Gazzetta n. 157 del 9 luglio 2007 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. 88
Regolamento di riordino degli organismi esistenti presso l'Amministrazione della difesa alla data del 4 luglio 2006, emanato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che prevede, al comma 1, una riduzione del 30% della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005 dalle amministrazioni pubbliche, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati operanti alla data del 4 luglio 2006 e, al comma 2, l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per riordinare detti organismi quando siano previsti e disciplinati da legge o regolamento;
Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, e successive modificazioni, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, e successive modificazioni, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25;
Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 422, e successive modificazioni, recante organizzazione della funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare, e in particolare l'articolo 1, istitutivo della Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare;
Vista la legge 26 luglio 1974, n. 330, recante l'istituzione di ricompense al valore e al merito dell'Esercito, e in particolare l'articolo 6, istitutivo della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito;
Visto il regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di Marina, e in particolare l'articolo 13, istitutivo della Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina;
Vista la legge 11 maggio 1966, n. 367, recante l'istituzione della medaglia al merito aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di imprese aeronautiche, e in particolare l'articolo 4, istitutivo della Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico;
Visto il decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412, e successive modificazioni, concernente il regolamento recante disposizioni in materia di ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, e in particolare l'articolo 6, istitutivo della Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri;
Vista la legge 20 ottobre 1999, n. 380, e successive modificazioni, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, e in particolare l'articolo 1, nella parte in cui istituisce il Comitato consultivo per l'inserimento del personale volontario femminile nelle Forze armate;
Visto il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496, e successive modificazioni, concernente la razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e in particolare l'articolo 2, istitutivo del Comitato consultivo in materia contrattuale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, recante norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dai Ministeri, e in particolare l'articolo 41, istitutivo del Comitato pari opportunita';
Vista la legge 23 maggio 1980, n. 242, concernente delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo, e in particolare l'articolo 3, istitutivo del Comitato di coordinamento operativo e del Comitato di coordinamento generale;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l'articolo 3, comma 112, lettera c), istitutivo della Commissione di congruita';
Visti l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 dicembre 2006;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 gennaio e 5 marzo 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 aprile 2007;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per l'attuazione del programma di Governo e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Riordino di organismi indispensabili al conseguimento degli obiettivi
istituzionali del Ministero della difesa

1. Sono organismi collegiali ad elevata specializzazione tecnica indispensabili per la realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione della difesa:
a) la Commissione consultiva militare unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 marzo 1933, n. 422;
b) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito dell'Esercito, di cui all'articolo 6 della legge 26 luglio 1974, n. 330;
c) la Commissione consultiva per la concessione delle ricompense al valore o al merito di Marina, di cui all'articolo 13 del regio decreto 12 luglio 1938, n. 1324;
d) la Commissione consultiva per il conferimento della medaglia al merito aeronautico, di cui all'articolo 4 della legge 11 maggio 1966, n. 367;
e) la Commissione consultiva per il conferimento delle ricompense al valore e al merito dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro della difesa 8 ottobre 2001, n. 412;
f) il Comitato consultivo in materia contrattuale, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496;
g) il Comitato pari opportunita', di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;
h) il Comitato di coordinamento operativo e Comitato di coordinamento generale, di cui all'articolo 3 della legge 23 maggio 1980, n. 242.
2. Gli organismi di cui al comma 1, gia' operanti alla data del 4 luglio 2006 e comportanti per l'amministrazione oneri di modesta incidenza sulla spesa pubblica, continuano a svolgere le loro attribuzioni nelle medesime composizioni e modalita' di funzionamento determinate dalle vigenti disposizioni di riferimento.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni,
dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2006, n. 186, ed entrata
in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione,
e' il seguente:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati
ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto
previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto
a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti
degli organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il
28 febbraio 2007 .
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».
- La legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente:
«Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione
dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della
difesa», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio
1997, n. 45.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1999, n. 556, recante: «Regolamento di attuazione dell'art.
10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le
attribuzioni dei vertici militari», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2000, n. 114.
- Il testo dell'art. 1 del regio decreto 30 marzo 1933,
n. 422, concernente: «Organizzazione della funzione
consultiva in materia di concessione e di perdita delle
decorazioni al valor militare», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1933, n. 115, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. La funzione consultiva sulle proposte di
concessione di medaglie o di croci di guerra al valor
militare che i Ministri per la guerra, per la marina, per
l'aeronautica e per le colonie, a seconda della rispettiva
competenza, intendano presentare alla Sovrana sanzione, e'
affidata ad un'unica Commissione militare avente sede in
Roma.».
- Il testo dell'art. 6 della legge 26 luglio 1974, n.
330, concernente: «Istituzione di ricompense al valore e al
merito dell'Esercito», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 agosto 1974, n. 211, e' il seguente:
«Art. 6. - Il parere sulla concessione delle ricompense
al valore o al merito dell'Esercito e' espresso da una
commissione presieduta dal capo di stato maggiore
dell'Esercito e composta da:
a) due ufficiali generali dell'Esercito, di cui uno
dei carabinieri quando sia da premiare un militare di tale
Arma;
b) un ufficiale generale di altra forza armata o
della guardia di finanza o del Corpo delle guardie di
pubblica sicurezza, quando sia da premiare un militare che
non appartiene all'Esercito;
c) un funzionario con qualifica non inferiore a
dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza,
quando si tratti di premiare un dipendente civile dello
Stato. Esercita funzioni di segretario un ufficiale
superiore dell'Esercito.
Qualora la commissione non riscontri nell'azione
compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 2 e 4,
sempreche' si tratti di atti di coraggio, puo' proporre che
i documenti relativi siano inviati al Ministero
dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al
valore o al merito civile.».
- Il testo dell'art. 13 del regio decreto 12 luglio
1938, n. 1324, concernente: «Riforma delle vigenti
disposizioni sulla concessione di ricompense al valor di
Marina», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 settembre
1938, n. 201, e' il seguente:
«Art. 13. - Il parere sulla concessione delle
ricompense al valore di Marina e al merito di Marina e'
espresso da una commissione presieduta dal Capo di Stato
Maggiore della Marina e da due ammiragli, di cui uno delle
Capitanerie di porto se l'azione o l'attivita' riguarda
personale delle Capitanerie di porto o gente di mare. Le
funzioni di segretario sono svolte da un contrammiraglio o
ufficiale superiore.
Qualora non riscontri nell'azione compiuta gli estremi
di cui al precedente art. 2, sempreche' si tratti di atti
di coraggio, puo' proporre che i documenti relativi siano
inviati al Ministero dell'interno per l'eventuale
concessione di ricompense al valor civile.».
- Il testo dell'art. 4 della legge 11 maggio 1966, n.
367, concernente: «Istituzione della medaglia al merito
aeronautico e soppressione della medaglia commemorativa di
imprese aeronautiche», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
11 giugno 1966, n. 142, e' il seguente:
«Art. 4. - La medaglia al merito aeronautico e'
concessa dal Ministro per la difesa su parere di una
Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore e da due
ufficiali generali dell'Aeronautica militare, quando sia
destinata a premiare attivita' o azioni interessanti
l'Aeronautica militare.
Quando sia destinata a premiare attivita' o azioni
interessanti l'aviazione civile, la medaglia al merito
aeronautico e' concessa dal Ministro per la difesa di
concerto con il Ministro per i trasporti e per l'aviazione
civile su parere della Commissione di cui al comma
precedente integrata da due rappresentanti dell'Ispettorato
generale dell'aviazione civile.
Segretario della Commissione e' un ufficiale superiore
dell'Aeronautica militare.».
- Il testo dell'art. 6 del decreto del Ministro della
difesa 8 ottobre 2001, n. 412, concernente: «Regolamento
recante disposizioni in materia di ricompense al valore ed
al merito dell'Arma dei carabinieri», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 26 novembre 2001, n. 275, e' il
seguente:
«Art. 6. - 1. Il parere sulla concessione delle
ricompense al valore o al merito dell'Arma dei carabinieri
e' espresso da una commissione presieduta dal Comandante
generale dell'Arma dei carabinieri e composta da:
a) due ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri;
b) un ufficiale generale di altra Forza armata o
della Guardia di finanza, quando sia da premiare un
militare che non appartiene all'Arma dei carabinieri;
c) un funzionario con qualifica non inferiore a
dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza,
quando si tratti di premiare un dipendente civile dello
Stato.
2. Esercita funzioni di segretario un ufficiale
superiore dell'Arma dei carabinieri.
3. Qualora la commissione non riscontri nell'azione
compiuta gli estremi di cui ai precedenti articoli 1 e 3,
sempreche' si tratti di atti di coraggio, puo' proporre che
i documenti relativi siano inviati al Ministero
dell'interno per l'eventuale concessione di ricompense al
valore o al merito civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della L. 20 ottobre
1999 n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del
servizio militare volontario femminile), pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999 n. 255, come modificato
dal presente decreto:
«Art. 1. Le cittadine italiane partecipano, su base
volontaria, secondo le disposizioni di' cui alla presente
legge, ai concorsi per il reclutamento di ufficiali e
sottufficiali in servizio permanente e di militari di
truppa in servizio volontario, e categorie equiparate, nei
ruoli delle Forze armate e del Corpo della guardia di
finanza.
2. Il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri per le pari opportunita', del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, delle finanze, dei
trasporti e della navigazione e per la funzione pubblica,
sentita la Commissione nazionale per la parita' e le pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui alla legge 22 giugno
1990, n. 164, uno o piu' decreti legislativi per
disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e
l'avanzamento del personale militare femminile, sulla base
dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) assicurare la realizzazione del principio delle
pari opportunita' uomo-donna, nel reclutamento del
personale militare, nell'accesso ai diversi gradi,
qualifiche, specializzazioni ed incarichi del personale
delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza;
b) applicare al personale militare femminile e
maschile la normativa vigente per il personale dipendente
delle pubbliche amministrazioni in materia di maternita' e
paternita' e di pari opportunita' uomo-donna, tenendo conto
dello status del personale militare.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro delle finanze e con il Ministro per le pari
opportunita', e' istituito un Comitato consultivo. Con il
decreto di istituzione del Comitato consultivo il Ministro
della difesa provvede anche all'indicazione di eventuali
compensi connessi alla effettiva presenza ai lavori del
Comitato stesso. Per il funzionamento del Comitato e'
autorizzata la spesa di lire 80 milioni per il 1999 e di
lire 240 milioni annue a decorrere dal 2000. Al relativo
onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
4. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al
Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi
di cui al comma 2, al fine dell'espressione del parere da
parte delle competenti Commissioni permanenti, da rendere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze
per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri
decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti,
per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per
le pari opportunita', la Commissione nazionale per la
parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il
Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale
del Corpo delle capitanerie di porto.
6. Ferme restando le consistenze organiche complessive,
il Ministro della difesa puo' prevedere limitazioni
all'arruolamento del personale militare femminile soltanto
in presenza di motivate esigenze connesse alla
funzionalita' di specifici ruoli, corpi, categorie,
specialita' e specializzazioni di ciascuna Forza armata,
qualora in ragione della natura o delle condizioni per
l'esercizio di specifiche attivita' il sesso rappresenti un
requisito essenziale. Il relativo decreto e' adottato su
proposta del Capo di stato maggiore della difesa, acquisito
il parere della Commissione per le pari opportunita' tra
uomo e donna, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture
e dei trasporti e per le pari opportunita'.
7. Agli adempimenti di cui al comma 6, per il personale
femminile da arruolare nel Corpo della guardia di finanza,
provvede il Ministro delle finanze, sentito il Ministro per
le pari opportunita' il quale acquisisce il parere della
Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita'
tra uomo e donna, su proposta del Comandante generale del
Corpo della guardia di finanza.
8. In via transitoria per i primi tre anni e salvo
quanto previsto dai commi 6 e 7, le prime immissioni di
personale femminile nelle Forze armate e nel Corpo della
guardia di finanza sono disposte, elevando di tre anni i
limiti di eta' previsti dalla normativa per gli ufficiali o
i sottufficiali, nonche' limitatamente ai contingenti
stabiliti annualmente nell'ambito della pianificazione del
reclutamento del personale militare, dal Capo di stato
maggiore della difesa e dal Comandante generale del Corpo
della guardia di finanza, sentito il Comitato consultivo di
cui al comma 3, mediante reclutamento con concorsi a nomina
diretta secondo quanto previsto dal decreto legislativo
30 dicembre 1997, n. 490, ovvero, per il Corpo della
guardia di finanza, secondo le modalita' di cui all'art. 8,
commi da 2 a 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, in quanto
applicabili.
9. In deroga alle previsioni del comma 1, le cittadine
italiane possono partecipare, su base volontaria anche ai
concorsi per ufficiali piloti di complemento delle Forze
armate. Questi ultimi devono essere reclutati con le
modalita' e le procedure di cui all'art. 3 della legge
19 maggio 1986, n. 224.».
- Il testo dell'art. 2 del decreto legislativo
28 dicembre 1998, n. 496, riguardante «Razionalizzazione
delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della
difesa, a norma dell'art. 54, comma 10, della legge
27 dicembre 1997, n. 449», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 1999, n. 17, e' il seguente:
«Art. 2 (Disposizioni in materia di organismi
consultivi). - 1. E' istituito, presso il Ministero della
difesa, un Comitato consultivo presieduto dal segretario
generale della Difesa.
2. Il Comitato e' composto dal sottocapo di stato
maggiore della Difesa o da un capo reparto da lui delegato,
da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un
magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della
Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza
in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.
3. Alle riunioni del comitato sono chiamati a
partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla
specificita' degli argomenti in discussione, i
rappresentanti degli stati maggiori di forza armata di
volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i
direttori generali competenti.
4. I componenti sono nominati con decreto del Ministro
della difesa. Con lo stesso decreto il Ministro della
difesa individua il vice segretario generale che presiede
il Comitato in caso di assenza, impedimento o vacanza della
carica di segretario generale della Difesa. Le funzioni di
segreteria sono assicurate dagli uffici del segretario
generale della Difesa.
5. Il parere del Comitato e' richiesto sui progetti di
contratto derivanti da accordi di cooperazione
internazionale in materia di armamenti e su quelli
attuativi di programmi approvati con legge o con decreto
del Ministro della difesa ai sensi dell'art. 1 della legge
4 ottobre 1988, n. 436, d'importo eccedente quello indicato
all'art. 1 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.
406, per gli appalti di lavori pubblici.
6. I pareri del Comitato riguardano i profili tecnici,
amministrativi ed economici dei progetti di contratto
sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei
prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con
le imprese appaltatrici.
7. Le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, non trovano
applicazione relativamente ai progetti di contratto
relativi a sistemi informativi militari a carattere
operativo connessi con lo svolgimento di compiti
concernenti la difesa nazionale.».
- Il testo dell'art. 41 del decreto del Presidente
della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, riguardante «Norme
risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del
26 marzo 1987 concernente il comparto del personale
dipendente dai Ministeri», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 11 luglio 1987, n. 160, e' il seguente:
«Art. 41 (Pari opportunita). - 1. Nell'intento di
attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale
parita' tra uomini e donne all'interno del comparto di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica
5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la
contrattazione decentrata di livello nazionale e di area
territoriale cosi' come individuata nell'art. 17, specifici
interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni
positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parita'
uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri,
con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi
comitati per le pari opportunita', che propongano misure
adatte a creare effettive condizioni di pari opportunita' e
relazionino almeno una volta all'anno, sulle condizioni
oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle
attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi
di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al
rispetto dell'applicazione della normativa per la
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in
relazione alle peculiarita' psicofisiche ed alla
prevedibilita' di rischi specifici per le donne con
particolare attenzione alle situazioni di lavoro che
possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.».
- Il testo dell'art. 3 della legge 23 maggio 1980, n.
242, concernente «Delega al Governo per la ristrutturazione
dei servizi di assistenza al volo», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1980, n. 163, e' il seguente:
«Art. 3. - I decreti delegati di cui all'art. 1 saranno
emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione dell'Azienda di cui al primo comma
dell'art. 1 con l'azione svolta dall'Aeronautica militare,
in base alle esigenze rappresentate dalla Direzione
generale dell'aviazione civile ed a quelle derivanti
dall'applicazione dei trattati e delle norme
internazionali, con l'attribuzione al Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri della difesa e
dei trasporti, dei poteri di coordinamento per la
ripartizione dello spazio aereo tra le esigenze della
difesa e quelle del traffico aereo generale;
b) mantenimento delle competenze dell'Aeronautica
militare in merito al servizio di assistenza al volo per
quanto concerne il traffico aereo militare che non segue le
procedure formulate dalla Organizzazione internazionale per
l'aviazione civile (ICAO) ed il traffico aereo militare
sugli aeroporti militari nonche', salvo accordi particolari
tra i Ministeri dei trasporti e della difesa, il traffico
aereo civile sugli aeroporti militari aperti al traffico
civile. Saranno al tal fine previsti appositi organismi di
coordinamento;
i;c) adeguamento degli organici degli ufficiali in
servizio permanente dell'Aeronautica militare, vigenti
all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, per
consentire il soddisfacimento delle esigenze nel settore di
cui alla lettera b). Tenendo conto del ripianamento gia'
consentito dalle vacanze organiche determinatesi per
effetto dell'inquadramento del personale nei ruoli
transitori del Commissariato per l'assistenza al volo,
saranno definiti ruoli, organici e tempi del suddetto
adeguamento, nonche' tempi e modalita' dei relativi
concorsi;
d) articolazione dell'Azienda attraverso la graduale
formazione di una struttura territorialmente e
funzionalmente decentrata con la previsione di adeguati
strumenti di collegamento con gli organi periferici, ivi
compresi quelli dipendenti dal Ministero della difesa;
e) previsione di una dotazione patrimoniale e
finanziaria del servizio idonea ad assicurare un'autonomia
operativa e di gestione, anche in deroga alle disposizioni
contenute nella normativa sulla contabilita' di Stato,
nonche' trasferimento di materiali e impianti dal Ministero
della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo
civile contemporaneamente al graduale passaggio delle
attribuzioni;
f) disciplina dello stato giuridico del personale
sulla base della natura giuridica dell'azienda da
costituire ai sensi del primo comma dell'art. 1,
salvaguardando altresi' alle donne e a coloro che non hanno
prestato servizio militare il diritto di accesso;
g) definizione della pianta organica e dei relativi
ruoli del personale occorrente ad assolvere i compiti di
cui all'art. 2;
h) inserimento negli organici dell'Azienda del
personale inquadrato nei ruoli transitori del Commissariato
per l'assistenza al volo, nonche' a domanda, di quello
messo a disposizione del Commissariato stesso ai sensi
dell'art. 3 del decreto-legge 24 ottobre 1979, n. 511, come
risulta modificato dalla legge 22 dicembre 1979, n. 635, di
conversione del decreto stesso;
i) inquadramento a domanda nei ruoli direttivi e
dirigenziali, in sede di prima applicazione, nei limiti
delle disponibilita' organiche, fatte salve le esigenze
organiche e di servizio dell'Aeronautica militare e nel
rispetto delle norme previste per la cessazione dal
servizio a domanda, degli ufficiali superiori e generali
dell'Aeronautica militare, in servizio e non, in possesso
di specifica esperienza nel campo dell'assistenza al volo.
Negli stessi ruoli potranno essere trasferiti a domanda,
nei limiti delle disponibilita' organiche, dirigenti di
altre amministrazioni dello Stato che abbiano maturato
esperienze di servizio nel settore, nonche' dirigenti delle
amministrazioni medesime da destinare a mansioni
amministrative;
l) determinazione delle quote riservate nei ruoli di
cui alla lettera g), in sede di prima applicazione della
presente legge e in via definitiva, al personale
dell'Aeronautica militare stabilendone i requisiti di
specializzazione, di grado e di anzianita';
m) disciplina delle forme dei controlli intemi ed
esterni sull'attivita' dell'Azienda;
n) previsione della facolta' di dare in concessione
agli enti gestori di aeroporti minori il servizio delle
informazioni di volo (AFIS) previa verifica del possesso di
idonee attrezzature tecniche e delle necessarie
abilitazioni da parte del personale da adibirvi;
o) previsione di una ricognizione delle funzioni, dei
servizi e del personale trasferibili a scopo di
organicita', completezza ed efficienza ai sensi del n. 7)
dell'art. 2.».
- Il testo dell'art. 3, comma 112, lettera c) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: «Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1996, n. 303, e' il
seguente:
«112. Per le esigenze organizzative e finanziarie
connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da
inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
secondo le seguenti procedure:
a-b) (Omissis);
c) alla determinazione del valore dei beni da
alienare nonche' da ricevere in permuta provvede la
societa' affidataria tenendo conto della incidenza delle
valorizzazioni conseguenti alle eventuali modificazioni
degli strumenti urbanistici rese necessarie dalla nuova
utilizzazione. La valutazione e' approvata dal Ministro
della difesa a seguito di parere espresso da una
commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della
difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel
settore, su indicazione del Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
dello Stato;».
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e' il seguente:
«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.».
Nota all'art. 1:
- Per l'art. 1 del regio decreto n. 422 del 1933, per
l'art. 6 della legge n. 330 del 1974, per l'art. 13 del
regio decreto n. 1324 del 1938, per l'art. 4 della legge n.
367 del 1966, per l'art. 6 del decreto n. 412 del 2001, per
l'art. 2 del decreto legislativo n. 496 del 1998, per
l'art. 41 del D.P.R. n. 266 del 1987 e per l'art. 3 della
legge n. 242 del 1980, si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2.
Durata e relazione di fine mandato

1. Gli organismi di cui all'articolo 1 durano in carica tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, gli organismi di cui all'articolo 1 presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' degli stessi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata dell'organismo a cui essi appartengono.



Nota all'art. 2:
- Per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 3. Riordino del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della
Guardia di finanza.

1. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, le parole da: ", entro trenta giorni" fino a: "di quattro anni rinnovabile," e da: "composto da undici" fino a: "pari opportunita' tra uomo e donna" sono soppresse.
2. Il comitato di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e' composto da sette membri, dei quali almeno quattro donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza. Quattro membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per i diritti e le pari opportunita' designa i restanti due membri, uno dei quali e' indicato dalla Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.
3. L'importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza, previsto dall'articolo 5, del decreto interministeriale del 19 giugno 2000, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e' ridotto del cinquanta per cento.



Note all'art. 3:
- Per l'art. 1 della legge n. 380 del 1999, si vedano
le note alle premesse.
- Il testo dell'art. 5, del decreto interministeriale
del 19 giugno 2000, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 3,
della legge 20 ottobre 1999, n. 380, e' il seguente:
«Art. 5. - 1. Ai componenti del Comitato e'
corrisposto un compenso di lire 300.000 (trecentomila) per
ogni giorno effettivo di presenza, con un massimo di 15
(quindici) sedute all'anno.».



 
Art. 4. Durata e relazione di fine mandato del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze
armate e nel Corpo della Guardia di finanza.

1. Il Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza e' prorogato fino al 14 luglio 2008.
2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata, il Comitato presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro della difesa che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dello stesso e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti del Comitato restano in carica fino alla scadenza del termine di durata e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata del Comitato stesso.



Nota all'art. 4:
- Per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si
vedano le note alle premesse.



 
Art. 5.
Riduzione di spesa

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 e il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.



Note all'art. 5:
- Il testo dell'art. 1, comma 58 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006)», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, e' il seguente:
«58. Le somme riguardanti indennita', compensi,
gettoni, retribuzioni o altre utilita' comunque denominate,
corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione
e controllo, consigli di amministrazione e organi
collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati,
sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».
- Per i riferimenti al decreto-legge n. 223 del 2006,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 6 Soppressione della Commissione di congruita' di cui all'articolo 3,
comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1. La Commissione di congruita' di cui all'articolo 3, comma 112, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con sede presso la Direzione generale dei lavori e del demanio, e' soppressa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 14 maggio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Parisi, Ministro della difesa
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Santagata, Ministro per l'attuazione
del program-ma di Governo
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 78



Nota all'art. 6:
- Per l'art. 3, comma 112, lettera c), della legge n.
662 del 1996, si vedano le note alle premesse.



 
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