo sui singoli impianti
produttivi, anche attraverso il potenziamento e il
miglioramento dell'efficienza delle autorita' competenti;
i) garanzia di una piu' efficace tutela in materia
ambientale anche mediante il coordinamento e l'integrazione
della disciplina del sistema sanzionatorio, amministrativo
e penale, fermi restando i limiti di pena e l'entita' delle
sanzioni amministrative gia' stabiliti dalla legge;
l) semplificazione, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli
obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o
di notificazione in materia ambientale. Resta fermo quanto
previsto per le opere di interesse strategico individuate
ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni;
m) riaffermazione del ruolo delle regioni, ai sensi
dell'art. 117 della Costituzione, nell'attuazione dei
principi e criteri direttivi ispirati anche alla
interconnessione delle normative di settore in un quadro,
anche procedurale, unitario, alla valorizzazione del
controllo preventivo del sistema agenziale rispetto al
quadro sanzionatorio amministrativo e penale, nonche' alla
promozione delle componenti ambientali nella formazione e
nella ricerca;
n) adozione di strumenti economici volti ad
incentivare le piccole e medie imprese ad aderire ai
sistemi di certificazione ambientale secondo le norme EMAS
o in base al regolamento (CE) n. 761/2001 del 19 marzo 2001
del Parlamento europeo e del Consiglio, e introduzione di
agevolazioni amministrative negli iter autorizzativi e di
controllo per le imprese certificate secondo le predette
norme EMAS o in base al citato regolamento CE) n. 761/2001
prevedendo, ove possibile, il ricorso
all'autocertificazione.
9. I decreti legislativi di cui al comma 1 devono
essere informati agli obiettivi di massima economicita' e
razionalita', anche utilizzando tecniche di raccolta,
gestione ed elaborazione elettronica di dati e, se
necessario, mediante ricorso ad interventi sostitutivi,
sulla base dei seguenti principi e criteri specifici:
a) assicurare un'efficace azione per l'ottimizzazione
quantitativa e qualitativa della produzione dei rifiuti,
finalizzata, comunque, a ridurne la quantita' e la
pericolosita'; semplificare, anche mediante l'emanazione di
regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e razionalizzare le procedure di
gestione dei rifiuti speciali, anche al fine di renderne
piu' efficace il controllo durante l'intero ciclo di vita e
di contrastare l'elusione e la violazione degli obblighi di
smaltimento; promuovere il riciclo e il riuso dei rifiuti,
anche utilizzando le migliori tecniche di differenziazione
e di selezione degli stessi, nonche' il recupero di
energia, garantendo il pieno recepimento della direttiva
del 4 dicembre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativa all'incenerimento dei rifiuti, ed innovando le
norme previste dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
e successive modificazioni, con particolare riguardo agli
scarti delle produzioni agricole; prevedere i necessari
interventi per garantire la piena operativita' delle
attivita' di riciclaggio anche attraverso l'eventuale
transizione dal regime di obbligatorieta' al regime di
volontarieta' per l'adesione a tutti i consorzi costituiti
ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
razionalizzare il sistema di raccolta e di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani, mediante la definizione di ambiti
territoriali di adeguate dimensioni all'interno dei quali
siano garantiti la costituzione del soggetto amministrativo
competente, il graduale passaggio allo smaltimento secondo
forme diverse dalla discarica e la gestione affidata
tramite procedure di evidenza pubblica; prevedere
l'attribuzione al presidente della giunta regionale dei
poteri sostitutivi nei confronti del soggetto competente
che non abbia provveduto ad espletare le gare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 1, tramite la nomina di
commissari ad acta e di poteri sostitutivi al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio senza altri
obblighi nel caso in cui il presidente della giunta
regionale non provveda entro quarantacinque giorni;
prevedere possibili deroghe, rispetto al modello di
definizione degli ambiti ottimali, laddove la regione
predisponga un piano regionale dei rifiuti che dimostri
l'adeguatezza di un differente modello per il
raggiungimento degli obiettivi strategici previsti;
assicurare tempi certi per il ricorso a procedure
concorrenziali come previste dalle normative comunitarie e
nazionali e definire termini certi per la durata dei
contratti di affidamento delle attivita' di gestione dei
rifiuti urbani; assicurare una maggiore certezza della
riscossione della tariffa sui rifiuti urbani, anche
mediante una piu' razionale definizione dell'istituto;
promuovere la specializzazione tecnologica delle operazioni
di recupero e di smaltimento dei rifiuti speciali, al fine
di assicurare la complessiva autosufficienza a livello
nazionale; garantire adeguati incentivi e forme di sostegno
ai soggetti riciclatori dei rifiuti e per l'utilizzo di
prodotti costituiti da materiali riciclati, con particolare
riferimento al potenziamento degli interventi di riutilizzo
e riciclo del legno e dei prodotti da esso derivati;
incentivare il ricorso a risorse finanziarie private per la
bonifica ed il riuso anche ai fini produttivi dei siti
contaminati, in applicazione della normativa vigente;
definire le norme tecniche da adottare per l'utilizzo
obbligatorio di contenitori di rifiuti urbani adeguati, che
consentano di non recare pregiudizio all'ambiente
nell'esercizio delle operazioni di raccolta e recupero dei
rifiuti nelle aree urbane; promuovere gli interventi di
messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati da
amianto; introdurre differenti previsioni a seconda che le
contaminazioni riguardino siti con attivita' produttive in
esercizio ovvero siti dismessi; prevedere che gli obiettivi
di qualita' ambientale dei suoli, dei sottosuoli e delle
acque sotterranee dei siti inquinati, che devono essere
conseguiti con la bonifica, vengano definiti attraverso la
valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli
usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio
tabellare; favorire la conclusione di accordi di programma
tra i soggetti privati e le amministrazioni interessate per
la gestione degli interventi di bonifica e messa in
sicurezza;
b) dare piena attuazione alla gestione del ciclo
idrico integrato, semplificando i procedimenti, anche
mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di
renderli rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legge 5 gennaio 1994, n. 36;
promuovere il risparmio idrico favorendo l'introduzione e
la diffusione delle migliori tecnologie per l'uso e il
riutilizzo della risorsa; pianificare, programmare e
attuare interventi diretti a garantire la tutela e il
risanamento dei corpi idrici superficiali e sotterranei,
previa ricognizione degli stessi; accelerare la piena
attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a
livello di ambito territoriale ottimale, nel rispetto dei
principi di regolazione e vigilanza, come previsto dalla
citata legge n. 36 del 1994, semplificando i procedimenti,
precisando i poteri sostitutivi e rendendone semplice e
tempestiva l'utilizzazione; prevedere, nella costruzione o
sostituzione di nuovi impianti di trasporto e distribuzione
dell'acqua, l'obbligo di utilizzo di sistemi anticorrosivi
di protezione delle condotte, sia interni che esterni;
favorire il ricorso alla finanza di progetto per le
costruzioni di nuovi impianti; prevedere, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalita' per la
definizione dei meccanismi premiali in favore dei comuni
compresi nelle aree ad elevata presenza di impianti di
energia idroelettrica;
c) rimuovere i problemi di carattere organizzativo,
procedurale e finanziario che ostacolino il conseguimento
della piena operativita' degli organi amministrativi e
tecnici preposti alla tutela e al risanamento del suolo e
del sottosuolo, superando la sovrapposizione tra i diversi
piani settoriali di rilievo ambientale e coordinandoli con
i piani urbanistici; valorizzare il ruolo e le competenze
svolti dagli organismi a composizione mista statale e
regionale; adeguare la disciplina sostanziale e procedurale
dell'attivita' di pianificazione, programmazione e
attuazione di interventi di risanamento idrogeologico del
territorio e della messa in sicurezza delle situazioni a
rischio; prevedere meccanismi premiali a favore dei
proprietari delle zone agricole e dei boschi che investono
per prevenire fenomeni di dissesto idrogeologico, nel
rispetto delle linee direttrici del piano di bacino;
adeguare la disciplina sostanziale e procedurale della
normativa e delle iniziative finalizzate a combattere la
desertificazione, anche mediante l'individuazione di
programmi utili a garantire maggiore disponibilita' della
risorsa idrica e il riuso della stessa; semplificare il
procedimento di adozione e approvazione degli strumenti di
pianificazione con la garanzia della partecipazione di
tutti i soggetti istituzionali coinvolti e la certezza dei
tempi di conclusione dell'iter procedimentale;
d) confermare le finalita' della legge 6 dicembre
991, n. 394; estendere, nel rispetto dell'autonomia degli
enti locali e della volonta' delle popolazioni residenti e
direttamente interessate, la percentuale di territorio
sottoposto a salvaguardia e valorizzazione ambientale,
mediante inserimento di ulteriori aree, terrestri e marine,
di particolare pregio; articolare, con adeguata
motivazione, e differenziare le misure di salvaguardia in
relazione alle specifiche situazioni territoriali; favorire
lo sviluppo di forme di autofinanziamento tenendo in
considerazione le diverse situazioni geografiche,
territoriali e ambientali delle aree protette; favorire
l'uso efficiente ed efficace delle risorse assegnate alle
aree protette dallo Stato, dalle regioni e dagli enti
locali; favorire la conclusione di accordi di programma con
le organizzazioni piu' rappresentative dei settori
dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del
commercio e del terzo settore, finalizzati allo sviluppo
economico-sociale e alla conservazione e valorizzazione del
patrimonio naturale delle aree; prevedere che, nei
territori compresi nei parchi nazionali e nei parchi
naturali regionali, i vincoli disposti dalla pianificazione
paesistica e quelli previsti dall'art. 1-quinquies del
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, decadano
con l'approvazione del piano del parco o delle misure di
salvaguardia ovvero delle misure di salvaguardia disposte
in attuazione di leggi regionali; nei territori residuali
dei comuni parzialmente compresi nei parchi nazionali e nei
parchi naturali regionali, provvedere ad una nuova
individuazione delle aree e dei beni soggetti alla
disciplina di cui all'art. 1-quinquies del citato
decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985; armonizzare e
coordinare le funzioni e le competenze previste dalle
convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria
per la conservazione della biodiversita';
e) conseguire l'effettivita' delle sanzioni
amministrative per danno ambientale mediante l'adeguamento
delle procedure di irrogazione e delle sanzioni medesime;
rivedere le procedure relative agli obblighi di ripristino,
al fine di garantire l'efficacia delle prescrizioni delle
autorita' competenti e il risarcimento del danno; definire
le modalita' di quantificazione del danno; prevedere, oltre
a sanzioni a carico dei soggetti che danneggiano
l'ambiente, anche meccanismi premiali per coloro che
assumono comportamenti ed effettuano investimenti per il
miglioramento della qualita' dell'ambiente sul territorio
nazionale;
f) garantire il pieno recepimento della direttiva
85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, e della
direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio, in
materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno
2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di
VAS e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 2,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, semplificare, anche
mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le
procedure di VIA che dovranno tenere conto del rapporto
costi-benefici del progetto dal punto di vista ambientale,
economico e sociale; anticipare le procedure di VIA alla
prima presentazione del progetto dell'intervento da
valutare; introdurre un sistema di controlli idoneo ad
accertare l'effettivo rispetto delle prescrizioni impartite
in sede di valutazione; garantire il completamento delle
procedure in tempi certi; introdurre meccanismi di
coordinamento tra la procedura di VIA e quella di VAS e
promuovere l'utilizzo della VAS nella stesura dei piani e
dei programmi statali, regionali e sovracomunali; prevedere
l'estensione della procedura di IPPC ai nuovi impianti,
individuando le autorita' competenti per il rilascio
dell'autorizzazione unica e identificando i provvedimenti
autorizzatori assorbiti da detta autorizzazione; adottare
misure di coordinamento tra le procedure di VIA e quelle di
IPPC nel caso di impianti sottoposti ad entrambe le
procedure, al fine di evitare duplicazioni e
sovrapposizioni; accorpare in un unico provvedimento di
autorizzazione le diverse autorizzazioni ambientali, nel
caso di impianti non rientranti nel campo di applicazione
della direttiva 96/61/CE del 24 settembre 1996 del
Consiglio ma sottoposti a piu' di un'autorizzazione
ambientale settoriale;
g) riordinare la normativa in materia di tutela
dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera,
mediante una revisione della disciplina per le emissioni di
gas inquinanti in atmosfera, nel rispetto delle norme
comunitarie e, in particolare, della direttiva 222001/81/CE
del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
e degli accordi internazionali sottoscritti in materia,
prevedendo:
1) l'integrazione della disciplina relativa alle
emissioni provenienti dagli impianti di riscaldamento per
uso civile;
2) l'incentivazione della produzione di energia da
fonti rinnovabili o alternative anche mediante la
disciplina della vendita dell'energia prodotta in eccedenza
agli operatori del mercato elettrico nazionale, prolungando
sino a dodici anni il periodo di validita' dei certificati
verdi previsti dalla normativa vigente;
3) una disciplina in materia di controllo delle
emissioni derivanti dalle attivita' agricole e zootecniche;
4) strumenti economici volti ad incentivare l'uso
di veicoli, combustibili e carburanti che possono
contribuire significativamente alla riduzione delle
emissioni e al miglioramento della qualita' dell'aria;
5) strumenti di promozione dell'informazione ai
consumatori sull'impatto ambientale del ciclo di vita dei
prodotti che in ragione della loro composizione possono
causare inquinamento atmosferico;
6) predisposizione dei piano nazionale di riduzione
di cui all'art. 4, paragrafo 6, della direttiva 2001/80/CE
del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio,
che stabilisca prescrizioni per i grandi impianti di
combustione esistenti.
10. Per l'emanazione dei regolamenti ai sensi dell'art.
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei casi
previsti dalle lettere a), b) ed f) del comma 9, si
intendono norme generali regolatrici della materia i
principi previsti dalle medesime lettere per le deleghe
legislative.
11. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1 il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio si
avvale, per la durata di un anno, di una commissione
composta da un numero massimo di ventiquattro membri scelti
fra professori universitari, dirigenti apicali di istituti
pubblici di ricerca ed esperti di alta qualificazione nei
settori e nelle materie oggetto della delega.
12. La commissione di cui al comma 11 e' assistita da
una segreteria tecnica, coordinata dal Capo dell'ufficio
legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio o da un suo delegato e composta da venti unita',
di cui dieci scelte anche tra persone estranee
all'amministrazione e dieci scelte tra personale in
servizio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, con funzioni di supporto.
13. La nomina dei componenti della commissione e della
segreteria tecnica di cui ai commi 11 e 12, e' disposta con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, che ne disciplina altresi' l'organizzazione e
il funzionamento. Nei limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui al comma 18, con successivo decreto dello stesso
Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i compensi spettanti ai predetti
componenti.
14. Ai fini della predisposizione dei decreti
legislativi, con atto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sono individuate forme di
consultazione delle organizzazioni sindacali e
imprenditoriali e delle associazioni nazionali riconosciute
per la protezione ambientale e per la tutela dei
consumatori.
15. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, ogni quattro mesi dalla data di istituzione
della commissione di cui al comma 11, riferisce alle
competenti Commissioni parlamentari sullo stato dei lavori
della medesima commissione.
16. Allo scopo di diffondere la conoscenza ambientale e
sensibilizzare l'opinione pubblica, in merito alle
modifiche legislative conseguenti all'attuazione della
presente legge, e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per
l'anno 2004.
17. All'onere derivante dall'attuazione del comma 16,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
18. Per l'attuazione dei commi 11 e 12 e' autorizzata
la spesa di 800.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro
per l'anno 2005. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando, per gli anni 2004 e 2005,
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
19. II Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei
commi 17 e 18.
20. All'art. 36 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e'
aggiunto il seguente:
"1-bis. Nei processi di elaborazione degli atti di
programmazione del Governo aventi rilevanza ambientale e'
garantita la partecipazione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio".
21. Qualora, per effetto di vincoli sopravvenuti,
diversi da quelli di natura urbanistica, non sia piu'
esercitabile il diritto di edificare che sia stato gia'
assentito a norma delle vigenti disposizioni, e' in
facolta' del titolare del diritto chiedere di esercitare lo
stesso su altra area del territorio comunale, di cui abbia
acquisito la disponibilita' a fini edificatori.
22. In caso di accoglimento dell'istanza presentata ai
sensi del comma 21, la traslazione del diritto di edificare
su area diversa comporta la contestuale cessione al comune,
a titolo gratuito, dell'area interessata dal vincolo
sopravvenuto.
23. Il comune puo' approvare le varianti al vigente
strumento urbanistico che si rendano necessarie ai fini
della traslazione del diritto di edificare di cui al
comma 21.
24. L'accoglimento dell'istanza di cui ai commi 21 e 22
non costituisce titolo per richieste di indennizzo, quando,
secondo le norme vigenti, il vincolo sopravvenuto non sia
indennizzabile. Nei casi in cui, ai sensi della normativa
vigente, il titolare del diritto di edificare puo'
richiedere l'indennizzo a causa del vincolo sopravvenuto,
la traslazione del diritto di edificare su area diversa, ai
sensi dei citati commi 21 e 22, e' computata ai fini della
determinazione dell'indennizzo eventualmente dovuto.
25. In attesa di una revisione complessiva della
normativa sui rifiuti che disciplini in modo organico la
materia, alla lettera a) del comma 29, sono individuate le
caratteristiche e le tipologie dei rottami che, derivanti
come scarti di lavorazione oppure originati da cicli
produttivi o di consumo, sono definibili come materie prime
secondarie per le attivita' siderurgiche e metallurgiche,
nonche' le modalita' affinche' gli stessi siano sottoposti
al regime delle materie prime e non a quello dei rifiuti.
26. Fermo restando quanto disposto dall'art. 14 del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono
sottoposti al regime delle materie prime e non a quello dei
rifiuti, se rispondenti alla definizione di materia prima
secondaria per attivita' siderurgiche e metallurgiche di
cui al comma 1, lettera q-bis), dell'art. 6 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotta dal
comma 29, i rottami di cui al comma 25 dei quali il
detentore non si disfi, non abbia deciso o non abbia
l'obbligo di disfarsi e che quindi non conferisca a sistemi
di raccolta o trasporto di rifiuti ai fini del recupero o
dello smaltimento, ma siano destinati in modo oggettivo ed
effettivo all'impiego nei cicli produttivi siderurgici o
metallurgici.
27. I rottami ferrosi e non ferrosi provenienti
dall'estero sono riconosciuti a tutti gli effetti come
materie prime secondarie derivanti da operazioni di
recupero se dichiarati come tali da fornitori o produttori
di Paesi esteri che si iscrivono all'Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti con le
modalita' specificate al comma 28.
28. E' istituita una sezione speciale dell'Albo
nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei
rifiuti, di cui all'art. 30, comma 1, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, alla quale sono
iscritte le imprese di Paesi europei ed extraeuropei che
effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non
ferrosi, elencate nell'allegato C annesso al medesimo
decreto legislativo, per la produzione di materie prime
secondarie per l'industria siderurgica e metallurgica, nel
rispetto delle condizioni e delle norme tecniche riportate
nell'allegato 1 al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.
L'iscrizione e' effettuata a seguito di comunicazione
all'Albo da parte dell'azienda estera interessata,
accompagnata dall'attestazione di conformita' a tali
condizioni e norme tecniche rilasciata dall'autorita'
pubblica competente nel Paese di appartenenza. Le modalita'
di funzionamento della sezione speciale sono stabilite dal
Comitato nazionale dell'Albo; nelle more di tale
definizione l'iscrizione e' sostituita a tutti gli effetti
dalla comunicazione corredata dall'attestazione di
conformita' dell'autorita' competente.
29. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 6, comma 1, dopo la lettera q) sono
aggiunte le seguenti:
"q-bis) materia prima secondaria per attivita'
siderurgiche e metallurgiche: rottami ferrosi e non ferrosi
derivanti da operazioni di recupero e rispondenti a
specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o ad altre
specifiche nazionali e internazionali, nonche' i rottami
scarti di lavorazioni industriali o artigianali o
provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la
raccolta differenziata, che possiedono in origine le
medesime caratteristiche riportate nelle specifiche sopra
menzionate;
q-ter) organizzatore del servizio di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti: l'impresa che effettua il
servizio di gestione dei rifiuti, prodotti anche da terzi,
e di bonifica dei siti inquinati ricorrendo e coordinando
anche altre imprese, in possesso dei requisiti di legge,
per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo.
L'impresa che intende svolgere l'attivita' di
organizzazione della gestione dei rifiuti e di bonifica dei
siti deve essere iscritta nelle categorie di
intermediazione dei rifiuti e bonifica dei siti dell'Albo
previsto dall'art. 30, nonche' nella categoria delle opere
generali di bonifica e protezione ambientale stabilite
dall'allegato A annesso al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34";
b) all'art. 8, comma 1, dopo la lettera f-quater) e'
aggiunta la seguente:
"f-quinquies) il combustibile ottenuto dai rifiuti
urbani e speciali non pericolosi, come descritto dalle
norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualita' elevata),
utilizzato in co-combustione, come definita dall'art. 2,
comma 1, lettera g), del decreto ministeriale 11 novembre
1999 del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
292 del 14 dicembre 1999, come sostituita dall'art. 1 del
decreto ministeriale 18 marzo 2002 del Ministro delle
attivita' produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 71 del 25 marzo 2002, in impianti di produzione di
energia elettrica e in cementifici, come specificato nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2002";
c) all'art. 10, dopo il comma 3 e' aggiunto il
seguente:
"3-bis. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
autorizzati alle operazioni di raggruppamento,
ricondizionamento e deposito preliminare di rifiuti,
indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15
dell'allegato B, la responsabilita' dei produttori dei
rifiuti per il corretto smaltimento e' esclusa a condizione
che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto, di cui
al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di
avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto
che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12
del citato allegato B. Le relative modalita' di attuazione
sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio";
d) all'art. 40, comma 5, le parole: "31 marzo di ogni
anno" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio di ogni
anno".
30. Il Governo e' autorizzato ad apportare modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto al comma 29,
lettera b).
31. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e' autorizzato ad apportare le modifiche e
integrazioni al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 del
Ministro dell'ambiente, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998,
finalizzate a consentire il riutilizzo della lolla di riso,
affinche' non sia considerata come rifiuto derivante dalla
produzione dell'industria agroalimentare, nonche' dirette a
prevedere, oltre ai cementifici, le seguenti attivita' di
recupero della polvere di allumina, in una percentuale
dall'1 al 5 per cento nella miscela complessiva:
a) produzione di laterizi e refrattari;
b) produzione di industrie ceramiche;
c) produzione di argille espanse.
32. In considerazione del grave pregiudizio arrecato al
paesaggio da vasti interventi di lottizzazione abusiva
realizzati nella localita' denominata Punta Perotti nel
comune di Bari, il direttore generale per i beni
architettonici e paesaggistici del Ministero per i beni e
le attivita' culturali, verificato il mancato esercizio del
potere di demolizione delle opere abusive gia' confiscate a
favore del comune con sentenza penale passata in giudicato,
diffida il comune medesimo a provvedere entro il termine di
sessanta giorni, invitando la regione Puglia ad esercitare,
ove occorra, il potere sostitutivo. Il direttore generale,
accertata l'ulteriore inerzia del comune, nonche' il
mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della
regione, provvede agli interventi di demolizione,
avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del
Ministero della difesa, previa convenzione.
33. Per l'esecuzione della demolizione di cui al
comma 32 il Ministero per i beni e le attivita' culturali
si avvale delle anticipazioni e delle procedure di cui
all'art. 32, comma 12, del decreto-legge 30 novembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326. Per le medesime finalita',
possono essere utilizzate le somme riscosse ai sensi del
comma 38, secondo periodo, nonche', previa intesa tra il
Ministero per i beni e le attivita' culturali e la regione
Puglia, le somme riscosse dalla regione ai sensi dell'art.
164 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e ai
sensi dell'art. 167 del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42.
34. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali,
d'intesa con la regione Puglia ed il comune di Bari e
sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, effettuata la demolizione, procede
all'elaborazione del progetto di recupero e di
riqualificazione paesaggistica dell'area. Per l'esecuzione
di tali interventi la regione o i comuni interessati
utilizzano le somme riscosse ai sensi dell'art. 167 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, ovvero altre somme
individuate dalla regione.
35. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, o della
regione interessata, sono individuati ulteriori opere o
interventi realizzati da sottoporre ad interventi di
demolizione, secondo le procedure e le modalita' di cui ai
commi 32, 33 e 34. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
36. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 167, comma 3, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Laddove l'autorita' amministrativa
preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio,
il direttore regionale competente, su richiesta della
medesima autorita' amministrativa ovvero, decorsi
centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa
diffida alla suddetta autorita' competente a provvedervi
nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione
avvalendosi delle modalita' operative previste dall'art. 41
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380, a seguito di apposita convenzione stipulata
d'intesa tra il Ministero per i beni e le attivita'
culturali e il Ministero della difesa.";
b) all'art. 167, il comma 4 e' sostituito dal
seguente:
"4. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione dei
comma i, nonche' per effetto dell'art. 1, comma 38, secondo
periodo, della legge recante: «Delega al Governo per il
riordino, il coordinamento e l'integrazione della
legislazione in materia ambientale e misure di diretta
applicazione» sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione
delle rimessioni in pristino di cui al comma 3, anche per
finalita' di salvaguardia nonche' per interventi di
recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione
degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle
rimessioni in pristino. Per le medesime finalita' possono
essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero
delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione
della rimessione in pristino in danno dei soggetti
obbligati, ovvero altre somme a cio' destinate dalle
amministrazioni competenti.";
c) all'art. 181, dopo il comma 1, sono aggiunti i
seguenti:
"1-bis. La pena e' della reclusione da uno a quattro
anni qualora i lavori di cui al comma 1:
a) ricadano su immobili od aree che, ai sensi
dell'art. 136, per le loro caratteristiche paesaggistiche
siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con
apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla
realizzazione dei lavori;
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai
sensi dell'art. 142 ed abbiano comportato un aumento dei
manufatti superiore al trenta per cento della volumetria
della costruzione originaria o, in alternativa, un
ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta
metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova
costruzione con una volumetria superiore ai mille metri
cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art.
167, qualora l'autorita' amministrativa competente accerti
la compatibilita' paesaggistica secondo le procedure di cui
al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si
applica:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano
determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero
aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformita'
dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di
manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a
qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati
dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita
domanda all'autorita' preposta alla gestione del vincolo ai
fini dell'accertamento della compatibilita' paesaggistica
degli interventi medesimi. L'autorita' competente si
pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di
centottanta giorni, previo parere vincolante della
soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di
novanta giorni.
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o
degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte
del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio
dall'autorita' amministrativa, e comunque prima che
intervenga la condanna, estingue il reato di cui al
comma 1".
37. Per i lavori compiuti su beni paesaggistici entro e
non oltre il 30 settembre 2004 senza la prescritta
autorizzazione o in difformita' da essa, l'accertamento di
compatibilita' paesaggistica dei lavori effettivamente
eseguiti, anche rispetto all'autorizzazione eventualmente
rilasciata, comporta l'estinzione del reato di cui all'art.
181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, e di ogni altro
reato in materia paesaggistica alle seguenti condizioni:
a) che le tipologie edilizie realizzate e i materiali
utilizzati, anche se diversi da quelli indicati
nell'eventuale autorizzazione, rientrino fra quelli
previsti e assentiti dagli strumenti di pianificazione
paesaggistica, ove vigenti, o, altrimenti, siano giudicati
compatibili con il contesto paesaggistico;
b) che i trasgressori abbiano previamente pagato:
1) la sanzione pecuniaria di cui all'art. 167 del
decreto legislativo n. 42 del 2004, maggiorata da un terzo
alla meta';
2) una sanzione pecuniaria aggiuntiva determinata,
dall'autorita' amministrativa competente all'applicazione
della sanzione di cui al precedente numero 1), tra un
minimo di tremila euro ed un massimo di cinquantamila euro.
38. La somma riscossa per effetto della sanzione di cui
al comma 37, lettera b), numero 1), e' utilizzata in
conformita' a quanto disposto dall'art. 167 del decreto
legislativo n. 42 de1 2004. La somma determinata ai sensi
del comma 37, lettera b), numero 2), e' riscossa dal
Ministero dell'economia e delle finanze e riassegnata alle
competenti unita' previsionali di base dello stato di
previsione della spesa del Ministero per i beni e le
attivita' culturali per essere utilizzata per le finalita'
di cui al comma 33 e al comma 36, lettera b).
39. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi
titolo dell'immobile o dell'area interessati
all'intervento, presenta la domanda di accertamento di
compatibilita' paesaggistica all'autorita' preposta alla
gestione del vincolo entro il termine perentorio del
31 gennaio 2005. L'autorita' competente si pronuncia sulla
domanda, previo parere della soprintendenza.
40. All'art. 34 del codice della navigazione, le
parole: «dell'amministrazione interessata» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'amministrazione statale, regionale o
dell'ente locale competente».
41. A decorrere dall'anno 2004 le spese di
funzionamento delle Autorita' di bacino di rilievo
nazionale sono iscritte in una specifica unita'
previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
42. (Abrogato).
43. All'onere derivante dall'attuazione della
disposizione del comma 42 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando per gli anni 2004-2006
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
44. II Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 43.
45. Al fine di consentire la prosecuzione degli accordi
di programma in materia di sviluppo sostenibile e di
miglioramento della qualita' dell'aria, anche attraverso
l'utilizzo e l'incentivazione di veicoli a minimo impatto
ambientale, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
46. All'onere derivante dall'attuazione del comma 45 si
provvede quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2003
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini' del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
47. II Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione del comma 46.
48. All'art. 113 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano al settore del trasporto pubblico locale che
resta disciplinato dal decreto legislativo 19 novembre
1997, n. 422, e successive modificazioni.»;
b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano agli impianti di trasporti a fune per la
mobilita' turistico-sportiva eserciti in aree montane».
49. Dall'attuazione del comma 48 non derivano nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
50. Al fine di adeguare le strutture operative
dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e
tecnologica applicata al mare (ICRAM) alle esigenze di una
maggiore presenza sul territorio anche a supporto tecnico
degli enti locali nel coordinamento delle attivita' a
livello locale nelle aree marine protette, negli scavi
portuali e nella pesca, anche attraverso l'apertura di sedi
decentrate ovvero di laboratori locali di ricerca, e'
autorizzata per il triennio 2003-2005 la spesa di 7.500.000
euro annui.
51. All'onere derivante dall'attuazione del comma 50 si
provvede quanto a 7,5 milioni di euro per l'anno 2003
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 7,5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
52. Al fine di garantire la messa in sicurezza di
emergenza e per la bonifica dei terreni e delle falde delle
aree ex depositi POL della Marina Militare, zona «Celle» e
zona «Cimitero» e della Aeronautica militare, zona «Vecchia
delle Vigne», nell'ambito dell'attuazione del piano
intermodale dell'area Flegrea, e' autorizzata la spesa di
4 milioni di euro per l'anno 2003, di 10 milioni di euro
per l'anno 2004 e di 5 milioni di euro per l'anno 2005.
53. All'onere derivante dall'attuazione del comma 52 si
provvede quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2003,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2004 e
a 5 milioni di euro per l'anno 2005 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio.
54. II Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione dei commi 51 e
53.».



 
Art. 6.
Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche
1. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche, istituito ai sensi dell'articolo 21 delle legge 5 gennaio 1994, n. 36, e ricostituito dal decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da sette membri, scelti tra persone di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato, nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Tre dei sette membri sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Il Comitato di vigilanza sull'uso delle risorse idriche svolge i seguenti compiti:
a) garantisce l'efficienza, l'efficacia e l'economicita' del servizio idrico integrato;
b) assicura la regolare determinazione ed il regolare adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati dal Comitato interministeriale prezzi (CIP);
c) garantisce la tutela dell'interesse degli utenti;
d) definisce, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia degli interessi degli utenti, anche mediante la cooperazione con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle regioni e dalle province autonome competenti.



Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, recante: «Disposizioni in materia di risorse idriche»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1994, n. 14,
supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 2l (Comitato per la vigilanza sull'uso delle
risorse idriche). - 1. Al fine di garantire l'osservanza
dei principi di cui all'art. 9, con particolare riferimento
all'efficienza, all'efficacia ed all'economicita' del
servizio, alla regolare determinazione ed al regolare
adeguamento delle tariffe sulla base dei criteri fissati
dal Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), nonche'
alla tutela dell'interesse degli utenti, e' istituito,
presso il Ministero dei lavori pubblici, il Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche, di seguito
denominato "Comitato".
2. Il Comitato e' composto da sette membri, nominati
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto
con il Ministro dell'ambiente. Di tali componenti, tre sono
designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome e quattro - di cui uno con funzioni
di presidente individuato con il medesimo decreto - sono
scelti tra persone particolarmente esperte in materia di
tutela ed uso delle acque, sulla base di specifiche
esperienze e conoscenze del settore.
3. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e
non possono essere confermati. Qualora siano dipendenti
pubblici, essi sono collocati fuori ruolo o, se professori
universitari, sono collocati in aspettativa per l'intera
durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del
tesoro, e' determinato il trattamento economico spettante
ai membri del Comitato.
4. Per l'espletamento dei propri compiti e per lo
svolgimento di funzioni ispettive, il Comitato si avvale di
una segreteria tecnica, costituita nell'ambito della
Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
lavori pubblici, nonche' della collaborazione delle
Autorita' di bacino. Esso puo' richiedere di avvalersi,
altresi', dell'attivita' ispettiva e di verifica di altre
amministrazioni.
5. Il Comitato definisce, d'intesa con le regioni e con
le province autonome di Trento e di Bolzano, i programmi di
attivita' e le iniziative da porre in essere a garanzia
degli interessi degli utenti per il perseguimento delle
finalita' di cui al comma 1, anche mediante la cooperazione
con organi di garanzia eventualmente istituiti dalle
regioni e dalle province autonome competenti.».
- Per il decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284,
si vedano le note all'art. 1.



 
Art. 7.
Osservatorio nazionale sui rifiuti
1. L'Osservatorio nazionale sui rifiuti, istituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e ricostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284, e' composto da nove membri, scelti tra persone, esperti in materia di rifiuti, di elevata qualificazione giuridico amministrativa e tecnico scientifica nel settore pubblico e privato nominati con decreto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui uno con funzione di presidente;
b) due designati dal Ministro dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) uno designato dal Ministro della salute;
d) uno designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
e) uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze;
f) uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d'azione, nonche' alla definizione ed all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora il Consorzio nazionale imballaggi non provveda nei termini previsti;
d) verifica l'attuazione del Programma generale di cui all'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
e) verifica i costi di recupero e smaltimento;
f) verifica i livelli di qualita' dei servizi erogati;
g) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e della salute.



Note all'art. 7:
- Per l'art. 26 del decreto legislativo n. 22 del 1997,
si vedano le note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 1 del citato decreto legislativo
8 novembre 2006, n. 284, e' il seguente:
«Art. 1 (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152). - 1. Con decreto correttivo adottato
prioritariamente, sono indicate le disposizioni della Parte
terza e quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e dei relativi decreti attuativi, che continuano ad
applicarsi e quelle abrogate.
2. Con successivi decreti, fatto salvo quanto previsto
dal comma 6 dell'art. 1 della legge 15 dicembre 2004, n.
308, sono adottate norme correttive e integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto
delle norme e dei principi dell'ordinamento comunitario e
delle decisioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea.
3. All'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Nelle more della costituzione dei distretti
idrografici di cui al Titolo II della Parte terza del
presente decreto e della revisione della relativa
disciplina legislativa con un decreto legislativo
correttivo, le autorita' di bacino di cui alla legge
18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di
entrata in vigore del decreto correttivo che, ai sensi
dell'art. 1, comma 6, della legge n. 308 del 2004,
definisca la relativa disciplina.".
4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo correttivo di cui al comma 2-bis dell'art. 170
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
inserito dal comma 3, sono fatti salvi gli atti posti in
essere dalle autorita' di bacino dal 30 aprile 2006.
5. Gli articoli 159, 160 e 207 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati ed il Comitato per la
vigilanza sull'uso delle risorse idriche e l'Osservatorio
nazionale sui rifiuti sono ricostituiti ed esercitano le
relative funzioni. Tutti i riferimenti all'Autorita' di
vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti contenuti nel
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono soppressi.
6. All'art. 224, comma 2, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, le parole: "centottanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
7. Dall'attuazione del presente decreto non possono
derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Il testo dell'art. 225 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia
ambientale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario, e' il seguente:
«Art. 225 (Programma generale di prevenzione e di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio). -
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui
agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI
elabora annualmente un Programma generale di prevenzione e
di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
che individua, con riferimento alle singole tipologie di
materiale di imballaggio, le misure per conseguire i
seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di
imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantita' di
rifiuti di imballaggio riciclabili rispetto alla quantita'
di imballaggi non riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantita' di
rifiuti di imballaggio riutilizzabili rispetto alla
quantita' di imballaggi non riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche
dell'imballaggio allo scopo di permettere ad esso di
sopportare piu' tragitti o rotazioni nelle condizioni di
utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e
riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina,
inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di
rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni e,
nell'ambito di questo obiettivo globale, sulla base della
stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare delle
singole tipologie di materiali di imballaggio, con un
minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio
rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a).
3. Entro il 30 novembre di ogni anno il CONAI trasmette
all'Autorita' di cui all'art. 207 un piano specifico di
prevenzione e gestione relativo all'anno solare successivo,
che sara' inserito nel programma generale di prevenzione e
gestione.
4. La relazione generale consuntiva relativa all'anno
solare precedente e' trasmessa per il parere all'Autorita'
di cui all'art. 207, entro il 30 giugno di ogni anno. Con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del Ministro delle attivita' produttive,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e l'ANCI si provvede alla approvazione ed alle
eventuali modificazioni e integrazioni del Programma
generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
5. Nel caso in cui il Programma generale non sia
predisposto, lo stesso e' elaborato in via sostitutiva
dall'Autorita' di cui all'art. 207. In tal caso gli
obiettivi di recupero e riciclaggio sono quelli massimi
previsti dall'allegato E alla parte quarta del presente
decreto.
6. I piani regionali di cui all'art. 199 sono integrati
con specifiche previsioni per la gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio sulla base del programma di
cui al presente articolo.».



 
Art. 8.
Segreteria tecnica per la tutela del territorio
1. La Segreteria tecnica per la tutela del territorio, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e' composta da quindici esperti di elevata qualificazione, giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui nove a tempo pieno e sei a tempo parziale, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. La Segreteria di cui al comma 1, svolge i seguenti compiti:
a) assicurare il raccordo tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito denominato Ministero, e le Autorita' di bacino distrettuali;
b) assicurare la consulenza e il supporto al Ministero nello svolgimento delle funzioni di competenza nell'ambito della conferenza istituzionale permanente delle Autorita' di bacino distrettuali;
c) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero nella conferenza operativa dei servizi delle Autorita' di bacino distrettuali;
d) effettuare, per quanto di competenza del Ministero, l'istruttoria tecnica e le proposte in materia di individuazione degli interventi ordinari e urgenti per la riduzione dei rischio idrogeologico;
e) assicurare il supporto per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica del Comitato dei Ministri per gli interventi nel settore della difesa del suolo, per quanto di competenza del Ministero;
f) fornire la necessaria assistenza tecnico-amministrativa e contabile agli enti locali per gli interventi di difesa del suolo al fine di una loro rapida ed efficace attuazione;
g) fornire il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attivita' amministrative e contabili relative al funzionamento delle Autorita' di bacino distrettuali;
h) fornire la necessaria assistenza tecnica al Ministero per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi in materia ambientale;
i) assicurare la consulenza ed il supporto al Ministero per lo svolgimento delle attivita' conoscitive nel settore della difesa del suolo;
l) fornire 1'assistenza necessaria all'identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio in materia di difesa del suolo;
m) fornire il supporto al Ministero per la predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
n) svolgere le funzioni di raccordo tra il Ministero e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'espletamento delle procedure amministrativo contabili relative ai finanziamenti.



Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 2, del decreto-legge
11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1998, n. 267 (Gazzetta Ufficiale
7 agosto 1998, n. 183), recante: «Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle
zone colpite da disastri franosi nella regione Campania»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1998, n.
134), entrata in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione, come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Potenziamento delle strutture tecniche per la
difesa del suolo e la protezione dell'ambiente). - 1. Entro
due mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, qualora non abbiano gia' provveduto, le regioni
costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini
di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del
comma 1 dell'art. 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni. Le regioni competenti, per i
bacini interregionali, procedono entro tre mesi ai medesimi
adempimenti. Decorsi i predetti termini, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Comitato dei Ministri di cui
all'art. 1, comma 1, e sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, conferisce entro trenta giorni
l'attribuzione delle relative funzioni in via sostitutiva.
Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici
definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'art. 15
della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le
regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo
regionale residuali, costituendo un'unica autorita' di
bacino interregionale o regionale. La composizione dei
comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo
nazionale di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge
n. 183 del 1989, e' integrata dal Ministro delegato per il
coordinamento della protezione civile.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di indagine,
monitoraggio e controllo in prevenzione del rischio
idrogeologico, le regioni possono destinare unita' di
personale tecnico trasferito in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nel limite della
disponibilita' finanziaria di cui al comma 1 dell'art. 8 e
nell'ammontare massimo di lire 20 miliardi, le regioni e le
autorita' di bacino possono assumere, anche in deroga ai
propri ordinamenti e con procedure di urgenza, personale
tecnico con contratto di diritto privato a tempo
determinato fino a 3 anni, per l'attuazione dei compiti di
cui al presente decreto-legge.
2-bis. Fatta salva la destinazione di lire 20 miliardi,
di cui al comma 2, e con gli stessi criteri, le regioni e
le autorita' di bacino possono destinare ulteriori quote
delle risorse loro assegnate, nell'ambito della spesa
prevista al comma 1 dell'art. 8, per incrementare le
proprie strutture tecniche preposte alle attivita' di
individuazione e perimetrazione delle aree a rischio
idrogeologico, di cui all'art. 1, comma 1-bis.
3. Le autorita' di bacino di rilievo nazionale sono
autorizzate, a decorrere dal 1° gennaio 1999, secondo le
procedure e nei limiti indicati dall'art. 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, a provvedere alla totale
copertura dei posti vacanti nelle piante organiche,
diminuiti del numero di unita' del personale inquadrato, di
cui all'art. 16, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
253, secondo le procedure previste dall'art. 12,
comma 8-quater, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 493.
4. Per le attivita' di indagine, monitoraggio e
controllo dei rischi naturali e per quelle connesse
all'attuazione del presente decreto, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri e' autorizzata a rimodulare la
dotazione organica del Dipartimento per i servizi tecnici
nazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1993, n. 106, e successive modificazioni, anche ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, come sostituito dall'art. 5 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80, entro il limite massimo del totale
dei posti in organico gia' complessivamente previsti. I
posti vacanti sono coperti secondo le seguenti modalita':
a) inquadramento a domanda, da presentare entro
trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della legge di conversione del presente decreto, del
personale in servizio in posizione di comando o di fuori
ruolo, mediante corrispondente soppressione dei posti in
organico presso le amministrazioni o gli enti di
provenienza, nonche' del personale a contratto a tempo
determinato;
b) con le procedure di cui all'art. 39, comma 8,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel rispetto di
quanto previsto dal comma 16 del medesimo art. 39.
4-bis. Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di
dirigente tecnico nei ruoli del Dipartimento per i servizi
tecnici nazionali, banditi ai sensi dell'art. 28, comma 9,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gia'
espletati alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e' considerata utile l'anzianita' di servizio
prestato nella carriera direttiva ricongiunto ai sensi
dell'art. 14-bis, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, introdotto dall'art. 9
del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla
legge 7 aprile 1995, n. 104.
5. (Abrogato).
6. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
entro il limite delle proprie disponibilita' di bilancio,
puo' attivare fino a cinquanta rapporti di collaborazione
ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29. L'Agenzia puo' altresi' avvalersi,
entro il predetto limite finanziario, di un contingente
massimo di cinquanta unita' di personale appartenente alle
amministrazioni dello Stato, agli enti pubblici, anche
economici, ed alle societa' a partecipazione pubblica in
liquidazione; tale personale e' posto, previo consenso
dell'interessato, in posizione di comando, distacco,
aspettativa, o comunque messo a disposizione dell'Agenzia
entro quindici giorni dalla richiesta, secondo le
disposizioni dei rispettivi ordinamenti. I relativi costi
restano ad esclusivo carico delle amministrazioni pubbliche
di appartenenza; sono interamente rimborsati quelli a
carico delle societa' private e degli enti pubblici
economici.
7. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, il Comitato dei Ministri di cui al
comma 1 dell'art. 1, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, adotta un programma per il potenziamento delle
reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla
realizzazione di una copertura omogenea del territorio
nazionale. Il programma e' predisposto, sulla base del
censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dal
Servizio idrografico e mareografico nazionale, d'intesa con
il Dipartimento della protezione civile, sentite le
autorita' di bacino di rilievo nazionale, le regioni ed il
Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il
programma contiene un piano finanziario triennale, nei
limiti delle risorse di cui all'art. 8, comma 3, con
l'indicazione analitica dei costi di realizzazione e di
gestione delle reti. Queste ultime assicurano
l'unitarieta', a livello di bacino idrografico,
dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai
sistemi di monitoraggio, nonche' un sistema automatico atto
a garantire le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di
protezione civile.
7-bis. Le regioni che non ne siano dotate possono
provvedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, alla
costituzione dell'ufficio geologico regionale che puo'
essere volto a garantire, tramite adeguati profili
tecnico-professionali, il soddisfacimento di esigenze
conoscitive, sperimentali, di controllo ed allertamento,
nonche' il servizio di polizia idraulica e assistenza agli
enti locali.».
- Il testo del comma 6, dell'art. 1, della citata legge
8 luglio 1986, n. 349, e' il seguente:
«6. Il Ministero presenta al Parlamento ogni due anni
una relazione sullo stato dell'ambiente.».



 
Art. 9
Commissione tecnica di verifica
dell'impatto ambientale - VIA e VAS

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' istituita la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che accorpa la Commissione per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, e la Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, composta da sessanta commissari, oltre il presidente e il segretario, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tra liberi professionisti e tra esperti provenienti dalle amministrazioni pubbliche, comprese universita', Istituti scientifici e di ricerca, con adeguata qualificazione in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche. Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la Commissione e' integrata da un componente designato dalle regioni e dalle province autonome interessate, in possesso dei predetti requisiti. A tale fine, entro, quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della Commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale.
2. La Commissione e' articolata nei seguenti organi: Presidente, Assemblea plenaria, Comitato di coordinamento e Ufficio di segreteria.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti: a) provvede all'istruttoria dei progetti presentati dai proponenti,
in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349; b) esegue, in attuazione dell'articolo 185 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, l'istruttoria tecnica di cui all'articolo 184
del decreto ed esprime il proprio parere sul progetto assoggettato
alla valutazione di impatto ambientale presentato dal soggetto
proponente; c) svolge le attivita' tecnico istruttorie per la valutazione
ambientale strategica dei piani e programmi la cui approvazione
compete ad organi dello Stato, in attuazione di quanto previsto
dalla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 giugno 2001, ed esprime il proprio parere motivato per il
successivo inoltro al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare che adotta il conseguente provvedimento.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di natura non regolamentare, sono stabiliti l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione.
5. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i compensi spettanti ai commissari, ai componenti nominati in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, al presidente e al segretario.
6. E' posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che e' riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.
7. La Commissione si avvale delle risorse versate a norma del comma 6, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. La Commissione puo' operare attraverso Sottocommissioni composte da un numero variabile di componenti in ragione delle professionalita' necessarie. Per le attivita' gia' di competenza della Commissione di cui all'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e' costituita una Sottocommissione i cui componenti sono individuati sentito il Ministero delle infrastrutture.



Note all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge 11 marzo
1988, n. 67, recante: "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988)", pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1988, n. 61, come
modificato dal presente decreto:
"Art. 18. - 1. In attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al
programma triennale di salvaguardia ambientale, e'
autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi
per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso,
di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale,
contenente:
a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi
ambientale, di cui all'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n.
349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per
l'annualita' 1988 dalla tabella D della presente legge;
b) finanziamento dei progetti e degli interventi per
il risanamento del bacino idrografico padano, nonche' dei
progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e
dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi
per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti
relativi agli altri bacini;
c) in attesa dell'approvazione della legge-quadro sui
parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le
procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n.
349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti
Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione
Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonche',
d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi
nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi
nazionali cosi' istituiti, in quanto compatibili, le nuove
norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in
particolare per la redazione ed approvazione dei piani
regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto
e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa
autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi;
d) concessione di un contributo straordinario di 5
miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran
Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo;
e) progettazione ed avvio della realizzazione di un
sistema informativo e di monitoraggio ambientale
finalizzato alla redazione della relazione sullo stato
dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui
agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della legge
8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a
fini ambientali dei sistemi informativi delle altre
amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti
locali e delle unita' sanitarie locali; nonche'
completamento del piano generale di risanamento delle acque
di cui all'art. 1, lettera a), della legge 10 maggio 1976,
n. 319; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata
in lire 75 miliardi;
f) finanziamento, previa valutazione da parte della
commissione di cui all'art. 14 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di
occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti
alle liste di collocamento, che riguardano:
1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei
parchi e delle riserve naturali e regionali;
2) il completamento del catasto degli scarichi
pubblici e privati in corpi idrici;
3) il rilevamento delle discariche di rifiuti
esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e
nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal
Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle
regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite
le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di
questi progetti e' affidata alle regioni ed agli enti
locali coinvolti e interessati secondo le priorita' e
articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di
giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento
deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su
domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni
utile informazione e sulla base di una graduatoria definita
secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto.
Tale graduatoria verra' affissa agli albi comunali dei
comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle
disponibilita' e' riservato a iniziative localizzate nei
territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
6 marzo 1978, n. 218. La relativa autorizzazione di spesa
viene fissata in lire 230 miliardi. Entro il 31 dicembre
1988, il Ministro dell'ambiente presenta alle competenti
Commissioni parlamentari una relazione dettagliata sui
progetti finanziati, sull'impegno finanziario di ogni
progetto, sugli obiettivi, i criteri impiegati, il numero e
il tipo di giovani impiegati;
g) avvio dei rilevamenti e delle altre attivita'
strumentali alla formazione e all'aggiornamento della carta
geologica nazionale e della relativa restituzione
cartografica; la relativa autorizzazione di spesa e'
fissata in lire 20 miliardi.
2. E' autorizzato un aumento di organico per le
specifiche esigenze del Servizio geologico, pari a 150
unita' nell'ambito della riorganizzazione prevista
dall'art. 2, comma 1, della legge 3 marzo 1987, n. 59; la
relativa autorizzazione di spesa e' fissata in lire 11
miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990.
3. II Ministro dell'ambiente, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, propone al CIPE, per
l'approvazione, il programma annuale per l'esercizio 1988
di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione. Il CIPE
definisce, in sede di approvazione del programma, i criteri
di priorita' territoriale e settoriale per la definizione e
la selezione dei progetti.
4. Gli interventi di cui alle lettere a), b), e) e g)
del comma 1 sono finanziati sulla base di progetti
elaborati dal Ministero dell'ambiente ovvero presentati da
amministrazioni statali, da regioni, da enti locali o loro
consorzi, da consorzi di bonifica e da enti pubblici non
economici. L'istruttoria tecnica per la valutazione dei
progetti e' svolta, sulla base degli obiettivi e delle
priorita' fissati dal programma di salvaguardia, dalla
commissione tecnico-scientifica di cui all'art. 14, legge
28 febbraio 1986, n. 41.
5. (Abrogato).".
- Si riporta il testo dell'art. 184 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004//18/CE",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
supplemento ordinario, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 184 (Contenuto della valutazione di impatto
ambientale). (art. 19, decreto legislativo n. 190/2002). -
1. La valutazione di impatto ambientale individua gli
effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue
principali alternative, compresa l'alternativa zero,
sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque
di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul
paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche' sui
beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2.-3. (Abrogati).".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 agosto 1988, n. 377, recante: "Regolamentazione delle
pronunce di compatibilita' ambientale di cui all'art. 6
della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno
ambientale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 agosto 1988, n. 204.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 dicembre 1988 recante: "Norme tecniche per la redazione
degli studi di impatto ambientale e la formulazione del
giudizio di compatibilita' di cui all'art. 6, legge
8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
5 gennaio 1989, n. 4.
- Il testo dell'art. 6 della citata legge 8 luglio
1986, n. 349, e' il seguente:
"Art. 6. - 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge il Governo presenta al Parlamento il
disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive
comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell'attuazione legislativa delle
direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le
norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre
rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si
applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e
5, sono individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata su proposta del Ministro
dell'ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al
successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337
del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunita' europee.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2
sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro
dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e
ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai
fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La
comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione
dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e
solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti
nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte
dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione
o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione
dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale.
L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere
pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano piu'
diffuso nella regione territorialmente interessata, nonche'
su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione
interessata, di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilita'
ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali
la procedura di approvazione del progetto riprende il suo
corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri
in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su
aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o
paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di
concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione
dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del
Ministero dell'ambiente, la questione e' rimessa al
Consiglio dei Ministri.
6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al
comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti
contrastanti con il parere sulla compatibilita' ambientale
espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da
compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico
e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la
questione al Consiglio dei Ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i
beni culturali e ambientali nelle materie di sua
competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel
caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2 del decreto-legge
27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui
agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il
Ministro dell'ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformita' delle leggi
vigenti, puo' presentare, in forma scritta, al Ministero
dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e
ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni
o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto
ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio
della comunicazione del progetto.".
- Il testo degli articoli 184 e 185 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante: "Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100,
supplemento ordinario, e' il seguente:
"Art. 184 (Contenuto della valutazione di impatto
ambientale). - 1. La valutazione di impatto ambientale
individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e
delle sue principali alternative, compresa l'alternativa
zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle
acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima,
sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonche'
sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e
ambientale e valuta inoltre le condizioni per la
realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture, e'
istituita una commissione speciale di valutazione di
impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il
presidente, scelti tra professori universitari, tra
professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in
materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e
tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le
valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di
insediamenti strategici, per i quali sia stato
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse
regionale, la commissione e' integrata da un componente
designato dalle regioni o dalle province autonome
interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data
del decreto di costituzione della commissione, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli
altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione della commissione sono stabilite la durata e
le modalita' per l'organizzazione e il funzionamento della
stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi
spettanti al presidente e ai componenti della commissione,
nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non
provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la
commissione procede, sino alla designazione, alle
valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione
ordinaria.
3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle
risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma
dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza
oneri per il bilancio dello Stato.".
"Art. 185 (Compiti della commissione speciale VIA). -
1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui
all'art. 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione
del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il
proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione
dell'impatto ambientale.
2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della
documentazione presentata, il termine indicato al comma 1
e' differito di trenta giorni per le necessarie
integrazioni.
3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni
dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto
aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste
integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si
ritiene negativo.
4. La commissione:
a) comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, entro trenta giorni dalla data di
presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto
proponente, eventuali difformita' tra questo e il progetto
preliminare;
b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta
giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla
ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del
provvedimento di compatibilita' ambientale e sull'esatto
adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al
decreto di compatibilita' ambientale.
5. Qualora il progetto definitivo sia sensibilmente
diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il
quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione
stessa, che la sensibile differenza tra il progetto
preliminare e quello definitivo comporti una significativa
modificazione dell'impatto globale del progetto
sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla
comunicazione fatta dal soggetto aggiudicatore,
concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello
studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello
stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni
da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.
L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale puo'
riguardare la sola parte di progetto interessato alla
variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e
delle prescrizioni di cui al provvedimento di
compatibilita' ambientale, il citato Ministro, previa
diffida a regolarizzare, fa dare notizia
dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al
fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.
6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni
presi ovvero modifiche del progetto che comportino
significative variazioni dell'impatto ambientale, la
commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore
di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la
sospensione dei lavori e il ripristino della situazione
ambientale a spese del responsabile, nonche' l'adozione dei
provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della
legge 8 luglio 1986, n. 349.
7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima
dell'inizio dei lavori e' comunicata al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa
data ed e' trasmesso allo stesso Ministero il progetto
esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19
e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI,
ivi compresa l'attestazione di cui all'art. 20, comma 4. Al
predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse
eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle
derivanti dalle attivita' di verifica di cui all'art. 166 e
agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico
recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei
soggetti esecutori dell'opera, puo' fornire le proprie
indicazioni sulla interpretazione e applicazione del
provvedimento di compatibilita' ambientale.
8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA
espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere
di impartire prescrizioni con il provvedimento di
compatibilita' ambientale.".
- La direttiva comunitaria 2001/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale C.E. del 21 luglio 2001, n. L 197.



 
Art. 10. Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata -
IPPC
1. La Commissione istruttoria per l'IPPC, istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e' composta da venticinque esperti di elevata qualificazione giuridico-amministrativa e tecnico-scientifica scelti nel settore pubblico e privato, di cui uno con funzioni di presidente. Per le attivita' relative a ciascuna domanda di autorizzazione, la Commissione e' integrata da un esperto designato da ciascuna regione, da un esperto designato da ciascuna provincia e da un esperto designato da ciascun comune territorialmente competenti.
2. La Commissione, ai fini dello svolgimento delle attivita' istruttorie e di consulenza tecnica connesse al rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali di competenza statale, ha il compito di fornire all'autorita' competente, anche effettuando i necessari sopralluoghi, in tempo utile per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, un parere istruttorio conclusivo e pareri intermedi debitamente motivati, nonche' approfondimenti tecnici in merito a ciascuna domanda di autorizzazione. La Commissione ha altresi' il compito di fornire al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare consulenza tecnica in ordine ai compiti del Ministero medesimo relativamente all'attuazione del citato decreto legislativo n. 59 del 2005.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono nominati i membri della Commissione ed e' disciplinato il funzionamento della Commissione stessa.



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante: «Attuazione
integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla
prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2005, n. 93,
supplemento ordinario, come modificato dal presente
decreto:
«Art. 5 (Procedura ai fini del rilascio
dell'Autorizzazione integrata ambientale). - 1. Ai fini
dell'esercizio di nuovi impianti, della modifica
sostanziale e dell'adeguamento del funzionamento degli
impianti esistenti alle disposizioni del presente decreto,
si provvede al rilascio dell'autorizzazione integrata
ambientale di cui all'art. 7. Fatto salvo quanto disposto
dal comma 5 e ferme restando le informazioni richieste
dalla normativa concernente aria, acqua, suolo e rumore, la
domanda deve comunque descrivere:
a) l'impianto, il tipo e la portata delle sue
attivita';
b) le materie prime e ausiliarie, le sostanze e
l'energia usate o prodotte dall'impianto;
c) le fonti di emissione dell'impianto;
d) lo stato del sito di ubicazione dell'impianto;
e) il tipo e l'entita' delle emissioni dell'impianto
in ogni settore ambientale, nonche' un'identificazione
degli effetti significativi delle emissioni sull'ambiente;
f) la tecnologia utilizzata e le altre tecniche in
uso per prevenire le emissioni dall'impianto oppure per
ridurle;
g) le misure di prevenzione e di recupero dei rifiuti
prodotti dall'impianto;
h) le misure previste per controllare le emissioni
nell'ambiente;
i) le eventuali principali alternative prese in esame
dal gestore, in forma sommaria;
j) le altre misure previste per ottemperare ai
principi di cui all'art. 3.
2. La domanda di autorizzazione integrata ambientale
deve contenere anche una sintesi non tecnica dei dati di
cui alle lettere da a) ad l) del comma 1 e l'indicazione
delle informazioni che ad avviso del gestore non devono
essere diffusi per ragioni di riservatezza industriale,
commerciale o personale, di tutela della proprieta'
intellettuale e tenendo conto delle indicazioni contenute
nell'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, di
pubblica sicurezza o di difesa nazionale. In tale caso il
richiedente fornisce all'autorita' competente anche una
versione della domanda priva delle informazioni riservate,
ai fini dell'accessibilita' al pubblico.
3. Per le attivita' industriali di cui all'allegato 1,
l'autorita' competente stabilisce i calendario delle
scadenze per la presentazione delle domande per
l'autorizzazione integrata ambientale per gli impianti
esistenti e per gli impianti nuovi gia' dotati di altre
autorizzazioni ambientali alla data di entrata in vigore
del presente decreto. Tali calendari sono pubblicati
sull'organo ufficiale regionale o, nel caso di impianti che
ricadono nell'ambito della competenza dello Stato, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Per gli
impianti di competenza statale di cui all'allegato V del
presente decreto il calendario di cui al presente comma e'
stabilito sentiti i Ministeri delle attivita' produttive e
della salute.
4. Per gli impianti di competenza statale la
presentazione della domanda e' effettuata all'autorita'
competente con le procedure telematiche, il formato e le
modalita' stabiliti con il decreto di cui all'art. 13,
comma 3.
5. Qualora le informazioni e le descrizioni fornite
secondo un rapporto di sicurezza, elaborato conformemente
alle norme previste sui rischi di incidente rilevante
connessi a determinate attivita' industriali, o secondo la
norma UNI EN ISO 14001, ovvero i dati prodotti per i siti
registrati ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001,
nonche' altre informazioni fornite secondo qualunque altra
normativa, rispettino uno o piu' dei requisiti di cui al
comma 1 del presente articolo, possono essere utilizzate ai
fini della presentazione della domanda. Tali informazioni
possono essere incluse nella domanda o essere ad essa
allegate.
6. L'autorita' competente individua gli uffici presso i
quali sono depositati i documenti e gli atti inerenti il
procedimento, al fine della consultazione del pubblico.
7. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal
ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame ai
sensi dell'art. 9, comma 4, contestualmente all'avvio del
relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio
del procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, e la sede degli uffici di cui al comma 6. Entro il
termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese
alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione
provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel
caso di progetti che ricadono nell'ambito della competenza
dello Stato, di un annuncio contenente l'indicazione della
localizzazione dell'impianto e del nominativo del gestore,
nonche' il luogo individuato ai sensi del comma 6 ove e'
possibile prendere visione degli atti e trasmettere le
osservazioni. Tali forme di pubblicita' tengono luogo delle
comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge
7 agosto 1990, n. 241.
8. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
dell'annuncio di cui al comma 7, i soggetti interessati
possono presentare in forma scritta, all'autorita'
competente, osservazioni sulla domanda.
9. (Abrogato).
10. L'autorita' competente, ai fini del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale, convoca apposita
Conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14, 14-ter,
commi da 1 a 3 e da 6 a 9, e 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, alla quale invita
le amministrazioni competenti in materia ambientale e
comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i
Ministeri dell'interno, della salute e delle attivita'
produttive.
11. Nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui al
comma 10 sono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui
agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265. In presenza di circostanze intervenute
successivamente al rilascio dell'autorizzazione di cui al
presente decreto, il sindaco, qualora lo ritenga necessario
nell'interesse della salute pubblica, chiede all'autorita'
competente di verificare la necessita' di riesaminare
l'autorizzazione rilasciata, ai sensi dell'art. 9, comma 4.
12. Acquisite le determinazioni delle amministrazioni
coinvolte nel procedimento e considerate le osservazioni di
cui al comma 8, l'autorita' competente rilascia, entro
centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda,
un'autorizzazione contenente le condizioni che garantiscono
la conformita' dell'impianto ai requisiti previsti nel
presente decreto, oppure nega l'autorizzazione in caso di
non conformita' ai requisiti di cui al presente decreto.
L'autorizzazione per impianti di competenza statale di cui
all'allegato V del presente decreto e' rilasciata con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio; in caso di impianti sottoposti a procedura di
valutazione di impatto ambientale, il termine di cui sopra
e' sospeso fino alla conclusione di tale procedura.
L'autorizzazione integrata ambientale non puo' essere
comunque rilasciata prima della conclusione del
procedimento di valutazione di impatto ambientale.
13. L'autorita' competente puo' chiedere integrazioni
alla documentazione, anche al fine di valutare la
applicabilita' di specifiche misure alternative o
aggiuntive, indicando il termine massimo non inferiore a
trenta giorni per la presentazione della documentazione
integrativa; in tal caso, il termine di cui al comma 12,
nonche' il termine previsto per la conclusione dei lavori
della conferenza dei servizi di cui al comma 10, si
intendono sospesi fino alla presentazione della
documentazione integrativa.
14. L'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata
ai sensi del presente decreto, sostituisce ad ogni effetto
ogni altra autorizzazione, visto, nulla osta o parere in
materia ambientale previsti dalle disposizioni di legge e
dalle relative norme di attuazione, fatte salve le
disposizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, e le autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE.
L'autorizzazione integrata ambientale sostituisce, in ogni
caso, le autorizzazioni di cui all'elenco riportato
nell'allegato II. L'elenco riportato nell'allegato II, ove
necessario, e' modificato con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto
con i Ministri delle attivita' produttive e della salute,
d'intesa con la Conferenza unificata istituita ai sensi del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
15. Copia dell'autorizzazione integrata ambientale e di
qualsiasi suo successivo aggiornamento, e' messa a
disposizione del pubblico, presso l'ufficio di cui al
comma 6.
Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese
disponibili informazioni relative alla partecipazione del
pubblico al procedimento.
16. L'autorita' competente puo' sottrarre all'accesso
le informazioni, in particolare quelle relative agli
impianti militari di produzione di esplosivi di cui al
punto 4.6 dell'allegato I, qualora cio' si renda necessario
per l'esigenza di salvaguardare, ai sensi dell'art. 24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative
norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale. L'autorita' competente puo' inoltre sottrarre
all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni
dell'impianto nell'ambiente, per ragioni di tutela della
proprieta' intellettuale o di riservatezza industriale,
commerciale o personale.
17. Ove l'autorita' competente non provveda a
concludere il procedimento relativo al rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale entro i termini
previsti dal comma 12, si applica il potere sostitutivo di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
18. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve
includere le modalita' previste per la protezione
dell'ambiente nel suo complesso di cui al presente decreto,
secondo quanto indicato all'art. 7, nonche' l'indicazione
delle autorizzazioni sostituite. L'autorizzazione integrata
ambientale concessa agli impianti esistenti prevede la
data, comunque non successiva al 30 ottobre 2007, entro la
quale tali prescrizioni debbono essere attuate. Nel caso in
cui norme attuative di disposizioni comunitarie di settore
dispongano date successive per l'attuazione delle
prescrizioni, l'autorizzazione deve essere comunque
rilasciata entro il 30 ottobre 2007. L'autorizzazione
integrata ambientale concessa a impianti nuovi, gia' dotati
di altre autorizzazioni ambientali all'esercizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto, puo' consentire
le deroghe temporanee di cui al comma 5, dell'art. 9.
19. Tutti i procedimenti di cui al presente
articolo per impianti esistenti devono essere comunque
conclusi in tempo utile per assicurare il rispetto del
termine di cui al comma 18. Le Autorita' competenti
definiscono o adeguano conseguentemente i propri calendari
delle scadenze per la presentazione delle domande di
autorizzazione integrata ambientale.
20. In considerazione del particolare e rilevante
impatto ambientale, della complessita' e del preminente
interesse nazionale dell'impianto, nel rispetto delle
disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi,
d'intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni
territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi,
al fine di garantire, in conformita' con gli interessi
fondamentali della collettivita', l'armonizzazione tra lo
sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del
territorio e le strategie aziendali. In tali casi
l'autorita' competente, fatto comunque salvo quanto
previsto al comma 18, assicura il necessario coordinamento
tra l'attuazione dell'accordo e la procedura di rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale. Nei casi
disciplinati dal presente comma il termine di
centocinquanta giorni di cui al comma 12 e' sostituito dal
termine di trecento giorni.».



 
Art. 11.
Pari opportunita' tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.
 
Art. 12.
Durata e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui agli articoli da 1 a 10, durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, detti organismi presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dei singoli organismi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.
 
Art. 13.
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ad eccezione di quelli indicati nell'articolo 1, comma 2, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del medesimo decreto.
2. Con appositi decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i trattamenti economici, gia' previsti, dalle norme vigenti, relativi agli organismi riordinati ai sensi del presente regolamento.



Nota all'art. 13:
- Per il comma 58, dell'art. 1, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del
2006, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 14.
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
b) l'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1991, n. 438;
d) l'articolo 3, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
e) l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni;
f) l'articolo 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni;
g) l'articolo 14, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;
h) l'articolo 1, comma 42, della legge 15 dicembre 2004, n. 308;
i) l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
l) gli articoli 6, 48, comma 1, lettera m), comma 3, limitatamente alle parole «ed m)», e 49 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
m) l'articolo 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del
mare
Santagata, Ministro per l'attuazione
del programma di Governo
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 232



Note all'art. 14:
- Per l'art. 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41,
si vedano le note all'art. 2.
- Per l'art. 18, della legge 11 marzo 1988, n. 63, si
vedano le note all'art. 9.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica
23 novembre 1991, n. 438, si vedano le note all'art. 2.
- Per l'art. 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si
veda la nota all'art. 3.
- Per l'art. 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180, si vedano le note all'art. 8.
- Per l'art. 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e
l'art. 14 della legge 23 marzo 2001, n. 93, si vedano le
note all'art. 4.
- Per l'art. 1, della legge 15 dicembre 2004, n. 308,
si veda la nota all'art. 5.
- Per l'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio
2005, n. 59, si veda la nota all'art. 10.
- Gli articoli 6 e 49 del citato decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, abrogati dal presente decreto,
recano:
«Art. 6 (Commissione tecnico-consultiva per le
valutazioni ambientali).».
«Art. 49 (Provvedimenti di attuazione per la
costituzione e funzionamento della commissione
tecnico-consultiva per le valutazioni ambientali).».
- Si riporta l'art. 48 del citato decreto legislativo
n. 152 del 2006 come modificato dal presente decreto:
«Art. 48 (Abrogazioni). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dal comma 3, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della parte seconda del presente decreto sono
abrogati:
a) l'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;
b) l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n.
67;
c) il decreto del Presidente della Repubblica
12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210
del 7 settembre 1996;
d) l'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136;
e) il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 3 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999;
f) il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 1° settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000;
g) l'art. 6 della legge 23 marzo 2001, n. 93;
h) l'art. 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo
20 agosto 2002, n. 190;
i) l'art. 77, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre
2002, n. 289;
l) gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 14 novembre
2003, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge
16 gennaio 2004, n. 5;
m) (abrogato);
n) l'art. 30 della legge 18 aprile 2005, n. 62.
2. La Commissione tecnico-consultiva per le valutazioni
ambientali di cui all'art. 6 provvede, attraverso proprie
sottocommissioni costituite secondo le modalita' di cui al
comma 5 del citato art. 6, alle attivita' gia' di
competenza delle commissioni di cui all'art. 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 19, comma 2 del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'art. 5,
comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
Ogni riferimento a tali commissioni contenuto nella citata
legge 11 marzo 1988, n. 67 e nei citati decreti legislativi
20 agosto 2002, n. 190, e 18 febbraio 2005, n. 59, si deve
intendere riferito alle sottocommissioni di cui all'art. 6,
comma 5, di volta in volta costituite.
3. Fino all'entrata in vigore del decreto di
determinazione delle tariffe previsto dall'art. 49,
comma 2, resta sospesa l'applicazione del comma 1,
lettere b), d), g), h), i), l, del presente articolo e per
tanto continuano a svolgere le funzioni di propria
competenza le commissioni di cui all'art. 18, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, all'art. 19, comma 2, del
decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed all'art. 5,
comma 9, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.».
- Per l'art. 184 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, si vedano le note all'art. 9.



 
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